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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/08/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Elisabetta Tarquini presidente rel. dott. Stefania Carlucci consigliera dott. Nicoletta Taiti consigliera
All'udienza del 13.3.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. RG. 223/2024
promossa
da - appellante – Parte_1
Avv. Fabrizio Laudadio
contro
– Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze Controparte_2
– appellati -
[...]
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 317/2023 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 10.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 10.11.2023 il Tribunale di Livorno ha respinto il ricorso, proposto dal prof. nei confronti Parte_1 dell'amministrazione scolastica e con cui la parte privata aveva chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “
1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, la illegittimità e/o nullità del decreto prot. N. 0003372 del
04.10.2021 con il quale il Dirigente del , Controparte_1
ha Controparte_3 Controparte_2 disposto la cessazione del servizio per decadenza del prof. Pt_2
, nonché di tutti gli atti ad esso precedenti e prodromici e,
[...] conseguentemente, annullarli ad ogni effetto di legge e contratto;
2. previi tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare il reintegrazione del Controparte_4 ricorrente nel proprio posto di lavoro (con le medesime mansioni e qualifica di docente), al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione
(comunque parametrata di anno in anno secondo il livello di inquadramento di riferimento cui al vigente CCNL) ovvero nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno della contestata assenza
(27.9.2021) ovvero dal giorno della cessazione del servizio per decadenza (04.10.2021) fino al giorno dell'effettiva reintegrazione;
3. condannare il .al Controparte_5 pagamento a favore del prof. di tutte le somme Parte_1 maturate e maturande dal 27.9.2021 ovvero dal 04.10.2021 fino al soddisfo a qualsiasi titolo dovute, anche per indennità non corrisposte, oltre rivalutazione ed interessi legali;
4. Adottare ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento;
5. condannare il
al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1 di giudizio, oltre accessori di legge”.
2. La vicenda di fatto all'origine della controversia è ricostruita compiutamente nella sentenza impugnata e non è, nella sua materialità, contestata. Può riassumersi quindi come segue:
l'odierno appellante è stato docente nella scuola pubblica secondaria di II grado, assunto a tempi indeterminato il 1.9.2016
e assegnato all'istituto “Raffaello Foresi” di Portoferraio. Il
27.4.2018 egli era stato sospeso in via cautelare dal dirigente scolastico, a norma dell'art 6 D.P.R. 171/2011 (secondo cui
2 “L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere
l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo”) fino all'esito della visita, richiesta d'ufficio, alla Commissione medica di verifica di Firenze. Non vi è questione in ordine al fatto che l'accertamento fosse stato richiesto sull'assunto che il docente avesse manifestato “disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b) del D.P.R.
n. 171/2011” (così doc. 6 del fascicolo di primo grado del lavoratore). E' poi documentato (cfr. doc. 4 e 5 sempre del fascicolo di primo grado dell'appellante) che il dirigente scolastico si fosse determinato a richiedere l'accertamento in esito alle segnalazioni di diverse docenti e alle denunce di alcuni genitori che avevano riferito di “atteggiamenti violenti, molesti ed aggressivi nei confronti delle alunne”, dell'insegnante, di suoi
“improvvisi scatti d'ira, con risvolti aggressivi d'ira…tali da incutere,…, paura” (così la relazione del dirigente scolastico doc.
5 dell'appellante)
3 3. Nelle more dell'accertamento sanitario, il 27.7.2018,
l'amministrazione aveva comminato al docente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, a norma dell'art 495 lettere a) e d) del D.L.gs n. 297/1994, in relazione ai fatti per i quali era stato richiesto l'accertamento medico. In data
8.10.2018 poi l'odierno appellante era stato sottoposto a visita dalla Commissione medica di verifica di Firenze e giudicato, “in attesa degli accertamenti richiesti …non idoneo al servizio in modo assoluto”. Tra gli approfondimenti diagnostici richiesti dalla commissione vi erano un accertamento testologico di personalità
e una visita psichiatrica.
4. Nel frattempo, era stato avviato contro il prof. un secondo Pt_1 procedimento disciplinare, in relazione a una contestata
“condotta gravemente offensiva e minacciosa messa in atto …nei confronti del dirigente scolastico” (cfr. doc. 12 dell'appellante), che si era concluso, il 4.12.2018, con la sanzione disciplinare della destituzione, e quindi con la cessazione del rapporto di impiego.
5. E' del tutto pacifico che, impugnate giudizialmente il 16.5.2019, le due sanzioni siano state annullate con sentenza del Tribunale di Livorno del 21.1.2020, in ragione della tardività di entrambe le contestazioni disciplinari ex art. 55 bis del D.L.gs. 165/2001.
Con quella decisione, divenuta definitiva, il Tribunale aveva ordinato all'amministrazione di reintegrare il docente nel posto di lavoro.
6. La reintegrazione era in effetti avvenuta solo il 9.12.2020, senza tuttavia che fosse consentito al docente di riprendere effettivamente l'esecuzione della prestazione, in quanto egli era stato contestualmente sospeso, fino alla conclusione degli esami necessari ai fini di un nuovo accertamento sanitario di idoneità, richiesto, nel marzo 2020, dall'amministrazione scolastica. Le
4 indagini mediche si erano svolte il 23.11.2020 e il 7.12.2020 e si erano concluse, il 14.5.2021, con un giudizio di permanente inidoneità di alle mansioni di insegnante e di parziale Pt_1 idoneità a mansioni di tipo amministrativo (con controindicazione espressa allo svolgimento di attività, mansioni e servizi a diretto contatto con l'utenza).
7. Il docente aveva impugnato il giudizio medico di fronte alla
Commissione Medica Interforze di Roma in data 15.6.2021.
Intanto, il 18.6.2021 e poi il 28.7.2021, il dirigente scolastico dell' gli aveva chiesto formalmente di indicare la Controparte_6 provincia e le scuole ove intendeva svolgere le mansioni amministrative, richiesta cui egli aveva replicato, in data
30.8.2021, manifestando la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa quale docente di discipline economico- giuridiche presso l' e chiedendo l'annullamento in Controparte_6 via di autotutela, tra gli altri, del decreto di sospensione cautelare del 9.12.2020.
8. In contrario, il 2.9.2021, l'odierno appellante aveva ricevuto il decreto di collocamento fuori ruolo e, con decreto del 14.9.2021, il dirigente dell'ufficio scolastico di ne aveva disposto CP_2
l'utilizzazione per lo svolgimento di mansioni amministrative presso l'ufficio di . E' pacifico che l'assegnazione a CP_2 mansioni amministrative sia avvenuta mentre era ancora in corso la revisione del giudizio medico, da parte della commissione medica di seconda istanza.
9. E' pure pacifico che, il 23.9.2021 a mezzo del proprio difensore, il lavoratore avesse chiesto l'annullamento in autotutela del decreto che aveva disposto la sua assegnazione agli uffici amministrativi di del 14.9.2021, ovvero l'emissione di un CP_2 nuovo provvedimento di sospensione cautelare in attesa della decisione della commissione di medica di seconda istanza.
5 10. Era invece accaduto che, il 24.9.2021, il dirigente dell'ufficio scolastico di avesse chiesto giustificazione dell'assenza CP_2 presso la sede di destinazione, ricevendo dall'odierno appellante una nuova manifestazione di disponibilità a riprendere servizio come docente. Infine, con decreto del 30.9.2021,
l'amministrazione aveva dichiarato risolto il rapporto di impiego, per decadenza a norma dell'art 511 del D.L.gs. 297/1994.
11. Il lavoratore aveva impugnato il decreto che disponeva la sua cessazione dal servizio davanti al Tribunale di Livorno, assumendo che: a) esso fosse stato adottato in applicazione dell'art 127 comma 1 lett. c) D.P.R. 3/1957, quindi senza le garanzie di una previa azione disciplinare, che sarebbero state invece imposte, all'esito della contrattualizzazione del rapporto di impiego;
b) non fosse stato notificato direttamente a lui ma al suo legale;
c) fosse stato adottato in violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari e nonostante l'assenza dal lavoro fosse, secondo l'attore, giustificata, in attesa dell'esito del procedimento davanti alla
Commissione Medica Interforze di seconda istanza e data la sua volontà “di riprendere l'attività lavorativa solo ed esclusivamente quale docente presso l' (così testualmente il ricorso Controparte_6 di primo grado); d) fosse comunque affetto da nullità derivata dall'illegittimità/nullità degli atti precedenti dell'amministrazione scolastica, che, secondo la prospettazione attrice, non avrebbe dato immediata esecuzione alla sentenza del
Tribunale di Livorno e avrebbe anzi subordinato la reintegrazione a un adempimento (un nuovo accertamento sanitario) non richiesto da quella decisione e comunque non consentito, in mancanza di fatti nuovi, rispetto a quelli che avevano originato la prima sospensione cautelare nel 2018; avrebbe disposto una sospensione cautelare di durata superiore
6 a quella massima di legge;
non avrebbe tempestivamente inviato alla commissione medica di verifica di seconda istanza l'impugnazione proposta dalla parte privata avverso l'accertamento di prima istanza di inidoneità; non aveva disposto una nuova sospensione cautelare in attesa dell'esito di questo secondo giudizio medico;
avrebbe emesso il decreto di cessazione del servizio per decadenza, fondandolo anche sul giudizio di permanente inidoneità del ricorrente alle mansioni di insegnante, senza tuttavia avere dato corso alla procedura, prevista dalla legge, per la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in caso di permanente inidoneità psicofisica, di cui all'art 55 octies D.L.
165/2001 e art 7 comma 10 DPR 171/2011, in specie senza disporre la procedura di consultazione sindacale, prevista da quest'ultima disposizione e senza collocare il docente, ritenuto inidoneo ai compiti di insegnamento, nell'apposito ruolo speciale a esaurimento previsto dall'art. 3 comma 127 della L. 244/2007.
12. Costituitasi l'amministrazione per resistere, il Tribunale ha disposto una CTU medico-legale, cui la parte privata ha rifiutato di sottoporsi. All'esito il Tribunale ha, come detto, respinto il ricorso.
13. In motivazione il primo giudice ha ritenuto che, “al di là dei plurimi motivi di doglianza esplicitati”, l'attore avesse in effetti agito per vedersi reintegrato nel posto e nelle mansioni di docente, mansioni per le quali era stato tuttavia dichiarato permanentemente inidoneo con provvedimento del 14.5.2021.
Per contro, egli non aveva svolto in ricorso alcuna domanda di reintegra nel ruolo amministrativo del , così che, CP_1 secondo il Tribunale, “la mera declaratoria di illegittimità del provvedimento di cessazione per decadenza dal servizio (nel ruolo
7 amministrativo)” non sarebbe stata sufficiente a soddisfare le pretese attrici.
14. D'altro canto, ancora secondo la sentenza impugnata, sarebbe stato comunque ostativo all'accoglimento della domanda di reintegra nel ruolo e nelle mansioni di docente il giudizio di inidoneità permanente della Commissione Medica, che l'attore aveva contestato anche in giudizio e la cui correttezza il
Tribunale aveva inteso verificare a mezzo di una consulenza medico legale d'ufficio, cui però il ricorrente aveva rifiutato di sottoporsi. Una scelta che sarebbe, secondo il primo giudice decisiva, poiché “andando a ritroso nella complessa sequela di atti impugnati dal ricorrente”, non sarebbe stato “altrimenti superabile, se non con l'accertamento dell'idoneità del ricorrente alle mansioni di docente, il motivo che ha portato al collocamento fuori ruolo dell' e alla conseguente definitiva risoluzione del Pt_1 rapporto di lavoro per decadenza”. Ma tale accertamento sarebbe stato reso in effetti impossibile dalla decisione del ricorrente, di non sottoporsi all'indagine medico legale disposta in giudizio.
15. Né, secondo il Tribunale, vi sarebbero motivi di ritenere che la visita di idoneità fosse stata illegittimamente richiesta, dato che la legge non porrebbe particolari limiti temporali per l'avvio della relativa procedura (possibile “in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova”), né impedirebbe all'amministrazione di procedere alla valutazione di idoneità anche sulla base di fatti risalenti nel tempo.
16. Non rileverebbero poi le statuizioni contenute nella sentenza del gennaio 2020, che aveva annullato le sanzioni disciplinari, comminate ad , dato che la circostanza che quella Pt_1 decisione non condizionasse la reintegra a una nuova verifica di idoneità del lavoratore non avrebbe comunque fatto venir meno il generale dovere dell'amministrazione di garantire il buon
8 andamento del servizio e di tutelare la salute e gli interessi del proprio personale e degli studenti.
17. Infine, secondo il primo giudice, il lamentato ritardo nell'esecuzione della sentenza, come pure le doglianze relative alla disposta sospensione cautelare, avrebbero potuto assumere rilevanza a fini risarcitori, ma non inciderebbero in alcun modo sulla legittimità del procedimento di accertamento dell'idoneità psico-fisica del ricorrente allo svolgimento di mansioni di docente. Accertamento il cui esito negativo non potrebbe essere superato, si legge nella sentenza impugnata, “in ragione del rifiuto dell' di sottoporsi nel corso del presente giudizio a Pt_1
CTU medico-legale”. Il Tribunale ha quindi, come detto, respinto il ricorso e compensato le spese processuali.
18. La parte privata impugna la sentenza davanti a questa Corte
e ne chiede la riforma affidando le proprie ragioni a sette motivi.
Con i primi quattro l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia in alcun modo motivato in ordine alle censure mosse nel ricorso di primo grado al licenziamento, in quanto intimato in assenza di un previo procedimento disciplinare (primo motivo), comunque in violazione delle norme di legge e di contratto che impongono la gradualità e proporzionalità delle sanzioni
(secondo motivo), in quanto affetto da nullità derivata dal vizio degli atti precedentemente assunti dall'amministrazione (terzo motivo) e asseritamente disposto in violazione della procedura, prevista dalla legge per la risoluzione del rapporto di lavoro con i pubblici impiegati divenuti inidonei al servizio (quarto motivo).
19. Con il quinto motivo, strettamente collegato ai primi quattro,
l'attore censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto comunque ostativo all'accoglimento della domanda di reintegrazione il giudizio di inidoneità della commissione medica.
In contrario, secondo la tesi attrice, il primo giudice, “prima di
9 giungere a valutare l'incidenza del giudizio di inidoneità espresso dalla MV TI (peraltro impugnato dall'appellante) sull'intera vicenda processuale”, avrebbe dovuto “vagliare - in una corretta sequenza logico giuridica - prima la legittimità o meno dell'atto espulsivo in sé e del procedimento di sua formazione
(sotto i profili indicati nel 1°, 2° e 4° motivo d'appello) e poi la legittimità o meno degli atti prodromici all'atto espulsivo (sotto i profili indicati nel 3° motivo d'appello)”. Solo all'esito di “queste due delibazioni”, il Tribunale “avrebbe potuto pronunciarsi sul giudizio di inidoneità espresso dalla MV” (le citazioni testuali sono dall'atto di appello).
20. In ogni caso, secondo l'appellante, sarebbe errato anche nel merito l'assunto del Tribunale, secondo cui un'indagine medico legale svolta in giudizio sarebbe stato l'unico mezzo per rimuovere il giudizio di inidoneità. In contrario quel giudizio sarebbe stato già ex se illegittimamente espresso, in quanto frutto di un intento ritorsivo del dirigente scolastico.
21. Il tema della legittimità dell'accertamento medico, disposto dal dopo la sentenza di reintegrazione del Controparte_1 gennaio 2020, forma oggetto anche del sesto motivo, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la facoltà dell'amministrazione di procedervi, facoltà che le sarebbe stata invece preclusa, dato che i fatti posti a fondamento delle sanzioni annullate sarebbero stati gli stessi per i quali era stato disposto l'accertamento di idoneità. In altri termini, secondo la tesi attrice, l'amministrazione, a fronte della decisione del gennaio
2020, non avrebbe potuto subordinare la reintegrazione a una nuova procedura di accertamento dell'inidoneità psico-fisica del lavoratore, sia perché il prof. non era stato ancora Pt_1 reintegrato (e non avrebbe rivestito perciò ancora la qualità di pubblico dipendente), sia perché i fatti sui quali era chiesta
10 l'indagine medica di idoneità sarebbero stati gli stessi già posti a fondamento di sanzioni disciplinari annullate dalla precedente sentenza passata in giudicato.
22. Con il settimo motivo, in effetti in parte sovrapponibile al precedente, la parte privata torna a censurare la sentenza di primo grado, per avere ritenuto, a suo dire erroneamente, che la sentenza del gennaio 2020 non fosse ostativa a un nuovo accertamento di idoneità. La difesa attrice lamenta anche che il primo giudice abbia affermato essersi concluso l'originario accertamento di idoneità, avviato nel 2018, con l'archiviazione per la mancata presentazione a visita del ricorrente, quando in contrario non vi sarebbe stata prova che egli fosse stato effettivamente convocato.
23. Con il medesimo motivo infine l'attore argomenta l'erroneità del capo della decisione di primo grado che ha escluso ogni rilevanza, sulla legittimità del recesso, del ritardo nell'esecuzione della sentenza e di eventuali vizi della sospensione cautelare. In contrario, secondo la tesi attrice, il fatto che l'amministrazione avesse disposto la reintegrazione dopo circa un anno dalla sentenza del gennaio 2020 comporterebbe la nullità di tutti gli atti, a partire dagli accertamenti medici, disposti dal gennaio al dicembre 2020 e “a cascata” (così testualmente l'atto di appello) di quelli successivi. E identico effetto produrrebbe, secondo l'attore, la dedotta prosecuzione della sospensione cautelare oltre il termine massimo previsto dalla legge.
24. Sulla base di questi argomenti l'appellante ha concluso come segue: “A) in via principale, annullare e/o riformare la sentenza impugnata, con conseguente accoglimento integrale della domanda introduttiva;
B) in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento integrale della domanda introduttiva, sempre previo annullamento e/o riforma della sentenza
11 impugnata, accogliere la domanda di reintegrazione dell'appellante nel ruolo amministrativo, con tutte le conseguenze di legge;
C) condannare, comunque, gli appellati al pagamento dei compensi e delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
25. In via istruttoria ha chiesto disporsi, ove ritenuto indispensabile una CTU medico legale sulla sua idoneità psico fisica all'impiego, contestualmente dichiarando di essere disponibile a sottoporvisi.
26. Si è costituita l'amministrazione per resistere, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario, in quanto l'appellante non avrebbe effettivamente contestato gli assunti della sentenza di primo grado, decisivi rispetto all'esito del giudizio, secondo cui a) l'indisponibilità dell'originario ricorrente a sottoporsi a visita avrebbe impedito l'accertamento del suo diritto alla reintegrazione nel posto di docente;
b) nessuna reintegra in mansioni diverse sarebbe stata possibile, in quanto non domandata nemmeno in via subordinata. Sul punto l'amministrazione ha eccepito l''inammissibilità delle conclusioni svolte subordine in questo grado, in quanto mai formulate in primo grado. L'appellato si è difeso comunque anche nel merito, argomentando l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e in ogni caso il rigetto.
27. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte ritiene l'appello ammissibile, in quanto l'appellante ha contestato l'assunto del Tribunale, secondo cui sarebbe stato decisivo, ai fini di causa, il suo rifiuto di sottoporsi alla visita peritale (cfr. il quinto motivo a pag. 22 dell'appello). Tuttavia i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati nel merito.
12 28. Al fine di dare conto di una simile conclusione, è utile innanzi tutto ribadire come, nel ricorso di primo grado, l'attore avesse chiesto, oltre all'annullamento del recesso, la reintegrazione nel suo posto di docente, senza alcuna richiesta ulteriore, neppure in via subordinata. E' allora, secondo il collegio, del tutto condivisibile il passaggio, essenziale nel percorso argomentativo del Tribunale, secondo cui il bene della vita, cui il ricorrente concretamente aspirava, era unicamente la ripresa del suo lavoro di docente. E del resto è un fatto che egli, all'esito dell'accertamento medico del maggio 2021 e a fronte dell'offerta dell'amministrazione, abbia ripetutamente rifiutato di riprendere il lavoro come addetto amministrativo e abbia anzi negato ogni disponibilità anche a indicare le sedi di sua preferenza per lo svolgimento di tali mansioni. E' certo quindi che il Tribunale dovesse pronunciarsi sul diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di docente e solo in quello e tale è la questione che deve affrontare anche questa Corte, dato che è di tutta evidenza l'inammissibilità delle conclusioni svolte in questo grado in via subordinata, in quanto portano una domanda del tutto nuova.
29. Assunto questo dato, il collegio ritiene allora che correttamente il Tribunale abbia indagato, innanzi tutto, in ordine alla giuridica possibilità di attribuzione di quel bene (la ripresa del lavoro di docente), anche ove, per ipotesi, il recesso fosse stato affetto da uno, o più, dei vizi lamentati. Un'indagine necessaria, in quanto è un fatto che, con accertamento del
14.5.2021 (doc. 31 del fascicolo di primo grado dell'appellante), il ricorrente fosse stato ritenuto permanentemente inidoneo all'insegnamento e idoneo con limitazioni al lavoro amministrativo. Di conseguenza, finché quell'accertamento medico fosse stato giuridicamente in essere, alla reintegrazione
13 nel posto di docente si sarebbe comunque frapposto un fatto ostativo, idoneo a renderla impossibile.
30. Le questioni che si ponevano al giudice di primo grado e si pongono alla Corte, in relazione a tale accertamento, erano allora fondamentalmente due: se esso fosse stato legittimamente disposto e, in caso affermativo, se le sue conclusioni fossero corrette nel merito.
31. Ora, che l'amministrazione avesse titolo a disporre un nuovo accertamento medico, dopo la sentenza che aveva disposto la reintegrazione dell'appellante, a fronte di un precedente accertamento, per quanto provvisorio, di sua assoluta inidoneità
(quello dell'ottobre 2018, di cui si è detto sopra), non è seriamente dubitabile.
32. In primo luogo, come correttamente rilevato dal Tribunale,
l'art 55 octies del D.L.gs. 165/2001 non pone alcun limite temporale all'accertamento di idoneità, mentre l'art. 3 del regolamento di attuazione di quella disposizione, il D.P.R.
171/2011, all'art. 3 comma 3 lo consente comunque “in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova”, in presenza dei presupposti pure disciplinati dal regolamento. La fonte secondaria (art. 3 terzo comma) individua poi tali presupposti: a) nell'assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
b) in disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere
l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
c) in condizioni fisiche che facciano presumere
l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio”. E nella specie è un fatto che l'originario accertamento medico fosse stato disposto, nel 2018, proprio in relazione alla fattispecie della
14 lettera b) e l'esito, seppure interlocutorio, fosse stato di inidoneità assoluta.
33. A fronte di un simile esito, ritiene la Corte che l'amministrazione, non solo avrebbe potuto, ma, alla luce dei suoi doveri di protezione della salute e della sicurezza del personale scolastico e degli studenti e delle studenti, avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento di idoneità, prima di consentire al docente la ripresa dell'attività lavorativa, comandata dalla sentenza di reintegrazione, che aveva ripristinato la funzionalità del rapporto (così che non può dubitarsi che fosse dipendente del appellato, al Pt_1 CP_1 momento dell'accertamento medico disposto nel 2020).
34. D'altro canto, l'accertamento non era impedito dalla sentenza di reintegrazione. In primo luogo, invero, non è completamente esatto l'assunto dell'appellante, secondo cui i fatti che avevano determinato la sanzione espulsiva fossero gli stessi che avevano indotto il dirigente scolastico a chiedere la visita di idoneità, nell'aprile del 2018. Al contrario, si è detto in narrativa come quei fatti fossero stati disciplinarmente contestati al docente nel procedimento conclusosi con la sospensione, mentre la destituzione era stata disposta in relazione a condotte diverse, contestate nel luglio del 2018, per quanto nel provvedimento espulsivo si facesse riferimento espresso anche alla precedente sanzione sospensiva.
35. Peraltro, a prescindere da questo dato, in ogni caso, il fatto che alcune condotte possano assumere rilievo disciplinare non ne esclude un'ulteriore valutazione, al diverso fine di accertare l'idoneità del lavoratore alle mansioni, trattandosi di profili del tutto diversi. E nella specie una simile conclusione è a maggior ragione corretta, considerando come la sentenza del gennaio
2020 non avesse esaminato affatto l'esistenza o l'imputabilità
15 dell'inadempimento contestato al prof. , avendo rilevato Pt_1 unicamente la tardività di entrambe le contestazioni.
36. Il contenuto di merito della sentenza del gennaio 2020 non era quindi tale da precludere all'amministrazione un nuovo accertamento di idoneità del lavoratore, a fronte del precedente del 2018.
37. E' poi completamente infondato l'argomento dell'appellante secondo cui il ritardo nell'esecuzione della sentenza di reintegra, da parte dell'amministrazione, o eventuali vizi del provvedimento di sospensione cautelare avrebbero l'effetto di determinare la nullità di tutti gli atti e le determinazioni del Ministero successivi, compreso il nuovo accertamento medico. Si tratta di un argomento che non ha il minimo supporto normativo, è contrario ai principi generali in materia di nullità (secondo cui la nullità derivata colpisce i soli atti successivi giuridicamente dipendenti da quello invalido) ed è del tutto incongruo nell'ambito di un rapporto di lavoro privatizzato, nel quale l'amministrazione opera con i poteri del privato datore di lavoro.
38. E' infine assente qualunque deduzione minimamente specifica in ordine all'assunta riferibilità dell'accertamento, disposto dopo la sentenza di reintegrazione, a un intento ritorsivo del dirigente scolastico, intento che è solo, e del tutto genericamente, affermato.
39. Deve quindi ritenersi, come il Tribunale, che l'amministrazione potesse senz'altro scegliere di sottoporre il lavoratore a un nuovo giudizio di idoneità.
40. E assunta la legittimità di quell'accertamento, è del tutto condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui l'esito di un tale, legittimo accertamento poteva essere confutato (e quindi rimosso il suo effetto ostativo rispetto alla ripresa del rapporto di impiego come docente) solo con un'indagine medico legale, che
16 dichiarasse l'idoneità del lavoratore specificamente alle mansioni di docente. Era stata quindi certamente corretta la decisione del primo giudice di disporre una CTU medico legale, cui però
l'originario ricorrente si è rifiutato di sottoporsi, così rendendo impossibile il lavoro dell'ausiliario dell'ufficio.
41. In tal modo tuttavia l'odierno appellante ha rinunciato a contestare il merito dell'accertamento medico di idoneità, che conserva quindi la sua validità e preclude ex se l'accoglimento della domanda di reintegrazione. Né vi è luogo a disporre in questo grado un'indagine medico legale, già rifiutata dall'interessato.
42. L'appello va quindi respinto. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
43. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Firenze, 13.3.2025
La Presidente rel. dott. Elisabetta Tarquini
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