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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'8 luglio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060/24 r. g. l., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Cantisani, presso il quale elettivamente domiciliata, in Salerno, via Di Palo n. 4
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angelo Barretta e Anna Controparte_1
Barretta, preso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Umberto n. 365
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, n. 1601 del 2024, con la quale era stata accolta la domanda di , lavoratore Controparte_1 dipendente inquadrato dapprima come operaio qualificato, 5° livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi,
a decorrere dal giugno 2010 come operaio specializzato, 4° livello, tesa all'inquadramento nel 3^ livello contrattuale, operaio specializzato provetto, sin dal 29 gennaio 2002, con condanna generica alla corresponsione delle relative differenze retributive. Le superiori mansioni di 3° livello erano state chieste in virtù della prevalente mansione svolta di caposquadra, anche nell'attività di spegnimento degli incendi,
Ha censurato detta pronuncia, deducendone l'erroneità in primis per l'errata applicazione dell'art. 2948 c.c., non avendo il Tribunale considerato la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive.
1 Contestava, inoltre, l'interpretazione del materiale istruttorio compiuta dal Giudice di prime cure e della stessa declaratoria delle mansioni, avendo il ricorrente in conclusione disimpegnato attività corrispondenti al livello riconosciuto.
Si è costituito , resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Orbene, l'appello è infondato.
Privo di pregio si appalesa il motivo fondato sulla pretesa intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive oltre il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado, avvenuta il 23 novembre
2021.
L'assunto muove dal presupposto che il rapporto di lavoro attoreo sia caratterizzato da stabilità, così ricompreso nell'alveo delle sentt. della Corte Cost. n. 63 del 1966 e n. 174 del 2012.
Tale impostazione, tuttavia, è stata smentita dalla S.C. (Cfr. Cass., Sez. Lav., 6.9.2022 n. 26246), cui questa
Corte si conforma, per la quale con le riforme c.d. “Fornero” e “Jobs act” il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto.
In tale conteste «non è dubbio che le modifiche dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità
o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile
(reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (…) Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012». E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi, condannando genericamente alle differenze retributive discendenti dal riconosciuto inquadramento superiore, in motivazione specificando la decorrenza
2 dal 18 luglio 2007, comprendente esattamente il quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge c.d.
“Fornero”.
Venendo al merito della questione per cui è causa, occorre partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019 n. 30580).
In tale contesto, il Collegio ritiene di dover muovere, preliminarmente, come già avvenuto nella sentenza impugnata, dall'analisi delle declaratorie contrattuali al fine verificare, innanzitutto se sia provato lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori in termini di prevalenza e poi, esaminate le declaratorie, in quale delle stesse sia sussumibile complessivamente l'attività disimpegnata, come dedotta nel ricorso di primo grado.
Rientrano nel 5° livello inizialmente assegnato all'originario ricorrente: “I lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite…”.
Quanto, invece, alla declaratoria del 4° livello, al riconosciuto dal giugno 2010, la disposizione CP_1 contrattuale prevede: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite…. E tra questi viene in rilievo: l'operaio specializzato”.
Infine, con riferimento al superiore azionato 3° livello si legge: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
3 nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico –pratica comunque conseguita,
e cioè…. (tra l'altro…. “ operaio specializzato provetto” ed ancora: “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dall'esame delle suindicate declaratorie emerge che gli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento vantato sono costituiti: 1) dall'autonomia operativa, da contemperarsi sempre con la qualifica di operaio, quindi non assoluta, ma relativa rispetto alla stessa, che indica lo svolgimento delle mansioni senza ricevere specifiche direttive dal superiore gerarchico, presente solo nel 3° livello (si noti che il CCNL non esclude generiche direttive, che sono proprie della subordinazione trattandosi pur sempre di operai); 2) dal grado di professionalità richiesto, atteso che il 3° livello presuppone un'adeguata capacità professionale acquisita mediante un'approfondita preparazione sia teorica, sia tecnico-pratica, mentre per il 4° livello sono sufficienti specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Per l'appartenenza al 3° livello si chiede dunque lo svolgimento di mansioni di concetto in misura prevalente e particolari conoscenze tecniche acquisite anche mediante un'approfondita preparazione. Diversamente, se il lavoratore ha conoscenze pratiche conseguite nel tempo o accompagnate da una preparazione teorica, svolge attività meramente operativa e va inquadrato nel quarto livello.
Richiamate la declaratoria di appartenenza e quella rivendicata va ora esaminato in concreto l'attività svolta dall'appellato, alla luce del testimoniale raccolto.
E' incontestato, ed ampiamente emergente dalla prova orale, che il ha sempre svolto attività di CP_1 caposquadra, assegnato alla base operativa di o presso altri cantieri operativi, attribuiva compiti agli Pt_2 operai della squadra, dirigeva le attività e vigilava sulla sicurezza;
era addetto, nel periodo invernale, alla manutenzione boschiva, mentre, nei mesi estivi, era prevalentemente impegnato in attività di antincendio boschivo (A.I.B.).
Le censure attoree si concentrano sul livello di autonomia, e sui poteri decisionali dell'odierno appellato, in particolare per le operazioni di spegnimento incendi e sulla subordinazione alle direttive che sul punto impartiva il Direttore Operazioni di Spegnimento (D.O.S.).
L'assunto dell'appellante muove dalla falsa prospettiva che i lavoratori appartenenti al 3^ livello (cioè, si ripete, coloro che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico –pratica comunque conseguita), non abbiano soggetti sovraordinati, così confondendo la nozione di “autonomia operativa” con quella di un “potere dirigenziale”, proprio di figure apicali. Sovrappone, in altri termini, l'”autonomia operativa” con l'”autonomia decisionale”.
4 Volendo anche al momento tralasciare la deposizione del teste , che ha un'analoga causa in corso con Tes_1
l'odierno appellante, ma non per questo, come correttamente affermato nello stesso atto di appello, incapace di testimoniare, e che ha coerentemente confermato la pregnanza delle mansioni attoree, possiamo ricavare già dalle altre testimonianze, tutte integralmente riportate nella pronuncia impugnata, cui si rinvia, l'ampiezza dei poteri di coordinamento e di autonomia del Perillo, anche alla luce della natura degli interventi del DOS.
Dalla deposizione del Teste si ricava che il , quale capo-squadra, coordinava e assegnava i Tes_2 CP_1 compiti a 5-6 persone, assicurandosi che gli operai non fossero nella zona di rischio, svolgeva attività antincendio nel periodo estivo e manutentivo nella restante parte dell'anno. Per l'antincendio decideva, rapportandosi con il DOS, la strumentazione e l'attrezzatura da utilizzare nel singolo intervento. Il teste non ha saputo dire (segno, tuttavia, che l'intervento del DOS non era poi così invasivo) chi decideva se fare o meno l'intervento in caso di particolari condizioni meteo, ha però affermato che in caso di pioggia, per gli ordinari interventi manutentivi, si aspettava un po' per verificare l'evoluzione, poi se continuava a piovere si andava semplicemente via. Per il resto era il ad indicare alla squadra i percorsi da seguire e le modalità CP_1 operative anche, in caso di necessità, per raggiungere il fronte del fuoco. Il DOS, in ogni caso, era a distanza, in quanto era solo la squadra, coordinata dal caposquadra, che si recava operativamente a spegnere l'incendio.
La teste , che ha sempre lavorato in ufficio, pur non essendo stata in grado di chiarire la misura Tes_3 dell'intervento del DOS, ha però riferito di una cooperazione, per gli interventi più critici da effettuare, tra il caposquadra, la protezione civile e, appunto, il DOS.
Anche la teste , la più decisa a rimarcare i poteri direttivi del DOS nell'attività antincendio, anche Tes_4 nell'indicazione del percorso, ha non solo precisato che operativamente era il caposquadra, con i suoi uomini,
a intervenire, ma che spesso il DOS non era presente, perché impegnato su più fronti, per cui non poteva assicurare le direttive sempre e a tutti;
ne discendeva che, se necessario era il caposquadra, in contatto con la sala operativa, a prendere ogni decisione più opportuna.
Con il complesso di tali deposizioni non entra in contrasto il teste , il quale ha riferito non solo degli Tes_1 ampi poteri operativi del , che sovrintendeva a tutti gli interventi, anche per gli eventuali infortuni, per CP_1 la redazione del report, nonché per la decisone di chiudere il cantiere in caso di condizioni meteo avverse
(profilo, peraltro, potremmo aggiungere, che solo la concretezza operativa dell'intervento, estranea al DOS, consentiva di valutare con piena cognizione), con la redazione della certificazione per la pratica di cassa integrazione meteo. Ha puntualizzato, dunque, che l'odierno appellato prendeva ogni decisione importante sia nel campo degli interventi antincendio, d'estate, che in quelli manutentivi, nelle altre stagioni. Per i primi ha specificato che l'intervento del DOS, per ulteriori direttive, vi era solamente in caso di incendi di grandi dimensioni, richiedenti l'intervento aereo, non per gli incendi ordinari, sui quali provvedeva il , in CP_1 sostanziale autonomia, a prendere ogni decisione e a dare le istruzioni del caso.
5 Valutando, allora, il materiale istruttorio nella sua globalità e non in modo parcellizzato, emerge l'effettiva integrazione di un'autonomia operativa e di coordinamento del personale assegnatogli, certamente per le attività invernali di manutenzione, ma anche per quelle estive di spegnimento degli incendi. Naturalmente, per le operazioni più delicate, era del tutto normale prevedere l'intervento decisionale di altre più qualificate figure, in quanto, si ripete, l'autonomia operativa non esclude, in una struttura piramidale, che altri soggetti collocati gerarchicamente al di sopra possano intervenire per prendere decisioni cui il soggetto sottordinato deve attenersi, E' qualcosa cui può essere soggetto anche una figura dirigenziale, tanto più può accadere a un operaio specializzato provetto e questa è la chiave per disattendere le doglianze contenute nel gravame, che cadono nell'equivoco di elidere l'autonomia operativa del lavoratore ricorrente attraverso una distorta ricostruzione del ruolo del DOS.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si delinea, pertanto, che l'appellato ha svolto attività di coordinamento della squadra nell'ordinaria attività di manutenzione ma anche durante lo spegnimento degli incendi, organizzando la squadra e stabilendo quali strumenti utilizzare per lo spegnimento dell'incendio, nonché di vigilanza sulla sicurezza dei membri della propria squadra, partecipando personalmente ai lavori e, relazionandosi se del caso con il DOS, prendendo ogni decisione circa gli interventi da effettuare. Era anche responsabile del primo soccorso, compilava i report di intervento da inviare alla forestale ed alla sala radio, assumendosi altresì la responsabilità di dichiarare la cassa integrazione metereologica. L'intensità del suo apporto in autonomia derivava anche dal fatto che quando vi erano più incendi in contemporanea era necessario che il caposquadra intervenisse direttamente, non essendo possibile che il DOS fosse presente ovunque.
Le testimonianze rese sono state tutte coerenti tra loro ed hanno evidenziato che le mansioni svolte da Pt_3
fossero riconducibili al 3^ livello, ponendosi nel solco di un effettivo coordinamento e di una
[...] pregnante autonomia operativa, tale da non renderlo correttamente collocabile nemmeno nel 4^ livello, assegnatogli dal giugno 2010, che appunto quell'autonomia non contempla e che invece si rinviene in quelle modalità operative di coordinamento emerse dalla prova orale.
Le testimonianze hanno dunque evidenziato che l'odierno appellato, nel coordinare il personale della squadra di volta in volta assegnatagli, assumeva in autonomia quasi tutte le decisioni operative, nell'attività manutentiva ma anche nelle operazioni finalizzate allo spegnimento degli incendi (e così non poteva che essere, vista l'assenza sul luogo del DOS), tenendo altresì conto della necessità di assicurare l'incolumità della squadra medesima oltre che dei terzi, nonché di espletare in piena autonomia e sempre coordinando gli uomini assegnatigli, all'ordinaria attività manutentiva.
Non può pertanto residuare alcun dubbio che le mansioni svolte dal predetto, oltre ad essere state caratterizzate da autonomia operativa, hanno richiesto un'adeguata capacità professionale acquisita grazie ad una preparazione sia teorica, sia tecnico-pratica, che non può che ricondurre al 3^ livello - profilo di Operaio
Specializzato Provetto.
6 A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi come indicato in dispositivo, con distrazione ai procuratori dichiaratisi anticipatari,, nella misura reputa congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, coma aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, esclusa la fase istruttoria.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la società appellante a corrispondere a , con distrazione agli avv.ti Vincenzo Controparte_1
Vitagliano, Angelo Barretta e Anna Barretta, le spese di lite del grado, che, liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
7
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'8 luglio
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060/24 r. g. l., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Cantisani, presso il quale elettivamente domiciliata, in Salerno, via Di Palo n. 4
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angelo Barretta e Anna Controparte_1
Barretta, preso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Umberto n. 365
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, n. 1601 del 2024, con la quale era stata accolta la domanda di , lavoratore Controparte_1 dipendente inquadrato dapprima come operaio qualificato, 5° livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi,
a decorrere dal giugno 2010 come operaio specializzato, 4° livello, tesa all'inquadramento nel 3^ livello contrattuale, operaio specializzato provetto, sin dal 29 gennaio 2002, con condanna generica alla corresponsione delle relative differenze retributive. Le superiori mansioni di 3° livello erano state chieste in virtù della prevalente mansione svolta di caposquadra, anche nell'attività di spegnimento degli incendi,
Ha censurato detta pronuncia, deducendone l'erroneità in primis per l'errata applicazione dell'art. 2948 c.c., non avendo il Tribunale considerato la prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive.
1 Contestava, inoltre, l'interpretazione del materiale istruttorio compiuta dal Giudice di prime cure e della stessa declaratoria delle mansioni, avendo il ricorrente in conclusione disimpegnato attività corrispondenti al livello riconosciuto.
Si è costituito , resistendo all'appello. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Orbene, l'appello è infondato.
Privo di pregio si appalesa il motivo fondato sulla pretesa intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive oltre il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo di primo grado, avvenuta il 23 novembre
2021.
L'assunto muove dal presupposto che il rapporto di lavoro attoreo sia caratterizzato da stabilità, così ricompreso nell'alveo delle sentt. della Corte Cost. n. 63 del 1966 e n. 174 del 2012.
Tale impostazione, tuttavia, è stata smentita dalla S.C. (Cfr. Cass., Sez. Lav., 6.9.2022 n. 26246), cui questa
Corte si conforma, per la quale con le riforme c.d. “Fornero” e “Jobs act” il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto.
In tale conteste «non è dubbio che le modifiche dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità
o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile
(reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o “forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente inedita (…) Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012». E' stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del
2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di questi principi, condannando genericamente alle differenze retributive discendenti dal riconosciuto inquadramento superiore, in motivazione specificando la decorrenza
2 dal 18 luglio 2007, comprendente esattamente il quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge c.d.
“Fornero”.
Venendo al merito della questione per cui è causa, occorre partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 21.5.2003 n. 8025), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass., Sez. Lav., 22.11.2019 n. 30580).
In tale contesto, il Collegio ritiene di dover muovere, preliminarmente, come già avvenuto nella sentenza impugnata, dall'analisi delle declaratorie contrattuali al fine verificare, innanzitutto se sia provato lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori in termini di prevalenza e poi, esaminate le declaratorie, in quale delle stesse sia sussumibile complessivamente l'attività disimpegnata, come dedotta nel ricorso di primo grado.
Rientrano nel 5° livello inizialmente assegnato all'originario ricorrente: “I lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche comunque conseguite…”.
Quanto, invece, alla declaratoria del 4° livello, al riconosciuto dal giugno 2010, la disposizione CP_1 contrattuale prevede: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite…. E tra questi viene in rilievo: l'operaio specializzato”.
Infine, con riferimento al superiore azionato 3° livello si legge: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa
3 nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico –pratica comunque conseguita,
e cioè…. (tra l'altro…. “ operaio specializzato provetto” ed ancora: “altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Dall'esame delle suindicate declaratorie emerge che gli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento vantato sono costituiti: 1) dall'autonomia operativa, da contemperarsi sempre con la qualifica di operaio, quindi non assoluta, ma relativa rispetto alla stessa, che indica lo svolgimento delle mansioni senza ricevere specifiche direttive dal superiore gerarchico, presente solo nel 3° livello (si noti che il CCNL non esclude generiche direttive, che sono proprie della subordinazione trattandosi pur sempre di operai); 2) dal grado di professionalità richiesto, atteso che il 3° livello presuppone un'adeguata capacità professionale acquisita mediante un'approfondita preparazione sia teorica, sia tecnico-pratica, mentre per il 4° livello sono sufficienti specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Per l'appartenenza al 3° livello si chiede dunque lo svolgimento di mansioni di concetto in misura prevalente e particolari conoscenze tecniche acquisite anche mediante un'approfondita preparazione. Diversamente, se il lavoratore ha conoscenze pratiche conseguite nel tempo o accompagnate da una preparazione teorica, svolge attività meramente operativa e va inquadrato nel quarto livello.
Richiamate la declaratoria di appartenenza e quella rivendicata va ora esaminato in concreto l'attività svolta dall'appellato, alla luce del testimoniale raccolto.
E' incontestato, ed ampiamente emergente dalla prova orale, che il ha sempre svolto attività di CP_1 caposquadra, assegnato alla base operativa di o presso altri cantieri operativi, attribuiva compiti agli Pt_2 operai della squadra, dirigeva le attività e vigilava sulla sicurezza;
era addetto, nel periodo invernale, alla manutenzione boschiva, mentre, nei mesi estivi, era prevalentemente impegnato in attività di antincendio boschivo (A.I.B.).
Le censure attoree si concentrano sul livello di autonomia, e sui poteri decisionali dell'odierno appellato, in particolare per le operazioni di spegnimento incendi e sulla subordinazione alle direttive che sul punto impartiva il Direttore Operazioni di Spegnimento (D.O.S.).
L'assunto dell'appellante muove dalla falsa prospettiva che i lavoratori appartenenti al 3^ livello (cioè, si ripete, coloro che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico –pratica comunque conseguita), non abbiano soggetti sovraordinati, così confondendo la nozione di “autonomia operativa” con quella di un “potere dirigenziale”, proprio di figure apicali. Sovrappone, in altri termini, l'”autonomia operativa” con l'”autonomia decisionale”.
4 Volendo anche al momento tralasciare la deposizione del teste , che ha un'analoga causa in corso con Tes_1
l'odierno appellante, ma non per questo, come correttamente affermato nello stesso atto di appello, incapace di testimoniare, e che ha coerentemente confermato la pregnanza delle mansioni attoree, possiamo ricavare già dalle altre testimonianze, tutte integralmente riportate nella pronuncia impugnata, cui si rinvia, l'ampiezza dei poteri di coordinamento e di autonomia del Perillo, anche alla luce della natura degli interventi del DOS.
Dalla deposizione del Teste si ricava che il , quale capo-squadra, coordinava e assegnava i Tes_2 CP_1 compiti a 5-6 persone, assicurandosi che gli operai non fossero nella zona di rischio, svolgeva attività antincendio nel periodo estivo e manutentivo nella restante parte dell'anno. Per l'antincendio decideva, rapportandosi con il DOS, la strumentazione e l'attrezzatura da utilizzare nel singolo intervento. Il teste non ha saputo dire (segno, tuttavia, che l'intervento del DOS non era poi così invasivo) chi decideva se fare o meno l'intervento in caso di particolari condizioni meteo, ha però affermato che in caso di pioggia, per gli ordinari interventi manutentivi, si aspettava un po' per verificare l'evoluzione, poi se continuava a piovere si andava semplicemente via. Per il resto era il ad indicare alla squadra i percorsi da seguire e le modalità CP_1 operative anche, in caso di necessità, per raggiungere il fronte del fuoco. Il DOS, in ogni caso, era a distanza, in quanto era solo la squadra, coordinata dal caposquadra, che si recava operativamente a spegnere l'incendio.
La teste , che ha sempre lavorato in ufficio, pur non essendo stata in grado di chiarire la misura Tes_3 dell'intervento del DOS, ha però riferito di una cooperazione, per gli interventi più critici da effettuare, tra il caposquadra, la protezione civile e, appunto, il DOS.
Anche la teste , la più decisa a rimarcare i poteri direttivi del DOS nell'attività antincendio, anche Tes_4 nell'indicazione del percorso, ha non solo precisato che operativamente era il caposquadra, con i suoi uomini,
a intervenire, ma che spesso il DOS non era presente, perché impegnato su più fronti, per cui non poteva assicurare le direttive sempre e a tutti;
ne discendeva che, se necessario era il caposquadra, in contatto con la sala operativa, a prendere ogni decisione più opportuna.
Con il complesso di tali deposizioni non entra in contrasto il teste , il quale ha riferito non solo degli Tes_1 ampi poteri operativi del , che sovrintendeva a tutti gli interventi, anche per gli eventuali infortuni, per CP_1 la redazione del report, nonché per la decisone di chiudere il cantiere in caso di condizioni meteo avverse
(profilo, peraltro, potremmo aggiungere, che solo la concretezza operativa dell'intervento, estranea al DOS, consentiva di valutare con piena cognizione), con la redazione della certificazione per la pratica di cassa integrazione meteo. Ha puntualizzato, dunque, che l'odierno appellato prendeva ogni decisione importante sia nel campo degli interventi antincendio, d'estate, che in quelli manutentivi, nelle altre stagioni. Per i primi ha specificato che l'intervento del DOS, per ulteriori direttive, vi era solamente in caso di incendi di grandi dimensioni, richiedenti l'intervento aereo, non per gli incendi ordinari, sui quali provvedeva il , in CP_1 sostanziale autonomia, a prendere ogni decisione e a dare le istruzioni del caso.
5 Valutando, allora, il materiale istruttorio nella sua globalità e non in modo parcellizzato, emerge l'effettiva integrazione di un'autonomia operativa e di coordinamento del personale assegnatogli, certamente per le attività invernali di manutenzione, ma anche per quelle estive di spegnimento degli incendi. Naturalmente, per le operazioni più delicate, era del tutto normale prevedere l'intervento decisionale di altre più qualificate figure, in quanto, si ripete, l'autonomia operativa non esclude, in una struttura piramidale, che altri soggetti collocati gerarchicamente al di sopra possano intervenire per prendere decisioni cui il soggetto sottordinato deve attenersi, E' qualcosa cui può essere soggetto anche una figura dirigenziale, tanto più può accadere a un operaio specializzato provetto e questa è la chiave per disattendere le doglianze contenute nel gravame, che cadono nell'equivoco di elidere l'autonomia operativa del lavoratore ricorrente attraverso una distorta ricostruzione del ruolo del DOS.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si delinea, pertanto, che l'appellato ha svolto attività di coordinamento della squadra nell'ordinaria attività di manutenzione ma anche durante lo spegnimento degli incendi, organizzando la squadra e stabilendo quali strumenti utilizzare per lo spegnimento dell'incendio, nonché di vigilanza sulla sicurezza dei membri della propria squadra, partecipando personalmente ai lavori e, relazionandosi se del caso con il DOS, prendendo ogni decisione circa gli interventi da effettuare. Era anche responsabile del primo soccorso, compilava i report di intervento da inviare alla forestale ed alla sala radio, assumendosi altresì la responsabilità di dichiarare la cassa integrazione metereologica. L'intensità del suo apporto in autonomia derivava anche dal fatto che quando vi erano più incendi in contemporanea era necessario che il caposquadra intervenisse direttamente, non essendo possibile che il DOS fosse presente ovunque.
Le testimonianze rese sono state tutte coerenti tra loro ed hanno evidenziato che le mansioni svolte da Pt_3
fossero riconducibili al 3^ livello, ponendosi nel solco di un effettivo coordinamento e di una
[...] pregnante autonomia operativa, tale da non renderlo correttamente collocabile nemmeno nel 4^ livello, assegnatogli dal giugno 2010, che appunto quell'autonomia non contempla e che invece si rinviene in quelle modalità operative di coordinamento emerse dalla prova orale.
Le testimonianze hanno dunque evidenziato che l'odierno appellato, nel coordinare il personale della squadra di volta in volta assegnatagli, assumeva in autonomia quasi tutte le decisioni operative, nell'attività manutentiva ma anche nelle operazioni finalizzate allo spegnimento degli incendi (e così non poteva che essere, vista l'assenza sul luogo del DOS), tenendo altresì conto della necessità di assicurare l'incolumità della squadra medesima oltre che dei terzi, nonché di espletare in piena autonomia e sempre coordinando gli uomini assegnatigli, all'ordinaria attività manutentiva.
Non può pertanto residuare alcun dubbio che le mansioni svolte dal predetto, oltre ad essere state caratterizzate da autonomia operativa, hanno richiesto un'adeguata capacità professionale acquisita grazie ad una preparazione sia teorica, sia tecnico-pratica, che non può che ricondurre al 3^ livello - profilo di Operaio
Specializzato Provetto.
6 A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidandosi come indicato in dispositivo, con distrazione ai procuratori dichiaratisi anticipatari,, nella misura reputa congrua alla luce delle tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014, coma aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, esclusa la fase istruttoria.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la società appellante a corrispondere a , con distrazione agli avv.ti Vincenzo Controparte_1
Vitagliano, Angelo Barretta e Anna Barretta, le spese di lite del grado, che, liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL CONSGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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