CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliani Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 286\2024 RG, vertente
TRA
con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo, giusta procura alle liti per notaio del 4\5\2022 (rep. 55418, racc. n. 16104), con questi elettivamente Per_1
domiciliata presso la Filiale di Salerno, alla via Paradiso di Pastena;
APPELLANTE
E
e (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
), con sede in Scafati (SA), in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Scafati (SA), alla via Monte Grappa n.
1 11, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo e Barbara Barbato, che li rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1924\2023, emessa in data 4\10\2023 dal Tribunale
di Nocera Inferiore;
in materia di responsabilità contrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27\03\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 19\3\2024, le
[...]
proponevano appello avverso la sentenza n. 1924\2023, emessa in data Parte_1
4\10\2023, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore Salerno accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della , condannando le Controparte_3 Controparte_1
al pagamento della somma di € 15.854,74, oltre interessi, rivalutazione Parte_1
e spese processuali, rigettando ogni ulteriore domanda.
In effetti, con atto di citazione notificato in data 17\4\2014, e la Controparte_1
rappresentavano che nell'anno 2011 la Controparte_3 Controparte_3
Provincia di Napoli aveva bandito una gara di pubblico appalto per l'aggiudicazione dei lavori di “manutenzione straordinaria presso vari istituti di competenza della Direzione Tecnica
Edilizia e Scolastica”, per un importo di 326.000,100; che la decideva Controparte_3
di partecipare alla gara, spedendo la propria offerta tramite il servizio postale;
che il 13\2\2012,
alle ore 10.51 il plico contenente tutta la documentazione era consegnato allo sportello delle sito in Scafati (SA), alla via Poggiomarino n. 45, abilitato al servizio Parte_1
2 “Raccomandata 1”; che a norma dell'art. 10, commi 1 e 2, delle condizioni generali del contratto denominato “Raccomandata 1”, le avrebbero dovuto consegnare il plico al destinatario Pt_1
entro e non oltre martedì 14\2\2012; che, però, la consegna avveniva all'ufficio Protocollo
Generale della Provincia di Napoli solo il mercoledì 15 alle ore 9,23; che il ritardo nella consegna comportava l'esclusione dalla gara, come da comunicazione n. 18712 del 16\2\2012
e verbale prot. n. 09/2012 del 15\2\2012; che l'inadempimento della convenuta produceva danni economici irreparabili, visto che la società avrebbe vinto la gara, come attestato dalla CTP
prodotta in atti, in ragione dell'offerta al ribasso pari al 39.97642%, ossia più vicina alla cd.
“soglia di anomalia”; che il danno era pari ad € 41.004,64 per lucro cessante, € 10.000,00 per i riflessi negativi sulla certificazione SOA, € 40.000,00 per danno morale dell'amministratrice,
€ 30.000,00 (ovvero quella somma maggiore o minore accertata) per lesione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione ed € 40.000,00 per pubblicità
ingannevole e pratica commerciale scorretta.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituivano le Parte_1
eccependo: la prescrizione del diritto ex art. 2951 cc;
il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
la mancata indicazione degli elementi identificativi della raccomandata in questione;
l'infondatezza delle avverse pretese e, in subordine, l'enormità del risarcimento richiesto. Inoltre, le evidenziavano che nelle condizioni generali di contratto (punti 11, Pt_1
12 e 13), debitamente sottoscritte dal cliente e ripetitive della legge speciale in materia, era espressamente prevista l'esclusione di ogni forma di risarcimento integrale per le spedizioni ordinarie di raccomandata 1 che non sono state assicurate dal mittente (come nel caso in esame),
garantendo solo il rimborso “pari ad una volta e mezzo (150%) il costo sostenuto per la
spedizione al netto di IVA ed eventuali servizi accessori”, importo già versato al cliente.
Di poi, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza dell'8\3\2016 e verbale di udienza del 28\9\2016
per i testi e ) e disposta CTU (cfr. ordinanza del 28\9\2016 e Testimone_1 Tes_2
3 relazione dell'ing. del 10\1\2018), il Tribunale di Nocera Inferiore Persona_2
all'udienza del 4\10\2023 pronunciava la sentenza qui appellata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
In particolare, il giudice di primo grado richiamava negava la sussistenza di una limitazione della responsabilità a carico delle per il ritardo nel recapito della posta, Parte_1
richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 DPR n. 156 del 1973 (sentenza n. 254\2002 della Corte
Cost.), la quale riconosce la responsabilità contrattuale delle e il conseguente diritto al Pt_1
risarcimento integrale dei danni subiti dal cliente, salva la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Di conseguenza, il Tribunale, sulla base della CTU
disposta, accertava non solo la probabilità al 100% di aggiudicazione in favore della società
attrice, ma anche il diritto al risarcimento del mancato utile, pari ad € 15.854,74, ritenendo non fondate le ulteriori voci di danno.
Quindi, il Tribunale di Nocera Inferiore così statuiva: a) Accoglie la domanda nei limiti di cui
in parte motiva e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della
somma pari ad euro 15.854,74, oltre interessi e rivalutazione;
b) Rigetta ogni ulteriore
domanda; c) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 250,00 per spese Controparte_3
ed € 2.600,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura
del 15% del compenso), con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
d) Compensa le
spese di giudizio tra la convenuta e la;
e) Pone definitivamente in capo a parte CP_1
convenuta le spese di CTU, come liquidate in separato decreto> (cfr. sentenza n. 1924\2023,
come corretta con ordinanza del 4\7\2024).
Con l'impugnazione in esame, le censuravano la sentenza di primo Parte_1
grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione delle norme regolatrici in materia di spedizione, trasporto e consegna della corrispondenza (Dlgs n. 261\1999, in attuazione della
4 direttiva 97/67/CE), che giustificavano la legittima previsione di una limitazione di responsabilità di in deroga all'art. 1218 cc ed alla disciplina normativa Parte_1
in tema di trasporto, in presenza di disservizi, da indennizzare come specificato dalla Carta della
Qualità dei Servizi Postali - ritardo nel primo tentativo di recapito compreso tra il 3° o il 4°
d il 15° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione – 150% del costo della spedizione
al netto dell'IVA e di eventuali servizi accessori> - con esclusione espressa di ulteriori somme a titolo di risarcimento danni (cfr. anche condizioni generali della “Raccomandata1”, art. 11).
Inoltre, a detta di parte appellante, le clausole contrattuali, che prevedevano la descritta limitazione di responsabilità, risultavano appositamente accettate per iscritto a norma degli artt.
1341 e 1342 cc. Peraltro, le evidenziavano che anche la Corte Parte_1
Costituzionale (sentenza n. 254\2002), nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 6 DPR n. 156\1973,
comunque, aveva ammesso la possibile previsione normativa di un limite di responsabilità;
- Comunque, volendo ritenere applicabile alla società appellante la responsabilità
extracontrattuale, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere i danni da perdita patrimoniale,
all'immagine commerciale e\o da perdita di chances in assenza di dolo o colpa grave, nonché
in mancanza di una norma che preveda la refusione dei danni indiretti.
Le quindi, così concludevano: 1)- accertare e dichiarare che, a Parte_1
seguito del ritardato recapito del plico raccomandata 1 spedito dall'odierna appellata il
13.02.2012 ore 10,51 e recapitata in data 15 febbraio 2012 ore 9,23, , in forza Parte_1
delle Condizioni Generali di Contratto “Raccomandata 1” accettate e sottoscritte da parte
attrice all'atto dell'impostazione del plico, e della Carta dei Servizi Postali, è tenuta a
corrispondere a controparte solo il 150% del costo sostenuto per la spedizione al netto dell'IVA
e di eventuali servizi accessori;
2)- per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento danni da
perdita di chances, perché infondate e, comunque, inaccoglibile;
3)- rigettare la richiesta di
condanna al risarcimento in favore dell'attrice di qualsivoglia altra somma;
4)- condannare
parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio>.
5 Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituivano CP_1
e la (già
[...] Controparte_2 Controparte_3
), eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e contestando quanto ex
[...]
adverso dedotto.
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento datato 1\10\2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 27/3/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, la causa, sulle note scritte depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 27\3\2025, con provvedimento dell'1\4\2025 era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
6 l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sull' erronea applicazione della normativa speciale e della conseguente
responsabilità dell'appellante.
Con l'appello in esame, le si dolevano dell'erronea interpretazione Parte_1
delle norme regolatrici in materia di spedizione, trasporto e consegna della corrispondenza
(Dlgs n. 261\1999, in attuazione della direttiva 97/67/CE), che giustifica la legittima previsione di una limitazione di responsabilità di in deroga all'art. 1218 cc ed alla Parte_1
disciplina normativa in tema di trasporto, in presenza di disservizi, da indennizzare come specificato dalla Carta della Qualità - ritardo nel primo tentativo di recapito Parte_2
compreso tra il 3° o il 4° d il 15° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione – 150%
7 del costo della spedizione al netto dell'IVA e di eventuali servizi accessori> - con esclusione espressa di ulteriori somme a titolo di risarcimento danni (cfr. anche condizioni generali della
“Raccomandata1”, art. 11). Peraltro, a detta di parte appellante, le clausole contrattuali, che prevedevano la descritta limitazione di responsabilità, risultavano appositamente accettate per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cc. Inoltre, le evidenziavano Parte_1
che anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 254\2002), nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 6 DPR n. 156\1973, comunque, ammettevano la possibile previsione normativa di un limite di responsabilità.
Ritiene la Corte che l'articolazione del motivo di appello non sia in grado di sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, del tutto condivisibili.
Ripercorrendo le tappe fondamentali della legislazione speciale vigente in Italia in materia di servizi postali, giova sottolineare che inizialmente il gestore del servizio godeva di un regime di speciale favore in materia di responsabilità, in deroga alla disciplina codicistica dettata per la responsabilità contrattuale. Invero, l'art. 6 della legge n. 156\1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta
e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La
medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi”.
Detta norma, però, era dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, come ricordava anche la parte appellante, con la sentenza n. 254\2002 in relazione alla previsione della totale esenzione da responsabilità.
Con un successivo intervento sempre sul citato art. 6, in combinato disposto con la Carta della qualità del servizio pubblico postale, emanata con il DM 9\4\2001, la Corte Costituzionale
stigmatizzava la previsione, in caso di ritardo nella consegna della corrispondenza, della mera corresponsione del costo per la spedizione. Nella sentenza n. 46\2011 della Corte Cost, infatti,
si legge che “La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato
privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza
8 dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti
del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore
avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente
amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di
responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione… La
previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del
servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di
assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto
servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle
caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”. D'altra parte, anche la normativa invocata da parte appellante (Dlgs 261\1999) risulta modificata in omaggio alle decisioni della
Corte Costituzione, stabilendo la sottoposizione alle norme di diritto comune della responsabilità per la fornitura dei servizi postali (cfr. art. 19 Dlgs 261\1999, come modificato dall'art. 15 della legge n. 58\2011).
Ne consegue, pertanto, che la clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme Parte_1
imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché -
essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione - la stessa regola non può
trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024; Cass. Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). Inoltre, per la medesima giurisprudenza di legittimità la circostanza che il danno sia imprevedibile - nel senso che le non possono conoscere il contenuto della lettera, e dunque prevedere il danno Pt_1
conseguente al mancato o tardivo recapito - non esonera da responsabilità, Parte_1
ma incide unicamente sul quantum del risarcimento, restando escluso che il danno (sempreché
9 provato) possa essere circoscritto alla sola spesa della spedizione (cfr., inoltre, Cass. n.
15559\2004; Cass. n. 11189\2007; Cass. n. 16763\2011; Cass. n. 17460\2014).
Riassumendo, il cliente può ottenere da l'indennizzo previsto dal Parte_1
Codice postale, presentando istanza attraverso la procedura di reclamo. Cionondimeno, il cliente (mittente e destinatario: in tal senso, Cass., Ordinanza n. 9276 del 04/04/2023) conserva,
in ogni caso, il potere di agire dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subìti a causa dell'inadempimento di secondo le Parte_1
normali regole di diritto comune.
C. Prova e quantificazione del danno risarcibile.
La società appellante, in via subordinata, eccepiva che, pur volendo ritenere applicabile alla società appellante la responsabilità extracontrattuale, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere i danni da perdita patrimoniale, all'immagine commerciale e\o da perdita di chances in assenza di dolo o colpa grave, nonché in mancanza di una norma che preveda la refusione dei danni indiretti.
Il motivo non è degno di pregio.
In primo luogo, la responsabilità che incombe delle nel caso di specie, Parte_1
è da qualificarsi come responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento all'impegno assunto con la sottoscrizione del rapporto cd. “Raccomandata 1” di recapitare il plico nel termine di un solo giorno lavorativo successivo a quello di consegna (art. 10 delle condizioni generali).
Inoltre, non vi è alcuna contestazione sul tipo di contratto sottoscritto (Raccomandata1) e sul denunciato ritardo nel recapito.
Per quanto riguarda, quindi, la prova della responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001. In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e
10 abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”. È onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. Ciò anche alla luce del diverso principio della c.d. “riferibilità o vicinanza alla prova”, che vuole che sia colui che è
più vicino alla prova a renderla in giudizio. Sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale
(senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (cfr. Cass., Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Cass. nn.
28991 e 28992 dell'11/11/2019). Va distinto, infatti, l'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Cass., n. 28991
dell'11/11/2019) - dal danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica.
Orbene, di questi principi ha fatto buon governo il giudice di prime cure.
Invero, il Tribunale di Nocera Inferiore, dopo aver chiarito che ai fini del risarcimento del danno conseguenza, nella specie mancato guadagno, è necessaria la prova, sia pure indiziaria,
dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito con probabilità se l'obbligazione fosse stata adempiuta, escludendo i mancati guadagni meramente ipotetici, ha accertato non solo l'astratta ammissibilità della domanda di partecipazione alla gara e il suo inserimento nella lista delle imprese valutabili, ma soprattutto la probabilità di vittoria della gara pari al 100%.
Dall'analisi della documentazione prodotta è emerso a chiare lettere che il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante il ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82 comma successivo art. 122 co.
9. Le condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione, erano stabilite al punto c) del Disciplinare di gara, ossia: presentazione della domanda di partecipazione in bollo;
possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità per categoria e classifica richieste;
inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
deposito cauzionale e offerta economica secondo apposito modulo;
contributo in favore dell'A.V.C.P.; possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M. n° 37 del 22/01/2008 da comprovarsi in fase esecutiva. Il CTU - con valutazione condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative - verificava in contraddittorio la presenza all'interno del plico spedito di tutte la documentazione necessaria a pena di esclusione e,
successivamente, individuata la soglia di anomalia (39,97649%) in combinato con l'offerta della ditta che si aggiudicava l'appalto, addiveniva alla conclusione che la percentuale di probabilità di vittoria dell'offerta della società attrice era pari al 100%. Risultati che vanno condivisi, visto che “il procedimento di legge finalizzato all'individuazione della migliore
offerta economica in relazione alle gare ad evidenza pubblica sottosoglia, come quella in
esame, è un procedimento che applica principi matematici di per sé esatti” (cfr. relazione dell'ing. in atti). Persona_3
Passando alla quantificazione del danno risarcibile, ritiene questa Corte condivisibile il criterio applicato dal CTU e seguito dal primo giudice, ossia di quantificare il mancato guadagno nella percentuale del 10% dell'importo contrattuale al netto del ribasso.
E' noto, infatti, che qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto, in ragione dei molteplici fattori in grado di condizionare l'attività edilizia ed i costi,
l'eventuale potenziale guadagno può essere individuato alla normativa dettata nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'appaltatore, in caso di recesso del committente, può
essere determinato forfettariamente nell'aliquota del 10% (cfr., ex multis, Cass.,
12 Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Cass., Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; Cass.,
Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; Cass., Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018).
In base a detti principi, pertanto, partendo dall'importo netto dell'appalto di € 200.562,416,
depurato di utile e spese generali (200.562,4167 1,1x 1,15), il mancato guadagno risulta pari a
€ 15.854,736 (€ 158.547,364 x 10%), somma riconosciuta dal primo giudice.
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello debba essere rigettato e,
per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
D. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Barbara e Vincenzo Barbato per dichiarato anticipo.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
(già ), ogni Controparte_2 Controparte_3
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1924\2023, pubblicata in data 4\10\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore degli appellati Parte_1
delle spese del presente grado giudizio, che liquida nella somma di € 3.300,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Barbara e Vincenzo Barbato per dichiarato anticipo;
13 2) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi-
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e con esclusione automatica delle offerte anomale di cui al
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliani Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 286\2024 RG, vertente
TRA
con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bartolomeo, giusta procura alle liti per notaio del 4\5\2022 (rep. 55418, racc. n. 16104), con questi elettivamente Per_1
domiciliata presso la Filiale di Salerno, alla via Paradiso di Pastena;
APPELLANTE
E
e (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
), con sede in Scafati (SA), in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Scafati (SA), alla via Monte Grappa n.
1 11, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo e Barbara Barbato, che li rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1924\2023, emessa in data 4\10\2023 dal Tribunale
di Nocera Inferiore;
in materia di responsabilità contrattuale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27\03\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 19\3\2024, le
[...]
proponevano appello avverso la sentenza n. 1924\2023, emessa in data Parte_1
4\10\2023, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore Salerno accoglieva la domanda di risarcimento danni proposta da in proprio e quale legale Controparte_1
rappresentante della , condannando le Controparte_3 Controparte_1
al pagamento della somma di € 15.854,74, oltre interessi, rivalutazione Parte_1
e spese processuali, rigettando ogni ulteriore domanda.
In effetti, con atto di citazione notificato in data 17\4\2014, e la Controparte_1
rappresentavano che nell'anno 2011 la Controparte_3 Controparte_3
Provincia di Napoli aveva bandito una gara di pubblico appalto per l'aggiudicazione dei lavori di “manutenzione straordinaria presso vari istituti di competenza della Direzione Tecnica
Edilizia e Scolastica”, per un importo di 326.000,100; che la decideva Controparte_3
di partecipare alla gara, spedendo la propria offerta tramite il servizio postale;
che il 13\2\2012,
alle ore 10.51 il plico contenente tutta la documentazione era consegnato allo sportello delle sito in Scafati (SA), alla via Poggiomarino n. 45, abilitato al servizio Parte_1
2 “Raccomandata 1”; che a norma dell'art. 10, commi 1 e 2, delle condizioni generali del contratto denominato “Raccomandata 1”, le avrebbero dovuto consegnare il plico al destinatario Pt_1
entro e non oltre martedì 14\2\2012; che, però, la consegna avveniva all'ufficio Protocollo
Generale della Provincia di Napoli solo il mercoledì 15 alle ore 9,23; che il ritardo nella consegna comportava l'esclusione dalla gara, come da comunicazione n. 18712 del 16\2\2012
e verbale prot. n. 09/2012 del 15\2\2012; che l'inadempimento della convenuta produceva danni economici irreparabili, visto che la società avrebbe vinto la gara, come attestato dalla CTP
prodotta in atti, in ragione dell'offerta al ribasso pari al 39.97642%, ossia più vicina alla cd.
“soglia di anomalia”; che il danno era pari ad € 41.004,64 per lucro cessante, € 10.000,00 per i riflessi negativi sulla certificazione SOA, € 40.000,00 per danno morale dell'amministratrice,
€ 30.000,00 (ovvero quella somma maggiore o minore accertata) per lesione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione ed € 40.000,00 per pubblicità
ingannevole e pratica commerciale scorretta.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituivano le Parte_1
eccependo: la prescrizione del diritto ex art. 2951 cc;
il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione;
la mancata indicazione degli elementi identificativi della raccomandata in questione;
l'infondatezza delle avverse pretese e, in subordine, l'enormità del risarcimento richiesto. Inoltre, le evidenziavano che nelle condizioni generali di contratto (punti 11, Pt_1
12 e 13), debitamente sottoscritte dal cliente e ripetitive della legge speciale in materia, era espressamente prevista l'esclusione di ogni forma di risarcimento integrale per le spedizioni ordinarie di raccomandata 1 che non sono state assicurate dal mittente (come nel caso in esame),
garantendo solo il rimborso “pari ad una volta e mezzo (150%) il costo sostenuto per la
spedizione al netto di IVA ed eventuali servizi accessori”, importo già versato al cliente.
Di poi, escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza dell'8\3\2016 e verbale di udienza del 28\9\2016
per i testi e ) e disposta CTU (cfr. ordinanza del 28\9\2016 e Testimone_1 Tes_2
3 relazione dell'ing. del 10\1\2018), il Tribunale di Nocera Inferiore Persona_2
all'udienza del 4\10\2023 pronunciava la sentenza qui appellata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
In particolare, il giudice di primo grado richiamava negava la sussistenza di una limitazione della responsabilità a carico delle per il ritardo nel recapito della posta, Parte_1
richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 DPR n. 156 del 1973 (sentenza n. 254\2002 della Corte
Cost.), la quale riconosce la responsabilità contrattuale delle e il conseguente diritto al Pt_1
risarcimento integrale dei danni subiti dal cliente, salva la prova dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Di conseguenza, il Tribunale, sulla base della CTU
disposta, accertava non solo la probabilità al 100% di aggiudicazione in favore della società
attrice, ma anche il diritto al risarcimento del mancato utile, pari ad € 15.854,74, ritenendo non fondate le ulteriori voci di danno.
Quindi, il Tribunale di Nocera Inferiore così statuiva: a) Accoglie la domanda nei limiti di cui
in parte motiva e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della
somma pari ad euro 15.854,74, oltre interessi e rivalutazione;
b) Rigetta ogni ulteriore
domanda; c) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 250,00 per spese Controparte_3
ed € 2.600,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura
del 15% del compenso), con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
d) Compensa le
spese di giudizio tra la convenuta e la;
e) Pone definitivamente in capo a parte CP_1
convenuta le spese di CTU, come liquidate in separato decreto> (cfr. sentenza n. 1924\2023,
come corretta con ordinanza del 4\7\2024).
Con l'impugnazione in esame, le censuravano la sentenza di primo Parte_1
grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione delle norme regolatrici in materia di spedizione, trasporto e consegna della corrispondenza (Dlgs n. 261\1999, in attuazione della
4 direttiva 97/67/CE), che giustificavano la legittima previsione di una limitazione di responsabilità di in deroga all'art. 1218 cc ed alla disciplina normativa Parte_1
in tema di trasporto, in presenza di disservizi, da indennizzare come specificato dalla Carta della
Qualità dei Servizi Postali - ritardo nel primo tentativo di recapito compreso tra il 3° o il 4°
d il 15° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione – 150% del costo della spedizione
al netto dell'IVA e di eventuali servizi accessori> - con esclusione espressa di ulteriori somme a titolo di risarcimento danni (cfr. anche condizioni generali della “Raccomandata1”, art. 11).
Inoltre, a detta di parte appellante, le clausole contrattuali, che prevedevano la descritta limitazione di responsabilità, risultavano appositamente accettate per iscritto a norma degli artt.
1341 e 1342 cc. Peraltro, le evidenziavano che anche la Corte Parte_1
Costituzionale (sentenza n. 254\2002), nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 6 DPR n. 156\1973,
comunque, aveva ammesso la possibile previsione normativa di un limite di responsabilità;
- Comunque, volendo ritenere applicabile alla società appellante la responsabilità
extracontrattuale, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere i danni da perdita patrimoniale,
all'immagine commerciale e\o da perdita di chances in assenza di dolo o colpa grave, nonché
in mancanza di una norma che preveda la refusione dei danni indiretti.
Le quindi, così concludevano: 1)- accertare e dichiarare che, a Parte_1
seguito del ritardato recapito del plico raccomandata 1 spedito dall'odierna appellata il
13.02.2012 ore 10,51 e recapitata in data 15 febbraio 2012 ore 9,23, , in forza Parte_1
delle Condizioni Generali di Contratto “Raccomandata 1” accettate e sottoscritte da parte
attrice all'atto dell'impostazione del plico, e della Carta dei Servizi Postali, è tenuta a
corrispondere a controparte solo il 150% del costo sostenuto per la spedizione al netto dell'IVA
e di eventuali servizi accessori;
2)- per l'effetto, rigettare la richiesta di risarcimento danni da
perdita di chances, perché infondate e, comunque, inaccoglibile;
3)- rigettare la richiesta di
condanna al risarcimento in favore dell'attrice di qualsivoglia altra somma;
4)- condannare
parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio>.
5 Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituivano CP_1
e la (già
[...] Controparte_2 Controparte_3
), eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e contestando quanto ex
[...]
adverso dedotto.
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento datato 1\10\2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 27/3/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, la causa, sulle note scritte depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 27\3\2025, con provvedimento dell'1\4\2025 era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
6 l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Sull' erronea applicazione della normativa speciale e della conseguente
responsabilità dell'appellante.
Con l'appello in esame, le si dolevano dell'erronea interpretazione Parte_1
delle norme regolatrici in materia di spedizione, trasporto e consegna della corrispondenza
(Dlgs n. 261\1999, in attuazione della direttiva 97/67/CE), che giustifica la legittima previsione di una limitazione di responsabilità di in deroga all'art. 1218 cc ed alla Parte_1
disciplina normativa in tema di trasporto, in presenza di disservizi, da indennizzare come specificato dalla Carta della Qualità - ritardo nel primo tentativo di recapito Parte_2
compreso tra il 3° o il 4° d il 15° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione – 150%
7 del costo della spedizione al netto dell'IVA e di eventuali servizi accessori> - con esclusione espressa di ulteriori somme a titolo di risarcimento danni (cfr. anche condizioni generali della
“Raccomandata1”, art. 11). Peraltro, a detta di parte appellante, le clausole contrattuali, che prevedevano la descritta limitazione di responsabilità, risultavano appositamente accettate per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cc. Inoltre, le evidenziavano Parte_1
che anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 254\2002), nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 6 DPR n. 156\1973, comunque, ammettevano la possibile previsione normativa di un limite di responsabilità.
Ritiene la Corte che l'articolazione del motivo di appello non sia in grado di sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, del tutto condivisibili.
Ripercorrendo le tappe fondamentali della legislazione speciale vigente in Italia in materia di servizi postali, giova sottolineare che inizialmente il gestore del servizio godeva di un regime di speciale favore in materia di responsabilità, in deroga alla disciplina codicistica dettata per la responsabilità contrattuale. Invero, l'art. 6 della legge n. 156\1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta
e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La
medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi”.
Detta norma, però, era dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, come ricordava anche la parte appellante, con la sentenza n. 254\2002 in relazione alla previsione della totale esenzione da responsabilità.
Con un successivo intervento sempre sul citato art. 6, in combinato disposto con la Carta della qualità del servizio pubblico postale, emanata con il DM 9\4\2001, la Corte Costituzionale
stigmatizzava la previsione, in caso di ritardo nella consegna della corrispondenza, della mera corresponsione del costo per la spedizione. Nella sentenza n. 46\2011 della Corte Cost, infatti,
si legge che “La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato
privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza
8 dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti
del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore
avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente
amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di
responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione… La
previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del
servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di
assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto
servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle
caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”. D'altra parte, anche la normativa invocata da parte appellante (Dlgs 261\1999) risulta modificata in omaggio alle decisioni della
Corte Costituzione, stabilendo la sottoposizione alle norme di diritto comune della responsabilità per la fornitura dei servizi postali (cfr. art. 19 Dlgs 261\1999, come modificato dall'art. 15 della legge n. 58\2011).
Ne consegue, pertanto, che la clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme Parte_1
imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché -
essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione - la stessa regola non può
trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 8070 del 25/03/2024; Cass. Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025). Inoltre, per la medesima giurisprudenza di legittimità la circostanza che il danno sia imprevedibile - nel senso che le non possono conoscere il contenuto della lettera, e dunque prevedere il danno Pt_1
conseguente al mancato o tardivo recapito - non esonera da responsabilità, Parte_1
ma incide unicamente sul quantum del risarcimento, restando escluso che il danno (sempreché
9 provato) possa essere circoscritto alla sola spesa della spedizione (cfr., inoltre, Cass. n.
15559\2004; Cass. n. 11189\2007; Cass. n. 16763\2011; Cass. n. 17460\2014).
Riassumendo, il cliente può ottenere da l'indennizzo previsto dal Parte_1
Codice postale, presentando istanza attraverso la procedura di reclamo. Cionondimeno, il cliente (mittente e destinatario: in tal senso, Cass., Ordinanza n. 9276 del 04/04/2023) conserva,
in ogni caso, il potere di agire dinanzi all'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento di tutti i danni dallo stesso subìti a causa dell'inadempimento di secondo le Parte_1
normali regole di diritto comune.
C. Prova e quantificazione del danno risarcibile.
La società appellante, in via subordinata, eccepiva che, pur volendo ritenere applicabile alla società appellante la responsabilità extracontrattuale, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere i danni da perdita patrimoniale, all'immagine commerciale e\o da perdita di chances in assenza di dolo o colpa grave, nonché in mancanza di una norma che preveda la refusione dei danni indiretti.
Il motivo non è degno di pregio.
In primo luogo, la responsabilità che incombe delle nel caso di specie, Parte_1
è da qualificarsi come responsabilità contrattuale, derivante dall'inadempimento all'impegno assunto con la sottoscrizione del rapporto cd. “Raccomandata 1” di recapitare il plico nel termine di un solo giorno lavorativo successivo a quello di consegna (art. 10 delle condizioni generali).
Inoltre, non vi è alcuna contestazione sul tipo di contratto sottoscritto (Raccomandata1) e sul denunciato ritardo nel recapito.
Per quanto riguarda, quindi, la prova della responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001. In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e
10 abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”. È onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. Ciò anche alla luce del diverso principio della c.d. “riferibilità o vicinanza alla prova”, che vuole che sia colui che è
più vicino alla prova a renderla in giudizio. Sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale
(senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (cfr. Cass., Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Cass. nn.
28991 e 28992 dell'11/11/2019). Va distinto, infatti, l'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Cass., n. 28991
dell'11/11/2019) - dal danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica.
Orbene, di questi principi ha fatto buon governo il giudice di prime cure.
Invero, il Tribunale di Nocera Inferiore, dopo aver chiarito che ai fini del risarcimento del danno conseguenza, nella specie mancato guadagno, è necessaria la prova, sia pure indiziaria,
dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito con probabilità se l'obbligazione fosse stata adempiuta, escludendo i mancati guadagni meramente ipotetici, ha accertato non solo l'astratta ammissibilità della domanda di partecipazione alla gara e il suo inserimento nella lista delle imprese valutabili, ma soprattutto la probabilità di vittoria della gara pari al 100%.
Dall'analisi della documentazione prodotta è emerso a chiare lettere che il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante il ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82 comma successivo art. 122 co.
9. Le condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione, erano stabilite al punto c) del Disciplinare di gara, ossia: presentazione della domanda di partecipazione in bollo;
possesso di attestazione S.O.A. in corso di validità per categoria e classifica richieste;
inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
deposito cauzionale e offerta economica secondo apposito modulo;
contributo in favore dell'A.V.C.P.; possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M. n° 37 del 22/01/2008 da comprovarsi in fase esecutiva. Il CTU - con valutazione condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorietà valutative - verificava in contraddittorio la presenza all'interno del plico spedito di tutte la documentazione necessaria a pena di esclusione e,
successivamente, individuata la soglia di anomalia (39,97649%) in combinato con l'offerta della ditta che si aggiudicava l'appalto, addiveniva alla conclusione che la percentuale di probabilità di vittoria dell'offerta della società attrice era pari al 100%. Risultati che vanno condivisi, visto che “il procedimento di legge finalizzato all'individuazione della migliore
offerta economica in relazione alle gare ad evidenza pubblica sottosoglia, come quella in
esame, è un procedimento che applica principi matematici di per sé esatti” (cfr. relazione dell'ing. in atti). Persona_3
Passando alla quantificazione del danno risarcibile, ritiene questa Corte condivisibile il criterio applicato dal CTU e seguito dal primo giudice, ossia di quantificare il mancato guadagno nella percentuale del 10% dell'importo contrattuale al netto del ribasso.
E' noto, infatti, che qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto, in ragione dei molteplici fattori in grado di condizionare l'attività edilizia ed i costi,
l'eventuale potenziale guadagno può essere individuato alla normativa dettata nell'ambito dei pubblici appalti, alla cui stregua l'utile dell'appaltatore, in caso di recesso del committente, può
essere determinato forfettariamente nell'aliquota del 10% (cfr., ex multis, Cass.,
12 Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Cass., Ordinanza n. 10598 del 19/04/2024; Cass.,
Ordinanza n. 27690 del 02/10/2023; Cass., Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018).
In base a detti principi, pertanto, partendo dall'importo netto dell'appalto di € 200.562,416,
depurato di utile e spese generali (200.562,4167 1,1x 1,15), il mancato guadagno risulta pari a
€ 15.854,736 (€ 158.547,364 x 10%), somma riconosciuta dal primo giudice.
In conclusione, per queste motivazioni la Corte ritiene che l'appello debba essere rigettato e,
per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
D. Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Barbara e Vincenzo Barbato per dichiarato anticipo.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
(già ), ogni Controparte_2 Controparte_3
diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 1924\2023, pubblicata in data 4\10\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore degli appellati Parte_1
delle spese del presente grado giudizio, che liquida nella somma di € 3.300,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Barbara e Vincenzo Barbato per dichiarato anticipo;
13 2) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott. Aldo Gubitosi-
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e con esclusione automatica delle offerte anomale di cui al
11