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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5945 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7861/2024 R.G. PROMOSSA DA:
, con sede in Catania, Via Cosmo Mollica Alagona, (P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore P.IVA_1 unico, nato a [...] il [...] e residente in Enna in Parte_2 C/da Cafeci sn, elettivamente domiciliata in Valguarnera C.pe (EN), Via Cagliari n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Caruso Lorenzo (C.F. dal quale C.F._1 è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Gianluca Di Barca, (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._2
attrice – opponente CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Responsabile a ciò autorizzato per procura speciale, elettivamente domiciliata in Catania, Via Messina n. 808, presso lo studio dall'avv. Serenella Maria Cannavò (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in atti. convenuta - opposta
Controparte_2 (C.F. ), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina n.149, è domiciliata;
convenuta- opposta e nei confronti di
Controparte_3 convenuta - contumace
Controparte_4
terzo pignorato - contumace Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma I, c.p.c. A seguito dell'assegnazione del termine per il deposito di note scritte sino al giorno 1.10.2025 – in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. – le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 19.7.2024, la società ha introdotto la fase Parte_1 di merito dell'opposizione ex art. 617, 2 comma, c.p.c., proposta avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatole dall' . Controparte_5 A fondamento dell'opposizione parte attrice ha ribadito le doglianze svolte nella fase sommaria, assumendo, in sintesi, la violazione dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 472/1997; la genericità dell'atto di pignoramento, indicante solo la voce
“Tributi/Entrate” senza specificare natura, origine e calcolo degli importi e delle sanzioni;
la mancanza di indicazione delle cartelle esattoriali e degli atti sottostanti;
la mancanza di motivazione;
la violazione dell'onere della prova. L'opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e della relativa esecuzione, accertare e dichiarare che l'
[...]
, non ha diritto di procedere all'esecuzione; Controparte_6 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato, con il favore delle spese di lite. Con provvedimento del 29.7.2024 è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione. Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_5 l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi. L'ente, in particolare, ha dedotto l'inammissibilità e tardività dell'opposizione; la legittimità del procedimento esattoriale ed ha contestato l'eccezione di carenza di motivazione sollevata dall'opponente; ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine all'eccezioni riguardanti la titolarità del credito e la non integrità del contraddittorio per la mancata chiamata del Controparte_4 dell' e della;
ha eccepito il difetto di Controparte_2 Controparte_3 giurisdizione del giudice adito, trattandosi di crediti di natura tributaria. Il Giudice, con decreto del 12.11.2024 - ritenuto che il terzo pignorato, CP_4
, era stato evocato in lite dalla parte attrice e non si era costituito – ne ha
[...] dichiarato la contumacia assegnando alla convenuta, Controparte_5
, termine sino al 20.12.2024 per la chiamata in causa dell'
[...] [...]
e della . Controparte_2 Controparte_3 In data 20.5.2025 si è costituita in giudizio l' Controparte_7
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. L'Ufficio – in sintesi - ha dedotto che l'irrilevanza della normativa richiamata dall'opponente perché riguardante le sanzioni amministrative ed ha contestato l'assunto svolto con l'atto introduttivo chiedendone il rigetto. In assenza di attività istruttoria, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di 10 giorni prima per il deposito memorie illustrative;
all'esito la causa è stata posta in decisione.
**********************
Pag. 2 di 5 Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , non costituitasi in Controparte_3 giudizio seppur regolarmente citata. Nel merito, osserva il decidente che i motivi su cui si fonda l'opposizione attengono alla presunta violazione dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n.472/1997 e alla carenza di motivazione dell'atto impugnato. A ben vedere l'art. 16 del D.Lgs. n.472/1997 riguarda il procedimento di irrogazione delle sanzioni e, nello specifico, il comma 2, prevede che: “L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. La norma in questione disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, si tratta di una norma procedimentale di carattere accertativo concernente la formazione del titolo non la fase della riscossione, che invece rileva in questa sede in cui si controverte del pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione, a mente dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973. Tale pignoramento costituisce una procedura speciale di riscossione coattiva, autonoma rispetto all'esecuzione civile ordinaria, logicamente e temporalmente successiva alla fase di accertamento della sanzione, che si esaurisce con la formazione del ruolo. Ciò è ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordine di pagamento ex art. 72 bis si inserisce “nella disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale” e non comporta l'applicazione di regole proprie del procedimento accertativo (Cass. n. 2857/2015, Cass. n.4801/2017). La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'atto di pignoramento ex art. 72 bis conserva la natura di atto processuale di parte nell'ambito dell'esecuzione esattoriale e deve essere valutato secondo le sole norme speciali del DPR 602/1973 (cfr. Cass. n. 26519/2017). Ne deriva l'irrilevanza in questa sede della verifica delle garanzie procedimentali previste dall'art. 16 D.Lgs. 472/1997, riferite esclusivamente alla fase di irrogazione delle sanzioni. Anche la doglianza relativa alla carenza di motivazione del pignoramento impugnato è infondata. La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che, nel pignoramento esattoriale, gli atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e l'avviso di mora, fatto per cui è sufficiente che il pignoramento si riferisca a tali atti (Cass. 26519/2017), senza necessità di un'indicazione nel dettaglio dei crediti fatti valere, essendo sufficiente per la validità del pignoramento un rinvio per relationem agli stessi. Sono infatti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (e non l'atto di pignoramento) che specificano i crediti da riscuotere, la loro natura, il quantum del debito e dei relativi interessi e anche tali cartelle possono essere motivate per relationem attraverso il richiamo ad atti presupposti (cfr. Cass. 38116/22; Cass. SU 22281/2022).
Pag. 3 di 5 Dalla documentazione prodotta risulta che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate alla società debitrice a mezzo pec tra l'1.12.2022 e il 26.7.2023 ed ad esse ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 15.12.2023). A ben vedere, nessuna doglianza è stata mossa dalla società opponente in ordine a dette notificazioni Di conseguenza, la motivazione dell'atto prodromico che esprime la pretesa impositiva è da ritenere pienamente idonea a portare a conoscenza del debitore la natura ed entità della pretesa tributaria, ragione per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti successivi derivati. Dall'esame dell'atto di pignoramento emerge, inoltre, che lo stesso (come rettamente affermato dal G.E.) contiene una chiara indicazione delle cartelle e dell'avviso di intimazione da esso presupposti con le rispettive date di notifica;
elementi pienamente idonei ad identificare in modo inequivocabile il credito azionato. Del resto nessuna specifica doglianza viene sollevata in ordine all'eventuale pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla (prospettata) carenza di motivazione del pignoramento qui opposto. Si osserva infine che – come è incontroverso tra le parti – i titoli azionati attengono, tutti, a tributi erariali ed alla tassa auto. Ne deriva che ogni contestazione relativa al conteggio di interessi e sanzioni – peraltro formulata in modo del tutto generico, senza specifiche argomentazioni - non può trovare accoglimento in questa sede, non potendo l'opposizione oggi proposta essere fatta valere per contestare il merito della pretesa creditoria. In proposito va ricordato che ogni doglianza incidente sulla fondatezza della pretesa tributaria riferita ad epoca anteriore alla notifica del pignoramento (come nella specie) spetta alla cognizione del giudice tributario, secondo il seguente principio di diritto affermato dalla S.C.: “…alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);” (cfr. Cass. S.U. 7822/2020 nonché, nello stesso senso, Cass. S.U. 30666/2022); Di conseguenza, l'opponente non può, in funzione “recuperatoria”, utilizzare lo strumento dell'opposizione endoesecutiva al fine di fare valere doglianze che avrebbero dovuto essere dedotte innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, mediante tempestivo ricorso gli atti presupposti dal pignoramento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'opposizione in esame va pertanto rigettata. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (commisurato all'entità del credito azionato) e dell'attività processuale svolta (che non
Pag. 4 di 5 ha implicato attività istruttoria né, quanto dell' , il deposito di atti Controparte_5 conclusionali), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in favore di e dell' Controparte_5 Controparte_7
- seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'attrice.
[...] Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti delle parti mantenutesi contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dalla Società ; Parte_1 condanna la Società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 che liquida, in favore di in € 9.000,00 per Controparte_5 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, come per legge e, in favore dell' di Catania, in € 4.500,00 per Controparte_7 compensi. Così deciso in Catania, il giorno 9.12.2025 Il Presidente
dott. Roberto Cordio
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7861/2024 R.G. PROMOSSA DA:
, con sede in Catania, Via Cosmo Mollica Alagona, (P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore P.IVA_1 unico, nato a [...] il [...] e residente in Enna in Parte_2 C/da Cafeci sn, elettivamente domiciliata in Valguarnera C.pe (EN), Via Cagliari n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Caruso Lorenzo (C.F. dal quale C.F._1 è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Gianluca Di Barca, (C.F. ), giusta procura in atti. C.F._2
attrice – opponente CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Responsabile a ciò autorizzato per procura speciale, elettivamente domiciliata in Catania, Via Messina n. 808, presso lo studio dall'avv. Serenella Maria Cannavò (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in atti. convenuta - opposta
Controparte_2 (C.F. ), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina n.149, è domiciliata;
convenuta- opposta e nei confronti di
Controparte_3 convenuta - contumace
Controparte_4
terzo pignorato - contumace Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma I, c.p.c. A seguito dell'assegnazione del termine per il deposito di note scritte sino al giorno 1.10.2025 – in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. – le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 19.7.2024, la società ha introdotto la fase Parte_1 di merito dell'opposizione ex art. 617, 2 comma, c.p.c., proposta avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatole dall' . Controparte_5 A fondamento dell'opposizione parte attrice ha ribadito le doglianze svolte nella fase sommaria, assumendo, in sintesi, la violazione dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 472/1997; la genericità dell'atto di pignoramento, indicante solo la voce
“Tributi/Entrate” senza specificare natura, origine e calcolo degli importi e delle sanzioni;
la mancanza di indicazione delle cartelle esattoriali e degli atti sottostanti;
la mancanza di motivazione;
la violazione dell'onere della prova. L'opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e della relativa esecuzione, accertare e dichiarare che l'
[...]
, non ha diritto di procedere all'esecuzione; Controparte_6 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento impugnato, con il favore delle spese di lite. Con provvedimento del 29.7.2024 è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione. Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_5 l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi. L'ente, in particolare, ha dedotto l'inammissibilità e tardività dell'opposizione; la legittimità del procedimento esattoriale ed ha contestato l'eccezione di carenza di motivazione sollevata dall'opponente; ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine all'eccezioni riguardanti la titolarità del credito e la non integrità del contraddittorio per la mancata chiamata del Controparte_4 dell' e della;
ha eccepito il difetto di Controparte_2 Controparte_3 giurisdizione del giudice adito, trattandosi di crediti di natura tributaria. Il Giudice, con decreto del 12.11.2024 - ritenuto che il terzo pignorato, CP_4
, era stato evocato in lite dalla parte attrice e non si era costituito – ne ha
[...] dichiarato la contumacia assegnando alla convenuta, Controparte_5
, termine sino al 20.12.2024 per la chiamata in causa dell'
[...] [...]
e della . Controparte_2 Controparte_3 In data 20.5.2025 si è costituita in giudizio l' Controparte_7
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese. L'Ufficio – in sintesi - ha dedotto che l'irrilevanza della normativa richiamata dall'opponente perché riguardante le sanzioni amministrative ed ha contestato l'assunto svolto con l'atto introduttivo chiedendone il rigetto. In assenza di attività istruttoria, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di 10 giorni prima per il deposito memorie illustrative;
all'esito la causa è stata posta in decisione.
**********************
Pag. 2 di 5 Preliminarmente va dichiarata la contumacia della , non costituitasi in Controparte_3 giudizio seppur regolarmente citata. Nel merito, osserva il decidente che i motivi su cui si fonda l'opposizione attengono alla presunta violazione dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n.472/1997 e alla carenza di motivazione dell'atto impugnato. A ben vedere l'art. 16 del D.Lgs. n.472/1997 riguarda il procedimento di irrogazione delle sanzioni e, nello specifico, il comma 2, prevede che: “L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. La norma in questione disciplina l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, si tratta di una norma procedimentale di carattere accertativo concernente la formazione del titolo non la fase della riscossione, che invece rileva in questa sede in cui si controverte del pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione, a mente dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973. Tale pignoramento costituisce una procedura speciale di riscossione coattiva, autonoma rispetto all'esecuzione civile ordinaria, logicamente e temporalmente successiva alla fase di accertamento della sanzione, che si esaurisce con la formazione del ruolo. Ciò è ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordine di pagamento ex art. 72 bis si inserisce “nella disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale” e non comporta l'applicazione di regole proprie del procedimento accertativo (Cass. n. 2857/2015, Cass. n.4801/2017). La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'atto di pignoramento ex art. 72 bis conserva la natura di atto processuale di parte nell'ambito dell'esecuzione esattoriale e deve essere valutato secondo le sole norme speciali del DPR 602/1973 (cfr. Cass. n. 26519/2017). Ne deriva l'irrilevanza in questa sede della verifica delle garanzie procedimentali previste dall'art. 16 D.Lgs. 472/1997, riferite esclusivamente alla fase di irrogazione delle sanzioni. Anche la doglianza relativa alla carenza di motivazione del pignoramento impugnato è infondata. La giurisprudenza ha al riguardo chiarito che, nel pignoramento esattoriale, gli atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento e l'avviso di mora, fatto per cui è sufficiente che il pignoramento si riferisca a tali atti (Cass. 26519/2017), senza necessità di un'indicazione nel dettaglio dei crediti fatti valere, essendo sufficiente per la validità del pignoramento un rinvio per relationem agli stessi. Sono infatti le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito (e non l'atto di pignoramento) che specificano i crediti da riscuotere, la loro natura, il quantum del debito e dei relativi interessi e anche tali cartelle possono essere motivate per relationem attraverso il richiamo ad atti presupposti (cfr. Cass. 38116/22; Cass. SU 22281/2022).
Pag. 3 di 5 Dalla documentazione prodotta risulta che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate alla società debitrice a mezzo pec tra l'1.12.2022 e il 26.7.2023 ed ad esse ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il 15.12.2023). A ben vedere, nessuna doglianza è stata mossa dalla società opponente in ordine a dette notificazioni Di conseguenza, la motivazione dell'atto prodromico che esprime la pretesa impositiva è da ritenere pienamente idonea a portare a conoscenza del debitore la natura ed entità della pretesa tributaria, ragione per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti successivi derivati. Dall'esame dell'atto di pignoramento emerge, inoltre, che lo stesso (come rettamente affermato dal G.E.) contiene una chiara indicazione delle cartelle e dell'avviso di intimazione da esso presupposti con le rispettive date di notifica;
elementi pienamente idonei ad identificare in modo inequivocabile il credito azionato. Del resto nessuna specifica doglianza viene sollevata in ordine all'eventuale pregiudizio al diritto di difesa derivante dalla (prospettata) carenza di motivazione del pignoramento qui opposto. Si osserva infine che – come è incontroverso tra le parti – i titoli azionati attengono, tutti, a tributi erariali ed alla tassa auto. Ne deriva che ogni contestazione relativa al conteggio di interessi e sanzioni – peraltro formulata in modo del tutto generico, senza specifiche argomentazioni - non può trovare accoglimento in questa sede, non potendo l'opposizione oggi proposta essere fatta valere per contestare il merito della pretesa creditoria. In proposito va ricordato che ogni doglianza incidente sulla fondatezza della pretesa tributaria riferita ad epoca anteriore alla notifica del pignoramento (come nella specie) spetta alla cognizione del giudice tributario, secondo il seguente principio di diritto affermato dalla S.C.: “…alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);” (cfr. Cass. S.U. 7822/2020 nonché, nello stesso senso, Cass. S.U. 30666/2022); Di conseguenza, l'opponente non può, in funzione “recuperatoria”, utilizzare lo strumento dell'opposizione endoesecutiva al fine di fare valere doglianze che avrebbero dovuto essere dedotte innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, mediante tempestivo ricorso gli atti presupposti dal pignoramento, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. L'opposizione in esame va pertanto rigettata. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (commisurato all'entità del credito azionato) e dell'attività processuale svolta (che non
Pag. 4 di 5 ha implicato attività istruttoria né, quanto dell' , il deposito di atti Controparte_5 conclusionali), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in favore di e dell' Controparte_5 Controparte_7
- seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'attrice.
[...] Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti delle parti mantenutesi contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta dalla Società ; Parte_1 condanna la Società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 che liquida, in favore di in € 9.000,00 per Controparte_5 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, come per legge e, in favore dell' di Catania, in € 4.500,00 per Controparte_7 compensi. Così deciso in Catania, il giorno 9.12.2025 Il Presidente
dott. Roberto Cordio
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