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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile
in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Irene Ada Giannuzzi, all'udienza del 29/09/2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5205 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CATALE FABRIZIO MARIA Parte_1
Intimante /attore
E
Controparte_1
Intimato/ convenuto contumace
Oggetto: Sfratto per morosità
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 29/09/2025.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di ingiunzione di pagamento, , assumendo di aver concesso in locazione ad uso Parte_1 abitativo ad l'immobile sito in Vietri sul Mare in via Diego Taiani n. 136 II Controparte_1 piano, scala A, identificato al NC.EU. al Foglio 9, particella 372, sub 18, in virtù di contratto del
29/11/2023 registrato il 07.12.2023, ha convenuto quest'ultimo innanzi al Tribunale di Salerno lamentando l'inadempimento al pagamento del canone di locazione, fissato in n. 12 rate mensili anticipate di €900,00, a far data dal mese di aprile 2024 al mese di maggio 2024, e delle quote condominiali, per un complessivo importo di €10,350,00. Ha pertanto concluso chiedendo convalidarsi lo sfratto con fissazione della data di rilascio ed emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e quote condominiali non versate per un totale di €10.350,00.
All'udienza di convalida del 14.07.2025, verificata la regolarità della notifica avvenuta nei confronti dell'intimato ai sensi dell'art. 143 cpc, e la mancata costituzione dello stesso, è stato disposto il mutamento del rito, ex artt. 667 e 426 c.p.c., con fissazione dell'udienza di discussione e assegnazione all'intimante di termine per la notifica del verbale di udienza a parte intimata, onere al quale l'intimante ha assolto.
Parte intimata non ha provveduto a costituirsi in giudizio neanche nel procedimento a cognizione piena, pertanto se ne dichiara la contumacia. In proposito si rileva che l'intimazione di sfratto è stata notificata all'intimato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nel luogo della sua ultima residenza.
Va osservato che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è incompatibile con il procedimento sommario di convalida di sfratto essendo evidentemente impossibile inviare all'intimato l'avviso di cui all'art. 660 c.p.c., con conseguente impossibilità genetica che si realizzi la sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dell'atto; circostanza in palese contrasto con le finalità di assicurare che l'intimato, in relazione alla natura speciale del procedimento ed alla gravità delle conseguenze che potenzialmente ne derivano, abbia contezza della pendenza del procedimento.
Deve tuttavia ritenersi che la notifica ex art 143, c.p.c., è comunque idonea ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario in punto di risoluzione del contratto di locazione.
Pertanto, all'udienza di convalida, non essendosi l'intimato costituito, è stato disposto il mutamento del rito, ex artt. 667 e 426 c.p.c., da sommario in ordinario speciale e rinviata la causa all'odierna udienza per la discussione.
All'odierna udienza parte intimante ha attestato la persistenza della morosità precisando che l'importo dei canoni di locazione maturati e non pagati, ad oggi, comprensivi del mese di settembre,
è pari alla complessiva somma di €13.950,00 oltre interessi dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo e spese condominiali non versate.
La domanda di risoluzione del contratto proposta dalla parte attrice è fondata e pertanto va accolta.
Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, pertanto il suo inadempimento, se grave, può comportare la risoluzione del contratto.
Atteso che è principio generale pacifico quello per il quale chi chiede l'adempimento o la risoluzione di un contratto deve provare l'esistenza del titolo sul quale si fonda la sua domanda, restando invece a carico del debitore convenuto l'onere di fornire prova dei fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria, nel caso di specie incombeva al conduttore convenuto nel procedimento di intimazione e convalida di sfratto per morosità provare di aver pagato i canoni ai quali la morosità contestata si riferisce. Onere al quale il convenuto, non costituitosi in giudizio, non ha assolto.
Ciò posto, in applicazione del principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, nel caso di specie l'inadempimento del conduttore dell'obbligazione di pagamento del canone di locazione, protrattosi fino ad oggi integra, all'evidenza, un comportamento inadempiente grave ed imputabile al conduttore.
Ne consegue che il contratto va dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore con conseguente condanna al pagamento dei canoni di locazione maturati a far data dal mese di aprile
2024 al mese di maggio 2024, pari alla complessiva somma, comprensiva degli oneri condominiali, di €13.950,00, oltre agli interessi maturati sui canoni da ogni singola scadenza fino al soddisfo.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio della soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte attrice che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – I sezione civile, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni altra eccezione e domanda Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione stipulato tra le parti in data del 29/11/2023 e registrato il 07/12/2023.
-ordina il rilascio dell'immobile sito in Vietri sul Mare alla via Diego Taiani n. 136 II piano, scala
A, siccome descritto nell'atto di citazione.
- accertata la morosità del conduttore, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di della complessiva somma di €13.950,00, oltre interessi maturati dalle Parte_1 singole scadenze dei canoni e fino all'effettivo soddisfo.
-condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida nella complessiva somma di €.1.600,00 a titolo di compenso (ex DM. 55/14) oltre IVA e CNAP e rimborso spese forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, 29/09/2025
Il Giudice Onorario designato
Dott.ssa Irene Ada Giannuzzi