TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/04/2026, n. 6311
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. Violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione.

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istanza del ricorrente non rientri in alcun procedimento tipizzato dalla normativa urbanistico-edilizia e che l'ordinamento non preveda il rilascio di attestazioni comunali sulla regolarità edilizia di un manufatto. Ha inoltre sottolineato che l'onere di dimostrare lo stato legittimo dell'immobile grava sulla parte privata, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto, manca il presupposto per esperire il giudizio contro il silenzio-inadempimento.

  • Rigettato
    Fondatezza della pretesa e assenza di discrezionalità

    Il Tribunale ha respinto questa domanda in quanto parte della più ampia richiesta di accertamento dell'obbligo di provvedere, ritenendo che non vi sia un obbligo in capo all'amministrazione di rilasciare tale attestazione e che la dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile spetti al privato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 08/04/2026, n. 6311
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6311
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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