CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente e Relatore BALBA ANDREA, Giudice GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0016599 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 297/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n° GE0016599/2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha determinato per l'immobile ubicato in Localià_1 Indirizzo_1 , la categoria D/8 R.C. € 25.700,00 a fronte del classamento proposto con la variazione DOCFA del 26/01/2024 categoria D/8 R.C. € 16.071,30.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per carenza di motivazione e di contraddittorio e nel merito per errata valutazione effettuata dall'Ufficio.
Con successiva memoria l'Ufficio comunicava l'avvenuta conciliazione tra le parti e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' avvenuta conciliazione tra le parti comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Estingue il giudizio per cessata materia. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BALDINI MARIO, Presidente e Relatore BALBA ANDREA, Giudice GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GE0016599 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 297/25 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento catastale n° GE0016599/2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha determinato per l'immobile ubicato in Localià_1 Indirizzo_1 , la categoria D/8 R.C. € 25.700,00 a fronte del classamento proposto con la variazione DOCFA del 26/01/2024 categoria D/8 R.C. € 16.071,30.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per carenza di motivazione e di contraddittorio e nel merito per errata valutazione effettuata dall'Ufficio.
Con successiva memoria l'Ufficio comunicava l'avvenuta conciliazione tra le parti e chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' avvenuta conciliazione tra le parti comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Estingue il giudizio per cessata materia. Spese compensate.