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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2092/2023 depositato il 13/04/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3067/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 16/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2483 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa ha gravato la sentenza n. 3067 del 2022 pronunciata dalla locale Commissione tributaria di I grado che ha accolto il ricorso della contribuente Resistente_1.
La predetta Contribuente aveva impugnato l'Avviso di accertamento n. 2483 con il quale il Comune contestava il mancato pagamento TARES anno 2013 applicata agli immobili meglio distinti in atti (cfr.
Avviso - fascicolo processuale).
Il primo Collegio ha ritenuto la mancata indicazione dell'annualità di imposta con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Contribuente la quale ha contro dedotto: ha contestato la fondatezza dell'appello, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto.
Le Parti hanno versato in atti rispettive memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Avviso di accertamento originariamente impugnato è stato ritualmente notificato (cfr. documentazione in atti).
La Contribuente aveva proposto analogo ricorso avverso l'Avviso di pagamento n. P0289 - 2013/000024100
(emesso anteriormente all'Avviso di accertamento che qui ci occupa) riferito ai medesimi immobili, medesimo tributo (TARES) e medesima annualità (2013): il relativo giudizio è stato definito con sentenza di
“rigetto” pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa n. 2990/2019 (cfr. sentenza in atti).
2.- La TARES (Decreto legge n. 201 del 2011 - c.d. “Decreto salva Italia”) ha determinato, a decorrere dal
1 gennaio 2013, l'abolizione della TARSU.
Pertanto, la mancata indicazione dell'anno d'imposta non poteva comportare alcun pregiudizio per il diritto alla difesa ai fini della individuazione dell'anno cui era riferita la pretesa.
3.- La Contribuente aveva già impugnato l'Avviso di pagamento n. P0289-2013/000024100 del Comune di Siracusa riguardante la medesima pretesa. Il relativo ricorso è stato rigettato (come già accennato) dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa: sentenza n. 2473/2020 divenuta definitiva per mancata impugnazione (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento oggetto del presente giudizio faceva espresso richiamo al regolamento Tares che è stata istituta dal Comune di Siracusa a decorrere dal 01.01.2013 (art. 14, c. 1 D.L. 06.12.2011 n. 201).
4.- Il provvedimento originariamente impugnato conteneva gli elementi che consentivano di comprendere le ragioni della pretesa e la relativa annualità (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritento che “L'interpretazione del provvedimento va fatta secondo le norme stabilite per i contratti applicabili all'interpretazione degli atti amministrativi, in quanto compatibili con la funzione e la natura degli stessi;
e, come tale, richiede un'indagine che tenga presenti non solo le espressioni adoperate, ma anche il contenuto intrinseco e degli atti che ne costituiscono il necessario presupposto”
(Cassazione, Sezione I, 26 marzo 1964, n. 1294).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2092/2023 depositato il 13/04/2023
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3067/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 16/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2483 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa ha gravato la sentenza n. 3067 del 2022 pronunciata dalla locale Commissione tributaria di I grado che ha accolto il ricorso della contribuente Resistente_1.
La predetta Contribuente aveva impugnato l'Avviso di accertamento n. 2483 con il quale il Comune contestava il mancato pagamento TARES anno 2013 applicata agli immobili meglio distinti in atti (cfr.
Avviso - fascicolo processuale).
Il primo Collegio ha ritenuto la mancata indicazione dell'annualità di imposta con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune ha dedotto l'erroneità della prima sentenza ed ha concluso – per i motivi che di seguito saranno esaminati – per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Contribuente la quale ha contro dedotto: ha contestato la fondatezza dell'appello, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto.
Le Parti hanno versato in atti rispettive memorie insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Avviso di accertamento originariamente impugnato è stato ritualmente notificato (cfr. documentazione in atti).
La Contribuente aveva proposto analogo ricorso avverso l'Avviso di pagamento n. P0289 - 2013/000024100
(emesso anteriormente all'Avviso di accertamento che qui ci occupa) riferito ai medesimi immobili, medesimo tributo (TARES) e medesima annualità (2013): il relativo giudizio è stato definito con sentenza di
“rigetto” pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa n. 2990/2019 (cfr. sentenza in atti).
2.- La TARES (Decreto legge n. 201 del 2011 - c.d. “Decreto salva Italia”) ha determinato, a decorrere dal
1 gennaio 2013, l'abolizione della TARSU.
Pertanto, la mancata indicazione dell'anno d'imposta non poteva comportare alcun pregiudizio per il diritto alla difesa ai fini della individuazione dell'anno cui era riferita la pretesa.
3.- La Contribuente aveva già impugnato l'Avviso di pagamento n. P0289-2013/000024100 del Comune di Siracusa riguardante la medesima pretesa. Il relativo ricorso è stato rigettato (come già accennato) dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa: sentenza n. 2473/2020 divenuta definitiva per mancata impugnazione (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento oggetto del presente giudizio faceva espresso richiamo al regolamento Tares che è stata istituta dal Comune di Siracusa a decorrere dal 01.01.2013 (art. 14, c. 1 D.L. 06.12.2011 n. 201).
4.- Il provvedimento originariamente impugnato conteneva gli elementi che consentivano di comprendere le ragioni della pretesa e la relativa annualità (cfr. documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità ha ritento che “L'interpretazione del provvedimento va fatta secondo le norme stabilite per i contratti applicabili all'interpretazione degli atti amministrativi, in quanto compatibili con la funzione e la natura degli stessi;
e, come tale, richiede un'indagine che tenga presenti non solo le espressioni adoperate, ma anche il contenuto intrinseco e degli atti che ne costituiscono il necessario presupposto”
(Cassazione, Sezione I, 26 marzo 1964, n. 1294).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NN