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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3080/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3080/2019 promosso da:
(C.F. e P. Iva ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pier Luigi Panici, Agnès Parte_1 P.IVA_1
Katia Giuliani, Chiara Colasurdo e Giuseppe Libutti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P. Iva: , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabio Tiezzi e Mariangela Ciotoli P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per Controparte_1 ivi ottenere l'accertamento negativo del credito vantato dal in riferimento a diverse fatture, CP_1 segnatamente: (i) le fatture nn. 75201 e 75202 del 18.09.2019, nn. 75203 e 75204, del 27.09.2019, nn.
75205 e 75206 del 28.09.2019, nn. 84138 e 84139 del 15.10.2019 e nn. 84140 e 84141 del 15.10.2019, per un totale complessivo di € 242.576,00; (ii) nonché le fatture nn. 84183 e 84142 del 15.10.10; chiedendo per l'effetto dichiarare la non tenuta al loro pagamento. Parte_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: (i) che in data 02.05.2018 ebbe a sottoscrivere con il per il tramite del rappresentante Controparte_2 legale, il sig. un contratto di agenzia con servizio di Transit Point (trasporto e Parte_2
pagina 1 di 13 consegna), a tempo indeterminato, con oggetto la promozione e la conclusione di contratti di vendita dei prodotti caseari commercializzati dal;
(ii) che in forza di tale contratto l'attrice si sarebbe CP_1 occupata di distribuire e vendere, per conto della convenuta, i prodotti del listino della stessa, con la strumentazione tecnologica dalla medesima fornita (computer, software, stampanti, ecc..) e con mezzi di trasporto (camion) della convenuta, il tutto secondo le modalità operative stabilite contrattualmente;
(iii) che in corso di rapporto, in data 30.09.2019, la convenuta avrebbe inviato alla società attrice una lettera di “risoluzione contrattuale anticipata” e successivamente risolto il contratto;
inviando poi, in modo del tutto pretestuoso, al sig. una serie di fatture, riferite a prodotti asseritamente Parte_2 consegnati e non restituiti dalla _1
Sulla scorta di tali allegazioni, ha sostenuto l'illegittimità delle pretese di cui alle fatture nn. 75201 e
75202 del 18.09.2019, nn. 75203 e 75204, del 27.09.2019, nn. 75205 e 75206 del 28.09.2019, nn.
84138 e 84139 del 15.10.2019 e nn. 84140 e 84141 del 15.10.2019, per un totale complessivo di €
242.576,00; nonché delle fatture nn. 84183 e 84142 del 15.10.10; chiedendo per l'effetto dichiarare la non tenuta al loro pagamento;
il tutto con vittoria di spese. Parte_1
Con comparsa depositata in data 09.04.2020 si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo respingersi integralmente Controparte_1 la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e spiegando altresì domanda in via riconvenzionale, chiedendo accertarsi e dichiararsi la titolarità del credito in capo alla parte convenuta
, nonché il suo ammontare complessivo nella misura Controparte_3 portata alle fatture per cui è causa, ovvero le nn. 84183 e 84142 del 15/10/10, le n. 100002 e 100035 del 24 dicembre 2018, le nn.75201 e 75202 del 18/9/19, le nn.75203 e 75204 del 27/09/19, le nn.75205
e 75206 del 28/9/19, le nn.84138 e 84139 del 15/10/19, le nn.84140 e 84141 del 15/10/19, per un totale di Euro 243.405,79 , ovvero nella maggiore o minore misura che in totale (e/o pro quota per singola fattura) accertata in corso di giudizio;
per l'effetto, ha chiesto la condanna della al Parte_1 pagamento in favore del delle relative somme, Controparte_3 ovvero di quelle accertate come dovute in ragione dell'intercorso rapporto commerciale di cui al
Contratto siglato tra le parti in data 30/4/18, dunque nella misura di Euro 243.405,79 ovvero nella diversa misura che in totale (e/o pro quota per singola fattura) venisse accertata in corso di giudizio;
ancora in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi e dichiararsi dovuto l'ulteriore credito di Euro
46.185,40 di nei confronti di , quale totale incassi Controparte_1 _1 riscossi in forza del contratto in essere dalla in nome e per conto del Parte_1 [...]
presso la clientela di quest'ultimo, asseritamente mai versati/resi Controparte_3 al medesimo;
per l'effetto ha chiesto la condanna di a corrispondere al Parte_1 CP_1
pagina 2 di 13 la somma anzidetta pari ad Euro 46.185,40 ovvero la diversa somma che in Controparte_1 totale (e/o pro quota) venisse accertata in corso di giudizio;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie e disposta CTU da parte del precedente Giudice
Istruttore, dopodiché, riassegnato il fascicolo allo scrivente, è stata formulata alle parti ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa;
successivamente, preso atto della mancata accettazione di quest'ultima da parte dell'attrice all'udienza del 08.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'istruttoria spiegata da parte attrice in comparsa conclusionale, sul presupposto che, a fronte della mancata comunicazione alle parti a cura della cancelleria del provvedimento del 25.11.2020 (che ebbe ad assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.), sarebbe rimasto precluso alla parte attrice di depositare nei termini le proprie memorie istruttorie e, conseguentemente, di articolare mezzi di prova a sostegno della domanda e di contraddire sulle allegazioni avversarie.
Sul punto, va condivisa e ribadita la valutazione già fatta dal precedente Istruttore, resa all'esito di apposita udienza in contraddittorio (cfr. verbale del 5.05.2021), secondo cui, pur a fronte della mancata comunicazione alle parti a cura della cancelleria del provvedimento del 25.11.2020 (che ebbe ad assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.), l'ignoranza di tale ordinanza da parte di
[...] ha smesso di essere incolpevole in data 18/12/2020, coincidente con la comunicazione alla Parte_1 stessa del deposito della Memoria 183 VI co n.1 cpc. del da cui Controparte_1 poteva certamente evincersi, implicitamente ma univocamente, l'avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., con indicazione espressa dell'udienza di rinvio.
Va peraltro rilevato che nella successiva memoria n. 2 di parte convenuta depositata in data 22.01.2021
(comunicata al difensore di parte attrice in data 25.01.2021 e dunque per lui visibile e consultabile da quella data) il ha anche rilevato espressamente l'omesso deposito della memoria n. 1 da CP_1 parte di Parte_1
A fronte di ciò, parte attrice soltanto in data 22.03.2021 ha proposto - per la prima volta - istanza di remissione in termini (cfr. istanza depositata in data 22.03.2021), dunque quando i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. erano già ampiamente scaduti.
Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che – secondo consolidata giurisprudenza (cfr. tra le altre, Cassazione, Ordinanza n. 25289/2020) – l'istituto della rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa pagina 3 di 13 non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2011, n. 23561; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2012, n. 4841).
Il concetto di “immediatezza della reazione” (ribadito, da ultimo, anche da Cass. Sez. 5, ord. 1 marzo
2019, n. 6102) non implica, dunque, come “corollario” che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante “si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio “della durata ragionevole del processo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 6 giugno 2012, n. 9114).
Nella specie deve certamente escludersi la ricorrenza della reazione di entro “un Parte_1 termine ragionevolmente contenuto”, posto che la richiesta di remissione in termini della _1 avvenuta solo il 22.3.2021, poteva essere proposta quantomeno dal 18/12/2020, quando a tale parte è stato comunicato il deposito della Memoria 183 VI co n.1 cpc. del Controparte_1
ne consegue la tardività della richiesta di remissione in termini (avanzata circa tre mesi
[...] dopo) e, conseguentemente, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'istruttoria.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La ha agito in giudizio per l'accertamento negativo del credito, chiedendo dichiararsi Parte_1 illegittime le pretese del con riferimento a diverse fatture dalla stessa emesse nei suoi CP_1 confronti.
In particolare, la non contestando la sussistenza di valido ed efficace contratto di Parte_1
Agenzia e correlato “transit-point” siglato tra le parti il 30/04/18 (e risolto il 30/09/19 ex art 14) lettera a) e b) del medesimo testo contrattuale - clausola risolutiva espressa – cfr. doc. 1 , ha Parte_1 sostenuto di aver ricevuto “in modo del tutto pretestuoso” da parte del Controparte_3
le seguenti fatture: a) n. 75201 del 18.09.2019 dell'importo di euro 66.987,59 e
[...]
n.75202 del 18.09.2019 dell'importo di euro 10.870,29, entrambe relative al primo trimestre dell'anno
2019 (dal 01.01.2019 al 31.03.2019); b) n. 75203 del 27.09.2019 dell'importo di euro 70.946,30 e n.75204 del 27.09.2019 dell'importo di euro 8.482,86, entrambe relative al secondo trimestre del 2019
(dal 01.04.2019 al 30.06.2019); c) n.75205 del 28.09.2019 dell'importo di euro 64.669,98 e n.75206 del
28.09.2019 dell'importo di euro 9.638,53, entrambe relative al terzo trimestre del 2019 (dal 01.07.2019 al 30.09.2019).
La ha qualificato nello specifico dette fatture come “riferite a prodotti asseritamente Parte_1 consegnati - dal - e non restituiti dalla , eccependo la “non corrispondenza CP_1 Parte_1 delle quantità di prodotto riportate in dette fatture con le singole tipologie di prodotti consegnate alla pagina 4 di 13 ”, fondando dette contestazioni sul supposto esame di documenti di “analisi resi trasportati” _1 di cui alle mail (i) del 11/2/19, del 15/3/19 e del 19/4/19 (I° trimestre); (ii) del 15/05/19, del 15/06/19 e del 15/07/19 (II° trimestre); (iii) del 15/07/19, del 13/08/19 e del 13/09/19 (III° trimestre), mail intercorse tra il Sig. e il dipendente del , . Parte_2 CP_1 Testimone_1
Quanto alle ulteriori fatture nn. 84138 e 84139 del 15/10/19 e nn.84140 e 84141 del 15/10/19, l'attrice ha contestato l'intervenuto controllo giacenze su due terminali informatici forniti dal ed CP_1 utilizzati per la contabilità, segnatamente il c.d. Terminale T67 e il Terminale T109 (quest'ultimo asseritamente mai utilizzato dalla deducendo l'illegittimità delle relative pretese in CP_4 quanto derivanti da calcoli e risultanze errate.
Ha altresì contestato la debenza delle somme di cui alle fatture nn. 84183 e 84142 del 15/10/10, contenenti l'addebito del valore della strumentazione data in uso ed in custodia alla Parte_1 ad opera del , sull'asserito erroneo presupposto che tale strumentazione non sarebbe stata CP_1 dalla prima mai restituita al secondo dopo la risoluzione del rapporto contrattuale presupposto.
A fronte di tale domanda, la convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle somme portate dalle medesime fatture, oltre all'ulteriore credito di Euro 46.185,40, quale totale incassi riscossi in forza del contratto in essere dalla in nome e per conto del Parte_1
presso la clientela di quest'ultimo, asseritamente mai Controparte_3 versati/resi al medesimo.
Non essendo in contestazione la sussistenza di valido ed efficace contratto di Agenzia e correlato siglato tra le parti il 30/04/18 (e risolto il 30/09/19 ex art 14) lettera a) e b) - cfr. doc. 1 CP_5
, occorre innanzitutto esaminare il titolo contrattuale in forza del quale sono regolati i Parte_1 rapporti commerciali tra le parti in lite.
Il “Contratto di Agenzia con servizio di Transit Point” per cui è causa (cfr. doc. 1 parte attrice), prevedeva che la a far data dal 02/05/18, avrebbe dovuto, tra le altre cose: a) Parte_1 promuovere e concludere per conto del contratti di vendita dei prodotti commerciali del CP_1
stesso (…); c) (...) coordinare l'attività dei propri venditori nella zona assegnatagli;
oltre a CP_1 prevedere che: d) nella zona commerciale di competenza, all'agente è conferito anche l'incarico per lo svolgimento dell'attività di transit point” (cfr. doc. 1 parte attrice, pag.1, art 1).
Oltre le mansioni classiche di Agente (rappresentate dalla promozione e dalla commercializzazione dei prodotti della preponente), la si era quindi impegnata espressamente a svolgere anche Parte_1 una serie di attività aggiuntive che, accorpate sotto la definizione di “transit-point”, di fatto consistevano nello svolgimento dell'attività di coordinamento dei venditori della zona a lui ) _1 affidata (cfr. pag.2, art 3, lett. b) del Contratto), ivi compresa la verifica giornaliera delle giacenze pagina 5 di 13 degli automezzi dei venditori;
la raccolta e nel coordinamento degli ordini dei venditori della zona con obbligo di riepilogo in unico ordine cumulativo del fabbisogno complessivo;
nonché la verifica della corretta emissione/compilazione/e sottoscrizione delle bolle di consegna dei venditori da restituire alla sede unitamente ai “fine giornata” consegnati da questi ultimi.
Il contratto prevedeva anche: (i) la messa a disposizione di un magazzino in Cerveteri (Roma) via
Fosso del Canneto snc, costituito da bocche di carico, un piazzale per la manovra degli automezzi e colonnine elettriche necessarie per la carica del gruppo refrigerante della furgonatura isotermica degli automezzi in uso (cfr. art. 3 lett. c) Contratto); (ii) il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e della catena del freddo (…); (iii) la vigilanza su tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti ricevuti dalla sede e carico sugli automezzi della tentata vendita, nonché scarico resi, casse vuote e pancali dai singoli automezzi e carico sul mezzo per il rientro;
(iv) l'utilizzo, per tutte le attività di cui sopra, di macchinari e attrezzature provvisti di tutte le certificazioni e autorizzazioni richieste dalle norme vigenti ed ove previsto regolarmente assicurate (cfr. art. 3 lett. d) Contratto).
Per tali attività aggiuntive così commissionate alla – da ritenersi ricomprese nel Parte_1 generale incarico cd. di “transit-point” - era anche previsto il pagamento, da parte del , di un CP_1 compenso aggiuntivo non provvigionale (cfr. art. 12.2) del Contratto), determinato anche in termini monetari nell'Allegato 2 (capo 2) al Contratto stesso, con previsione che, che per dette attività, il depositario, unitamente alla fattura provvigioni sub art 12.1 (emessa per le attività di Agente), inviasse al separata fattura per il compenso dell'attività di deposito. CP_1
Così ricostruito il rapporto contrattuale, risulta quindi che la per conto del Parte_1 CP_1 convenuto ed in forza del contratto di cui trattasi, ha svolto, in costanza di rapporto, non solo attività di distribuzione e vendita di prodotti di listino per conto dell'odierna convenuta e con la strumentazione tecnologica dalla stessa fornita, avendo contrattualizzato anche la funzione di depositario su Roma dei prodotti della preponente, oltre ad una serie di attività ulteriori di fatto consistenti nella gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione e trasferimento dei prodotti della committente, con organizzazione dei mezzi a carico esclusivo della e con l'obbligazione ulteriormente Parte_1 accessoria che vincolava quest'ultima alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività.
Risulta infatti che le parti abbiano contrattualizzato, accanto al contratto tipico di agenzia, l'ulteriore servizio cd. di “transit-point” (o “punto di transito”), attraverso un impianto periferico dotato di un'area attrezzata, sia sotto il profilo logistico (piazzale e relativi equipaggiamenti per la movimentazione dei mezzi e delle merci), sia sotto il profilo informatico-telematico, per la raccolta e lo pagina 6 di 13 smistamento delle merci in arrivo ed in partenza, ed in grado di consentire in autonomia la formazione e la contabilizzazione dei carichi della merce.
Trattasi dunque di una forma contrattuale atipica, che disciplina una svariata quantità di attività più o meno riconducibili all'affidamento dell'intero procedimento logistico o di alcune delle sue fasi, che così vengono esternalizzate (cd. “outsorcing”), il tutto all'evidente fine di allocare le scorte, riducendo l'incertezza attesa sulla quantità di merce in ordine, attraverso il metodo dell'aggregazione delle commesse.
In tal modo, la ha, nel caso di specie, assunto verso il non solo un ruolo Parte_1 CP_1 generico di agente, ma anche un ruolo (connesso e collegato) di operatore logistico/depositario, impegnandosi espressamente a compiere tutta una serie di attività complementari alla commercializzazione ed al deposito, quali la gestione dei flussi di merci con l'ausilio di sistemi informatici, le attività di controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti, lo svolgimento di attività amministrative legate alla gestione del magazzino, nonché la distribuzione ed il trasporto delle merci.
Ne deriva la piena responsabilità nei riguardi di tutta quella merce (di proprietà del Parte_1 committente ) che in forza del contratto è transitata nei flussi, sia fisici sia informativi, gestiti CP_1 dalla quale operatore logistico/depositario del , posto che la società attrice CP_4 CP_1 veniva incaricata espressamente di: (i) verificare giornalmente le giacenze degli automezzi dei venditori;
(ii) raccogliere e coordinare gli ordini dei venditori della zona con obbligo di riepilogo in unico ordine cumulativo del fabbisogno complessivo;
(iii) verificare la corretta emissione/compilazione/e sottoscrizione delle bolle di consegna dei venditori, da restituire alla sede unitamente ai “fine giornata” consegnati da questi ultimi;
(iv) mettere a disposizione del un CP_1 magazzino in Cerveteri (Roma) con bocche di carico, un piazzale per la manovra degli automezzi e colonnine elettriche necessarie per la carica del gruppo refrigerante della furgonatura isotermica degli automezzi in uso;
(v) vigilare su tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti ricevuti dalla sede, e carico sugli automezzi della tentata vendita, nonché scarico resi, casse vuote e pancali dai singoli automezzi e carico sul mezzo per il rientro.
Coerente con tale impianto contrattuale risulta essere la pattuizione secondo cui, proprio al fine espresso di svolgere detta attività complementare di gestione delle delineate fasi del processo logistico, la aveva garantito contrattualmente alla committente : (i) la disponibilità di un CP_4 CP_6 apposito magazzino;
(ii) l'autonomia di mezzi e strumenti;
(iii) l'idoneità dei locali messi a disposizione nonché la sussistenza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio appaltato, oltre che la sussistenza di idonee garanzie assicurative.
pagina 7 di 13 Pertanto, a prescindere dalla eccepita diversa collocazione formale della sede legale della CP_4 rispetto a quella dichiarata nel Contratto del 30/4/18 (via Guttuso 2- Mentana (RM)), le garanzie contrattualmente assunte da verso il risultano in definitiva quelle Parte_1 CP_1 contrattualmente stabilite e sopra riportate, ivi compresi gli obblighi di verifica, vigilanza e custodia discendenti da Contratto e relativi ai flussi materiali ed informatici della merce in transito.
Tali attività, peraltro, sono state contrattualizzate senza prevedere una necessaria partecipazione della committente alle operazioni di controllo (compreso quello sulle giacenze) né che i controlli venissero effettuati alla presenza dei responsabili del alla chiusura della giornata;
risulta anzi dalla CP_1 stessa lettera d) dell'art 3 del Contratto siglato il 30/4/20, che era compito della Parte_1
“vigilare su tutte le operazioni di scarico dei prodotti ricevuti dalla sede e di carico sugli automezzi, nonché sullo scarico dei resi, casse vuote e pancali prima del rientro”.
Quanto alla questione relativa ai cd. “TERMINALI”, ovvero agli strumenti informatici (software e hardware) necessari alla registrazione dei flussi di merce in transito, si osserva quanto segue.
Il Contratto del 30/4/18 (cfr. pag. 2, art 3, lettera e) -con correlato Allegato 4 – pag. 11 doc. 1 parte attrice), prevedeva la concessione in uso di terminali portatili, mod. Alcatel A2, consegnati dal alla all'inizio del rapporto commerciale nel numero di tre, segnatamente: (i) CP_1 Parte_1
TERMINALE con codice IMEI 354124080530827; (ii) TERMINALE con codice
IMEI354124082506213; (iii) TERMINALE con codice IMEI354124082505298; oltre a tre stampanti termiche portatili marca Sewoo, mod. LK P30II.
Tali strumenti informatici, per quanto risulta dall'istruttoria ed alla luce dei fatti non specificamente contestati, erano funzionali proprio alla gestione, contrattualmente prevista, “dei flussi di merci con l'ausilio di sistemi informatici”, oltre all'attività di “controllo dei prodotti”, allo svolgimento di attività amministrative “legate alla gestione del magazzino”, nonché alla “distribuzione ed il trasporto delle merci”, così delineando l'incarico logistico appaltato alla società attrice in relazione alle fasi inerenti la gestione del nodo di transito, dove i lotti di merce consegnati dalla committente ( ) venivano CP_6 ricevuti e riallocati in lotti più piccoli dall'operatore/depositario ( . Parte_1
Sul punto, la parte convenuta ha sostenuto che, nel territorio di Roma, le operazioni di trasferimento venivano fatte dall'automezzo che, per via informatica, aveva la funzione di magazzino base (cui era associato il terminale “T67”) agli altri due mezzi satellite (cui erano associati i terminali “T65” e
“T109”), laddove il Terminale T67, gestito dal responsabile del servizio transit-point Sig.
trasferiva parte del suo carico agli altri furgoni (associati ai terminali T65 e T109 Parte_2 sempre da lui gestiti).
pagina 8 di 13 La convenuta ha poi sostenuto che, ad un certo punto del rapporto commerciale in essere tra CP_4
[... e il consorzio, i due terminali satelliti, il T65 ed il T109, avrebbero cessato la trasmissione dei dati al
Server centrale del , precisamente a Gennaio 2019, cessazione Controparte_1 che sarebbe stata motivata dal Sig. in ragione della intervenuta diminuzione del numero Parte_2 di clienti della zona di Roma, con conseguente possibilità di gestire la clientela con un solo automezzo ed un solo dispositivo (ovvero quello principale, il T67). Da tale stato di cose sarebbe conseguita, sempre secondo la ricostruzione della convenuta, che tutta la merce inviata a avrebbe _1 dovuto rimanere in carico esclusivamente al mezzo ed al Terminale base T67, mentre i due mezzi ed i due terminali satelliti, T65 e T109, non avrebbero dovuto più essere più utilizzati.
Di qui, la richiesta del Consorzio alla volta ad ottenere la restituzione del TERMINALE Parte_1 con codice IMEI354124082506213 (così detto T65) e del TERMINALE con codice
IMEI354124082505298 (così detto T109) -di proprietà di oltre alla consegna di tutta la CP_6 documentazione da essi eventualmente generata e delle correlate stampanti;
consegna tuttavia mai avvenuta, anche a fronte della denuncia sporta dal Bonsembiante in data 04/10/2019 di smarrimento di tali dispositivi (cfr. doc. B ). CP_1
Originano dunque da tale vicenda le pretese di cui alle fatture (anch'esse contestate da Parte_1 nn. 84183 e 84142 del 15/10/10, aventi ad oggetto il formale addebito alla del valore di CP_4 mercato della strumentazione informatica non resa, quale risarcimento per equivalente del danno arrecato dalla al e quantificato da quest'ultimo nel costo effettivo dei terminali CP_4 CP_1
e delle stampanti non rese.
Lo stesso è a dirsi in relazione alle ulteriori fatture oggi azionate dal , ovvero la n. 100002 del CP_1
24 dicembre 2018 e la n.100035 del 24 dicembre 2018, relative entrambe a “cestelli” consegnati alla società attrice ed asseritamente non restituiti.
Sul punto, va rilevato come l'obbligo restitutorio era stato espressamente concordato in art 15) lettera b) del richiamato Contratto del 30/04/18, sia con riferimento ai terminali sia con riferimento ai cestelli ed al restante materiale consegnato.
Ebbene, così ricostruito il rapporto contrattuale tra le parti, l'istruttoria, anche a fronte della mancata contestazione circa la sussistenza e la validità del contratto versato in atti, ha riguardato innanzitutto l'accertamento, condotto tramite CTU tecnica (stante la necessità di esame della documentazione contabile prodotta in atti), dei complessivi flussi di merce provenienti dal a CP_1 Parte_1
e viceversa, relativi al primo, secondo e terzo trimestre del 2019, oltre all'esistenza di merce consegnata da a che non risultasse né venduta ai clienti finali né restituita al CP_6 Parte_1
pagina 9 di 13 , con relativa quantificazione economica nel periodo di riferimento (primo, secondo e terzo CP_1 trimestre 2019), sia con riferimento alle singole tipologie di prodotto che complessivamente.
La CTU ha anche accertato: (i) l'eventuale esistenza di somme incassate da per conto Parte_1 del ma non versate a quest'ultimo, in spregio alla previsione contrattuale di cui all'art. 4 del CP_1
“contratto di agenzia con servizio di transit point” (cfr. doc. 1 di parte attrice); (ii) il valore economico degli strumenti informatici e dei cestelli che risultino consegnati da a e da CP_6 Parte_1 quest'ultima non restituiti alla prima, al momento della risoluzione del rapporto.
L'esame peritale è sfociato in una perizia tecnica a firma del Dr. (cfr. deposito del Persona_1
10.5.2023), cui deve essere riconosciuta piena attendibilità e fruibilità nel presente giudizio.
Ed invero, a fronte della contestazione circa il fatto che il perito avrebbe (secondo l'attrice erroneamente) effettuato le proprie valutazioni unicamente sulla base della documentazione prodotta dalla parte convenuta, deve rilevarsi come l'attrice, anche omettendo l'articolazione di prove a sostegno, non ha comunque fornito valida prova di una diversa consistenza dei rapporti di dare ed avere tra le parti nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa.
Va infatti ricordato che, circa il riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e risoluzione, ed in particolare in tema prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.3996).
Nella specie, la documentazione prodotta dal , solo genericamente contestata dalla parte CP_1 attrice nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 (peraltro a seguito di concessione parziale di rimessione in termini con provvedimento del 23.03.2021), deve essere certamente ritenuta fruibile, dal
Giudice come dal CTU, nel presente giudizio. Non è infatti emerso alcun profilo di pagina 10 di 13 irregolarità/inattendibilità della documentazione contabile depositata dal a sostegno delle CP_1 proprie difese, la quale è stata infatti valorizzata dal perito per la stesura della relazione.
Sul punto, la parte attrice: (i) ha contestato la fruibilità dell'indagine peritale condotta nel presente giudizio, in quanto basata su documentazione proveniente esclusivamente dalla parte convenuta, e di cui ha contestato l'autenticità; (ii) ha sostenuto che l'indagine avrebbe dovuto prevedere anche – e soprattutto – l'esame dei terminali forniti dal alla sui quali sarebbero stati CP_1 Parte_1 registrati i reali flussi di merce ed, in generale, tutte le operazioni contabilizzate e fatturate dal
; (iii) ha lamentato che sarebbero state disattese le proprie istanze istruttorie volte ad ottenere CP_1
l'esibizione dei terminali in questione.
Deve dunque rilevarsi che: (i) il perito, per giungere alle proprie conclusioni, ha esaminato tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione prodotta dalla parte attrice, pur sempre gravata dell'onere di provare, anche mediante produzione documentale, i fatti a sostegno della propria domanda di accertamento negativo del credito;
(ii) non vi è stata alcuna tempestiva istanza istruttoria volta ad ottenere l'esibizione dei terminali, né in atto di citazione né in prima memoria ex art. 183 c. 6
n. 1 c.p.c., né è stata depositata dalla la seconda memoria istruttoria (come visto anche Parte_1 in ragione della revoca dell'Ordinanza di rimessione in termini del precedente Istruttore, revoca della quale si è già avuto modo di spiegare gli effetti); (iii) almeno due terminali non risultano mai riconsegnati da al in quanto smarriti, come risulta dalla denuncia sporta dal _1 CP_1
Bonsembiante in data 04/10/2019 di smarrimento di tali dispositivi (cfr. doc. B ). CP_1
Ciò posto, il CTU ha dunque provveduto, effettuate le preliminari verifiche dei documenti contabili/fiscali e di tutta la documentazione disponibile agli atti, a ricostruire su base mensile i flussi delle singole categorie di prodotti oggetto di consegna/restituzione tra le parti, per l'intero periodo di riferimento (1/1/2019 – 30/9/2019). Una volta individuati tutti i flussi e le giacenze delle singole categorie di prodotti, per ognuno dei primi tre trimestri del 2019 ha provveduto ad individuare i quantitativi ed i valori della merce consegnata, non venduta e non restituita da a , _1 CP_6 proseguendo poi con la verifica contabile dei mastri di cassa riconducibili al rapporto contrattuale per cui è causa, finalizzata ad individuare eventuali somme incassate dall'agente e non riversate a . CP_6
Il perito ha poi provveduto ad effettuare una stima del più probabile valore economico degli strumenti e dei materiali che risultano consegnati (concessi in uso o in cauzione) da a e da CP_6 _1 quest'ultima non restituiti.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha accertato che: (i) le quantità complessivamente non vendute ai clienti finali e non restituite da a per i tre trimestri 2019 di riferimento e per _1 CP_6 ciascuna categoria di prodotti, corrispondono ad un valore economico, rilevato dai documenti fiscali in pagina 11 di 13 atti, al lordo IVA, di complessivi Euro 240.928,92; (ii) le somme incassate da per conto di _1
, ma non versate a quest'ultima nonostante la previsione contrattuale di cui all'art. 4 del CP_6
“contratto di agenzia con servizio di transit point”, ammontano a totali euro 46.185,40; (iii) il valore economico degli strumenti informatici e dei cestelli che risultano essere stati consegnati da a CP_6
e da quest'ultima non restituiti alla prima al momento della risoluzione del rapporto, _1 ammontano ad un totale di Euro 1.090,00 per gli strumenti informatici non restituiti (come comprovato anche dalla denuncia sporta dal in data 04/10/2019 di smarrimento – non è dato sapere Parte_2 se con colpa o meno - di tali dispositivi - cfr. doc. B ) ed Euro 828,63 per i “cestelli” in CP_1 plastica non restituiti (cfr. perizia pag. 17-18).
Alla luce di tali risultanze ed in assenza di valida prova contraria circa una diversa ricostruzione dei flussi di merce, deve ritenersi raggiunta la prova in giudizio della infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito spiegata dalla e, conseguentemente, la fondatezza Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, dovendosi a quest'ultimo CP_1 riconoscere (i) il credito riferibile alle quantità complessivamente non vendute ai clienti finali e non restituite da al per i tre trimestri 2019 di riferimento e per ciascuna categoria di _1 CP_1 prodotti, per complessivi Euro 240.928,92; (ii) il credito di Euro 46.185,40, quale totale incassi riscossi in forza del contratto in essere dalla in nome e per conto del Parte_1 Controparte_3
presso la clientela di quest'ultimo; (iii) il valore economico degli strumenti
[...] informatici e dei cestelli che risultano essere stati consegnati da a e da quest'ultima CP_6 _1 non restituiti alla prima al momento della risoluzione del rapporto, per un totale di Euro 1.090,00 per gli strumenti informatici ed Euro 828,63 per i “cestelli” in plastica.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, _1 deve essere condannata a pagare al la
[...] Parte_3 somma complessiva di Euro 289.032,95, senza applicazione di interessi diversi da quelli legali decorrenti dalla data della domanda riconvenzionale, in assenza di espressa domanda di corresponsione di interessi ulteriori (cfr. conclusioni comparsa di costituzione , pag. 24). CP_1
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di giudizio, queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico della parte attrice.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolando la fase istruttoria ai valori minimi, stante la natura pressoché documentale della causa e l'istruttoria consistita unicamente in una CTU contabile sui documenti versati in atti.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
[...]
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a corrispondere in Parte_1 favore di la somma di Euro 289.032,95, oltre Parte_3 interessi nella misura legale a far data dalla domanda riconvenzionale (9.04.2020) sino alla presente
Sentenza e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo;
3) condanna a corrispondere in favore di Parte_1 Parte_3 le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 800,00 per
[...] spese, nonché in Euro 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3080/2019 promosso da:
(C.F. e P. Iva ), rapp.ta e difesa dagli avv.ti Pier Luigi Panici, Agnès Parte_1 P.IVA_1
Katia Giuliani, Chiara Colasurdo e Giuseppe Libutti
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P. Iva: , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabio Tiezzi e Mariangela Ciotoli P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del 03.12.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per Controparte_1 ivi ottenere l'accertamento negativo del credito vantato dal in riferimento a diverse fatture, CP_1 segnatamente: (i) le fatture nn. 75201 e 75202 del 18.09.2019, nn. 75203 e 75204, del 27.09.2019, nn.
75205 e 75206 del 28.09.2019, nn. 84138 e 84139 del 15.10.2019 e nn. 84140 e 84141 del 15.10.2019, per un totale complessivo di € 242.576,00; (ii) nonché le fatture nn. 84183 e 84142 del 15.10.10; chiedendo per l'effetto dichiarare la non tenuta al loro pagamento. Parte_1
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto: (i) che in data 02.05.2018 ebbe a sottoscrivere con il per il tramite del rappresentante Controparte_2 legale, il sig. un contratto di agenzia con servizio di Transit Point (trasporto e Parte_2
pagina 1 di 13 consegna), a tempo indeterminato, con oggetto la promozione e la conclusione di contratti di vendita dei prodotti caseari commercializzati dal;
(ii) che in forza di tale contratto l'attrice si sarebbe CP_1 occupata di distribuire e vendere, per conto della convenuta, i prodotti del listino della stessa, con la strumentazione tecnologica dalla medesima fornita (computer, software, stampanti, ecc..) e con mezzi di trasporto (camion) della convenuta, il tutto secondo le modalità operative stabilite contrattualmente;
(iii) che in corso di rapporto, in data 30.09.2019, la convenuta avrebbe inviato alla società attrice una lettera di “risoluzione contrattuale anticipata” e successivamente risolto il contratto;
inviando poi, in modo del tutto pretestuoso, al sig. una serie di fatture, riferite a prodotti asseritamente Parte_2 consegnati e non restituiti dalla _1
Sulla scorta di tali allegazioni, ha sostenuto l'illegittimità delle pretese di cui alle fatture nn. 75201 e
75202 del 18.09.2019, nn. 75203 e 75204, del 27.09.2019, nn. 75205 e 75206 del 28.09.2019, nn.
84138 e 84139 del 15.10.2019 e nn. 84140 e 84141 del 15.10.2019, per un totale complessivo di €
242.576,00; nonché delle fatture nn. 84183 e 84142 del 15.10.10; chiedendo per l'effetto dichiarare la non tenuta al loro pagamento;
il tutto con vittoria di spese. Parte_1
Con comparsa depositata in data 09.04.2020 si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo respingersi integralmente Controparte_1 la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e spiegando altresì domanda in via riconvenzionale, chiedendo accertarsi e dichiararsi la titolarità del credito in capo alla parte convenuta
, nonché il suo ammontare complessivo nella misura Controparte_3 portata alle fatture per cui è causa, ovvero le nn. 84183 e 84142 del 15/10/10, le n. 100002 e 100035 del 24 dicembre 2018, le nn.75201 e 75202 del 18/9/19, le nn.75203 e 75204 del 27/09/19, le nn.75205
e 75206 del 28/9/19, le nn.84138 e 84139 del 15/10/19, le nn.84140 e 84141 del 15/10/19, per un totale di Euro 243.405,79 , ovvero nella maggiore o minore misura che in totale (e/o pro quota per singola fattura) accertata in corso di giudizio;
per l'effetto, ha chiesto la condanna della al Parte_1 pagamento in favore del delle relative somme, Controparte_3 ovvero di quelle accertate come dovute in ragione dell'intercorso rapporto commerciale di cui al
Contratto siglato tra le parti in data 30/4/18, dunque nella misura di Euro 243.405,79 ovvero nella diversa misura che in totale (e/o pro quota per singola fattura) venisse accertata in corso di giudizio;
ancora in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi e dichiararsi dovuto l'ulteriore credito di Euro
46.185,40 di nei confronti di , quale totale incassi Controparte_1 _1 riscossi in forza del contratto in essere dalla in nome e per conto del Parte_1 [...]
presso la clientela di quest'ultimo, asseritamente mai versati/resi Controparte_3 al medesimo;
per l'effetto ha chiesto la condanna di a corrispondere al Parte_1 CP_1
pagina 2 di 13 la somma anzidetta pari ad Euro 46.185,40 ovvero la diversa somma che in Controparte_1 totale (e/o pro quota) venisse accertata in corso di giudizio;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie e disposta CTU da parte del precedente Giudice
Istruttore, dopodiché, riassegnato il fascicolo allo scrivente, è stata formulata alle parti ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa;
successivamente, preso atto della mancata accettazione di quest'ultima da parte dell'attrice all'udienza del 08.11.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'istruttoria spiegata da parte attrice in comparsa conclusionale, sul presupposto che, a fronte della mancata comunicazione alle parti a cura della cancelleria del provvedimento del 25.11.2020 (che ebbe ad assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.), sarebbe rimasto precluso alla parte attrice di depositare nei termini le proprie memorie istruttorie e, conseguentemente, di articolare mezzi di prova a sostegno della domanda e di contraddire sulle allegazioni avversarie.
Sul punto, va condivisa e ribadita la valutazione già fatta dal precedente Istruttore, resa all'esito di apposita udienza in contraddittorio (cfr. verbale del 5.05.2021), secondo cui, pur a fronte della mancata comunicazione alle parti a cura della cancelleria del provvedimento del 25.11.2020 (che ebbe ad assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.), l'ignoranza di tale ordinanza da parte di
[...] ha smesso di essere incolpevole in data 18/12/2020, coincidente con la comunicazione alla Parte_1 stessa del deposito della Memoria 183 VI co n.1 cpc. del da cui Controparte_1 poteva certamente evincersi, implicitamente ma univocamente, l'avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., con indicazione espressa dell'udienza di rinvio.
Va peraltro rilevato che nella successiva memoria n. 2 di parte convenuta depositata in data 22.01.2021
(comunicata al difensore di parte attrice in data 25.01.2021 e dunque per lui visibile e consultabile da quella data) il ha anche rilevato espressamente l'omesso deposito della memoria n. 1 da CP_1 parte di Parte_1
A fronte di ciò, parte attrice soltanto in data 22.03.2021 ha proposto - per la prima volta - istanza di remissione in termini (cfr. istanza depositata in data 22.03.2021), dunque quando i termini per il deposito di memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. erano già ampiamente scaduti.
Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che – secondo consolidata giurisprudenza (cfr. tra le altre, Cassazione, Ordinanza n. 25289/2020) – l'istituto della rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa pagina 3 di 13 non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2011, n. 23561; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 26 marzo 2012, n. 4841).
Il concetto di “immediatezza della reazione” (ribadito, da ultimo, anche da Cass. Sez. 5, ord. 1 marzo
2019, n. 6102) non implica, dunque, come “corollario” che l'istanza di rimessione debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleghi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante “si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio “della durata ragionevole del processo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 6 giugno 2012, n. 9114).
Nella specie deve certamente escludersi la ricorrenza della reazione di entro “un Parte_1 termine ragionevolmente contenuto”, posto che la richiesta di remissione in termini della _1 avvenuta solo il 22.3.2021, poteva essere proposta quantomeno dal 18/12/2020, quando a tale parte è stato comunicato il deposito della Memoria 183 VI co n.1 cpc. del Controparte_1
ne consegue la tardività della richiesta di remissione in termini (avanzata circa tre mesi
[...] dopo) e, conseguentemente, il rigetto dell'eccezione di nullità dell'istruttoria.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La ha agito in giudizio per l'accertamento negativo del credito, chiedendo dichiararsi Parte_1 illegittime le pretese del con riferimento a diverse fatture dalla stessa emesse nei suoi CP_1 confronti.
In particolare, la non contestando la sussistenza di valido ed efficace contratto di Parte_1
Agenzia e correlato “transit-point” siglato tra le parti il 30/04/18 (e risolto il 30/09/19 ex art 14) lettera a) e b) del medesimo testo contrattuale - clausola risolutiva espressa – cfr. doc. 1 , ha Parte_1 sostenuto di aver ricevuto “in modo del tutto pretestuoso” da parte del Controparte_3
le seguenti fatture: a) n. 75201 del 18.09.2019 dell'importo di euro 66.987,59 e
[...]
n.75202 del 18.09.2019 dell'importo di euro 10.870,29, entrambe relative al primo trimestre dell'anno
2019 (dal 01.01.2019 al 31.03.2019); b) n. 75203 del 27.09.2019 dell'importo di euro 70.946,30 e n.75204 del 27.09.2019 dell'importo di euro 8.482,86, entrambe relative al secondo trimestre del 2019
(dal 01.04.2019 al 30.06.2019); c) n.75205 del 28.09.2019 dell'importo di euro 64.669,98 e n.75206 del
28.09.2019 dell'importo di euro 9.638,53, entrambe relative al terzo trimestre del 2019 (dal 01.07.2019 al 30.09.2019).
La ha qualificato nello specifico dette fatture come “riferite a prodotti asseritamente Parte_1 consegnati - dal - e non restituiti dalla , eccependo la “non corrispondenza CP_1 Parte_1 delle quantità di prodotto riportate in dette fatture con le singole tipologie di prodotti consegnate alla pagina 4 di 13 ”, fondando dette contestazioni sul supposto esame di documenti di “analisi resi trasportati” _1 di cui alle mail (i) del 11/2/19, del 15/3/19 e del 19/4/19 (I° trimestre); (ii) del 15/05/19, del 15/06/19 e del 15/07/19 (II° trimestre); (iii) del 15/07/19, del 13/08/19 e del 13/09/19 (III° trimestre), mail intercorse tra il Sig. e il dipendente del , . Parte_2 CP_1 Testimone_1
Quanto alle ulteriori fatture nn. 84138 e 84139 del 15/10/19 e nn.84140 e 84141 del 15/10/19, l'attrice ha contestato l'intervenuto controllo giacenze su due terminali informatici forniti dal ed CP_1 utilizzati per la contabilità, segnatamente il c.d. Terminale T67 e il Terminale T109 (quest'ultimo asseritamente mai utilizzato dalla deducendo l'illegittimità delle relative pretese in CP_4 quanto derivanti da calcoli e risultanze errate.
Ha altresì contestato la debenza delle somme di cui alle fatture nn. 84183 e 84142 del 15/10/10, contenenti l'addebito del valore della strumentazione data in uso ed in custodia alla Parte_1 ad opera del , sull'asserito erroneo presupposto che tale strumentazione non sarebbe stata CP_1 dalla prima mai restituita al secondo dopo la risoluzione del rapporto contrattuale presupposto.
A fronte di tale domanda, la convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle somme portate dalle medesime fatture, oltre all'ulteriore credito di Euro 46.185,40, quale totale incassi riscossi in forza del contratto in essere dalla in nome e per conto del Parte_1
presso la clientela di quest'ultimo, asseritamente mai Controparte_3 versati/resi al medesimo.
Non essendo in contestazione la sussistenza di valido ed efficace contratto di Agenzia e correlato siglato tra le parti il 30/04/18 (e risolto il 30/09/19 ex art 14) lettera a) e b) - cfr. doc. 1 CP_5
, occorre innanzitutto esaminare il titolo contrattuale in forza del quale sono regolati i Parte_1 rapporti commerciali tra le parti in lite.
Il “Contratto di Agenzia con servizio di Transit Point” per cui è causa (cfr. doc. 1 parte attrice), prevedeva che la a far data dal 02/05/18, avrebbe dovuto, tra le altre cose: a) Parte_1 promuovere e concludere per conto del contratti di vendita dei prodotti commerciali del CP_1
stesso (…); c) (...) coordinare l'attività dei propri venditori nella zona assegnatagli;
oltre a CP_1 prevedere che: d) nella zona commerciale di competenza, all'agente è conferito anche l'incarico per lo svolgimento dell'attività di transit point” (cfr. doc. 1 parte attrice, pag.1, art 1).
Oltre le mansioni classiche di Agente (rappresentate dalla promozione e dalla commercializzazione dei prodotti della preponente), la si era quindi impegnata espressamente a svolgere anche Parte_1 una serie di attività aggiuntive che, accorpate sotto la definizione di “transit-point”, di fatto consistevano nello svolgimento dell'attività di coordinamento dei venditori della zona a lui ) _1 affidata (cfr. pag.2, art 3, lett. b) del Contratto), ivi compresa la verifica giornaliera delle giacenze pagina 5 di 13 degli automezzi dei venditori;
la raccolta e nel coordinamento degli ordini dei venditori della zona con obbligo di riepilogo in unico ordine cumulativo del fabbisogno complessivo;
nonché la verifica della corretta emissione/compilazione/e sottoscrizione delle bolle di consegna dei venditori da restituire alla sede unitamente ai “fine giornata” consegnati da questi ultimi.
Il contratto prevedeva anche: (i) la messa a disposizione di un magazzino in Cerveteri (Roma) via
Fosso del Canneto snc, costituito da bocche di carico, un piazzale per la manovra degli automezzi e colonnine elettriche necessarie per la carica del gruppo refrigerante della furgonatura isotermica degli automezzi in uso (cfr. art. 3 lett. c) Contratto); (ii) il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e della catena del freddo (…); (iii) la vigilanza su tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti ricevuti dalla sede e carico sugli automezzi della tentata vendita, nonché scarico resi, casse vuote e pancali dai singoli automezzi e carico sul mezzo per il rientro;
(iv) l'utilizzo, per tutte le attività di cui sopra, di macchinari e attrezzature provvisti di tutte le certificazioni e autorizzazioni richieste dalle norme vigenti ed ove previsto regolarmente assicurate (cfr. art. 3 lett. d) Contratto).
Per tali attività aggiuntive così commissionate alla – da ritenersi ricomprese nel Parte_1 generale incarico cd. di “transit-point” - era anche previsto il pagamento, da parte del , di un CP_1 compenso aggiuntivo non provvigionale (cfr. art. 12.2) del Contratto), determinato anche in termini monetari nell'Allegato 2 (capo 2) al Contratto stesso, con previsione che, che per dette attività, il depositario, unitamente alla fattura provvigioni sub art 12.1 (emessa per le attività di Agente), inviasse al separata fattura per il compenso dell'attività di deposito. CP_1
Così ricostruito il rapporto contrattuale, risulta quindi che la per conto del Parte_1 CP_1 convenuto ed in forza del contratto di cui trattasi, ha svolto, in costanza di rapporto, non solo attività di distribuzione e vendita di prodotti di listino per conto dell'odierna convenuta e con la strumentazione tecnologica dalla stessa fornita, avendo contrattualizzato anche la funzione di depositario su Roma dei prodotti della preponente, oltre ad una serie di attività ulteriori di fatto consistenti nella gestione di una o più fasi delle attività di deposito, movimentazione e trasferimento dei prodotti della committente, con organizzazione dei mezzi a carico esclusivo della e con l'obbligazione ulteriormente Parte_1 accessoria che vincolava quest'ultima alla prestazione dei servizi funzionali allo svolgimento di tali attività.
Risulta infatti che le parti abbiano contrattualizzato, accanto al contratto tipico di agenzia, l'ulteriore servizio cd. di “transit-point” (o “punto di transito”), attraverso un impianto periferico dotato di un'area attrezzata, sia sotto il profilo logistico (piazzale e relativi equipaggiamenti per la movimentazione dei mezzi e delle merci), sia sotto il profilo informatico-telematico, per la raccolta e lo pagina 6 di 13 smistamento delle merci in arrivo ed in partenza, ed in grado di consentire in autonomia la formazione e la contabilizzazione dei carichi della merce.
Trattasi dunque di una forma contrattuale atipica, che disciplina una svariata quantità di attività più o meno riconducibili all'affidamento dell'intero procedimento logistico o di alcune delle sue fasi, che così vengono esternalizzate (cd. “outsorcing”), il tutto all'evidente fine di allocare le scorte, riducendo l'incertezza attesa sulla quantità di merce in ordine, attraverso il metodo dell'aggregazione delle commesse.
In tal modo, la ha, nel caso di specie, assunto verso il non solo un ruolo Parte_1 CP_1 generico di agente, ma anche un ruolo (connesso e collegato) di operatore logistico/depositario, impegnandosi espressamente a compiere tutta una serie di attività complementari alla commercializzazione ed al deposito, quali la gestione dei flussi di merci con l'ausilio di sistemi informatici, le attività di controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti, lo svolgimento di attività amministrative legate alla gestione del magazzino, nonché la distribuzione ed il trasporto delle merci.
Ne deriva la piena responsabilità nei riguardi di tutta quella merce (di proprietà del Parte_1 committente ) che in forza del contratto è transitata nei flussi, sia fisici sia informativi, gestiti CP_1 dalla quale operatore logistico/depositario del , posto che la società attrice CP_4 CP_1 veniva incaricata espressamente di: (i) verificare giornalmente le giacenze degli automezzi dei venditori;
(ii) raccogliere e coordinare gli ordini dei venditori della zona con obbligo di riepilogo in unico ordine cumulativo del fabbisogno complessivo;
(iii) verificare la corretta emissione/compilazione/e sottoscrizione delle bolle di consegna dei venditori, da restituire alla sede unitamente ai “fine giornata” consegnati da questi ultimi;
(iv) mettere a disposizione del un CP_1 magazzino in Cerveteri (Roma) con bocche di carico, un piazzale per la manovra degli automezzi e colonnine elettriche necessarie per la carica del gruppo refrigerante della furgonatura isotermica degli automezzi in uso;
(v) vigilare su tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti ricevuti dalla sede, e carico sugli automezzi della tentata vendita, nonché scarico resi, casse vuote e pancali dai singoli automezzi e carico sul mezzo per il rientro.
Coerente con tale impianto contrattuale risulta essere la pattuizione secondo cui, proprio al fine espresso di svolgere detta attività complementare di gestione delle delineate fasi del processo logistico, la aveva garantito contrattualmente alla committente : (i) la disponibilità di un CP_4 CP_6 apposito magazzino;
(ii) l'autonomia di mezzi e strumenti;
(iii) l'idoneità dei locali messi a disposizione nonché la sussistenza delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio appaltato, oltre che la sussistenza di idonee garanzie assicurative.
pagina 7 di 13 Pertanto, a prescindere dalla eccepita diversa collocazione formale della sede legale della CP_4 rispetto a quella dichiarata nel Contratto del 30/4/18 (via Guttuso 2- Mentana (RM)), le garanzie contrattualmente assunte da verso il risultano in definitiva quelle Parte_1 CP_1 contrattualmente stabilite e sopra riportate, ivi compresi gli obblighi di verifica, vigilanza e custodia discendenti da Contratto e relativi ai flussi materiali ed informatici della merce in transito.
Tali attività, peraltro, sono state contrattualizzate senza prevedere una necessaria partecipazione della committente alle operazioni di controllo (compreso quello sulle giacenze) né che i controlli venissero effettuati alla presenza dei responsabili del alla chiusura della giornata;
risulta anzi dalla CP_1 stessa lettera d) dell'art 3 del Contratto siglato il 30/4/20, che era compito della Parte_1
“vigilare su tutte le operazioni di scarico dei prodotti ricevuti dalla sede e di carico sugli automezzi, nonché sullo scarico dei resi, casse vuote e pancali prima del rientro”.
Quanto alla questione relativa ai cd. “TERMINALI”, ovvero agli strumenti informatici (software e hardware) necessari alla registrazione dei flussi di merce in transito, si osserva quanto segue.
Il Contratto del 30/4/18 (cfr. pag. 2, art 3, lettera e) -con correlato Allegato 4 – pag. 11 doc. 1 parte attrice), prevedeva la concessione in uso di terminali portatili, mod. Alcatel A2, consegnati dal alla all'inizio del rapporto commerciale nel numero di tre, segnatamente: (i) CP_1 Parte_1
TERMINALE con codice IMEI 354124080530827; (ii) TERMINALE con codice
IMEI354124082506213; (iii) TERMINALE con codice IMEI354124082505298; oltre a tre stampanti termiche portatili marca Sewoo, mod. LK P30II.
Tali strumenti informatici, per quanto risulta dall'istruttoria ed alla luce dei fatti non specificamente contestati, erano funzionali proprio alla gestione, contrattualmente prevista, “dei flussi di merci con l'ausilio di sistemi informatici”, oltre all'attività di “controllo dei prodotti”, allo svolgimento di attività amministrative “legate alla gestione del magazzino”, nonché alla “distribuzione ed il trasporto delle merci”, così delineando l'incarico logistico appaltato alla società attrice in relazione alle fasi inerenti la gestione del nodo di transito, dove i lotti di merce consegnati dalla committente ( ) venivano CP_6 ricevuti e riallocati in lotti più piccoli dall'operatore/depositario ( . Parte_1
Sul punto, la parte convenuta ha sostenuto che, nel territorio di Roma, le operazioni di trasferimento venivano fatte dall'automezzo che, per via informatica, aveva la funzione di magazzino base (cui era associato il terminale “T67”) agli altri due mezzi satellite (cui erano associati i terminali “T65” e
“T109”), laddove il Terminale T67, gestito dal responsabile del servizio transit-point Sig.
trasferiva parte del suo carico agli altri furgoni (associati ai terminali T65 e T109 Parte_2 sempre da lui gestiti).
pagina 8 di 13 La convenuta ha poi sostenuto che, ad un certo punto del rapporto commerciale in essere tra CP_4
[... e il consorzio, i due terminali satelliti, il T65 ed il T109, avrebbero cessato la trasmissione dei dati al
Server centrale del , precisamente a Gennaio 2019, cessazione Controparte_1 che sarebbe stata motivata dal Sig. in ragione della intervenuta diminuzione del numero Parte_2 di clienti della zona di Roma, con conseguente possibilità di gestire la clientela con un solo automezzo ed un solo dispositivo (ovvero quello principale, il T67). Da tale stato di cose sarebbe conseguita, sempre secondo la ricostruzione della convenuta, che tutta la merce inviata a avrebbe _1 dovuto rimanere in carico esclusivamente al mezzo ed al Terminale base T67, mentre i due mezzi ed i due terminali satelliti, T65 e T109, non avrebbero dovuto più essere più utilizzati.
Di qui, la richiesta del Consorzio alla volta ad ottenere la restituzione del TERMINALE Parte_1 con codice IMEI354124082506213 (così detto T65) e del TERMINALE con codice
IMEI354124082505298 (così detto T109) -di proprietà di oltre alla consegna di tutta la CP_6 documentazione da essi eventualmente generata e delle correlate stampanti;
consegna tuttavia mai avvenuta, anche a fronte della denuncia sporta dal Bonsembiante in data 04/10/2019 di smarrimento di tali dispositivi (cfr. doc. B ). CP_1
Originano dunque da tale vicenda le pretese di cui alle fatture (anch'esse contestate da Parte_1 nn. 84183 e 84142 del 15/10/10, aventi ad oggetto il formale addebito alla del valore di CP_4 mercato della strumentazione informatica non resa, quale risarcimento per equivalente del danno arrecato dalla al e quantificato da quest'ultimo nel costo effettivo dei terminali CP_4 CP_1
e delle stampanti non rese.
Lo stesso è a dirsi in relazione alle ulteriori fatture oggi azionate dal , ovvero la n. 100002 del CP_1
24 dicembre 2018 e la n.100035 del 24 dicembre 2018, relative entrambe a “cestelli” consegnati alla società attrice ed asseritamente non restituiti.
Sul punto, va rilevato come l'obbligo restitutorio era stato espressamente concordato in art 15) lettera b) del richiamato Contratto del 30/04/18, sia con riferimento ai terminali sia con riferimento ai cestelli ed al restante materiale consegnato.
Ebbene, così ricostruito il rapporto contrattuale tra le parti, l'istruttoria, anche a fronte della mancata contestazione circa la sussistenza e la validità del contratto versato in atti, ha riguardato innanzitutto l'accertamento, condotto tramite CTU tecnica (stante la necessità di esame della documentazione contabile prodotta in atti), dei complessivi flussi di merce provenienti dal a CP_1 Parte_1
e viceversa, relativi al primo, secondo e terzo trimestre del 2019, oltre all'esistenza di merce consegnata da a che non risultasse né venduta ai clienti finali né restituita al CP_6 Parte_1
pagina 9 di 13 , con relativa quantificazione economica nel periodo di riferimento (primo, secondo e terzo CP_1 trimestre 2019), sia con riferimento alle singole tipologie di prodotto che complessivamente.
La CTU ha anche accertato: (i) l'eventuale esistenza di somme incassate da per conto Parte_1 del ma non versate a quest'ultimo, in spregio alla previsione contrattuale di cui all'art. 4 del CP_1
“contratto di agenzia con servizio di transit point” (cfr. doc. 1 di parte attrice); (ii) il valore economico degli strumenti informatici e dei cestelli che risultino consegnati da a e da CP_6 Parte_1 quest'ultima non restituiti alla prima, al momento della risoluzione del rapporto.
L'esame peritale è sfociato in una perizia tecnica a firma del Dr. (cfr. deposito del Persona_1
10.5.2023), cui deve essere riconosciuta piena attendibilità e fruibilità nel presente giudizio.
Ed invero, a fronte della contestazione circa il fatto che il perito avrebbe (secondo l'attrice erroneamente) effettuato le proprie valutazioni unicamente sulla base della documentazione prodotta dalla parte convenuta, deve rilevarsi come l'attrice, anche omettendo l'articolazione di prove a sostegno, non ha comunque fornito valida prova di una diversa consistenza dei rapporti di dare ed avere tra le parti nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa.
Va infatti ricordato che, circa il riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e risoluzione, ed in particolare in tema prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, n.3996).
Nella specie, la documentazione prodotta dal , solo genericamente contestata dalla parte CP_1 attrice nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 (peraltro a seguito di concessione parziale di rimessione in termini con provvedimento del 23.03.2021), deve essere certamente ritenuta fruibile, dal
Giudice come dal CTU, nel presente giudizio. Non è infatti emerso alcun profilo di pagina 10 di 13 irregolarità/inattendibilità della documentazione contabile depositata dal a sostegno delle CP_1 proprie difese, la quale è stata infatti valorizzata dal perito per la stesura della relazione.
Sul punto, la parte attrice: (i) ha contestato la fruibilità dell'indagine peritale condotta nel presente giudizio, in quanto basata su documentazione proveniente esclusivamente dalla parte convenuta, e di cui ha contestato l'autenticità; (ii) ha sostenuto che l'indagine avrebbe dovuto prevedere anche – e soprattutto – l'esame dei terminali forniti dal alla sui quali sarebbero stati CP_1 Parte_1 registrati i reali flussi di merce ed, in generale, tutte le operazioni contabilizzate e fatturate dal
; (iii) ha lamentato che sarebbero state disattese le proprie istanze istruttorie volte ad ottenere CP_1
l'esibizione dei terminali in questione.
Deve dunque rilevarsi che: (i) il perito, per giungere alle proprie conclusioni, ha esaminato tutta la documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione prodotta dalla parte attrice, pur sempre gravata dell'onere di provare, anche mediante produzione documentale, i fatti a sostegno della propria domanda di accertamento negativo del credito;
(ii) non vi è stata alcuna tempestiva istanza istruttoria volta ad ottenere l'esibizione dei terminali, né in atto di citazione né in prima memoria ex art. 183 c. 6
n. 1 c.p.c., né è stata depositata dalla la seconda memoria istruttoria (come visto anche Parte_1 in ragione della revoca dell'Ordinanza di rimessione in termini del precedente Istruttore, revoca della quale si è già avuto modo di spiegare gli effetti); (iii) almeno due terminali non risultano mai riconsegnati da al in quanto smarriti, come risulta dalla denuncia sporta dal _1 CP_1
Bonsembiante in data 04/10/2019 di smarrimento di tali dispositivi (cfr. doc. B ). CP_1
Ciò posto, il CTU ha dunque provveduto, effettuate le preliminari verifiche dei documenti contabili/fiscali e di tutta la documentazione disponibile agli atti, a ricostruire su base mensile i flussi delle singole categorie di prodotti oggetto di consegna/restituzione tra le parti, per l'intero periodo di riferimento (1/1/2019 – 30/9/2019). Una volta individuati tutti i flussi e le giacenze delle singole categorie di prodotti, per ognuno dei primi tre trimestri del 2019 ha provveduto ad individuare i quantitativi ed i valori della merce consegnata, non venduta e non restituita da a , _1 CP_6 proseguendo poi con la verifica contabile dei mastri di cassa riconducibili al rapporto contrattuale per cui è causa, finalizzata ad individuare eventuali somme incassate dall'agente e non riversate a . CP_6
Il perito ha poi provveduto ad effettuare una stima del più probabile valore economico degli strumenti e dei materiali che risultano consegnati (concessi in uso o in cauzione) da a e da CP_6 _1 quest'ultima non restituiti.
All'esito delle operazioni peritali, il CTU ha accertato che: (i) le quantità complessivamente non vendute ai clienti finali e non restituite da a per i tre trimestri 2019 di riferimento e per _1 CP_6 ciascuna categoria di prodotti, corrispondono ad un valore economico, rilevato dai documenti fiscali in pagina 11 di 13 atti, al lordo IVA, di complessivi Euro 240.928,92; (ii) le somme incassate da per conto di _1
, ma non versate a quest'ultima nonostante la previsione contrattuale di cui all'art. 4 del CP_6
“contratto di agenzia con servizio di transit point”, ammontano a totali euro 46.185,40; (iii) il valore economico degli strumenti informatici e dei cestelli che risultano essere stati consegnati da a CP_6
e da quest'ultima non restituiti alla prima al momento della risoluzione del rapporto, _1 ammontano ad un totale di Euro 1.090,00 per gli strumenti informatici non restituiti (come comprovato anche dalla denuncia sporta dal in data 04/10/2019 di smarrimento – non è dato sapere Parte_2 se con colpa o meno - di tali dispositivi - cfr. doc. B ) ed Euro 828,63 per i “cestelli” in CP_1 plastica non restituiti (cfr. perizia pag. 17-18).
Alla luce di tali risultanze ed in assenza di valida prova contraria circa una diversa ricostruzione dei flussi di merce, deve ritenersi raggiunta la prova in giudizio della infondatezza della domanda di accertamento negativo del credito spiegata dalla e, conseguentemente, la fondatezza Parte_1 della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, dovendosi a quest'ultimo CP_1 riconoscere (i) il credito riferibile alle quantità complessivamente non vendute ai clienti finali e non restituite da al per i tre trimestri 2019 di riferimento e per ciascuna categoria di _1 CP_1 prodotti, per complessivi Euro 240.928,92; (ii) il credito di Euro 46.185,40, quale totale incassi riscossi in forza del contratto in essere dalla in nome e per conto del Parte_1 Controparte_3
presso la clientela di quest'ultimo; (iii) il valore economico degli strumenti
[...] informatici e dei cestelli che risultano essere stati consegnati da a e da quest'ultima CP_6 _1 non restituiti alla prima al momento della risoluzione del rapporto, per un totale di Euro 1.090,00 per gli strumenti informatici ed Euro 828,63 per i “cestelli” in plastica.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, _1 deve essere condannata a pagare al la
[...] Parte_3 somma complessiva di Euro 289.032,95, senza applicazione di interessi diversi da quelli legali decorrenti dalla data della domanda riconvenzionale, in assenza di espressa domanda di corresponsione di interessi ulteriori (cfr. conclusioni comparsa di costituzione , pag. 24). CP_1
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di giudizio, queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico della parte attrice.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolando la fase istruttoria ai valori minimi, stante la natura pressoché documentale della causa e l'istruttoria consistita unicamente in una CTU contabile sui documenti versati in atti.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_3
[...]
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a corrispondere in Parte_1 favore di la somma di Euro 289.032,95, oltre Parte_3 interessi nella misura legale a far data dalla domanda riconvenzionale (9.04.2020) sino alla presente
Sentenza e gli interessi legali dalla Sentenza al saldo;
3) condanna a corrispondere in favore di Parte_1 Parte_3 le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 800,00 per
[...] spese, nonché in Euro 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto il 15.07.2025
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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