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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2693/2025 RG. VG. promossa congiuntamente
da
, nato a [...] [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Floridia Jessica, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Fornello Maria presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Ricorrenti-
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06.10.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2025, i coniugi e premesso di Parte_1 Parte_2
essersi separati, giusta decreto di omologa n. 818/2016 cron., emesso dal Tribunale di Catania il
13.10.2016, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Misterbianco il 25.06.2013, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione il 04.10.2013 era nata la figlia , Persona_1
minorenne.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 818/2016 del 13.10.2016 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“Il sig. verserà alla signora quale mantenimento per la figlia , la somma Pt_1 Pt_2 Per_1
mensile di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie concordate;
la figlia continuerà ad essere affidata ad entrambi i coniugi, con collocazione presso Per_1
la madre, e con diritto per il padre di tenerla con sé a fine settimana alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
i periodi festivi con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive vengono concordemente tra i coniugi così suddivisi:
2 - sette giorni consecutivi nel periodo natalizio alternando in modo che, in un anno, sia compreso il giorno di Natale e, nel successivo anno, il giorno di Capodanno;
- per due giorni consecutivi, nelle feste pasquali alternando in modo che, in un anno, sia compresa la domenica e, nel successivo anno, il Lunedì dell'Angelo;
- per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto in maniera che, ad anni alterni, sia compreso il giorno di Ferragosto.
- nessun assegno divorzile venga posto in capo alle parti a favore dell'altro/a.”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Misterbianco, il 25.06.2013, tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile Parte_1 Parte_2
del Comune di Misterbianco al n. 27, parte I, anno 2013, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misterbianco di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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