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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5123/2018 (+ 2487/2019) del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti Parte_1
dall'avv. Gennaro Vito de Pinto presso il cui studio a Molfetta è elettivamente domiciliato
-attore-
, , rappresentati e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
difesi come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Alessandro Brudaglio, Giacomo
Ragno e Maria Rosaria de Cosmo ed elettivamente domiciliati in Andria presso lo studio dell'avv. Alessandro Brudaglio
-attori nella causa riunita-
e
in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_3
rappresentati e difesi in entrambi i giudizi come da procura Parte_3
alle liti in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. Michele Marcello Magarelli
presso il cui studio in Molfetta sono elettivamente domiciliati
-convenuti–
OGGETTO: “risarcimento danni da morte del congiunto per infortunio sul lavoro”
1 CONCLUSIONI: per come rassegnate in atti;
per gli attori Parte_1
nella causa riunita e per i convenuti come precisate all'udienza del 3.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 702 bis dell'8.10.2018, introduttivo del Parte_4
giudizio nr. 5123/2018 R.G. – premesso di essere germano del defunto Persona_1
, conveniva in giudizio in proprio e nella sua qualità
[...] Parte_3
di legale rappresentante della ditta “ per sentire Parte_3
accertare e dichiarare la loro responsabilità ex art.2043 e 2059 c.c. per il decesso del fratello, avvenuto in data 09.11.2015 in conseguenza di un infortunio sul lavoro,
nonché per l'effetto per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa dell'evento luttuoso nella misura di € 113.208,00, o di quell'altra ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese e competenze processuali.
Deduceva in fatto il ricorrente che in data 9.11.2015, , Persona_2
imbarcato come marinaio sulla motopesca “Nuova AR E”, condotta da e di cui è società armatrice “ , Parte_3 Parte_3
intorno alle ore 04.30, durante una battuta di pesca, intanto che i marinai procedevano alle operazioni di calamento delle attrezzature della pesca in mare, a distanza di circa 20 miglia dalla costa nel golfo di Manfredonia, nel mentre si trovava
Con a poppa del per seguire il regolare svolgimento di tali operazioni, perdeva l'equilibrio e cadeva da bordo poppiero di spalle in mare;
che in particolare, ordinato all'equipaggio di calare le reti in mare e mentre metà rete era già in mare e l'altra metà attaccata al verricello, il ordinava al di predisporre il Parte_3 Parte_1
cavo salva rete in maniera opportuna;
che eseguita l'operazione venivano tolti i freni al verricello liberando il resto della rete;
che pochi istanti dopo il cadeva Parte_1
in mare;
che a causa del buio, il fermata l'elica, perdeva di vista il Parte_3
marinaio in mare, di poi avvistato da altro marinaio che si tuffava in mano per
2 prestare soccorso;
che tirato su il a bordo, questi non dava segni di vita;
Parte_1
che il riprendeva la navigazione verso il porto di Molfetta notiziando la Parte_3
Capitaneria di Porto alle 05.07; che , quale datore di lavoro del Parte_3
, comandante della motopesca e legale rappresentante della società Parte_4
armatrice, veniva imputato del reato di omicidio colposo perché con colpa generica nonché anche con inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagionava il decesso del;
che il 31.5.2018 su richiesta Parte_1
dell'imputato veniva emessa sentenza di patteggiamento;
che dalle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale anche dalla Commissione di inchiesta formale sui sinistri marittimi, ascoltato il nonché dalle verifiche eseguite da Parte_3
tecnici dello ne emergeva la piena responsabilità sia per significative Pt_5
violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che per le modalità di gestione del sinistro nell'immediatezza del fatto caratterizzato da gravi omissioni e da scelte errate;
che la murata poppiera era strutturalmente inadeguata a prevenire cadute accidentali fuoribordo dei marinai avendo un'altezza di soli 65 cm;
che il pavimento a poppa era scivoloso per la presenza di residui della precedente battuta di pesca;
che al momento dell'incidente il non era munito di DPI;
che al Parte_4 [...]
, con indosso abiti che avevano potuto fare da zavorra, non era stato Pt_4
immediatamente lanciato il salvagente con boetta luminosa né la cintura di salvataggio;
che in base all'esame autoptico, la causa del decesso è annegamento con esclusione di traumi o patologie cardio circolatorie;
che la dinamica del sinistro e la responsabilità del in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_3
p.t. della società armatrice emerge dall'inchieste svolte e dalla sentenza penale di patteggiamento;
che il ha precedenti penali specifici per inosservanza Parte_3
delle norme sulla sicurezza della navigazione;
che la scomparsa tragica e improvvisa del fratello ha causato grave danno non patrimoniale all'attore, danno liquidabile a
3 carico dei convenuti in base alla Tabella di Milano in € 113.208,00 per perdita di stretto congiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.1.2019 si costituivano
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e , Parte_3 Parte_3
contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dall'attore, contestando ogni addebito di negligenza e imperizia per avere prestato tempestivo soccorso al marinaio caduto in mare, deducendo la irrilevanza della sentenza penale di patteggiamento ai fini dell'accertamento della responsabilità del Parte_3
eccependo la mancanza di prova della intensità e qualità del rapporto fra i due germani e contestando la misura del risarcimento pretesa, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Disposto il mutamento del rito, assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., a questo giudizio veniva riunito quello iscritto al nr. 2487/2019 R.G.
promosso con atto di citazione del 26.4.2019 da Controparte_1 Parte_1
, rispettivamente moglie e figli del de cuius, che
[...] Parte_2
ripercorrendo la dinamica del sinistro e gli esiti delle indagini svolte, hanno chiesto la condanna dei medesimi convenuti in solido al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura quantificata in base alla tabella di Milano di €
331.920,00 per ciascuno, oltre al danno patrimoniale per perdita del contributo erogato dal coniuge, richiesto dalla nella misura di € 53.779,54 secondo CP_1
il conteggio sviluppato in atti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nella causa riunita si costituivano con comparsa di costituzione e risposta del
29.9.2019 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_3
e svolgendo le medesime difese svolte nella causa nr. Parte_3
5123/2018, negando la sussistenza del nesso causale fra la condotta del e Parte_3
il sinistro ascrivibile a caso fortuito, contestando la domanda di risarcimento del
4 CP_ danno patrimoniale avanzata da cui l' ha già erogato la Controparte_3
somma di € 330.000,00, cui va aggiunta quella ulteriore di € 51.646,00 erogata da quale premio di una polizza infortuni e concludendo in Controparte_5
via principale per il rigetto di tutte le domande e in via subordinata per la deduzione dalle somme a liquidarsi di quanto già percepito dagli attori in relazione al sinistro.
Riuniti i giudizi, assunto l'interrogatorio formale di , deferitogli Parte_3
dal , preso atto della mancata comparizione per rendere interrogatorio Parte_1
formale degli attori nella causa riunita, dichiarato l'attore Parte_1
decaduto dalla prova testimoniale ammessa con ordinanza del 15.3.2022, ammessa,
ma mai espletata la prova testimoniale con i testi del che non vi è prova Parte_3
siano stati ritualmente citati e sulla quale la parte non ha insistito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Depositata nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione da parte di accettata dai Parte_4
convenuti, all'udienza indetta, precisate le conclusioni da attori e convenuti nella causa riunita, il tribunale ha riservato la decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Per effetto della dichiarazione di rinunzia agli atti e all'azione notificata da
[...]
ai convenuti e dai medesimi accettata, come documentato in atti, Parte_1
la causa nr. 5123/2018 R.G. va dichiarata estinta ai sensi e per gli effetti dell'art. 306
c.p.c. e il processo prosegue limitatamente alla causa riunita nr. 2487/2019 R.G.
Come è noto, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, con la conseguenza che atti e statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è
5 stato riunito al primo e la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5434 del 26/02/2021; Cass. civ. 27295/2022).
Ai fini che più interessano, le cause connesse e riunite conservano la loro autonomia,
per cui vengono definite in base alle prove raccolte in ciascuna di esse e se tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, non vale per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità (Cass. civile sez. III, 03/08/2017, n.19373).
Nella vicenda in parola, dichiarata l'estinzione del giudizio nr. 5123/2018 R.G.
promosso da , occorre decidere sulle domande risarcitorie Parte_1
avanzate dagli attori nella causa nr. 2487/2019 R.G.
Le domande sono fondate nei limiti di cui si dirà.
, rispettivamente Controparte_1 Parte_1 Parte_2
moglie e figli di , morto in un sinistro marittimo avvenuto il Persona_2
9.11.2015, hanno convenuto in giudizio , comandante del Parte_3
motopeschereccio a bordo del quale era impiegato il de cuius come marinaio e di cui il è legale rappresentante e socio Parte_3 Parte_3
accomandatario, proprietaria ed armatrice della imbarcazione, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto e quanto alla anche di quello patrimoniale iure proprio. CP_1
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, va detto che la domanda di
6 risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta
"iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di
lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento
contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva
nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta
al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza
che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento
soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a
regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.> (Cass.
2/2020).
In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non
è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha
obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore,
e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale
agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri
probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli
della responsabilità ex art. 2087 c.c.> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32072 del
12/12/2024).
In fatto, è rimasto accertato che il marinaio alle 04.36 del Persona_2
9.11.2015, a bordo della motopesca “Nuova AR E”, al largo del golfo di
Manfredonia, trovandosi in prossimità dell'angolo destro di poppa sulla sopraelevazione in legno rispetto al piano di poppa, intento a calare le reti per una seconda battuta di pesca, mentre metà rete era già in mare e l'altra metà era attaccata al verricello, ricevuto l'ordine di sistemare la cavo salvarete e mollati da parte del comandante i freni del verricello per liberare in mare il resto della rete, trovandosi di spalle al mare, si capovolgeva all'indietro cadendo in mare.
7 In seguito alla denuncia di sinistro, è stata avviata sia una indagine interna da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta che ha raccolto la denuncia di evento straordinario del comandante che quella penale istruita mediante Parte_3
l'informativa di reato trasmessa dallo alla procura della repubblica, Pt_5
comprensiva dei verbali di sommarie informazioni rese dal e dai marinai, Parte_3
e , oltre che mediante perizia Parte_6 Persona_3
medico legale sul , a mezzo della quale rimaneva accertato che: “la causa Parte_1
della morte di può identificarsi in una asfissia da Persona_2
annegamento in acqua di mare avvenuta in occasione di attività lavorativa”.
veniva quindi rinviato a giudizio con la seguente articolata Parte_3
imputazione che per completezza si trascrive: “in relazione al reato di cui all'art. 589
co. 1, 2, c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_7
di Molfetta esercente l'attività di pesca costiera ravvicinata nonché quale
[...]
armatore-comandante del motopeschereccio “Nuova AR E” di proprietà
della predetta società e di datore di lavoro di , con colpa Persona_2
generica, derivante da negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché specifica, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava il decesso di quest'ultimo ed in particolare, in violazione: - dell'art. 6 c. 1 D. Lgs. Nr.
271/99 ha esibito un Piano di Sicurezza carente in più punti, sfornito di progetto dettagliato dell'unità con firma di soggetto abilitato, sfornito di data e debite firme,
non aggiornato rispetto al personale di equipaggio imbarcato alla data di verifica e sprovvisto del programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi a livello di igiene e sicurezza a bordo;
- dell'art. 6 c. 5 lett. a) D. Lgs. Nr. 271/99, non provvedeva a designare il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori marittimi, per quanto previsto all'art. 12 dello stesso decreto;
- dell'art. 6
c. 5 lett. g) D.Lgs. Nr. 271/99, forniva ai lavoratori dispositivi di protezione
8 individuale (cinture di salvataggio Atlantica A) con caratteristiche di ingombro e praticità non idonee ed adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo durante le fasi di pesca e che, tuttavia, non erano indossate al momento dell'infortunio;-
dell'art. 7 c. 1 lett. d) D.Lgs. Nr. 271/99, non ha designato, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 203 del regolamento di sicurezza, né ha predisposto procedure operative ed istruzioni relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, così come richiamato al comma 1 dello stesso articolo;
- dell'art. 27 c. 1 – 2 D.lgs. Nr. 271/99, non ha provveduto a fornire al proprio equipaggio adeguata informazione su rischi derivanti dal lavoro marittimo;
- dell'art. 3 c. 2 lett. d) D.Lgs. 271/99, non rendeva facilmente accessibili i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza presenti sull'imbarcazione,
così come richiamato al punto 2 dell'allegato III dello stesso decreto;
- dell'art. 7
D.Lgs. Nr. 271/99, esibiva una documentazione aziendale ove non risultavano atti relativi all'avvenuta formazione del comandante in particolare per la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
non impediva, con tali condotte, a di calare le reti da pesca a Parte_1
mare posizionandosi sul bordo della poppa dell'imbarcazione “Nuova AR
E” senza che indossasse i dispositivi di protezione individuale (giubbetto di salvataggio e/o cintura di sicurezza); nella circostanza il accidentalmente Parte_1
cadeva in mare accusando una sindrome asfittica da annegamento tipico che ne causava il decesso”.
Il giudizio penale veniva definito con sentenza di patteggiamento n. 103/2018, che applicava al per la suddetta imputazione la pena di un anno e quattro mesi Parte_3
di reclusione.
Ora, ai fini della individuazione delle fonti del proprio convincimento, va
9
considerato che
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi
di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio
convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini
preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio
e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia
configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il
contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel
giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale> (Cass. civile sez. VI,
01/02/2023, n.2947).
E ancora, che in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può
essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e
restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere
della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui
il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare,
nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e,
dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di
patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in
ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della
10 possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale>
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023).
Tanto chiarito, vanno passati in rassegna gli elementi raccolti nel procedimento penale, ovvero i documenti prodotti dagli attori con particolare riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese dal e da altri due marinai, e , a Parte_3 Pt_6 Persona_3
bordo del motopeschereccio al momento del sinistro e all'informativa redatta da tecnici dello Pt_5
Il ha fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro, confermata dai Parte_3
marinai e ritenuta verosimile dai tecnici dello che ha operato in veste di Pt_5
polizia giudiziaria.
La caduta del in mare è stata accidentale ed è avvenuta durante Parte_1
l'esecuzione della manovra di discesa della rete in mare per la seconda battuta di pesca allorquando il marinaio, privo di giubbotto e di cintura di sicurezza, ma con indosso l'incerata, il grembiule e gli stivali, si trovava seduto di spalle al mare sul piano rialzato rispetto al pavimento di poppa ingombro di residui fangosi ed altri del pescato perdeva l'equilibrio finendo in mare.
Il sentito da ufficiali della Capitaneria di Porto nell'immediatezza del Parte_3
sinistro nonché da ufficiali di PG dello nei due giorni successivi, ha chiarito Pt_5
con riferimento alle fasi successive alla caduta in mare, di aver fermato immediatamente l'elica mettendo i freni al verricello, di essersi recato con gli altri membri dell'equipaggio sulla poppa per accertare l'accaduto e recuperare il marinaio alle ore 04.40 circa, di non essere riusciti a scorgere immediatamente l'uomo in mare a causa del buio;
di avergli gridato invano di aggrapparsi alla rete;
di aver recuperato il suo corpo alle 4.50 grazie al marinaio, , che scorto in Parte_6
mare il pantalone arancione del a circa 7/8 metri di distanza dalla poppa Parte_1
e dalla rete, si è tuffato in mare, prendendolo per il giubbotto e portandolo sotto
11 bordo in moda da issarlo con un gancio collegato al verricello, di aver chiamato la
Capitaneria di Porto di Molfetta alle 05.07.
Il ha anche aggiunto che la motopesca beccheggiava e di non aver Parte_3
lanciato al il salvagente anulare con boetta luminosa per non perdere Parte_1
tempo.
Quanto ai corsi di formazione sulla sicurezza, sempre il ha ammesso di Parte_3
aver preso parte a incontri occasionali presso la sede dell'associazione armatori unità
da pesca di Molfetta, che spesso venivano disertarti dagli altri marinai.
Nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli da , assunto Parte_4
dopo la riunione dei giudizi e utilizzabile come prova nel giudizio in parola (cfr.
verbale del 15.11.2021), il ha negato che vi fosse stata una battuta di Parte_3
pesca antecedente quella avviata alle 04.30 del 9.11.2025, benché nel processo verbale di denuncia di evento straordinario, avesse ammesso di avere recuperato il sacco col pescato alle 04.15 per poi ordinare all'equipaggio di calare nuovamente la rete a mare “per iniziare una nuova battuta di pesca”.
Fatto questo che assume rilevanza in relazione alle condizioni del pavimento dell'imbarcazione che per stessa ammissione del nel corso Parte_3
dell'interrogatorio formale si presentava “ingombra di residui fangosi ed altri del pescato”.
Il ha inoltre ammesso le seguenti circostanze: era compito del Parte_3 Parte_1
accompagnare manualmente la discesa dei sacchi in mare durante l'attività di pesca,
benché nello svolgimento di questa attività fosse coadiuvato da altro marinaio;
di non avere verificato che il allorquando è stato dato l'ordine di salpare, Parte_1
fosse privo di cintura di salvataggio o di altro dispositivo di sicurezza;
che il marinaio non era avvistabile in mare per mancanza di illuminazione;
di aver tentato,
quale prima manovra di pronto soccorso, di recuperare il con il mezzo Parte_1
12 marinaio;
di non aver lanciato al marinaio il salvagente o altri dispositivi di salvataggio “in quanto gli stessi non erano a portata di mano, ma a distanza di 11
metri dalla poppa e posizionati in alto”; di avere impiegato circa mezzora prima di diramare l'allerta nel tentativo di recuperare il;
di avere omesso di Parte_1
attivare la procedura di emergenza, ritenendola inutile;
che il piano di sicurezza del motopeschereccio Nuova AR Madre era “giacente” presso l'associazione di
Molfetta; che il peschereccio veniva pulito a fine settimana;
di non ricordare se il piano di sicurezza prevedesse la procedura da seguire in caso di caduta di uomo in mare;
che nessuno dei marinai era a conoscenza del piano di sicurezza;
che il
[...]
al momento della caduta indossava incerata, guanti e stivali di gomma. Pt_1
Quanto alle altre prove raccolte nel procedimento penale, il marinaio
[...]
, sentito a sommarie informazioni ha confermato di non avere Parte_6
ricevuto dispositivi di protezione individuale, quindi che nessuno dei marinai indossasse il giubbotto di salvataggio o la cintura di sicurezza anche se in dotazione,
di non avere mai ricevuto materiale di informativo sulla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, salvo aver partecipato ad un incontro in materia di sicurezza presso l'Associazione Armatori di Molfetta e di non avere svolto esercitazioni per la gestione delle emergenze.
Le medesime dichiarazioni sono state rese dall'altro marinaio, Persona_3
che ha anche dichiarato essere trascorsi dieci minuti prima di riuscire a soccorrere il marinaio . Parte_1
Tecnici dello Spesal hanno quindi eseguito una ispezione dell'imbarcazione,
verificando che la “murata” ovvero la fiancata interna dell'imbarcazione dal lato di poppa da dove è caduto il misura 65 cm di altezza, che il Parte_1
motopeschereccio era dotato sin dall'inizio del piano rialzato che se agevola il marinaio nelle operazioni di calo e recupero della rete, rende instabile la sua
13 posizione eccessivamente sbilanciata verso il mare;
che a bordo vi erano dispositivi di protezione individuale, non indossati dal alcun membro dell'equipaggio; che era presente il salvagente con boetta luminosa non utilizzato nelle fasi concitate del tentativo maldestro di salvataggio del , nonostante il piano di sicurezza Parte_1
(consegnato dal agli ufficiali di polizia giudiziaria) prevedesse in cado Parte_3
di caduta di uomo a mare il suo lancio immediato.
Nell'informativa di reato sulla base della quale sono stati formulati i capi di imputazione a carico del è dato risalto all'omessa informazione sulla Parte_3
sicurezza ai marinai dell'equipaggio in forza il giorno del sinistro e in genere all'omesso svolgimento di corsi di formazione e addestramento dei marinai in materia di sicurezza e pronto soccorso.
Quanto alle cause del decesso, il medico legale nominato dal PM, verificate condizioni di salute genericamente buone del , escluse patologie Parte_1
pregresse o traumi da uso di attrezzi da lavoro, ha indicato nella sindrome asfittica da annegamento tipico, la causa del decesso.
Ebbene, valutata tutta la documentazione prodotta in giudizio dagli attori nella causa n. 2487/2019 R.G., compreso il materiale raccolto nella fase delle indagini preliminari, considerato il tenore confessorio delle dichiarazioni rese da Parte_3
nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli da ,
[...] Parte_1
svolto nel contraddittorio delle parti il 15.11.2021, successivamente alla riunione dei giudizi, valutata la sentenza penale di patteggiamento nella quale si dà atto della mancanza delle condizioni ex art. 129 c.p.p. per una pronuncia di proscioglimento dell'imputato, può pervenirsi all'affermazione della civile responsabilità dei convenuti in solido per l'infortunio sul lavoro occorso a che Persona_1
ha ivi trovato la morte.
È stata infatti fornita la prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi propri
14 dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
È provato che il ha trovato la morte durante lo svolgimento di attività Parte_1
lavorativa svolta alle dipendenze dei convenuti, è provato il nesso causale fra l'evento morte e l'omessa adozione da parte del nella veste di Parte_3
comandante della motopesca e datore di lavoro del , delle misure di Parte_1
protezione che norma dell'art. 2087 c.c., secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ed
è provato il danno da perdita del rapporto parentale patito dagli attori, stretti congiunti del defunto per esserne rispettivamente coniuge non sperato e figli, di cui uno convivente.
Quanto al nesso causale fra la condotta omissiva del e l'annegamento del Parte_3
, l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di Parte_4
lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41,
comma 2, che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza)
che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vd. Cass. n. 17314 del 30/08/2004).
E ancora, al datore di lavoro è richiesto non solo di predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest'ultimo (ex plurimis Cass. n. 10097 del 09/05/2011).
Il per sua stessa ammissione non ha fornito al (né agli altri Parte_3 Parte_1
marinai, come da costoro dichiarato) dispositivi di protezione individuale pur
15 presenti a bordo della motopesca.
Il non indossava infatti il giubbotto di salvataggio, né la cintura di Parte_4
sicurezza, benché chiamato ad operare sul piano rialzato della poppa, su un pavimento assai scivoloso ed esposto al rischio di caduta in mare.
La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. civile sez. lav.,
03/07/2023, n.18656).
E nella vicenda in parola, il giubbotto o la cintura avrebbero costituito uno strumento idoneo a mantenere a galla il marinaio, proteggendolo proprio dal rischio di annegamento, cui era specificatamente esposto nella fase di calo delle reti a mare dalla posizione che occupava a bordo della imbarcazione, tenuto conto poi della pericolosità di una caduta a mare con abbigliamento quali incerata e stivali, che,
come è avvenuto in concreto, avrebbero potuto fungere da zavorra.
Ulteriori gravi profili di colpa vanno individuati sia nell'omesso svolgimento di corsi di formazione a addestramento sulla sicurezza, che nell'omessa informazione sulla sicurezza ai marinai imbarcati il 9.11.2015 (cfr. informativa doc 4 degli Pt_5
attori) che ancora e soprattutto, nella inosservanza delle procedure di emergenza previste dal piano della sicurezza per il caso di caduta di uomo a mare.
16 Dalla ricostruzione del sinistro è emerso che alcuno dei marinai era a conoscenza delle procedure da seguire nell'immediatezza del sinistro e che il ha del Parte_3
tutto omesso di svolgere la prima manovra di emergenza, ovvero il lancio in mare del salvagente con boetta luminosa che avrebbe potuto consentite al , Parte_1
privo di giubbotto e di cintura, di scorgere immediatamente un dispositivo cui aggrapparsi.
Il tentativo di soccorso del è stato affidato all'improvvisazione dei Parte_1
marinai che tuttavia data la gravità della situazione e le difficoltà di gestione di un soccorso al buio in alto mare avrebbero dovuto agire secondo le prescrizioni del piano di sicurezza di cui però non è emerso fossero stati messi a conoscenza.
La morte del è in definiva dipesa da gravi violazioni di regole cautelari Parte_4
da parte del datore di lavoro che avrebbe potuto andare esente da responsabilità
soltanto quando la condotta del dipendente avesse assunto i caratteri dell'abnormità,
dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è
integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità
nonostante la sua imprudenza e negligenza (vd. Cass. n. 27127 del 04/12/2013).
Nella vicenda in parola, sono plurimi i profili di colpa generica e specifica ascrivibili al mentre deve escludersi che il abbia assunto un Parte_3 Parte_4
comportamento tale da costituire un rischio elettivo, avulso dall'esercizio della prestazione lavorativa, come tale idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra infortunio e inosservanza di norme antiinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
17 Il era normalmente intento all'attività di calo della rete, occupava una Parte_4
posizione naturale per quel tipo di operazione e la circostanza che non avesse indossato il giubbotto è ascrivibile ad una omissione colposa del che Parte_3
avrebbe dovuto esigere dai suoi dipendenti l'adozione di specifiche misure di protezione.
Accertata la colpa di , comandante della motopesca “Nuova Parte_3
AR E” , consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, va del pari affermata la concorrente e solidale responsabilità della società armatrice
[...]
per i fatti dell'equipaggio, ai sensi dell'articolo 274 cod. nav. Parte_3
È utile richiamare a proposito la giurisprudenza di legittimità a mente della quale l'articolo 274 cod. nav., nel disporre che l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio, detta in subiecta materia una disposizione speciale e, come tale,
prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all'articolo 2049 cod. civ. senza,
peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore,
che rimane soggetta alle norme del cod. civ. (articoli 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice navale (Cass. 11124/1997).
Gli attori, moglie e figli del deceduto per infortunio sul lavoro, hanno Parte_1
domandato per la perdita del rapporto parentale, il risarcimento dei danni iure proprio: sia del danno patrimoniale, consistente nella perdita Controparte_1
delle utilità economiche di cui godeva e di cui avrebbe continuato a beneficiare in futuro che di quello non patrimoniale quale lesione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato, ovvero di quella sofferenza prettamente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo, mentre e Parte_2
unicamente del danno non patrimoniale. Pt_1
Ora quanto al danno patrimoniale preteso da nella misura di € Controparte_1
18 53.779,54, pari alla quota di reddito dal lavoro del defunto capitalizzata secondo il conteggio sviluppato in atti che le sarebbe stata elargita, la domanda non può trovare accoglimento.
La ha beneficiato di una rendita di € 329.972,63, oltre che di un CP_1 CP_4
indennizzo per il caso morte da infortunio sul lavoro di € 51.646,00. CP_5
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in base alla interpretazione cd. per
CP_ poste omogenee, la rendita erogata dall' ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume "juris et de jure”
che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non
CP_ patrimoniale. Ne consegue che le somme erogate dall per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito - sotto qualsiasi forma
- in conseguenza dell'infortunio” (Cass. 26647/2019).
In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva,
della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 18050 del 05/07/2019).
Tenuto conto che la somma erogata sotto forma di rendita da è ampiamente CP_4
19 comprensiva del pregiudizio patrimoniale lamentato dalla , alcuna altra CP_1
somma le va liquidata per il medesimo titolo.
Quanto al danno non patrimoniale,
nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela> (Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018,
n.29784).
Ebbene, nella specie, attori sono stretti congiunti del defunto, moglie e due figli, di cui uno ancora convivente con il padre alla data del decesso.
Non è stata né dedotta né tantomeno provata una situazione di crisi familiare ovvero di mancanza di legame affettivo che in ragione della stretta parentela, va presunto come esistente.
La misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024
(come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del
15/05/2018 e poi da Cass. 10579/2021).
In assenza di diverse disposizioni di legge, infatti, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19229).
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo
20 alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, valutate le peculiarità del caso concreto
(Cass. civile sez. lav., 16/03/2025, n.69819).
Applicando allora la Tabella di Milano per la perdita del rapporto parentale, valutata l'età della vittima al momento del decesso, l'età di ciascun attore, la natura della relazione, il rapporto di convivenza del defunto con la moglie e il figlio, apprezzato lo sconvolgimento determinato dalle drammatiche circostanze dell'improvviso decesso, la misura del risarcimento va fissata in € 250.000,00 per CP_1
in € 250.000,00 per il figlio convivente, ed € 200.000,00
[...] Parte_2
per la figlia non convivente, . Parte_4
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore di ciascuno degli attori delle somme come sopra determinate.
Trattandosi di debito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, sulla somma complessivamente liquidata all'attualità
di € 700.000,00 devalutata alla data del sinistro (9.11.2015) e di poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5123/2018 (+2487/2019) del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
21 così provvede:
1) letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio nr. 5123/2018 R.G.;
2) pronunciando sulla causa nr. 2487/2019 R.G., accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di e della Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. per Parte_3
l'infortunio mortale occorso a , li condanna in solido Persona_2
al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di ciascun attore, liquidando € 250.000,00 in favore di CP_1
€ 250.000,00 in favore di ed € 200.000,00 in
[...] Parte_2
favore di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da
[...]
CP_1
4) condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 per esborsi ed € 21.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 29.5.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5123/2018 (+ 2487/2019) del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti Parte_1
dall'avv. Gennaro Vito de Pinto presso il cui studio a Molfetta è elettivamente domiciliato
-attore-
, , rappresentati e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
difesi come da procura alle liti in atti dagli avv.ti Alessandro Brudaglio, Giacomo
Ragno e Maria Rosaria de Cosmo ed elettivamente domiciliati in Andria presso lo studio dell'avv. Alessandro Brudaglio
-attori nella causa riunita-
e
in persona del legale rappresentante p.t. e Parte_3
rappresentati e difesi in entrambi i giudizi come da procura Parte_3
alle liti in calce all'atto di citazione notificato dall'avv. Michele Marcello Magarelli
presso il cui studio in Molfetta sono elettivamente domiciliati
-convenuti–
OGGETTO: “risarcimento danni da morte del congiunto per infortunio sul lavoro”
1 CONCLUSIONI: per come rassegnate in atti;
per gli attori Parte_1
nella causa riunita e per i convenuti come precisate all'udienza del 3.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 702 bis dell'8.10.2018, introduttivo del Parte_4
giudizio nr. 5123/2018 R.G. – premesso di essere germano del defunto Persona_1
, conveniva in giudizio in proprio e nella sua qualità
[...] Parte_3
di legale rappresentante della ditta “ per sentire Parte_3
accertare e dichiarare la loro responsabilità ex art.2043 e 2059 c.c. per il decesso del fratello, avvenuto in data 09.11.2015 in conseguenza di un infortunio sul lavoro,
nonché per l'effetto per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa dell'evento luttuoso nella misura di € 113.208,00, o di quell'altra ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese e competenze processuali.
Deduceva in fatto il ricorrente che in data 9.11.2015, , Persona_2
imbarcato come marinaio sulla motopesca “Nuova AR E”, condotta da e di cui è società armatrice “ , Parte_3 Parte_3
intorno alle ore 04.30, durante una battuta di pesca, intanto che i marinai procedevano alle operazioni di calamento delle attrezzature della pesca in mare, a distanza di circa 20 miglia dalla costa nel golfo di Manfredonia, nel mentre si trovava
Con a poppa del per seguire il regolare svolgimento di tali operazioni, perdeva l'equilibrio e cadeva da bordo poppiero di spalle in mare;
che in particolare, ordinato all'equipaggio di calare le reti in mare e mentre metà rete era già in mare e l'altra metà attaccata al verricello, il ordinava al di predisporre il Parte_3 Parte_1
cavo salva rete in maniera opportuna;
che eseguita l'operazione venivano tolti i freni al verricello liberando il resto della rete;
che pochi istanti dopo il cadeva Parte_1
in mare;
che a causa del buio, il fermata l'elica, perdeva di vista il Parte_3
marinaio in mare, di poi avvistato da altro marinaio che si tuffava in mano per
2 prestare soccorso;
che tirato su il a bordo, questi non dava segni di vita;
Parte_1
che il riprendeva la navigazione verso il porto di Molfetta notiziando la Parte_3
Capitaneria di Porto alle 05.07; che , quale datore di lavoro del Parte_3
, comandante della motopesca e legale rappresentante della società Parte_4
armatrice, veniva imputato del reato di omicidio colposo perché con colpa generica nonché anche con inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagionava il decesso del;
che il 31.5.2018 su richiesta Parte_1
dell'imputato veniva emessa sentenza di patteggiamento;
che dalle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale anche dalla Commissione di inchiesta formale sui sinistri marittimi, ascoltato il nonché dalle verifiche eseguite da Parte_3
tecnici dello ne emergeva la piena responsabilità sia per significative Pt_5
violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che per le modalità di gestione del sinistro nell'immediatezza del fatto caratterizzato da gravi omissioni e da scelte errate;
che la murata poppiera era strutturalmente inadeguata a prevenire cadute accidentali fuoribordo dei marinai avendo un'altezza di soli 65 cm;
che il pavimento a poppa era scivoloso per la presenza di residui della precedente battuta di pesca;
che al momento dell'incidente il non era munito di DPI;
che al Parte_4 [...]
, con indosso abiti che avevano potuto fare da zavorra, non era stato Pt_4
immediatamente lanciato il salvagente con boetta luminosa né la cintura di salvataggio;
che in base all'esame autoptico, la causa del decesso è annegamento con esclusione di traumi o patologie cardio circolatorie;
che la dinamica del sinistro e la responsabilità del in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_3
p.t. della società armatrice emerge dall'inchieste svolte e dalla sentenza penale di patteggiamento;
che il ha precedenti penali specifici per inosservanza Parte_3
delle norme sulla sicurezza della navigazione;
che la scomparsa tragica e improvvisa del fratello ha causato grave danno non patrimoniale all'attore, danno liquidabile a
3 carico dei convenuti in base alla Tabella di Milano in € 113.208,00 per perdita di stretto congiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.1.2019 si costituivano
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e , Parte_3 Parte_3
contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dall'attore, contestando ogni addebito di negligenza e imperizia per avere prestato tempestivo soccorso al marinaio caduto in mare, deducendo la irrilevanza della sentenza penale di patteggiamento ai fini dell'accertamento della responsabilità del Parte_3
eccependo la mancanza di prova della intensità e qualità del rapporto fra i due germani e contestando la misura del risarcimento pretesa, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Disposto il mutamento del rito, assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., a questo giudizio veniva riunito quello iscritto al nr. 2487/2019 R.G.
promosso con atto di citazione del 26.4.2019 da Controparte_1 Parte_1
, rispettivamente moglie e figli del de cuius, che
[...] Parte_2
ripercorrendo la dinamica del sinistro e gli esiti delle indagini svolte, hanno chiesto la condanna dei medesimi convenuti in solido al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nella misura quantificata in base alla tabella di Milano di €
331.920,00 per ciascuno, oltre al danno patrimoniale per perdita del contributo erogato dal coniuge, richiesto dalla nella misura di € 53.779,54 secondo CP_1
il conteggio sviluppato in atti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nella causa riunita si costituivano con comparsa di costituzione e risposta del
29.9.2019 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_3
e svolgendo le medesime difese svolte nella causa nr. Parte_3
5123/2018, negando la sussistenza del nesso causale fra la condotta del e Parte_3
il sinistro ascrivibile a caso fortuito, contestando la domanda di risarcimento del
4 CP_ danno patrimoniale avanzata da cui l' ha già erogato la Controparte_3
somma di € 330.000,00, cui va aggiunta quella ulteriore di € 51.646,00 erogata da quale premio di una polizza infortuni e concludendo in Controparte_5
via principale per il rigetto di tutte le domande e in via subordinata per la deduzione dalle somme a liquidarsi di quanto già percepito dagli attori in relazione al sinistro.
Riuniti i giudizi, assunto l'interrogatorio formale di , deferitogli Parte_3
dal , preso atto della mancata comparizione per rendere interrogatorio Parte_1
formale degli attori nella causa riunita, dichiarato l'attore Parte_1
decaduto dalla prova testimoniale ammessa con ordinanza del 15.3.2022, ammessa,
ma mai espletata la prova testimoniale con i testi del che non vi è prova Parte_3
siano stati ritualmente citati e sulla quale la parte non ha insistito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Depositata nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni dichiarazione di rinuncia agli atti e all'azione da parte di accettata dai Parte_4
convenuti, all'udienza indetta, precisate le conclusioni da attori e convenuti nella causa riunita, il tribunale ha riservato la decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Per effetto della dichiarazione di rinunzia agli atti e all'azione notificata da
[...]
ai convenuti e dai medesimi accettata, come documentato in atti, Parte_1
la causa nr. 5123/2018 R.G. va dichiarata estinta ai sensi e per gli effetti dell'art. 306
c.p.c. e il processo prosegue limitatamente alla causa riunita nr. 2487/2019 R.G.
Come è noto, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, con la conseguenza che atti e statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è
5 stato riunito al primo e la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite pur essendo formalmente unica si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5434 del 26/02/2021; Cass. civ. 27295/2022).
Ai fini che più interessano, le cause connesse e riunite conservano la loro autonomia,
per cui vengono definite in base alle prove raccolte in ciascuna di esse e se tale principio può essere mitigato per le prove costituende, in quanto formatesi nel contradditorio delle parti dopo che sia stata disposta la riunione, non vale per le prove precostituite entrate nel processo per iniziativa di uno solo dei litisconsorti, a meno che la parte che intenda avvalersi di un documento prodotto da altri non lo faccia proprio, producendolo a sua volta o manifestando l'univoca intenzione di avvalersene, con una dichiarazione da rendere, senza formule sacramentali, entro il termine eventualmente assegnato per l'indicazione della prova diretta, o contraria, a seconda della sua finalità (Cass. civile sez. III, 03/08/2017, n.19373).
Nella vicenda in parola, dichiarata l'estinzione del giudizio nr. 5123/2018 R.G.
promosso da , occorre decidere sulle domande risarcitorie Parte_1
avanzate dagli attori nella causa nr. 2487/2019 R.G.
Le domande sono fondate nei limiti di cui si dirà.
, rispettivamente Controparte_1 Parte_1 Parte_2
moglie e figli di , morto in un sinistro marittimo avvenuto il Persona_2
9.11.2015, hanno convenuto in giudizio , comandante del Parte_3
motopeschereccio a bordo del quale era impiegato il de cuius come marinaio e di cui il è legale rappresentante e socio Parte_3 Parte_3
accomandatario, proprietaria ed armatrice della imbarcazione, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto e quanto alla anche di quello patrimoniale iure proprio. CP_1
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, va detto che la domanda di
6 risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta
"iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di
lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento
contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva
nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta
al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza
che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento
soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a
regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.> (Cass.
2/2020).
In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non
è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha
obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore,
e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale
agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri
probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli
della responsabilità ex art. 2087 c.c.> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32072 del
12/12/2024).
In fatto, è rimasto accertato che il marinaio alle 04.36 del Persona_2
9.11.2015, a bordo della motopesca “Nuova AR E”, al largo del golfo di
Manfredonia, trovandosi in prossimità dell'angolo destro di poppa sulla sopraelevazione in legno rispetto al piano di poppa, intento a calare le reti per una seconda battuta di pesca, mentre metà rete era già in mare e l'altra metà era attaccata al verricello, ricevuto l'ordine di sistemare la cavo salvarete e mollati da parte del comandante i freni del verricello per liberare in mare il resto della rete, trovandosi di spalle al mare, si capovolgeva all'indietro cadendo in mare.
7 In seguito alla denuncia di sinistro, è stata avviata sia una indagine interna da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta che ha raccolto la denuncia di evento straordinario del comandante che quella penale istruita mediante Parte_3
l'informativa di reato trasmessa dallo alla procura della repubblica, Pt_5
comprensiva dei verbali di sommarie informazioni rese dal e dai marinai, Parte_3
e , oltre che mediante perizia Parte_6 Persona_3
medico legale sul , a mezzo della quale rimaneva accertato che: “la causa Parte_1
della morte di può identificarsi in una asfissia da Persona_2
annegamento in acqua di mare avvenuta in occasione di attività lavorativa”.
veniva quindi rinviato a giudizio con la seguente articolata Parte_3
imputazione che per completezza si trascrive: “in relazione al reato di cui all'art. 589
co. 1, 2, c.p. perché, nella qualità di legale rappresentante della “ Parte_7
di Molfetta esercente l'attività di pesca costiera ravvicinata nonché quale
[...]
armatore-comandante del motopeschereccio “Nuova AR E” di proprietà
della predetta società e di datore di lavoro di , con colpa Persona_2
generica, derivante da negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché specifica, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava il decesso di quest'ultimo ed in particolare, in violazione: - dell'art. 6 c. 1 D. Lgs. Nr.
271/99 ha esibito un Piano di Sicurezza carente in più punti, sfornito di progetto dettagliato dell'unità con firma di soggetto abilitato, sfornito di data e debite firme,
non aggiornato rispetto al personale di equipaggio imbarcato alla data di verifica e sprovvisto del programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi a livello di igiene e sicurezza a bordo;
- dell'art. 6 c. 5 lett. a) D. Lgs. Nr. 271/99, non provvedeva a designare il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori marittimi, per quanto previsto all'art. 12 dello stesso decreto;
- dell'art. 6
c. 5 lett. g) D.Lgs. Nr. 271/99, forniva ai lavoratori dispositivi di protezione
8 individuale (cinture di salvataggio Atlantica A) con caratteristiche di ingombro e praticità non idonee ed adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo durante le fasi di pesca e che, tuttavia, non erano indossate al momento dell'infortunio;-
dell'art. 7 c. 1 lett. d) D.Lgs. Nr. 271/99, non ha designato, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 203 del regolamento di sicurezza, né ha predisposto procedure operative ed istruzioni relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, così come richiamato al comma 1 dello stesso articolo;
- dell'art. 27 c. 1 – 2 D.lgs. Nr. 271/99, non ha provveduto a fornire al proprio equipaggio adeguata informazione su rischi derivanti dal lavoro marittimo;
- dell'art. 3 c. 2 lett. d) D.Lgs. 271/99, non rendeva facilmente accessibili i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza presenti sull'imbarcazione,
così come richiamato al punto 2 dell'allegato III dello stesso decreto;
- dell'art. 7
D.Lgs. Nr. 271/99, esibiva una documentazione aziendale ove non risultavano atti relativi all'avvenuta formazione del comandante in particolare per la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
non impediva, con tali condotte, a di calare le reti da pesca a Parte_1
mare posizionandosi sul bordo della poppa dell'imbarcazione “Nuova AR
E” senza che indossasse i dispositivi di protezione individuale (giubbetto di salvataggio e/o cintura di sicurezza); nella circostanza il accidentalmente Parte_1
cadeva in mare accusando una sindrome asfittica da annegamento tipico che ne causava il decesso”.
Il giudizio penale veniva definito con sentenza di patteggiamento n. 103/2018, che applicava al per la suddetta imputazione la pena di un anno e quattro mesi Parte_3
di reclusione.
Ora, ai fini della individuazione delle fonti del proprio convincimento, va
9
considerato che
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi
di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio
convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini
preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio
e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia
configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il
contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel
giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di
valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale> (Cass. civile sez. VI,
01/02/2023, n.2947).
E ancora, che in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può
essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 2897 del 31/01/2024).
La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e
restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere
della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui
il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare,
nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e,
dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di
patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in
ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della
10 possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale>
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023).
Tanto chiarito, vanno passati in rassegna gli elementi raccolti nel procedimento penale, ovvero i documenti prodotti dagli attori con particolare riferimento ai verbali delle dichiarazioni rese dal e da altri due marinai, e , a Parte_3 Pt_6 Persona_3
bordo del motopeschereccio al momento del sinistro e all'informativa redatta da tecnici dello Pt_5
Il ha fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro, confermata dai Parte_3
marinai e ritenuta verosimile dai tecnici dello che ha operato in veste di Pt_5
polizia giudiziaria.
La caduta del in mare è stata accidentale ed è avvenuta durante Parte_1
l'esecuzione della manovra di discesa della rete in mare per la seconda battuta di pesca allorquando il marinaio, privo di giubbotto e di cintura di sicurezza, ma con indosso l'incerata, il grembiule e gli stivali, si trovava seduto di spalle al mare sul piano rialzato rispetto al pavimento di poppa ingombro di residui fangosi ed altri del pescato perdeva l'equilibrio finendo in mare.
Il sentito da ufficiali della Capitaneria di Porto nell'immediatezza del Parte_3
sinistro nonché da ufficiali di PG dello nei due giorni successivi, ha chiarito Pt_5
con riferimento alle fasi successive alla caduta in mare, di aver fermato immediatamente l'elica mettendo i freni al verricello, di essersi recato con gli altri membri dell'equipaggio sulla poppa per accertare l'accaduto e recuperare il marinaio alle ore 04.40 circa, di non essere riusciti a scorgere immediatamente l'uomo in mare a causa del buio;
di avergli gridato invano di aggrapparsi alla rete;
di aver recuperato il suo corpo alle 4.50 grazie al marinaio, , che scorto in Parte_6
mare il pantalone arancione del a circa 7/8 metri di distanza dalla poppa Parte_1
e dalla rete, si è tuffato in mare, prendendolo per il giubbotto e portandolo sotto
11 bordo in moda da issarlo con un gancio collegato al verricello, di aver chiamato la
Capitaneria di Porto di Molfetta alle 05.07.
Il ha anche aggiunto che la motopesca beccheggiava e di non aver Parte_3
lanciato al il salvagente anulare con boetta luminosa per non perdere Parte_1
tempo.
Quanto ai corsi di formazione sulla sicurezza, sempre il ha ammesso di Parte_3
aver preso parte a incontri occasionali presso la sede dell'associazione armatori unità
da pesca di Molfetta, che spesso venivano disertarti dagli altri marinai.
Nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli da , assunto Parte_4
dopo la riunione dei giudizi e utilizzabile come prova nel giudizio in parola (cfr.
verbale del 15.11.2021), il ha negato che vi fosse stata una battuta di Parte_3
pesca antecedente quella avviata alle 04.30 del 9.11.2025, benché nel processo verbale di denuncia di evento straordinario, avesse ammesso di avere recuperato il sacco col pescato alle 04.15 per poi ordinare all'equipaggio di calare nuovamente la rete a mare “per iniziare una nuova battuta di pesca”.
Fatto questo che assume rilevanza in relazione alle condizioni del pavimento dell'imbarcazione che per stessa ammissione del nel corso Parte_3
dell'interrogatorio formale si presentava “ingombra di residui fangosi ed altri del pescato”.
Il ha inoltre ammesso le seguenti circostanze: era compito del Parte_3 Parte_1
accompagnare manualmente la discesa dei sacchi in mare durante l'attività di pesca,
benché nello svolgimento di questa attività fosse coadiuvato da altro marinaio;
di non avere verificato che il allorquando è stato dato l'ordine di salpare, Parte_1
fosse privo di cintura di salvataggio o di altro dispositivo di sicurezza;
che il marinaio non era avvistabile in mare per mancanza di illuminazione;
di aver tentato,
quale prima manovra di pronto soccorso, di recuperare il con il mezzo Parte_1
12 marinaio;
di non aver lanciato al marinaio il salvagente o altri dispositivi di salvataggio “in quanto gli stessi non erano a portata di mano, ma a distanza di 11
metri dalla poppa e posizionati in alto”; di avere impiegato circa mezzora prima di diramare l'allerta nel tentativo di recuperare il;
di avere omesso di Parte_1
attivare la procedura di emergenza, ritenendola inutile;
che il piano di sicurezza del motopeschereccio Nuova AR Madre era “giacente” presso l'associazione di
Molfetta; che il peschereccio veniva pulito a fine settimana;
di non ricordare se il piano di sicurezza prevedesse la procedura da seguire in caso di caduta di uomo in mare;
che nessuno dei marinai era a conoscenza del piano di sicurezza;
che il
[...]
al momento della caduta indossava incerata, guanti e stivali di gomma. Pt_1
Quanto alle altre prove raccolte nel procedimento penale, il marinaio
[...]
, sentito a sommarie informazioni ha confermato di non avere Parte_6
ricevuto dispositivi di protezione individuale, quindi che nessuno dei marinai indossasse il giubbotto di salvataggio o la cintura di sicurezza anche se in dotazione,
di non avere mai ricevuto materiale di informativo sulla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, salvo aver partecipato ad un incontro in materia di sicurezza presso l'Associazione Armatori di Molfetta e di non avere svolto esercitazioni per la gestione delle emergenze.
Le medesime dichiarazioni sono state rese dall'altro marinaio, Persona_3
che ha anche dichiarato essere trascorsi dieci minuti prima di riuscire a soccorrere il marinaio . Parte_1
Tecnici dello Spesal hanno quindi eseguito una ispezione dell'imbarcazione,
verificando che la “murata” ovvero la fiancata interna dell'imbarcazione dal lato di poppa da dove è caduto il misura 65 cm di altezza, che il Parte_1
motopeschereccio era dotato sin dall'inizio del piano rialzato che se agevola il marinaio nelle operazioni di calo e recupero della rete, rende instabile la sua
13 posizione eccessivamente sbilanciata verso il mare;
che a bordo vi erano dispositivi di protezione individuale, non indossati dal alcun membro dell'equipaggio; che era presente il salvagente con boetta luminosa non utilizzato nelle fasi concitate del tentativo maldestro di salvataggio del , nonostante il piano di sicurezza Parte_1
(consegnato dal agli ufficiali di polizia giudiziaria) prevedesse in cado Parte_3
di caduta di uomo a mare il suo lancio immediato.
Nell'informativa di reato sulla base della quale sono stati formulati i capi di imputazione a carico del è dato risalto all'omessa informazione sulla Parte_3
sicurezza ai marinai dell'equipaggio in forza il giorno del sinistro e in genere all'omesso svolgimento di corsi di formazione e addestramento dei marinai in materia di sicurezza e pronto soccorso.
Quanto alle cause del decesso, il medico legale nominato dal PM, verificate condizioni di salute genericamente buone del , escluse patologie Parte_1
pregresse o traumi da uso di attrezzi da lavoro, ha indicato nella sindrome asfittica da annegamento tipico, la causa del decesso.
Ebbene, valutata tutta la documentazione prodotta in giudizio dagli attori nella causa n. 2487/2019 R.G., compreso il materiale raccolto nella fase delle indagini preliminari, considerato il tenore confessorio delle dichiarazioni rese da Parte_3
nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli da ,
[...] Parte_1
svolto nel contraddittorio delle parti il 15.11.2021, successivamente alla riunione dei giudizi, valutata la sentenza penale di patteggiamento nella quale si dà atto della mancanza delle condizioni ex art. 129 c.p.p. per una pronuncia di proscioglimento dell'imputato, può pervenirsi all'affermazione della civile responsabilità dei convenuti in solido per l'infortunio sul lavoro occorso a che Persona_1
ha ivi trovato la morte.
È stata infatti fornita la prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi propri
14 dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
È provato che il ha trovato la morte durante lo svolgimento di attività Parte_1
lavorativa svolta alle dipendenze dei convenuti, è provato il nesso causale fra l'evento morte e l'omessa adozione da parte del nella veste di Parte_3
comandante della motopesca e datore di lavoro del , delle misure di Parte_1
protezione che norma dell'art. 2087 c.c., secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ed
è provato il danno da perdita del rapporto parentale patito dagli attori, stretti congiunti del defunto per esserne rispettivamente coniuge non sperato e figli, di cui uno convivente.
Quanto al nesso causale fra la condotta omissiva del e l'annegamento del Parte_3
, l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone al datore di Parte_4
lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche tutte le altre misure che in concreto siano richieste dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41,
comma 2, che espressamente prevede limiti all'iniziativa privata per la sicurezza)
che impone - a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio legittimo profitto la sicurezza di chi tale prestazione esegua (vd. Cass. n. 17314 del 30/08/2004).
E ancora, al datore di lavoro è richiesto non solo di predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest'ultimo (ex plurimis Cass. n. 10097 del 09/05/2011).
Il per sua stessa ammissione non ha fornito al (né agli altri Parte_3 Parte_1
marinai, come da costoro dichiarato) dispositivi di protezione individuale pur
15 presenti a bordo della motopesca.
Il non indossava infatti il giubbotto di salvataggio, né la cintura di Parte_4
sicurezza, benché chiamato ad operare sul piano rialzato della poppa, su un pavimento assai scivoloso ed esposto al rischio di caduta in mare.
La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. civile sez. lav.,
03/07/2023, n.18656).
E nella vicenda in parola, il giubbotto o la cintura avrebbero costituito uno strumento idoneo a mantenere a galla il marinaio, proteggendolo proprio dal rischio di annegamento, cui era specificatamente esposto nella fase di calo delle reti a mare dalla posizione che occupava a bordo della imbarcazione, tenuto conto poi della pericolosità di una caduta a mare con abbigliamento quali incerata e stivali, che,
come è avvenuto in concreto, avrebbero potuto fungere da zavorra.
Ulteriori gravi profili di colpa vanno individuati sia nell'omesso svolgimento di corsi di formazione a addestramento sulla sicurezza, che nell'omessa informazione sulla sicurezza ai marinai imbarcati il 9.11.2015 (cfr. informativa doc 4 degli Pt_5
attori) che ancora e soprattutto, nella inosservanza delle procedure di emergenza previste dal piano della sicurezza per il caso di caduta di uomo a mare.
16 Dalla ricostruzione del sinistro è emerso che alcuno dei marinai era a conoscenza delle procedure da seguire nell'immediatezza del sinistro e che il ha del Parte_3
tutto omesso di svolgere la prima manovra di emergenza, ovvero il lancio in mare del salvagente con boetta luminosa che avrebbe potuto consentite al , Parte_1
privo di giubbotto e di cintura, di scorgere immediatamente un dispositivo cui aggrapparsi.
Il tentativo di soccorso del è stato affidato all'improvvisazione dei Parte_1
marinai che tuttavia data la gravità della situazione e le difficoltà di gestione di un soccorso al buio in alto mare avrebbero dovuto agire secondo le prescrizioni del piano di sicurezza di cui però non è emerso fossero stati messi a conoscenza.
La morte del è in definiva dipesa da gravi violazioni di regole cautelari Parte_4
da parte del datore di lavoro che avrebbe potuto andare esente da responsabilità
soltanto quando la condotta del dipendente avesse assunto i caratteri dell'abnormità,
dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.
Qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è
integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità
nonostante la sua imprudenza e negligenza (vd. Cass. n. 27127 del 04/12/2013).
Nella vicenda in parola, sono plurimi i profili di colpa generica e specifica ascrivibili al mentre deve escludersi che il abbia assunto un Parte_3 Parte_4
comportamento tale da costituire un rischio elettivo, avulso dall'esercizio della prestazione lavorativa, come tale idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra infortunio e inosservanza di norme antiinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
17 Il era normalmente intento all'attività di calo della rete, occupava una Parte_4
posizione naturale per quel tipo di operazione e la circostanza che non avesse indossato il giubbotto è ascrivibile ad una omissione colposa del che Parte_3
avrebbe dovuto esigere dai suoi dipendenti l'adozione di specifiche misure di protezione.
Accertata la colpa di , comandante della motopesca “Nuova Parte_3
AR E” , consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, va del pari affermata la concorrente e solidale responsabilità della società armatrice
[...]
per i fatti dell'equipaggio, ai sensi dell'articolo 274 cod. nav. Parte_3
È utile richiamare a proposito la giurisprudenza di legittimità a mente della quale l'articolo 274 cod. nav., nel disporre che l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio, detta in subiecta materia una disposizione speciale e, come tale,
prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all'articolo 2049 cod. civ. senza,
peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore,
che rimane soggetta alle norme del cod. civ. (articoli 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice navale (Cass. 11124/1997).
Gli attori, moglie e figli del deceduto per infortunio sul lavoro, hanno Parte_1
domandato per la perdita del rapporto parentale, il risarcimento dei danni iure proprio: sia del danno patrimoniale, consistente nella perdita Controparte_1
delle utilità economiche di cui godeva e di cui avrebbe continuato a beneficiare in futuro che di quello non patrimoniale quale lesione grave e irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato, ovvero di quella sofferenza prettamente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo, mentre e Parte_2
unicamente del danno non patrimoniale. Pt_1
Ora quanto al danno patrimoniale preteso da nella misura di € Controparte_1
18 53.779,54, pari alla quota di reddito dal lavoro del defunto capitalizzata secondo il conteggio sviluppato in atti che le sarebbe stata elargita, la domanda non può trovare accoglimento.
La ha beneficiato di una rendita di € 329.972,63, oltre che di un CP_1 CP_4
indennizzo per il caso morte da infortunio sul lavoro di € 51.646,00. CP_5
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in base alla interpretazione cd. per
CP_ poste omogenee, la rendita erogata dall' ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume "juris et de jure”
che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non
CP_ patrimoniale. Ne consegue che le somme erogate dall per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito - sotto qualsiasi forma
- in conseguenza dell'infortunio” (Cass. 26647/2019).
In caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva,
della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (Cass. sez. 3 - ,
Sentenza n. 18050 del 05/07/2019).
Tenuto conto che la somma erogata sotto forma di rendita da è ampiamente CP_4
19 comprensiva del pregiudizio patrimoniale lamentato dalla , alcuna altra CP_1
somma le va liquidata per il medesimo titolo.
Quanto al danno non patrimoniale,
nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela> (Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018,
n.29784).
Ebbene, nella specie, attori sono stretti congiunti del defunto, moglie e due figli, di cui uno ancora convivente con il padre alla data del decesso.
Non è stata né dedotta né tantomeno provata una situazione di crisi familiare ovvero di mancanza di legame affettivo che in ragione della stretta parentela, va presunto come esistente.
La misura del risarcimento è data dalle Tabelle di Milano che costituiscono criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella edizione 2024
(come in generale affermato a partire da Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del
15/05/2018 e poi da Cass. 10579/2021).
In assenza di diverse disposizioni di legge, infatti, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI, 15/06/2022, n.19229).
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo
20 alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, valutate le peculiarità del caso concreto
(Cass. civile sez. lav., 16/03/2025, n.69819).
Applicando allora la Tabella di Milano per la perdita del rapporto parentale, valutata l'età della vittima al momento del decesso, l'età di ciascun attore, la natura della relazione, il rapporto di convivenza del defunto con la moglie e il figlio, apprezzato lo sconvolgimento determinato dalle drammatiche circostanze dell'improvviso decesso, la misura del risarcimento va fissata in € 250.000,00 per CP_1
in € 250.000,00 per il figlio convivente, ed € 200.000,00
[...] Parte_2
per la figlia non convivente, . Parte_4
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore di ciascuno degli attori delle somme come sopra determinate.
Trattandosi di debito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, sulla somma complessivamente liquidata all'attualità
di € 700.000,00 devalutata alla data del sinistro (9.11.2015) e di poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5123/2018 (+2487/2019) del
Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
21 così provvede:
1) letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio nr. 5123/2018 R.G.;
2) pronunciando sulla causa nr. 2487/2019 R.G., accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la responsabilità di e della Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. per Parte_3
l'infortunio mortale occorso a , li condanna in solido Persona_2
al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore di ciascun attore, liquidando € 250.000,00 in favore di CP_1
€ 250.000,00 in favore di ed € 200.000,00 in
[...] Parte_2
favore di , oltre interessi come in motivazione;
Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da
[...]
CP_1
4) condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 per esborsi ed € 21.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 29.5.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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