Articolo 25 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1998
Art. 25. (Norme in materia di omesso, ritardato o
insufficiente versamento delle imposte). 1. All' articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 , dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficolta' di ordine economico, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio puo' disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonche', alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all' articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni".
2. I riferimenti al responsabile della direzione regionale delle entrate contenuti nell'articolo 1, commi da l a 7, della legge 11 ottobre 1995, n. 423 , si intendono effettuati all'ufficio unico delle entrate o al centro di servizio e, sino alla loro attivazione, alla sezione staccata della direzione regionale delle entrate competente per territorio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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