Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
4 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5644 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore D'Alessandro come da Parte 1
procura come in atti;
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 il ricorrente, come indicato in epigrafe, esponeva: di essere affetto dalle gravi patologie indicate in ricorso e attestate dalla documentazione medica a corredo del ricorso e pertanto, di avere inoltrato in data 16.02.2023 domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e per ottenere i benefici di cui alla legge 104/92 art. 3 comma 3 - sottoposto a visita medica in data 17.04.2023 dalla
-
innanzi al Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 11396/2023;
che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente stabiliva "il Sig. Parte_1
[...] è affetto da: 1)Esiti di artrodesi L3-S1 in soggetto con ernie discali e lombari con deficit della deambulazione autonoma. Anamnestica ipertensione e lieve BPCO. 2) La patologia ha reso lo stesso inabile al100% ma NON si ritiene abbia bisogno di assistenza continua, perché ancora in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. 3) Ai sensi della Legge 104/92 è riconosciuto:
Portatore di Handicap (comma 1 art. 3)." di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il
-
quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare dovevano ritenersi viziate dall'omessa considerazione in ordine patologie denominate spondilodiscoartrosi;
severo processo di osteoartrosi;
parestesie lungo l'arto inferiore;
radicolopatia L5 di grado severo ed irreversibile;
discopatia cervicale;
cervicobrachialgia bilaterale bronchite cronica ostruttiva;
Lamentava, pertanto, che tali patologie complessivamente valutate non permettono al soggetto che ne è affetto di assicurarsi, in modo autonomo e sufficiente, quel minimo di funzioni vegetative e relazionali necessarie.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo" 1)Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando lo status invalidante richiesto - per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda (16.02.2023), ovvero dalla data che verrà riconosciuta in corso di giudizio e per essere riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua, permanente e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92; 2)In Via istruttoria, occorrendo disporre il rinnovo della consulenza medico legale con conseguente nomina di altro CTU al fine di determinare se il ricorrente, a causa delle patologie denunciate ed accertate era impossibilitato a deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita riconoscendolo abbisognevole di accompagnamento e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità che necessita di assistenza continua, permanente e globale ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92”;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP_2 spiegando difese volte al rigetto del ricorso e concludendo nei seguenti termini: “via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n.
269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP_2 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 4 marzo 2024, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU,si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento e del diritto ai benefici connessi al riconoscimento della condizione di soggetto affetto da handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/92.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che Il Sig. Parte 1 di anni 65, è in 66
atto affetto da: "Moderato deficit dinamico per claudicatio neurogena in esiti di artrodesi L3-S1, in soggetto spondilodiscoartrosico". Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente INVALIDO nella misura dell'80% (ottanta per cento) e portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma 1, L. 104/92), sin dall'epoca della domanda amministrativa".
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha articolato le seguenti considerazioni medico legali:
Gli elementi che emergono dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione sanitaria, ci "
consentono di affermare che il Sig. di anni 65, è in atto affetto da: Parte 1
"Moderato deficit dinamico per claudicatio neurogena in esiti di artrodesi L3-S1, in soggetto spondilodiscoartrosico". Per poter esprimere una corretta valutazione medico legale, è necessario esaminare le patologie in diagnosi, alla luce dei codici tabellari di Legge. Il complesso patologico a carico della colonna vertebrale, trattato chirurgicamente nel 2020, determina oggi un moderato deficit deambulatorio da claudicatio neurogena per deficit del tibiale anteriore. Prendendo come parametri valutativi tabellari, con criterio analogico diretto ed indiretto, le patologie previste ai codici 7010 e 7336 ed attuando una valutazione sia per concorrenza che per coesistenza, al range massimo previsto (40%+50%), il grado complessivo di invalidità è pari all'80% (ottanta per cento), sin dall'epoca della domanda amministrativa. Dall'attenta lettura dell'intero carteggio in atti è dunque possibile affermare che NON sussistono in atto né sussistevano all'epoca della domanda, le condizioni cliniche per poter dichiarare il soggetto inabile (100%). Ne consegue che, per quanto attiene all'indennità di accompagnamento richiesta dal ricorrente, nel caso de quo non soddisfacibile neppure il requisito della totale inabilità. Il quadro clinico obiettivato permette altresì di ritenere il soggetto portatore di handicap in situazione di NON gravità, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa". Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Non inficiano il predetto giudizio le argomentazioni articolate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 26/02/2025 atteso che il consulente ha esaminato la documentazione in atti e ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dal ricorrente provvedendo all'attribuzione delle percentuali indicate nella relativa tabella.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Parte 1 è soggetto INVALIDO nellarigetta il ricorso accertando e dichiarando che misura dell'80% (ottanta per cento) e portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma
1, L. 104/92), sin dall'epoca della domanda amministrativa".
spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_2 e liquidate come da separati decreti
Catania, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso