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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1379/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 23 dicembre ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. GAUDENZI GIOVANNA Parte_1 Per l'avv. in sostituzione dell'Avv. GHIA ENRICA IA Controparte_2 Pt_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 28.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità
di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 10 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistono nelle conclusioni già rassegnate in atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,43 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GAUDENZI GIOVANNA e dell'avv. ANDRUCCIOLI SILVIA ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GAUDENZI GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GHIA ENRICA Controparte_2 P.IVA_1
IA elettivamente domiciliato in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 00184 ROMA presso il difensore avv. GHIA ENRICA IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito a seguito di opposizione all'esecuzione (R.G.E. 311/2017) ai sensi dell'art. 618 c.p.c., a seguito del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 29/04/2024 che, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha concesso termine per l'instaurazione del presente giudizio. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, dichiarare la nullità/inefficacia della procedura esecutiva opposta con liberazione definitiva dei beni/crediti pignorati per carenza di titolarità in capo alla soc. del credito azionato in CP_3
via esecutiva e conseguente difetto della legittimazione ad agire della predetta società nonché difetto di legittimazione attiva e processuale in capo alla procuratrice, on vittoria di Controparte_1
spese competenze di lite, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 3 di 10 L'opponente in particolare ha contestato il diritto della società (e delle precedenti Controparte_2
cessionarie ed di procedere esecutivamente nei suoi confronti, Controparte_3 Controparte_1
eccependo in via principale il difetto di titolarità del credito e la conseguente carenza di legittimazione attiva. In particolare, l'opponente ha sostenuto che le società intervenute nel processo esecutivo in sostituzione dell'originaria creditrice Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL) non avrebbero fornito prova adeguata della loro qualità di cessionarie del credito azionato. A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta dalle controparti, evidenziando come i contratti di cessione depositati fossero privi di allegati essenziali per l'individuazione specifica del suo debito e come la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente a dimostrare l'effettiva inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione. Ha altresì contestato il valore probatorio della dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente BNL, ritenendola proveniente da parte interessata e comunque inammissibile quale prova testimoniale.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente le argomentazioni Controparte_2
avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta opposta ha affermato di aver pienamente dimostrato la propria legittimazione attiva, quale ultima cessionaria di una catena di trasferimenti del credito originato in capo a BNL. Ha sostenuto di aver prodotto tutta la documentazione necessaria a comprovare la doppia cessione: prima da BNL a e Controparte_3
successivamente da quest'ultima a In particolare, ha depositato i contratti di CP_2 CP_2
cessione, i relativi avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una dichiarazione specifica della cedente originaria BNL attestante l'inclusione del credito del sig. nella prima cessione, e Pt_1
l'elenco dei crediti allegato al secondo contratto di cessione, nel quale sarebbe espressamente indicato il numero di pratica (NDG) relativo alla posizione dell'opponente. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via principale, nel merito, (i) rigettare
l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, (ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della Banca convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, (iii) dichiararae la legittimazione attiva di e (iv) conseguentemente assegnare le Controparte_2 somme a favore di Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. Controparte_2
La convenuta con la memoria istruttoria ex art. 171 ter n 2 cpc ha inoltre invocato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., rilevando come l'opponente non avesse tempestivamente contestato le allegazioni e produzioni documentali relative alla sua legittimazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
pagina 4 di 10 Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento pagina 5 di 10 giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era pagina 6 di 10 data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Riassumendo la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, o meglio, della propria titolarità del diritto. Tale questione, attenendo a un elemento costitutivo della domanda, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice .
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2 dell'art. 58
TUB, ha la funzione di sostituire la notificazione individuale al debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1264 c.c. . Tuttavia, tale pubblicazione non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione, né dell'effettiva inclusione di uno specifico credito nel "blocco" ceduto, specialmente in caso di contestazione da parte del debitore.
La prova della titolarità del credito può però essere fornita attraverso la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a condizione che questo contenga l'indicazione di criteri e pagina 7 di 10 caratteristiche (es. forma tecnica, settore economico, tipologia di controparte) talmente specifici da consentire di individuare con certezza e senza ambiguità i rapporti oggetto della cessione.
Qualora l'avviso in Gazzetta Ufficiale risulti generico o comunque contestato, il cessionario è tenuto a fornire prove ulteriori. Tra queste, assumono valore decisivo la produzione del contratto di cessione con i relativi allegati contenenti l'elenco dei crediti, ovvero una dichiarazione scritta del creditore cedente che confermi l'avvenuta cessione dello specifico credito controverso.
Nel caso in esame, il ha specificamente contestato la titolarità del credito in capo a Pt_1 [...]
facendo sorgere in capo a quest'ultima l'onere di fornire la prova rigorosa della propria CP_2
posizione creditoria, attraverso la dimostrazione della continuità delle cessioni.
La convenuta opposta ha articolato la propria difesa producendo documenti relativi a due distinte operazioni di cessione:
a) la prima, da BNL S.p.A. a Controparte_3
b) la seconda, da a Controparte_3 Controparte_2
Per comprovare questa prima successione nel credito, la convenuta ha prodotto:
Il contratto di cessione di crediti ai sensi della L. 130/1999;
L'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 25 agosto 2022
Una "Dichiarazione di cessione" datata 7 settembre 2022, rilasciata dalla cedente BNL S.p.A..
L'opponente ha contestato l'idoneità di tale documentazione, lamentando in particolare la mancata allegazione al contratto di cessione dell'elenco dettagliato dei crediti.
Tali eccezioni sono infondate. Sebbene la sola produzione del contratto privo degli elenchi nominativi e della Gazzetta Ufficiale possa, in taluni casi, non essere dirimente, nel caso di specie la convenuta ha prodotto un elemento probatorio ulteriore e decisivo: la dichiarazione della cedente BNL. In tale documento, la banca originaria creditrice dichiara espressamente: “Con la presente dichiariamo che il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto [ , NDG Parte_1
5692460], e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro-soluto [...] perfezionata in data 1 agosto 2022 in favore di Controparte_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tale dichiarazione non proviene da una "parte interessata" ai sensi dell'art. 246 c.p.c. La cedente, infatti, non ha alcun interesse attuale nella controversia tra cessionario e debitore ceduto e la sua attestazione circa l'avvenuta cessione di uno specifico credito costituisce un atto ricognitivo di un fatto storico, dotato di elevata efficacia probatoria, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. La difesa della convenuta ha correttamente pagina 8 di 10 evidenziato che non si comprende quale interesse potrebbe avere la cedente a rendere una dichiarazione non veritiera.
Pertanto, la combinazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la dichiarazione specifica e nominativa della cedente originaria fornisce piena prova dell'avvenuto trasferimento del credito dal patrimonio di BNL a quello di Controparte_3
Per comprovare la seconda e definitiva successione nel credito, ha depositato: Controparte_2
La proposta e l'accettazione del contratto di cessione di crediti pro-soluto del 13 dicembre 2023
La Gazzetta Ufficiale Parte II n. 153 del 30 dicembre 2023, relativa a tale cessione
Anche in questo caso, l'opponente ha lamentato la genericità della documentazione. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa della convenuta nella propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., all'atto di accettazione della proposta di cessione (doc. 23) risulta allegato l'elenco dei crediti ceduti, e in tale elenco, alla pagina 404, è specificamente rinvenibile l'NDG della posizione del sig. . Pt_1
Questa circostanza, non specificamente e ulteriormente contestata dall'opponente dopo la precisa indicazione fornita dalla convenuta, costituisce prova diretta e inconfutabile dell'inclusione del credito per cui è causa anche nella seconda operazione di cessione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che abbia assolto pienamente Controparte_2
all'onere probatorio su di essa incombente. Ha documentato in modo completo e inequivocabile la catena delle cessioni che l'hanno portata ad essere l'attuale ed esclusiva titolare del credito vantato nei confronti del Pt_1
Le eccezioni sollevate dall'opponente possono dirsi superate dalla produzione documentale della convenuta, che ha fornito non solo gli avvisi in Gazzetta Ufficiale, ma anche elementi di prova specifici e individualizzanti (la dichiarazione della cedente originaria e l'estratto dell'elenco nominativo dei crediti ceduti).
Il rigetto dell'opposizione nel merito assorbe ogni altra questione.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda proposta da in quanto infondata. Parte_1
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza che la contiene ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.,
pagina 9 di 10 Rimini, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1379/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 23 dicembre ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. GAUDENZI GIOVANNA Parte_1 Per l'avv. in sostituzione dell'Avv. GHIA ENRICA IA Controparte_2 Pt_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 28.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità
di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 10 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e insistono nelle conclusioni già rassegnate in atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 18,43 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GAUDENZI GIOVANNA e dell'avv. ANDRUCCIOLI SILVIA ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GAUDENZI GIOVANNA
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GHIA ENRICA Controparte_2 P.IVA_1
IA elettivamente domiciliato in VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10 00184 ROMA presso il difensore avv. GHIA ENRICA IA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di Parte_1
merito a seguito di opposizione all'esecuzione (R.G.E. 311/2017) ai sensi dell'art. 618 c.p.c., a seguito del provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 29/04/2024 che, nel rigettare l'istanza di sospensione, ha concesso termine per l'instaurazione del presente giudizio. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, dichiarare la nullità/inefficacia della procedura esecutiva opposta con liberazione definitiva dei beni/crediti pignorati per carenza di titolarità in capo alla soc. del credito azionato in CP_3
via esecutiva e conseguente difetto della legittimazione ad agire della predetta società nonché difetto di legittimazione attiva e processuale in capo alla procuratrice, on vittoria di Controparte_1
spese competenze di lite, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
pagina 3 di 10 L'opponente in particolare ha contestato il diritto della società (e delle precedenti Controparte_2
cessionarie ed di procedere esecutivamente nei suoi confronti, Controparte_3 Controparte_1
eccependo in via principale il difetto di titolarità del credito e la conseguente carenza di legittimazione attiva. In particolare, l'opponente ha sostenuto che le società intervenute nel processo esecutivo in sostituzione dell'originaria creditrice Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL) non avrebbero fornito prova adeguata della loro qualità di cessionarie del credito azionato. A sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta dalle controparti, evidenziando come i contratti di cessione depositati fossero privi di allegati essenziali per l'individuazione specifica del suo debito e come la mera pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente a dimostrare l'effettiva inclusione del credito nell'operazione di cartolarizzazione. Ha altresì contestato il valore probatorio della dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente BNL, ritenendola proveniente da parte interessata e comunque inammissibile quale prova testimoniale.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente le argomentazioni Controparte_2
avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione. La convenuta opposta ha affermato di aver pienamente dimostrato la propria legittimazione attiva, quale ultima cessionaria di una catena di trasferimenti del credito originato in capo a BNL. Ha sostenuto di aver prodotto tutta la documentazione necessaria a comprovare la doppia cessione: prima da BNL a e Controparte_3
successivamente da quest'ultima a In particolare, ha depositato i contratti di CP_2 CP_2
cessione, i relativi avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una dichiarazione specifica della cedente originaria BNL attestante l'inclusione del credito del sig. nella prima cessione, e Pt_1
l'elenco dei crediti allegato al secondo contratto di cessione, nel quale sarebbe espressamente indicato il numero di pratica (NDG) relativo alla posizione dell'opponente. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in via principale, nel merito, (i) rigettare
l'avversa opposizione, siccome infondata sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provata, (ii) rigettare le domande proposte da parte attrice nei confronti della Banca convenuta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, (iii) dichiararae la legittimazione attiva di e (iv) conseguentemente assegnare le Controparte_2 somme a favore di Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”. Controparte_2
La convenuta con la memoria istruttoria ex art. 171 ter n 2 cpc ha inoltre invocato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., rilevando come l'opponente non avesse tempestivamente contestato le allegazioni e produzioni documentali relative alla sua legittimazione.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
pagina 4 di 10 Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento pagina 5 di 10 giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era pagina 6 di 10 data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Riassumendo la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, o meglio, della propria titolarità del diritto. Tale questione, attenendo a un elemento costitutivo della domanda, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice .
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2 dell'art. 58
TUB, ha la funzione di sostituire la notificazione individuale al debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1264 c.c. . Tuttavia, tale pubblicazione non costituisce, di per sé, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione, né dell'effettiva inclusione di uno specifico credito nel "blocco" ceduto, specialmente in caso di contestazione da parte del debitore.
La prova della titolarità del credito può però essere fornita attraverso la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a condizione che questo contenga l'indicazione di criteri e pagina 7 di 10 caratteristiche (es. forma tecnica, settore economico, tipologia di controparte) talmente specifici da consentire di individuare con certezza e senza ambiguità i rapporti oggetto della cessione.
Qualora l'avviso in Gazzetta Ufficiale risulti generico o comunque contestato, il cessionario è tenuto a fornire prove ulteriori. Tra queste, assumono valore decisivo la produzione del contratto di cessione con i relativi allegati contenenti l'elenco dei crediti, ovvero una dichiarazione scritta del creditore cedente che confermi l'avvenuta cessione dello specifico credito controverso.
Nel caso in esame, il ha specificamente contestato la titolarità del credito in capo a Pt_1 [...]
facendo sorgere in capo a quest'ultima l'onere di fornire la prova rigorosa della propria CP_2
posizione creditoria, attraverso la dimostrazione della continuità delle cessioni.
La convenuta opposta ha articolato la propria difesa producendo documenti relativi a due distinte operazioni di cessione:
a) la prima, da BNL S.p.A. a Controparte_3
b) la seconda, da a Controparte_3 Controparte_2
Per comprovare questa prima successione nel credito, la convenuta ha prodotto:
Il contratto di cessione di crediti ai sensi della L. 130/1999;
L'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 25 agosto 2022
Una "Dichiarazione di cessione" datata 7 settembre 2022, rilasciata dalla cedente BNL S.p.A..
L'opponente ha contestato l'idoneità di tale documentazione, lamentando in particolare la mancata allegazione al contratto di cessione dell'elenco dettagliato dei crediti.
Tali eccezioni sono infondate. Sebbene la sola produzione del contratto privo degli elenchi nominativi e della Gazzetta Ufficiale possa, in taluni casi, non essere dirimente, nel caso di specie la convenuta ha prodotto un elemento probatorio ulteriore e decisivo: la dichiarazione della cedente BNL. In tale documento, la banca originaria creditrice dichiara espressamente: “Con la presente dichiariamo che il credito vantato nei confronti del nominativo in oggetto [ , NDG Parte_1
5692460], e derivante dai rapporti sopra specificati, è rientrato, con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione, nella cessione di crediti pro-soluto [...] perfezionata in data 1 agosto 2022 in favore di Controparte_3
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tale dichiarazione non proviene da una "parte interessata" ai sensi dell'art. 246 c.p.c. La cedente, infatti, non ha alcun interesse attuale nella controversia tra cessionario e debitore ceduto e la sua attestazione circa l'avvenuta cessione di uno specifico credito costituisce un atto ricognitivo di un fatto storico, dotato di elevata efficacia probatoria, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. La difesa della convenuta ha correttamente pagina 8 di 10 evidenziato che non si comprende quale interesse potrebbe avere la cedente a rendere una dichiarazione non veritiera.
Pertanto, la combinazione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con la dichiarazione specifica e nominativa della cedente originaria fornisce piena prova dell'avvenuto trasferimento del credito dal patrimonio di BNL a quello di Controparte_3
Per comprovare la seconda e definitiva successione nel credito, ha depositato: Controparte_2
La proposta e l'accettazione del contratto di cessione di crediti pro-soluto del 13 dicembre 2023
La Gazzetta Ufficiale Parte II n. 153 del 30 dicembre 2023, relativa a tale cessione
Anche in questo caso, l'opponente ha lamentato la genericità della documentazione. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa della convenuta nella propria memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., all'atto di accettazione della proposta di cessione (doc. 23) risulta allegato l'elenco dei crediti ceduti, e in tale elenco, alla pagina 404, è specificamente rinvenibile l'NDG della posizione del sig. . Pt_1
Questa circostanza, non specificamente e ulteriormente contestata dall'opponente dopo la precisa indicazione fornita dalla convenuta, costituisce prova diretta e inconfutabile dell'inclusione del credito per cui è causa anche nella seconda operazione di cessione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che abbia assolto pienamente Controparte_2
all'onere probatorio su di essa incombente. Ha documentato in modo completo e inequivocabile la catena delle cessioni che l'hanno portata ad essere l'attuale ed esclusiva titolare del credito vantato nei confronti del Pt_1
Le eccezioni sollevate dall'opponente possono dirsi superate dalla produzione documentale della convenuta, che ha fornito non solo gli avvisi in Gazzetta Ufficiale, ma anche elementi di prova specifici e individualizzanti (la dichiarazione della cedente originaria e l'estratto dell'elenco nominativo dei crediti ceduti).
Il rigetto dell'opposizione nel merito assorbe ogni altra questione.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda proposta da in quanto infondata. Parte_1
dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza che la contiene ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.,
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Il Giudice dott. Elena Amadei
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