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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 724 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del l. r. p. t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la propria sede legale, in viale degli Alimena n. 8, , Pt_1 unitamente all'Avv. Silvia Cumino e all'Avv. Daniela Aceti, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in appello appellante
e
, CF rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaela Controparte_1 C.F._1
Bruno e Graziella Arena, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui studio sito in Acri alla Via V. Molinari n. 14, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento dell'indennità di vestizione/svestizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << 1)In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1149/2024 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, relativa al procedimento m.
429/2023 r.g.a.l.; 2) Nel merito, accogliere il presente atto d'appello e, per l'effetto, in riforma della sen tenza impugnata: “Rigettare integralmente il ricorso avanzato dal Sig.
[...]
in riferimento a tutte le domande ivi avanzate in quanto inammissibile e/o nullo e/o CP_1 illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto” (si riporta testualmente dalle conclusioni rassegnate al punto 2 della memoria di costituzione depositata nel primo grado di giudizio) 3) In ogni caso: Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente e del prece dente grado di giudizio, riformando così la sentenza n. 1149/2024 del Tribunale di
Cosenza, Sez. Lavoro, anche nella parte in cui ha condannato l' al paga mento Parte_1 delle spese di lite in favore Sig. >>; Controparte_1
per l'appellato: < di Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza or qui appellata, per i suesposti motivi. - Ancora preliminare al merito dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342
c.p.c.; - Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto da
[...]
con conseguente conferma della sentenza n. 1149\2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro – Dr.ssa Ferrentino, pronunciata e depositata il 29.05.2024 Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai costituiti procuratori. >>
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. e ciò, sebbene, con nota del 29 giugno 25, parte appellata abbia chiesto il differimento della causa, “essendo impedita al confezionamento delle note di trattazione scritta”. L'istanza, invero, non contiene alcuna indicazione dei motivi ostativi solo genericamente addotti, sicché, potendo il rinvio essere disposto, ai sensi dell'art. 115 disp. att.
c.p.c. solo in presenza di grave impedimento delle parti, non è suscettibile di essere vagliata.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva giudizio l'
[...]
e, premesso di essere alle sue dipendenze con la qualifica di Collaboratore Parte_1 professionale sanitario presso l'Ospedale Beato Angelo di Acri, esponeva di prestare l'attività lavorativa articolata su tre turni e caratterizzata da continuità assistenziale. Deduceva di essere tenuta, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare l'abbigliamento di servizio fornito dalla Azienda resistente e che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali occorreva giungere sul luogo di lavoro almeno 7/10 minuti prima dell'orario di inizio del turno assegnato e che poteva allontanarsene 7/10 minuti dopo l'orario di fine turno, successivamente al compimento dell'operazione di svestizione. Assumeva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo ed essere, conseguentemente, retribuito.
Dopo aver argomentato in diritto, e richiamato l'art.27 ccnl comparto sanità del 21.5.2018, concludeva chiedendo “Accertare il diritto della parte ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 30.6.2014 al 31.10.2020 , nonché l'ulteriore somma maturata e maturante fino alla data del deposito del presente ricorso e quella successiva fino all'effettivo soddisfo e per gli effetti condannare l' , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore a rifondere al ricorrente la somma di €
5974,32, nonché l'ulteriore somma come sopra specificata e dettagliata, oltre interessi dal
Pag. 2 di 9 dovuto al soddisfo, o altra maggiore e \o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c.[…]”
L'azienda sanitaria provinciale si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione era ricompreso all'interno dell'orario di lavoro assegnato, ossia nelle 36 ore settimanali>>.
§3
Il Tribunale, dopo avere escusso il teste addotto dal lavoratore, “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti della Parte_1 parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di € 5974,32 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…In punto di diritto si osserva che l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 dispone “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
…
Tanto premesso, all'esito della prova orale, le allegazioni in fatto di parte ricorrente hanno trovato riscontro. Ed invero, il teste escusso ( ) – infermiere all'ospedale di Acri e collega Tes_1 di lavoro di parte ricorrente – ha riferito che il personale sanitario è tenuto ad arrivare prima di iniziare il turno di servizio per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall'Azienda e solo dopo aver compiuto detta attività di vestizione può iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. Ha altresì riferito che la timbratura non incide sull'orario di lavoro perché la retribuzione è corrisposta per le sei ore lavorative a prescindere dall'orario di timbratura. La ricorrente ha dunque dimostrato in giudizio di aver compiuto le necessarie, come ora si vedrà, attività di vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di lavoro effettivamente retribuito;
l'istruttoria, infatti, ha consentito di ritenere provata, da un lato, la necessità per la stessa, come per tutto il personale che opera all'interno dei reparti ospedalieri , di giungere in reparto con la divisa e ciò, come è evidente, è richiesto dalla natura dell'attività dalla stessa svolta sottoposta a stringenti cautele in tema di igiene del luogo di lavoro a prescindere da una specifica regolamentazione sul punto, e, dall'altro, ha consentito di ritenere
Pag. 3 di 9 provato che è tenuta a prestare attività lavorativa per tutta la durata del turno senza che nella durata dello stesso possa farsi rientrare il tempo di vestizione e svestizione. Per intuibili ragioni di igiene, non rilevando che sul punto l'azienda non abbia adottato una specifica regolamentazione, il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti dell'Azienda - e non ovviamente a casa - prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro. È dunque provato che le operazioni di vestizione/svestizione sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso. Inoltre, è pure pacifico, che la parte ricorrente, come tutto il personale sanitario è obbligata a indossare sul luogo di lavoro la divisa fornita dall'azienda, di cui la datrice di lavoro cura la custodia e disciplina l'uso, imponendo che essa sia utilizzata per tutta la permanenza dei dipendenti nella struttura ospedaliera. Neppure vi è questione in ordine alla circostanza che la parte ricorrente, non diversamente dalla generalità del personale sanitario turnista, sia tenuta per disposizione aziendale, a sostituire i colleghi smontanti al cambio turno direttamente in corsia, analogamente non potendo allontanarsi dal luogo di lavoro senza aver ottenuto il cambio dai lavoratori addetti al turno successivo. Il carattere eterodiretto delle operazioni di vestizione/svestizione dell'abbigliamento ospedaliero, l'obbligatorietà delle operazioni di dell'abbigliamento dell'operazione in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa, ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere. In definitiva, dunque, il tempo divisa nella fattispecie costituisce lavoro effettivo poiché risulta dalla natura della prestazione che la parte ricorrente all'orario di inizio lavoro -all'inizio del turno- già deve trovarsi con la divisa indossata in guisa da iniziare puntualmente il turno e deve terminare il turno con addosso la divisa che viene dismessa dopo la fine del turno. La durata deve, cioè, essere al netto del tempo di vestizione e svestizione. Va poi evidenziato come risultano assenti specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura, e detta evenienza, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro. Ritiene il giudice di condividere i conteggi predisposti da parte ricorrente, peraltro non contestati, posto che la disposizione richiamata, della contrattazione collettiva prima prevede che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore (come nel caso di specie, per come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente e come emerso dalla prova orale) l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, facendosi riferimento all'ordinario orario di lavoro non considerando affatto il tempo occorrente per lo svolgimento di dette operazioni quale lavoro supplementare. La parte convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 5974,32 oltre interessi dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.>>
§4
Par La sentenza è gravata d'appello dall' , che lamenta:
1. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ
DELL'ART. 2697 C.C., perché con il ricorso non era stata chiesta la condanna al
Pag. 4 di 9 pagamento a titolo di differenze retributive, ma a titolo di indennità di divisa: <<…. Il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione… come chiarito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9306/2022, non può essere configurato come lavoro straordinario in quanto la vestizione e la svestizione effettuate all'interno delle timbrature sono incluse nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione deve essere semplicemente rimodulato. Nel caso di specie, il riconoscimento del tempo dedicato alla vestizione/svestizione a titolo di straordinario, viola peraltro sia l'art. 2697 c.c. (non essendo stato sul punto provato né meramente allegato alcunché dal ricorrente), sia l'art. 115 c.p.c. in quanto l'inclusione delle attività di vestizione all'interno del lavoro straordinario non poteva ritenersi pacifica in quanto il ricorrente non ha contestato le buste paga e i riepiloghi depositati dall' (docc.
6-18 del fascicolo di parte), dai quali si evinceva quanto corrisposto al Pt_1
Sig. a titolo, appunto di straordinario e non ha lamentato, neppure CP_1 genericamente, l'insufficienza e/o l'inadeguatezza dello straordinario retribuitogli, attestato dai documenti depositati dall'odierna appellante...>>;
2. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018: <<
… l'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure e, in particolare, l'affermazione secondo la quale “l'attività di vestizione …dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa”, contrasta con l'indirizzo assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, pacificamente sposato dalla giurisprudenza di merito…. non essendo stato né dedotto né provato che il ricorrente abbia effettuato l'attività di vestizione dopo avere timbrato in ingresso e l'attività di svestizione prima di avere timbrato in uscita, si ritiene che il Giudice avrebbe dovuto rigettare l'indennità richiesta in quanto non prevista dall'articolo 27 del CCNL 21 maggio 2018 né dalla normativa di settore…>>;
3. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART.
2697 C.C.: <<… il ricorrente non ha dedotto né provato di avere effettuato le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro risultante dalle timbrature e, ciononostante, il Tribunale, con motivazione illogica (e dunque in violazione dell'art. 116 c.p.c.) e in violazione del principio di non contestazione (e dunque dell'art. 115
c.p.c.), ha affermato che il ricorrente ha dimostrato di avere compiuto le necessarie attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro effettivamente retribuito…. l' attività di vestizione/svestizione che rientri nell'orario di lavoro risultante dalle timbrature non è remunerabile in base all'art. 27 commi 11 e 12 del CCNL del
21.5.2008 che…non prevede la corresponsione di alcuna specifica indennità (della quale, infatti, non indica la misura) ma si limita a richiedere che le attività di vestizione, svestizione e passaggio di consegne risultino dalle timbrature effettuate, venendo così conteggiate nell'orario di lavoro (nel cui ambito il datore di lavoro può riconoscere, per lo svolgimento delle suddette attività,“15 minuti complessivi”). Per avere quindi diritto di chiedere il pagamento delle attività di vestizione/svestizione il ricorrente deve dimostrare che le stesse siano state effettuate al di fuori delle timbrature…. a) Il ricorrente non ha mai dedotto di avere effettuato le attività di vestizione/svestizione al
Pag. 5 di 9 di fuori dell'orario di lavoro risultante dalle timbrature. Questa sola circostanza, pacifica, avrebbe dovuto comportare… il rigetto del ricorso. Dai documenti depositati ed all'esito della prova testimoniale, è emerso, al contrario, che risulta pacifico che il ricorrente indossa la divisa dopo avere timbrato in entrata e la di smette prima di timbrare in uscita, come, peraltro, afferma lo stesso Giudice… b) … il ricorrente: - non ha provato di essere “sempre” entrato dieci minuti prima e uscito dieci minuti dopo la fine del turno al fine di effettuare le attività di vestizione/svestizione e non ha contestato, neppure genericamente, le timbrature depositate dall' da cui emerge Pt_1 il contrario…. , le timbrature depositate (doc. 5 del fascicolo della resistente…) non registrano scostamenti orari riconducibili ad attività di vestizione/svestizione, considerato anche che: dal 2014 al 2020 non vi sono timbrature che attestino l'entrata dieci minuti prima dell'inizio del turno e l'uscita dieci minuti dopo la fine del turno (vi sono giorni in cui il ricorrente ha timbrato prima ed è uscito in orario, giorni in cui è uscito più di dieci minuti dopo la fine del turno, svolgendo lavoro straordinario, giorni in cui ha timbrato secondo l'orario contrattuale, etc…); risultano registrate assenze dal lavoro anche oltre alla pausa estiva (ad esempio dal 22.12.2014 al 25.02.2015 risulta assenza per infortunio, dall'1.3.2018 al 05.04.2018 per ferie); dal 7.4.2018 al
31.12.2020 risulta che il Sig. ha quotidianamente effettuato uscite di servizio, CP_1 timbrate col codice 19 (quasi ogni giorno)…>>.
§4.1
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4.2
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata
(cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, l' ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le Pt_1 argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha accolto.
§5
Nel merito, l'appello è suscettibile di accoglimento.
§5.1
Pag. 6 di 9 Orbene, rileva il Collegio che parte appellata – dopo avere dedotto in fatto, a fondamento della propria pretesa, che la Direzione esige che la vestizione da parte del personale avvenga prima di timbrare il cartellino in entrata e dopo che il cartellino marcatempo segni l'uscita dal luogo di lavoro (“ : se il turno di lavoro è 8-14, il ricorrente è costretto a CP_2 giungere in Azienda alle 7,50 per indossare la divisa, onde essere al reparto alle 8,00 lasciare il reparto alle 14, 00 recarsi al locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali solo alle 14,10”), con la conseguenza che ciò comporta un surplus nell'orario lavorativo di almeno 15\20 minuti al giorno, 7\10 minuti all'ingresso e 7\10 minuti all'uscita, laddove il CCNL indica l'orario di lavoro ordinario in
36 ore settimanali”); - lamenta che il tempo necessario per la vestizione \svestizione, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, non è mai stato conteggiato dal datore di lavoro nelle 36 ore settimanali, né è mai stato retribuito dall'Azienda, che commisura la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio, senza considerare che il tempo di vestizione e\o svestizione (cosiddetto tempo tuta o tempo divisa) costituisca un vero e proprio onere della prestazione lavorativa dal quale deve necessariamente conseguire il diritto alla retribuzione;
richiama, in diritto, il CCNL del 21 maggio 2018, che, al comma 11 e al comma 12 dell'art. 27, dispone che nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti al profilo del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizioni e di svestizioni per ragioni di igiene e sicurezza debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere (comma
11), e che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate” (comma 12).
§5.2
Sennonché, osserva la Corte che il tempo di vestizione, sia ai sensi del comma 11^ che del 12^, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
È dunque evidente che a nulla giova il richiamo che fa il lavoratore, a giustificazione della propria pretesa, al disposto dei menzionati commi 11^ e 12^, perché il contenuto di tali norme contrattuali – laddove prevedono l'inclusione del tempo di vestizione/vestizione nell'orario lavorativo risultante dalle timbrature in entrate e in uscita;
- non collima con la deduzione secondo cui tali operazioni, per espressa imposizione datoriale, avverrebbero prima e dopo la timbratura.
Ed allora, la pretesa azionata è piuttosto da qualificare come richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, sicché occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione
(Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Pag. 7 di 9 Infatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del
13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del Data pubblicazione 18/02/2025 13 aprile 2015). In particolare, si è sottolineato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
§5.3
Nel caso di specie, l' , nella memoria di costituzione di primo grado, ha espressamente Pt_1 disconosciuto che il ricorrente abbia svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che vi siano regolamenti aziendali che impongano l'effettuazione delle suddette operazioni al di fuori dell'orario del lavoro ordinario;
ha all'uopo richiamato l'attestato dalla Dirigente (cfr. nota prot. n. 40780 del Parte_2
07.04.2023, doc. 4), secondo cui <<….in base ai sistemi di rilevazione delle presenze in uso presso l'ente, - “i dipendenti o timbrano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto contrattualmente;
o utilizzano il codice per lo straordinario (30 o 31) al momento della timbratura in entrata/uscita; o utilizzano il codice per il recupero orario (40) al momento della timbratura in entrata e/o uscita, compensando, così, l'ordinario orario di servizio”, -”non risultano adottati regolamenti aziendali, protocolli o disposizioni di servizio che impongano o legittimino l'effettuazione dell'attività di vestizione prima della timbratura in entrata e dell'attività di svestizione successivamente alla timbratura in uscita”, per cui “l'Azienda ha correttamente retribuito, nelle varie forme stabilite dal CCNL di categoria, il lavoro effettuato dai dipendenti comprensivo del tempo necessario alla vestizione/rispetto del CCNL, secondo le tipologie di timbratura effettuate”>>.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione, nel confermare le sentenze di questa Corte che hanno deciso in senso favorevole alla parte datoriale i ricorsi dei lavoratori portatori di pretese sovrapponibili e quelle qui azionate, ha avuto modo di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante,
è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature". (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/02/2025, ud. 17/12/2024, dep. 18/02/2025, ORDINANZA n.4253).
Pag. 8 di 9 §5.4
Nell'ipotesi in esame, il teste sentito in primo grado non ha dichiarato che le operazioni di vestizione e svestizione sono state effettuate dal lavoratore prima e dopo le timbrature;
il teste infatti si è limitato a dire che “L'orario di timbratura non incide sulla retribuzione nel senso che veniamo pagati per le 6 ore al giorno, a prescindere dall'orario della timbratura e non abbiamo diritto a nessuna compensazione”; ha in sostanza espresso un giudizio che presuppone, peraltro, la non verosimile conoscenza delle buste paga e delle modalità di calcolo della retribuzione percepita dal sig. dalla sua deposizione, nella sostanza, non CP_1
è emerso che il proprio collega, in conformità ad uno specifico obbligo imposto dalla datrice di lavoro in tale senso, arriva sul luogo di lavoro, si veste e poi va a timbrare e che, analogamente, a fine turno, timbra in uscita e poi va a svestirsi.
§6
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 28.6.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1149/2024 resa in data 29 maggio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente di primo grado;
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1.050,00 e per il secondo grado in euro 970,00, oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 7 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 724 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del l. r. p. t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso la propria sede legale, in viale degli Alimena n. 8, , Pt_1 unitamente all'Avv. Silvia Cumino e all'Avv. Daniela Aceti, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso in appello appellante
e
, CF rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaela Controparte_1 C.F._1
Bruno e Graziella Arena, giusta procura in calce al ricorso di primo grado, presso il cui studio sito in Acri alla Via V. Molinari n. 14, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento dell'indennità di vestizione/svestizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: << 1)In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1149/2024 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, relativa al procedimento m.
429/2023 r.g.a.l.; 2) Nel merito, accogliere il presente atto d'appello e, per l'effetto, in riforma della sen tenza impugnata: “Rigettare integralmente il ricorso avanzato dal Sig.
[...]
in riferimento a tutte le domande ivi avanzate in quanto inammissibile e/o nullo e/o CP_1 illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto” (si riporta testualmente dalle conclusioni rassegnate al punto 2 della memoria di costituzione depositata nel primo grado di giudizio) 3) In ogni caso: Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente e del prece dente grado di giudizio, riformando così la sentenza n. 1149/2024 del Tribunale di
Cosenza, Sez. Lavoro, anche nella parte in cui ha condannato l' al paga mento Parte_1 delle spese di lite in favore Sig. >>; Controparte_1
per l'appellato: < di Parte_1 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza or qui appellata, per i suesposti motivi. - Ancora preliminare al merito dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione dell'art. 342
c.p.c.; - Nel merito, per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto da
[...]
con conseguente conferma della sentenza n. 1149\2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del Lavoro – Dr.ssa Ferrentino, pronunciata e depositata il 29.05.2024 Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ai costituiti procuratori. >>
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. e ciò, sebbene, con nota del 29 giugno 25, parte appellata abbia chiesto il differimento della causa, “essendo impedita al confezionamento delle note di trattazione scritta”. L'istanza, invero, non contiene alcuna indicazione dei motivi ostativi solo genericamente addotti, sicché, potendo il rinvio essere disposto, ai sensi dell'art. 115 disp. att.
c.p.c. solo in presenza di grave impedimento delle parti, non è suscettibile di essere vagliata.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva giudizio l'
[...]
e, premesso di essere alle sue dipendenze con la qualifica di Collaboratore Parte_1 professionale sanitario presso l'Ospedale Beato Angelo di Acri, esponeva di prestare l'attività lavorativa articolata su tre turni e caratterizzata da continuità assistenziale. Deduceva di essere tenuta, per poter svolgere le prestazioni lavorative, ad indossare l'abbigliamento di servizio fornito dalla Azienda resistente e che per compiere l'operazione di vestizione presso gli appositi locali aziendali occorreva giungere sul luogo di lavoro almeno 7/10 minuti prima dell'orario di inizio del turno assegnato e che poteva allontanarsene 7/10 minuti dopo l'orario di fine turno, successivamente al compimento dell'operazione di svestizione. Assumeva, quindi, che il tempo necessario per indossare e dismettere l'abbigliamento di lavoro doveva essere incluso nell'orario lavorativo ed essere, conseguentemente, retribuito.
Dopo aver argomentato in diritto, e richiamato l'art.27 ccnl comparto sanità del 21.5.2018, concludeva chiedendo “Accertare il diritto della parte ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 30.6.2014 al 31.10.2020 , nonché l'ulteriore somma maturata e maturante fino alla data del deposito del presente ricorso e quella successiva fino all'effettivo soddisfo e per gli effetti condannare l' , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro – tempore a rifondere al ricorrente la somma di €
5974,32, nonché l'ulteriore somma come sopra specificata e dettagliata, oltre interessi dal
Pag. 2 di 9 dovuto al soddisfo, o altra maggiore e \o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c.[…]”
L'azienda sanitaria provinciale si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione era ricompreso all'interno dell'orario di lavoro assegnato, ossia nelle 36 ore settimanali>>.
§3
Il Tribunale, dopo avere escusso il teste addotto dal lavoratore, “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti della Parte_1 parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di € 5974,32 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<…In punto di diritto si osserva che l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 dispone “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
…
Tanto premesso, all'esito della prova orale, le allegazioni in fatto di parte ricorrente hanno trovato riscontro. Ed invero, il teste escusso ( ) – infermiere all'ospedale di Acri e collega Tes_1 di lavoro di parte ricorrente – ha riferito che il personale sanitario è tenuto ad arrivare prima di iniziare il turno di servizio per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall'Azienda e solo dopo aver compiuto detta attività di vestizione può iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. Ha altresì riferito che la timbratura non incide sull'orario di lavoro perché la retribuzione è corrisposta per le sei ore lavorative a prescindere dall'orario di timbratura. La ricorrente ha dunque dimostrato in giudizio di aver compiuto le necessarie, come ora si vedrà, attività di vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di lavoro effettivamente retribuito;
l'istruttoria, infatti, ha consentito di ritenere provata, da un lato, la necessità per la stessa, come per tutto il personale che opera all'interno dei reparti ospedalieri , di giungere in reparto con la divisa e ciò, come è evidente, è richiesto dalla natura dell'attività dalla stessa svolta sottoposta a stringenti cautele in tema di igiene del luogo di lavoro a prescindere da una specifica regolamentazione sul punto, e, dall'altro, ha consentito di ritenere
Pag. 3 di 9 provato che è tenuta a prestare attività lavorativa per tutta la durata del turno senza che nella durata dello stesso possa farsi rientrare il tempo di vestizione e svestizione. Per intuibili ragioni di igiene, non rilevando che sul punto l'azienda non abbia adottato una specifica regolamentazione, il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti dell'Azienda - e non ovviamente a casa - prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro. È dunque provato che le operazioni di vestizione/svestizione sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso. Inoltre, è pure pacifico, che la parte ricorrente, come tutto il personale sanitario è obbligata a indossare sul luogo di lavoro la divisa fornita dall'azienda, di cui la datrice di lavoro cura la custodia e disciplina l'uso, imponendo che essa sia utilizzata per tutta la permanenza dei dipendenti nella struttura ospedaliera. Neppure vi è questione in ordine alla circostanza che la parte ricorrente, non diversamente dalla generalità del personale sanitario turnista, sia tenuta per disposizione aziendale, a sostituire i colleghi smontanti al cambio turno direttamente in corsia, analogamente non potendo allontanarsi dal luogo di lavoro senza aver ottenuto il cambio dai lavoratori addetti al turno successivo. Il carattere eterodiretto delle operazioni di vestizione/svestizione dell'abbigliamento ospedaliero, l'obbligatorietà delle operazioni di dell'abbigliamento dell'operazione in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa, ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere. In definitiva, dunque, il tempo divisa nella fattispecie costituisce lavoro effettivo poiché risulta dalla natura della prestazione che la parte ricorrente all'orario di inizio lavoro -all'inizio del turno- già deve trovarsi con la divisa indossata in guisa da iniziare puntualmente il turno e deve terminare il turno con addosso la divisa che viene dismessa dopo la fine del turno. La durata deve, cioè, essere al netto del tempo di vestizione e svestizione. Va poi evidenziato come risultano assenti specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura, e detta evenienza, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro. Ritiene il giudice di condividere i conteggi predisposti da parte ricorrente, peraltro non contestati, posto che la disposizione richiamata, della contrattazione collettiva prima prevede che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore (come nel caso di specie, per come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente e come emerso dalla prova orale) l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, facendosi riferimento all'ordinario orario di lavoro non considerando affatto il tempo occorrente per lo svolgimento di dette operazioni quale lavoro supplementare. La parte convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 5974,32 oltre interessi dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.>>
§4
Par La sentenza è gravata d'appello dall' , che lamenta:
1. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ
DELL'ART. 2697 C.C., perché con il ricorso non era stata chiesta la condanna al
Pag. 4 di 9 pagamento a titolo di differenze retributive, ma a titolo di indennità di divisa: <<…. Il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione… come chiarito dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 9306/2022, non può essere configurato come lavoro straordinario in quanto la vestizione e la svestizione effettuate all'interno delle timbrature sono incluse nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione deve essere semplicemente rimodulato. Nel caso di specie, il riconoscimento del tempo dedicato alla vestizione/svestizione a titolo di straordinario, viola peraltro sia l'art. 2697 c.c. (non essendo stato sul punto provato né meramente allegato alcunché dal ricorrente), sia l'art. 115 c.p.c. in quanto l'inclusione delle attività di vestizione all'interno del lavoro straordinario non poteva ritenersi pacifica in quanto il ricorrente non ha contestato le buste paga e i riepiloghi depositati dall' (docc.
6-18 del fascicolo di parte), dai quali si evinceva quanto corrisposto al Pt_1
Sig. a titolo, appunto di straordinario e non ha lamentato, neppure CP_1 genericamente, l'insufficienza e/o l'inadeguatezza dello straordinario retribuitogli, attestato dai documenti depositati dall'odierna appellante...>>;
2. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018: <<
… l'interpretazione offerta dal Giudice di prime cure e, in particolare, l'affermazione secondo la quale “l'attività di vestizione …dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa”, contrasta con l'indirizzo assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, pacificamente sposato dalla giurisprudenza di merito…. non essendo stato né dedotto né provato che il ricorrente abbia effettuato l'attività di vestizione dopo avere timbrato in ingresso e l'attività di svestizione prima di avere timbrato in uscita, si ritiene che il Giudice avrebbe dovuto rigettare l'indennità richiesta in quanto non prevista dall'articolo 27 del CCNL 21 maggio 2018 né dalla normativa di settore…>>;
3. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. NONCHÉ DELL'ART.
2697 C.C.: <<… il ricorrente non ha dedotto né provato di avere effettuato le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro risultante dalle timbrature e, ciononostante, il Tribunale, con motivazione illogica (e dunque in violazione dell'art. 116 c.p.c.) e in violazione del principio di non contestazione (e dunque dell'art. 115
c.p.c.), ha affermato che il ricorrente ha dimostrato di avere compiuto le necessarie attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario di lavoro effettivamente retribuito…. l' attività di vestizione/svestizione che rientri nell'orario di lavoro risultante dalle timbrature non è remunerabile in base all'art. 27 commi 11 e 12 del CCNL del
21.5.2008 che…non prevede la corresponsione di alcuna specifica indennità (della quale, infatti, non indica la misura) ma si limita a richiedere che le attività di vestizione, svestizione e passaggio di consegne risultino dalle timbrature effettuate, venendo così conteggiate nell'orario di lavoro (nel cui ambito il datore di lavoro può riconoscere, per lo svolgimento delle suddette attività,“15 minuti complessivi”). Per avere quindi diritto di chiedere il pagamento delle attività di vestizione/svestizione il ricorrente deve dimostrare che le stesse siano state effettuate al di fuori delle timbrature…. a) Il ricorrente non ha mai dedotto di avere effettuato le attività di vestizione/svestizione al
Pag. 5 di 9 di fuori dell'orario di lavoro risultante dalle timbrature. Questa sola circostanza, pacifica, avrebbe dovuto comportare… il rigetto del ricorso. Dai documenti depositati ed all'esito della prova testimoniale, è emerso, al contrario, che risulta pacifico che il ricorrente indossa la divisa dopo avere timbrato in entrata e la di smette prima di timbrare in uscita, come, peraltro, afferma lo stesso Giudice… b) … il ricorrente: - non ha provato di essere “sempre” entrato dieci minuti prima e uscito dieci minuti dopo la fine del turno al fine di effettuare le attività di vestizione/svestizione e non ha contestato, neppure genericamente, le timbrature depositate dall' da cui emerge Pt_1 il contrario…. , le timbrature depositate (doc. 5 del fascicolo della resistente…) non registrano scostamenti orari riconducibili ad attività di vestizione/svestizione, considerato anche che: dal 2014 al 2020 non vi sono timbrature che attestino l'entrata dieci minuti prima dell'inizio del turno e l'uscita dieci minuti dopo la fine del turno (vi sono giorni in cui il ricorrente ha timbrato prima ed è uscito in orario, giorni in cui è uscito più di dieci minuti dopo la fine del turno, svolgendo lavoro straordinario, giorni in cui ha timbrato secondo l'orario contrattuale, etc…); risultano registrate assenze dal lavoro anche oltre alla pausa estiva (ad esempio dal 22.12.2014 al 25.02.2015 risulta assenza per infortunio, dall'1.3.2018 al 05.04.2018 per ferie); dal 7.4.2018 al
31.12.2020 risulta che il Sig. ha quotidianamente effettuato uscite di servizio, CP_1 timbrate col codice 19 (quasi ogni giorno)…>>.
§4.1
Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4.2
L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto eccepisce l'appellato, perché in base all'art. 434 cpc, in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata
(cfr. Cass. SU n. 27199/17).
E nella specie, l' ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le Pt_1 argomentazioni che non condivide e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per negare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha accolto.
§5
Nel merito, l'appello è suscettibile di accoglimento.
§5.1
Pag. 6 di 9 Orbene, rileva il Collegio che parte appellata – dopo avere dedotto in fatto, a fondamento della propria pretesa, che la Direzione esige che la vestizione da parte del personale avvenga prima di timbrare il cartellino in entrata e dopo che il cartellino marcatempo segni l'uscita dal luogo di lavoro (“ : se il turno di lavoro è 8-14, il ricorrente è costretto a CP_2 giungere in Azienda alle 7,50 per indossare la divisa, onde essere al reparto alle 8,00 lasciare il reparto alle 14, 00 recarsi al locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali solo alle 14,10”), con la conseguenza che ciò comporta un surplus nell'orario lavorativo di almeno 15\20 minuti al giorno, 7\10 minuti all'ingresso e 7\10 minuti all'uscita, laddove il CCNL indica l'orario di lavoro ordinario in
36 ore settimanali”); - lamenta che il tempo necessario per la vestizione \svestizione, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, non è mai stato conteggiato dal datore di lavoro nelle 36 ore settimanali, né è mai stato retribuito dall'Azienda, che commisura la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio, senza considerare che il tempo di vestizione e\o svestizione (cosiddetto tempo tuta o tempo divisa) costituisca un vero e proprio onere della prestazione lavorativa dal quale deve necessariamente conseguire il diritto alla retribuzione;
richiama, in diritto, il CCNL del 21 maggio 2018, che, al comma 11 e al comma 12 dell'art. 27, dispone che nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti al profilo del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizioni e di svestizioni per ragioni di igiene e sicurezza debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere (comma
11), e che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate” (comma 12).
§5.2
Sennonché, osserva la Corte che il tempo di vestizione, sia ai sensi del comma 11^ che del 12^, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
È dunque evidente che a nulla giova il richiamo che fa il lavoratore, a giustificazione della propria pretesa, al disposto dei menzionati commi 11^ e 12^, perché il contenuto di tali norme contrattuali – laddove prevedono l'inclusione del tempo di vestizione/vestizione nell'orario lavorativo risultante dalle timbrature in entrate e in uscita;
- non collima con la deduzione secondo cui tali operazioni, per espressa imposizione datoriale, avverrebbero prima e dopo la timbratura.
Ed allora, la pretesa azionata è piuttosto da qualificare come richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, sicché occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione
(Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Pag. 7 di 9 Infatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del
13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del Data pubblicazione 18/02/2025 13 aprile 2015). In particolare, si è sottolineato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
§5.3
Nel caso di specie, l' , nella memoria di costituzione di primo grado, ha espressamente Pt_1 disconosciuto che il ricorrente abbia svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che vi siano regolamenti aziendali che impongano l'effettuazione delle suddette operazioni al di fuori dell'orario del lavoro ordinario;
ha all'uopo richiamato l'attestato dalla Dirigente (cfr. nota prot. n. 40780 del Parte_2
07.04.2023, doc. 4), secondo cui <<….in base ai sistemi di rilevazione delle presenze in uso presso l'ente, - “i dipendenti o timbrano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto contrattualmente;
o utilizzano il codice per lo straordinario (30 o 31) al momento della timbratura in entrata/uscita; o utilizzano il codice per il recupero orario (40) al momento della timbratura in entrata e/o uscita, compensando, così, l'ordinario orario di servizio”, -”non risultano adottati regolamenti aziendali, protocolli o disposizioni di servizio che impongano o legittimino l'effettuazione dell'attività di vestizione prima della timbratura in entrata e dell'attività di svestizione successivamente alla timbratura in uscita”, per cui “l'Azienda ha correttamente retribuito, nelle varie forme stabilite dal CCNL di categoria, il lavoro effettuato dai dipendenti comprensivo del tempo necessario alla vestizione/rispetto del CCNL, secondo le tipologie di timbratura effettuate”>>.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione, nel confermare le sentenze di questa Corte che hanno deciso in senso favorevole alla parte datoriale i ricorsi dei lavoratori portatori di pretese sovrapponibili e quelle qui azionate, ha avuto modo di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante,
è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature". (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/02/2025, ud. 17/12/2024, dep. 18/02/2025, ORDINANZA n.4253).
Pag. 8 di 9 §5.4
Nell'ipotesi in esame, il teste sentito in primo grado non ha dichiarato che le operazioni di vestizione e svestizione sono state effettuate dal lavoratore prima e dopo le timbrature;
il teste infatti si è limitato a dire che “L'orario di timbratura non incide sulla retribuzione nel senso che veniamo pagati per le 6 ore al giorno, a prescindere dall'orario della timbratura e non abbiamo diritto a nessuna compensazione”; ha in sostanza espresso un giudizio che presuppone, peraltro, la non verosimile conoscenza delle buste paga e delle modalità di calcolo della retribuzione percepita dal sig. dalla sua deposizione, nella sostanza, non CP_1
è emerso che il proprio collega, in conformità ad uno specifico obbligo imposto dalla datrice di lavoro in tale senso, arriva sul luogo di lavoro, si veste e poi va a timbrare e che, analogamente, a fine turno, timbra in uscita e poi va a svestirsi.
§6
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato il 28.6.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1149/2024 resa in data 29 maggio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda del ricorrente di primo grado;
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1.050,00 e per il secondo grado in euro 970,00, oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 7 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Barbara Fatale
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