TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. prefall. N. 108+120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti iscritti al R.G. prefall n. 108+120/2022 sui ricorsi depositati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e da Parte_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Ariano
[...]
Irpino (AV) alla Via Parzanese n. 27, presso lo studio dell'Avv. Marcello Luparella che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti per la dichiarazione di fallimento di in persona del liquidatore p.t., Parte_2
con sede in Maddaloni (CE) alla Via Ficucella loc. Interporto edificio lotto 1C elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Fratta n. 65, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Iannuccilli che la rappresenta e difende disgiuntamente dall'Avv. Gian Paolo La Sala;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha chiesto dichiararsi il fallimento della società . Parte_2
Nel contesto ravvisava il requisito dell'insolvenza nella mancata esecuzione del concordato preventivo proposto dalla stessa r ima omologato e poi risolto su istanza dell' Pt_2 [...]
per l'inosservanza degli obblighi concordatari e la mancata liquidazione degli asset Parte_1
immobiliari.
1 L'istanza depositata dal P.M. è stata formulata a seguito della sentenza n. 41/2022 del 12.5.2022 con la quale la Corte d'Appello di Napoli confermava la risoluzione del concordato preventivo pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, tuttavia, revocava la contestuale dichiarazione di fallimento disposta con tale pronunzia dall'intestata sul presupposto che CP_1
l'originario ricorso di fallimento proposto dalla prima del deposito della Parte_3
domanda di concordato di , era divenuto improcedibile a seguito del passaggio in Pt_2
giudicato del decreto di omologa.
Ad avviso della Corte, quindi, la declaratoria di fallimento era stata pronunciata dal Tribunale
d'ufficio in spregio al dettato normativo dell'art. 6 l. fall. e perciò affetta da improcedibilità.
Con successivo ricorso riunito depositato il 22.07.2022 l' ha Parte_1 anch'ella insistito per la declaratoria di fallimento della società debitrice evidenziando di essere creditrice della somma di euro 18.136.006,79 per effetto di cartelle iscritte a ruolo, notificate alle società e mai pagate.
La ricorrente , poi, nell'affermare la ricorrenza dello stato di Parte_1
insolvenza della società, ha dedotto che la società non ha osservato i pagamenti dei debiti rateizzati a seguito dell'accoglimento da parte dell'ente delle relative istanze di rateizzazione presentate tra il
2009 e il 2011 e di aver tentato il recupero coattivo del credito attraverso un pignoramento dei beni, conclusosi con esito negativo.
Sulla base poi delle risultanze dell'ultimo bilancio depositato dalla società presso il registro delle imprese relativo all'esercizio 2020 e tenuto conto delle maggiori passività rispetto alle attività, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di fallimento.
Con memoria depositata il 5.08.2022 si è costituita la società debitrice, la quale in via preliminare ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità delle istanze di fallimento depositate dalla Procura della
Repubblica e da , eccependo che - a seguito della revoca del Parte_1 fallimento dichiarata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 41/2022 - la procedura fallimentare n. 5/2022, aperta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 41/2022 non si era ancora chiusa.
In subordine, ha invocato la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento prefallimentare, o in il rinvio dell'udienza prefallimentare fissata per il giorno 16.08.2022.
Il Tribunale preso atto della comunicazione pervenuta dal Conservatore presso il Registro delle
Imprese, il quale aveva notiziato che l'annotazione della chiusura della predetta procedura concorsuale e la cancellazione dalla sezione corrente della visura camerale della relativa informazione potrà essere effettuata solo successivamente all'adozione di decreto del Tribunale
2 adottato ex art. 119 L.F. e comunicato per estratto dalla cancelleria fallimentare al R.I. ai fini degli adempimenti pubblicitari e constatato che alcun decreto formale di chiusura era stato adottato, ha provveduto a rinviare l'udienza del 16.08.2022 al 18.10.2022, quest'ultima rinviata all'udienza del
27.10.2022 in attesa dell'adozione da parte del Tribunale del decreto di chiusura della procedura fallimentare n. 5/2022.
Acquisito il decreto di chiusura della procedura fallimentare n. 5/2022 e preso atto del deposito da parte della società di una domanda di concordato pieno iscritta al R.G. P.U. n. 29/2022 in quanto successiva all'entrata in vigore del codice della crisi, il Tribunale ha ritenuto di fare applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9936/2015 e codificati dall'art. 7 CCII procedendo all'esame della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi in via prioritaria rispetto al vaglio dei ricorsi di fallimento.
La procedura di concordato preventivo, introdotta sotto la vigenza del codice della crisi e per la quale è stato nominato Commissario Giudiziale il Prof. Avv. , si è conclusa con Persona_1 decreto d'inammissibilità pronunciato in data 28.02.2024 da parte del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Tale decisione è stata impugnata dalla società presso la Corte di Appello di Napoli che, con decreto emesso il 19.06.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla società confermando la pronunzia di prime cure.
All'udienza dell'11.09.2024, i difensori della società debitrice hanno chiesto un ulteriore rinvio della discussione dei ricorsi di fallimento, deducendo di non aver proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo e di aver formulato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII indirizzata agli enti istituzionali titolari di crediti tributari e contributivi, ossia e INPS e ai consorzi e Pt_1 Parte_1 Controparte_2
CI (in concordato preventivo) partecipati da per oltre il 90% in Parte_2
favore dei quali veniva riconosciuta una percentuale di soddisfacimento del credito pari a quella già indicata nel concordato presentato nel 2015 omologato e poi risolto.
Il Tribunale, quindi anche in virtù della mancata opposizione del difensore di Parte_1
, ha rinviato all'udienza del 16.10.2024 alla quale la ricorrente
[...] Parte_1
ha insistito per la dichiarazione di fallimento, atteso il dissenso alla proposta di accordo
[...]
espresso da . Parte_1
Da parte sua la società resistente ha rappresentato di aver depositato una domanda con riserva per accedere ad una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII sia nel registro dei procedimenti prefallimentari sia nel registro dei procedimenti unitari chiedendo valutarsi la
3 sospensione dei ricorsi di fallimento depositati dalla Procura della Repubblica e da
[...]
. Parte_1
All'esito di tale udienza il Tribunale ha riservato la decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente evidenziarsi che la proposta di accordo con riserva risulta essere stata depositata unicamente nel registro dei procedimenti prefallimentari e non anche nel registro dei procedimenti unitari.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che la società ha prodotto unicamente le pec di accettazione e non anche le pec di consegna relative al deposito dell'atto (cfr. documentazione integrativa depositata il
16.10.2024).
In particolare, difetta la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia, sicché il deposito nel registro dei procedimenti unitari non può dirsi perfezionato.
Ad ogni buon conto il Tribunale ritiene che le istanze formulate dalla società non siano meritevoli di accoglimento e che vada dichiarato il fallimento di . Parte_2
La proposta di accordo prevede di soddisfare i creditori estranei all'accordo attraverso il pagamento integrale dei loro crediti, ammontanti complessivamente a € 689.857, entro il termine massimo di
120 giorni dall'omologa mediante la liquidazione del patrimonio aziendale esistente al 31.7.2024, costituito da disponibilità liquide per € 255.973 e dall'incasso di un credito verso clienti di €
26.786, nonché, per la parte residua, mediante la finanza esterna apportata da fino alla Parte_4
concorrenza di € 1.000.000,00.
Rispetto ai creditori aderenti, la società ha previsto il soddisfacimento dei Consorzi e CI CP_2
nella misura del 4,30% attraverso il trasferimento in comproprietà pro quota, in proporzione ai rispettivi crediti e a titolo di datio in solutum, del bene immobile del valore di € 3.300.000 che perverrà alla dalla società entro trenta giorni Pt_2 Parte_5 dall'omologa. Il trasferimento dell'immobile in comproprietà a e a CI sarà eseguito dalla CP_2
entro 120 giorni dall'omologa. Pt_2
In alternativa, si è dichiarata disponibile a iscrivere ipoteca sull'immobile in favore di Pt_2
e CI entro sessanta giorni dall'omologa, a garanzia del pagamento dell'importo CP_2 complessivo di € 3.300.000, che sarà corrisposto a e a CI entro il termine massimo di CP_2 trentasei mesi dall'omologa.
Per quanto concerne invece i creditori aderenti costituiti dagli enti istituzionali Parte_1
e INPS, la società ha previsto il soddisfacimento dei crediti tributari non privilegiati nella
[...]
misura del 4,30% e dei crediti tributari e previdenziali privilegiati nella misura del 46,88%. Il
4 soddisfo di tali crediti viene assicurato attraverso l'iscrizione dell'ipoteca in favore degli enti entro sessanta giorni dall'omologa sui beni del valore complessivo di € 12.688.000, iva inclusa che Contr saranno trasferiti da e a garanzia del pagamento di tale importo entro trentasei mesi Pt_4 dall'omologa.
In primo luogo, preme al Collegio evidenziare che sia si voglia inquadrare la proposta di accordo presentata da sotto la vigenza del codice della crisi sia che la si voglia esaminare nella Pt_2
vigenza della legge fallimentare del 1942, deve giungersi alla conclusione della sua inammissibilità.
Nella vigenza del regio decreto n. 267/1942 si era sviluppato un acceso dibattito relativo al rapporto sussistente tra procedimento prefallimentare e procedure minori, specialmente rispetto ad un concordato preventivo.
Tra le possibili soluzioni esistenti per la regolamentazione di tale rapporto, si era fatto rinvio ai vari istituti del codice di rito, ipotizzando la sospensione del procedimento pre-fallimentare ovvero la riunione del medesimo a quello riguardante la procedura minore.
Nel 2015 tale dibattito veniva risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 9936/2015 hanno affermato che: a) la pendenza di una domanda di concordato preventivo “impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., art. 162, 173, 179 e 180” e b) in pendenza di una procedura concordataria, “il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., art. 162, 173, 179
e 180 e cioè rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato”.
La conclusione alla quale sono giunte le Sezioni Unite era allora che tra la procedura concordataria e quella fallimentare sussistesse un coordinamento asimmetrico volto ad attribuire preminenza allo scopo preventivo ed alternativo della prima, anche indipendentemente dalla priorità temporale di presentazione delle relative istanze (principio di prevenzione).
La necessità del previo esame della domanda di concordato preventivo, oltre che espressione del favor per la procedura concordataria, era in linea con quanto richiesto dalla Commissione Europea con la Raccomandazione del 12 marzo 2014 circa l'opportunità che gli Stati membri prevedessero, allo scopo di facilitare i negoziati sui piani di ristrutturazione, la sospensione delle domande di insolvenza presentate dopo la proposta di concordato, così da evitare che la possibilità di regolare l'insolvenza attraverso un accordo tra debitore e maggioranza dei creditori venisse meno per la presentazione di una istanza di fallimento;
sicché era necessario che il coordinamento tra le
5 procedure avvenisse assicurando il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo.
Il problema veniva allora affrontato dalle Sezioni Unite sotto il profilo del coordinamento prettamente processuale tra domanda di concordato ed istanza di fallimento, con richiamo agli istituti della litispendenza, alla continenza, alla riunione, all'abuso del processo (domanda di concordato presentata al solo fine di procrastinare la sentenza dichiarativa di fallimento), alla non necessità di diretta ed autonoma impugnazione, oltre che di quest'ultima sentenza, anche della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.
La questione, dunque, veniva risolta nel senso che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto (cfr. Cass. SS.UU,
15.05.2015, n. 9935).
Con l'avvento del codice della crisi e dell'insolvenza, le problematiche di coordinamento tra la procedura di liquidazione giudiziale e le procedure di regolamentazione della crisi hanno trovato risoluzione nell'art. 7 CCII che impone ora la trattazione unitaria di tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza da parte dei soggetti legittimati.
Ed infatti, il comma 2 della norma richiamata, afferma il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza diversi da quest'ultima, purché di non manifesta infondatezza o inammissibilità e di maggior convenienza per i creditori rispetto alla soluzione liquidatoria.
In particolare, è previsto che nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: 1) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
2) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
3) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
Per altro verso, il comma 3 dell'art. 7 CCII, poi, attribuisce al giudice competente il potere di convertire in liquidazione giudiziale, dietro apposita domanda di parte e persistendo l'insolvenza,
l'eventuale procedimento apertosi a seguito di domanda alternativa di regolazione non accolta.
Nello specifico, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il
6 tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'art. 49, comma 2. Come affermato nella relazione illustrativa al codice della crisi, si tratta di un sistema concorsuale a tutela crescente e a protezione progressiva della proposta procedura.
Ciò posto, tanto che si faccia applicazione del criterio della prevalenza codificato dall'art. 7 CCII tanto del criterio del coordinamento asimmetrico enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la richiesta di sospensione dei procedimenti prefallimentari formulata da Parte_2
non è suscettibile di accoglimento.
[...]
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha esaminato la questione oggetto di domanda, concludendo che la presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non implica la sospensione della procedura prefallimentare, non potendo
a ciò condurre un'interpretazione estensiva della L. Fall., art. 182 bis, comma 6, laddove vieta
l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari in presenza dell'istanza di sospensione proposta dal debitore: da un lato, infatti, il procedimento prefallimentare non ha natura esecutiva e cautelare, ma natura cognitiva piena e, dall'altro, la menzionata interpretazione non sarebbe coerente con il sistema, che non consente la sospensione ex art. 295 c.p.c. della procedura prefallimentare a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Nè la disciplina di cui all'art. 182 bis cit., può dirsi, per ciò solo, indeterminata, sicchè è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 27 e 111 Cost."
(cfr. Cass. 6.11.2013, n. 24969; Cass. 22.05.2019, n. 13850).
Le conclusioni argomentate dalla giurisprudenza di legittimità sono coerenti con gli approdi già illustrati con riferimento ai rapporti tra procedimento prefallimentare e concordato preventivo, declinati non già come pregiudizialità tecnico-giuridica bensì come mero coordinamento, nel senso che, pendente il secondo, "la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162,173,179 e 180 L. Fall." - e cioè, rispettivamente, come detto, inammissibilità della domanda, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, diniego di omologazione (fatta salva la possibilità di dichiarare il fallimento durante le eventuali fasi di impugnazione di simili esiti negativi) ferma restando, in ogni caso, l'inammissibilità di una domanda di concordato preventivo diretta non a regolare la crisi dell'impresa, ma a procrastinare la dichiarazione di fallimento, come tale integrante "gli estremi dell'abuso del processo" (ex multis,
7 Cass. 30539/2018, 1169/2017, 9050/2016; Cass. Sez. U, 9935/2015 e 1521/2013).
Fatta tale premessa, nel caso di specie la società ha presentato una domanda di accordo con riserva che si innesta nell'ambito di un procedimento prefallimentare, successivamente alla pronuncia di risoluzione del concordato omologato nel 2015 sotto l'egida della legge fallimentare del 1942 e di una seconda pronuncia di inammissibilità di un concordato presentato nella vigenza del codice della crisi.
Ritiene il Tribunale che tale domanda sia inammissibile, parendo manifesto l' abuso degli strumenti di regolazione della crisi da parte della società, di volta in volta proposti al solo fine di ritardare l'esame dei ricorsi di fallimento.
Nel diritto vivente, creatosi per effetto delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene comunemente che l'“abuso del processo” inerisca alla condotta di chi “con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizza strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti” (cfr. Cass. n. 3836/2017).
In particolare, la Suprema Corte ha enucleato diverse fattispecie di abuso dello strumento concordatario che si configurano (i) quando il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (cfr. Cass. n. 30539/2018); (ii) quando il debitore abbia riproposto un'ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto (cfr. Cass. n. 25210/2018); (iii) quando il proponente abbia rinunciato ad una prima proposta di concordato per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento (cfr. Cass. n.
5677/2017); (iv) quando l'imprenditore, a seguito della declaratoria di inammissibilità di una prima proposta concordataria, abbia presentato una nuova proposta con modifiche di carattere meramente formale e marginale (cfr. Cass. n. 3836/2017).
Orbene, nel caso di specie il soddisfacimento dei creditori aderenti vuole essere assicurato attraverso il trasferimento a di beni immobili appartenenti ad altre Parte_2
società del gruppo e da questa ai consorzi a titolo di datio in solutum ovvero con iscrizione CP_4
di ipoteca sui medesimi immobili da liquidare, con conseguente pagamento dei debiti accumulati nei confronti dei consorzi e di quelli tributari e contributivi anche oggetto di transazione fiscale.
La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dalla società non pare differenziarsi sostanzialmente dal concordato omologato nel 2015 e poi risolto, nonché dal concordato dichiarato
8 inammissibile dal Tribunale con decreto depositato il 28.02.2024.
Anche nel piano concordatario, infatti, era previsto il soddisfacimento dei creditori attraverso il trasferimento da parte di e di e l'apporto di finanza Parte_5 Parte_4 esterna da parte di quest'ultima.
Orbene, a differenza di quanto qui argomentato dalla società debitrice circa le ragioni della declaratoria di inammissibilità, queste non si sono concentrate esclusivamente sul mancato inserimento in piano dei crediti vantati da e CI e sulla mancata qualificazione di tali CP_2
crediti come postergati.
Il Tribunale, invero, richiamando il parere espresso dal Commissario Giudiziale, ha dubitato della capacità patrimoniale e finanziaria di di apportare finanza esterna (cfr. decreto di Parte_4
inammissibilità pag. 2) giudicando non sufficiente al riguardo la garanzia fideiussoria sottoscritta da in considerazione che la variazione in positivo del bilancio di quest'ultima al Parte_6
31.12.2021 costituiva un avvenimento eccezionale non ripetibile negli esercizi successivi.
Peraltro, il Commissario Giudiziale aveva osservato come non fosse in grado di Parte_4
apportare la finanza esterna secondo le tempistiche del piano di concordato perché l'accordo preliminare intervenuto con funzionale come si è detto a fornire la nuova finanza, Parte_6 articolava il versamento di quest'ultima ( consistente nel corrispettivo per l'acquisto dell'immobile) in funzione della stipula dell'atto definitivo di trasferimento, atto che ad oggi la società non specifica neppure se sia stato stipulato.
In sostanza alcun elemento nuovo viene riportato sulla capacità di quanto all'apporto di Parte_4
finanza esterna né viene dimostrato che i beni che si intendono trasferire a Parte_2
siano facilmente liquidabili e liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
[...]
Ne consegue che il contenuto della proposta non appare sostanzialmente difforme da quanto previsto sia nel primo piano concordatario rimasto inattuato sia in quello dichiarato inammissibile dal Tribunale all'esito delle valutazioni effettuate. Il continuo ricorso da parte della società a strumenti di regolazione della crisi di volta in volta affetti da non trascurabili criticità che hanno comportato continue interlocuzioni con gli organi della procedura, anche a ridosso delle udienze, inducono a ritenere che la società abbia violato i canoni di correttezza e buona fede e del giusto processo come dimostrato dal continuo concatenarsi di procedure, istanze e memorie integrative
(non ultima l'invio di una nuova proposta all'Inps diversa da quella per quale era stato richiesto l'espressione del voto) incomplete e incoerenti tra loro.
Tali canoni di comportamento trovano ora la loro codificazione nel codice della crisi che all'art. 4 c.
1 pone a carico del debitore e dei creditori un obbligo esteso a tutte le procedure di regolazione
9 della crisi di comportamento secondo buona fede e correttezza che per il debitore si sostanzia nel rispetto di obblighi di trasparenza e verità nella rappresentazione della propria situazione patrimoniale e finanziaria, nell'assunzione di iniziative tempestive e concretamente efficaci rispetto alla risoluzione della crisi, nella gestione del patrimonio nell'interesse dei creditori. Si tratta di comportamenti che non costituiscono una novità del codice della crisi perché già adottati in chiave ermeneutica nella vigenza della legge fallimentare, con la conseguenza che di essi ben può farsi applicazione al caso di specie.
L'evoluzione cronologica degli eventi e il comportamento processuale della debitrice inducono a ritenere che la stessa abbia abusato degli strumenti processuali a sua disposizione al solo scopo di impedire al Tribunale di esaminare i ricorsi di fallimento. Pertanto, la proposta deve considerarsi inammissibile.
Vanno ora esaminate le istanze di fallimento presentate dal P.M. e da Parte_1
.
[...]
Nella valutazione di tali istanze, occorrerà fare applicazione del regio decreto n. 267/1942, in quanto trattasi di ricorsi depositati anteriormente all'entrata in vigore del codice della crisi.
Tale conclusione è avallata dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 390 comma 1 CCII a norma del quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per
l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché della legge 27 gennaio
2012, n. 3.
Così individuata la normativa da applicare, in via preliminare, occorre evidenziare che la società è stata già convocata alle udienze dell'11.09.2024 e del 16.10.2024 per difendersi sulle istanze di fallimento proposte, sicché risultando rispettato il principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa ex artt. 101 e 24 Cost., non è necessaria una nuova convocazione del debitore in camera di consiglio.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con riferimento alla declaratoria di inammissibilità di un concordato preventivo innestatosi nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento, affermando il principio per il quale ove sia stata presentata domanda di concordato preventivo cd. in bianco ai sensi dell'art. 161 L. Fall., comma 6, va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162 L. Fall., comma 2, per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese
10 prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi quella domanda nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla domanda stessa ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese (cfr. Cass. n. 9370 del 2018; Cass. n. 12957 del
2016). Ciò a maggior ragione quando la decisione sull'ammissibilità della domanda concordataria sia fondata, piuttosto che sulla valutazione del contenuto concreto della corrispondente proposta
(nella specie, evidentemente mancante, trattandosi di istanza ex art. 161 L. Fall., comma 6), su argomentazioni supportate da elementi di giudizio (quelli di cui si dirà scrutinandosi il secondo motivo) certamente noti alle parti perchè ricavati dalle rispettive allegazioni anche nella già pendente sede prefallimentare (cfr. Cass. 21.08.2020, n. 17532).
Nel caso di specie, la società ha fatto ricorso allo strumento dell'accordo con riserva allorché era stata già convocata dinanzi al Tribunale per prendere posizione sulle istanze di fallimento presentate dalla Procura della Repubblica e dall' , sicché essa era senz'altro messa in Parte_1
condizione di esercitare ivi il proprio diritto di difesa anche in ordine alla menzionata domanda, senza che si rendesse necessaria una (ulteriore) sua audizione sul punto.
Certamente sussistono i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 legge fall. (ora art. 2 CCII) posto che tali requisiti sono stati già esaminati dal Tribunale al momento della valutazione delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
È indubbio parimenti che la società si trovi in uno stato di insolvenza irreversibile, che con riferimento alla società in liquidazione viene accertata dal Tribunale verificando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 7.12.2016, n. 25167; Cass.
30.05.2013, n. 13644), mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria
(cfr. Cass. ord. 10.12.2020, n. 28193).
Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo
11 principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In disparte il rilievo per cui lo stato di insolvenza non è stato contestato dalla società in alcuna delle memorie difensive (nelle quali essa si è limitata a chiedere un rinvio delle udienze in attesa della decisione del reclamo della Corte d'Appello e in attesa del deposito della proposta di accordo con riserva), tale onere risulta assolto dai creditori istanti se sol si pone attenzione allo squilibrio risultante dai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2023 e alla bozza di bilancio redatta al
31.07.2024.
Ed infatti, nella nota integrativa allegata al bilancio chiuso al 31.12.2023 risulta che l'ammontare dell'attivo circolante è pari ad € 1.437.938, con una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 82.784,00. Del pari sono diminuiti i crediti e le disponibilità liquide a fronte invece di un aumento dei debiti quantificati in € 20.661.842 con una variazione in aumento di €
251.957,00.
Passando ad analizzare le medesime voci relative al bilancio redatto al 31.07.2024, emerge che l'attivo circolante è nuovamente diminuito passando ad € 1.354.067,34 con una variazione in peius di € 83.871,61; i debiti sono aumentati ad € 23.228.341,51 con una variazione in aumento di €
2.566.499,14.
L'incapacità della società di garantire l'equo soddisfacimento dei creditori sociali con le risorse a disposizione, giustifica, pertanto, la dichiarazione di fallimento.
P.Q.M.
Letto l'art. 16 regio decreto n. 267/1942;
Dichiara il fallimento di in persona del liquidatore p.t. con sede in Pt_2 Parte_2
Maddaloni (CE) via Ficucella Loc. Interporto, Edificio Lotto 1C, P.IVA P.IVA_1
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;
curatore il Prof. Avv. Stefano Blandini;
CP_5
Ordina alla società in persona del liquidatore p.t. il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguito;
Fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22.05.2025 ore 9:30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il
12 termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione a mezzo pec delle domande di insinuazione al passivo.
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti iscritti al R.G. prefall n. 108+120/2022 sui ricorsi depositati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e da Parte_1
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Ariano
[...]
Irpino (AV) alla Via Parzanese n. 27, presso lo studio dell'Avv. Marcello Luparella che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti per la dichiarazione di fallimento di in persona del liquidatore p.t., Parte_2
con sede in Maddaloni (CE) alla Via Ficucella loc. Interporto edificio lotto 1C elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Fratta n. 65, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Iannuccilli che la rappresenta e difende disgiuntamente dall'Avv. Gian Paolo La Sala;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha chiesto dichiararsi il fallimento della società . Parte_2
Nel contesto ravvisava il requisito dell'insolvenza nella mancata esecuzione del concordato preventivo proposto dalla stessa r ima omologato e poi risolto su istanza dell' Pt_2 [...]
per l'inosservanza degli obblighi concordatari e la mancata liquidazione degli asset Parte_1
immobiliari.
1 L'istanza depositata dal P.M. è stata formulata a seguito della sentenza n. 41/2022 del 12.5.2022 con la quale la Corte d'Appello di Napoli confermava la risoluzione del concordato preventivo pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, tuttavia, revocava la contestuale dichiarazione di fallimento disposta con tale pronunzia dall'intestata sul presupposto che CP_1
l'originario ricorso di fallimento proposto dalla prima del deposito della Parte_3
domanda di concordato di , era divenuto improcedibile a seguito del passaggio in Pt_2
giudicato del decreto di omologa.
Ad avviso della Corte, quindi, la declaratoria di fallimento era stata pronunciata dal Tribunale
d'ufficio in spregio al dettato normativo dell'art. 6 l. fall. e perciò affetta da improcedibilità.
Con successivo ricorso riunito depositato il 22.07.2022 l' ha Parte_1 anch'ella insistito per la declaratoria di fallimento della società debitrice evidenziando di essere creditrice della somma di euro 18.136.006,79 per effetto di cartelle iscritte a ruolo, notificate alle società e mai pagate.
La ricorrente , poi, nell'affermare la ricorrenza dello stato di Parte_1
insolvenza della società, ha dedotto che la società non ha osservato i pagamenti dei debiti rateizzati a seguito dell'accoglimento da parte dell'ente delle relative istanze di rateizzazione presentate tra il
2009 e il 2011 e di aver tentato il recupero coattivo del credito attraverso un pignoramento dei beni, conclusosi con esito negativo.
Sulla base poi delle risultanze dell'ultimo bilancio depositato dalla società presso il registro delle imprese relativo all'esercizio 2020 e tenuto conto delle maggiori passività rispetto alle attività, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di fallimento.
Con memoria depositata il 5.08.2022 si è costituita la società debitrice, la quale in via preliminare ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità delle istanze di fallimento depositate dalla Procura della
Repubblica e da , eccependo che - a seguito della revoca del Parte_1 fallimento dichiarata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 41/2022 - la procedura fallimentare n. 5/2022, aperta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 41/2022 non si era ancora chiusa.
In subordine, ha invocato la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento prefallimentare, o in il rinvio dell'udienza prefallimentare fissata per il giorno 16.08.2022.
Il Tribunale preso atto della comunicazione pervenuta dal Conservatore presso il Registro delle
Imprese, il quale aveva notiziato che l'annotazione della chiusura della predetta procedura concorsuale e la cancellazione dalla sezione corrente della visura camerale della relativa informazione potrà essere effettuata solo successivamente all'adozione di decreto del Tribunale
2 adottato ex art. 119 L.F. e comunicato per estratto dalla cancelleria fallimentare al R.I. ai fini degli adempimenti pubblicitari e constatato che alcun decreto formale di chiusura era stato adottato, ha provveduto a rinviare l'udienza del 16.08.2022 al 18.10.2022, quest'ultima rinviata all'udienza del
27.10.2022 in attesa dell'adozione da parte del Tribunale del decreto di chiusura della procedura fallimentare n. 5/2022.
Acquisito il decreto di chiusura della procedura fallimentare n. 5/2022 e preso atto del deposito da parte della società di una domanda di concordato pieno iscritta al R.G. P.U. n. 29/2022 in quanto successiva all'entrata in vigore del codice della crisi, il Tribunale ha ritenuto di fare applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9936/2015 e codificati dall'art. 7 CCII procedendo all'esame della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi in via prioritaria rispetto al vaglio dei ricorsi di fallimento.
La procedura di concordato preventivo, introdotta sotto la vigenza del codice della crisi e per la quale è stato nominato Commissario Giudiziale il Prof. Avv. , si è conclusa con Persona_1 decreto d'inammissibilità pronunciato in data 28.02.2024 da parte del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Tale decisione è stata impugnata dalla società presso la Corte di Appello di Napoli che, con decreto emesso il 19.06.2024, ha rigettato il reclamo proposto dalla società confermando la pronunzia di prime cure.
All'udienza dell'11.09.2024, i difensori della società debitrice hanno chiesto un ulteriore rinvio della discussione dei ricorsi di fallimento, deducendo di non aver proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo e di aver formulato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII indirizzata agli enti istituzionali titolari di crediti tributari e contributivi, ossia e INPS e ai consorzi e Pt_1 Parte_1 Controparte_2
CI (in concordato preventivo) partecipati da per oltre il 90% in Parte_2
favore dei quali veniva riconosciuta una percentuale di soddisfacimento del credito pari a quella già indicata nel concordato presentato nel 2015 omologato e poi risolto.
Il Tribunale, quindi anche in virtù della mancata opposizione del difensore di Parte_1
, ha rinviato all'udienza del 16.10.2024 alla quale la ricorrente
[...] Parte_1
ha insistito per la dichiarazione di fallimento, atteso il dissenso alla proposta di accordo
[...]
espresso da . Parte_1
Da parte sua la società resistente ha rappresentato di aver depositato una domanda con riserva per accedere ad una proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 57 CCII sia nel registro dei procedimenti prefallimentari sia nel registro dei procedimenti unitari chiedendo valutarsi la
3 sospensione dei ricorsi di fallimento depositati dalla Procura della Repubblica e da
[...]
. Parte_1
All'esito di tale udienza il Tribunale ha riservato la decisione.
Ciò premesso, deve preliminarmente evidenziarsi che la proposta di accordo con riserva risulta essere stata depositata unicamente nel registro dei procedimenti prefallimentari e non anche nel registro dei procedimenti unitari.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che la società ha prodotto unicamente le pec di accettazione e non anche le pec di consegna relative al deposito dell'atto (cfr. documentazione integrativa depositata il
16.10.2024).
In particolare, difetta la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia, sicché il deposito nel registro dei procedimenti unitari non può dirsi perfezionato.
Ad ogni buon conto il Tribunale ritiene che le istanze formulate dalla società non siano meritevoli di accoglimento e che vada dichiarato il fallimento di . Parte_2
La proposta di accordo prevede di soddisfare i creditori estranei all'accordo attraverso il pagamento integrale dei loro crediti, ammontanti complessivamente a € 689.857, entro il termine massimo di
120 giorni dall'omologa mediante la liquidazione del patrimonio aziendale esistente al 31.7.2024, costituito da disponibilità liquide per € 255.973 e dall'incasso di un credito verso clienti di €
26.786, nonché, per la parte residua, mediante la finanza esterna apportata da fino alla Parte_4
concorrenza di € 1.000.000,00.
Rispetto ai creditori aderenti, la società ha previsto il soddisfacimento dei Consorzi e CI CP_2
nella misura del 4,30% attraverso il trasferimento in comproprietà pro quota, in proporzione ai rispettivi crediti e a titolo di datio in solutum, del bene immobile del valore di € 3.300.000 che perverrà alla dalla società entro trenta giorni Pt_2 Parte_5 dall'omologa. Il trasferimento dell'immobile in comproprietà a e a CI sarà eseguito dalla CP_2
entro 120 giorni dall'omologa. Pt_2
In alternativa, si è dichiarata disponibile a iscrivere ipoteca sull'immobile in favore di Pt_2
e CI entro sessanta giorni dall'omologa, a garanzia del pagamento dell'importo CP_2 complessivo di € 3.300.000, che sarà corrisposto a e a CI entro il termine massimo di CP_2 trentasei mesi dall'omologa.
Per quanto concerne invece i creditori aderenti costituiti dagli enti istituzionali Parte_1
e INPS, la società ha previsto il soddisfacimento dei crediti tributari non privilegiati nella
[...]
misura del 4,30% e dei crediti tributari e previdenziali privilegiati nella misura del 46,88%. Il
4 soddisfo di tali crediti viene assicurato attraverso l'iscrizione dell'ipoteca in favore degli enti entro sessanta giorni dall'omologa sui beni del valore complessivo di € 12.688.000, iva inclusa che Contr saranno trasferiti da e a garanzia del pagamento di tale importo entro trentasei mesi Pt_4 dall'omologa.
In primo luogo, preme al Collegio evidenziare che sia si voglia inquadrare la proposta di accordo presentata da sotto la vigenza del codice della crisi sia che la si voglia esaminare nella Pt_2
vigenza della legge fallimentare del 1942, deve giungersi alla conclusione della sua inammissibilità.
Nella vigenza del regio decreto n. 267/1942 si era sviluppato un acceso dibattito relativo al rapporto sussistente tra procedimento prefallimentare e procedure minori, specialmente rispetto ad un concordato preventivo.
Tra le possibili soluzioni esistenti per la regolamentazione di tale rapporto, si era fatto rinvio ai vari istituti del codice di rito, ipotizzando la sospensione del procedimento pre-fallimentare ovvero la riunione del medesimo a quello riguardante la procedura minore.
Nel 2015 tale dibattito veniva risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 9936/2015 hanno affermato che: a) la pendenza di una domanda di concordato preventivo “impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L. Fall., art. 162, 173, 179 e 180” e b) in pendenza di una procedura concordataria, “il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., art. 162, 173, 179
e 180 e cioè rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato”.
La conclusione alla quale sono giunte le Sezioni Unite era allora che tra la procedura concordataria e quella fallimentare sussistesse un coordinamento asimmetrico volto ad attribuire preminenza allo scopo preventivo ed alternativo della prima, anche indipendentemente dalla priorità temporale di presentazione delle relative istanze (principio di prevenzione).
La necessità del previo esame della domanda di concordato preventivo, oltre che espressione del favor per la procedura concordataria, era in linea con quanto richiesto dalla Commissione Europea con la Raccomandazione del 12 marzo 2014 circa l'opportunità che gli Stati membri prevedessero, allo scopo di facilitare i negoziati sui piani di ristrutturazione, la sospensione delle domande di insolvenza presentate dopo la proposta di concordato, così da evitare che la possibilità di regolare l'insolvenza attraverso un accordo tra debitore e maggioranza dei creditori venisse meno per la presentazione di una istanza di fallimento;
sicché era necessario che il coordinamento tra le
5 procedure avvenisse assicurando il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo.
Il problema veniva allora affrontato dalle Sezioni Unite sotto il profilo del coordinamento prettamente processuale tra domanda di concordato ed istanza di fallimento, con richiamo agli istituti della litispendenza, alla continenza, alla riunione, all'abuso del processo (domanda di concordato presentata al solo fine di procrastinare la sentenza dichiarativa di fallimento), alla non necessità di diretta ed autonoma impugnazione, oltre che di quest'ultima sentenza, anche della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.
La questione, dunque, veniva risolta nel senso che la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto (cfr. Cass. SS.UU,
15.05.2015, n. 9935).
Con l'avvento del codice della crisi e dell'insolvenza, le problematiche di coordinamento tra la procedura di liquidazione giudiziale e le procedure di regolamentazione della crisi hanno trovato risoluzione nell'art. 7 CCII che impone ora la trattazione unitaria di tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza da parte dei soggetti legittimati.
Ed infatti, il comma 2 della norma richiamata, afferma il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell'insolvenza diversi da quest'ultima, purché di non manifesta infondatezza o inammissibilità e di maggior convenienza per i creditori rispetto alla soluzione liquidatoria.
In particolare, è previsto che nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: 1) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
2) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
3) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
Per altro verso, il comma 3 dell'art. 7 CCII, poi, attribuisce al giudice competente il potere di convertire in liquidazione giudiziale, dietro apposita domanda di parte e persistendo l'insolvenza,
l'eventuale procedimento apertosi a seguito di domanda alternativa di regolazione non accolta.
Nello specifico, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il
6 tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'art. 49, comma 2. Come affermato nella relazione illustrativa al codice della crisi, si tratta di un sistema concorsuale a tutela crescente e a protezione progressiva della proposta procedura.
Ciò posto, tanto che si faccia applicazione del criterio della prevalenza codificato dall'art. 7 CCII tanto del criterio del coordinamento asimmetrico enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la richiesta di sospensione dei procedimenti prefallimentari formulata da Parte_2
non è suscettibile di accoglimento.
[...]
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha esaminato la questione oggetto di domanda, concludendo che la presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non implica la sospensione della procedura prefallimentare, non potendo
a ciò condurre un'interpretazione estensiva della L. Fall., art. 182 bis, comma 6, laddove vieta
l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari in presenza dell'istanza di sospensione proposta dal debitore: da un lato, infatti, il procedimento prefallimentare non ha natura esecutiva e cautelare, ma natura cognitiva piena e, dall'altro, la menzionata interpretazione non sarebbe coerente con il sistema, che non consente la sospensione ex art. 295 c.p.c. della procedura prefallimentare a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Nè la disciplina di cui all'art. 182 bis cit., può dirsi, per ciò solo, indeterminata, sicchè è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 27 e 111 Cost."
(cfr. Cass. 6.11.2013, n. 24969; Cass. 22.05.2019, n. 13850).
Le conclusioni argomentate dalla giurisprudenza di legittimità sono coerenti con gli approdi già illustrati con riferimento ai rapporti tra procedimento prefallimentare e concordato preventivo, declinati non già come pregiudizialità tecnico-giuridica bensì come mero coordinamento, nel senso che, pendente il secondo, "la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162,173,179 e 180 L. Fall." - e cioè, rispettivamente, come detto, inammissibilità della domanda, revoca dell'ammissione, mancata approvazione, diniego di omologazione (fatta salva la possibilità di dichiarare il fallimento durante le eventuali fasi di impugnazione di simili esiti negativi) ferma restando, in ogni caso, l'inammissibilità di una domanda di concordato preventivo diretta non a regolare la crisi dell'impresa, ma a procrastinare la dichiarazione di fallimento, come tale integrante "gli estremi dell'abuso del processo" (ex multis,
7 Cass. 30539/2018, 1169/2017, 9050/2016; Cass. Sez. U, 9935/2015 e 1521/2013).
Fatta tale premessa, nel caso di specie la società ha presentato una domanda di accordo con riserva che si innesta nell'ambito di un procedimento prefallimentare, successivamente alla pronuncia di risoluzione del concordato omologato nel 2015 sotto l'egida della legge fallimentare del 1942 e di una seconda pronuncia di inammissibilità di un concordato presentato nella vigenza del codice della crisi.
Ritiene il Tribunale che tale domanda sia inammissibile, parendo manifesto l' abuso degli strumenti di regolazione della crisi da parte della società, di volta in volta proposti al solo fine di ritardare l'esame dei ricorsi di fallimento.
Nel diritto vivente, creatosi per effetto delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene comunemente che l'“abuso del processo” inerisca alla condotta di chi “con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, utilizza strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti” (cfr. Cass. n. 3836/2017).
In particolare, la Suprema Corte ha enucleato diverse fattispecie di abuso dello strumento concordatario che si configurano (i) quando il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (cfr. Cass. n. 30539/2018); (ii) quando il debitore abbia riproposto un'ulteriore domanda di concordato, priva di ogni elemento di novità, pochi giorni dopo la risoluzione del concordato inizialmente omologato ma rimasto inadempiuto (cfr. Cass. n. 25210/2018); (iii) quando il proponente abbia rinunciato ad una prima proposta di concordato per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento (cfr. Cass. n.
5677/2017); (iv) quando l'imprenditore, a seguito della declaratoria di inammissibilità di una prima proposta concordataria, abbia presentato una nuova proposta con modifiche di carattere meramente formale e marginale (cfr. Cass. n. 3836/2017).
Orbene, nel caso di specie il soddisfacimento dei creditori aderenti vuole essere assicurato attraverso il trasferimento a di beni immobili appartenenti ad altre Parte_2
società del gruppo e da questa ai consorzi a titolo di datio in solutum ovvero con iscrizione CP_4
di ipoteca sui medesimi immobili da liquidare, con conseguente pagamento dei debiti accumulati nei confronti dei consorzi e di quelli tributari e contributivi anche oggetto di transazione fiscale.
La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dalla società non pare differenziarsi sostanzialmente dal concordato omologato nel 2015 e poi risolto, nonché dal concordato dichiarato
8 inammissibile dal Tribunale con decreto depositato il 28.02.2024.
Anche nel piano concordatario, infatti, era previsto il soddisfacimento dei creditori attraverso il trasferimento da parte di e di e l'apporto di finanza Parte_5 Parte_4 esterna da parte di quest'ultima.
Orbene, a differenza di quanto qui argomentato dalla società debitrice circa le ragioni della declaratoria di inammissibilità, queste non si sono concentrate esclusivamente sul mancato inserimento in piano dei crediti vantati da e CI e sulla mancata qualificazione di tali CP_2
crediti come postergati.
Il Tribunale, invero, richiamando il parere espresso dal Commissario Giudiziale, ha dubitato della capacità patrimoniale e finanziaria di di apportare finanza esterna (cfr. decreto di Parte_4
inammissibilità pag. 2) giudicando non sufficiente al riguardo la garanzia fideiussoria sottoscritta da in considerazione che la variazione in positivo del bilancio di quest'ultima al Parte_6
31.12.2021 costituiva un avvenimento eccezionale non ripetibile negli esercizi successivi.
Peraltro, il Commissario Giudiziale aveva osservato come non fosse in grado di Parte_4
apportare la finanza esterna secondo le tempistiche del piano di concordato perché l'accordo preliminare intervenuto con funzionale come si è detto a fornire la nuova finanza, Parte_6 articolava il versamento di quest'ultima ( consistente nel corrispettivo per l'acquisto dell'immobile) in funzione della stipula dell'atto definitivo di trasferimento, atto che ad oggi la società non specifica neppure se sia stato stipulato.
In sostanza alcun elemento nuovo viene riportato sulla capacità di quanto all'apporto di Parte_4
finanza esterna né viene dimostrato che i beni che si intendono trasferire a Parte_2
siano facilmente liquidabili e liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
[...]
Ne consegue che il contenuto della proposta non appare sostanzialmente difforme da quanto previsto sia nel primo piano concordatario rimasto inattuato sia in quello dichiarato inammissibile dal Tribunale all'esito delle valutazioni effettuate. Il continuo ricorso da parte della società a strumenti di regolazione della crisi di volta in volta affetti da non trascurabili criticità che hanno comportato continue interlocuzioni con gli organi della procedura, anche a ridosso delle udienze, inducono a ritenere che la società abbia violato i canoni di correttezza e buona fede e del giusto processo come dimostrato dal continuo concatenarsi di procedure, istanze e memorie integrative
(non ultima l'invio di una nuova proposta all'Inps diversa da quella per quale era stato richiesto l'espressione del voto) incomplete e incoerenti tra loro.
Tali canoni di comportamento trovano ora la loro codificazione nel codice della crisi che all'art. 4 c.
1 pone a carico del debitore e dei creditori un obbligo esteso a tutte le procedure di regolazione
9 della crisi di comportamento secondo buona fede e correttezza che per il debitore si sostanzia nel rispetto di obblighi di trasparenza e verità nella rappresentazione della propria situazione patrimoniale e finanziaria, nell'assunzione di iniziative tempestive e concretamente efficaci rispetto alla risoluzione della crisi, nella gestione del patrimonio nell'interesse dei creditori. Si tratta di comportamenti che non costituiscono una novità del codice della crisi perché già adottati in chiave ermeneutica nella vigenza della legge fallimentare, con la conseguenza che di essi ben può farsi applicazione al caso di specie.
L'evoluzione cronologica degli eventi e il comportamento processuale della debitrice inducono a ritenere che la stessa abbia abusato degli strumenti processuali a sua disposizione al solo scopo di impedire al Tribunale di esaminare i ricorsi di fallimento. Pertanto, la proposta deve considerarsi inammissibile.
Vanno ora esaminate le istanze di fallimento presentate dal P.M. e da Parte_1
.
[...]
Nella valutazione di tali istanze, occorrerà fare applicazione del regio decreto n. 267/1942, in quanto trattasi di ricorsi depositati anteriormente all'entrata in vigore del codice della crisi.
Tale conclusione è avallata dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 390 comma 1 CCII a norma del quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per
l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nonché della legge 27 gennaio
2012, n. 3.
Così individuata la normativa da applicare, in via preliminare, occorre evidenziare che la società è stata già convocata alle udienze dell'11.09.2024 e del 16.10.2024 per difendersi sulle istanze di fallimento proposte, sicché risultando rispettato il principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa ex artt. 101 e 24 Cost., non è necessaria una nuova convocazione del debitore in camera di consiglio.
In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con riferimento alla declaratoria di inammissibilità di un concordato preventivo innestatosi nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di fallimento, affermando il principio per il quale ove sia stata presentata domanda di concordato preventivo cd. in bianco ai sensi dell'art. 161 L. Fall., comma 6, va rispettato l'obbligo di audizione del debitore ex art. 162 L. Fall., comma 2, per consentire allo stesso di svolgere le proprie difese
10 prima della pronuncia di inammissibilità, salvo che, inserendosi quella domanda nell'ambito della procedura prefallimentare, il debitore sia stato comunque sentito in relazione alla domanda stessa ed abbia avuto modo di svolgere le sue difese (cfr. Cass. n. 9370 del 2018; Cass. n. 12957 del
2016). Ciò a maggior ragione quando la decisione sull'ammissibilità della domanda concordataria sia fondata, piuttosto che sulla valutazione del contenuto concreto della corrispondente proposta
(nella specie, evidentemente mancante, trattandosi di istanza ex art. 161 L. Fall., comma 6), su argomentazioni supportate da elementi di giudizio (quelli di cui si dirà scrutinandosi il secondo motivo) certamente noti alle parti perchè ricavati dalle rispettive allegazioni anche nella già pendente sede prefallimentare (cfr. Cass. 21.08.2020, n. 17532).
Nel caso di specie, la società ha fatto ricorso allo strumento dell'accordo con riserva allorché era stata già convocata dinanzi al Tribunale per prendere posizione sulle istanze di fallimento presentate dalla Procura della Repubblica e dall' , sicché essa era senz'altro messa in Parte_1
condizione di esercitare ivi il proprio diritto di difesa anche in ordine alla menzionata domanda, senza che si rendesse necessaria una (ulteriore) sua audizione sul punto.
Certamente sussistono i requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 legge fall. (ora art. 2 CCII) posto che tali requisiti sono stati già esaminati dal Tribunale al momento della valutazione delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
È indubbio parimenti che la società si trovi in uno stato di insolvenza irreversibile, che con riferimento alla società in liquidazione viene accertata dal Tribunale verificando se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. 7.12.2016, n. 25167; Cass.
30.05.2013, n. 13644), mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria
(cfr. Cass. ord. 10.12.2020, n. 28193).
Ciò posto in tema di società in liquidazione, occorre ulteriormente chiarire che, secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore istante ovvero al p.m. fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice (costituendo lo stesso il fatto costitutivo
11 principale posto a sostegno della domanda di fallimento), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti il fallimento. Ne consegue che, secondo tale schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione, dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In disparte il rilievo per cui lo stato di insolvenza non è stato contestato dalla società in alcuna delle memorie difensive (nelle quali essa si è limitata a chiedere un rinvio delle udienze in attesa della decisione del reclamo della Corte d'Appello e in attesa del deposito della proposta di accordo con riserva), tale onere risulta assolto dai creditori istanti se sol si pone attenzione allo squilibrio risultante dai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31.12.2023 e alla bozza di bilancio redatta al
31.07.2024.
Ed infatti, nella nota integrativa allegata al bilancio chiuso al 31.12.2023 risulta che l'ammontare dell'attivo circolante è pari ad € 1.437.938, con una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 82.784,00. Del pari sono diminuiti i crediti e le disponibilità liquide a fronte invece di un aumento dei debiti quantificati in € 20.661.842 con una variazione in aumento di €
251.957,00.
Passando ad analizzare le medesime voci relative al bilancio redatto al 31.07.2024, emerge che l'attivo circolante è nuovamente diminuito passando ad € 1.354.067,34 con una variazione in peius di € 83.871,61; i debiti sono aumentati ad € 23.228.341,51 con una variazione in aumento di €
2.566.499,14.
L'incapacità della società di garantire l'equo soddisfacimento dei creditori sociali con le risorse a disposizione, giustifica, pertanto, la dichiarazione di fallimento.
P.Q.M.
Letto l'art. 16 regio decreto n. 267/1942;
Dichiara il fallimento di in persona del liquidatore p.t. con sede in Pt_2 Parte_2
Maddaloni (CE) via Ficucella Loc. Interporto, Edificio Lotto 1C, P.IVA P.IVA_1
Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Marta Sodano;
curatore il Prof. Avv. Stefano Blandini;
CP_5
Ordina alla società in persona del liquidatore p.t. il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguito;
Fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 22.05.2025 ore 9:30;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il
12 termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione a mezzo pec delle domande di insinuazione al passivo.
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
13