TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 201
TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei termini di durata del procedimento disciplinare

    La normativa applicabile prevede che il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale debba essere instaurato entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili. Nel caso di specie, il procedimento penale è stato sospeso per messa alla prova, e il termine per l'azione disciplinare decorre dalla conclusione di tale procedimento. Pertanto, i termini risultano rispettati.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento adottato fosse adeguatamente motivato e proporzionale alla gravità dei fatti contestati, escludendo vizi di illegittimità.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione ed illogicità manifesta, sproporzione della sanzione

    La sanzione è stata ritenuta legittima, adeguatamente motivata e proporzionale alla gravità dei fatti, che hanno leso i principi di moralità e rettitudine di un militare e la relazione fiduciaria. La scelta della sanzione non è censurabile se non in casi di evidente contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 201
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 201
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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