Articolo 4 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 febbraio 1982
Art. 4. Doveri

Per l'esercizio delle loro attivita' professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1982
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