Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02121/2026REG.PROV.COLL.
N. 04384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4384 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa- Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere IN DD e udito per l’appellante l’avvocato Alberta Milone su delega dell’avvocato Sabrina Callina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è la determinazione n. M_D AB5933 REG2022 0361644 del 22 giugno 2022 con cui il Ministero della difesa-Direzione Generale per il Personale Militare (OM) ha disposto nei confronti del sottotenente in s.p.e. -OMISSIS- la “ sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo, ai sensi dell'art. 916 del D.lgs n. 66/2010 ”.
2. Il provvedimento veniva adottato a seguito del rinvio a giudizio, disposto dal GUP presso il Tribunale di Trani, del militare nell’ambito procedimento penale n. -OMISSIS- RGPM per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, falsità materiale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.
2.1. I fatti contestati risalgono all’anno 2016 allorché il sottotenente (all’epoca, in servizio come luogotenente presso la stazione di Molfetta), sarebbe intervenuto, secondo la ricostruzione accusatoria, su richiesta di un collega, a favore di un conoscente di quest’ultimo (-OMISSIS-) al fine di fargli conseguire l’archiviazione di una contestazione per violazione del codice della strada (redatta dallo stesso -OMISSIS-) in cambio di utilità, cripticamente indicate in “tre caffè”. In particolare, il luogotenente avrebbe redatto, per conto di -OMISSIS- che lo sottoscriveva, il “ricorso ex art. 203 Codice della Strada” del 18 maggio 2016, indirizzato alla Prefettura di Bari, nonché la proposta di archiviazione n. prot. 29/108-0/2016 del 8 giugno 2016, nella quale attestava falsamente di aver erroneamente indicato il numero di targa dell’autovettura di -OMISSIS- nel verbale di contestazione della violazione.
2.2. In data 22 aprile 2021, il Comando generale dell’Arma, preso atto che il militare, insieme ad altri, era stato sottoposto a procedimento penale disponeva << ai sensi dell’art. 1393, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, il rinvio dell’esame disciplinare della vicenda pendente nei riguardi dei militari in oggetto al momento in cui saranno note le decisioni dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto dei termini di cui all’art. 1392, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 >>.
2.3. In data 12 aprile 2022 il sottotenente veniva rinviato a giudizio dal GUP presso il Tribunale di Trani.
2.4. Con atto del 22 giugno 2022 OM disponeva sospensione facoltativa dall’impiego dell’interessato, su concorde proposta di tutta la linea di Comando (comunicazione del 2 maggio 2022 del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, comunicazione del 18 maggio 2022 del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, comunicazione del 7 giugno 2022 del Comando generale dell’Arma).
3. Con ricorso di primo grado l’interessato, nel frattempo promosso a sottotenente, chiedeva l’annullamento del sopra indicato provvedimento deducendo: i) la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 41 della Carta di Nizza per mancata comunicazione di avvio del procedimento; ii) la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 in relazione all’art. 916 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.) e il difetto di motivazione.
4. Il T.a.r. per la Puglia, sezione prima, con sentenza 9 marzo 2023 n. 470, respingeva il ricorso, evidenziando che: i) la sospensione facoltativa dall’impiego, di natura cautelare, non è soggetta all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; ii) dalla motivazione dell’atto si evincono sia gli elementi in punto di fatto (sebbene ancora da accertare in via definitiva), che la perdita del rapporto di fiducia, che deve sussistere con l’amministrazione di appartenenza e i cittadini; iii) il ricorrente non ha contestato i fatti accaduti, ma la valutazione della loro rilevanza ai fini dell’adozione del provvedimento, valorizzando la propria condotta professionale, antecedente e successiva ai fatti che tra l’altro gli ha consentito di ottenere la promozione al grado di sottotenente; iv) la misura è stata tempestivamente adottata dopo il decreto di rinvio a giudizio in sede penale, emesso nel mese di aprile 2022; v) la sospensione dall’impiego, avendo natura di mera misura cautelare, prescinde del tutto dall’accertamento dell’effettiva responsabilità dell’inquisito e dal suo stato di servizio (che può anche essere ampiamente positivo), fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalla permanenza del militare rinviato a giudizio nelle proprie funzioni.
5. Il ricorrente ha interposto appello con cui, premessa l’integrale trascrizione del ricorso introduttivo (da pag. 4 a pag. 17 dell’appello) nonché l’analitica ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado (pag. da 17 a 22), ha articolato due motivi di gravame relativi a:
I. ERROR IN IUDICANDO – Erroneità della Sentenza per carenza/erroneità di motivazione - intrinseca illogicità della motivazione – violazione di legge (art. 7 L. 241/1990 - art. 41 Carta dei Diritti Fondamentale dell’Unione Europea – Nizza 7.12.2001 – Trattato di Lisbona del 2007) – eccesso di potere . La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui era stata censurata l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione cautelare perché il provvedimento difettava della necessaria urgenza e perché l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce espressamente il diritto “ di ogni individuo nei confronti delle istituzioni, di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio ”.
II. ERROR IN IUDICANDO - Erroneità della Sentenza per carenza/erroneità di motivazione - intrinseca illogicità della motivazione - Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 in relazione all’art. 916 DLgs 15.3.2010 n. 66 (C.O.M.) - Eccesso di potere – difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza e illogicità del provvedimento impugnato – contraddittorietà di provvedimenti . Parimenti errato sarebbe il capo della sentenza che ha respinto il secondo motivo di ricorso, relativo al difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Ad avviso dell’esponente, la perdita del rapporto di fiducia tra l’amministrazione di appartenenza e il militare, che il T.a.r. richiama a giustificazione del provvedimento impugnato, non si rinviene in alcun documento prodotto e/o esistente agli atti ed è, anzi, contradetta dai riconoscimenti conseguiti successivamente dall’interessato. Il provvedimento impugnato, inoltre, nulla argomenterebbe con riguardo: i) al tempo trascorso dai fatti contestati; ii) alle attività e ai compiti di sempre maggiore responsabilità assegnati al sottotenente, nonostante l’amministrazione fosse a conoscenza dei fatti da anni; iii) alla sua riammissione in servizio con ritorno al precedente reparto, ove ha riassunto il Comando della sezione operativa del NOR della Compagnia di Fasano.
6. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
7. Con ordinanza 14 giugno 2023 n. 2406 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
8. All’udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Ai fini di un migliore inquadramento della vicenda e della risoluzione delle questioni giuridiche ad essa sottese, è utile richiamare, preliminarmente, i principi elaborati dalla giurisprudenza con riguardo alla natura e agli effetti della sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego prevista dall’art. 916 c.m.
11. La citata disposizione sancisce che « La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado ».
12. Secondo la giurisprudenza, la funzione della sospensione precauzionale facoltativa è quella di allontanare temporaneamente il dipendente dal servizio, al fine di evitare un pregiudizio per il buon andamento e il prestigio dell’amministrazione. La misura non ha natura sanzionatoria, ma si configura come un rimedio provvisorio di natura cautelare posto a tutela del superiore interesse dell’amministrazione militare, il cui perseguimento risulta pregiudicato dalla semplice permanenza in servizio del dipendente a cui sono stati contestati fatti penalmente rilevanti e di notevole gravità (Cons. Stato, sez. VI, n. 4182 del 2023; sez. II, n. 9822 del 2023 e n. 2665 del 2022).
13. Il potere dell’amministrazione di disporre la sospensione facoltativa dall’impiego è connotato da ampia discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità dei fatti e delle ragioni di opportunità che non consentono la permanenza in servizio del militare (Cons. Stato, sez. IV, n. 5669 del 2012 e n. 8350 del 2010), per cui il controllo del giudice amministrativo è limitato al solo riscontro delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità (Cons. Stato, sez. II, n. 5974 del 2020).
14. Sul piano motivazionale, è sufficiente l’esternazione del pregiudizio che subirebbe l’amministrazione dalla permanenza in servizio del dipendente, non occorrendo esporre analiticamente gli episodi illeciti addebitati, i quali -anzi- non devono essere pubblicizzati poiché ancora oggetto di accertamento in sede penale (Cons. Stato, sez. II, n. 9546 del 2023 e n. 5974 del 2020, C.g.a.r.s. n. 275 del 2022).
15. Per altro verso, la misura in questione, avendo natura cautelare, prescinde del tutto dall’accertamento dell’effettiva responsabilità dell’inquisito e dal suo stato di servizio (che può anche essere ampiamente positivo), fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalla permanenza nelle funzioni proprie del militare rinviato a giudizio.
16. L’applicazione delle sopra richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie conducono alla reiezione di entrambi i motivi di appello.
17. Con riguardo al primo motivo, è sufficiente osservare che la natura meramente cautelare ed interinale, oltre che urgente (a seguito del rinvio a giudizio del sottotenente in data 12 aprile 2022), del provvedimento impugnato (datato 22 giugno 2022) esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (art. 7, comma 2, l. 241/1990, art. 1028 d.P.R. 90/2010).
18. In ogni caso, i rigidi presupposti cui la legge subordina l’adozione della misura (rinvio a giudizio per un reato da cui può derivare la perdita del grado) rendono irrilevante l’apporto partecipativo dell’interessato.
19. Per le medesime ragioni, non è pertinente il richiamo all’art. 41 della Carta di Nizza poiché -in disparte l’inapplicabilità della stessa al di fuori delle materie di competenza dell’Unione, ivi compreso il rapporto di impiego alle dipendenze di una Forza TA (art. 51, comma 2 della Carta) - è dirimente osservare che il diritto del privato ad essere previamente sentito si impone solo nei casi di adozione provvedimenti definitivi di natura afflittiva. Ѐ la natura definitiva del pregiudizio recato alla sfera giuridico-patrimoniale del destinatario che impone e giustifica la necessaria e previa attivazione del contraddittorio procedimentale.
20. Per contro, la sospensione precauzionale dall’impiego costituisce una misura provvisoria non afflittiva ma cautelare, posta nel superiore interesse dell’amministrazione che trova fondamento e giustificazione, per un verso, nell’esigenza di evitare, con l’allontanamento del dipendente, un pregiudizio al buon andamento e al prestigio dell’amministrazione e, per altro verso, nel particolare status del militare che è soggetto a specifici obblighi e doveri, oltre che limitazioni di diritti in funzione del buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost (cfr. Corte Cost. sent. n. 206/1999 che, con riguardo all’analogo istituto della sospensione precauzionale dell’impiego del pubblico dipendente previsto dall’art. 15, comma 4 septies , l. 55 del 1990 ha posto evidenziato al § 4 della parte in diritto che << L'esigenza cautelare è qui collegata all'accusa penale solo in quanto è la pendenza dell'accusa, come tale, che mette in pericolo interessi connessi all'amministrazione, che la espone cioè ad un pregiudizio direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio. Il pregiudizio possibile concerne in particolare la "credibilità" dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'"ombra" gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera. >>).
21. Priva di rilievo è la circostanza, evidenziata dall’appellante, che l’amministrazione fosse a conoscenza già dall’anno 2016 dei fatti che hanno dato origine al procedimento penale e che, nonostante siffatta conoscenza, abbia continuato ad esprimere apprezzamenti positivi nei confronti dell’interessato, promuovendolo da luogotenente a sottotenente, atteso che:
a) la sospensione cautelare facoltativa può essere disposta solo con riguardo militare che abbia assunto la veste di imputato (e, quindi, solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.p.) e solo allorché si siano concretizzate le esigenze cautelari che, nel caso di specie, sono emerse a seguito del rinvio a giudizio disposto dal GUP in data 12 aprile 2022 (la data del 12 aprile 2020, indicata nel provvedimento impugnato è un mero refuso, come confermato dal provvedimento di riammissione in servizio del 30 novembre 2022 che reca invece la data corretta);
b) non è ravvisabile alcuna contraddittorietà dell’azione amministrativa nella successiva promozione e nei successivi riconoscimenti conseguiti dal sottotenente, attesa la natura cautelare e non sanzionatoria né, in senso lato, afflittiva della sospensione.
22. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
23. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo al difetto di motivazione, poiché il provvedimento impugnato, come correttamente rilevato dal T.a.r., reca un’articolata ed adeguata motivazione delle ragioni sottese della sospensione.
24. Ciò emerge con chiarezza dalla semplice lettura dell’atto ove si evidenzia che la gravità delle imputazioni (corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, falsità materiale e ideologica):
a) possono determinare la perdita del grado;
b) comportano un rilevante pregiudizio per gli appartenenti all’Arma, contraddistinti da un grado e da attribuzioni (qualifica di p.g.) cui corrispondono peculiari e delicate funzioni, anche con riguardo al rapporto di fiducia, che deve essere costantemente e incondizionatamente garantito, con l’amministrazione di appartenenza e il cittadino;
c) non consentono l’esercizio delle proprie funzioni con pienezza di autorità e credibilità, anche in diverso incarico e sede;
d) potrebbero arrecare nocumento al prestigio dell’istituzione, nonché turbamento per il regolare e corretto svolgimento delle attività.
25. Quanto alla riammissione in servizio con ritorno al precedente reparto (decreto OM del 30 novembre 2022 e provvedimento del Comando Legione Carabinieri Puglia del 5 dicembre 2022), si tratta di una misura non solo sopravvenuta rispetto all’atto impugnato, ma comunque disposta in stretta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 7781/2022 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza del ricorrente, facendo salva ogni ulteriore valutazione all’esito del giudizio di merito.
26. Essa non può, pertanto, essere utilmente invocata a sostegno delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
27. Non emerge, in definitiva, dall’esame degli atti di causa e dal contenuto del provvedimento impugnato alcuna palese irragionevolezza o illogicità del provvedimento né alcun vizio di difetto di istruttoria o di motivazione.
28. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione al Ministero appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA NA, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
IN DD, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN DD | FA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.