TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8556 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 18066/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P.;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli, al Parte_1 C.F._1 corso Amedeo di Savoia n. 178, presso lo studio dell'avv. Giovanni Salierno che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei Parte_1 requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
29.7.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
13086/2023) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità (ai sensi della legge n.
222/1984), relativamente alla domanda amministrativa del 05.6.2020.
Aggiungeva di essere un lavoratore dipendente e di svolgere mansioni di macellaio
(inquadrato nel livello VI del c.c.n.l. di settore), occupandosi della macellazione di animali, del taglio, del trasporto di pezzi di carne dal peso anche di 100kg, del servizio al banco.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato quanto segue: “Soggetto non inabile, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
ä soggetto non invalido, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”; concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione delle patologie sofferte e, in particolare, la mancata valutazione del certificato cardiologico del 15.5.2024, che il consulente non ha menzionato nell'elaborato peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una Parte_1 nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazione sollevate nel presente ricorso in opposizione, all'udienza del 06.5.2025, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione peritale integrativa, l'udienza del 18.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria;
come è avvenuto.
2 I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile, o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente dott. ha diagnosticato in capo al sig. le Per_1 Pt_1 seguenti patologie: “postumi frattura caviglia sinistra con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche motorie e sensitive all'arto inferiore sinistro;
ipertensione arteriosa;
diabete mellito in trattamento insulinico e sindrome restrittiva come da malattia delle piccole vie aeree in tabagista”, confermando quanto già accertato dalla commissione medica in ordine alla mancata riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sull'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa del ricorrente, precisando che: “[…] Alla luce della raccolta anamnestica e sulla scorta della documentazione sanitaria, il cui contenuto è riportato, fedelmente ed in rigoroso ordine cronologico, alle pagine 5-9 della presente relazione peritale, e per quanto emerso all'atto della visita medica peritale stante la mancata consegna, da parte del periziando, degli accertamenti specialistici da me disposti da effettuati presso struttura pubblica, ho potuto formulare la diagnosi clinica per la quale non ritengo sussistano criteri per affermare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per quanto attiene, invece, la valutazione della domanda di riconoscimento di assegno di invalidità, beneficio richiesto espressamente nel ricorso introduttivo, è evidente che bisogna fare riferimento, nello spirito della normativa, alle occupazioni confacenti. Tale concetto, introdotto più di cinquanta anni addietro dal che aveva raffigurato il campo delle attività lavorative confacenti Persona_2 mediante un cono, avente per base la gamma completa dei mestieri e delle occupazioni, che, col progredire dell'età tendeva a restringersi verso l'alto comprendendo un minor numero di attività lavorative, è riportato all'art. 1 della Legge 222/84; come è noto, le occupazioni confacenti alle attitudini dipendono da vari fattori i più importanti dei quali sono rappresentati, non necessariamente in ordine di importanza, da età, sesso, grado di istruzione, qualificazione tecnico-professionale, esperienza conseguita, tanto per citarne alcuni e, sostanzialmente, così come ricordato nella Circolare n. 1 del 03/01/1985, possono essere definite come “tutte CP_1 quelle occupazioni che 13 l'assicurato ha esercitato, in maniera non occasionale ma continuativa, nell'arco della sua vita lavorativa e le attività a questa analoghe”. In particolare, in maniera più esaustiva, si possono definire come tali quelle attività, non necessariamente già svolte nel presente o nel passato o riconducibili alla stessa categoria, che richiedano un analogo impegno fisico ed intellettuale, un simile grado di specializzazione e medesimi sistemi organo-
3 funzionali interessati ad espletarle né siano di carattere saltuario, precario o usurante. Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un soggetto, nato nel 1974, quindi, all'epoca della domanda amministrativa di 46 anni di età, in possesso di licenza media, già alle dipendenze alle dipendenze della “ e della “ in qualità Controparte_2 Controparte_3 di addetto a mansioni di macellaio;
risulta evidente, pertanto, che il quadro morboso, nel suo complesso, ha un'incidenza nella misura del 50% tale da non raggiungere i limiti previsti dalla normativa per il beneficio dell'assegno di invalidità. In particolare va rilevato che il periziando
è affetto da postumi frattura caviglia sinistra con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche motorie e sensitive all'arto inferiore sinistro che comportano una sfumata alterazione nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta prolungata nonché da diabete mellito ed ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico;
risulta, poi, una sindrome restrittiva come da malattia delle piccole vie aeree in tabagista che non appare rivestire una particolare incidenza funzionale”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, accertava che: “[…] va riconosciuto ai Parte_1 sensi della legge 222/84: soggetto non inabile, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
soggetto non invalido, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. E, pertanto, sia la domanda di pensione di inabilità che dell'assegno di invalidità, ai sensi della legge 222/84, vanno respinte”.
Come detto, alla luce delle specifiche contestazioni sollevate in ordine alla mancata valutazione del certificato cardiologico del 15.5.2024, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, prendendo specifica posizione in ordine alla predetta documentazione, precisando: “[…] quanto versato in atti nel fascicolo di opposizione corrisponde alla maggior parte delle certificazioni da me già esaminate e riportate, fedelmente ed in rigoroso ordine cronologico, nella presente relazione.
Delle due sole nuove certificazioni va precisato che nella prima, a firma dello specialista neurologo, dott. , viene posta una diagnosi psichiatrica, grave sindrome Persona_3 depressiva, assolutamente non presente nel soggetto tanto che, come autorevolmente confermato dallo stesso medico curante, in un successivo certificato il non assume alcuna terapia Pt_1 psicofarmacologica come, al contrario, sarebbe stato logico attendersi. L'altra certificazione da me richiesta e non pervenuta nel corso del procedimento per ATPO, la consulenza cardiologica, conferma la validità della mia valutazione per la presenza di una ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico come confermato dalla dott.ssa specialista cardiologa del Persona_4
Distretto Sanitario 24 dell' . […] Alla luce di tali considerazioni, pertanto, Controparte_4 sono in grado di confermare alla S.V.Ill.ma che il signor va riconosciuto ai sensi Parte_1 della legge 222/84: * soggetto non inabile, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
*
4 soggetto non invalido, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha valutato, in modo esauriente, le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di una “riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del ricorrente” (art. 1 della legge
12/06/84, n. 222).
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità, ha sottolineato che: “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (cfr. Cass. n. 11185/2019).
Ed ancora, “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute” (cfr. Cass. n. 16141/2018).
A tal proposito, vengono in rilievo le considerazioni del dott. che, anche in Per_1 considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ha accertato che: “[…] il periziando
è affetto da postumi frattura caviglia sinistra con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche motorie e sensitive all'arto inferiore sinistro che comportano una sfumata alterazione nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta prolungata nonché da diabete mellito ed ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico;
risulta, poi, una sindrome restrittiva come da malattia delle piccole vie aeree in tabagista che non appare rivestire una particolare incidenza funzionale”.
Peraltro, la documentazione medica non esaminata in sede di primo accesso (certificato cardiologico del 15.5.2024) non determina una rivalutazione del quadro di salute del ricorrente,
5 ciò in quanto trattasi di documentazione che conferma quanto già accertato in ordine alla presenza di una ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Nella specie, dunque, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle patologie diagnosticate in capo al sig. e, all'esito di un approfondito esame obiettivo, ha concluso Pt_1 per la sussistenza di un quadro clinico che non presenta una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro del ricorrente.
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono Per_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 18066/2024 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P.;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli, al Parte_1 C.F._1 corso Amedeo di Savoia n. 178, presso lo studio dell'avv. Giovanni Salierno che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei Parte_1 requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
29.7.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
13086/2023) per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità (ai sensi della legge n.
222/1984), relativamente alla domanda amministrativa del 05.6.2020.
Aggiungeva di essere un lavoratore dipendente e di svolgere mansioni di macellaio
(inquadrato nel livello VI del c.c.n.l. di settore), occupandosi della macellazione di animali, del taglio, del trasporto di pezzi di carne dal peso anche di 100kg, del servizio al banco.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Persona_1 nelle conclusioni dell'elaborato aveva accertato quanto segue: “Soggetto non inabile, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
ä soggetto non invalido, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”; concludendo per la mancanza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Contestava la consulenza tecnica, evidenziando la sottovalutazione delle patologie sofferte e, in particolare, la mancata valutazione del certificato cardiologico del 15.5.2024, che il consulente non ha menzionato nell'elaborato peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una Parte_1 nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazione sollevate nel presente ricorso in opposizione, all'udienza del 06.5.2025, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dal ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione peritale integrativa, l'udienza del 18.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria;
come è avvenuto.
2 I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile, o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente dott. ha diagnosticato in capo al sig. le Per_1 Pt_1 seguenti patologie: “postumi frattura caviglia sinistra con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche motorie e sensitive all'arto inferiore sinistro;
ipertensione arteriosa;
diabete mellito in trattamento insulinico e sindrome restrittiva come da malattia delle piccole vie aeree in tabagista”, confermando quanto già accertato dalla commissione medica in ordine alla mancata riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi.
Il c.t.u., ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
All'esito di tale esame, si soffermava sull'incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa del ricorrente, precisando che: “[…] Alla luce della raccolta anamnestica e sulla scorta della documentazione sanitaria, il cui contenuto è riportato, fedelmente ed in rigoroso ordine cronologico, alle pagine 5-9 della presente relazione peritale, e per quanto emerso all'atto della visita medica peritale stante la mancata consegna, da parte del periziando, degli accertamenti specialistici da me disposti da effettuati presso struttura pubblica, ho potuto formulare la diagnosi clinica per la quale non ritengo sussistano criteri per affermare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per quanto attiene, invece, la valutazione della domanda di riconoscimento di assegno di invalidità, beneficio richiesto espressamente nel ricorso introduttivo, è evidente che bisogna fare riferimento, nello spirito della normativa, alle occupazioni confacenti. Tale concetto, introdotto più di cinquanta anni addietro dal che aveva raffigurato il campo delle attività lavorative confacenti Persona_2 mediante un cono, avente per base la gamma completa dei mestieri e delle occupazioni, che, col progredire dell'età tendeva a restringersi verso l'alto comprendendo un minor numero di attività lavorative, è riportato all'art. 1 della Legge 222/84; come è noto, le occupazioni confacenti alle attitudini dipendono da vari fattori i più importanti dei quali sono rappresentati, non necessariamente in ordine di importanza, da età, sesso, grado di istruzione, qualificazione tecnico-professionale, esperienza conseguita, tanto per citarne alcuni e, sostanzialmente, così come ricordato nella Circolare n. 1 del 03/01/1985, possono essere definite come “tutte CP_1 quelle occupazioni che 13 l'assicurato ha esercitato, in maniera non occasionale ma continuativa, nell'arco della sua vita lavorativa e le attività a questa analoghe”. In particolare, in maniera più esaustiva, si possono definire come tali quelle attività, non necessariamente già svolte nel presente o nel passato o riconducibili alla stessa categoria, che richiedano un analogo impegno fisico ed intellettuale, un simile grado di specializzazione e medesimi sistemi organo-
3 funzionali interessati ad espletarle né siano di carattere saltuario, precario o usurante. Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad un soggetto, nato nel 1974, quindi, all'epoca della domanda amministrativa di 46 anni di età, in possesso di licenza media, già alle dipendenze alle dipendenze della “ e della “ in qualità Controparte_2 Controparte_3 di addetto a mansioni di macellaio;
risulta evidente, pertanto, che il quadro morboso, nel suo complesso, ha un'incidenza nella misura del 50% tale da non raggiungere i limiti previsti dalla normativa per il beneficio dell'assegno di invalidità. In particolare va rilevato che il periziando
è affetto da postumi frattura caviglia sinistra con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche motorie e sensitive all'arto inferiore sinistro che comportano una sfumata alterazione nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta prolungata nonché da diabete mellito ed ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico;
risulta, poi, una sindrome restrittiva come da malattia delle piccole vie aeree in tabagista che non appare rivestire una particolare incidenza funzionale”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, accertava che: “[…] va riconosciuto ai Parte_1 sensi della legge 222/84: soggetto non inabile, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
soggetto non invalido, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. E, pertanto, sia la domanda di pensione di inabilità che dell'assegno di invalidità, ai sensi della legge 222/84, vanno respinte”.
Come detto, alla luce delle specifiche contestazioni sollevate in ordine alla mancata valutazione del certificato cardiologico del 15.5.2024, venivano richiesti chiarimenti al c.t.u. ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Nella relazione integrativa, il consulente ha ribadito le conclusioni cui era giunto, prendendo specifica posizione in ordine alla predetta documentazione, precisando: “[…] quanto versato in atti nel fascicolo di opposizione corrisponde alla maggior parte delle certificazioni da me già esaminate e riportate, fedelmente ed in rigoroso ordine cronologico, nella presente relazione.
Delle due sole nuove certificazioni va precisato che nella prima, a firma dello specialista neurologo, dott. , viene posta una diagnosi psichiatrica, grave sindrome Persona_3 depressiva, assolutamente non presente nel soggetto tanto che, come autorevolmente confermato dallo stesso medico curante, in un successivo certificato il non assume alcuna terapia Pt_1 psicofarmacologica come, al contrario, sarebbe stato logico attendersi. L'altra certificazione da me richiesta e non pervenuta nel corso del procedimento per ATPO, la consulenza cardiologica, conferma la validità della mia valutazione per la presenza di una ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico come confermato dalla dott.ssa specialista cardiologa del Persona_4
Distretto Sanitario 24 dell' . […] Alla luce di tali considerazioni, pertanto, Controparte_4 sono in grado di confermare alla S.V.Ill.ma che il signor va riconosciuto ai sensi Parte_1 della legge 222/84: * soggetto non inabile, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
*
4 soggetto non invalido, in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.”.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha valutato, in modo esauriente, le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, all'esito delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento di una “riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del ricorrente” (art. 1 della legge
12/06/84, n. 222).
Va, in primo luogo, ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità, ha sottolineato che: “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (cfr. Cass. n. 11185/2019).
Ed ancora, “Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando una valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato, con riferimento alla sua incidenza non solo sull'attività svolta in precedenza, ma su ogni altra che egli possa svolgere, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre a ulteriore danno la propria salute” (cfr. Cass. n. 16141/2018).
A tal proposito, vengono in rilievo le considerazioni del dott. che, anche in Per_1 considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ha accertato che: “[…] il periziando
è affetto da postumi frattura caviglia sinistra con sofferenza assonale delle fibre nervose periferiche motorie e sensitive all'arto inferiore sinistro che comportano una sfumata alterazione nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta prolungata nonché da diabete mellito ed ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico;
risulta, poi, una sindrome restrittiva come da malattia delle piccole vie aeree in tabagista che non appare rivestire una particolare incidenza funzionale”.
Peraltro, la documentazione medica non esaminata in sede di primo accesso (certificato cardiologico del 15.5.2024) non determina una rivalutazione del quadro di salute del ricorrente,
5 ciò in quanto trattasi di documentazione che conferma quanto già accertato in ordine alla presenza di una ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.
Nella specie, dunque, il consulente ha ampiamente valutato le conseguenze delle patologie diagnosticate in capo al sig. e, all'esito di un approfondito esame obiettivo, ha concluso Pt_1 per la sussistenza di un quadro clinico che non presenta una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro del ricorrente.
In secondo luogo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze non possono Per_1 inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n.
4254).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso in opposizione;
CP_
pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025 Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
6