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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3832 dell'anno 2021
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, CF , in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Boccagna, e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Opponente
E
(CF ), elett.te dom.to presso lo studio del Prof. CP_1 C.F._1
Avv. Severino Nappi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione telematica, ancorché rinunciatario al mandato.
Opposto
NONCHÉ
Avv. Raffaele Ferrara, C.F. “quale attributario delle spese C.F._2 liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021”
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'opposto: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 23.06.2021 la
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2021, emesso Parte_1 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro - nell'ambito del giudizio RG 1 2703/21, pubblicato in data 11-05-2021, e notificato il 14-05-2021 per il pagamento di retribuzioni mensili di Marzo 2021 ed Aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Deduceva l'opponente: la parziale infondatezza e inammissibilità del d.i. per essere stato il effettivamente reintegrato nel posto di lavoro e solo successivamente CP_1 definitivamente licenziato, come da nota del 27/04/2021, contestando dunque le somme asseritamente dovute a titolo di retribuzione per i mesi di marzo ed aprile dell'anno 2021; la compensazione delle retribuzioni con il credito per € 4.017,54 “pari alla differenza tra la quota di TFR lorda corrisposta e dell'importo netto effettivamente dovuto”. Assumeva, dunque che “all'opposto sono dovuti gli importi di cui alle buste paga versate in atti (e non la retribuzione globale di fatto); 2) la somma complessiva eventualmente dovuta dovrà essere corrisposta al netto delle trattenute fiscali e contributive” previa compensazione con il maggior credito della società.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento dell'importo di “€ 4.017,54, ovvero al minor importo conseguente alla chiesta compensazione… pari alla differenza tra le retribuzioni effettivamente dovute al sig. per le mensilità di marzo ed aprile 2021 CP_1
e gli importi versati a titolo di TFR (maturato sino al 11/01/2019), in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto”.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva dichiararsi dovuta al la somma netta di €.2.849,00 e, in accoglimento della CP_1 riconvenzionale, condannarsi il al “pagamento, in favore della opponente, della CP_1 somma di € 4.017,54, ovvero della somma di € 1.168,54 al netto della compensazione con quanto dovuto allo stesso sig. ; con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, rilevando che, di fatto, la società non aveva mai ottemperato l'ordine di reintegra e che pertanto l'opponente – come le altre società co-obbligate solidali - non poteva ritenersi liberata dall'obbligo di reintegra e pagamento delle retribuzioni in proprio favore, non solo per il periodo antecedente al 5 marzo 2021 ma anche per il periodo successivo e fino all'adempimento della predetta obbligazione.
In ordine all'eccepito erroneo versamento del TFR nella maggior somma di
€.19.972,86 in luogo della somma netta di €.15.408,83, il rappresentava il proprio CP_1 diritto a vedersi corrispondere la quota dei contributi previdenziali posti a suo carico ed illegittimamente detratta dal richiamato pagamento, posto che il versamento era stato tardivo – essendo intervenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso
2 per dichiarazione di fallimento – e che il credito retributivo dovesse essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico;
eccepiva comunque, sul punto, l'onere della prova gravante sul datore relativo alla dimostrazione dell'impossibilità per il lavoratore di fare legittimo affidamento sulla somma versata dal datore di lavoro stante l'evidente errore da quest'ultimo commesso.
Rilevava, nel merito, che avverso l'ordinanza n. 8892/2021 (che aveva deciso la fase sommaria dell'impugnativa di licenziamento, disponendo la propria reintegra nel posto di lavoro) erano state incardinate n. 4 opposizioni, riunite, e decise con sentenza di accoglimento n. 380/2023 (con revoca dell'ordinanza di reintegra), resa il 22-02-2023 dal
Tribunale di S. Maria C.V.; che avverso la citata sentenza il deducente aveva proposto reclamo dal innanzi la Corte di Appello, con giudizio rubricato al n. RG n. CP_1
658/2023.
Tanto premesso, il concludeva perché fosse sospeso il giudizio di opposizione de CP_1 quo in attesa della definizione del citato giudizio di reclamo avente R.G. n. 658/2023, ovvero in subordine dichiarare la cessata materia del contendere per i fatti esposti in narrativa. In ogni caso si chiede il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Pur ritualmente citato l'Avv. Ferrara non si costituiva in giudizio.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto con provvedimento dell'8.10.2025 lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'avv. Raffele Ferrara “quale attributario delle spese liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021”, ritualmente citato
(cfr. le relate di notifica telematica prodotte in atti) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata, per le ragioni che seguono.
Con essa la S.M.V. chiede la revoca del d.i. n. 286/2021 con cui è stato ingiunto alla stessa ed alla Svezia Auto S.r.l., alla Funari S.r.l. ed alla SA Venezia
S.r.l., in solido tra loro, il pagamento della “somma lorda complessiva pari ad €.
3.403,90 a titolo di retribuzioni mensili di marzo ed aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge” in favore di . CP_1
3 Il decreto ingiuntivo opposto si collega al giudizio sull'impugnativa di licenziamento
(intervenuto nell'anno 2019) da parte del – dipendente della - CP_1 Parte_1 avverso le società Svezia Auto S.r.l., Funari S.r.l. e SA Venezia Parte_1
S.r.l., recante n. 7367/2019 R.G., conclusosi con ordinanza di reintegra del 05-03-2021; avverso detta ordinanza le società indicate proponevano quattro distinte opposizioni ex art. 1 comma 51 L. 92/12.
I giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 380/2023, resa in data 22.02.2023 da questo Tribunale, con cui veniva accolta l'opposizione dichiarando la legittimità del licenziamento intimato a . CP_1
Avverso la citata sentenza il proponeva reclamo alla Corte d'Appello (giudizio CP_1 rubricato al n. RG 658/2023); è stato documentato in corso di causa che il giudizio è stato deciso con sentenza n. 2685/2023 del 28.06.2023, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dal - confermandosi dunque la statuizione del Giudice del CP_1
Lavoro in ordine alla legittimità del licenziamento.
Orbene, pur essendo stata acclarata la legittimità del licenziamento comminato nei Parte confronti del nell'anno 2019, è pur vero che in epoca successiva (2021) la CP_1 reintegrava il lavoratore - in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale del
05.03.2021 - e contestualmente licenziandolo con nota dell'11-03-2021; successivamente ha revocato il licenziamento con lettera del 29.03.2021, ripristinando il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità; infine con lettera del 27.04.2021, ha comunicato il definitivo licenziamento per cessazione dell'attività aziendale.
Ebbene, la revoca del licenziamento rappresenta una manifestazione di volontà contraria a quella spiegata con il licenziamento, da cui scaturiscono conseguenze che il datore di lavoro è tenuto ad assumersi indipendentemente dalle vicende che hanno influito sulla legittimità o meno del primo licenziamento.
Sul punto, questo Giudice condivide l'orientamento della S.C., espresso da ultimo con sentenze nn. 26954 e 26957 del 7 ottobre 2025, con riguardo al novellato art. 18, comma
10 della legge n. 300 del 1970 (che presenta il medesimo testo dell'art. 5 del D.Lgs. n.
23 del 2015) secondo cui la revoca è finalizzata a favorire il ripensamento del datore di lavoro, così da sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie per il caso di recesso illegittimo, senza che il dato testuale della norma ovvero la sua "ratio" consentano di configurare un divieto generale di revoca del licenziamento oltre i limiti temporali ivi indicati, dovendosi in tal caso applicare il principio secondo il quale è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma - anche se il primo licenziamento
4 sia stato già impugnato in giudizio in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente, che, pertanto esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale (Cass.
n. 12448 del 2018).
Trattasi, infatti, di un diritto potestativo, da cui discende il naturale obbligo per il datore di corrispondere al lavoratore la retribuzione maturata nel periodo di riferimento e versarne la relativa contribuzione.
Pertanto, essendo stato volontariamente ripristinato il rapporto di lavoro a seguito della manifesta volontà di revoca del licenziamento, le retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo opposto per i mesi di Marzo e Aprile 2021 - e sino al 27.04.2021 data del definitivo licenziamento - sono dovute al CP_1
Esse devono essere calcolate al lordo – confermando l'importo di cui al decreto Parte ingiuntivo n. 286/2021 - posto che non vi è prova del loro pagamento: la ha prodotto le buste paga ma, in assenza di una dichiarazione di quietanza del lavoratore, nulla provano in ordine al versamento dei relativi contributi.
Alla stregua dell'art. 23 della legge n. 218/1952, infatti, la quota grava sul datore nei casi in cui il pagamento della contribuzione non sia tempestivo;
infatti, secondo il condivisibile, consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt.
19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cfr. Cass. n.
18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n.
19790/2011).
È stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il relativo diritto, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015), posto che “l'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione
5 contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta” (cfr. Cass. n.
23071/2021).
La domanda riconvenzionale è infondata
L'opponente chiede la condanna del al pagamento dell'importo di “€ 4.017,54, CP_1 ovvero della somma di € 1.168,54 al netto della compensazione con quanto dovuto allo stesso sig. in forza del pagamento del 24/11/2020 del TFR. CP_1
Parte La invoca il pagamento di tale somma che ritiene “pari alla differenza tra la quota di TFR lorda corrisposta e dell'importo netto effettivamente dovuto” ulteriormente precisando che “l'importo richiesto in via riconvenzionale è pari alla differenza tra le retribuzioni effettivamente dovute al sig. per le mensilità di marzo ed aprile 2021 CP_1
e gli importi versati a titolo di TFR (maturato sino al 11/01/2019), in misura eccedente
a quanto effettivamente dovuto”.
Il pagamento del TFR è invero intervenuto a seguito di notifica di precetto per d.i. n.
464/2019, “per il complessivo importo di € 19.972,86, di cui € 19.480,25 a titolo di TFR lordo” – prima – e di ricorso per dichiarazione di fallimento del 21.10.2020, rubricato al n. R.G. 148/2020 – poi -.
Richiamando quanto supra precisato, è noto, al riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (ex multis, Cass. 18044/2015, Cass. 21010/2013; Cass.
3375/2011; Cass.18584/2008) in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il Giudice, chiamato all'accertamento ed alla liquidazione, non ha il potere di interferire.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito (cfr. Cass. 21211/2009; Cass. 1486/1989) che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e dunque anche per il trattamento di fine rapporto, “debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali , poiché il meccanismo di determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale” (cfr. altresì
Cass. ordinanza n. 8517 del 24.03.2023).
Il meccanismo del pagamento al lordo attiene anche alle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, posto che – come in precedenza affermato per le spettanze lavorative di cui alle buste paga - al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali
6 a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dall'obbligazione di pagamento delle differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n.
19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013).
Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 23071 del 2021 cit. ha ribadito l'illegittimità della trattenuta a carico del dipendente motivando che “ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cfr. Cass. n. 18897/2019;
Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011).
Ne discende che, essendo il pagamento intervenuto successivamente ed in esecuzione di un provvedimento giudiziale, non spetta la reclamata differenza per le somme corrisposte del TFR al lordo, né vi sono, per le ragioni supra esposte, un residuo di differenze retributive per le mensilità di marzo e aprile 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr. ex multis, Cass. 19/10/2022, n. 30729).
P.Q.M
.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
286/2021;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
• Condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie.
7 Santa Maria Capua Vetere, 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA RI UA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 15-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3832 dell'anno 2021
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, CF , in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Raffaele Boccagna, e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso in opposizione telematico.
Opponente
E
(CF ), elett.te dom.to presso lo studio del Prof. CP_1 C.F._1
Avv. Severino Nappi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione telematica, ancorché rinunciatario al mandato.
Opposto
NONCHÉ
Avv. Raffaele Ferrara, C.F. “quale attributario delle spese C.F._2 liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021”
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'opposto: come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 23.06.2021 la
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 286/2021, emesso Parte_1 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sez. Lavoro - nell'ambito del giudizio RG 1 2703/21, pubblicato in data 11-05-2021, e notificato il 14-05-2021 per il pagamento di retribuzioni mensili di Marzo 2021 ed Aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
Deduceva l'opponente: la parziale infondatezza e inammissibilità del d.i. per essere stato il effettivamente reintegrato nel posto di lavoro e solo successivamente CP_1 definitivamente licenziato, come da nota del 27/04/2021, contestando dunque le somme asseritamente dovute a titolo di retribuzione per i mesi di marzo ed aprile dell'anno 2021; la compensazione delle retribuzioni con il credito per € 4.017,54 “pari alla differenza tra la quota di TFR lorda corrisposta e dell'importo netto effettivamente dovuto”. Assumeva, dunque che “all'opposto sono dovuti gli importi di cui alle buste paga versate in atti (e non la retribuzione globale di fatto); 2) la somma complessiva eventualmente dovuta dovrà essere corrisposta al netto delle trattenute fiscali e contributive” previa compensazione con il maggior credito della società.
In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento dell'importo di “€ 4.017,54, ovvero al minor importo conseguente alla chiesta compensazione… pari alla differenza tra le retribuzioni effettivamente dovute al sig. per le mensilità di marzo ed aprile 2021 CP_1
e gli importi versati a titolo di TFR (maturato sino al 11/01/2019), in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto”.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, chiedeva dichiararsi dovuta al la somma netta di €.2.849,00 e, in accoglimento della CP_1 riconvenzionale, condannarsi il al “pagamento, in favore della opponente, della CP_1 somma di € 4.017,54, ovvero della somma di € 1.168,54 al netto della compensazione con quanto dovuto allo stesso sig. ; con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio il eccependo l'infondatezza CP_1 dell'opposizione, rilevando che, di fatto, la società non aveva mai ottemperato l'ordine di reintegra e che pertanto l'opponente – come le altre società co-obbligate solidali - non poteva ritenersi liberata dall'obbligo di reintegra e pagamento delle retribuzioni in proprio favore, non solo per il periodo antecedente al 5 marzo 2021 ma anche per il periodo successivo e fino all'adempimento della predetta obbligazione.
In ordine all'eccepito erroneo versamento del TFR nella maggior somma di
€.19.972,86 in luogo della somma netta di €.15.408,83, il rappresentava il proprio CP_1 diritto a vedersi corrispondere la quota dei contributi previdenziali posti a suo carico ed illegittimamente detratta dal richiamato pagamento, posto che il versamento era stato tardivo – essendo intervenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso
2 per dichiarazione di fallimento – e che il credito retributivo dovesse essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico;
eccepiva comunque, sul punto, l'onere della prova gravante sul datore relativo alla dimostrazione dell'impossibilità per il lavoratore di fare legittimo affidamento sulla somma versata dal datore di lavoro stante l'evidente errore da quest'ultimo commesso.
Rilevava, nel merito, che avverso l'ordinanza n. 8892/2021 (che aveva deciso la fase sommaria dell'impugnativa di licenziamento, disponendo la propria reintegra nel posto di lavoro) erano state incardinate n. 4 opposizioni, riunite, e decise con sentenza di accoglimento n. 380/2023 (con revoca dell'ordinanza di reintegra), resa il 22-02-2023 dal
Tribunale di S. Maria C.V.; che avverso la citata sentenza il deducente aveva proposto reclamo dal innanzi la Corte di Appello, con giudizio rubricato al n. RG n. CP_1
658/2023.
Tanto premesso, il concludeva perché fosse sospeso il giudizio di opposizione de CP_1 quo in attesa della definizione del citato giudizio di reclamo avente R.G. n. 658/2023, ovvero in subordine dichiarare la cessata materia del contendere per i fatti esposti in narrativa. In ogni caso si chiede il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Pur ritualmente citato l'Avv. Ferrara non si costituiva in giudizio.
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, veniva disposto con provvedimento dell'8.10.2025 lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione;
all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'avv. Raffele Ferrara “quale attributario delle spese liquidate col Decreto Ingiuntivo n. 286/2021”, ritualmente citato
(cfr. le relate di notifica telematica prodotte in atti) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, l'opposizione è infondata, per le ragioni che seguono.
Con essa la S.M.V. chiede la revoca del d.i. n. 286/2021 con cui è stato ingiunto alla stessa ed alla Svezia Auto S.r.l., alla Funari S.r.l. ed alla SA Venezia
S.r.l., in solido tra loro, il pagamento della “somma lorda complessiva pari ad €.
3.403,90 a titolo di retribuzioni mensili di marzo ed aprile 2021, oltre rivalutazione ed interessi come per legge” in favore di . CP_1
3 Il decreto ingiuntivo opposto si collega al giudizio sull'impugnativa di licenziamento
(intervenuto nell'anno 2019) da parte del – dipendente della - CP_1 Parte_1 avverso le società Svezia Auto S.r.l., Funari S.r.l. e SA Venezia Parte_1
S.r.l., recante n. 7367/2019 R.G., conclusosi con ordinanza di reintegra del 05-03-2021; avverso detta ordinanza le società indicate proponevano quattro distinte opposizioni ex art. 1 comma 51 L. 92/12.
I giudizi venivano riuniti e decisi con sentenza n. 380/2023, resa in data 22.02.2023 da questo Tribunale, con cui veniva accolta l'opposizione dichiarando la legittimità del licenziamento intimato a . CP_1
Avverso la citata sentenza il proponeva reclamo alla Corte d'Appello (giudizio CP_1 rubricato al n. RG 658/2023); è stato documentato in corso di causa che il giudizio è stato deciso con sentenza n. 2685/2023 del 28.06.2023, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto dal - confermandosi dunque la statuizione del Giudice del CP_1
Lavoro in ordine alla legittimità del licenziamento.
Orbene, pur essendo stata acclarata la legittimità del licenziamento comminato nei Parte confronti del nell'anno 2019, è pur vero che in epoca successiva (2021) la CP_1 reintegrava il lavoratore - in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale del
05.03.2021 - e contestualmente licenziandolo con nota dell'11-03-2021; successivamente ha revocato il licenziamento con lettera del 29.03.2021, ripristinando il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità; infine con lettera del 27.04.2021, ha comunicato il definitivo licenziamento per cessazione dell'attività aziendale.
Ebbene, la revoca del licenziamento rappresenta una manifestazione di volontà contraria a quella spiegata con il licenziamento, da cui scaturiscono conseguenze che il datore di lavoro è tenuto ad assumersi indipendentemente dalle vicende che hanno influito sulla legittimità o meno del primo licenziamento.
Sul punto, questo Giudice condivide l'orientamento della S.C., espresso da ultimo con sentenze nn. 26954 e 26957 del 7 ottobre 2025, con riguardo al novellato art. 18, comma
10 della legge n. 300 del 1970 (che presenta il medesimo testo dell'art. 5 del D.Lgs. n.
23 del 2015) secondo cui la revoca è finalizzata a favorire il ripensamento del datore di lavoro, così da sottrarlo alle conseguenze sanzionatorie per il caso di recesso illegittimo, senza che il dato testuale della norma ovvero la sua "ratio" consentano di configurare un divieto generale di revoca del licenziamento oltre i limiti temporali ivi indicati, dovendosi in tal caso applicare il principio secondo il quale è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma - anche se il primo licenziamento
4 sia stato già impugnato in giudizio in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente, che, pertanto esula dallo schema dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della propria autonomia negoziale (Cass.
n. 12448 del 2018).
Trattasi, infatti, di un diritto potestativo, da cui discende il naturale obbligo per il datore di corrispondere al lavoratore la retribuzione maturata nel periodo di riferimento e versarne la relativa contribuzione.
Pertanto, essendo stato volontariamente ripristinato il rapporto di lavoro a seguito della manifesta volontà di revoca del licenziamento, le retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo opposto per i mesi di Marzo e Aprile 2021 - e sino al 27.04.2021 data del definitivo licenziamento - sono dovute al CP_1
Esse devono essere calcolate al lordo – confermando l'importo di cui al decreto Parte ingiuntivo n. 286/2021 - posto che non vi è prova del loro pagamento: la ha prodotto le buste paga ma, in assenza di una dichiarazione di quietanza del lavoratore, nulla provano in ordine al versamento dei relativi contributi.
Alla stregua dell'art. 23 della legge n. 218/1952, infatti, la quota grava sul datore nei casi in cui il pagamento della contribuzione non sia tempestivo;
infatti, secondo il condivisibile, consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi degli artt.
19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cfr. Cass. n.
18897/2019; Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n.
19790/2011).
È stato precisato al riguardo che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il relativo diritto, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. n. 22379/2015), posto che “l'inadempimento, infatti, sorge al momento del mancato pagamento degli importi dovuti e l'intervento del giudice che lo accerta, condannando il datore ad effettuare la prestazione non correttamente adempiuta, non è idoneo a differire il termine a partire dal quale l'obbligazione
5 contributiva, connessa a quella retributiva, deve essere adempiuta” (cfr. Cass. n.
23071/2021).
La domanda riconvenzionale è infondata
L'opponente chiede la condanna del al pagamento dell'importo di “€ 4.017,54, CP_1 ovvero della somma di € 1.168,54 al netto della compensazione con quanto dovuto allo stesso sig. in forza del pagamento del 24/11/2020 del TFR. CP_1
Parte La invoca il pagamento di tale somma che ritiene “pari alla differenza tra la quota di TFR lorda corrisposta e dell'importo netto effettivamente dovuto” ulteriormente precisando che “l'importo richiesto in via riconvenzionale è pari alla differenza tra le retribuzioni effettivamente dovute al sig. per le mensilità di marzo ed aprile 2021 CP_1
e gli importi versati a titolo di TFR (maturato sino al 11/01/2019), in misura eccedente
a quanto effettivamente dovuto”.
Il pagamento del TFR è invero intervenuto a seguito di notifica di precetto per d.i. n.
464/2019, “per il complessivo importo di € 19.972,86, di cui € 19.480,25 a titolo di TFR lordo” – prima – e di ricorso per dichiarazione di fallimento del 21.10.2020, rubricato al n. R.G. 148/2020 – poi -.
Richiamando quanto supra precisato, è noto, al riguardo, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (ex multis, Cass. 18044/2015, Cass. 21010/2013; Cass.
3375/2011; Cass.18584/2008) in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il Giudice, chiamato all'accertamento ed alla liquidazione, non ha il potere di interferire.
La Suprema Corte ha, infatti, stabilito (cfr. Cass. 21211/2009; Cass. 1486/1989) che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e dunque anche per il trattamento di fine rapporto, “debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali , poiché il meccanismo di determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale” (cfr. altresì
Cass. ordinanza n. 8517 del 24.03.2023).
Il meccanismo del pagamento al lordo attiene anche alle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, posto che – come in precedenza affermato per le spettanze lavorative di cui alle buste paga - al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali
6 a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dall'obbligazione di pagamento delle differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (Cass. n.
19790 del 28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013).
Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 23071 del 2021 cit. ha ribadito l'illegittimità della trattenuta a carico del dipendente motivando che “ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore. Qualora, invece, il pagamento avvenga in ritardo, rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, la ritenuta non è consentita, perché in tal caso «il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cfr. Cass. n. 18897/2019;
Cass. n. 25956/2017; Cass. n. 23426/2016, Cass. n. 18044/2015 e Cass. n. 19790/2011).
Ne discende che, essendo il pagamento intervenuto successivamente ed in esecuzione di un provvedimento giudiziale, non spetta la reclamata differenza per le somme corrisposte del TFR al lordo, né vi sono, per le ragioni supra esposte, un residuo di differenze retributive per le mensilità di marzo e aprile 2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr. ex multis, Cass. 19/10/2022, n. 30729).
P.Q.M
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Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
286/2021;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
• Condanna l'opponente al pagamento delle Parte_1 spese di lite che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie.
7 Santa Maria Capua Vetere, 15-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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