Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2121
CS
Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che la natura cautelare, interinale e urgente del provvedimento, adottato a seguito del rinvio a giudizio, esclude l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato sia adeguatamente motivato, evidenziando la gravità delle imputazioni, il pregiudizio per l'amministrazione e il prestigio dell'istituzione. La riammissione in servizio è considerata una misura sopravvenuta e disposta in esecuzione di un'ordinanza cautelare, non rilevante ai fini delle censure di difetto di istruttoria e motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2121
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2121
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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