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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 178 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to MA RI Emanuele Parte_1
appellante
E
con l'avv.to TRIOLO ETTORE CP_1
appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il lamentava l'illegittima sospensione della prestazione di Pt_1
invalidità civile di cui era titolare1 e, deducendo la violazione della normativa di riferimento in materia, posta a presidio di specifici diritti ed obblighi che discendono direttamente dall'art. 38 della Costituzione, chiedeva l'accertamento dell'illiceità della condotta dell' e la condanna CP_2
del medesimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti quantificati in complessivi €
3.000,00, e al pagamento degli interessi legali che riteneva gli spettassero, a seguito del ritardo nella prima liquidazione della prestazione, per il periodo dal 26.02.2010 al 20.01.2012.
CP_ Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo3, nonchè l'incompetenza per materia dello stesso giudice ritenendo la domanda relativa agli interessi da ritardato pagamento della prestazione pensionistica rientrante nella competenza esclusiva del giudice di pace ex art dell'art. 7, comma 3 n. 3 bis, del codice di procedura civile.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Dopo aver affermato la sussistenza della propria giurisdizione4, in merito agli interessi domandati per il ritardo posto in essere da nella prima liquidazione della prestazione, ha rilevato che lo CP_1
stesso aveva provato documentalmente la liquidazione, assieme alla sorte capitale, anche CP_4
degli interessi dovuti5.
Quanto al profilo risarcitorio, ha ritenuto sfornito di prova tanto l'assunto relativo alla colpa dell' nel ritardo della liquidazione della prestazione, quanto quello relativo al danno arrecato CP_4
da tale ritardo6, non riconoscendo, dunque, il nesso eziologico tra la ritardata erogazione della prestazione e lo stato depressivo lamentato dal ricorrente, legame necessario ai fini dell'accoglimento della domanda.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1) l'errata valutazione dei fatti e delle prove e l'erroneo riparto dell'onere probatorio;
ha sostenuto che il giudice di prime cure ha errato nella valutazione delle prove offerte dal ricorrente, omettendo di considerare che la fattispecie in disamina è qualificabile quale inadempimento contrattuale, CP_ nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale tra l' ed il pensionato, con la conseguenza dell'onere probatorio in capo all' , il quale non aveva dato, nel corso del giudizio, prova della CP_4
correttezza del proprio operato, omettendo di provare la convocazione a visita a norma dell'art. 25 comma 6 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, 3 In considerazione del fatto che l'oggetto del contendere è la valutazione del corretto svolgimento del procedimento amministrativo, ovvero l'illegittima sospensione della prestazione a causa di un vizio del procedimento stesso, materia asseritamente devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva. in vigore dal 19/8/2014); ha sottolineato che la circolare n. 76/2010 pone un onere di verifica della regolarità del processo di spedizione e consegna della lettera di convocazione a visita7;
2) l'erronea valutazione sulla prova del danno patito. Ha sostenuto di avere dimostrato sia mediante la dichiarazione del teste (erroneamente indicato con il nome di MA RI) Testimone_1
che mediante la produzione documentale, i danni patiti a causa della ritardata liquidazione della prestazione economica per cui è causa che, di fatto, lo aveva privato dell'unica fonte di sostentamento, arrecandogli pregiudizio e impedendogli di compiere libere scelte di vita. In particolare il teste ha riferito che il ricorrente non aveva potuto porre in essere la scelta di trasferirsi presso un centro riabilitativo di Torino, mentre la certificazione medica allegata8 dimostra lo stato di stress psicologico che era scaturito da tutta la vicenda;
tant'è che nel Febbraio 2015, a causa del forte stress-ansia e dalla mancanza del reddito dato dalla pensione, era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vibo Valentia per forte nevrosi/nervosismo.
Inoltre, il giudice di primo grado ha errato nel considerare stricto sensu il solo danno da ritardata liquidazione in quanto, nel caso di specie, ovvero di violazione delle norme di attribuzione del diritto e di regolamentazione dell'esercizio del potere e delle modalità di conduzione del procedimento amministrativo, vanno risarciti tutti i danni dedotti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, che discendono dalla condotta illecita, poiché ingiusti e lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. In particolare, va risarcito anche lo stress e/o il patimento e la sofferenza causata da un comportamento profondamente ingiusto ed inspiegabile, al quale il danneggiato non è in grado di apporre adeguate risposte sul piano dell'elaborazione esistenziale;
danno da liquidarsi in via equitativa.
Ha reiterato la domanda di risarcimento del danno.
L' ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione;
nonché di incompetenza, in quanto la CP_1
pretesa di controparte ha natura risarcitoria traente origine da una responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. che, pertanto, esulerebbe dalla materia che, ex art.442 c.p.c, rientra nella competenza del giudice del lavoro. Ha precisato, anzi, che l'asserito ritardato pagamento avrebbe dovuto essere fatto valere innanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 3 n. 3 bis, del codice di procedura civile, che prevede la competenza esclusiva del predetto Ufficio per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali9.
CP_ 7 Al riguardo la circolare n. 76 del 22 giugno 2010 dell che prevede che, qualora risulti che il soggetto convocato sia assente alla visita e non sia pervenuta da parte sua alcuna comunicazione al Centro Medico Legale competente, l'operatore dell'Area assicurato-pensionato dovrà effettuare la verifica della regolarità del processo di spedizione e consegna della lettera di convocazione a visita. 8 Certificato visita specialistica psichiatrica del 23/01/2015 rilasciato dalla psichiatria all'ospedale di Vibo Valentia ed il certificato di ricovero presso il medesimo reparto dal 16 al 23 Febbraio 2015. 9 In realtà la domanda degli interessi da ritardo nella prima liquidazione della prestazione non è riproposta in appello da
. Pt_1
Pag. 3 di 5 Nel merito, in relazione al danno lamentato dall'appellante, ha ribadito l'infondatezza della domanda e la carenza della relativa prova.
Relativamente alla domanda degli interessi sul ritardo della prima liquidazione10, senza rinunciare all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, ha ribadito che la prestazione veniva liquidata il 22/12/2011 e i relativi arretrati, pari ad euro 7848.00, corrisposti con la rata di gennaio
2012, mentre gli interessi legali, per euro 26,37, pagati unitamente alla rata di febbraio 2012.
A seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Occorre premettere che sia sull'affermata giurisdizione che sulla ritenuta competenza si è formato CP_ giudicato, in mancanza di impugnazione incidentale da parte dell' ed invero il giudice di prime cure ha disatteso espressamente l'eccezione di difetto di giurisdizione e, inoltre, valutando il merito della pretesa, implicitamente ha affermato la propria competenza con conseguente giudicato implicito anche su questa questione.
2.L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame è limitato al negato risarcimento del danno da sospensione della prestazione.
L'art. 25 comma 6 bis della legge n. 114/2014 prevede che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
CP_ L' sostiene che la prestazione assistenziale è stata sospesa perché il ricorrente non si è presentato alla visita di revisione fissata il giorno 18.9.2014, ma non ha documentato – come era CP_ suo onere - il recapito della convocazione (cfr doc. 5 del fasc. non reca la prova di avvenuta notifica) e, quindi, non ha dimostrato che sia addebitabile all'assistibile la mancata presentazione a visita, circostanza che avrebbe potuto legittimare la sospensione cautelativa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998.
Sennonché, premesso che, a seguito di successiva visita del 26.1.2015, la prestazione è stata ripristinata ad aprile del 2015 con liquidazione degli arretrati, si ritiene insussistente la prova del danno subito.
Ed invero, il danno non patrimoniale è costruito in ricorso come danno biologico da stress che avrebbe determinato una sindrome ansiosa causata dalla condizione di incertezza originata dalla
Pag. 4 di 5 sospensione della prestazione;
ma la documentazione prodotta a supporto consiste in a) un certificato medico della struttura complessa di psichiatria dell'Asp del 23.1.2015 in cui risulta scritto “già affetto da psicosi cronica presenta allo stato d'ansia reattivo con note depressive”: appare evidente che non è certificata una sindrome ansioso-depressiva, sicchè difetta la prova della patologia dedotta, asseritamente indotta dalla sospensione della prestazione;
b) la dimissione dal reparto di psichiatria del 23.2.2015, in cui risulta che il ivi è stato ricoverato dal Pt_1
16.2.2015, ma senza che venga menzionata la diagnosi.
Inoltre è da escludere che abbia potuto determinare una compromissione irreversibile della possibilità di trasferirsi a Torino la sospensione di una prestazione di importo mensili così esiguo
(cioè € 290) e per un periodo così limitato (soli 3 mesi e cioè gennaio, febbraio e marzo 2015: in data 1.4.2015 la prestazione è stata ripristinata con il pagamento anche degli arretrati dei tre mesi
CP_ contestualmente alla mensilità di aprile per un totale di € 1.161,00 cfr doc.1,2, 3 del fasc. .
Consegue il rigetto dell'appello.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 16.3.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 513/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello; CP_
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 1.458, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cat. n. n°044220207028673 sospesa dal 01.01.2015. CP_3 2 Lamentava la mancata convocazione a visita di revisione sulla permanenza dei requisiti sanitari previsti ai fini del godimento della prestazione sospesa, nonché il mancato avviso della sospensione del pagamento della prestazione assistenziale. Deduceva, inoltre, che solo a seguito di proprio sollecito veniva convocato a visita il 26.01.2015 e che, nonostante la conferma della permanenza dei necessari requisiti, la prestazione economica veniva ripristinata dall'Istituto solo con decorrenza Aprile 2015. Deduceva altresì l'illegittimo ritardo nella prima liquidazione della prestazione, avvenuta nel 2012, rivendicando il diritto agli interessi legali per il periodo dal 26.02.2010 al 20.01.2012. 4 Precisando che l'azione della ricorrente è diretta al riconoscimento dei danni causati dal ritardo nella liquidazione della prestazione previdenziale e degli interessi legali e rammentando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (Sez. L, Sentenza n.14386 del 10/08/2012; Sez. U, Sentenza n. 11631 del 29/07/2003; Sez. L. Sentenza n.1800 del 03/03/1999; Sez. U, Sentenza n. 762 del 12/11/1999). 5Attribuiti dal 121° giorno dalla data di completezza della domanda (completezza domanda 27/06/2011 a seguito della presentazione del modello AP70) e precisamente dal 25/10/2011 e pagati unitamente alla rata di febbraio 2012. 6 Ha rilevato che la testimonianza resa all'udienza del 26.02.2021 dal teste EO DARIO, avesse sì evidenziato un disagio economico del ricorrente ma che questo fosse stato integralmente colmato con la successiva liquidazione della pensione, e che il disagio psicologico o, meglio, lo stato depressivo riferito non fosse riconducibile alla mancata erogazione della prestazione.
Pag. 2 di 5
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 178 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to MA RI Emanuele Parte_1
appellante
E
con l'avv.to TRIOLO ETTORE CP_1
appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il lamentava l'illegittima sospensione della prestazione di Pt_1
invalidità civile di cui era titolare1 e, deducendo la violazione della normativa di riferimento in materia, posta a presidio di specifici diritti ed obblighi che discendono direttamente dall'art. 38 della Costituzione, chiedeva l'accertamento dell'illiceità della condotta dell' e la condanna CP_2
del medesimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti quantificati in complessivi €
3.000,00, e al pagamento degli interessi legali che riteneva gli spettassero, a seguito del ritardo nella prima liquidazione della prestazione, per il periodo dal 26.02.2010 al 20.01.2012.
CP_ Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo3, nonchè l'incompetenza per materia dello stesso giudice ritenendo la domanda relativa agli interessi da ritardato pagamento della prestazione pensionistica rientrante nella competenza esclusiva del giudice di pace ex art dell'art. 7, comma 3 n. 3 bis, del codice di procedura civile.
Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Dopo aver affermato la sussistenza della propria giurisdizione4, in merito agli interessi domandati per il ritardo posto in essere da nella prima liquidazione della prestazione, ha rilevato che lo CP_1
stesso aveva provato documentalmente la liquidazione, assieme alla sorte capitale, anche CP_4
degli interessi dovuti5.
Quanto al profilo risarcitorio, ha ritenuto sfornito di prova tanto l'assunto relativo alla colpa dell' nel ritardo della liquidazione della prestazione, quanto quello relativo al danno arrecato CP_4
da tale ritardo6, non riconoscendo, dunque, il nesso eziologico tra la ritardata erogazione della prestazione e lo stato depressivo lamentato dal ricorrente, legame necessario ai fini dell'accoglimento della domanda.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1) l'errata valutazione dei fatti e delle prove e l'erroneo riparto dell'onere probatorio;
ha sostenuto che il giudice di prime cure ha errato nella valutazione delle prove offerte dal ricorrente, omettendo di considerare che la fattispecie in disamina è qualificabile quale inadempimento contrattuale, CP_ nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale tra l' ed il pensionato, con la conseguenza dell'onere probatorio in capo all' , il quale non aveva dato, nel corso del giudizio, prova della CP_4
correttezza del proprio operato, omettendo di provare la convocazione a visita a norma dell'art. 25 comma 6 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, 3 In considerazione del fatto che l'oggetto del contendere è la valutazione del corretto svolgimento del procedimento amministrativo, ovvero l'illegittima sospensione della prestazione a causa di un vizio del procedimento stesso, materia asseritamente devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva. in vigore dal 19/8/2014); ha sottolineato che la circolare n. 76/2010 pone un onere di verifica della regolarità del processo di spedizione e consegna della lettera di convocazione a visita7;
2) l'erronea valutazione sulla prova del danno patito. Ha sostenuto di avere dimostrato sia mediante la dichiarazione del teste (erroneamente indicato con il nome di MA RI) Testimone_1
che mediante la produzione documentale, i danni patiti a causa della ritardata liquidazione della prestazione economica per cui è causa che, di fatto, lo aveva privato dell'unica fonte di sostentamento, arrecandogli pregiudizio e impedendogli di compiere libere scelte di vita. In particolare il teste ha riferito che il ricorrente non aveva potuto porre in essere la scelta di trasferirsi presso un centro riabilitativo di Torino, mentre la certificazione medica allegata8 dimostra lo stato di stress psicologico che era scaturito da tutta la vicenda;
tant'è che nel Febbraio 2015, a causa del forte stress-ansia e dalla mancanza del reddito dato dalla pensione, era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Vibo Valentia per forte nevrosi/nervosismo.
Inoltre, il giudice di primo grado ha errato nel considerare stricto sensu il solo danno da ritardata liquidazione in quanto, nel caso di specie, ovvero di violazione delle norme di attribuzione del diritto e di regolamentazione dell'esercizio del potere e delle modalità di conduzione del procedimento amministrativo, vanno risarciti tutti i danni dedotti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi, che discendono dalla condotta illecita, poiché ingiusti e lesivi di diritti costituzionalmente garantiti. In particolare, va risarcito anche lo stress e/o il patimento e la sofferenza causata da un comportamento profondamente ingiusto ed inspiegabile, al quale il danneggiato non è in grado di apporre adeguate risposte sul piano dell'elaborazione esistenziale;
danno da liquidarsi in via equitativa.
Ha reiterato la domanda di risarcimento del danno.
L' ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione;
nonché di incompetenza, in quanto la CP_1
pretesa di controparte ha natura risarcitoria traente origine da una responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. che, pertanto, esulerebbe dalla materia che, ex art.442 c.p.c, rientra nella competenza del giudice del lavoro. Ha precisato, anzi, che l'asserito ritardato pagamento avrebbe dovuto essere fatto valere innanzi al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7, comma 3 n. 3 bis, del codice di procedura civile, che prevede la competenza esclusiva del predetto Ufficio per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali9.
CP_ 7 Al riguardo la circolare n. 76 del 22 giugno 2010 dell che prevede che, qualora risulti che il soggetto convocato sia assente alla visita e non sia pervenuta da parte sua alcuna comunicazione al Centro Medico Legale competente, l'operatore dell'Area assicurato-pensionato dovrà effettuare la verifica della regolarità del processo di spedizione e consegna della lettera di convocazione a visita. 8 Certificato visita specialistica psichiatrica del 23/01/2015 rilasciato dalla psichiatria all'ospedale di Vibo Valentia ed il certificato di ricovero presso il medesimo reparto dal 16 al 23 Febbraio 2015. 9 In realtà la domanda degli interessi da ritardo nella prima liquidazione della prestazione non è riproposta in appello da
. Pt_1
Pag. 3 di 5 Nel merito, in relazione al danno lamentato dall'appellante, ha ribadito l'infondatezza della domanda e la carenza della relativa prova.
Relativamente alla domanda degli interessi sul ritardo della prima liquidazione10, senza rinunciare all'eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, ha ribadito che la prestazione veniva liquidata il 22/12/2011 e i relativi arretrati, pari ad euro 7848.00, corrisposti con la rata di gennaio
2012, mentre gli interessi legali, per euro 26,37, pagati unitamente alla rata di febbraio 2012.
A seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti, allo scadere del termine fissato con decreto del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.Occorre premettere che sia sull'affermata giurisdizione che sulla ritenuta competenza si è formato CP_ giudicato, in mancanza di impugnazione incidentale da parte dell' ed invero il giudice di prime cure ha disatteso espressamente l'eccezione di difetto di giurisdizione e, inoltre, valutando il merito della pretesa, implicitamente ha affermato la propria competenza con conseguente giudicato implicito anche su questa questione.
2.L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame è limitato al negato risarcimento del danno da sospensione della prestazione.
L'art. 25 comma 6 bis della legge n. 114/2014 prevede che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
CP_ L' sostiene che la prestazione assistenziale è stata sospesa perché il ricorrente non si è presentato alla visita di revisione fissata il giorno 18.9.2014, ma non ha documentato – come era CP_ suo onere - il recapito della convocazione (cfr doc. 5 del fasc. non reca la prova di avvenuta notifica) e, quindi, non ha dimostrato che sia addebitabile all'assistibile la mancata presentazione a visita, circostanza che avrebbe potuto legittimare la sospensione cautelativa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 448/1998.
Sennonché, premesso che, a seguito di successiva visita del 26.1.2015, la prestazione è stata ripristinata ad aprile del 2015 con liquidazione degli arretrati, si ritiene insussistente la prova del danno subito.
Ed invero, il danno non patrimoniale è costruito in ricorso come danno biologico da stress che avrebbe determinato una sindrome ansiosa causata dalla condizione di incertezza originata dalla
Pag. 4 di 5 sospensione della prestazione;
ma la documentazione prodotta a supporto consiste in a) un certificato medico della struttura complessa di psichiatria dell'Asp del 23.1.2015 in cui risulta scritto “già affetto da psicosi cronica presenta allo stato d'ansia reattivo con note depressive”: appare evidente che non è certificata una sindrome ansioso-depressiva, sicchè difetta la prova della patologia dedotta, asseritamente indotta dalla sospensione della prestazione;
b) la dimissione dal reparto di psichiatria del 23.2.2015, in cui risulta che il ivi è stato ricoverato dal Pt_1
16.2.2015, ma senza che venga menzionata la diagnosi.
Inoltre è da escludere che abbia potuto determinare una compromissione irreversibile della possibilità di trasferirsi a Torino la sospensione di una prestazione di importo mensili così esiguo
(cioè € 290) e per un periodo così limitato (soli 3 mesi e cioè gennaio, febbraio e marzo 2015: in data 1.4.2015 la prestazione è stata ripristinata con il pagamento anche degli arretrati dei tre mesi
CP_ contestualmente alla mensilità di aprile per un totale di € 1.161,00 cfr doc.1,2, 3 del fasc. .
Consegue il rigetto dell'appello.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 16.3.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 513/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello; CP_
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 1.458, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Barbara Fatale
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cat. n. n°044220207028673 sospesa dal 01.01.2015. CP_3 2 Lamentava la mancata convocazione a visita di revisione sulla permanenza dei requisiti sanitari previsti ai fini del godimento della prestazione sospesa, nonché il mancato avviso della sospensione del pagamento della prestazione assistenziale. Deduceva, inoltre, che solo a seguito di proprio sollecito veniva convocato a visita il 26.01.2015 e che, nonostante la conferma della permanenza dei necessari requisiti, la prestazione economica veniva ripristinata dall'Istituto solo con decorrenza Aprile 2015. Deduceva altresì l'illegittimo ritardo nella prima liquidazione della prestazione, avvenuta nel 2012, rivendicando il diritto agli interessi legali per il periodo dal 26.02.2010 al 20.01.2012. 4 Precisando che l'azione della ricorrente è diretta al riconoscimento dei danni causati dal ritardo nella liquidazione della prestazione previdenziale e degli interessi legali e rammentando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (Sez. L, Sentenza n.14386 del 10/08/2012; Sez. U, Sentenza n. 11631 del 29/07/2003; Sez. L. Sentenza n.1800 del 03/03/1999; Sez. U, Sentenza n. 762 del 12/11/1999). 5Attribuiti dal 121° giorno dalla data di completezza della domanda (completezza domanda 27/06/2011 a seguito della presentazione del modello AP70) e precisamente dal 25/10/2011 e pagati unitamente alla rata di febbraio 2012. 6 Ha rilevato che la testimonianza resa all'udienza del 26.02.2021 dal teste EO DARIO, avesse sì evidenziato un disagio economico del ricorrente ma che questo fosse stato integralmente colmato con la successiva liquidazione della pensione, e che il disagio psicologico o, meglio, lo stato depressivo riferito non fosse riconducibile alla mancata erogazione della prestazione.
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