Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/04/2026, n. 6611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6611 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06611/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14639 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni - Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Altomonte, Simone Castrovinci Zenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
e in subordine, la riforma
quanto alla ricorrente -OMISSIS- s.r.l., del provvedimento prot.-OMISSIS- del 15 settembre 2025, comunicato in data 18.09.2025, recante la sanzione disciplinare della censura
quanto alla signora -OMISSIS- -OMISSIS-, del provvedimento prot. -OMISSIS-del 15 settembre 2025, comunicato in data 18.09.2025, recante la sanzione disciplinare della censura, per gli stessi fatti addebitati.
nonché per l’annullamento, e, in subordine per la riforma, di ogni ulteriore atto presupposto e collegato e, in particolare, della proposta dell’irrogazione di sanzioni amministrative, nei confronti di entrambi i ricorrenti, assunta dal Collegio di Garanzia con delibera -OMISSIS-, in data 2 aprile 2025 e dell’atto di contestazione degli addebiti emesso da IVASS n.-OMISSIS-, in data 8 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa CI RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- è una società di brokeraggio assicurativo, di cui è legale rappresentante la signora -OMISSIS- -OMISSIS-. Entrambi chiedono l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori in epigrafe con i quali l’IVASS, conformemente alla richiesta del Collegio di garanzia che aveva eseguito l’istruttoria, ha irrogato la sanzione della censura nei loro confronti.
2. Al primo motivo di impugnazione, premesso che oggetto di contestazione è la scarsa diligenza nell’intermediazione di una polizza fideiussoria contraffatta, perché non riferibile ad-OMISSIS-, i ricorrenti sostengono che la dimostrazione di tale contraffazione non sarebbe tuttavia mai stata raggiunta, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera allegazione dell’impresa assicuratrice.
Con un secondo mezzo di gravame, ritengono insufficiente, contraddittoria e non assistita da sufficiente istruttoria la motivazione riguardante la generale negligenza degli interessati.
Al terzo motivo, deducono la tardività dell’atto di contestazione degli addebiti, perché prodotto successivamente al termine di 120 giorni dall’accertamento dei fatti, ai sensi dell’art. 12 del regolamento IVASS n. 39 del 2018.
In via subordinata, sostengono che i provvedimenti impugnati sarebbero viziati anche sotto il profilo della loro opportunità e, richiamando l’art. 134, lettera c), cod. proc. amm. quanto ai casi di giurisdizione estesa al merito, affermano che sarebbe più conveniente applicare la sanzione meno grave del semplice richiamo.
3. IVASS si è costituita in giudizio e ha depositato documenti e memoria, chiedendo la reiezione del ricorso.
4. All’udienza del 1° aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ai ricorrenti è stata applicata la sanzione della censura per avere tenuto un comportamento non improntato ai doveri di professionalità e diligenza nei confronti dei contraenti. Segnatamente, sono stati sanzionati per avere intermediato una polizza fideiussoria del valore di 171.500,00, asseritamente riferibile alla compagnia -OMISSIS-, senza avere effettuato i dovuti controlli idonei a garantire la validità della polizza proposta, e senza avere verificato la legittimazione a ricevere il pagamento del premio da parte della società-OMISSIS-, che non aveva ricevuto mandato da -OMISSIS- e non risultava abilitata ad operare in Italia quale intermediario assicurativo.
6. I deducenti sostengono che non sarebbe stata raggiunta la prova della contraffazione della polizza, in quanto i ) non sarebbe rilevante il fatto che la polizza fosse stata trasmessa da un account PEC diverso da quello comunicato da-OMISSIS- a IVASS, ben potendo una società avvalersi di una pluralità di indirizzi PEC validi; ii ) la polizza risultava sottoscritta digitalmente dall’amministratore delegato di-OMISSIS- e il disconoscimento stragiudiziale della firma digitale operato da-OMISSIS- non sarebbe sufficiente a reputare contraffatto il documento. Ritengono, altresì, non carente la motivazione posta a supporto dell’accertamento della propria negligenza nell’intermediazione.
7. Le censure non colgono nel segno, tenuto conto che lo scopo del procedimento sanzionatorio non era l’accertamento della veridicità della polizza intermediata bensì verificare la violazione dei doveri di correttezza e diligenza imposti agli operatori soggetti alla vigilanza dell’IVASS. In tale contesto, una pluralità di gravi elementi indiziari ha condotto all’applicazione delle sanzioni a carico dei ricorrenti. In particolare, rileva un comunicato stampa di IVASS del 6 febbraio 2024 (cfr. il doc. 1 depositato in giudizio dall’Istituto) che rendeva edotti gli intermediari della presenza di una bozza di polizza fideiussoria contraffatta intestata ad -OMISSIS- e disconosciuta dalla compagnia, e raccomandava di adottare una serie di cautele per verificare che le polizze offerte fossero effettivamente riferibili alla compagnia. I ricorrenti non hanno adoperato la principale delle cautele suggerite nel comunicato, vale a dire quella dell’utilizzo di uno specifico indirizzo PEC di-OMISSIS- per la verifica della veridicità della polizza, nonostante si trattasse di un’operazione facilmente eseguibile, che avrebbe consentito in maniera celere di comprendere la natura contraffatta della polizza.
L’operatore neppure si è avveduto che dal punto di vista grafico la polizza, negoziata dalla società-OMISSIS-, era diversa rispetto a quella usualmente offerta da -OMISSIS-, che il logo della società non corrispondeva a quello originale e che erano riportati due indirizzi PEC diversi rispetto a quello deputato alla verifica della genuinità dei prodotti assicurativi rilasciati.
Lo stesso broker, del resto, ha dichiarato nel corso del procedimento di avere posto in essere una successiva condotta che appare del tutto coerente con la consapevolezza della falsità del documento. Infatti, ha sostenuto di essersi attivato per la restituzione del premio versato a-OMISSIS- e per la stipula di altra polizza assicurativa con la Compagnia -OMISSIS-. Questa condotta, tra l’altro, è caratterizzata da aspetti di opacità, in quanto – come emerge dai provvedimenti sanzionatori - la restituzione del premio da parte di-OMISSIS- non è avvenuta in favore del contraente, ma di -OMISSIS- e l’impiego della somma per la stipulazione di una nuova polizza (con un premio di importo maggiore) non è stato adeguatamente dimostrato.
IVASS ha, altresì, osservato che non può neppure escludersi che la complessiva condotta del broker abbia causato un danno al cliente, dato che «non è mai stato chiarito chi e come abbia pagato la differenza tra il premio di 171.500,00 euro della polizza-OMISSIS- ed il premio di 206.000,00 euro indicato nella nuova polizza apparentemente emessa da -OMISSIS-».
Dunque, l’istruttoria dell’IVASS ha permesso di acquisire un robustissimo insieme di elementi probatori che attestano la condotta negligente dei ricorrenti.
8. I ricorrenti contestano, poi, l’asserita tardività della contestazione degli addebiti, datata 8 ottobre 2024, che sarebbe avvenuta oltre il termine di 120 giorni dall’accertamento dei fatti, in violazione dell’art. 12 del Regolamento IVASS n. 39 del 2018.
L’art. 8, comma 5 del medesimo Regolamento dispone che “[l]’accertamento di illeciti emersi nell’ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all’applicazione di una sanzione”.
Come si evince dai provvedimenti impugnati, IVASS ha richiesto il 23 maggio 2024 al legale di-OMISSIS- di trasmettere della documentazione integrativa. Tale documentazione, particolarmente copiosa (cfr. pagg. 2 e 3 della proposta del Collegio di garanzia di irrogazione delle sanzioni), è pervenuta il successivo 29 maggio 2024.
Come costantemente osservato in giurisprudenza, in materia di accertamento di violazioni amministrative da parte di Autorità indipendenti, “l’accertamento” della violazione non coincide con la mera acquisizione delle risultanze istruttorie, ma richiede, per dirsi compiuto, una fase di esame e di valutazione della documentazione raccolta (tra le tante, cfr. Tar Lazio, sez. II ter, 24 novembre 2025, n. 20951).
Ne discende che i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione non decorrono dal momento della materiale acquisizione della documentazione e delle informazioni o alla data di commissione della violazione, ma dalla compiuta ponderazione del materiale istruttorio raccolto e dall’apprezzamento dello stesso.
È necessaria, in sostanza, l’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita; conoscenza a sua volta implicante il riscontro, anche ai fini di una corretta, matura e legittima formulazione della contestazione, dell’esistenza e della consistenza dell’infrazione e dei suoi effetti” (cfr., ex multis , Tar Lazio Roma, sez. I, 13 dicembre 2010, n. 36095).
Tale processo sarà tanto più lungo quanto maggiori siano il volume delle acquisizioni da valutare e la complessità, anche giuridica, della fattispecie da esaminare.
Dunque, alla luce della richiamata giurisprudenza risulta del tutto congruo il termine trascorso tra l’acquisizione completa della documentazione probatoria, la sua successiva valutazione e l’adozione dell’atto di contestazione degli addebiti.
9. Infine, del tutto infondato è l’ultimo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti chiedono una rimodulazione delle sanzioni irrogate, ritenute eccessivamente gravose, all’esito di un giudizio esteso al merito ai sensi dell’art. 134, lettera c), cod. proc. amm.
La disposizione processuale richiamata trova applicazione per le sanzioni pecuniarie delle autorità amministrative indipendenti, mentre la presente controversia concerne l’irrogazione della sanzione della censura, per la quale non è previsto un potere di rideterminazione da parte del giudice amministrativo. Per completezza, si osserva che la sanzione della censura risulta del tutto congrua rispetto alla gravità della condotta dei ricorrenti e alla negligenza riscontrata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di IVASS, in misura pari a euro 5.000,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
CI RI LI, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI RI LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.