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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/09/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3131/2025 V.G.
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3131/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla via Alcide De Gasperi n. 31, presso lo studio dell'avv. ARDESSI
ALESSIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Firenze, al Borgo Ognissanti n.9, presso lo studio dell'avv.
MICHELAGNOLI SAMUELE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 9/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. 3131/2025 V.G.
Con ricorso depositato il 05/08/2025, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale, nel corso della quale sono nate le figlie (il 6/1/2018) e (il 25/5/2019), riconosciute da Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, sottoponevano al Tribunale l'accordo cui erano pervenuti in ordine alla disciplina dei rapporti tra di loro e con le figlie nei seguenti termini:
1. affido condiviso ad entrambi i genitori (Sig. e Controparte_1
Sig.ra delle figlie minori e Parte_1 Persona_1 Persona_2 con conseguente obbligo di condivisione tra di loro di tutte le scelte, fatta eccezione per le sole questioni di ordinaria amministrazione, durante i periodi di rispettiva frequentazione;
2. collocamento prevalente delle minori e presso la Per_1 Persona_2 residenza della madre nell'abitazione sita a Gorizia, via Brigata Casale n° 1;
3. entrambi i genitori si impegnano affinché le figlie mantengano rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
4. a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, il Sig. CP_1 dovrà corrispondere alla Sig.ra il totale di € 400,00 al mese (€ Parte_1
200,00 per ciascuna figlia) entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla Sig.ra Tale Pt_1 importo dovrà essere aggiornato annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall' CP_2
5. l'assegno unico Universale sarà versato esclusivamente in favore della Sig.ra
Parte_1
6. le spese straordinarie riguardanti le figlie minori faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% a carico della madre Sig.ra e 50% a Pt_1 carico del padre Sig. come da Protocollo sulle spese straordinarie CP_1 allegato, alle quali le Parti espressamente rinviano;
7. in ordine alla frequentazione dei genitori con le figlie, ferma la facoltà per gli stessi di accordare, di volta in volta, modalità di frequentazione diverse e ferma la facoltà di concordare tra loro anche ulteriori periodi di visita e frequentazioni delle minori, rilevato che il Sig. vive a Firenze, costui si recherà ogni CP_1 secondo weekend di ciascun mese a Gorizia e trascorrerà con ed Per_1 il proprio tempo dalle ore 9:00 circa del sabato mattina fino alle Persona_2
2 R.G. 3131/2025 V.G.
ore 18:00 circa della domenica pomeriggio. Il padre, durante tale weekend, avrà altresì la facoltà di pernottare con le figlie a proprie spese, previa comunicazione alla Sig.ra in una sistemazione alberghiera idonea e/o altro idoneo Pt_1 alloggio;
8. nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, il Sig. previo accordo CP_1 tra le Parti, potrà portare le figlie a Firenze affinché trascorrano del tempo anche con i nonni paterni;
9. nel periodo delle vacanze estive, a decorrere dall'anno 2026, le minori Per_1
e trascorreranno con il padre un periodo di 2 (due) settimane non Persona_2 consecutive da concordarsi tra i genitori a mezzo di posta elettronica entro il mese di aprile;
10. durante il periodo natalizio, le minori trascorreranno le vacanze dal giorno 24 dicembre (mattina) al 27 dicembre (pomeriggio) presso la madre e dal 29 dicembre (mattina) al giorno 2 gennaio (pomeriggio) presso il padre. Tale modalità avrà valore per l'anno 2025. A decorrere dall'anno successivo (ossia, dall'anno 2026), la modalità sarà la medesima invertendo i giorni spettanti alla madre con quelli spettanti al padre, così di seguito per gli anni avvenire;
11. durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno quattro giorni consecutivi con il genitore con cui non hanno passato il precedente Natale;
12. entrambi i genitori dovranno essere informati con anticipo relativamente al luogo in cui le bambine verranno a trovarsi per motivi di vacanza. Dovranno altresì informare l'altro genitore quando le minori verranno affidate ad altri, ad eccezione dei nonni o collaterali dei genitori;
13. entrambi i genitori garantiranno all'altro la possibilità di contattare nell'orario extrascolastico, quotidianamente, tramite telefono, anche nelle forme della videochiamata, le figlie e compatibilmente con la Per_1 Persona_2 gestione della vita quotidiana di ciascuna parte. In particolare, la mattina entro l'entrata a scuola e la sera entro e non oltre le ore 20.30;
14. le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità) nonché di quelli dei figli minori. È obbligo dei genitori comunicare l'eventuale espatrio laddove dovesse prevedere il pernotto.
3 R.G. 3131/2025 V.G.
Orbene, ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi agli interessi delle minori.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione delle minori, in considerazione della loro tenera età e, in ogni caso, da ritersi superflua, in considerazione dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese del presente procedimento vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia.
Compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
4
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3131/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio promosso da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Gorizia, alla via Alcide De Gasperi n. 31, presso lo studio dell'avv. ARDESSI
ALESSIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Firenze, al Borgo Ognissanti n.9, presso lo studio dell'avv.
MICHELAGNOLI SAMUELE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 9/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 R.G. 3131/2025 V.G.
Con ricorso depositato il 05/08/2025, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver avuto una relazione sentimentale, nel corso della quale sono nate le figlie (il 6/1/2018) e (il 25/5/2019), riconosciute da Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, sottoponevano al Tribunale l'accordo cui erano pervenuti in ordine alla disciplina dei rapporti tra di loro e con le figlie nei seguenti termini:
1. affido condiviso ad entrambi i genitori (Sig. e Controparte_1
Sig.ra delle figlie minori e Parte_1 Persona_1 Persona_2 con conseguente obbligo di condivisione tra di loro di tutte le scelte, fatta eccezione per le sole questioni di ordinaria amministrazione, durante i periodi di rispettiva frequentazione;
2. collocamento prevalente delle minori e presso la Per_1 Persona_2 residenza della madre nell'abitazione sita a Gorizia, via Brigata Casale n° 1;
3. entrambi i genitori si impegnano affinché le figlie mantengano rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali;
4. a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, il Sig. CP_1 dovrà corrispondere alla Sig.ra il totale di € 400,00 al mese (€ Parte_1
200,00 per ciascuna figlia) entro e non oltre il giorno 20 (venti) di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c che verrà indicato dalla Sig.ra Tale Pt_1 importo dovrà essere aggiornato annualmente, in misura pari alla variazione accertata dall' CP_2
5. l'assegno unico Universale sarà versato esclusivamente in favore della Sig.ra
Parte_1
6. le spese straordinarie riguardanti le figlie minori faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% a carico della madre Sig.ra e 50% a Pt_1 carico del padre Sig. come da Protocollo sulle spese straordinarie CP_1 allegato, alle quali le Parti espressamente rinviano;
7. in ordine alla frequentazione dei genitori con le figlie, ferma la facoltà per gli stessi di accordare, di volta in volta, modalità di frequentazione diverse e ferma la facoltà di concordare tra loro anche ulteriori periodi di visita e frequentazioni delle minori, rilevato che il Sig. vive a Firenze, costui si recherà ogni CP_1 secondo weekend di ciascun mese a Gorizia e trascorrerà con ed Per_1 il proprio tempo dalle ore 9:00 circa del sabato mattina fino alle Persona_2
2 R.G. 3131/2025 V.G.
ore 18:00 circa della domenica pomeriggio. Il padre, durante tale weekend, avrà altresì la facoltà di pernottare con le figlie a proprie spese, previa comunicazione alla Sig.ra in una sistemazione alberghiera idonea e/o altro idoneo Pt_1 alloggio;
8. nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, il Sig. previo accordo CP_1 tra le Parti, potrà portare le figlie a Firenze affinché trascorrano del tempo anche con i nonni paterni;
9. nel periodo delle vacanze estive, a decorrere dall'anno 2026, le minori Per_1
e trascorreranno con il padre un periodo di 2 (due) settimane non Persona_2 consecutive da concordarsi tra i genitori a mezzo di posta elettronica entro il mese di aprile;
10. durante il periodo natalizio, le minori trascorreranno le vacanze dal giorno 24 dicembre (mattina) al 27 dicembre (pomeriggio) presso la madre e dal 29 dicembre (mattina) al giorno 2 gennaio (pomeriggio) presso il padre. Tale modalità avrà valore per l'anno 2025. A decorrere dall'anno successivo (ossia, dall'anno 2026), la modalità sarà la medesima invertendo i giorni spettanti alla madre con quelli spettanti al padre, così di seguito per gli anni avvenire;
11. durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno quattro giorni consecutivi con il genitore con cui non hanno passato il precedente Natale;
12. entrambi i genitori dovranno essere informati con anticipo relativamente al luogo in cui le bambine verranno a trovarsi per motivi di vacanza. Dovranno altresì informare l'altro genitore quando le minori verranno affidate ad altri, ad eccezione dei nonni o collaterali dei genitori;
13. entrambi i genitori garantiranno all'altro la possibilità di contattare nell'orario extrascolastico, quotidianamente, tramite telefono, anche nelle forme della videochiamata, le figlie e compatibilmente con la Per_1 Persona_2 gestione della vita quotidiana di ciascuna parte. In particolare, la mattina entro l'entrata a scuola e la sera entro e non oltre le ore 20.30;
14. le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio (passaporto e/o carta d'identità) nonché di quelli dei figli minori. È obbligo dei genitori comunicare l'eventuale espatrio laddove dovesse prevedere il pernotto.
3 R.G. 3131/2025 V.G.
Orbene, ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi agli interessi delle minori.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione delle minori, in considerazione della loro tenera età e, in ogni caso, da ritersi superflua, in considerazione dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese del presente procedimento vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui alla parte motiva, cui si rinvia.
Compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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