Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Barbaro e Francesco Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare - Direttore Generale n. -OMISSIS- del 4 aprile 2024, notificato il 18 aprile 2024, con il quale è stata disposta “la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 861 co 1 lett d) e 867 co. 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e, pertanto, il predetto viene iscritto d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza alcun grado”;
- di ogni altro atto supposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa MA ER, lette le note d’udienza con cui parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato assoggettato a procedimento penale per spaccio di stupefacenti, in quanto identificato presso l’abitazione di un noto consumatore di cocaina che lo ha accusato di essere il suo fornitore e segnalato quale assuntore di stupefacenti: nella perquisizione dell’abitazione del militare, infatti, sono stati rinvenuti, oltre ad armi regolarmente detenute, 0,5 grammi di marijuana e una cannula per l’assunzione di stupefacenti.
Ritenendo illegittima la sanzione della perdita del grado per rimozione che gli è stata comminata in ragione di tali fatti, il ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità che inficerebbero il relativo provvedimento:
1. violazione del d.lgs. n. 66 del 2010 e conseguente perenzione del procedimento, in quanto esso non sarebbe stato avviato entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali a loro volta, avrebbero dovuto essere conclusi entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto da parte della medesima autorità competente. Il procedimento, inoltre, avrebbe dovuto essere concluso con l’adozione del provvedimento finale nel termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari (per un totale di 330 giorni). Nel caso di specie, invece, nonostante la conoscenza dei fatti in data 28 aprile 2023, il procedimento si è concluso il 4 aprile 2024, ovvero dopo 356 giorni;
2. difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
3. difetto di motivazione ed illogicità manifesta, sproporzione della sanzione.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio limitandosi a produrre documenti dai quali si desume che c’è stata una prima perdita del grado per rimozione per avere il militare fatto uso occasionale di sostanze stupefacenti. Tale provvedimento è stato annullato con sentenza di questo Tribunale -OMISSIS- del 2023, ravvisato il vizio derivante dalla non proporzionalità della sanzione comminata.
Il ricorrente è stato, quindi, riammesso in servizio, ma è stato sottoposto a un nuovo procedimento disciplinare (quello della cui legittimità si controverte) per essere stato individuato nell’appartamento di un assuntore/spacciatore e per essersi rifiutato più volte di sottoporsi all’esame del capello utile allo scopo di evidenziare un eventuale uso di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento impugnato è, dunque, totalmente autonomo rispetto a quello già annullato che appare rilevante solo ai fini di testimoniare come fosse plausibile che il ricorrente fosse, all’epoca dei fatti contestati, assuntore di sostanze stupefacenti.
Tenuto conto di tutto ciò, l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente è stata rigettata, ritenendo non ravvisabile la dedotta violazione della tempistica del procedimento disciplinare e nemmeno la fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso dedotti.
L’ordinanza n. -OMISSIS- è stata appellata, ma il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione, precisando che i termini di inizio e di conclusione del procedimento disciplinare di stato appaiono rispettati e non sono stati riscontrati “ulteriori vizi procedimentali, né alcuna macroscopica sproporzionalità della sanzione espulsiva, né alcuna manifesta illogicità o abnormità della sua motivazione, con conseguente non sindacabilità della valutazione dell’amministrazione militare da parte del giudice amministrativo”.
In vista della pubblica udienza parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale, oltre a disquisire sugli effetti della caducazione della sospensione dal servizio annullata con la già citata sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, ha insistito esclusivamente sulla tardività dell’azione disciplinare esercitata. Secondo la tesi del ricorrente, il termine avrebbe iniziato a decorrere non dalla comunicazione della notizia di reato, ma dal momento in cui l’Autorità ha disposto il compimento/notifica di atti di indagine garantiti (perquisizione, sequestro, interrogatorio, avviso o proroga conclusioni indagini). Dunque, avendo l’Amministrazione ricevuto la notifica del decreto di perquisizione personale in data 18 gennaio 2023, da tale data avrebbe dovuto iniziare a decorrere il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare.
Il ricorso non può, però trovare positivo apprezzamento.
A tal fine si rende necessario ricordare che l’art. 1392 d.lgs. 66 del 2010 così dispone:
1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.
Nel caso di specie la disposizione applicabile è quella del primo comma, dal momento che il ricorrente è stato rinviato a giudizio ad aprile 2023. Poi, il 7 luglio 2023, il Tribunale, essendo stata richiesta la messa alla prova, ha sospeso il processo fino al 7 febbraio 2024 per consentire la redazione del programma di trattamento. Pertanto, constatata la sospensione del procedimento penale con la messa alla prova, è stato dato impulso al procedimento disciplinare, la cui tempistica risulta essere rispettosa di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Nessuna rilevanza può avere il fatto che l’Arma dei Carabinieri fosse a conoscenza dell’esistenza delle indagini a carico del militare, essendone stata essa stessa incaricata della loro conduzione, dal momento che inequivocabilmente la norma fa decorrere il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare dalla conoscenza dell’atto conclusivo del giudizio penale.
Quanto dedotto da parte ricorrente sembrerebbe fare riferimento alla diversa ipotesi in cui, come nel precedente caso che ha interessato il ricorrente, i fatti contestati non fossero penalmente rilevanti e, dunque, non sussistesse la necessaria sospensione del procedimento disciplinare sino alla conclusione del giudizio penale.
Superate le questioni procedurali, nel merito il provvedimento adottato appare legittimo, in quanto adeguatamente motivato e proporzionale rispetto alla gravità dei fatti contestati.
Per mesi, infatti, il ricorrente si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento su matrice cheratinica, il che non ha comunque consentito all’Amministrazione di escludere la sua qualità di assuntore, anche solo occasionale, di sostanze stupefacenti, rilevante anche in considerazione dell’incidenza sull’idoneità al porto d’armi, oltre che sul piano dell’affidabilità.
Inoltre, pur avendo la Corte Costituzionale chiarito che «se è vero che nel procedimento di messa alla prova manca una condanna, è anche vero che correlativamente manca un’attribuzione di colpevolezza: nei confronti dell’imputato e su sua richiesta (non perché è considerato colpevole), in difetto di un formale accertamento di responsabilità, viene disposto un trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata applicata nel caso di un’eventuale condanna.» (sentenza n. -OMISSIS-), il giudice deve necessariamente verificare che non ricorrono le condizioni per «pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129» cod. proc. pen.. Il che presuppone - così come tutta l’architettura dell’istituto, che sposta l’attenzione dai fatti alla personalità dell’imputato e si focalizza sulla possibilità di addivenire all’estinzione del reato per effetto della positiva conclusione del programma di trattamento da seguire nella messa alla prova – un implicito accertamento dei fatti rilevanti sul piano penale.
Fatti che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha, esprimendo un giudizio immune dai vizi di legittimità dedotti, ritenuto gravi e lesivi di “quei principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all’Arma dei Carabinieri istituzione impegnata prioritariamente in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi anche ai reati in materia di stupefacenti” e qualificato come irrimediabilmente pregiudizievoli della relazione fiduciaria (così l’ultimo capoverso delle motivazioni del provvedimento impugnato).
La conclusione cui l’Amministrazione è giunta nel ritenere che tali comportamenti integrassero una grave violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti dal militare con il giuramento, appare, dunque, immune dai vizi dedotti. Ciò anche in ragione del fatto che la scelta della sanzione irrogata non è censurabile davanti al giudice amministrativo se non nei casi di evidente contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti: ipotesi che, nel caso di specie, non sono però ravvisabili per tutto quanto sin qui rappresentato (cfr. sul punto le sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 26.6.2000 n. 15 e Consiglio di Stato sez. V, 27.10.2000 n. 5751).
Ne deriva il rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
MA ER, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ER | PA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.