Articolo 6 della Legge 14 giugno 1949, n. 322
Articolo 5
Versione
26 giugno 1949
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

Entrata in vigore il 26 giugno 1949