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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2107 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. RIVA BARBARA Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. GELPI VITTORIO CP_1
Parte convenuta
E
con l'Avv. EMANUELA Controparte_2
RADOGNA
Parte convenuta
SVOLGIMENTO PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito ex artt. 616 e 618
cpc il signor citava in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi Parte_1
e per Controparte_2 Controparte_4
sentir accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia e/o infondatezza della pretesa creditoria vantata dalle convenute e quindi del pignoramento impugnato, ivi compresi gli atti prodromici allo stesso, in particolare l'avviso di intimazione n. 0358420239003829034 del 14.12.2023 e di tutte le cartelle ivi elencate stante l'impignorabilità del bene e l'intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva, pertanto, la restituzione delle somme versate dal terzo pignorato alle creditrici. In subordine chiedeva l'eventuale condanna al minimo edittale e, in caso di mancato pagamento da parte del terzo nel termine assegnatogli, la restituzione al signor di tutte le somme trattenute. Pt_1
Si costituivano in giudizio le parti convenute.
chiedeva il rigetto delle domande attoree e i rimetteva alla CP_5 CP_1
decisione del Giudice quanto al soggetto cui versare le somme trattenute.
Senza necessità di istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni come segue:
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'on.le Tribunale adito, previa pronuncia di ogni più opportuna declaratoria in fatto e diritto,
ogni diversa e contraria domanda, eccezione, deduzione, ragione, difesa, documentazione e conclusione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
A) Nel merito: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione forzata, ovvero Controparte_6
a. accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, inefficacia e/o inesistenza dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 03584202300001417000, impugnato ivi compresi gli atti prodromici allo stesso, ovvero dell'avviso di intimazione n. 03520239003829034 del 14.12.2023 e di tutte le cartelle ivi elencate , anche eventualmente solo limitatamente a quelle di competenza del Tribunale
Ordinario in quanto mai notificate, e/o inesistenti e/ o illegittimamente e inefficacemente notificate e
/o decadute e/o prescritte così come meglio esposto in narrativa e conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato atto di pignoramento ed estratto ruolo/elenco cartelle non sono dovuti dall'esponente stante l'impignorabilità dei beni,
l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica del pignoramento presso terzi e degli atti prodromici tutti impugnati ivi comprese le cartella esattoriale secondo i modi prescritti dalla legge;
b. dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente opposizione per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità
e/o inefficacia del pignoramento de quo;
c. dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto e disporre la restituzione delle somme versate dal terzo ad per CP_5
effetto del provvedimento del GE del 25.7.2024;
B) Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancata accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto,
ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese e solo se le cartelle non siano prescritte. C) In Via Ulteriormente Subordinata si chiede sin da ora, nel caso in cui il terzo nel termine assegnatogli non abbia ottemperato all'ordine di pagamento diretto, accertare e dichiarare l'inefficacia del pignoramento impugnato svincolando le somme pignorate, facendo rientrare il sig.
nella disponibilità delle stesse;
Pt_1
E) Per l'effetto di tutto quanto sopra accertata l'inefficacia del pignoramento, la condotta illegittima o ingiustificata delle parti si chiede che il Giudice disponga la restituzione delle somme in favore del sig. ; Pt_1
F) In ogni caso: condannare la in solido con il terzo e con le Controparte_6
altre parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, compensi professionali, oltre Iva e Cpa,
rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, ivi compresa la fase cautelare
Conclusioni di parte convenuta : CP_5
Nel merito:
a) accertare e dichiarare legittimo l'operato di e per l'effetto Controparte_7
rigettare le domande proposte dall'attore, con conseguente ordine di pagamento delle somme validamente e legittimamente pignorate al terzo in favore del riscossore.
b) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente avvocato, quale antistatario.
Conclusioni di parte convenuta odi: CP_8
Nel merito: si rimette alle valutazioni di codesto Giudice in ordine alla materia del contendere e si dichiara sin d'ora disponibile a versare le somme accantonate a favore del soggetto che risulterà
legittimato.
Si chiede la condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite. Trattasi di introduzione del giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa dal signor nei Parte_1
confronti di , creditore procedente, e Controparte_2
quale terzo pignorato debitore Controparte_9
dell'odierno attore di somme derivanti da risarcimento di danno.
Parte opponente lamenta preliminarmente la mancata prova di valida procura del potere rappresentativo conferito da alla Dott.ssa nella CP_5 Persona_1
procedura RGE 201/2024. Secondo l'attore non sarebbero stati documentati i poteri della Dott.ssa e di conseguenza la procura rilasciata all'Avv. Per_1
Radogna sarebbe nulla.
Sul punto replica che la procura è allegata in atti e che la Dott.ssa CP_5 Per_1
è ed era provvista dei poteri, non solo di rappresentanza dell'Ente, ma anche di quelli di conferimento e revoca dei mandati agli avvocati;
tali poteri sono stati rilasciati in data 22.6.2023 dal Direttore dell' . Controparte_2
Dall'esame dei documenti prodotti da il Tribunale di Lodi rileva che la CP_5
procura in contestazione è stata depositata al doc. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta, detta procura è stata rilasciata in data 22 giugno 2023
con atto Notaio Rep. 180134, Racc. 12348 e tra i poteri Persona_2
conferiti alla Dott.ssa figura quello di “Conferire e revocare Persona_3
mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso
domicilio presso di essi, attribuendo loro tutti i necessari poteri per
l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., presso qualsiasi
Autorità Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la Suprema Corte di
Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e
le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio.”
Alla luce di quanto sopra la procura conferita da all'Avv. Emanuela CP_5
Radogna risulta valida, così come era valida al momento della costituzione di nella procedura esecutiva in quanto i poteri della Dott.ssa sono CP_5 Per_1
stati conferiti in data antecedente il rilascio della procura.
Il secondo motivo di opposizione attiene alla omessa notifica al signor Pt_1
sia dell'atto di pignoramento che dell'avviso di intimazione da parte di
[...]
. Controparte_2
L'attore rileva di non aver avuto conoscenza degli atti sopra citati in quanto notificati da all'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata CP_5
attribuito d'ufficio allo stesso da parte del Registro delle Imprese e che il signor non era nemmeno a conoscenza essere nella sua disponibilità. Pt_1
Secondo l'attore la notifica del pignoramento e dell'avviso di intimazione non si sarebbero compiute regolarmente in quanto l'agente di riscossione non avrebbe prodotto la ricevuta di avvenuta accettazione della notifica stessa,
avendo prodotto unicamente la ricevuta di avvenuta consegna.
Inoltre parte opponente contesta il formato nel quale sono state depositate le ricevute da parte della convenuta in quanto gli unici formati digitali validi sono
.eml e .msg e il file DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute.
Il signor eccepisce la mancata notifica anche delle cartelle di Pt_1
pagamento su cui il pignoramento si fonda, in particolare per alcune cartelle ritiene non siano associabili le notifiche a mezzo del servizio postale agli atti notificati, per altre mancherebbe la prova della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc e per le cartelle notificate a mezzo pec all'indirizzo la notifica non si sarebbe perfezionata per Email_1
mancata consegna. Per tutte le altre cartelle non sarebbe stata fornita da alcuna prova della notifica né in formato digitale né cartacea. CP_5
La convenuta ha replicato di aver notificato il pignoramento e CP_5
l'intimazione all'indirizzo pec risultante dal Email_2
Registro IniPec di cui allega visura, mentre, per quanto attiene alle notifiche delle cartelle di pagamento parte di queste sono state notificate all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale storica che la Email_1
convenuta deposita (doc. n. 5 della comparsa di costituzione).
In merito alla contestazione circa le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale ribadisce che per le stesse sono stati depositati i CAD ad CP_5
eccezione per le notifiche avvenute nel 2011 per le quali il CAD non era ancora previsto dalla legislazione.
Il Tribunale, esaminata la documentazione fornita dalle parti rileva che, quanto alla mancata produzione in giudizio della ricevuta di accettazione della notifica del pignoramento a mezzo pec, trattandosi di materia recente per quanto attiene al contenzioso non vi sono precedenti giurisprudenziali, ad eccezione di una pronuncia del Tribunale di Salerno n.1086/2025 che rileva non essere affetta da nullità la notifica eseguita a mezzo pec in assenza di produzione della ricevuta di accettazione, in quanto non indispensabile purchè sia prodotta la ricevuta di avvenuta consegna.
La tesi sostenuta dal Tribunale di Salerno appare condivisibile in quanto la ricevuta di accettazione prova unicamente il fatto che il messaggio sia stato spedito dal mittente tramite un gestore pec abilitato, mentre la ricevuta di consegna prova che il messaggio è pervenuto nella casella pec del destinatario.
La prova dell'avvenuta conoscibilità dell'atto viene data unicamente dalla ricevuta di consegna, senza la quale la giurisprudenza è granitica nel ritenere non valida la notifica. Nulla viene detto circa la mancata produzione della ricevuta di accettazione in quanto, anche secondo questo giudice, è pacifico che se l'atto è stato consegnato sia necessariamente stato spedito.
Il Tribunale rileva altresì che le ricevute prodotte dalla convenuta sono CP_5
tutte in formato .xml e .eml, perfettamente apribili, come richiesto per legge.
La notifica del pignoramento appare regolare, essendo ininfluente il fatto che il signor non fosse a conoscenza del possesso della casella pec, anche Pt_1
se attribuita d'ufficio dal Registro delle Imprese.
In base al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito nella L. 120/2020,
tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono avere un domicilio digitale (PEC) iscritto nel registro.
Se l'imprenditore o la società non lo comunica, l'ufficio del Registro delle
Imprese assegna d'ufficio un indirizzo PEC tratto da un elenco pubblico (INI-
PEC) o gestito dal Ministero.
L'art. 37 del decreto prevede inoltre che: "L'indirizzo del domicilio digitale assegnato d'ufficio produce gli stessi effetti giuridici dell'indirizzo dichiarato dal soggetto obbligato"; ciò significa che le notifiche e comunicazioni inviate a quell'indirizzo PEC sono pienamente valide e si considerano regolarmente perfezionate nel momento in cui il messaggio è consegnato nella casella PEC
e che l'onere di controllo della casella PEC è a carico del titolare del domicilio digitale.
Quanto alle contestazioni circa le notifiche delle cartelle di pagamento si rileva quanto segue: ad eccezione delle cartelle notificate il 15 settembre 2011 e il
21 novembre 2011, per tutte le altre è stato prodotto CAD come richiesto per legge come da documenti da 7 a 16 di parte convenuta . CP_5
Quanto alle cartelle n. 13520160013347216000, n. 135201600142594224000,
n. 13520160017128167000, n. 0352017008748749000, n.
03520170011707361000, n. 03520180010013138000, n.
03520190007899175000, n. 03520190009486142000 n.
03520190011106867000, n. 03520200011483605000, n.
03520220004676064000, n. 03520220009431301000, n.
03520220013078416000, n. 13520170000913503000,n. 13520200002495656000, n. 03520210010509108000, n.
03520230010002826000 e l'avviso n. 33520170000136738000, ad eccezione delle n. 03520220013078416000 e 03520230010002826000, sono tutte state richiamate e dettagliatamente riepilogate nell'avviso di intimazione n. 035
2023 90038290 34/000 regolarmente notificato in data 14 dicembre 2023. Nel
momento in cui al signor è stata notificata l'intimazione di pagamento, Pt_1
ove le notifiche delle cartelle non fossero state regolari, il contribuente avrebbe dovuto proporre opposizione eccependo la nullità dell'atto a lui notificato stante la mancata notificazione degli atti prodromici;
il signor non ha Pt_1
impugnato l'intimazione che è divenuta definitiva e ha sanato i vizi di notifica delle cartelle.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata impugnazione di una successiva intimazione di pagamento sana il vizio di notifica della cartella originaria. Se il contribuente acquisisce conoscenza del debito tramite un atto successivo e non lo contesta, non può più far valere il difetto di notifica iniziale.
(Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8260 Anno 2025).
Dello stesso tenore l'ordinanza n. ord. n. 6436/2025 del 11.3.2025 che verrà
richiamata successivamente relativamente all'eccezione di prescrizione.
Con il terzo motivo di opposizione il signor eccepisce l'impignorabilità Pt_1
del bene in quanto trattasi di risarcimento di danno da “malasanità” quindi derivante da danno alla salute.
sostiene che il risarcimento del danno sia, invece, pignorabile e che sia CP_5 che abbiano agito secondo le prescrizioni di legge. CP_1 CP_5
Il Tribunale concorda con parte attrice relativamente al fatto che il danno biologico, morale, esistenziale, patito da un soggetto non possa essere oggetto di pignoramento (Cass. Civ. n. 11252/2019 e Cass. Civ. n. 25177/2020).
Tuttavia la prova dell'importo che non sia possibile sottoporre a pignoramento in quanto posto a tutela di diritti strettamente personali spetta a parte attrice che non è stata in grado di estrapolare l'importo di cui eccepisce l'impignorabilità; la transazione non è stata depositata. Tra le produzioni attoree risulta solamente l'addendum alla transazione, mancando in atti la transazione del 24.10.2023. Non è possibile, quindi, per il giudicante stabilire la quota non pignorabile dell'importo offerto da di uale risarcimento CP_1 CP_1
del danno.
Con i motivi di cui ai punti 4), 5) e 6) l'opponente solleva la carenza di motivazione del pignoramento, la nullità del pignoramento e degli atti prodromici per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi per la riscossione, nonché la decadenza e prescrizione dei crediti.
Sui punti replica, quanto al difetto di motivazione, che il pignoramento CP_5
non è sottoposto ad obbligo di particolare motivazione;
quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi che il pignoramento riproduce l'indicazione del calcolo degli interessi come esposto nella cartella di pagamento e che è sufficiente richiamare le cartelle di pagamento su cui si basa l'atto di pignoramento per soddisfare l'obbligo di motivazione.
Nella fattispecie rileva che il pignoramento richiama schematicamente il conteggio riportato nelle cartelle di pagamento ed il tasso, così come l'aggio è
stabilito in misura fissa da decreti ministeriali e non è a discrezione dell'agente di riscossione.
E quanto alla prescrizione decadenza del credito che sono stati notificati all'attore gli atti interruttivi in data 24 novembre 2014 e 15 marzo 2015, pertanto trattandosi di debito per tributi erariali la prescrizione è decennale e pertanto non si è compiuta come invece affermato da parte attrice.
I motivi di opposizione sopra citati non meritano accoglimento.
La giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile, tra le tante: Cass.
25790/2022, Cass. 11087/2023, Cass. 20058/2021) stabilisce che l'atto di pignoramento presso terzi dell' non richiede una motivazione estesa, CP_5
ma deve contenere: L'indicazione delle cartelle di pagamento o degli atti esecutivi a cui si riferisce il credito (numero e importo), l'ammontare complessivo del credito per il quale procede (capitale, interessi, aggio, spese),
il riferimento normativo al titolo esecutivo (cartelle, avvisi di addebito, ecc.) e l'intimazione al terzo debitore di non disporre delle somme dovute al debitore principale. Tali elementi sono tutti presenti nel pignoramento oggetto della presente opposizione.
Secondo la Cassazione, non serve una motivazione autonoma del pignoramento, perché il pignoramento è un atto esecutivo meramente consequenziale a un titolo già motivato (le cartelle o avvisi), pertanto è
sufficiente il rinvio alle cartelle di pagamento già notificate e regolarmente motivate.
La non è obbligata a dettagliare analiticamente il calcolo degli CP_5
interessi o delle percentuali d'aggio, purché indichi l'importo complessivo aggiornato;
specifichi che le somme derivano dalle cartelle già notificate e consenta, tramite rinvio alle cartelle, di ricostruire l'origine del credito.
A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che: «L'omessa specificazione
delle modalità di calcolo di interessi e aggio non determina nullità dell'atto, se
l'importo è desumibile dai titoli richiamati» (Cass. civ., sez. VI-5, n.
16412/2020).
Da ultimo il Tribunale ritiene che l'eccezione di intervenuta prescrizione avrebbe dovuto essere rilevata in sede di opposizione all'avviso di intimazione.
Sul punto è intervenuta la Cassazione che, nell'equiparare l'intimazione di pagamento a un avviso di mora, ha stabilito un principio assai importante: per far valere la prescrizione formatasi tra la notifica della cartella o dell'atto impositivo e quella dell'intimazione di pagamento non è possibile attendere il pignoramento: bisogna agire subito (ord. n. 6436/2025 del 11.3.2025).
La citata ordinanza recita: “L'art. 50 comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, del
quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non
è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa
deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di “un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Detto “avviso” corrisponde al precedente “avviso di mora” di cui all'art. 46
D.P.R. cit. nella versione precedente.
Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il
meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992
(a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione
unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel
senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità
per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa
per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo
credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive
anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n.
10736).”
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e motivato e domande di parte attrice sono infondate e non possono essere accolte ad eccezione per quanto attiene le cartelle di pagamento n. 03520220013078416000 e
03520230010002826000 per cui non vi è alcuna prova della notifica da parte di . CP_5
Le spese legali stante la complessità della materia, la novità delle pronunce e la mancanza di precedenti giurisprudenziali della materia relativa alle notifiche a mezzo pec devono considerarsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la parziale illegittimità della pretesa creditoria di nei CP_5
confronti di limitatamente agli importi di cui alle cartelle di Parte_1
pagamento n. 03520220013078416000 e 03520230010002826000;
- rigetta l'opposizione relativamente alle ulteriori domande;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi il 31 ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini