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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/204
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata in Materia di Imprese
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 204 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da
, C.F. e P. Iva Parte_1
, con sede in La Maddalena (SS), in via Maggior Leggero, in persona del liquidatore e P.IVA_1
legale rappresentante dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in La Maddalena in via Vittorio Emanuele n. 13, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Antonio Leoni del Foro di Tempio Pausania, C.F.
, p.e.c. che la rappresenta e difende unitamente e C.F._2 Email_1
disgiuntamente all'Avv. Mario A. Inzaina del Foro di Tempio Pausania, con studio in Tempio in via
Episcopio n. 3, C.F , C.F._3
Pagina 1 appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ed ivi residente CP_1 C.F._4
alla Via Nicolò Tommaseo 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura Cera C.F.
( ), ed elettivamente dom.to in Cagliari alla Via Caboto 3 presso lo studio C.F._5
dell'Avv Alessia Massoni ( ) come da procura allegata alla comparsa di CodiceFiscale_6
costituzione in appello,
appellato
All'udienza del 4.11.2025, fissata ai sensi del disposto dell'art. 352 cpc, il Consigliere Istruttore
ha riservato la decisione al Collegio.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte:
• In via pregiudiziale, per i motivi di cui al punto 1 dell'atto di appello, accertata e dichiarata
l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e,
per estensione ex art. 159 c.p.c., della sentenza impugnata;
• In via pregiudiziale e gradata, per i motivi di cui al punto 1 dell'atto di appello, accertata e
dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione, dichiarare la nullità del giudizio di primo
grado e, per estensione ex art. 159 c.p.c., della sentenza impugnata e, per l'effetto, pronunciare
sentenza di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
• Ancora in via pregiudiziale e ulteriormente gradata, per i motivi di cui al punto 2 dell'atto
di appello, ove accertata la nullità della citazione in giudizio, integrante un vizio tale da non
configurare una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, rimettere in termine la società
appellante al fine di recuperare nel giudizio di appello i poteri e le facoltà processuali soggette a
preclusione non esercitate nel giudizio di primo grado;
• In subordine, nel merito, per i motivi di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di appello, riformare la
sentenza n. 1146/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione specializzata imprese -
Pagina 2 pubblicata il 06.05.2024 – repertorio n. 1033/2024, resa all'esito del giudizio n. 7912/2020 R.G. e,
per l'effetto:
[...
• In via principale, a modifica del capo della sentenza che ha condannato la società
ora in liquidazione a pagare a la somma di € 18.600,00 oltre Controparte_2 CP_1
interessi, accertare che nulla è dovuto in virtù di quanto previsto dalla delibera assembleare del
02.12.2012, efficace e vincolante al momento del recesso esercitato dal socio;
CP_1
• In via subordinata, per i motivi di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di appello, a modifica del capo
della sentenza che ha condannato la società ora in liquidazione a Controparte_2
pagare a la somma di € 18.600,00 oltre interessi, contenere ad € 16.480,05 l'importo CP_1
dovuto al socio receduto a titolo di liquidazione della quota;
CP_1
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio
Nell'interesse dell'appellato: Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'appello proposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio
Ragioni di fatto e di diritto
socio della cooperativa , chiese al Tribunale di Cagliari, CP_1 Controparte_2
Sezione Specializzata delle Imprese, l'accertamento della efficacia del recesso esercitato e la condanna della società alla liquidazione della quota di partecipazione di sua pertinenza.
A sostegno della domanda l'attore sostenne:
- di essere socio, sin dalla sua costituzione, della Società Controparte_3
, avente come scopo quello di realizzare unità immobiliari residenziali per i soci nel
[...]
Comune di La Maddalena;
- di aver dovuto acquistare una casa per esigenze personali a causa delle difficoltà burocratiche riscontrate dalla Società nell'iter di approvazione del piano di lottizzazione, non ancora autorizzato al momento della notifica della citazione;
Pagina 3 - di aver inviato, in data 20.06.2017, formale istanza di recesso e conseguente liquidazione della quota pari ad € 18.600,00 di cui € 13.000,00 versati per l'acquisto del terreno ed € 5.600,00 per quota costruzione dell'immobile, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
- di aver inviato, in data 06.03.2018, insieme ad altro socio una nuova richiesta di Parte_3
recesso e liquidazione somme;
- che in data 16.11.2018 la aveva risposto a mezzo del proprio legale, riconoscendo CP_2
come dovute le somme, ma opponendo la presenza di una delibera del 01.12.2012 che, a modifica dello statuto in vigore, aveva previsto la subordinazione della liquidazione del socio uscente all'ingresso di un nuovo socio;
- che la delibera di modifica dello Statuto doveva ritenersi inefficace in quanto non era stata assunta per atto pubblico e non era stata iscritta nel Registro delle Imprese, in violazione dell'art. 2436 c.c.
La non si costituì in giudizio e all'udienza del 27.05.2021, ritenuta la regolarità della CP_2
notifica dell'atto di citazione, il Tribunale ne dichiarò la contumacia.
Il Tribunale decise, dunque, nei seguenti termini: “ … 1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
dichiara l'intervenuto recesso di dalla società “ a far data CP_1 Controparte_2
dal 06.03.2018. 2) Condanna la società “ a pagare a la Controparte_2 CP_1
somma di € 18.600,00 oltre interessi a far data dalla domanda al tasso previsto dall'art. 1284
comma 4 c.c.. 3) Condanna la società al pagamento delle spese del Controparte_2
giudizio che liquida in € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre il rimborso per spese generali,
IVA e CPA come per legge ed € 264,00 per esborsi”.
Il Tribunale, muovendo dal carattere recettizio del recesso del socio cooperatore, richiamato il disposto dell'art. 2532 c.c. secondo cui il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, ha osservato come l'ar. 10 dello statuto prevedesse che il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, potesse recedere quando non si fosse trovato più in grado di partecipare
Con al raggiungimento degli scopi sociali. Tale era la motivazione esposta dal documentata agli atti,
con la precisazione che una diversa interpretazione, secondo cui il recesso non sarebbe stato
Pagina 4 legittimo se non all'esito del conseguimento dell'oggetto sociale, sarebbe stata incompatibile con la stessa previsione del diritto di recesso. Peraltro, a detta del Tribunale, la Cooperativa non aveva contestato stragiudizialmente il recesso del socio, ma lo aveva condizionato, con la missiva del 16
novembre 2018, all'ingresso di un nuovo socio, riconoscendo, dunque l'esistenza dei presupposti del recesso, ma contestandone l'efficacia per mancato avveramento della condizione. Ha dunque osservato, il primo giudicante, richiamando pertinente giurisprudenza (Cass. civ. n. 17667/2022),
che se per un verso il recesso convenzionale disciplinato dall'art. 2532 c.c. ammette la presenza di talune clausole che limitino o subordinino il recesso stesso ad alcuni presupposti, tuttavia l'esercizio del recesso non può essere contrastato da un rifiuto di provvedere o da un diniego assoluto o comunque da un qualsiasi atto che si traduca in una vanificazione di esso, restando pur sempre, la fattispecie del recesso, un negozio unilaterale. Fatte tali precisazioni, considerò come nella specie,
se da un lato non vi era prova che la comunicazione di recesso datata 20 giugno 2017 fosse stata
Con regolarmente spedita, dall'altro era incontroverso che il con la raccomandata del 6 marzo 2018
(doc. 4), avesse chiesto la liquidazione della quota versata, manifestando univocamente la propria volontà di recedere dalla società. A fronte di tale comunicazione, la società era rimasta silente mentre il riscontro del legale non poteva essere considerato provvedimento di diniego. L'inerzia degli amministratori era da considerare comportamento contrario ai principi di buona fede,
comportando una sostanziale vanificazione del diritto di recesso e rendendo così applicabile il disposto dall'art. 1359 del codice civile. Quanto alla liquidazione della quota quale conseguenza del legittimo recesso, il Tribunale richiamò il disposto dell'articolo 13 dello Statuto, osservando come il socio avesse diritto anche alla restituzione di quanto versato alla per la realizzazione CP_2
dello scopo edilizio. Fatta tale premessa rilevò che l'attore aveva, nella sostanza, chiesto la liquidazione della quota facendo, però, riferimento alle somme versate per l'acquisto del terreno
(euro 13.000,00) e per la costruzione degli immobili (euro 5.600,00), e concluse che la domanda del socio doveva essere riqualificata come di restituzione delle somme prestate alla Cooperativa per l'esecuzione dell'opera edilizia, non già di liquidazione della quota (la quale avrebbe comportato la
Pagina 5 determinazione del suo valore secondo il bilancio di esercizio al momento del recesso). L'importo richiesto doveva poi ritenersi provato in termini di versamento in conto prestito per l'acquisto del terreno e la realizzazione delle costruzioni. Quanto agli interessi sulle somme richieste in restituzione, questi dovevano essere calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c., trattandosi di somme dovute per effetto di convenzione fra le parti, dalla domanda giudiziale, in difetto di richiesta contenuta nelle precedenti missive.
***
La cooperativa ha proposto appello avverso la sentenza articolando più motivi di CP_2
censura.
si è costituito e ha resistito. CP_1
***
1. “NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE A
MEZZO P.E.C. DELL'ATTO DI CITAZIONE – NULLITÀ DEL GIUDIZIO – OMESSA
DISAMINA E COMUNQUE MANCATA PROVA IN GIUDIZIO DELLA NOTIFICA
DELL'ATTO DI CITAZIONE”. L' appellante sarebbe venuta a conoscenza del giudizio di primo grado unicamente a seguito della notifica della sentenza impugnata. La sentenza, tuttavia, sarebbe affetta da nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio,
emergendo, dal fascicolo del primo grado, per tabulas, che non era stata fornita al Tribunale prova idonea in tal senso dall'attore.
Difatti, risultava allegato al fascicolo di parte del primo grado unicamente un documento in formato zip, ossia un file compresso, denominato “Notifica atto di citazione via pec” (doc. 7 –
notifica atto di citazione) contenente i seguenti file:
- atto di citazione firmato digitalmente in formato P7M;
- relata di notifica firmata digitalmente in formato P7M;
- due file in formato HTML denominati rispettivamente “Ricevuta di accettazione” e “Ricevuta di
avvenuta consegna”.
Pagina 6 Ha rilevato l'appellante che, secondo il principio consolidato espresso dalla Suprema Corte: “… la
prova della notifica a mezzo p.e.c. deve essere offerta esclusivamente mediante il deposito delle
ricevute di accettazione e consegna in formato "eml" o "msg", unica modalità in grado consentire
al giudice di reperire e, quindi, leggere e verificare tutto ciò che il destinatario della notificazione è
stato messo in grado a sua volta di leggere con il recapito nella sua casella di posta di quel
messaggio p.e.c. In particolare, la ricevuta di avvenuta consegna conterrà a sua volta come
allegato un altro file e, precisamente, un'altra busta di posta elettronica (denominata
postacert.eml) aprendo la quale si rinverranno i documenti allegati in sede di invio del messaggio
p.e.c. di notifica (che nel caso di specie dovrebbero essere almeno l'atto di citazione notificato, la
procura alle liti e la relata di notifica)”.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare la contumacia della società cooperativa,
affermando, in modo illogico e contrario alle risultanze in atti, di aver verificato la regolarità della notifica dell'atto di citazione asseritamente eseguita via pec.
2. “IN VIA SUBORDINATA, RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI DELL'ODIERNA
APPELLANTE”. In via subordinata l'appellante ha chiesto di essere rimessa nei termini al fine di
“recuperare” nel giudizio di appello i poteri e le facoltà processuali soggette a preclusione che non aveva potuto esercitare nel primo grado di giudizio, ivi compresa quella di produrre documenti e sollevare eccezioni, prima fra tutte l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 dello Statuto (doc. 1 allegato alla citazione), che prevede la devoluzione alla cognizione di arbitri rituali di tutte le controversie tra soci e società
aventi ad oggetto diritti disponibili.
***
Con specifico riguardo alla eccezione preliminare di nullità della sentenza l'appellato ha confermato di aver depositato in primo grado le ricevute di accettazione e avvenuta consegna in
(solo) formato HTML, deducendo che ciò era avvenuto per un errore di caricamento in sede di iscrizione a ruolo, avendo creato un'apposita cartella contenente tutte le ricevute allegate alla pec, e
Pagina 7 sostenendo, in ogni caso, che le ricevute HTML contengono tutte le indicazioni relative al
messaggio pec contenute nelle ricevute con estensione .eml ed .xml. Peraltro, a fronte di tale, non condivisibile (come si vedrà appresso) affermazione, ha comunque proceduto a depositare in appello un documento denominato “prova della notifica dell'atto di citazione” in base al quale,
richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 16189/2023, ha sottolineato che
“… la produzione fatta in appello, … delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna, è
senz'altro una prova in concreto che l'atto di citazione è regolarmente pervenuto nella casella di
destinazione del convenuto e lo stesso ne ha avuto conoscenza nella sua interezza. “
Tanto precisato, l'eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza per vizio della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio è infondata alla luce della produzione (da ritenere ammissibile (cfr. Cass. 7041/2025) effettuata in questa sede dall'appellato, giustificata, appunto,
dall'eccezione di nullità sollevata dall'appellante. Si richiama in proposito il principio espresso dalla Suprema Corte (n. 16189/2023 cit.) secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo posta
elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9
della legge n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle 'specifiche tecniche' date con
provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di
accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle
suddette ricevute nel file 'datiAtto.xml' -, previste in funzione non solo della prova ma anche della
validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo
che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma
dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo
copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un
Pagina 8 verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del
file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario)
consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di
notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice
notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna,
nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al
contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove
il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in
diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva
consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella
fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art.
156, terzo comma, cod. proc. civ.”. Ebbene, l'appellato ha dimostrato che sicuramente l'atto è
giunto a conoscenza del destinatario, producendo in questa sede, la notifica dell'atto di citazione (in allegato zippato) contenente ricevuta di consegna, alla pec della cooperativa , in CP_2
formato .eml, con i relativi allegati (atto di citazione, relata di notifica). Tale produzione costituisce
“… prova in concreto che l'atto di citazione è regolarmente pervenuto nella casella di destinazione
del convenuto e lo stesso ne ha avuto conoscenza nella sua interezza.”. Invero, come chiarito dalla
Suprema Corte (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. n. 16211 del 17/06/2025): “In tema di deposito
telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma
soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero
della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella
casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è
sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la
PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato
depositato.”.
Pagina 9 Tutto ciò precisato, a fronte dei rilievi svolti nelle memorie conclusive dall'appellante in merito alla mancata produzione, comunque, della pec di avvenuta accettazione, è utile richiamare il principio più volte enunciato dalla Suprema Corte (da ultimo cfr. Cass. sez. 5, Ord. n. 7041
del 17/03/2025) secondo cui: “In tema di notifica […] con modalità telematica, ai fini della prova
del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando
non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del
messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle
ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di
tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art.
379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina
l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con
conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il
ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali
allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio
non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante).”.
Ebbene, è evidente che la ricevuta di accettazione attesti la presa in carico e l'inoltro del messaggio PEC all'indirizzo destinatario dimostrando così che il processo notificatorio risulta compiuto per il notificante e sollevandolo da eventuali decadenze. Nella specie tale dimostrazione è
tuttavia da ritenere superflua, non controvertendosi sulla tempestività della notifica e risultando, per converso, l'atto consegnato alla pec del destinatario con gli allegati.
Accertata, dunque, la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deriva anche l'inammissibilità della richiesta di rimessione nei termini di cui al punto 2, siccome ingiustificata.
Pagina 10 3. “NEL MERITO, CENSURE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI IN RELAZIONE AL
CAPO DELLA SENTENZA CHE HA DICHIARATO IL RECESSO DEL SOCIO ”. CP_1
Il Tribunale avrebbe errato, altresì, nel ritenere che la con la missiva del 16.11.2018, CP_2
Con inoltrata in risposta alla comunicazione di recesso inviata dal con raccomandata del 06.03.2018,
avesse inteso non accogliere l'istanza di recesso dell'odierno appellato. In tale risposta infatti “si
faceva riferimento alla delibera assunta in data 01.12.2012 con la quale l'assemblea, con voto
Con unanime dei soci presenti, ivi compreso il sig. aveva approvato la proposta di subordinare la
liquidazione della quota dei soci uscenti al versamento di quella d'ingresso dei nuovo soci”.
Lo scopo di tale accordo -indicato nel corpo della lettera- era quello di consentire alla società di
portare avanti il costoso iter propedeutico all'approvazione del piano di lottizzazione.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nell'interpretare quanto previsto nella delibera alla stregua di una condizione di efficacia del recesso esercitato successivamente all'approvazione della stessa.
Difatti, con la risposta fornita il 16.11.2018, lungi dal voler impedire e/o ritardare gli effetti del
Con recesso comunicato dal la Cooperativa, aveva sì riconosciuto il diritto di questi alla liquidazione della quota, precisando, tuttavia, di non potervi procedere se non dopo l'acquisizione al patrimonio sociale della quota versata da un nuovo socio subentrante.
Con In senso opposto a quanto argomentato dal Tribunale, dunque, il recesso del socio era già stato accettato per silenzio-assenso, non essendo necessaria l'espressa accettazione dell'organo societario
(in tal senso, Trib. Roma, sent. n. 1093/2023).
4. “ANCORA NEL MERITO, SUL CAPO CHE HA ACCOLTO LA DOMANDA DI CONDANNA
DELLA AL PAGAMENTO DI € 18.600,00 OLTRE INTERESSI IN FAVORE CP_2
DEL SOCIO RECEDUTO ”. CP_1
L'Assemblea della Cooperativa aveva deliberato in detti termini in data 01.12.2012: “I soci che
volessero abbandonare il progetto e quindi uscire dalla Cooperativa per comprovate esigenze,
potranno farlo in qualsiasi momento, così come previsto dallo Statuto, ma la liquidazione delle
quote versate fino a quel momento verrà subordinata all'ingresso di un nuovo socio in sostituzione
Pagina 11 ovvero dopo che quest'ultimo avrà versato la quota di ingresso”; tale proposta era stata votata all'unanimità dei presenti ed era vincolante per tutti i soci ex art. 25 lett. e) e 27 dello Statuto.
Con Da ciò, secondo l'appellante, conseguirebbe che il al pari di tutti gli altri soci receduti, era (ed
è) vincolato alla decisione assembleare in questione.
Il Tribunale aveva rilevato l'inefficacia della delibera modificativa dello statuto in quanto non iscritta nel Registro delle Imprese, in violazione dell'art. 2436 c.c. mancando, tuttavia, di
Con considerare il fatto che il aveva partecipato alla formazione della delibera, approvata con il voto unanime dei presenti, e di interpretare il 5° co. dell'art. 2436 c.c. “… nel senso di ritenere la
deliberazione de quo idonea a produrre immediatamente effetti vincolanti per i soci e per gli organi
sociali, anche in assenza di iscrizione, subordinandone gli effetti esterni alla società (e, dunque,
essenzialmente l'opponibilità ai terzi) all'iscrizione nel registro imprese (come prescrive il primo
comma dell'art. 2448 c.c., disposizione applicabile genericamente agli atti societari per i quali il
codice prescrive l'iscrizione in registro imprese e dunque anche alle delibere modificative).”.
Né potrebbe omettersi di considerare che l'apertura della liquidazione deliberata in data
19.12.2022 si riflette sull'aspettativa dei soci al rimborso delle quote versate, atteso l'obbligo per il liquidatore di convertire in denaro il residuo patrimoniale attivo della società per il soddisfacimento,
in via primaria, dei creditori e in via secondaria dei diritti dei soci.
***
Le due censure, strettamente connesse fra loro devono essere esaminate congiuntamente.
E' corretto il rilievo dell'appellante, secondo cui la con la missiva del 16.11.2018, CP_2
Con inoltrata in risposta alla comunicazione di recesso inviata dal con raccomandata del 06.03.2018,
non avesse inteso disattendere l'istanza di recesso del socio. Al contrario, il recesso era stato indubitabilmente accettato (o meglio, trattandosi di atto unilaterale recettizio, ritenuto efficacemente espresso), per quanto non in termini espliciti, secondo quanto chiaramente evincibile dal tenore della missiva dell'Avv. Lisca redatta in nome e per conto del consiglio di amministrazione, in cui, con riguardo alla liquidazione della quota (presupponente, appunto, la
Pagina 12 constatazione dell'avvenuto recesso), si richiama l'accordo unanime dei soci di cui all'assemblea del 1.12.2012, proponendo il rimborso delle quote nella misura prevista dallo Statuto entro il termine di otto mesi, necessario per consentire il subentro di nuovi soci.
Peraltro è lo stesso Tribunale a dare atto che la non aveva contestato il diritto di CP_2
recesso del socio, pur ritenendo che ne avesse contestato l'efficacia a causa del mancato avveramento della condizione prevista dalla delibera cit. e al contempo stigmatizzando in termini di inerzia degli amministratori la mancata adozione di una delibera esplicita, condotta qualificata atto contrario a buona fede, siccome atta a vanificare il diritto di recesso stesso.
In realtà, stando al chiaro tenore della comunicazione in questione, ciò che la ha CP_2
negato è stata la esigibilità della quota da parte del socio recedente, in forza della volontà espressa all'unanimità dei soci nella citata assemblea.
Tanto precisato, in disparte gli ulteriori profili trattati dal Tribunale, deve considerarsi, in via assorbente, che la disposizione di cui all'art. 13 dello Statuto non risulta ritualmente modificata dalla delibera assembleare dell'1.12.2012, seppure assunta all'unanimità, posto che, come condivisibilmente rilevato dal primo collegio, non è stata iscritta nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 2436 c.c. (il cui quinto comma prevede l'improduttività degli effetti della delibera prima dell'iscrizione). Segnatamente, tale delibera non risulta essere mai stata iscritta, sicché neppure di temporanea inefficacia poteva discutersi al momento di esercizio del recesso, avvenuto circa 6 anni dopo la delibera stessa.
Sotto altro profilo, deve ritenersi inconferente ai fini in esame il richiamo fatto dall'appellante agli artt. 25 lett. e) e 27 dello Statuto, che semplicemente riservano all'assemblea dei soci e a determinate maggioranze le modifiche dell'atto costitutivo, previsione che niente ha a che vedere con la disposizione normativa cit.
5. “ULTERIORI CENSURE DEL CAPO CHE HA CONDANNATO LA COOPERATIVA IL
GIRASOLE AL PAGAMENTO DI € 18.600,00 IN FAVORE DEL SIG. ”. CP_1
Pagina 13 L'appellante, dopo articolata discussione sulla portata del disposto dell'art. 2535 c.c. in tema di liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio di cooperativa uscente, nonché le regole della mutualità di cui all'art. 2514 c.c. ha osservato come il socio receduto non avrebbe comunque potuto pretendere la restituzione integrale di quanto corrisposto, inclusa la quota parte utilizzata in concreto per coprire i costi per i servizi finalizzati alla realizzazione dello scopo mutualistico (es.
consulenze tecniche, spese di gestione ecc.), ricollegabili ad un obbligo che permane in capo al socio finché questi rivesta tale qualità. Dalla revisione delle delibere di approvazione dei bilanci
Con emergerebbe che l'importo spettante al socio ammonti a € 16.480,00, somma, dunque, inferiore a quella richiesta (euro 18.600,00). E perciò a tale minor somma dovrebbe essere limitata la
Con condanna, nella denegata ipotesi di conferma del diritto (teorico) del socio alla liquidazione della propria quota.
La censura non coglie nel segno, a fronte della riqualificazione operata dal Tribunale in termini,
non già di liquidazione della quota, bensì di restituzione somme anticipate dal socio per l'esecuzione dell'opera edilizia. Proprio su tale rilievo il Tribunale ha chiarito che la domanda andava interpretata come ripetizione di un versamento in conto prestito per l'acquisto del terreno e la realizzazione delle costruzioni, risultando così sottratta alla regola, riguardante la liquidazione della quota, comportante la determinazione del suo valore secondo il bilancio di esercizio al momento del recesso. Sotto tale profilo l'appellante non ha in alcun modo argomentato non assumendo posizione sul passaggio motivazionale decisivo posto a fondamento della decisione in punto di condanna restitutoria.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (scaglione entro euro 26.000,00, valori medi per le prime due fasi, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, e la fase decisionale, in cui l'appellato non ha svolto alcuna attività, non comparendo all'udienza fissata né
depositando scritti difensivi conclusivi nei termini assegnati).
Pagina 14 Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002
in capo all'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1146/2024 del Tribunale di Cagliari, sezione Specializzata
in Materia di Imprese;
condanna in persona del legale rappresentante, alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore di , che liquida, a titolo di compensi CP_1
professionali, in euro 2.055,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Specializzata in Materia di Imprese
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 204 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da
, C.F. e P. Iva Parte_1
, con sede in La Maddalena (SS), in via Maggior Leggero, in persona del liquidatore e P.IVA_1
legale rappresentante dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in La Maddalena in via Vittorio Emanuele n. 13, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Antonio Leoni del Foro di Tempio Pausania, C.F.
, p.e.c. che la rappresenta e difende unitamente e C.F._2 Email_1
disgiuntamente all'Avv. Mario A. Inzaina del Foro di Tempio Pausania, con studio in Tempio in via
Episcopio n. 3, C.F , C.F._3
Pagina 1 appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ed ivi residente CP_1 C.F._4
alla Via Nicolò Tommaseo 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Laura Cera C.F.
( ), ed elettivamente dom.to in Cagliari alla Via Caboto 3 presso lo studio C.F._5
dell'Avv Alessia Massoni ( ) come da procura allegata alla comparsa di CodiceFiscale_6
costituzione in appello,
appellato
All'udienza del 4.11.2025, fissata ai sensi del disposto dell'art. 352 cpc, il Consigliere Istruttore
ha riservato la decisione al Collegio.
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte:
• In via pregiudiziale, per i motivi di cui al punto 1 dell'atto di appello, accertata e dichiarata
l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado e,
per estensione ex art. 159 c.p.c., della sentenza impugnata;
• In via pregiudiziale e gradata, per i motivi di cui al punto 1 dell'atto di appello, accertata e
dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione, dichiarare la nullità del giudizio di primo
grado e, per estensione ex art. 159 c.p.c., della sentenza impugnata e, per l'effetto, pronunciare
sentenza di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
• Ancora in via pregiudiziale e ulteriormente gradata, per i motivi di cui al punto 2 dell'atto
di appello, ove accertata la nullità della citazione in giudizio, integrante un vizio tale da non
configurare una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, rimettere in termine la società
appellante al fine di recuperare nel giudizio di appello i poteri e le facoltà processuali soggette a
preclusione non esercitate nel giudizio di primo grado;
• In subordine, nel merito, per i motivi di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di appello, riformare la
sentenza n. 1146/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione specializzata imprese -
Pagina 2 pubblicata il 06.05.2024 – repertorio n. 1033/2024, resa all'esito del giudizio n. 7912/2020 R.G. e,
per l'effetto:
[...
• In via principale, a modifica del capo della sentenza che ha condannato la società
ora in liquidazione a pagare a la somma di € 18.600,00 oltre Controparte_2 CP_1
interessi, accertare che nulla è dovuto in virtù di quanto previsto dalla delibera assembleare del
02.12.2012, efficace e vincolante al momento del recesso esercitato dal socio;
CP_1
• In via subordinata, per i motivi di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di appello, a modifica del capo
della sentenza che ha condannato la società ora in liquidazione a Controparte_2
pagare a la somma di € 18.600,00 oltre interessi, contenere ad € 16.480,05 l'importo CP_1
dovuto al socio receduto a titolo di liquidazione della quota;
CP_1
• In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio
Nell'interesse dell'appellato: Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare
l'appello proposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio
Ragioni di fatto e di diritto
socio della cooperativa , chiese al Tribunale di Cagliari, CP_1 Controparte_2
Sezione Specializzata delle Imprese, l'accertamento della efficacia del recesso esercitato e la condanna della società alla liquidazione della quota di partecipazione di sua pertinenza.
A sostegno della domanda l'attore sostenne:
- di essere socio, sin dalla sua costituzione, della Società Controparte_3
, avente come scopo quello di realizzare unità immobiliari residenziali per i soci nel
[...]
Comune di La Maddalena;
- di aver dovuto acquistare una casa per esigenze personali a causa delle difficoltà burocratiche riscontrate dalla Società nell'iter di approvazione del piano di lottizzazione, non ancora autorizzato al momento della notifica della citazione;
Pagina 3 - di aver inviato, in data 20.06.2017, formale istanza di recesso e conseguente liquidazione della quota pari ad € 18.600,00 di cui € 13.000,00 versati per l'acquisto del terreno ed € 5.600,00 per quota costruzione dell'immobile, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
- di aver inviato, in data 06.03.2018, insieme ad altro socio una nuova richiesta di Parte_3
recesso e liquidazione somme;
- che in data 16.11.2018 la aveva risposto a mezzo del proprio legale, riconoscendo CP_2
come dovute le somme, ma opponendo la presenza di una delibera del 01.12.2012 che, a modifica dello statuto in vigore, aveva previsto la subordinazione della liquidazione del socio uscente all'ingresso di un nuovo socio;
- che la delibera di modifica dello Statuto doveva ritenersi inefficace in quanto non era stata assunta per atto pubblico e non era stata iscritta nel Registro delle Imprese, in violazione dell'art. 2436 c.c.
La non si costituì in giudizio e all'udienza del 27.05.2021, ritenuta la regolarità della CP_2
notifica dell'atto di citazione, il Tribunale ne dichiarò la contumacia.
Il Tribunale decise, dunque, nei seguenti termini: “ … 1) accoglie la domanda e, per l'effetto,
dichiara l'intervenuto recesso di dalla società “ a far data CP_1 Controparte_2
dal 06.03.2018. 2) Condanna la società “ a pagare a la Controparte_2 CP_1
somma di € 18.600,00 oltre interessi a far data dalla domanda al tasso previsto dall'art. 1284
comma 4 c.c.. 3) Condanna la società al pagamento delle spese del Controparte_2
giudizio che liquida in € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre il rimborso per spese generali,
IVA e CPA come per legge ed € 264,00 per esborsi”.
Il Tribunale, muovendo dal carattere recettizio del recesso del socio cooperatore, richiamato il disposto dell'art. 2532 c.c. secondo cui il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, ha osservato come l'ar. 10 dello statuto prevedesse che il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, potesse recedere quando non si fosse trovato più in grado di partecipare
Con al raggiungimento degli scopi sociali. Tale era la motivazione esposta dal documentata agli atti,
con la precisazione che una diversa interpretazione, secondo cui il recesso non sarebbe stato
Pagina 4 legittimo se non all'esito del conseguimento dell'oggetto sociale, sarebbe stata incompatibile con la stessa previsione del diritto di recesso. Peraltro, a detta del Tribunale, la Cooperativa non aveva contestato stragiudizialmente il recesso del socio, ma lo aveva condizionato, con la missiva del 16
novembre 2018, all'ingresso di un nuovo socio, riconoscendo, dunque l'esistenza dei presupposti del recesso, ma contestandone l'efficacia per mancato avveramento della condizione. Ha dunque osservato, il primo giudicante, richiamando pertinente giurisprudenza (Cass. civ. n. 17667/2022),
che se per un verso il recesso convenzionale disciplinato dall'art. 2532 c.c. ammette la presenza di talune clausole che limitino o subordinino il recesso stesso ad alcuni presupposti, tuttavia l'esercizio del recesso non può essere contrastato da un rifiuto di provvedere o da un diniego assoluto o comunque da un qualsiasi atto che si traduca in una vanificazione di esso, restando pur sempre, la fattispecie del recesso, un negozio unilaterale. Fatte tali precisazioni, considerò come nella specie,
se da un lato non vi era prova che la comunicazione di recesso datata 20 giugno 2017 fosse stata
Con regolarmente spedita, dall'altro era incontroverso che il con la raccomandata del 6 marzo 2018
(doc. 4), avesse chiesto la liquidazione della quota versata, manifestando univocamente la propria volontà di recedere dalla società. A fronte di tale comunicazione, la società era rimasta silente mentre il riscontro del legale non poteva essere considerato provvedimento di diniego. L'inerzia degli amministratori era da considerare comportamento contrario ai principi di buona fede,
comportando una sostanziale vanificazione del diritto di recesso e rendendo così applicabile il disposto dall'art. 1359 del codice civile. Quanto alla liquidazione della quota quale conseguenza del legittimo recesso, il Tribunale richiamò il disposto dell'articolo 13 dello Statuto, osservando come il socio avesse diritto anche alla restituzione di quanto versato alla per la realizzazione CP_2
dello scopo edilizio. Fatta tale premessa rilevò che l'attore aveva, nella sostanza, chiesto la liquidazione della quota facendo, però, riferimento alle somme versate per l'acquisto del terreno
(euro 13.000,00) e per la costruzione degli immobili (euro 5.600,00), e concluse che la domanda del socio doveva essere riqualificata come di restituzione delle somme prestate alla Cooperativa per l'esecuzione dell'opera edilizia, non già di liquidazione della quota (la quale avrebbe comportato la
Pagina 5 determinazione del suo valore secondo il bilancio di esercizio al momento del recesso). L'importo richiesto doveva poi ritenersi provato in termini di versamento in conto prestito per l'acquisto del terreno e la realizzazione delle costruzioni. Quanto agli interessi sulle somme richieste in restituzione, questi dovevano essere calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c., trattandosi di somme dovute per effetto di convenzione fra le parti, dalla domanda giudiziale, in difetto di richiesta contenuta nelle precedenti missive.
***
La cooperativa ha proposto appello avverso la sentenza articolando più motivi di CP_2
censura.
si è costituito e ha resistito. CP_1
***
1. “NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE A
MEZZO P.E.C. DELL'ATTO DI CITAZIONE – NULLITÀ DEL GIUDIZIO – OMESSA
DISAMINA E COMUNQUE MANCATA PROVA IN GIUDIZIO DELLA NOTIFICA
DELL'ATTO DI CITAZIONE”. L' appellante sarebbe venuta a conoscenza del giudizio di primo grado unicamente a seguito della notifica della sentenza impugnata. La sentenza, tuttavia, sarebbe affetta da nullità e/o inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio,
emergendo, dal fascicolo del primo grado, per tabulas, che non era stata fornita al Tribunale prova idonea in tal senso dall'attore.
Difatti, risultava allegato al fascicolo di parte del primo grado unicamente un documento in formato zip, ossia un file compresso, denominato “Notifica atto di citazione via pec” (doc. 7 –
notifica atto di citazione) contenente i seguenti file:
- atto di citazione firmato digitalmente in formato P7M;
- relata di notifica firmata digitalmente in formato P7M;
- due file in formato HTML denominati rispettivamente “Ricevuta di accettazione” e “Ricevuta di
avvenuta consegna”.
Pagina 6 Ha rilevato l'appellante che, secondo il principio consolidato espresso dalla Suprema Corte: “… la
prova della notifica a mezzo p.e.c. deve essere offerta esclusivamente mediante il deposito delle
ricevute di accettazione e consegna in formato "eml" o "msg", unica modalità in grado consentire
al giudice di reperire e, quindi, leggere e verificare tutto ciò che il destinatario della notificazione è
stato messo in grado a sua volta di leggere con il recapito nella sua casella di posta di quel
messaggio p.e.c. In particolare, la ricevuta di avvenuta consegna conterrà a sua volta come
allegato un altro file e, precisamente, un'altra busta di posta elettronica (denominata
postacert.eml) aprendo la quale si rinverranno i documenti allegati in sede di invio del messaggio
p.e.c. di notifica (che nel caso di specie dovrebbero essere almeno l'atto di citazione notificato, la
procura alle liti e la relata di notifica)”.
Pertanto, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare la contumacia della società cooperativa,
affermando, in modo illogico e contrario alle risultanze in atti, di aver verificato la regolarità della notifica dell'atto di citazione asseritamente eseguita via pec.
2. “IN VIA SUBORDINATA, RICHIESTA DI RIMESSIONE IN TERMINI DELL'ODIERNA
APPELLANTE”. In via subordinata l'appellante ha chiesto di essere rimessa nei termini al fine di
“recuperare” nel giudizio di appello i poteri e le facoltà processuali soggette a preclusione che non aveva potuto esercitare nel primo grado di giudizio, ivi compresa quella di produrre documenti e sollevare eccezioni, prima fra tutte l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 dello Statuto (doc. 1 allegato alla citazione), che prevede la devoluzione alla cognizione di arbitri rituali di tutte le controversie tra soci e società
aventi ad oggetto diritti disponibili.
***
Con specifico riguardo alla eccezione preliminare di nullità della sentenza l'appellato ha confermato di aver depositato in primo grado le ricevute di accettazione e avvenuta consegna in
(solo) formato HTML, deducendo che ciò era avvenuto per un errore di caricamento in sede di iscrizione a ruolo, avendo creato un'apposita cartella contenente tutte le ricevute allegate alla pec, e
Pagina 7 sostenendo, in ogni caso, che le ricevute HTML contengono tutte le indicazioni relative al
messaggio pec contenute nelle ricevute con estensione .eml ed .xml. Peraltro, a fronte di tale, non condivisibile (come si vedrà appresso) affermazione, ha comunque proceduto a depositare in appello un documento denominato “prova della notifica dell'atto di citazione” in base al quale,
richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 16189/2023, ha sottolineato che
“… la produzione fatta in appello, … delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna, è
senz'altro una prova in concreto che l'atto di citazione è regolarmente pervenuto nella casella di
destinazione del convenuto e lo stesso ne ha avuto conoscenza nella sua interezza. “
Tanto precisato, l'eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza per vizio della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio è infondata alla luce della produzione (da ritenere ammissibile (cfr. Cass. 7041/2025) effettuata in questa sede dall'appellato, giustificata, appunto,
dall'eccezione di nullità sollevata dall'appellante. Si richiama in proposito il principio espresso dalla Suprema Corte (n. 16189/2023 cit.) secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo posta
elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9
della legge n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle 'specifiche tecniche' date con
provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di
accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle
suddette ricevute nel file 'datiAtto.xml' -, previste in funzione non solo della prova ma anche della
validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo
che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma
dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo
copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della
ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994), la nullità della notificazione: atteso, per un
Pagina 8 verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del
file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario)
consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di
notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice
notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna,
nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al
contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove
il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in
diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva
consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella
fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art.
156, terzo comma, cod. proc. civ.”. Ebbene, l'appellato ha dimostrato che sicuramente l'atto è
giunto a conoscenza del destinatario, producendo in questa sede, la notifica dell'atto di citazione (in allegato zippato) contenente ricevuta di consegna, alla pec della cooperativa , in CP_2
formato .eml, con i relativi allegati (atto di citazione, relata di notifica). Tale produzione costituisce
“… prova in concreto che l'atto di citazione è regolarmente pervenuto nella casella di destinazione
del convenuto e lo stesso ne ha avuto conoscenza nella sua interezza.”. Invero, come chiarito dalla
Suprema Corte (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. n. 16211 del 17/06/2025): “In tema di deposito
telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma
soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero
della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella
casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è
sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la
PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato
depositato.”.
Pagina 9 Tutto ciò precisato, a fronte dei rilievi svolti nelle memorie conclusive dall'appellante in merito alla mancata produzione, comunque, della pec di avvenuta accettazione, è utile richiamare il principio più volte enunciato dalla Suprema Corte (da ultimo cfr. Cass. sez. 5, Ord. n. 7041
del 17/03/2025) secondo cui: “In tema di notifica […] con modalità telematica, ai fini della prova
del perfezionamento della notifica è necessaria la produzione - in formato digitale ovvero, quando
non è possibile, in formato analogico con attestazione di conformità all'originale del difensore - del
messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonché delle
ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato ".eml" o ".msg"; l'omessa produzione di
tali ricevute - che può intervenire, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., fino all'udienza di discussione ex art.
379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c. - determina
l'inesistenza della notificazione, impedendo di ritenere perfezionato il relativo procedimento, con
conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Nella specie, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendone inesistente la notificazione, in quanto il
ricorrente aveva prodotto copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali
allegati, ma non la ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione, sicché il processo notificatorio
non poteva considerarsi compiuto neppure per il notificante).”.
Ebbene, è evidente che la ricevuta di accettazione attesti la presa in carico e l'inoltro del messaggio PEC all'indirizzo destinatario dimostrando così che il processo notificatorio risulta compiuto per il notificante e sollevandolo da eventuali decadenze. Nella specie tale dimostrazione è
tuttavia da ritenere superflua, non controvertendosi sulla tempestività della notifica e risultando, per converso, l'atto consegnato alla pec del destinatario con gli allegati.
Accertata, dunque, la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deriva anche l'inammissibilità della richiesta di rimessione nei termini di cui al punto 2, siccome ingiustificata.
Pagina 10 3. “NEL MERITO, CENSURE ALLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI IN RELAZIONE AL
CAPO DELLA SENTENZA CHE HA DICHIARATO IL RECESSO DEL SOCIO ”. CP_1
Il Tribunale avrebbe errato, altresì, nel ritenere che la con la missiva del 16.11.2018, CP_2
Con inoltrata in risposta alla comunicazione di recesso inviata dal con raccomandata del 06.03.2018,
avesse inteso non accogliere l'istanza di recesso dell'odierno appellato. In tale risposta infatti “si
faceva riferimento alla delibera assunta in data 01.12.2012 con la quale l'assemblea, con voto
Con unanime dei soci presenti, ivi compreso il sig. aveva approvato la proposta di subordinare la
liquidazione della quota dei soci uscenti al versamento di quella d'ingresso dei nuovo soci”.
Lo scopo di tale accordo -indicato nel corpo della lettera- era quello di consentire alla società di
portare avanti il costoso iter propedeutico all'approvazione del piano di lottizzazione.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nell'interpretare quanto previsto nella delibera alla stregua di una condizione di efficacia del recesso esercitato successivamente all'approvazione della stessa.
Difatti, con la risposta fornita il 16.11.2018, lungi dal voler impedire e/o ritardare gli effetti del
Con recesso comunicato dal la Cooperativa, aveva sì riconosciuto il diritto di questi alla liquidazione della quota, precisando, tuttavia, di non potervi procedere se non dopo l'acquisizione al patrimonio sociale della quota versata da un nuovo socio subentrante.
Con In senso opposto a quanto argomentato dal Tribunale, dunque, il recesso del socio era già stato accettato per silenzio-assenso, non essendo necessaria l'espressa accettazione dell'organo societario
(in tal senso, Trib. Roma, sent. n. 1093/2023).
4. “ANCORA NEL MERITO, SUL CAPO CHE HA ACCOLTO LA DOMANDA DI CONDANNA
DELLA AL PAGAMENTO DI € 18.600,00 OLTRE INTERESSI IN FAVORE CP_2
DEL SOCIO RECEDUTO ”. CP_1
L'Assemblea della Cooperativa aveva deliberato in detti termini in data 01.12.2012: “I soci che
volessero abbandonare il progetto e quindi uscire dalla Cooperativa per comprovate esigenze,
potranno farlo in qualsiasi momento, così come previsto dallo Statuto, ma la liquidazione delle
quote versate fino a quel momento verrà subordinata all'ingresso di un nuovo socio in sostituzione
Pagina 11 ovvero dopo che quest'ultimo avrà versato la quota di ingresso”; tale proposta era stata votata all'unanimità dei presenti ed era vincolante per tutti i soci ex art. 25 lett. e) e 27 dello Statuto.
Con Da ciò, secondo l'appellante, conseguirebbe che il al pari di tutti gli altri soci receduti, era (ed
è) vincolato alla decisione assembleare in questione.
Il Tribunale aveva rilevato l'inefficacia della delibera modificativa dello statuto in quanto non iscritta nel Registro delle Imprese, in violazione dell'art. 2436 c.c. mancando, tuttavia, di
Con considerare il fatto che il aveva partecipato alla formazione della delibera, approvata con il voto unanime dei presenti, e di interpretare il 5° co. dell'art. 2436 c.c. “… nel senso di ritenere la
deliberazione de quo idonea a produrre immediatamente effetti vincolanti per i soci e per gli organi
sociali, anche in assenza di iscrizione, subordinandone gli effetti esterni alla società (e, dunque,
essenzialmente l'opponibilità ai terzi) all'iscrizione nel registro imprese (come prescrive il primo
comma dell'art. 2448 c.c., disposizione applicabile genericamente agli atti societari per i quali il
codice prescrive l'iscrizione in registro imprese e dunque anche alle delibere modificative).”.
Né potrebbe omettersi di considerare che l'apertura della liquidazione deliberata in data
19.12.2022 si riflette sull'aspettativa dei soci al rimborso delle quote versate, atteso l'obbligo per il liquidatore di convertire in denaro il residuo patrimoniale attivo della società per il soddisfacimento,
in via primaria, dei creditori e in via secondaria dei diritti dei soci.
***
Le due censure, strettamente connesse fra loro devono essere esaminate congiuntamente.
E' corretto il rilievo dell'appellante, secondo cui la con la missiva del 16.11.2018, CP_2
Con inoltrata in risposta alla comunicazione di recesso inviata dal con raccomandata del 06.03.2018,
non avesse inteso disattendere l'istanza di recesso del socio. Al contrario, il recesso era stato indubitabilmente accettato (o meglio, trattandosi di atto unilaterale recettizio, ritenuto efficacemente espresso), per quanto non in termini espliciti, secondo quanto chiaramente evincibile dal tenore della missiva dell'Avv. Lisca redatta in nome e per conto del consiglio di amministrazione, in cui, con riguardo alla liquidazione della quota (presupponente, appunto, la
Pagina 12 constatazione dell'avvenuto recesso), si richiama l'accordo unanime dei soci di cui all'assemblea del 1.12.2012, proponendo il rimborso delle quote nella misura prevista dallo Statuto entro il termine di otto mesi, necessario per consentire il subentro di nuovi soci.
Peraltro è lo stesso Tribunale a dare atto che la non aveva contestato il diritto di CP_2
recesso del socio, pur ritenendo che ne avesse contestato l'efficacia a causa del mancato avveramento della condizione prevista dalla delibera cit. e al contempo stigmatizzando in termini di inerzia degli amministratori la mancata adozione di una delibera esplicita, condotta qualificata atto contrario a buona fede, siccome atta a vanificare il diritto di recesso stesso.
In realtà, stando al chiaro tenore della comunicazione in questione, ciò che la ha CP_2
negato è stata la esigibilità della quota da parte del socio recedente, in forza della volontà espressa all'unanimità dei soci nella citata assemblea.
Tanto precisato, in disparte gli ulteriori profili trattati dal Tribunale, deve considerarsi, in via assorbente, che la disposizione di cui all'art. 13 dello Statuto non risulta ritualmente modificata dalla delibera assembleare dell'1.12.2012, seppure assunta all'unanimità, posto che, come condivisibilmente rilevato dal primo collegio, non è stata iscritta nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 2436 c.c. (il cui quinto comma prevede l'improduttività degli effetti della delibera prima dell'iscrizione). Segnatamente, tale delibera non risulta essere mai stata iscritta, sicché neppure di temporanea inefficacia poteva discutersi al momento di esercizio del recesso, avvenuto circa 6 anni dopo la delibera stessa.
Sotto altro profilo, deve ritenersi inconferente ai fini in esame il richiamo fatto dall'appellante agli artt. 25 lett. e) e 27 dello Statuto, che semplicemente riservano all'assemblea dei soci e a determinate maggioranze le modifiche dell'atto costitutivo, previsione che niente ha a che vedere con la disposizione normativa cit.
5. “ULTERIORI CENSURE DEL CAPO CHE HA CONDANNATO LA COOPERATIVA IL
GIRASOLE AL PAGAMENTO DI € 18.600,00 IN FAVORE DEL SIG. ”. CP_1
Pagina 13 L'appellante, dopo articolata discussione sulla portata del disposto dell'art. 2535 c.c. in tema di liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio di cooperativa uscente, nonché le regole della mutualità di cui all'art. 2514 c.c. ha osservato come il socio receduto non avrebbe comunque potuto pretendere la restituzione integrale di quanto corrisposto, inclusa la quota parte utilizzata in concreto per coprire i costi per i servizi finalizzati alla realizzazione dello scopo mutualistico (es.
consulenze tecniche, spese di gestione ecc.), ricollegabili ad un obbligo che permane in capo al socio finché questi rivesta tale qualità. Dalla revisione delle delibere di approvazione dei bilanci
Con emergerebbe che l'importo spettante al socio ammonti a € 16.480,00, somma, dunque, inferiore a quella richiesta (euro 18.600,00). E perciò a tale minor somma dovrebbe essere limitata la
Con condanna, nella denegata ipotesi di conferma del diritto (teorico) del socio alla liquidazione della propria quota.
La censura non coglie nel segno, a fronte della riqualificazione operata dal Tribunale in termini,
non già di liquidazione della quota, bensì di restituzione somme anticipate dal socio per l'esecuzione dell'opera edilizia. Proprio su tale rilievo il Tribunale ha chiarito che la domanda andava interpretata come ripetizione di un versamento in conto prestito per l'acquisto del terreno e la realizzazione delle costruzioni, risultando così sottratta alla regola, riguardante la liquidazione della quota, comportante la determinazione del suo valore secondo il bilancio di esercizio al momento del recesso. Sotto tale profilo l'appellante non ha in alcun modo argomentato non assumendo posizione sul passaggio motivazionale decisivo posto a fondamento della decisione in punto di condanna restitutoria.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (scaglione entro euro 26.000,00, valori medi per le prime due fasi, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, e la fase decisionale, in cui l'appellato non ha svolto alcuna attività, non comparendo all'udienza fissata né
depositando scritti difensivi conclusivi nei termini assegnati).
Pagina 14 Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002
in capo all'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1146/2024 del Tribunale di Cagliari, sezione Specializzata
in Materia di Imprese;
condanna in persona del legale rappresentante, alla Parte_1
rifusione delle spese processuali in favore di , che liquida, a titolo di compensi CP_1
professionali, in euro 2.055,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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