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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/08/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 7559/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa con ricorso congiunto da
(C.F. : ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CELIBERTI ROSA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8 All'udienza del 08/07/2025 le parti, con nota di deposito del 01/07/2025, hanno confermato le seguenti concordi conclusioni come da ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“1) Affidamento condiviso figli minorenni
I figli minori, e , sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocamento preferenziale presso la madre, con attuale residenza in Castelnuovo del Garda (VR),
via Martiri delle Foibe n. 27.
I coniugi eserciteranno, quindi, la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente.
4) Modalità di visita
I genitori, considerata la tenera età dei bambini, hanno considerato un calendario di crescita dei figli e comunemente concordato i seguenti tempi di permanenza dei figli con i genitori.
FINO ALLA DATA EL 30 GIUGNO 2026:
i figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che terranno conto del preminente interesse dei figli, passeranno, a settimane alternate, i fine settimana con il padre dal venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 sino alla mattina del lunedì successivo, allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Il lunedì successivo al fine settimana che i figli trascorreranno con la madre, il padre li terrà con sé
il pomeriggio dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00
quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Inoltre, il padre trascorrerà con i figli i giorni dal mercoledì successivo al fine settimana di sua pagina 2 di 8 competenza sino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
A FAR DATA DAL 01/07/2026:
I figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che terranno conto del preminente interesse dei figli, passeranno, a settimane alternate, i fine settimana con il padre dal venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 sino alla mattina del lunedì successivo, allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Nelle settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre li terrà con sé dal lunedì pomeriggio alle ore 16.00 sino al mercoledì mattina allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00
quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Inoltre, il padre trascorrerà con i figli i giorni dal mercoledì successivo al fine settimana di sua competenza sino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Sin dall'anno in corso:
i figli trascorreranno con il padre un periodo continuativo pari a n.3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre entro il giorno 31 marzo. I
coniugi stabiliscono, nel rispetto del principio dell'alternanza, che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno ed un'altra volta con l'altro.
5) Mantenimento figli
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il giorno Pt_1 pagina 3 di 8 5 di ogni mese, l'importo di euro 700,00 (settecento/00) pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta,00)
per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig. , IBAN: Parte_2
[...].
Il sig. inoltre contribuirà, in ragione del 60% alle spese straordinarie sostenute Parte_1
nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Verona.
A far data dal luglio 2026, in considerazione dell'aumento del tempo di permanenza dei figli con il padre, il sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 600,00 (seicento/00) pari ad euro 300,00
(trecentocinquanta,00) per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig. , Parte_2
IBAN: [...].
Il sig. inoltre contribuirà, in ragione del 55% alle spese straordinarie sostenute Parte_1
nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Verona che di seguito trascritto:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo : visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
pagina 4 di 8 IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Il rimborso di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
Delle spese mediche non concordate perché urgenti, sarà comunque data tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario nell'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori pagina 5 di 8 7) Mantenimento del coniuge ed assegno unico
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti motivo per cui non hanno diritto al mantenimento e dichiarano, altresì di aver definito, con gli adempimenti di cui al presente procedimento, ogni rapporto economico tra loro intercorso e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in relazione a tutte le questioni patrimoniali derivanti dal matrimonio, nessuna esclusa.
Il sig. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico Universale in favore della sig.ra Parte_1
. Parte_2
8) Rapporti patrimoniali
I coniugi dichiarano di aver concordemente risolto ogni controversia relativa ai conti correnti cointestati nonché alla divisione patrimoniale dei propri beni.”
CONCISA ESPOSIZIONE ELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 01/07/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) e , nato a
[...] C.F._3 Persona_2
Villafranca di Verona (VR) il 24.08.2019 (C.F. ) - e per essi i ricorrenti hanno C.F._4 pagina 6 di 8 trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di AS EL RD (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del
08/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in AS EL RD il
17/11/2018 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di AS EL RD (numero 18 parte I,
anno 2018, Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AS EL
RD perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.7.25.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 7559/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promossa con ricorso congiunto da
(C.F. : ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CELIBERTI ROSA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8 All'udienza del 08/07/2025 le parti, con nota di deposito del 01/07/2025, hanno confermato le seguenti concordi conclusioni come da ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“1) Affidamento condiviso figli minorenni
I figli minori, e , sono affidati ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2
collocamento preferenziale presso la madre, con attuale residenza in Castelnuovo del Garda (VR),
via Martiri delle Foibe n. 27.
I coniugi eserciteranno, quindi, la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente.
4) Modalità di visita
I genitori, considerata la tenera età dei bambini, hanno considerato un calendario di crescita dei figli e comunemente concordato i seguenti tempi di permanenza dei figli con i genitori.
FINO ALLA DATA EL 30 GIUGNO 2026:
i figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che terranno conto del preminente interesse dei figli, passeranno, a settimane alternate, i fine settimana con il padre dal venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 sino alla mattina del lunedì successivo, allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Il lunedì successivo al fine settimana che i figli trascorreranno con la madre, il padre li terrà con sé
il pomeriggio dalle ore 16.00 sino alla mattina successiva allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00
quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Inoltre, il padre trascorrerà con i figli i giorni dal mercoledì successivo al fine settimana di sua pagina 2 di 8 competenza sino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
A FAR DATA DAL 01/07/2026:
I figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che terranno conto del preminente interesse dei figli, passeranno, a settimane alternate, i fine settimana con il padre dal venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 sino alla mattina del lunedì successivo, allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Nelle settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il padre li terrà con sé dal lunedì pomeriggio alle ore 16.00 sino al mercoledì mattina allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00
quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Inoltre, il padre trascorrerà con i figli i giorni dal mercoledì successivo al fine settimana di sua competenza sino al venerdì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola, oppure, nel caso in cui non debbano andare a scuola, sino alle ore 16.00 quando lo stesso li riaccompagnerà dalla madre.
Sin dall'anno in corso:
i figli trascorreranno con il padre un periodo continuativo pari a n.3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da comunicarsi alla madre entro il giorno 31 marzo. I
coniugi stabiliscono, nel rispetto del principio dell'alternanza, che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno ed un'altra volta con l'altro.
5) Mantenimento figli
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il giorno Pt_1 pagina 3 di 8 5 di ogni mese, l'importo di euro 700,00 (settecento/00) pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta,00)
per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig. , IBAN: Parte_2
[...].
Il sig. inoltre contribuirà, in ragione del 60% alle spese straordinarie sostenute Parte_1
nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Verona.
A far data dal luglio 2026, in considerazione dell'aumento del tempo di permanenza dei figli con il padre, il sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà alla moglie, entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 600,00 (seicento/00) pari ad euro 300,00
(trecentocinquanta,00) per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig. , Parte_2
IBAN: [...].
Il sig. inoltre contribuirà, in ragione del 55% alle spese straordinarie sostenute Parte_1
nell'interesse dei figli, come da Protocollo del Tribunale di Verona che di seguito trascritto:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo : visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
pagina 4 di 8 IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby sitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Il rimborso di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute.
Delle spese mediche non concordate perché urgenti, sarà comunque data tempestiva comunicazione all'altro genitore.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo)
quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunicherà la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario nell'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6) Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori pagina 5 di 8 7) Mantenimento del coniuge ed assegno unico
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti motivo per cui non hanno diritto al mantenimento e dichiarano, altresì di aver definito, con gli adempimenti di cui al presente procedimento, ogni rapporto economico tra loro intercorso e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in relazione a tutte le questioni patrimoniali derivanti dal matrimonio, nessuna esclusa.
Il sig. dichiara di rinunciare all'Assegno Unico Universale in favore della sig.ra Parte_1
. Parte_2
8) Rapporti patrimoniali
I coniugi dichiarano di aver concordemente risolto ogni controversia relativa ai conti correnti cointestati nonché alla divisione patrimoniale dei propri beni.”
CONCISA ESPOSIZIONE ELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 01/07/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole minorenne - Per_1
nata a [...] il [...] (C.F. ) e , nato a
[...] C.F._3 Persona_2
Villafranca di Verona (VR) il 24.08.2019 (C.F. ) - e per essi i ricorrenti hanno C.F._4 pagina 6 di 8 trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di AS EL RD (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del
08/07/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime, tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in AS EL RD il
17/11/2018 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di AS EL RD (numero 18 parte I,
anno 2018, Ufficio 1), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AS EL
RD perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.7.25.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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