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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 18819 DELL'ANNO 2021
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTEGNARO Parte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv.
CASTEGNARO MARCO ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SANGUINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SANGUINI MASSIMO
CONVENUTO
Oggi 12/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per l'avv.to CASTEGNARO MARCO Parte_1
Per ILANO, l'avv.to SANGUINI MASSIMO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18819/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTEGNARO Parte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv.
CASTEGNARO MARCO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SANGUINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SANGUINI MASSIMO
CONVENUTO
- OGGETTO: Controparte_2
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 12/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla con atto di citazione, Parte_1 regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il , per Controparte_3 vederlo condannare a risarcirla di tutti i danni subiti per effetto ed in conseguenza del sinistro oggetto di causa per un ammontare di non meno di euro 17.435,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di mora (quanto al danno emergente) e per un importo pari al guadagno non conseguito per effetto della forzata chiusura dell'esercizio commerciale (quanto al lucro cessante) da determinarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa.
Non si costituiva il convenuto e all'esito della prima udienza venivano assegnati i termini di cui CP_1 all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e parte attrice veniva onerata di depositare entro la scadenza del primo termine idonea documentazione attestante la riferibilità al dell'indirizzo pec del destinatario CP_1 della notifica oltre alla vigenza e alla validità dello stesso indirizzo.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito della citata udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto, venivano ammessi l'interrogatorio formale dell'amministratore e CP_1 CP_4 la prova testimoniale articolate da parte attrice e venivano fissate successive udienze per l'espletamento degli incombenti istruttori.
L'amministratore del non compariva a rendere l'interrogatorio formale e successivamente CP_1 venivano escussi i testimoni e, all'esito, veniva disposto lo svolgimento di apposita C.T.U. per accertare le cause delle infiltrazioni oggetto del giudizio e le conseguenze delle stesse.
Nominato il CTU, conferito l'incarico e svolto quest'ultimo, nelle more si costituiva, in data 14.5.2024, il chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il difetto della propria legittimazione CP_1 passiva e, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Depositata la C.T.U., e riservata in sentenza la decisione su ogni istanza delle parti, infine la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima dell'udienza.
L'attore concludeva come da conclusioni formulate nella prima memoria ex art183 VI comma cp, che qui si trascrivono integralmente: Parte
“- nel merito: - accertare e dichiarare la presenza dei danni dedotti da e la loro riconducibilità alle infiltrazioni determinate dalla mancata coibentazione del terrazzo lastrico solare condannare il e, per l'effetto, condannare il a risarcire l'Attrice, (i) a titolo di CP_1 CP_1 danno emergente, di tutti i costi e oneri conseguiti e conseguenti alla necessità di ripristino dell'immobile e quindi a versare un importo il cui ammontare complessivo sarà da quantificarsi in corso di causa -se del caso in via equitativa- in misura comunque almeno pari a euro 17.435,00 (o a comunque a quello diverso che verrà accertato in corso di causa), da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi di mora, Parte nonché di quello ulteriore, (ii) a titolo di lucro cessante, di un importo pari al mancato guadagno che ha subito per effetto della forzata chiusura dell'esercizio commerciale nel periodo che va da ottobre a dicembre, per l'ammontare che sarà meglio determinato in corso di causa, anche in via equitativa;
- con vittoria di spese diritti e onorari.”.
Parte convenuta, a sua volta, precisava le conclusioni come da comparsa di risposta, che qui si trascrivono integralmente:“ - in via preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
e per i motivi esposti in narrativa al punto n. 1); -in via principale e nel merito: -
[...] respingere le domande contenute nell'atto di citazione avversario in quanto infondate in fatto e diritto, accogliendo le difese ed eccezioni svolte”.
Sia la attrice che il convenuto depositavano comparse conclusionali.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A sostegno delle sue domande ha allegato che: Parte_1
- ha la disponibilità dell'unità immobiliare sita al piano terra dell'edificio del convenuto, CP_1 ove svolge attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, in forza di contratto di leasing n.1517143/001;
- detto immobile era stato già più volte interessato da allagamenti e da infiltrazioni provenienti dal soffitto sul quale poggia la terrazza condominiale e subiva, a causa delle piogge del mese di ottobre 2020, una infiltrazione che provocava il danneggiamento dei controsoffitti e delle mura perimetrali;
- la causa dei danni subiti dalla propria unità immobiliare veniva ricondotta dal tecnico incaricato dal
Condominio alla terrazza che funge da lastrico solare di copertura di parte dello stabile condominiale;
- i lavori di ripristino dei locali, quantificati in euro 8.900,00 e commissionati alla Controparte_6 venivano effettuati dalla società attrice ma, non risultavano definitivamente risolutivi del problema, tant'è che con le piogge di dicembre 2020 si ripetevano i fenomeni di gocciolamento e percolamento d'acqua dal soffitto dell'immobile;
- anche in questa occasione la causa degli ulteriori danni subiti dalla propria unità immobiliare veniva ricondotta dal tecnico incaricato dal condominio alla mancata impermeabilizzazione della terrazza/ lastrico solare di copertura di parte dello stabile condominiale;
- al fine di evitare ulteriori danni e la ulteriore chiusura del locale al pubblico la attrice commissionava direttamente i lavori di ripristino dell'unità immobiliare alla sborsando in favore della stessa Controparte_6
l'importo di euro 17.435,00 come da fattura (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice) emessa per l'intervento complessivamente svolto a causa delle infiltrazioni suddette.
Conseguentemente, chiedeva che il venisse dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni CP_1 subiti dalla suddetta unità immobiliare e, per l'effetto, condannato al risarcimento degli stessi.
Costituitosi tardivamente il si difendeva eccependo preliminarmente la Controparte_3 propria estraneità ai fatti di causa e il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, diversamente da quanto affermato dalla società attrice, la terrazza che funge da lastrico solare al condominio non sarebbe condominiale ma di esclusiva proprietà del condomino allegando a sostegno delle proprie Controparte_7 argomentazioni la visura e la planimetria catastale dell'immobile.
Nel merito poi ha eccepito:
- la infondatezza delle domande attoree per la mancanza di prova del nesso di causalità tra il danno occorso e la provenienza delle infiltrazioni dalla terrazza di cui si discute, non risultando essere stato effettuato nella immediatezza degli accadimenti contestati alcun accertamento tecnico preventivo e/o una perizia tecnica che accertasse quanto sopra e non potendo tale prova essere ricavata dalle testimonianze rese nel corso del giudizio;
- la inidoneità della fattura prodotta ai fini della quantificazione del danno alla luce del fatto che il documento contabile prodotto dall'attrice (datato 26.3.2021) non dimostrerebbe alcun collegamento tra i sinistri occorsi e il relativo intervento di ripristino e che lo stesso riporterebbe delle voci (lavori di riparazione delle cantine) che non avrebbero a che fare con gli accadimenti descritti dall'attrice.
Nel merito delle domande dell'attore va osservato che i fatti oggetto di causa allegati dall'attore sono stati provati con i documenti prodotti in atti, con la prova testimoniale svolta in giudizio, attese le dichiarazioni, chiare, precise e concordanti ed in definitiva attendibili dei testimoni escussi;
nonché stante la mancata comparizione dell'amministratore del per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova CP_1 inerenti i fatti di causa, senza giustificazione.
Deve poi rinviarsi integralmente alla c.t.u. dell'arch. - che è completa ed esaustiva e le cui Persona_1 conclusioni si condividono -, atteso che dagli accertamenti tecnici compiuti dal CTU come riportati nella relazione è sufficientemente provato il nesso causale tra la terrazza soprastante l'immobile oggetto delle infiltrazioni, nella disponibilità dell'attore e le infiltrazioni lamentate dallo stesso, in mancanza di cause alternative non provate né accertate in atti.
Sul punto va difatti richiamato il principio pacifico espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 576 del 11/01/2008) che “Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”.
Il ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva perché sarebbe legittimato l'effettivo CP_1 proprietario del terrazzo.
Tale eccezione riguarda quindi la carenza della titolarità del diritto, rilevabile d'ufficio e dunque non soggetta a preclusioni, nonostante la tardiva costituzione del Condominio (Corte di Cassazione Civile a Sezz.
Un. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951)
L'eccezione non è fornita di prova attesa la sola allegazione in atti della visura e della planimetria catastale dell'immobile, mentre è pacifico in atti che la terrazza in esame funge da copertura non solo dell'immobile nella disponibilità dell'attore ma anche di una parte dello stabile condominiale.
La Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass. n° 27846/2023) ha precisato che “l'art. 1117 cod. civ. non introduce una mera presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini vincibile con qualsiasi prova contraria, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene (Cass.
Sez. 2 27-2-2023 n. 5850 e precedenti ivi richiamati). In particolare la terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 cod. civ. in quanto, CP_4 svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
non osta
a tale conclusione la circostanza che a essa si acceda da un appartamento contiguo, al cui servizio pertinenziale la terrazza sia destinata, perché occorre che la deroga all'attribuzione legale al , CP_1 con assegnazione della terrazza a livello in proprietà risulti da uno specifico titolo (Cass. Sez. 2 23-8-2017
n. 20287)”. Tale giurisprudenza ha precisato ulteriormente (cfr. tra le tante Cass. n° 27846/2023) che per titolo, “ non si intende il titolo del soggetto individuato come proprietario della terrazza, ma deve intendersi l'atto costitutivo del condominio - ossia il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere
l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (così Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 21440 del
06/07/2022 Rv. 665175-01; analogamente, v. anche, Cass. Sez. 2 8-10-2021 n. 27363 Rv. 662361-01, Cass.
Sez. 2 16-7-2004 n. 13279 Rv. 574665-01, Cass. Sez. 2 7-4-1995 n. 4060 Rv. 491690-01)”.
Deve quindi ritenersi che, in mancanza di detta prova in atti, sussista la responsabilità da omessa custodia del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non solo in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei CP_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 comma
1, n.4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (cfr. Cass. Sez. Un. 10-5-2016 n. 9449)
Detta responsabilità ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa, derivando da un potere di fatto o giuridico sulla cosa stessa e si esprime nel dovere di vigilanza e custodia su di essa.
Ciò posto vi è poi controversia sull'ammontare del danno da risarcirsi all'attore.
Tenuto conto dei fatti provati in atti nel rispetto del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
(cfr. per tutte Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986), la domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta esclusivamente nei termini di seguito specificati.
La relazione peritale ha accertato che:
- “la limitata estensione dell'area interessata dai fenomeni di infiltrazione rispetto alla totalità dell'area commerciale (circa il 13%) 2 , che non ha compromesso l'uso della cucina, dei servizi igienici e di buona parte dei posti a sedere del ristorante (coperti) 3 , non si può certo evidenziare una gravità e una incidenza sulla normale fruibilità ed utilizzo della u.i. di parte attrice.”;
- i “Costi per gli interventi necessari alla eliminazione dei danni”, come descritti nella relazione, ammontano ad un totale, iva esclusa di € 2.750,00;
- i costi ritenuti congrui per gli interventi già effettuati dalla attrice prima del giudizio per rimuovere le conseguenze dei danni e resisi necessari in rapporto causale con gli episodi dannosi oggetto di causa, come descritti nella relazione, ammontano ad un totale, iva esclusa di € 11.200,00.
In mancanza di diversa prova di cui era onerato l'attore, il danno patrimoniale emergente può essere quantificato, conseguentemente, nel complessivo importo di €.13.950,00 quale totale degli importi sopra richiamati (€.2.750,00 + €.11.200,00 = .13.950,00) per i costi ritenuti congrui per gli interventi già effettuati e quelli per gli ulteriori interventi necessari, oltre I.V.A. come determinati dal C.T.U..
Invece non vi è prova degli ulteriori danni patrimoniali allegati, né dell'eccepito lucro cessante, ed in Parte particolare del mancato guadagno che avrebbe subito per effetto della allegata e non provata forzata chiusura dell'esercizio commerciale nel periodo che va da ottobre a dicembre 2020.
Ciò posto, per quanto in atti, attesa la prova raggiunta della responsabilità del per le infiltrazioni CP_1 oggetto di causa e sulla entità del danno patrimoniale subito dall'attore, conseguentemente il convenuto va condannato a corrispondere all'attore la somma di €.13.950,00 a titolo di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale emergente.
Detto importo va maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dall'esborso e fino al momento della proposizione della domanda quanto alla minor somma di €.11.200,00 e dal verificarsi del danno e fino alla proposizione della domanda quanto alla ulteriore minor somma di €.2.750,00; nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo su tutto il complessivo importo di €.13.950,00.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria richiesta dall'attore in mancanza di prova della esistenza dei presupposti per riconoscerla.
Ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti formulata da tutte le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
I compensi di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico del convenuto e determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del CP_1
10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, vengono liquidati come in dispositivo.
Le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, vanno ugualmente poste a carico del convenuto per l'intero e lo stesso che va condannato a rimborsare l'attore di quanto CP_1 avesse già sborsato per le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Accerta la responsabilità del convenuto nel provocare le infiltrazioni ed i danni oggetto di CP_1 causa nell'immobile posto nella disponibilità dell'attore.
- Per l'effetto condanna il convenuto, a risarcire tali danni all'attore mediante pagamento in suo CP_1 favore della somma complessiva di €.13.950,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente.
Detto importo va maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dall'esborso e fino al momento della proposizione della domanda quanto alla minor somma di €.11.200,00 e dal verificarsi del danno e fino alla proposizione della domanda quanto alla ulteriore minor somma di €.2.750,00; nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo su tutto il complessivo importo di €.13.950,00. - Condanna il convenuto a corrispondere all'attore le spese ed i compensi di lite e di CP_1 mediazione, liquidati in €.350,00 per spese ed in €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già in precedenza liquidate e CP_1 poste a carico di parte attrice, e lo condanna a rimborsare l'attore di quanto avesse già sborsato per le stesse.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 18819 DELL'ANNO 2021
FRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTEGNARO Parte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv.
CASTEGNARO MARCO ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SANGUINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SANGUINI MASSIMO
CONVENUTO
Oggi 12/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,31 sono comparsi:
Per l'avv.to CASTEGNARO MARCO Parte_1
Per ILANO, l'avv.to SANGUINI MASSIMO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18819/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTEGNARO Parte_1 P.IVA_1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA M. MELLONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv.
CASTEGNARO MARCO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SANGUINI MASSIMO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SANGUINI MASSIMO
CONVENUTO
- OGGETTO: Controparte_2
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 12/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla con atto di citazione, Parte_1 regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il , per Controparte_3 vederlo condannare a risarcirla di tutti i danni subiti per effetto ed in conseguenza del sinistro oggetto di causa per un ammontare di non meno di euro 17.435,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di mora (quanto al danno emergente) e per un importo pari al guadagno non conseguito per effetto della forzata chiusura dell'esercizio commerciale (quanto al lucro cessante) da determinarsi in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa.
Non si costituiva il convenuto e all'esito della prima udienza venivano assegnati i termini di cui CP_1 all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e parte attrice veniva onerata di depositare entro la scadenza del primo termine idonea documentazione attestante la riferibilità al dell'indirizzo pec del destinatario CP_1 della notifica oltre alla vigenza e alla validità dello stesso indirizzo.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito della citata udienza veniva dichiarata la contumacia del convenuto, venivano ammessi l'interrogatorio formale dell'amministratore e CP_1 CP_4 la prova testimoniale articolate da parte attrice e venivano fissate successive udienze per l'espletamento degli incombenti istruttori.
L'amministratore del non compariva a rendere l'interrogatorio formale e successivamente CP_1 venivano escussi i testimoni e, all'esito, veniva disposto lo svolgimento di apposita C.T.U. per accertare le cause delle infiltrazioni oggetto del giudizio e le conseguenze delle stesse.
Nominato il CTU, conferito l'incarico e svolto quest'ultimo, nelle more si costituiva, in data 14.5.2024, il chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarato il difetto della propria legittimazione CP_1 passiva e, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Depositata la C.T.U., e riservata in sentenza la decisione su ogni istanza delle parti, infine la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive sino a 10 giorni prima dell'udienza.
L'attore concludeva come da conclusioni formulate nella prima memoria ex art183 VI comma cp, che qui si trascrivono integralmente: Parte
“- nel merito: - accertare e dichiarare la presenza dei danni dedotti da e la loro riconducibilità alle infiltrazioni determinate dalla mancata coibentazione del terrazzo lastrico solare condannare il e, per l'effetto, condannare il a risarcire l'Attrice, (i) a titolo di CP_1 CP_1 danno emergente, di tutti i costi e oneri conseguiti e conseguenti alla necessità di ripristino dell'immobile e quindi a versare un importo il cui ammontare complessivo sarà da quantificarsi in corso di causa -se del caso in via equitativa- in misura comunque almeno pari a euro 17.435,00 (o a comunque a quello diverso che verrà accertato in corso di causa), da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi di mora, Parte nonché di quello ulteriore, (ii) a titolo di lucro cessante, di un importo pari al mancato guadagno che ha subito per effetto della forzata chiusura dell'esercizio commerciale nel periodo che va da ottobre a dicembre, per l'ammontare che sarà meglio determinato in corso di causa, anche in via equitativa;
- con vittoria di spese diritti e onorari.”.
Parte convenuta, a sua volta, precisava le conclusioni come da comparsa di risposta, che qui si trascrivono integralmente:“ - in via preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_5
e per i motivi esposti in narrativa al punto n. 1); -in via principale e nel merito: -
[...] respingere le domande contenute nell'atto di citazione avversario in quanto infondate in fatto e diritto, accogliendo le difese ed eccezioni svolte”.
Sia la attrice che il convenuto depositavano comparse conclusionali.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A sostegno delle sue domande ha allegato che: Parte_1
- ha la disponibilità dell'unità immobiliare sita al piano terra dell'edificio del convenuto, CP_1 ove svolge attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, in forza di contratto di leasing n.1517143/001;
- detto immobile era stato già più volte interessato da allagamenti e da infiltrazioni provenienti dal soffitto sul quale poggia la terrazza condominiale e subiva, a causa delle piogge del mese di ottobre 2020, una infiltrazione che provocava il danneggiamento dei controsoffitti e delle mura perimetrali;
- la causa dei danni subiti dalla propria unità immobiliare veniva ricondotta dal tecnico incaricato dal
Condominio alla terrazza che funge da lastrico solare di copertura di parte dello stabile condominiale;
- i lavori di ripristino dei locali, quantificati in euro 8.900,00 e commissionati alla Controparte_6 venivano effettuati dalla società attrice ma, non risultavano definitivamente risolutivi del problema, tant'è che con le piogge di dicembre 2020 si ripetevano i fenomeni di gocciolamento e percolamento d'acqua dal soffitto dell'immobile;
- anche in questa occasione la causa degli ulteriori danni subiti dalla propria unità immobiliare veniva ricondotta dal tecnico incaricato dal condominio alla mancata impermeabilizzazione della terrazza/ lastrico solare di copertura di parte dello stabile condominiale;
- al fine di evitare ulteriori danni e la ulteriore chiusura del locale al pubblico la attrice commissionava direttamente i lavori di ripristino dell'unità immobiliare alla sborsando in favore della stessa Controparte_6
l'importo di euro 17.435,00 come da fattura (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice) emessa per l'intervento complessivamente svolto a causa delle infiltrazioni suddette.
Conseguentemente, chiedeva che il venisse dichiarato responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni CP_1 subiti dalla suddetta unità immobiliare e, per l'effetto, condannato al risarcimento degli stessi.
Costituitosi tardivamente il si difendeva eccependo preliminarmente la Controparte_3 propria estraneità ai fatti di causa e il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, diversamente da quanto affermato dalla società attrice, la terrazza che funge da lastrico solare al condominio non sarebbe condominiale ma di esclusiva proprietà del condomino allegando a sostegno delle proprie Controparte_7 argomentazioni la visura e la planimetria catastale dell'immobile.
Nel merito poi ha eccepito:
- la infondatezza delle domande attoree per la mancanza di prova del nesso di causalità tra il danno occorso e la provenienza delle infiltrazioni dalla terrazza di cui si discute, non risultando essere stato effettuato nella immediatezza degli accadimenti contestati alcun accertamento tecnico preventivo e/o una perizia tecnica che accertasse quanto sopra e non potendo tale prova essere ricavata dalle testimonianze rese nel corso del giudizio;
- la inidoneità della fattura prodotta ai fini della quantificazione del danno alla luce del fatto che il documento contabile prodotto dall'attrice (datato 26.3.2021) non dimostrerebbe alcun collegamento tra i sinistri occorsi e il relativo intervento di ripristino e che lo stesso riporterebbe delle voci (lavori di riparazione delle cantine) che non avrebbero a che fare con gli accadimenti descritti dall'attrice.
Nel merito delle domande dell'attore va osservato che i fatti oggetto di causa allegati dall'attore sono stati provati con i documenti prodotti in atti, con la prova testimoniale svolta in giudizio, attese le dichiarazioni, chiare, precise e concordanti ed in definitiva attendibili dei testimoni escussi;
nonché stante la mancata comparizione dell'amministratore del per rendere l'interrogatorio formale sui capitoli di prova CP_1 inerenti i fatti di causa, senza giustificazione.
Deve poi rinviarsi integralmente alla c.t.u. dell'arch. - che è completa ed esaustiva e le cui Persona_1 conclusioni si condividono -, atteso che dagli accertamenti tecnici compiuti dal CTU come riportati nella relazione è sufficientemente provato il nesso causale tra la terrazza soprastante l'immobile oggetto delle infiltrazioni, nella disponibilità dell'attore e le infiltrazioni lamentate dallo stesso, in mancanza di cause alternative non provate né accertate in atti.
Sul punto va difatti richiamato il principio pacifico espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 576 del 11/01/2008) che “Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”.
Il ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva perché sarebbe legittimato l'effettivo CP_1 proprietario del terrazzo.
Tale eccezione riguarda quindi la carenza della titolarità del diritto, rilevabile d'ufficio e dunque non soggetta a preclusioni, nonostante la tardiva costituzione del Condominio (Corte di Cassazione Civile a Sezz.
Un. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951)
L'eccezione non è fornita di prova attesa la sola allegazione in atti della visura e della planimetria catastale dell'immobile, mentre è pacifico in atti che la terrazza in esame funge da copertura non solo dell'immobile nella disponibilità dell'attore ma anche di una parte dello stabile condominiale.
La Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass. n° 27846/2023) ha precisato che “l'art. 1117 cod. civ. non introduce una mera presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini vincibile con qualsiasi prova contraria, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene che è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene (Cass.
Sez. 2 27-2-2023 n. 5850 e precedenti ivi richiamati). In particolare la terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà ex art. 1117 cod. civ. in quanto, CP_4 svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato;
non osta
a tale conclusione la circostanza che a essa si acceda da un appartamento contiguo, al cui servizio pertinenziale la terrazza sia destinata, perché occorre che la deroga all'attribuzione legale al , CP_1 con assegnazione della terrazza a livello in proprietà risulti da uno specifico titolo (Cass. Sez. 2 23-8-2017
n. 20287)”. Tale giurisprudenza ha precisato ulteriormente (cfr. tra le tante Cass. n° 27846/2023) che per titolo, “ non si intende il titolo del soggetto individuato come proprietario della terrazza, ma deve intendersi l'atto costitutivo del condominio - ossia il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere
l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (così Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 21440 del
06/07/2022 Rv. 665175-01; analogamente, v. anche, Cass. Sez. 2 8-10-2021 n. 27363 Rv. 662361-01, Cass.
Sez. 2 16-7-2004 n. 13279 Rv. 574665-01, Cass. Sez. 2 7-4-1995 n. 4060 Rv. 491690-01)”.
Deve quindi ritenersi che, in mancanza di detta prova in atti, sussista la responsabilità da omessa custodia del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non solo in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei CP_1 controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 comma
1, n.4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (cfr. Cass. Sez. Un. 10-5-2016 n. 9449)
Detta responsabilità ricade sul soggetto che ha la custodia della cosa, derivando da un potere di fatto o giuridico sulla cosa stessa e si esprime nel dovere di vigilanza e custodia su di essa.
Ciò posto vi è poi controversia sull'ammontare del danno da risarcirsi all'attore.
Tenuto conto dei fatti provati in atti nel rispetto del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
(cfr. per tutte Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986), la domanda attorea è solo parzialmente fondata e deve essere accolta esclusivamente nei termini di seguito specificati.
La relazione peritale ha accertato che:
- “la limitata estensione dell'area interessata dai fenomeni di infiltrazione rispetto alla totalità dell'area commerciale (circa il 13%) 2 , che non ha compromesso l'uso della cucina, dei servizi igienici e di buona parte dei posti a sedere del ristorante (coperti) 3 , non si può certo evidenziare una gravità e una incidenza sulla normale fruibilità ed utilizzo della u.i. di parte attrice.”;
- i “Costi per gli interventi necessari alla eliminazione dei danni”, come descritti nella relazione, ammontano ad un totale, iva esclusa di € 2.750,00;
- i costi ritenuti congrui per gli interventi già effettuati dalla attrice prima del giudizio per rimuovere le conseguenze dei danni e resisi necessari in rapporto causale con gli episodi dannosi oggetto di causa, come descritti nella relazione, ammontano ad un totale, iva esclusa di € 11.200,00.
In mancanza di diversa prova di cui era onerato l'attore, il danno patrimoniale emergente può essere quantificato, conseguentemente, nel complessivo importo di €.13.950,00 quale totale degli importi sopra richiamati (€.2.750,00 + €.11.200,00 = .13.950,00) per i costi ritenuti congrui per gli interventi già effettuati e quelli per gli ulteriori interventi necessari, oltre I.V.A. come determinati dal C.T.U..
Invece non vi è prova degli ulteriori danni patrimoniali allegati, né dell'eccepito lucro cessante, ed in Parte particolare del mancato guadagno che avrebbe subito per effetto della allegata e non provata forzata chiusura dell'esercizio commerciale nel periodo che va da ottobre a dicembre 2020.
Ciò posto, per quanto in atti, attesa la prova raggiunta della responsabilità del per le infiltrazioni CP_1 oggetto di causa e sulla entità del danno patrimoniale subito dall'attore, conseguentemente il convenuto va condannato a corrispondere all'attore la somma di €.13.950,00 a titolo di risarcimento del CP_1 danno patrimoniale emergente.
Detto importo va maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dall'esborso e fino al momento della proposizione della domanda quanto alla minor somma di €.11.200,00 e dal verificarsi del danno e fino alla proposizione della domanda quanto alla ulteriore minor somma di €.2.750,00; nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo su tutto il complessivo importo di €.13.950,00.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria richiesta dall'attore in mancanza di prova della esistenza dei presupposti per riconoscerla.
Ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti formulata da tutte le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
I compensi di giudizio e di mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e vanno posti a carico del convenuto e determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del CP_1
10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, vengono liquidati come in dispositivo.
Le spese di CTU, già in precedenza liquidate e poste a carico di parte attrice, vanno ugualmente poste a carico del convenuto per l'intero e lo stesso che va condannato a rimborsare l'attore di quanto CP_1 avesse già sborsato per le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Accerta la responsabilità del convenuto nel provocare le infiltrazioni ed i danni oggetto di CP_1 causa nell'immobile posto nella disponibilità dell'attore.
- Per l'effetto condanna il convenuto, a risarcire tali danni all'attore mediante pagamento in suo CP_1 favore della somma complessiva di €.13.950,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente.
Detto importo va maggiorato di interessi legali ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c., dall'esborso e fino al momento della proposizione della domanda quanto alla minor somma di €.11.200,00 e dal verificarsi del danno e fino alla proposizione della domanda quanto alla ulteriore minor somma di €.2.750,00; nonchè di interessi legali ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda e fino al saldo effettivo su tutto il complessivo importo di €.13.950,00. - Condanna il convenuto a corrispondere all'attore le spese ed i compensi di lite e di CP_1 mediazione, liquidati in €.350,00 per spese ed in €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge.
- Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU, già in precedenza liquidate e CP_1 poste a carico di parte attrice, e lo condanna a rimborsare l'attore di quanto avesse già sborsato per le stesse.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge, resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani