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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8488 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 5.6.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 15816 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, sezione VI, n.
15898/2022 e resa nel giudizio incardinato nel R.G. 15933/2020
TRA
(C.F: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 in Milano alla via B. Crespi n. 19, rappresentata e difesa, giusta delega stesa in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Maurizio Silimbani (C.F: ) presso il cui C.F._1 studio elettivamente domiciliata in Torino al Corso Re Umberto n. 57
Appellante
E
(C.F: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Roma al viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti, dall'avv. Elisabetta Zannotti (C.F: ) ed elettivamente domiciliata con lo C.F._2 stesso presso la sede legale
Appellato
CONCLUSIONI per l'appellante:
- “
1. dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_2 di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art.1284 c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014.
2. Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, anche stragiudiziale, ed oneri fiscali, sia del primo che del secondo grado oltre accessori.
Denegato contraddittorio su avverse domande nuove, eccezioni nuove;
ogni altra istanza comunque opposta.”; per l'appellato
“in via preliminare revocare la contumacia di Controparte_1 in via principale, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché infondato Parte_2 in fatto e in diritto per i motivi tutti in epigrafe indicati; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183 -ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice , se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
1) Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di Pace di Roma, sez. VI, in persona della dott.ssa S. Masina, sull'azione spiegata dalla contro Parte_2 Controparte_1 così statuiva:
“
1. Rigetta la domanda attrice, 2. Compensa le parti le spese di giudizio”.
2) A mezzo della domanda formulata dinanzi al Giudice a quo l'istante premetteva che:
- intratteneva rapporto di conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Vicenza (ora San
Paolo S.p.A.) con facoltà di emettere assegni di traenza in favore dei soggetti beneficiari di somme risarcitorie, ai quali solo era consentito sottoscriverli poichè intestatari del titolo stesso;
- nell'ambito del prefato rapporto era emesso l'assegno n. 0286019254 – 01 di € 2.500,00 intestato al sig. con clausola di intrasferibilità, ex art. 43, comma 2, L.A., quale Persona_1 corrispettivo spettante per il danno subito da sinistro stradale;
- l'assegno veniva spedito al domicilio del beneficiario, il quale, tuttavia, in seguito comunicava di non esserne entrato in possesso;
- risultava, infatti, che l'assegno era posto all'incasso presso una filiale di Controparte_1 da tale sig. , soggetto diverso dal legittimo beneficiario, in violazione della clausola Persona_2 di intrasferibilità;
- successivamente inviava, tramite stanza di compensazione, l'assegno presentato ai CP_1 suoi sportelli direttamente alla trattaria per ottenerne il pagamento;
- prima di tale momento (ovvero della presentazione del titolo allo sportello), però, Controparte_1 aveva aperto un conto corrente ovvero un libretto di risparmio in favore del soggetto che
[...] avrebbe presentato all'incasso il titolo in questione (questo perché in mancanza di rapporto bancario non è possibile il pagamento del titolo ai sensi dell'art. 43 L.A.);
- presentando alla trattaria l'assegno ricevuto dal agiva Controparte_1 Per_2 nell'interesse del suo sedicente cliente a cui era stato concesso di aprire il conto corrente ovvero il libretto di risparmio;
- senza tale rapporto, il titolo non si sarebbe potuto incassare, ostandovi l'art. 43 L.A;
- si adoperava per l'incasso sulla scorta della firma di girata e quale Controparte_1 mandataria del sig. , così garantendone l'identità e, prima ancora, l'effettiva Persona_2 esistenza e integrità del titolo pur in costanza della sua evidente contraffazione;
2 - essa istante procedeva, all'esito, con un nuovo pagamento in favore dell'effettivo beneficiario del titolo;
- nella negoziazione del suddetto titolo, non aveva operato in conformità ai Controparte_1 suoi doveri istituzionali e contrattuali e, per quel che conta, con la dovuta diligenza richiesta ad un esperto banchiere (art. 1176 2° comma c.c.), avendo pagato il titolo a soggetto diverso da quello nel cui favore il titolo era stato emesso e la clausola di intrasferibilità apposta, verosimilmente senza correttamente identificare chi si presentava ai suoi sportelli, la cui concreta legittimazione risultava del tutto compromessa dalla contraffazione apportata sul titolo nello spazio riservato all'indicazione del beneficiario;
- su controparte incombeva il dovere di provare la legittima apertura del conto (o libretto) tramite il quale fu incassato il titolo per cui è causa nonch é la corretta identificazione della persona che richiedeva il versamento del titolo stesso;
- trattandosi di responsabilità contrattuale, su incombeva l'obbligo (ex art. 1218 c.c.) di CP_1 provare di aver posto in essere idonee misure al fine di garantire l'operazione dal non imprevedibile rischio concernente l'inadempimento nel mancato pagamento all'effettivo beneficiario;
- a quale girataria per l'incasso dell'assegno andava, pertanto, imputata la Controparte_1 responsabilità contrattuale.
3) Alla riferita prospettazione la difesa di replicava, in sede di costituzione, Controparte_1 affermando la propria diligenza ed eccependo il concorso colposo dell'istante, per aver quest'ultima spedito l'assegno via posta ordinaria.
Depositata la sentenza, il cui dispositivo è stato innanzi riportato, ha Parte_1 inteso promuovere gravame lamentando, in particolare, che:
- non avrebbe fornito la prova liberatoria circa la sua diligenza Controparte_1 professionale, né avrebbe contestato la circostanza – da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. - che il titolo era intestato al sig. ; Persona_1
- non avrebbe depositato in giudizio l'originale del titolo pur essendo la Controparte_1 negoziazione avvenuta col sistema di check truncation, col quale l'assegno resta nelle casse del giratario mentre la compensazione è sostituita da un messaggio informatico che contiene i due dati necessari per l'estinzione: a) il numero dell'assegno e b) l'importo;
- in primo grado sarebbe stata fornita prova, d all'esponente compagnia di assicurazioni, dell'emissione dell'assegno in favore dell'originario beneficiario nonché del secondo pagamento, effettuato in favore del sig. , sostitutivo del precedente (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7 della Persona_1 citazione).
3) Sta di fatto che l'acconcia disamina degli elementi raccolti nel precedente grado di giudizio, posta in relazione con i rilievi assunti dalle parti a sostegno dei propri atti, consente di ritenere fondato il presente appello.
Giova innanzitutto precisare che all'udienza del 26.02.2025 il procuratore di Controparte_1
pur avendo ottemperato all'ordine disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha comunque
[...]
3 depositato l'originale dell'assegno n. 0286019254 – 01 di € 2.500,00 recante l'intestazione a e negoziato da ed all'esito, il Giudice, su richiesta di entrambi i Persona_1 Parte_3 procuratori, ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 5.06.2025 ordinando la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. novellato.
4) Quanto all'inquadramento sistematico della responsabilità della banca e/o del soggetto giratario che ha pagato un assegno bancario non trasferibile a persona diversa da quella cartolarmente legittimata come prenditore, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale tracciato nella nota pronuncia delle SS.UU. n. 14712/2007, secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di fari sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Il richiamato principio di diritto è stato successivamente confermato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 12477 e 12478/2018 che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi tra la posizione di coloro che assegnavano alla disposizione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2
- applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - portata derogatoria sia della disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia della disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 1958, n. 3133; Cass. civ., sez. I, 9 febbraio
1999, n. 1098; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2003, n. 3654; Cass. civ., sez. I, 25 agosto 2006, n.
18543; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010, n.
22816; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18183; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2016, n. 3405;
Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14777; Cass. civ., sez. VI -3, 21 febbraio 2017, n. 4381) e il diverso filone ermeneutico, che considerava la responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o del soggetto giratario per l'incasso non divergente da quella comune ex artt. 1176,
1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 9 luglio 1968, n. 2360; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 1978, n.
3317; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 1983, n. 686; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888).
Partendo da tali presupposti, le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che in detta ipotesi va applicato il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c: consentendo all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. in ragione della sua qualità di operatore
4 professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le
Sezioni Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, c.d.
Legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, comma 1, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, comma 2,
c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
In questo modo, la funzione assolta dall'art. 43, comma 2, L.A. viene a consistere nell'impedire la circolazione del titolo, predisponendo “una sanzione di responsabilità cartolare, il cui presupposto risiede nella circostanza che non si è pagato ad un soggetto legittimato come prenditore del titolo” e si pone, pertanto, su un piano differente rispetto alla responsabilità civile collegata all'errore nell'identificazione dell'effettivo prenditore.
Pertanto, la responsabilità risarcitoria della banca e/o del soggetto giratario, nel caso di pagamento di assegni bancari non trasferibili a soggetto diverso da colui che appare cartolarmente legittimato, non può discendere oggettivamente dall'art. 43, secondo comma, legge assegno, ma rimane collegata alla mancata o negligente identificazione del presentatore del titolo o al colpevole mancato riconoscimento dell'alterazione dello stesso, alla stregua della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze.
Nella delineata prospettiva della diligenza richiesta alla banca negoziatrice dei titoli, la S.C. ha più volte affermato che, nel caso di pagamento di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.
Il Giudice di merito deve, quindi, verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o - piuttosto – se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo, o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass., 1377/2016; cfr. Cass. 6524/2000; 15066/2005; 20292/2011; 6513/2014).
Ciò posto, quello dedotto nella fattispecie sottesa all'odierno gravame non rientra tra i casi nei quali la responsabilità della banca convenuta va ricondotta all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 43, secondo comma, L. Assegno, trattandosi, invece, di un caso nel quale la
5 responsabilità deve essere valutata alla stregua dell'uso concreto della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, c.c.
Ne discende allora che, poiché la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno (circolare o bancario) è di tipo contrattuale, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (Cass. SS.UU. n. 13533/01), una volta allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla stessa banca negoziatrice provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza e dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 secondo comma c.c. e 1992, secondo comma,
c.c.
Sicché l'indagine che il Tribunale è chiamato ad effettuare riguarda l'osservanza dell'obbligo di diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, in relazione al colpevole mancato riconoscimento della contraffazione del titolo e della sostituzione del nome del beneficiario originario con quello del soggetto che ha presentato all'incasso l'assegno, diligenza, quella richiesta alla banca negoziatrice, che in caso di falsificazione del titolo, necessita di “un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”
(Cass., 1377/2016; Cass., 6513/2014; Cass., 20292/2011; Cass., 15066/2005; Cass. 6524/2000).
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha allegato l'inadempimento contrattuale di sostenendo che la negoziazione dei titoli fosse avvenuta in favore di Controparte_1 soggetto diverso dall'originario beneficiario, a seguito dell'avvenuta contraffazione del medesimo titolo, e che a seguito di tale inadempimento – che ha comportato la mancata riscossione dell'assegno da parte del legittimo destinatario, sig. – si era vista costretta ad Persona_1 effettuare un secondo pagamento in favore degli stessi.
A sostegno delle proprie allegazioni, la ha prodotto copia fotostatica del titolo, Parte_2 successivamente alla negoziazione, contenente il nome del beneficiario diverso da quello originario e copia delle dichiarazioni di nuovo pagamento.
Alla stregua dei superiori principi e di quanto dedotto e provato documentalmente dall'odierna attrice, la Banca convenuta, al fine di evitare l'applicazione dell'art. 1218 c.c. avrebbe dovuto provare la diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., dimostrando che la contraffazione dei titoli per cui è causa, non era visibile “ictu oculi” in base alle conoscenze del bancario medio e, quindi, di non aver avuto alcuna colpa nella mancata individuazione della contraffazione.
6 Questo Tribunale si è già espresso, in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa, affermando che qualora la contraffazione del titolo sia avvenuta attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria possa essere fornita “solo producendo in giudizio l'originale dell'assegno allo scopo di permettere al giudicante di controllare materialmente il titolo e verificare se i segni di falsificazione fossero o meno rilevabili ictu Loculi” (Trib. Roma
7903/2018).
Tuttavia, nel caso in questione non ha prodotto, in originale, l'assegno Controparte_1
0286019254 – 01 intestato a ed incassato dal sig. . Persona_1 Parte_3
A tanto aggiungasi, che sui titoli di nuova emissione, a decorrere dal 2014, è stampato un QR
Code in funzione antifrode che avrebbe consentito alla società convenuta di poter riscontrare, in maniera piuttosto veloce ed agevole, la presenza di anomalie sul titolo senza bisogno di verificare i caratteri, la distanza, la qualità del tessuto ed altre caratteristiche
Per tale dirimente motivo va riconosciuta la responsabilità contrattuale per inadempimento delle nella negoziazione dell'assegno in oggetto. Controparte_1
Il nesso causale tra l'inadempimento di e il danno subito da Controparte_1 Parte_2 emerge dal fatto che, in assenza dell'errata negoziazione, l'assegno non sarebbe stato
[...] pagato ad un soggetto non legittimato e, conseguentemente, l'odierna attrice non sarebbe stata costretta ad effettuare un nuovo pagamento in favore dei propri assicurati.
5) ha poi eccepito la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Controparte_1 dell'appellante per avere la stessa spedito per posta ordinaria al legittimo intestatario l'assegno di traenza non trasferibile in contestazione, trattandosi di una modalità di trasmissione e di consegna non sicura e facilmente soggetta ad episodi di sottrazione/furto dei plichi spediti.
Circa siffatto profilo, questo Giudicante ritiene non configurabile un concorso colposo dell'Istituto trattario/emittente per aver spedito il titolo trafugato con posta ordinaria.
A tale soluzione è pervenuto in considerazione della mancanza di un nesso di causalità giuridica tra la condotta eventualmente negligente della banca mittente e l'evento dannoso consistente nella condotta inadempiente della banca negoziatrice del titolo in mancanza della diligenza professionale richiesta.
Difatti, ancorchè per la prevalente giurisprudenza di legittimità il fatto colposo ex art. 1227 c.c. possa ricomprendere “qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e quindi (…) anche un comportamento antecedente”, quest'ultimo deve comunque essere “legato da nesso eziologico con l'evento medesimo” (cfr. Cass. Civ. 15 marzo
2006, n. 5677).
Si è, quindi, seguito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha esplicitamente escluso che la spedizione di un assegno a mezzo del servizio postale possa rilevare ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., in quanto, “in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento
a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore -emittente nella
7 determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di “causalità adeguata”, non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale” (cfr. Cass., Civ.,
Sez, III, 17 gennaio 2019, n. 1049).
Senza, inoltre, considerare che la notorietà e frequenza degli episodi di sottrazione di titoli di credito inviati a mezzo posta ordinaria, anziché determinare il concorso di colpa del mittente/danneggiato nell'evento dannoso, avrebbe dovuto costituire circostanza ulteriore alla luce della quale si imporrebbe ai soggetti negoziatori – soprattutto in presenza di altri elementi di sospetto circa l'effettiva titolarità del titolo presentato per l'incasso - una maggiore attenzione nelle operazioni di negoziazione del titolo medesimo, con conseguente innalzamento della diligenza richiesta.
In conclusione, deve escludersi che la spedizione a mezzo posta ordinaria del titolo successivamente contraffatto configuri un antecedente necessario dell'evento dannoso de quo concretizzatosi nel pagamento di un assegno contraffatto da un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato.
Ne deriva che risultano integrati tutti gli estremi per configurare la responsabilità contrattuale esclusiva delle per violazione del precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, Controparte_1
c.c. non avendo la stessa dimostrato - com'era suo onere fare – di aver adoperato la diligenza del bonus argentarius nella negoziazione del titolo in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 15898/2022 (resa nel procedimento R.G. n. 15933/2020) del Giudice di
Pace di Roma, ogni altra istanza, domanda e richiesta esaminata, accoglie l'appello e, per l'effetto,
a modifica della sentenza impugnata:
- CONDANNA in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere in favore Controparte_1 della la somma di € 2.500,00, con applicazione degli interessi Parte_1 commisurati al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA, per l'effetto, in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere Controparte_1 in favore della le spese e dei compensi del doppio grado di giudizio Parte_1 secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014 e così determinate:
- per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. se dovuti;
- per il presente appello in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. se dovuti.
Roma, lì 05.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 15816 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma, sezione VI, n.
15898/2022 e resa nel giudizio incardinato nel R.G. 15933/2020
TRA
(C.F: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 in Milano alla via B. Crespi n. 19, rappresentata e difesa, giusta delega stesa in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'avv. Maurizio Silimbani (C.F: ) presso il cui C.F._1 studio elettivamente domiciliata in Torino al Corso Re Umberto n. 57
Appellante
E
(C.F: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Roma al viale Europa n. 190, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti, dall'avv. Elisabetta Zannotti (C.F: ) ed elettivamente domiciliata con lo C.F._2 stesso presso la sede legale
Appellato
CONCLUSIONI per l'appellante:
- “
1. dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della complessiva somma Parte_2 di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo, e quelli maturati durante il presente giudizio a sensi dell'art.1284 c.c. siccome novellato dalla L. 162/2014.
2. Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, anche stragiudiziale, ed oneri fiscali, sia del primo che del secondo grado oltre accessori.
Denegato contraddittorio su avverse domande nuove, eccezioni nuove;
ogni altra istanza comunque opposta.”; per l'appellato
“in via preliminare revocare la contumacia di Controparte_1 in via principale, nel merito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e per l'effetto, rigettare l'appello della perché infondato Parte_2 in fatto e in diritto per i motivi tutti in epigrafe indicati; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183 -ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice , se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
1) Con la sentenza oggetto del presente gravame il Giudice di Pace di Roma, sez. VI, in persona della dott.ssa S. Masina, sull'azione spiegata dalla contro Parte_2 Controparte_1 così statuiva:
“
1. Rigetta la domanda attrice, 2. Compensa le parti le spese di giudizio”.
2) A mezzo della domanda formulata dinanzi al Giudice a quo l'istante premetteva che:
- intratteneva rapporto di conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Vicenza (ora San
Paolo S.p.A.) con facoltà di emettere assegni di traenza in favore dei soggetti beneficiari di somme risarcitorie, ai quali solo era consentito sottoscriverli poichè intestatari del titolo stesso;
- nell'ambito del prefato rapporto era emesso l'assegno n. 0286019254 – 01 di € 2.500,00 intestato al sig. con clausola di intrasferibilità, ex art. 43, comma 2, L.A., quale Persona_1 corrispettivo spettante per il danno subito da sinistro stradale;
- l'assegno veniva spedito al domicilio del beneficiario, il quale, tuttavia, in seguito comunicava di non esserne entrato in possesso;
- risultava, infatti, che l'assegno era posto all'incasso presso una filiale di Controparte_1 da tale sig. , soggetto diverso dal legittimo beneficiario, in violazione della clausola Persona_2 di intrasferibilità;
- successivamente inviava, tramite stanza di compensazione, l'assegno presentato ai CP_1 suoi sportelli direttamente alla trattaria per ottenerne il pagamento;
- prima di tale momento (ovvero della presentazione del titolo allo sportello), però, Controparte_1 aveva aperto un conto corrente ovvero un libretto di risparmio in favore del soggetto che
[...] avrebbe presentato all'incasso il titolo in questione (questo perché in mancanza di rapporto bancario non è possibile il pagamento del titolo ai sensi dell'art. 43 L.A.);
- presentando alla trattaria l'assegno ricevuto dal agiva Controparte_1 Per_2 nell'interesse del suo sedicente cliente a cui era stato concesso di aprire il conto corrente ovvero il libretto di risparmio;
- senza tale rapporto, il titolo non si sarebbe potuto incassare, ostandovi l'art. 43 L.A;
- si adoperava per l'incasso sulla scorta della firma di girata e quale Controparte_1 mandataria del sig. , così garantendone l'identità e, prima ancora, l'effettiva Persona_2 esistenza e integrità del titolo pur in costanza della sua evidente contraffazione;
2 - essa istante procedeva, all'esito, con un nuovo pagamento in favore dell'effettivo beneficiario del titolo;
- nella negoziazione del suddetto titolo, non aveva operato in conformità ai Controparte_1 suoi doveri istituzionali e contrattuali e, per quel che conta, con la dovuta diligenza richiesta ad un esperto banchiere (art. 1176 2° comma c.c.), avendo pagato il titolo a soggetto diverso da quello nel cui favore il titolo era stato emesso e la clausola di intrasferibilità apposta, verosimilmente senza correttamente identificare chi si presentava ai suoi sportelli, la cui concreta legittimazione risultava del tutto compromessa dalla contraffazione apportata sul titolo nello spazio riservato all'indicazione del beneficiario;
- su controparte incombeva il dovere di provare la legittima apertura del conto (o libretto) tramite il quale fu incassato il titolo per cui è causa nonch é la corretta identificazione della persona che richiedeva il versamento del titolo stesso;
- trattandosi di responsabilità contrattuale, su incombeva l'obbligo (ex art. 1218 c.c.) di CP_1 provare di aver posto in essere idonee misure al fine di garantire l'operazione dal non imprevedibile rischio concernente l'inadempimento nel mancato pagamento all'effettivo beneficiario;
- a quale girataria per l'incasso dell'assegno andava, pertanto, imputata la Controparte_1 responsabilità contrattuale.
3) Alla riferita prospettazione la difesa di replicava, in sede di costituzione, Controparte_1 affermando la propria diligenza ed eccependo il concorso colposo dell'istante, per aver quest'ultima spedito l'assegno via posta ordinaria.
Depositata la sentenza, il cui dispositivo è stato innanzi riportato, ha Parte_1 inteso promuovere gravame lamentando, in particolare, che:
- non avrebbe fornito la prova liberatoria circa la sua diligenza Controparte_1 professionale, né avrebbe contestato la circostanza – da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. - che il titolo era intestato al sig. ; Persona_1
- non avrebbe depositato in giudizio l'originale del titolo pur essendo la Controparte_1 negoziazione avvenuta col sistema di check truncation, col quale l'assegno resta nelle casse del giratario mentre la compensazione è sostituita da un messaggio informatico che contiene i due dati necessari per l'estinzione: a) il numero dell'assegno e b) l'importo;
- in primo grado sarebbe stata fornita prova, d all'esponente compagnia di assicurazioni, dell'emissione dell'assegno in favore dell'originario beneficiario nonché del secondo pagamento, effettuato in favore del sig. , sostitutivo del precedente (cfr. doc. nn. 5, 6 e 7 della Persona_1 citazione).
3) Sta di fatto che l'acconcia disamina degli elementi raccolti nel precedente grado di giudizio, posta in relazione con i rilievi assunti dalle parti a sostegno dei propri atti, consente di ritenere fondato il presente appello.
Giova innanzitutto precisare che all'udienza del 26.02.2025 il procuratore di Controparte_1
pur avendo ottemperato all'ordine disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha comunque
[...]
3 depositato l'originale dell'assegno n. 0286019254 – 01 di € 2.500,00 recante l'intestazione a e negoziato da ed all'esito, il Giudice, su richiesta di entrambi i Persona_1 Parte_3 procuratori, ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 5.06.2025 ordinando la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. novellato.
4) Quanto all'inquadramento sistematico della responsabilità della banca e/o del soggetto giratario che ha pagato un assegno bancario non trasferibile a persona diversa da quella cartolarmente legittimata come prenditore, occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale tracciato nella nota pronuncia delle SS.UU. n. 14712/2007, secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di fari sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Il richiamato principio di diritto è stato successivamente confermato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 12477 e 12478/2018 che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi tra la posizione di coloro che assegnavano alla disposizione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2
- applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - portata derogatoria sia della disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia della disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 1958, n. 3133; Cass. civ., sez. I, 9 febbraio
1999, n. 1098; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2003, n. 3654; Cass. civ., sez. I, 25 agosto 2006, n.
18543; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949; Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010, n.
22816; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18183; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2016, n. 3405;
Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14777; Cass. civ., sez. VI -3, 21 febbraio 2017, n. 4381) e il diverso filone ermeneutico, che considerava la responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o del soggetto giratario per l'incasso non divergente da quella comune ex artt. 1176,
1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 9 luglio 1968, n. 2360; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 1978, n.
3317; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 1983, n. 686; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888).
Partendo da tali presupposti, le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che in detta ipotesi va applicato il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c: consentendo all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. in ragione della sua qualità di operatore
4 professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le
Sezioni Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, c.d.
Legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, comma 1, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, comma 2,
c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
In questo modo, la funzione assolta dall'art. 43, comma 2, L.A. viene a consistere nell'impedire la circolazione del titolo, predisponendo “una sanzione di responsabilità cartolare, il cui presupposto risiede nella circostanza che non si è pagato ad un soggetto legittimato come prenditore del titolo” e si pone, pertanto, su un piano differente rispetto alla responsabilità civile collegata all'errore nell'identificazione dell'effettivo prenditore.
Pertanto, la responsabilità risarcitoria della banca e/o del soggetto giratario, nel caso di pagamento di assegni bancari non trasferibili a soggetto diverso da colui che appare cartolarmente legittimato, non può discendere oggettivamente dall'art. 43, secondo comma, legge assegno, ma rimane collegata alla mancata o negligente identificazione del presentatore del titolo o al colpevole mancato riconoscimento dell'alterazione dello stesso, alla stregua della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze.
Nella delineata prospettiva della diligenza richiesta alla banca negoziatrice dei titoli, la S.C. ha più volte affermato che, nel caso di pagamento di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.
Il Giudice di merito deve, quindi, verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o - piuttosto – se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo, o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass., 1377/2016; cfr. Cass. 6524/2000; 15066/2005; 20292/2011; 6513/2014).
Ciò posto, quello dedotto nella fattispecie sottesa all'odierno gravame non rientra tra i casi nei quali la responsabilità della banca convenuta va ricondotta all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 43, secondo comma, L. Assegno, trattandosi, invece, di un caso nel quale la
5 responsabilità deve essere valutata alla stregua dell'uso concreto della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, c.c.
Ne discende allora che, poiché la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno (circolare o bancario) è di tipo contrattuale, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (Cass. SS.UU. n. 13533/01), una volta allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla stessa banca negoziatrice provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza e dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 secondo comma c.c. e 1992, secondo comma,
c.c.
Sicché l'indagine che il Tribunale è chiamato ad effettuare riguarda l'osservanza dell'obbligo di diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, in relazione al colpevole mancato riconoscimento della contraffazione del titolo e della sostituzione del nome del beneficiario originario con quello del soggetto che ha presentato all'incasso l'assegno, diligenza, quella richiesta alla banca negoziatrice, che in caso di falsificazione del titolo, necessita di “un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche”
(Cass., 1377/2016; Cass., 6513/2014; Cass., 20292/2011; Cass., 15066/2005; Cass. 6524/2000).
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante ha allegato l'inadempimento contrattuale di sostenendo che la negoziazione dei titoli fosse avvenuta in favore di Controparte_1 soggetto diverso dall'originario beneficiario, a seguito dell'avvenuta contraffazione del medesimo titolo, e che a seguito di tale inadempimento – che ha comportato la mancata riscossione dell'assegno da parte del legittimo destinatario, sig. – si era vista costretta ad Persona_1 effettuare un secondo pagamento in favore degli stessi.
A sostegno delle proprie allegazioni, la ha prodotto copia fotostatica del titolo, Parte_2 successivamente alla negoziazione, contenente il nome del beneficiario diverso da quello originario e copia delle dichiarazioni di nuovo pagamento.
Alla stregua dei superiori principi e di quanto dedotto e provato documentalmente dall'odierna attrice, la Banca convenuta, al fine di evitare l'applicazione dell'art. 1218 c.c. avrebbe dovuto provare la diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., dimostrando che la contraffazione dei titoli per cui è causa, non era visibile “ictu oculi” in base alle conoscenze del bancario medio e, quindi, di non aver avuto alcuna colpa nella mancata individuazione della contraffazione.
6 Questo Tribunale si è già espresso, in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa, affermando che qualora la contraffazione del titolo sia avvenuta attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria possa essere fornita “solo producendo in giudizio l'originale dell'assegno allo scopo di permettere al giudicante di controllare materialmente il titolo e verificare se i segni di falsificazione fossero o meno rilevabili ictu Loculi” (Trib. Roma
7903/2018).
Tuttavia, nel caso in questione non ha prodotto, in originale, l'assegno Controparte_1
0286019254 – 01 intestato a ed incassato dal sig. . Persona_1 Parte_3
A tanto aggiungasi, che sui titoli di nuova emissione, a decorrere dal 2014, è stampato un QR
Code in funzione antifrode che avrebbe consentito alla società convenuta di poter riscontrare, in maniera piuttosto veloce ed agevole, la presenza di anomalie sul titolo senza bisogno di verificare i caratteri, la distanza, la qualità del tessuto ed altre caratteristiche
Per tale dirimente motivo va riconosciuta la responsabilità contrattuale per inadempimento delle nella negoziazione dell'assegno in oggetto. Controparte_1
Il nesso causale tra l'inadempimento di e il danno subito da Controparte_1 Parte_2 emerge dal fatto che, in assenza dell'errata negoziazione, l'assegno non sarebbe stato
[...] pagato ad un soggetto non legittimato e, conseguentemente, l'odierna attrice non sarebbe stata costretta ad effettuare un nuovo pagamento in favore dei propri assicurati.
5) ha poi eccepito la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. Controparte_1 dell'appellante per avere la stessa spedito per posta ordinaria al legittimo intestatario l'assegno di traenza non trasferibile in contestazione, trattandosi di una modalità di trasmissione e di consegna non sicura e facilmente soggetta ad episodi di sottrazione/furto dei plichi spediti.
Circa siffatto profilo, questo Giudicante ritiene non configurabile un concorso colposo dell'Istituto trattario/emittente per aver spedito il titolo trafugato con posta ordinaria.
A tale soluzione è pervenuto in considerazione della mancanza di un nesso di causalità giuridica tra la condotta eventualmente negligente della banca mittente e l'evento dannoso consistente nella condotta inadempiente della banca negoziatrice del titolo in mancanza della diligenza professionale richiesta.
Difatti, ancorchè per la prevalente giurisprudenza di legittimità il fatto colposo ex art. 1227 c.c. possa ricomprendere “qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e quindi (…) anche un comportamento antecedente”, quest'ultimo deve comunque essere “legato da nesso eziologico con l'evento medesimo” (cfr. Cass. Civ. 15 marzo
2006, n. 5677).
Si è, quindi, seguito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha esplicitamente escluso che la spedizione di un assegno a mezzo del servizio postale possa rilevare ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., in quanto, “in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento
a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore -emittente nella
7 determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di “causalità adeguata”, non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale” (cfr. Cass., Civ.,
Sez, III, 17 gennaio 2019, n. 1049).
Senza, inoltre, considerare che la notorietà e frequenza degli episodi di sottrazione di titoli di credito inviati a mezzo posta ordinaria, anziché determinare il concorso di colpa del mittente/danneggiato nell'evento dannoso, avrebbe dovuto costituire circostanza ulteriore alla luce della quale si imporrebbe ai soggetti negoziatori – soprattutto in presenza di altri elementi di sospetto circa l'effettiva titolarità del titolo presentato per l'incasso - una maggiore attenzione nelle operazioni di negoziazione del titolo medesimo, con conseguente innalzamento della diligenza richiesta.
In conclusione, deve escludersi che la spedizione a mezzo posta ordinaria del titolo successivamente contraffatto configuri un antecedente necessario dell'evento dannoso de quo concretizzatosi nel pagamento di un assegno contraffatto da un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato.
Ne deriva che risultano integrati tutti gli estremi per configurare la responsabilità contrattuale esclusiva delle per violazione del precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, Controparte_1
c.c. non avendo la stessa dimostrato - com'era suo onere fare – di aver adoperato la diligenza del bonus argentarius nella negoziazione del titolo in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 15898/2022 (resa nel procedimento R.G. n. 15933/2020) del Giudice di
Pace di Roma, ogni altra istanza, domanda e richiesta esaminata, accoglie l'appello e, per l'effetto,
a modifica della sentenza impugnata:
- CONDANNA in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere in favore Controparte_1 della la somma di € 2.500,00, con applicazione degli interessi Parte_1 commisurati al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA, per l'effetto, in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere Controparte_1 in favore della le spese e dei compensi del doppio grado di giudizio Parte_1 secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014 e così determinate:
- per il primo grado in € 125,00 per esborsi ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. se dovuti;
- per il presente appello in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. se dovuti.
Roma, lì 05.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
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