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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691 del 2021 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra
., nella qualità di erede del de cuius , Parte_1 Persona_1
con Avv. Antonio Polcino, giusta procura in atti
Parte opponente
E
con Avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, giusta CP_1
procura in atti
Parte opposta in persona del rapp.te legale p.t., quale procuratrice Controparte_2
della con Avv. Gianluca Massimei e Controparte_3
Stefano Padovani
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: contratti bancari (Opposizione a D.I. nr.1404/2020).
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio Parte_1
e nella qualità di erede del de cuius , proponeva opposizione Persona_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 1404/2020 (RGN 4977/2020) con cui chiedeva il pagamento della somma di €. 12248,27 quale saldo CP_1
debitore del contratto di prestito fiduciario nr. 1057652 stipulato il
11.02.2011 sottoscritto con la Controparte_4
oggetto di cartolarizzazione ex artt. 1,4 e 7 l.n. 130/99 e art. 58 T.U.B.
A sostegno dell'opposizione deduceva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla , inoltre, Parte_2
diverse criticità quali: difformità tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG applicato, il carattere usurario dei tassi di interessi previsti nel contratto di mutuo, infine, la capitalizzazione illegittima degli interessi corrispettivi nel regime di cui al piano di ammortamento alla francese. Sulla base di tali premesse chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio in persona del rapp.te legale p.t., che CP_1
impugnando e contestando quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla parte opponente, chiedeva la concessione provvisoria esecuzione del D.I.
1404/2020 e nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio in persona del rapp.te legale p.t. Controparte_2
quale procuratrice speciale dichiarandosi Controparte_3
titolare del credito vantato dalla nei confronti Parte_2
dell'opponente e ceduto nell'ambito di una cessione in blocco e quindi ha dichiarato di sostituirsi alla ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella CP_1
causa in epigrafe, facendo proprie ogni ragione, domanda, eccezione ed istanza dalla stessa formulata.
Con ordinanza del 15.9.2021 il Giudice istruttore rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ex 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
2 All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata assegna a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va esaminata la questione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta eccepita dalla parte opponente che questo Giudice ritiene fondata. In materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. S.U. 2951/2016). Tanto premesso, nell'ipotesi di trasferimento del credito per effetto di cessione si pone un problema di legittimazione, dalla cui prova è onerato il cessionario che agisce in giudizio. In particolare, la società che assume di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
T.U.B., dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione,
a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Sul punto, inoltre, ai fini della dimostrazione della legittimazione può essere sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei crediti oggetto di cessione. La cessionaria, al fine di soddisfare il proprio onere probatorio può provare l'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
3 dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
del contratto di cessione del credito unitamente all'elenco delle posizione cedute e delle relativa anagrafiche;
delle comunicazione stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, e infine, di ogni dichiarazione confessoria del cedente.
Orbene, nel caso di specie la ha omesso di allegare e Parte_2
produrre documentazione idonea a dimostrare di essere successore a titolare particolare del credito ceduto dalla Controparte_5
incorporato, poi, nel decreto ingiuntivo nr. 1404/2020. Infatti, agli atti non risultano essere stati né allegati né l'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale né il contratto di cessione tra e la Parte_2 [...]
relativa al credito incorporato nel contratto di prestito Controparte_6
fiduciario a tasso fisso del 11.2.2011 oggetto, poi, di procedimento monitorio.
Nessun ulteriore criterio di individuazione del credito oggetto del giudizio
è stato fornito, poi, dalla parte intervenite, a fronte Controparte_2
dell'avvenuta cessione del suddetto credito dell'originaria parte opposta, pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dall'opponente non è stata superata neanche dalla produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. allegato B al deposito del
13.11.2024 della il quale non solo non prova all'avvenuta Controparte_2
cessione, ma non è idoneo a rappresentare il contratto della cessione intervenuta con la Difatti, nel testo della Gazzetta ufficiale in CP_1
atti si legge dell'intervenuta cessione pro-soluto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione l.n. 130/99 e dell'art. 58
TUB di tutti i crediti dell senza alcuna specifica indicazione Parte_2
delle posizioni di credito oggetto di cessione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva sia in capo alla Parte_3
[...] che in capo alla non essendo stato allegata documentazione CP_2
idonea a dimostrare la titolarità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo nr. 1404/2020. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo agli opponenti.
Tutto ciò premesso, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 1404/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi in relazione al valore della controversia valori minimi (€.12.248,27) e alle fasi effettivamente espletate (fase introduttiva, fase studio, fase istruttoria e fase decisoria)
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sull'opposizione promossa da
, nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1
rapp.te legale p.t., nonché in persona del rapp.te legale Controparte_2
p.t, ogni, diversa, ulteriore o contrario domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr.
1404/2020;
- condanna in solido, al pagamento in Parte_4 Controparte_2
favore di nella qualità di erede del de cuius Parte_1 Per_1
delle spese di lite che liquida in €.2.540,00, oltre accessori di legge,
[...]
se dovuti con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Polcino che ne ha chiesto la distrazione.
Così deciso, in Benevento il 11.9.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 691 del 2021 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra
., nella qualità di erede del de cuius , Parte_1 Persona_1
con Avv. Antonio Polcino, giusta procura in atti
Parte opponente
E
con Avv.ti Stefano Padovani e Gianluca Massimei, giusta CP_1
procura in atti
Parte opposta in persona del rapp.te legale p.t., quale procuratrice Controparte_2
della con Avv. Gianluca Massimei e Controparte_3
Stefano Padovani
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: contratti bancari (Opposizione a D.I. nr.1404/2020).
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio Parte_1
e nella qualità di erede del de cuius , proponeva opposizione Persona_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 1404/2020 (RGN 4977/2020) con cui chiedeva il pagamento della somma di €. 12248,27 quale saldo CP_1
debitore del contratto di prestito fiduciario nr. 1057652 stipulato il
11.02.2011 sottoscritto con la Controparte_4
oggetto di cartolarizzazione ex artt. 1,4 e 7 l.n. 130/99 e art. 58 T.U.B.
A sostegno dell'opposizione deduceva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo alla , inoltre, Parte_2
diverse criticità quali: difformità tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG applicato, il carattere usurario dei tassi di interessi previsti nel contratto di mutuo, infine, la capitalizzazione illegittima degli interessi corrispettivi nel regime di cui al piano di ammortamento alla francese. Sulla base di tali premesse chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio in persona del rapp.te legale p.t., che CP_1
impugnando e contestando quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla parte opponente, chiedeva la concessione provvisoria esecuzione del D.I.
1404/2020 e nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio in persona del rapp.te legale p.t. Controparte_2
quale procuratrice speciale dichiarandosi Controparte_3
titolare del credito vantato dalla nei confronti Parte_2
dell'opponente e ceduto nell'ambito di una cessione in blocco e quindi ha dichiarato di sostituirsi alla ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella CP_1
causa in epigrafe, facendo proprie ogni ragione, domanda, eccezione ed istanza dalla stessa formulata.
Con ordinanza del 15.9.2021 il Giudice istruttore rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ex 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
2 All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata assegna a sentenza e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va esaminata la questione preliminare di difetto di legittimazione attiva dell'opposta eccepita dalla parte opponente che questo Giudice ritiene fondata. In materia di contestazione della reale titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass. S.U. 2951/2016). Tanto premesso, nell'ipotesi di trasferimento del credito per effetto di cessione si pone un problema di legittimazione, dalla cui prova è onerato il cessionario che agisce in giudizio. In particolare, la società che assume di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
T.U.B., dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione,
a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. Sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016).
Sul punto, inoltre, ai fini della dimostrazione della legittimazione può essere sufficiente la produzione in giudizio dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei crediti oggetto di cessione. La cessionaria, al fine di soddisfare il proprio onere probatorio può provare l'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione di uno dei seguenti documenti:
3 dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
del contratto di cessione del credito unitamente all'elenco delle posizione cedute e delle relativa anagrafiche;
delle comunicazione stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione, e infine, di ogni dichiarazione confessoria del cedente.
Orbene, nel caso di specie la ha omesso di allegare e Parte_2
produrre documentazione idonea a dimostrare di essere successore a titolare particolare del credito ceduto dalla Controparte_5
incorporato, poi, nel decreto ingiuntivo nr. 1404/2020. Infatti, agli atti non risultano essere stati né allegati né l'avviso di cessione nella Gazzetta
Ufficiale né il contratto di cessione tra e la Parte_2 [...]
relativa al credito incorporato nel contratto di prestito Controparte_6
fiduciario a tasso fisso del 11.2.2011 oggetto, poi, di procedimento monitorio.
Nessun ulteriore criterio di individuazione del credito oggetto del giudizio
è stato fornito, poi, dalla parte intervenite, a fronte Controparte_2
dell'avvenuta cessione del suddetto credito dell'originaria parte opposta, pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dall'opponente non è stata superata neanche dalla produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. allegato B al deposito del
13.11.2024 della il quale non solo non prova all'avvenuta Controparte_2
cessione, ma non è idoneo a rappresentare il contratto della cessione intervenuta con la Difatti, nel testo della Gazzetta ufficiale in CP_1
atti si legge dell'intervenuta cessione pro-soluto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione l.n. 130/99 e dell'art. 58
TUB di tutti i crediti dell senza alcuna specifica indicazione Parte_2
delle posizioni di credito oggetto di cessione.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve quindi ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva sia in capo alla Parte_3
[...] che in capo alla non essendo stato allegata documentazione CP_2
idonea a dimostrare la titolarità del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo nr. 1404/2020. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo agli opponenti.
Tutto ciò premesso, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr. 1404/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi in relazione al valore della controversia valori minimi (€.12.248,27) e alle fasi effettivamente espletate (fase introduttiva, fase studio, fase istruttoria e fase decisoria)
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sull'opposizione promossa da
, nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1
rapp.te legale p.t., nonché in persona del rapp.te legale Controparte_2
p.t, ogni, diversa, ulteriore o contrario domanda, istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr.
1404/2020;
- condanna in solido, al pagamento in Parte_4 Controparte_2
favore di nella qualità di erede del de cuius Parte_1 Per_1
delle spese di lite che liquida in €.2.540,00, oltre accessori di legge,
[...]
se dovuti con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio Polcino che ne ha chiesto la distrazione.
Così deciso, in Benevento il 11.9.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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