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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33787/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1 TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA presso l'Avvocato PAPPOLLA FRANCESCA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E CP_1 C.F._2 TRIESTE 13 20900 MONZA presso l'Avvocato PAPPOLLA FRANCESCA, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_2 P.IVA_1 BELGIOIOSO, 22 20121 MILANO presso l'Avvocato CACCIALANZA MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ed hanno convenuto in giudizio in veste di Parte_1 CP_1 Controparte_3
mutuataria al fine di sentirla condannare, previo accertamento della nullità delle clausole 4, 4 bis e 7
pagina 1 di 6 presenti nel contratto di mutuo stipulato in data 20.1.10 ed operato il ricalcolo del piano di ammortamento mediante sostituzione del tasso pattuito con quello ex art. 117 comma 7 TUB, alla restituzione di quanto percepito in eccedenza pari rispettivamente ad € 40.672,81- importo pari alla differenza fra quanto dovuto ai tassi sostitutivi e quanto effettivamente pagato – ed € 59.089,26 pari a quanto corrisposto in sede di estinzione del mutuo a titolo di rivalutazione del tasso.
Su tali importi è stata chiesta la maggiorazione per gli interessi di mora dalla domanda di mediazione sino al saldo effettivo.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda concludendo per il rigetto della stessa.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione all'udienza in data 15.5.25 sulle conclusioni precisate in epigrafe previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è priva di fondamento.
La vicenda è sintetizzabile come segue: in data 20.01.2010 gli attori hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario in base al quale la convenuta ha erogato l'importo di € 185.000 da restituirsi in rate mensili per la durata di 30 anni;
la clausola 4, inerente gli interessi, stabilisce che il mutuo è in Euro indicizzato al franco svizzero;
il piano di ammortamento è stato elaborato con riferimento ad un tasso di interesse pari allo 0,200% mensile nella misura iniziale - ossia un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,400% - mentre il tasso di cambio NC RO è stato determinato convenzionalmente in ragione di 1,4817
Franchi Svizzeri per un Euro;
le parti hanno altresì previsto conguagli – sia positivi che negativi - basati sulla differenza risultante tra gli interessi tra i tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre;
le differenze suddette – quanto al primo semestre ed a quelli successivi - facevano riferimento, rispettivamente, all'eventuale differenza tra il tasso di interesse convenzionale (per i semestri successivi gli interessi calcolati nel semestre precedente sulla base del tasso di interesse convenzionale)
e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR RA SVIZZERO SEI MESI rilevato l'ultimo giorno del semestre di riferimento, maggiorato di 1,000 punti percentuali, nonchè sull'eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale NC RO e quello rilevato per valuta l'ultimo giorno del semestre di riferimento;
il conguaglio – sia positivo che negativo - veniva contabilizzato sul conto di deposito fruttifero acceso a nome dei mutuatari presso la convenuta;
pagina 2 di 6 la clausola 7 attribuiva ai mutuatari la facoltà per di estinguere anticipatamente il contratto previo saldo di eventuali arretrati, spese giudiziali e quanto dovuto a qualsiasi titolo, previo versamento degli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione; la clausola 7 bis prevedeva l'ipotesi per i mutuatari di conversione del tasso riferito al Controparte_4 in uno riferito all'Euro, dovendo indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra i diversi prodotti di mutuo offerti alla Banca al momento della conversione;
gli attori hanno fatto richiesta di estinzione totale ottenendo così il conteggio datato 04.07.2022 come formulato al cambio Euro/NC Svizzero rilevato e hanno versato le somme ivi previste.
L'assunto fa leva sulla ritenuta vessatorietà delle clausole citate in quanto affette da indeterminatezza in relazione al tasso di interesse nonché elaborate in termini complessi e generici sì da violare il requisito della trasparenza e correttezza bancaria.
La doglianza conclude nel senso dell'estrema svantaggiosità dell'operazione – cagionata dal previsto meccanismo della doppia conversione - di cui i mutuatari hanno acquisito contezza solo in sede di estinzione anticipata.
Ad avviso degli attori rispetto la convenuta aveva obblighi informativi ancora più stringenti, attesa la complessità della doppia conversione, che avrebbero imposto di valersi di contenuti descrittivi al fine di rendere intellegibili le caratteristiche del contratto. In particolare, avrebbe dovuto esplicitare tutti gli scenari possibili – positivi e negativi – connessi alla fluttuazione del mercato così permettendo ai clienti una scelta consapevole.
Nessun ausilio a riguardo può trarsi dal documento di sintesi – pur consegnato contestualmente al contratto – perché incompleto e fuorviante non recando in modo trasparente né il tasso di interesse né il funzionamento delle clausole di estinzione anticipata e di conversione.
Gli assunti non sono condivisibili.
In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata dagli attori in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Con essa, di carattere subordinato, sul rilievo della responsabilità precontrattuale della convenuta è stata chiesta la restituzione/risarcimento di tutte le somme addebitate in eccesso per effetto dell'illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis ivi inclusa la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e moratori sino al saldo.
Tale domanda presenta indubbi profili di novità rispetto a quella originaria ove non è fatto accenno alcuno al periodo anteriore alla sottoscrizione del finanziamento: né, come necessario, la necessità di formulare tale domanda è sorta all'esito delle difese della controparte rappresentandone l'inevitabile epilogo.
pagina 3 di 6 Consegue l'inammissibilità della stessa.
Quanto alle domande ulteriori, va evidenziato che la questione è stata scrutinata in plurime decisioni sia di merito che di legittimità ed il Tribunale intende dare continuità all'orientamento ormai consolidatosi.
Il testo del contratto espone in modo chiaro – per quanto consentito dalla tecnicità propria della materia
- le modalità della restituzione del capitale e degli interessi, nonché il metodo di calcolo delle rate con il meccanismo della doppia indicizzazione relativa sia all'andamento del tasso di interesse convenzionale che del tasso di cambio NC svizzero/Euro.
Infatti, la clausola 4 specifica che “il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero” dettagliando nel prosieguo tempistiche e modalità come da allegato piano di ammortamento. Inoltre, il documento di sintesi indica chiaramente che i mutui sono indicizzati al NC svizzero e che il parametro di riferimento è il tasso LIBOR CHF 6 mesi. In relazione ai criteri di indicizzazione ed alle modalità di calcolo dei conguagli e dei tassi di cambio dal medesimo documento si evince che
Risulta così smentita l'allegata automatica equiparazione tra complessità dell'operazione e scarsa trasparenza delle clausole contrattuali come osservato dalla sentenza nr. 6080/2018 est. di cui si Tes_1
riporta il seguente passaggio motivazionale “ciò che risulta riassuntivamente riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi, costituisce una informativa specifica del contratto, sia con riferimento all'indicazione dei rischi connessi non solo al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto di cambio fra le valute;
sia in riferimento all'essenza del contratto, ossia l'avere concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale. A meno, quindi, di non poter ipotizzare come plausibile la tesi che un contraente possa sempre pretendere di sostenere di non avere compreso quanto pattuito, deve concludersi come gli attori ben avessero compreso di avere stipulato un mutuo indicizzato al
[...]
, in vista della convenienza che tale prodotto avrebbe assicurato grazie al tasso di interesse CP_4
più basso, fermo restando il doppio rischio insito non solo nel tasso di interesse variabile, ma anche nel rapporto di cambio fra le valute”.
Risultano del pari condivisibili anche le argomentazioni rese dalla locale Corte d'Appello nella sentenza n. 459/19 secondo cui “ …è evidente, dunque, che le variabili previste in tali mutui sono
pagina 4 di 6 costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse che dalla variazione dei tassi di cambio fra valute.
Tale meccanismo, chiaro nella sua formulazione letterale porta a concludere che si tratti di mutui in euro indicizzati al franco svizzero, sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi…
Merita qui chiarire che il meccanismo di calcolo sopra descritto, come risultante dal complesso del contratto, non può essere diversamente interpretato solo perché il contratto non si definisce quale contratto di mutuo in valuta estera (franchi svizzeri), ma come mutuo in euro. Invero il riferimento all'euro è sempre accompagnato dalla dizione “indicizzato al franco svizzero”, e dunque la parametrazione al tasso di cambio è dato intrinseco al contenuto del contratto. Ciò significa che si parla di euro in quanto le parti si sono impegnate, tra di loro, a regolare il dare e l'avere secondo la valuta euro, ma il parametro di riferimento è all'evidenza quello della diversa valuta…”.
Peraltro, la svantaggiosità denunciata dagli attori in sede di anticipata estinzione del mutuo ha fatto seguito all'intervenuto apprezzamento del rispetto all'Euro: evento, questo, Controparte_4
scarsamente prevedibile all'epoca dell'accordo ma pienamente fisiologico rispetto alla tipologia contrattuale. Le parti, infatti, hanno scelto di collegare l'alea a due indici specifici quali il tasso d'interesse e la valuta estera sì da risultare il conguaglio coerente con tale meccanismo.
In sostanza, alcun errore è ravvisabile nella quantificazione del dovuto bensì la piana applicazione della formula di indicizzazione pattuita.
Le considerazioni che precedono rendono inammissibile l'espletamento della c.t.u. richiesta dagli attori ancora in sede di conclusioni: i profili esaminati hanno carattere squisitamente giuridico sì da non risultare necessario il ricorso all'ausilio del tecnico.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento tenuto conto della natura documentale della causa - seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
pagina 5 di 6 1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di Controparte_3 lite liquidate in € 11.268 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 20 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33787/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1 TRENTO E TRIESTE 13 20900 MONZA presso l'Avvocato PAPPOLLA FRANCESCA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA TRENTO E CP_1 C.F._2 TRIESTE 13 20900 MONZA presso l'Avvocato PAPPOLLA FRANCESCA, che la/lo rappresenta e difende
ATTORI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_2 P.IVA_1 BELGIOIOSO, 22 20121 MILANO presso l'Avvocato CACCIALANZA MANUELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ed hanno convenuto in giudizio in veste di Parte_1 CP_1 Controparte_3
mutuataria al fine di sentirla condannare, previo accertamento della nullità delle clausole 4, 4 bis e 7
pagina 1 di 6 presenti nel contratto di mutuo stipulato in data 20.1.10 ed operato il ricalcolo del piano di ammortamento mediante sostituzione del tasso pattuito con quello ex art. 117 comma 7 TUB, alla restituzione di quanto percepito in eccedenza pari rispettivamente ad € 40.672,81- importo pari alla differenza fra quanto dovuto ai tassi sostitutivi e quanto effettivamente pagato – ed € 59.089,26 pari a quanto corrisposto in sede di estinzione del mutuo a titolo di rivalutazione del tasso.
Su tali importi è stata chiesta la maggiorazione per gli interessi di mora dalla domanda di mediazione sino al saldo effettivo.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda concludendo per il rigetto della stessa.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione all'udienza in data 15.5.25 sulle conclusioni precisate in epigrafe previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda è priva di fondamento.
La vicenda è sintetizzabile come segue: in data 20.01.2010 gli attori hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario in base al quale la convenuta ha erogato l'importo di € 185.000 da restituirsi in rate mensili per la durata di 30 anni;
la clausola 4, inerente gli interessi, stabilisce che il mutuo è in Euro indicizzato al franco svizzero;
il piano di ammortamento è stato elaborato con riferimento ad un tasso di interesse pari allo 0,200% mensile nella misura iniziale - ossia un dodicesimo del tasso nominale annuo del 2,400% - mentre il tasso di cambio NC RO è stato determinato convenzionalmente in ragione di 1,4817
Franchi Svizzeri per un Euro;
le parti hanno altresì previsto conguagli – sia positivi che negativi - basati sulla differenza risultante tra gli interessi tra i tassi convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre;
le differenze suddette – quanto al primo semestre ed a quelli successivi - facevano riferimento, rispettivamente, all'eventuale differenza tra il tasso di interesse convenzionale (per i semestri successivi gli interessi calcolati nel semestre precedente sulla base del tasso di interesse convenzionale)
e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR RA SVIZZERO SEI MESI rilevato l'ultimo giorno del semestre di riferimento, maggiorato di 1,000 punti percentuali, nonchè sull'eventuale differenza tra il tasso di cambio convenzionale NC RO e quello rilevato per valuta l'ultimo giorno del semestre di riferimento;
il conguaglio – sia positivo che negativo - veniva contabilizzato sul conto di deposito fruttifero acceso a nome dei mutuatari presso la convenuta;
pagina 2 di 6 la clausola 7 attribuiva ai mutuatari la facoltà per di estinguere anticipatamente il contratto previo saldo di eventuali arretrati, spese giudiziali e quanto dovuto a qualsiasi titolo, previo versamento degli interessi a qualunque titolo maturati sino al giorno dell'estinzione; la clausola 7 bis prevedeva l'ipotesi per i mutuatari di conversione del tasso riferito al Controparte_4 in uno riferito all'Euro, dovendo indicare il nuovo meccanismo di determinazione del tasso scelto tra i diversi prodotti di mutuo offerti alla Banca al momento della conversione;
gli attori hanno fatto richiesta di estinzione totale ottenendo così il conteggio datato 04.07.2022 come formulato al cambio Euro/NC Svizzero rilevato e hanno versato le somme ivi previste.
L'assunto fa leva sulla ritenuta vessatorietà delle clausole citate in quanto affette da indeterminatezza in relazione al tasso di interesse nonché elaborate in termini complessi e generici sì da violare il requisito della trasparenza e correttezza bancaria.
La doglianza conclude nel senso dell'estrema svantaggiosità dell'operazione – cagionata dal previsto meccanismo della doppia conversione - di cui i mutuatari hanno acquisito contezza solo in sede di estinzione anticipata.
Ad avviso degli attori rispetto la convenuta aveva obblighi informativi ancora più stringenti, attesa la complessità della doppia conversione, che avrebbero imposto di valersi di contenuti descrittivi al fine di rendere intellegibili le caratteristiche del contratto. In particolare, avrebbe dovuto esplicitare tutti gli scenari possibili – positivi e negativi – connessi alla fluttuazione del mercato così permettendo ai clienti una scelta consapevole.
Nessun ausilio a riguardo può trarsi dal documento di sintesi – pur consegnato contestualmente al contratto – perché incompleto e fuorviante non recando in modo trasparente né il tasso di interesse né il funzionamento delle clausole di estinzione anticipata e di conversione.
Gli assunti non sono condivisibili.
In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda formulata dagli attori in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
Con essa, di carattere subordinato, sul rilievo della responsabilità precontrattuale della convenuta è stata chiesta la restituzione/risarcimento di tutte le somme addebitate in eccesso per effetto dell'illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis ivi inclusa la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e moratori sino al saldo.
Tale domanda presenta indubbi profili di novità rispetto a quella originaria ove non è fatto accenno alcuno al periodo anteriore alla sottoscrizione del finanziamento: né, come necessario, la necessità di formulare tale domanda è sorta all'esito delle difese della controparte rappresentandone l'inevitabile epilogo.
pagina 3 di 6 Consegue l'inammissibilità della stessa.
Quanto alle domande ulteriori, va evidenziato che la questione è stata scrutinata in plurime decisioni sia di merito che di legittimità ed il Tribunale intende dare continuità all'orientamento ormai consolidatosi.
Il testo del contratto espone in modo chiaro – per quanto consentito dalla tecnicità propria della materia
- le modalità della restituzione del capitale e degli interessi, nonché il metodo di calcolo delle rate con il meccanismo della doppia indicizzazione relativa sia all'andamento del tasso di interesse convenzionale che del tasso di cambio NC svizzero/Euro.
Infatti, la clausola 4 specifica che “il presente mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero” dettagliando nel prosieguo tempistiche e modalità come da allegato piano di ammortamento. Inoltre, il documento di sintesi indica chiaramente che i mutui sono indicizzati al NC svizzero e che il parametro di riferimento è il tasso LIBOR CHF 6 mesi. In relazione ai criteri di indicizzazione ed alle modalità di calcolo dei conguagli e dei tassi di cambio dal medesimo documento si evince che
Risulta così smentita l'allegata automatica equiparazione tra complessità dell'operazione e scarsa trasparenza delle clausole contrattuali come osservato dalla sentenza nr. 6080/2018 est. di cui si Tes_1
riporta il seguente passaggio motivazionale “ciò che risulta riassuntivamente riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi, costituisce una informativa specifica del contratto, sia con riferimento all'indicazione dei rischi connessi non solo al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto di cambio fra le valute;
sia in riferimento all'essenza del contratto, ossia l'avere concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale. A meno, quindi, di non poter ipotizzare come plausibile la tesi che un contraente possa sempre pretendere di sostenere di non avere compreso quanto pattuito, deve concludersi come gli attori ben avessero compreso di avere stipulato un mutuo indicizzato al
[...]
, in vista della convenienza che tale prodotto avrebbe assicurato grazie al tasso di interesse CP_4
più basso, fermo restando il doppio rischio insito non solo nel tasso di interesse variabile, ma anche nel rapporto di cambio fra le valute”.
Risultano del pari condivisibili anche le argomentazioni rese dalla locale Corte d'Appello nella sentenza n. 459/19 secondo cui “ …è evidente, dunque, che le variabili previste in tali mutui sono
pagina 4 di 6 costituite sia dalla fluttuazione dei tassi di interesse che dalla variazione dei tassi di cambio fra valute.
Tale meccanismo, chiaro nella sua formulazione letterale porta a concludere che si tratti di mutui in euro indicizzati al franco svizzero, sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi…
Merita qui chiarire che il meccanismo di calcolo sopra descritto, come risultante dal complesso del contratto, non può essere diversamente interpretato solo perché il contratto non si definisce quale contratto di mutuo in valuta estera (franchi svizzeri), ma come mutuo in euro. Invero il riferimento all'euro è sempre accompagnato dalla dizione “indicizzato al franco svizzero”, e dunque la parametrazione al tasso di cambio è dato intrinseco al contenuto del contratto. Ciò significa che si parla di euro in quanto le parti si sono impegnate, tra di loro, a regolare il dare e l'avere secondo la valuta euro, ma il parametro di riferimento è all'evidenza quello della diversa valuta…”.
Peraltro, la svantaggiosità denunciata dagli attori in sede di anticipata estinzione del mutuo ha fatto seguito all'intervenuto apprezzamento del rispetto all'Euro: evento, questo, Controparte_4
scarsamente prevedibile all'epoca dell'accordo ma pienamente fisiologico rispetto alla tipologia contrattuale. Le parti, infatti, hanno scelto di collegare l'alea a due indici specifici quali il tasso d'interesse e la valuta estera sì da risultare il conguaglio coerente con tale meccanismo.
In sostanza, alcun errore è ravvisabile nella quantificazione del dovuto bensì la piana applicazione della formula di indicizzazione pattuita.
Le considerazioni che precedono rendono inammissibile l'espletamento della c.t.u. richiesta dagli attori ancora in sede di conclusioni: i profili esaminati hanno carattere squisitamente giuridico sì da non risultare necessario il ricorso all'ausilio del tecnico.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento tenuto conto della natura documentale della causa - seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, così decide:
pagina 5 di 6 1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di Controparte_3 lite liquidate in € 11.268 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché Iva e Cassa.
Milano, 20 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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