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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 10685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10685 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 24 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 30417 / 2023
TRA
1. ;
2. SOPRANZI;
3. Controparte_1 Emai_1 Email_2
4. (con l'Avv. Giuseppe Minutoli)
[...] Parte_1
RICORRENTI
E
Controparte_2
RESISTENTE – contumace
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara responsabile delle obbligazioni Controparte_2 assunte dalla associazione Villa e, per l'effetto, la condanna solidalmente CP_3 al pagamento in favore:
- della somma di euro 8.149,00; Parte_2
- della somma di euro 31.498,80; Parte_3
- della somma di euro 57.758,13; Parte_4 - della somma di euro 50.170,03. Parte_5
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
5.400,00 oltre IVA e CPA da distrarsi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti – premettendo di aver lavorato nel periodo intercorrente gli anni 2016/2020 per l' presso la Controparte_4 struttura “Cura Carlotta” – facevano presente di aver incardinato ciascuno un giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma teso ad accertare la natura subordinata dei loro rapporti e la fondatezza delle pretese economiche collegate. Deducevano che ogni procedimento si era concluso con una sentenza che accertava la sussistenza della natura subordinata del rapporto, l'accertamento e la condanna della de CP_4 qua al pagamento di determinati importi, come risulta da ciascuna sentenza.
Facevano presente che dette sentenze erano state tutte notificate sia alla che alla Presidente, quale legale rappresentante della Controparte_4 associazione, ma che a nulla erano valsi i tentativi di soddisfacimento dei diritti dei ricorrenti in quanto anche il pignoramento disposto sul conto corrente bancario dell'associazione, capiente per solo 2.600,00 euro, era stato annullato in quanto presso la sede della società gli atti venivano rifiutati.
Non avendo visto soddisfatte le rispettive pretese, i ricorrenti attivavano una nuova strada in loro tutela incardinando il presente procedimento direttamente nei confronti di colei che, agendo in nome e per conto della società, aveva Controparte_2 stabilito e gestito operativamente i rispettivi rapporti di lavoro.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano al Giudice adito di dichiarare CP_2 responsabile per le obbligazioni assunte dalla associazione e, per gli effetti, di
[...] condannarla solidalmente al pagamento in loro favore degli importi riconosciuti dalle singole sentenze come dovuti.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la parte resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. Integratosi il contraddittorio, esaminata la prospettazione difensiva dei ricorrenti, la causa veniva decisa senza espletamento di attività istruttoria stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il thema decidendum trova la sua norma di riferimento nell'art. 38 del codice civile che disciplina il regime di responsabilità delle obbligazioni contratte dalle associazioni non riconosciute, quale è la Controparte_4
Come è noto, le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono dotate di un'autonomia patrimoniale perfetta grazie alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati.
Diversamente, l'associazione non riconosciuta è costituita mediante un accordo che non richiede particolari requisiti di forma e gode di un autonomia patrimoniale che risulta imperfetta. Emerge chiaramente dall'articolo 38 del codice civile che le riguarda: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Il meccanismo di tutela dei creditori previsto dal legislatore dalla norma in esame è duplice: in primo luogo, devono esercitare tempestivamente l'azione nei confronti dell'associazione, debitore principale, per poi agire nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
In proposito preme ricordare la direttiva dalla Suprema Corte data con la pronuncia n.18188 del 25 agosto 2014 secondo cui “La responsabilità personale è solidale e prevista dall'art. 38, comma II, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questi ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita”.
Nel caso in esame l'onere probatorio cui fa riferimento la Cassazione è stato soddisfatto.
Invero, dalle risultanze istruttorie emerse nel corso dei processi conclusi con sentenze tutte favorevoli ai ricorrenti è stato provato che ha assunto i Controparte_2 ricorrenti in nome e per conto della associazione;
ha stabilito quest'ultima turni di lavoro, straordinari e ferie, promozioni ed aumenti di stipendio;
si era costituita in giudizio in nome e per conto della associazione. A rafforzare il raggiunto convincimento è anche il comportamento processuale assunto da Controparte_2
E' vero che la parte resistente, restando contumace, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del
Giudice (articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante
Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Roma, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 24 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 30417 / 2023
TRA
1. ;
2. SOPRANZI;
3. Controparte_1 Emai_1 Email_2
4. (con l'Avv. Giuseppe Minutoli)
[...] Parte_1
RICORRENTI
E
Controparte_2
RESISTENTE – contumace
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara responsabile delle obbligazioni Controparte_2 assunte dalla associazione Villa e, per l'effetto, la condanna solidalmente CP_3 al pagamento in favore:
- della somma di euro 8.149,00; Parte_2
- della somma di euro 31.498,80; Parte_3
- della somma di euro 57.758,13; Parte_4 - della somma di euro 50.170,03. Parte_5
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro
5.400,00 oltre IVA e CPA da distrarsi.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, i ricorrenti – premettendo di aver lavorato nel periodo intercorrente gli anni 2016/2020 per l' presso la Controparte_4 struttura “Cura Carlotta” – facevano presente di aver incardinato ciascuno un giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma teso ad accertare la natura subordinata dei loro rapporti e la fondatezza delle pretese economiche collegate. Deducevano che ogni procedimento si era concluso con una sentenza che accertava la sussistenza della natura subordinata del rapporto, l'accertamento e la condanna della de CP_4 qua al pagamento di determinati importi, come risulta da ciascuna sentenza.
Facevano presente che dette sentenze erano state tutte notificate sia alla che alla Presidente, quale legale rappresentante della Controparte_4 associazione, ma che a nulla erano valsi i tentativi di soddisfacimento dei diritti dei ricorrenti in quanto anche il pignoramento disposto sul conto corrente bancario dell'associazione, capiente per solo 2.600,00 euro, era stato annullato in quanto presso la sede della società gli atti venivano rifiutati.
Non avendo visto soddisfatte le rispettive pretese, i ricorrenti attivavano una nuova strada in loro tutela incardinando il presente procedimento direttamente nei confronti di colei che, agendo in nome e per conto della società, aveva Controparte_2 stabilito e gestito operativamente i rispettivi rapporti di lavoro.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano al Giudice adito di dichiarare CP_2 responsabile per le obbligazioni assunte dalla associazione e, per gli effetti, di
[...] condannarla solidalmente al pagamento in loro favore degli importi riconosciuti dalle singole sentenze come dovuti.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, la parte resistente non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. Integratosi il contraddittorio, esaminata la prospettazione difensiva dei ricorrenti, la causa veniva decisa senza espletamento di attività istruttoria stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il thema decidendum trova la sua norma di riferimento nell'art. 38 del codice civile che disciplina il regime di responsabilità delle obbligazioni contratte dalle associazioni non riconosciute, quale è la Controparte_4
Come è noto, le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono dotate di un'autonomia patrimoniale perfetta grazie alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati.
Diversamente, l'associazione non riconosciuta è costituita mediante un accordo che non richiede particolari requisiti di forma e gode di un autonomia patrimoniale che risulta imperfetta. Emerge chiaramente dall'articolo 38 del codice civile che le riguarda: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”. Il meccanismo di tutela dei creditori previsto dal legislatore dalla norma in esame è duplice: in primo luogo, devono esercitare tempestivamente l'azione nei confronti dell'associazione, debitore principale, per poi agire nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
In proposito preme ricordare la direttiva dalla Suprema Corte data con la pronuncia n.18188 del 25 agosto 2014 secondo cui “La responsabilità personale è solidale e prevista dall'art. 38, comma II, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questi ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita”.
Nel caso in esame l'onere probatorio cui fa riferimento la Cassazione è stato soddisfatto.
Invero, dalle risultanze istruttorie emerse nel corso dei processi conclusi con sentenze tutte favorevoli ai ricorrenti è stato provato che ha assunto i Controparte_2 ricorrenti in nome e per conto della associazione;
ha stabilito quest'ultima turni di lavoro, straordinari e ferie, promozioni ed aumenti di stipendio;
si era costituita in giudizio in nome e per conto della associazione. A rafforzare il raggiunto convincimento è anche il comportamento processuale assunto da Controparte_2
E' vero che la parte resistente, restando contumace, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del
Giudice (articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante
Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
Alla luce delle considerazioni fatte, il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Roma, 18 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli