Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, non costituiti in giudizio;
“per l'esecuzione
sentenza TAR Puglia, Bari, 13 maggio 2024, n. 585 (DOC. 1) emessa all’esito della Camera di Consiglio del 7 maggio 2024 e pubblicata il 13 maggio 2024.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Valentino Sassano, su delega dell'avv. Roberta Agnoletto, per il ricorrente;
1.- Con ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’articolo 112 e ss. del codice del processo amministrativo, il signor -OMISSIS- ha chiesto al Tar una pronuncia che ordini all’intimata Amministrazione della pubblica sicurezza di dare integrale esecuzione alla sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, 13 maggio 2024, n. 585, emessa all’esito della Camera di Consiglio del 7 maggio 2024 e pubblicata il 13 maggio 2024.
2.- Con la sopra citata pronuncia, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Prefettura di Foggia sull’istanza datata 11 aprile 2023 di revoca e riesame del divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS risalente al 18 febbraio 2021 notificato all’interessato il 28 febbraio 2021.
3.- Occorre precisare in fatto che, con la citata sentenza, il Tar Puglia-Bari ha concesso termine di 60 giorni per provvedere ma la Prefettura non ha ancora adottato alcun atto, senza illustrare le ragioni della perdurante inottemperanza.
4.- Va anche detto che la sentenza di cui viene chiesta l’esecuzione è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello nei termini.
5.- Il deducente chiede al Tar l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
‐ accogliere il ricorso e disporre la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva e a spese dell’Amministrazione ad attivare il procedimento e emanare il provvedimento di revoca del divieto detenzione armi e/o ordinare l’adozione di qualsiasi ulteriore provvedimento, anche a carattere propulsivo, e ritenuto di giustizia per consentire il conseguimento del bene della vita anelato;
- in ogni caso: con il favore delle spese di causa, alla luce in particolare del contegno tenuto dall’amministrazione prefettizia, e con istanza di espressa pronuncia in ordine alla rifusione integrale del contributo unificato.
6.- La Prefettura di Foggia non si è costituita in giudizio.
7.- Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, la controversia è passata in decisione.
8.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
9.- Sussistono nel caso in esame i presupposti dell’azione di ottemperanza:
-la sussistenza di una sentenza esecutiva del Giudice amministrativo, in base a quanto previsto dall’articolo 112, comma 2, lettera b) del codice del processo amministrativo, a termini del quale “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: ...delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”;
-la necessità di un’attività materiale o giuridica della Pubblica Amministrazione in attuazione della pronuncia giurisdizionale dal momento che la sentenza con la quale il Giudice amministrativo accoglie il ricorso del privato avverso il silenzio della P.a. reca l’ordine di provvedere all’Amministrazione entro il termine fissato e non è pertanto autoesecutiva;
-l’inesecuzione del provvedimento giurisdizionale, atteso che l’ordinamento giuridico non tollera che il cittadino risultato vittorioso nel giudizio di cognizione non consegua l’utilità in vista della quale si è rivolto al giudice, conformemente al principio di effettività della tutela giurisdizionale.
10.- Discende da tanto che la Prefettura di Foggia deve dare attuazione alla sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, 13 maggio 2024, n. 585, emessa all’esito della Camera di Consiglio del 7 maggio 2024 e pubblicata il 13 maggio 2024 e, per l’effetto, deve pronunciarsi sull’istanza di revoca e riesame del divieto di detenzione armi, così come proposta dal ricorrente con istanza del 11 aprile 2023, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
11. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso per ottemperanza e, per l’effetto
-ordina alla Prefettura di Foggia di dare attuazione alla sentenza del T.a.r. Puglia, Bari, 13 maggio 2024, n. 585, emessa all’esito della Camera di Consiglio del 7 maggio 2024 e pubblicata il 13 maggio 2024 pronunciandosi sull’istanza di revoca e riesame del divieto di detenzione armi, così come proposta dal ricorrente con istanza del 11 aprile 2023, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
-condanna la Prefettura di Foggia al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.000,00, oltre alla rifusione del contributo unificato e agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO