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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N°431 /2022 REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: Rep. N°
1) dott. Filippo Labellarte Presidente ________ OGGETTO:
2) dott. Alberto Binetti Consigliere Contratto di
assicurazione
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
-
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 2076/2021 emessa dal
Tribunale di Foggia, in data 14.9.2021, resa nell'ambito del procedimento di primo grado iscritto al numero RG 92000339/2013;
tra
, rappresentato e difeso in forza di mandato allegato all'atto di Parte_1
appello dall'avv. Matteo Potenza in forza di procura allegata alla comparsa di risposta di nuovo difensore;
- appellante -
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Caroli in forza di mandato in CP_1
calce alla comparsa di risposta;
- appellata –
* * * * * *
All'udienza collegiale del 30.06.2024 la causa è passata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:--------------------------------------
1 -------
per l'appellante: accertare il diritto di all'indennizzo spettategli in Parte_1
virtù della polizza stipulata con la Lloyd Adriatico Spa, oggi per il furto CP_2
della sua autovettura Maserati Spider 4.2 V8 32v Cambiocorsa targata CX269WG
avvenuto in Termoli il giorno 20.5.2007; condannare per l'effetto l' al CP_1
pagamento della somma di euro 54.000,00, ovvero di quella diversa, maggiore o minore,
che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal di del dovuto al soddisfo, a titolo di indennizzo spettante a , a termini di polizza in Parte_1
conseguenza del furto della propria autovettura Maserati Coupé Cambiocorsa targata
CX269WG; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
per l'appellata: rigettare l'appello proposto perchè infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza di primo grado;
condannare parte appellante a tutte le spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 54.000,00 a CP_1
titolo di indennizzo contrattuale per il furto subito del veicolo Maserati Spider 4.2 V8
32V Cambiocorsa, targato CX269WG.
L'attore allegava che, quale proprietario della autovettura Maserati Spider 4.2 V8 32V
Cambiocorsa, targata CX269WG, aveva stipulato, in data 29 gennaio 2007, la polizza furto n. 645612516 del proprio veicolo presso la Lloyd Adriatico SpA, agenzia di
Manfredonia.
L'autovettura in data 20.05.2007 (alle ore 13.15) era stata rubata da ignoti presso il parcheggio “Giorgione”, sito in Termoli - località Rio Vivo, dove era stata lasciata regolarmente chiusa.
L'attore aveva sporto immediatamente denuncia alle competenti autorità, nonché alla compagnia assicurativa, che gli aveva negato il relativo indennizzo. 2 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Il giudice, all'esito dell'istruttoria orale, e di una CTU tecnica quantificativa, rigettava la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello notificato del 14.03.2022 ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado con due motivi di gravame.
Si è costituita la società la quale ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto mancante la prova circa l'effettiva verificazione del furto dell'autovettura oggetto di copertura assicurativa ritenendo, presumibilmente,
che l'autovettura potesse essere stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario, ma con sua colpa grave, ex art. 1900 cod. civ..
Mentre, l'attore sostiene che avrebbe provato - mediante la prova testimoniale – di aver subito in data 20 maggio 2007 il furto del detto veicolo nel parcheggio “Giorgione” in
Termoli, dove si era recato con la moglie ed un altro amico, chiuso a chiave e con dispositivo block shaft inserito, munita di antifurto satellitare, denunciando tempestivamente il sinistro il giorno successivo 21 maggio 2007 presso l'Agenzia di Via
Angiulli, Manfredonia, dove era stata stipulata la polizza. La compagnia assicurativa non richiese la consegna delle chiavi, che non era stata pattuita nelle condizioni di polizza come condizione di indennizzo.
Inoltre, sarebbe stata tardiva l'eccezione proposta dalla convenuta compagnia in merito al dolo dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1909 c.c., in quanto la convenuta – nel costituirsi oltre lo spirare del termine di decadenza per la proposizione di eccezioni in senso stretto di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. – non poteva avvalersi di tale eccezione.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, non essendo previsto nella polizza l'obbligo, in capo all'assicurato di consegnare "tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato", nella stessa 3 non è stabilita alcuna conseguenza all'inadempimento di detto obbligo e, tanto meno, la decadenza dal diritto all'indennizzo.
Quindi, la questione relativa alla la mancata consegna di tutte le chiavi del veicolo costituiscono mere difese, non configurando una ipotesi di decadenza dalla copertura assicurativa in quanto, in tal caso, sarebbe stata una eccezioni in senso stretto che, nel caso di specie, non è stata sollevata nei termini di cui all'art. 167 c.p.c. e, quindi, tardiva,
come correttamente già rilevato dal giudice di primo grado.
Ciò premesso, richiamando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo ( cfr. Cass., Sez Un., 30/10/2001, n. 13533).
Tale principio è specificamente previsto in materia assicurativa allorquando è stabilito che l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro ex art. 1882 c.c., in quanto vi sia la prova di detto danno e della sua derivazione da uno dei possibili eventi pregiudizievoli dedotti in contratto.
Quindi, occorre analizzare il materiale probatorio per accertare se l'assicurato abbia effettivamente provato di aver subito il furto dell'autovettura assicurata, e se abbia provato il valore del veicolo nel momento del sinistro.
Nel caso di specie il tema di prova, quindi, è costituito dalla verificazione di un sinistro costituito dal furto di una vettura oggetto di copertura assicurativa contro la volontà
dell'assicurato.
A questo principio si collega il precetto di cui all'art. 1900 c.c. che esime l'assicuratore
- con onere della prova a suo carico - dalla corresponsione dell'indennizzo allorquando l'evento lesivo sia derivato da dolo o colpa grava del contraente, dell'assicurato o del 4 beneficiario.
La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro.
Le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto, subordinanti la garanzia assicurativa all'osservanza di determinati oneri, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova, nel generale rispetto del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c.. (cfr. Cass. 10 novembre 2003 n.16831; Cass., 20
marzo 2006 n. 6108; Cass., 16 marzo 2012, n. 4234).
Il Collegio, ritiene che non abbia provato i fatti costitutivi della Controparte_3
propria domanda ex art. 2697 c.c., non potendosi considerare accertata la verificazione del furto e delle circostanze della sua realizzazione, oltre a non aver fornito in alcun modo la prova dello stato del veicolo e conseguentemente del suo valore in base al quale ha chiesto il pagamento dell'indennizzo.
Per ciò che riguarda l'eccezione circa il fatto storico del furto, si osserva che la denuncia alle Autorità, quale atto unilaterale reso dall'assicurato non integra una prova favorevole al denunciante, ma costituisce unicamente il prerequisito della copertura indennitaria.
Pertanto, il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle ordinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa.
Peraltro, già da tempo è consolidato il principio per cui la denunzia fatta all'autorità,
come ogni altra dichiarazione resa a terzi al di fuori del processo ha valore di semplice indizio e pertanto non esime l' dalla prova della preesistenza della Parte_2
res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate e della verificazione 5 dell'evento furto.
Per tale ragione, nel solco dell'orientamento della Corte di legittimità, nel caso di furto l'assicurato dovrà presentare una serie di documenti (denuncia, carta di circolazione,
consegna delle serie completa delle chiavi, la fattura di acquisto quietanzata) per far ritenere che l'autovettura non sia stata asportata con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario, con sua colpa grave, che è circostanza diversa da una eccezione in senso stretto di decadenza.
L'attore, oltre a produrre la denuncia di furto, che non può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio, non rivestendo valore circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico
Ufficiale, fa riferimento alla prova testimoniale con cui la moglie e un amico hanno riferito la circostanza di non aver trovato il veicolo il giorno del furto.
In primo luogo, si osserva che della presenza dei testi il giorno del furto non vi è cenno nella denuncia sporta nell'immediatezza ai Carabinieri, i quali verbalizzarono presso i loro Uffici la denuncia dell'attore poco dopo l'accaduto.
Parte attrice a fronte della precisa contestazione da parte della convenuta del fatto costitutivo della domanda risarcitoria, accompagnata da elementi indiziari - circa la non veridicità della sottrazione dell'autovettura -, non ha fornito adeguati elementi di segno contrario, limitandosi a chiedere di provare l'accadimento dei fatti indicando quale testimoni la moglie e un amico, che sarebbero stati presenti il giorno del furto, e che tuttavia della loro presenza non vi è traccia nella stessa querela dinanzi ai Carabinieri
sporta dall'appellante, i quali informatori avrebbero potuto essere sentiti nell'immediatezza a SIT.
Le testimonianze rese nel processo, oltre che estremamente laconiche, e proveniente da soggetti con rapporti di stretta parentela (moglie) è fondata su circostanze che non sono sufficienti a ritenere superate le contestazioni mosse da parte convenuta.
Gli elementi evidenziati dalla compagnia convenuta - ossia, la mancata consegna delle 6 chiavi- , l'aumento esagerato del valore del veicolo dichiarato in sede di stipula della polizza-furto, la reticenza nel non aver dichiarato le condizioni del veicolo al momento della stipula, non sono stati adeguatamente contestati e contrastati da idonei elementi di segno contrario.
Sebbene, infatti, possa essere plausibile ritenere che una delle chiavi del veicolo potesse essere andata persa, meno verosimile risulta la circostanza che di tale mancanza si sia accorto a distanza di tempo dal furto, denunciando tale circostanza diversi mesi dopo lo stesso smarrimento, ossia in data 9 luglio 2007, successivamente al furto avvenuto come dichiarato in data 20 maggio 2007.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'assicurato-proprietario deve aver adottato misure idonee a impedire la circolazione del mezzo da parte di terzi non autorizzati.
Non è, infatti, sufficiente dimostrare che la circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo (Cass. 16217/2013) che può essere dimostrato con la consegna di entrambe le chiavi del veicolo.
La mancata consegna delle chiavi fa ritenere non provato il comportamento specificamente inteso a vietare e ad impedire la circolazione del veicolo unitamente agli altri elementi come aver posticipato rispetto al furto la segnalazione all'Autorità dello smarrimento, tenuto conto che la dichiarazione dello smarrimento per le stesse ragioni già evidenziate non rappresenta la prova della perdita della chiave.
Inoltre, e non meno grave, dall'istruttoria emergono circostanze controverse, sia in ordine al valore del mezzo assicurato che non risulta certo, sia in ordine alle relative condizioni del veicolo al momento del furto.
Il veicolo fu immatricolato il 31 gennaio 2003 al prezzo di € 75.000, e venne venduto il 7 17.09.20023 alla con sede in Venticano (Av) alla via Luigi Cadorna Controparte_4
n° 208, al prezzo di € 71.000, mentre nel 2003 venne effettuata la perdita di possesso della stessa concessionaria in quanto non sarebbe stato pagato il prezzo dall'acquirente dell'epoca.
Il titolare della concessionaria dichiarò che due anni dopo, venne chiamato dal Tribunale
Fallimentare di Bari per la restituzione del veicolo, risultando così incidentata con danni su tutta la fiancata dx per l'ammontare.
Tale auto incidentata fu venduta per il prezzo 25.000 a un soggetto di LE (FG),
tale , nato a [...] il [...] e residente a 71041 Persona_1
LE (Fg) alla via Gorizia n° 8/a, che nel frattempo se ne disfò nel giro di un anno,
come risulta dall'annotazione in favore di , avvenuta il 17 febbraio Persona_1
2006 e quella in favore di , avvenuta il 12 febbraio 2007, allorquando Parte_1
venne munita di nuova targa CX269WG, per smarrimento della originaria CD728GX e assicurato dall'appellante per il valore di Euro 60.000,00.
Quindi, dalla ricostruzione dei passaggi e degli accadimenti, risulta che l'attore non ha provato in quali condizioni fosse il veicolo al momento del denunciato furto, e conseguentemente il suo valore in base al quale ha assicurato il veicolo, e chiesto il pagamento dell'indennizzo.
Ne consegue che l'assicuratore, richiesto del pagamento dell'indennizzo, al momento della sottoscrizione del contratto non era a conoscenza che la vettura assicurata fosse stata gravemente danneggiata, e una volta avuta conoscenza del reale stato delle cose,
era legittimato a rifiutare il pagamento della somma assicurata, e ciò ai sensi dell'art. 1892 c.c., ricorrendo, nella fattispecie quantomeno la colpa grave dell'altro contraente nell'omettere di riferire sulle reali condizioni del veicolo, laddove la loro conoscenza in capo all'assicuratore avrebbe potuto comportare la decisione di non assicurarlo, ovvero di assicurarlo a condizioni diverse.
La reticenza dell'attore ai fini della reale rappresentazione del rischio, e l'incremento 8 del valore dichiarato del veicolo ai fini dell'indennizzo, inducono unitamente agli altri elementi indiziari a dubitare dell'effettivo reale accadimento dell'evento, nonostante quanto dichiarato dai testi, la cui attendibilità così risulta dubbia;
l'indennizzo indicato dal CTU è del tutto inutilizzabile, in quanto è sconosciuto lo stato del veicolo sia al momento della stipula della polizza, che al momento del furto, su cui poi determinare il valore commerciale del veicolo per un eventuale indennizzo.
Alla luce di tali elementi, è da ritenersi legittimo il rifiuto da parte della società
convenuta di liquidare l'indennizzo assicurativo.
Pertanto l'appello non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m.
55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da E 52.00,00 ad E 26.000,00),
dell'attività effettivamente svolta e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza avverso la Parte_1
sentenza n. 2076/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, in data 14.9.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in Euro 7.200,00 oltre spese generali, Cap e Iva.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella videoconferenza del 15.07.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte
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