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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 10.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 30.6.2025, 1.7.2025, 7.7.2025, 10.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 377/2024 R.G.Lav.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova p.za Corvetto 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
CP_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Sabatini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona p.za Plebiscito n. 2, con indicazione
1 dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni . Pt_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla dal 11.4.2019 al 29.10.2021 con orario di 40 ore settimanali su 5 CP_2 tive. Sostiene di avere lavorato anche nella giornata di sabato per sei ore dalle 7 alle 13 e ogni tanto la domenica. Precisa che la datrice di lavoro aveva adottato un sistema di paga di fatto noto come paga globale, che non aveva mai goduto di ferie e permessi, che le assenze indicate in busta paga erano fittizie, che non tutte le buste paga erano state consegnate, che il lavoro straordinario svolto non era mai stato pagato neppure nell'importo indicato in busta paga, che a volte le ore svolte il sabato venivano inserite in banca ore, che non sempre venivano registrate nel LUL, che anche quando venivano indicate come godute le ore accantonate in banca ore invero il ricorrente svolgeva la prestazione lavorativa senza assentarsi, che non risultavano richieste del lavoratore di voler fruire della banca ore, che venivano indicate assenze non giustificate invero mai fatte e mai contestate e sanzionate, che i ratei di TFR corrisposti erano stati restituiti dai lavoratori. Precisa di avere prestato attività sempre presso la e ritiene la committente CP_1 responsabile per le retribuzioni non i sensi degli artt. 29 d.lgs 276/2003 nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. Agisce, pertanto, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto il sabato per sei ore al giorno o in subordine per il pagamento delle ore di banca ore maturate e non remunerate. La datrice di lavoro, nonostante la notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio e il giudice con provvedimento del 11.7.2024 ne dichiarava la contumacia. Si è costituita in giudizio la evidenziando che non aveva Controparte_1 stipulato alcun appalto diretto con la pur autorizzando il Controparte_2 subappalto di lavori a tale società da Eccepisce la CP_3 decorrenza del termine di decadenza biennale ex 276/2003, la carenza di prova del lavoro straordinario svolto nell'ambito di appalti il difetto di legittimazione passiva per crediti non retributivi Controparte_1 ue in banca ore, l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. in assenza di prova di un debito di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
Propone domanda di man del datore di lav
2 confronti della subcommittente per quanto eventualmente dovrà corrispondere al lavoratore. A seguito di chiamata in causa si è costituita in giudizio la CP_3 sostenendo che il ricorrente non aveva provato il contratto di appalto della datrice di lavoro, né depositato il tesserino per l'accesso in Controparte_1 che la pretesa vantata era sfornita di prova, che il ricorso era non sufficientemente chiaro con conseguente nullità di esso, che l'appalto con la era cessato nel marzo 2023, che era maturata la decadenza Controparte_2 bi ll'art. 29 d.lgs. 276/2003, che non vi era prova che il ricorrente fosse stato impiegato in appalto che non vi era CP_3 legittimazione passiva per crediti di natura iva come le ore accantonate in banca ore, che in assenza di prova di un debito della CP_3 nei confronti della non vi erano i presuppo
[...] Controparte_2 are l'art. 1676 c.c. In propone domanda di manleva nei confronti della datrice di lavoro del ricorrente. La causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Individuazione del thema decidendum. Occorre precisare che il ricorrente vanta le proprie pretese nei confronti del datore di lavoro e della CP_1
mentre alcuna pretesa viene vantata nei confronti della subcommittente
[...] che è stata chiamata in causa dalla ai fini della CP_3 Controparte_1
Sotto altro profilo, va rilevato che l'unica domanda avanzata in ricorso attiene al pagamento delle ore di lavoro straordinario, sicché le questioni ventilate anche nelle conclusioni dalla e dalla chiamata in Controparte_1 causa circa la mancanza di legittimazion oste non retributive sono del tutto irrilevanti. Si precisa sul punto che anche il pagamento delle ore accantonate nella banca ore risultanti dalle buste paga, domanda avanzata in via subordinata, invero rientra nella pretesa al compenso spettante per le ore di lavoro svolte in più rispetto all'orario ordinario, sicché trattasi sempre di poste retributive. Parimenti, atteso che la domanda riguarda il pagamento del lavoro straordinario svolto, esulano dal presente contenzioso le questioni relative alla corresponsione di retribuzione durante le ferie, anticipi di TFR erogati in busta paga e poi restituiti dai lavoratori, indicazioni di fittizie assenze non retribuite, pagamento del lavoro svolto con il metodo della paga globale: tutte le suddette questioni si ritiene siano state allegate in ricorso soltanto al fine di evidenziare l'inattendibilità delle busta paga e delle somme ivi riportate come maturate e corrisposte ai lavoratori.
3. Nullità del ricorso introduttivo. La società eccepisce la nullità CP_3 del ricorso introduttivo in quanto “nemmeno all iciente quali mansioni avrebbe svolto, in quale periodo, per conto di quale committente, su quali navi e per quali commesse (addirittura omette di produrre il contratto di lavoro, così rendendo impossibile l'individuazione dell'orario di lavoro), così rendendo impossibile il contraddittorio”. Al
3 contrario, si ritiene che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi, supportati dalla produzione documentale delle buste paga, da cui risultano sia il periodo di lavoro sia l'orario di lavoro (che corrisponde a quello ordinario di un rapporto a tempo pieno di 40 ore settimanali), mentre la mancata indicazione della nave su cui il ricorrente ha lavorato o della commessa in cui è stato utilizzato non costituiscono elementi imprescindibili per la comprensione della pretesa.
4. Decadenza biennale dell'azione di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. L'eccezione è infondata per le ragioni già esposte da questo Tribunale in analoghe controversie. Va rilevato che nel caso di specie non vi è stato un appalto diretto della con la datrice di lavoro del ricorrente ma Controparte_1 Controparte_2 palto conferito da nei Controparte_1 CP_3 la è stata sub une lavorazioni
[...] Controparte_2 ica ella Controparte_1
Non è contestato, pertanto, che debba rispondere ai Controparte_1 sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 com ale delle retribuzioni spettanti ai lavoratori che in tali appalti hanno operato. La committente obbligata in solido, come anche la chiamata in causa, osserva, però, che è maturata la decadenza biennale, adducendo che non vi era stato un unico rapporto di appalto, ma una pluralità di appalti susseguitisi nel tempo con riferimento alle varie imbarcazioni, pur nel rispetto di un accordo quadro di che dettava le norme generali applicabili alle varie commesse Controparte_1 assegnate al medesimo appaltatore. Al riguardo, vista la presenza sul punto di un orientamento della Suprema Corte non isolato, reso anche in controversie relative agli appalti si ritiene di dover valorizzare l'unicità del rapporto Controparte_1 contrattuale e non del singolo contratto di appalto, sicché il termine decadenziale decorrerà dalla cessazione del rapporto contrattuale di appalto che trova la sua disciplina nel combinato disposto dell'accordo quadro e dei singoli ordini per lotti di lavorazione, considerata da un lato la littera legis che fa riferimento alla “cessazione dell'appalto”, “espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dall'odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti”; dall'altro la ratio della normativa in esame che mira ad “assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore”, che porta ad “escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi” (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento specifico agli appalti della Cass. 29629/2019). Controparte_1
4 Pertanto, sarebbe stato necessario che le convenute producessero i singoli contratti di appalto che riguardavano distintamente le varie imbarcazioni in costruzione, produzione del tutto carente, come anche è assente una specifica indicazione dei singoli contratti di appalto di volta in volta stipulati con la e delle date di conclusione di essi. A tale Controparte_2 fine non possono ri ti le richieste di subappalto riferite alle singole imbarcazioni (doc.
1-8 fascicolo , in quanto non vi è Controparte_1 prova che esse si correlassero a distinti contratti e non piuttosto ad un unico rapporto contrattuale, come emerge anche dalla continuità lavorativa riferita dai testimoni escussi, nonché dal recesso per inadempimento intimato da a in cui si fa riferimento alle varie imbarcazioni Controparte_1 CP_3 interessate dai lavori in appalto, recedendo con un unico atto dall'intero rapporto contrattuale di appalto che viene considerato dalle stesse parti unico e inscindibile nonostante l'esistenza di una pluralità di ordini (doc. 3 fascicolo
. CP_3
Vista anche l'ammissione contenuta nella memoria laddove CP_3 afferma che il rapporto di appalto con o sino a Controparte_2 marzo 2023, come peraltro emerge anc azioni all'accesso in cantiere dei dipendenti della ditta subappaltatrice (doc.
1-7 fascicolo
, la decadenza biennale non risulta maturata, essendo a tale Controparte_1 data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa, con conseguente rigetto dell'eccezione.
5. Presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. Eccepisce il resistente che non vi è prova dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c., subordinata alla presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. Al riguardo, è indubbio che la sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore la specifica allegazione di esso e in assenza di tale allegazione prima ancora che della relativa prova la domanda sul punto va rigettata.
6. Sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003. Nel merito, eccepisce che non vi era stato alcun appalto diretto Controparte_1 assegna pur risultando che tale società è stata assegnataria Controparte_2 dietro autorizzazione della di lavori in subappalto da parte Controparte_1 della per lo me 023. CP_3 sito, le prove testimoniali raccolte hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona, avendo riferito concordemente i testi che egli ha Controparte_1 ad Ancona presso la (testi CP_1 Testimone_1
. Diversamente, p com Testimone_2
risulta prodotto in atti il tesserino per l'accesso al CP_3 cantiere intestato al ricorrente (doc. 2 fascicolo ricorrente). Controparte_1
5 Poiché il rapporto di lavoro per cui è causa è cessato nel 2021 e dalla stessa memoria della è ammesso che il contratto di subappalto CP_3 con la ioni commissionate da è Controparte_2 Controparte_1 proseguito sino al marzo 2023, la dovrà ritenersi obbligata in Controparte_1 solido per tutte le retribuzioni azi Quanto al periodo iniziale, la afferma che in base alle CP_3 autorizzazioni al subappalto prodo risulta che il Controparte_1 subappalto con la era iniziato in data 12.2.2019; poiché la Controparte_2 pretesa vantata in ri un periodo successivo anche sotto questo profilo la risponde in solido per tutte le retribuzioni azionate. Controparte_1
7. Q pretesa vantata alla luce dell'istruttoria svolta. Venendo al merito della pretesa, i testi sentiti hanno tutti confermato di avere una controversia pendente nei confronti dello stesso convenuto per le medesime pretese fondate sullo svolgimento di lavoro straordinario, sicché le loro dichiarazioni dovranno essere vagliate con particolare attenzione, visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea. D'altro canto, non può essere accolta l'eccezione di incapacità ad agire ex art. 246 c.p.c. sollevata da dovendo ritenersi che “«L'interesse che CP_3 determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni» (così Cass. 21/10/2015, n. 21418)” (Cass. 26044/2023). Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta la pretesa attorea va ridimensionata. Ed infatti, benché entrambi i testimoni abbiano affermato che si lavorava, oltre che per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, anche il sabato vi sono incongruenze sia quanto al numero di ore lavorate sia quanto al numero di sabati lavorati. In particolare, il teste afferma che l'orario nella giornata Testimone_1 di sabato era di sei ore da on si lavoravano tutti i sabati in quanto “Quando c'era molto lavoro facevamo 4 sabati al mese;
a volte lavoravamo due sabati, a volte tre sabati”; il teste ha Testimone_2 riferito al contrario che si lavorava sempre il sabato da bi i testimoni hanno, poi, dichiarato che il ricorrente si è assentato per tornare nel proprio paese di origine, precisando il teste che è tornato nel Tes_2 Pt_1 suo paese di origine mentre lavorava per la ed è rimasto per due CP_2
6 mesi.”, sicché viene smentita l'affermazione per la quale “il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro, non ha goduto mai di ferie e permessi, neanche durante il periodo estivo, e perciò qualsiasi decurtazione in merito deve ritenersi illegittima (il ricorrente, ha sempre, sempre, lavorato)” (pagina 4 ricorso introduttivo). Si può ritenere, pertanto, provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa oltre le 40 ore di lavoro ordinario per due sabati al mese per sei ore in ciascun sabato, ad esclusione di due mesi in cui è tornato nel proprio paese, non essendovi al contrario univocità nelle deposizioni sulla prestazione di attività lavorativa tutti i sabati del mese. Nel ricorso introduttivo viene contestato che siano state corrisposte le somme indicate in busta paga a titolo di lavoro straordinario e a titolo di banca ore: in particolare, si legge nell'atto introduttivo che “Sebbene il ricorrente abbia svolto ore di lavoro straordinario, non ha mai ricevuto il conseguente e giusto compenso in palese violazione delle norme del vigente CCNL di categoria” (pagina 3 ricorso introduttivo); “Da una lettura delle buste paga si evince che non solo il datore di lavoro non corrispondeva le ore di lavoro a titolo di straordinario, svolte sistematicamente il sabato, ma a volte, le inseriva in misura ridotta nella banca ore” (pagina 5 ricorso introduttivo); “l'azienda nella stessa busta paga corrispondeva le somme relative alle ore di lavoro in precedenza accumulate ma poi riteneva assente ingiustificato il lavoratore per un importo equivalente/simile, nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa di 46 ore settimanali. Appare evidente che l'azienda abbia utilizzato tale istituto contrattuale come stratagemma per corrispondere una retribuzione inferiore e, in particolare, senza corrispondere il lavoro straordinario. Pertanto, l'azienda, in modo fraudolento, diminuiva il monte ore maturato oppure, se lo corrispondeva, riteneva assente il lavoratore, decurtando la retribuzione ordinaria del ricorrente nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa.” (pagina 8); “Soprattutto non venivano spesso consegnate al lavoratore le buste paga ove l'azienda operava lo stratagemma della banca ore in modo illecito” (pagina 9). Dalla lettura di questi stralci del ricorso introduttivo emerge, dunque, l'integrale contestazione delle risultanze delle buste paga e della loro affidabilità, né risulta prova che gli importi ivi indicati siano stati effettivamente corrisposti (a tale fine si ricorda che le buste paga non provano il versamento delle somme riportate salvo l'apposizione di firma per quietanza che manca nel caso di specie, Cass. 10306/2018), attesa, tra l'altro, la prassi di chiedere la restituzione di alcune poste indicate in busta paga e versate ai lavoratori. Pertanto, a fronte della prova dello svolgimento di lavoro straordinario nella giornata di sabato non vi è prova del pagamento delle somme spettanti a titolo di straordinario o dell'utilizzo di esse come recuperi compensativi fruendo dell'accantonamento in banca ore (che parimenti doveva essere remunerato): il lavoratore ha, infatti, prodotto soltanto due buste paga lamentando la mancata consegna degli altri prospetti paga e a fronte di tale eccezione né il datore di lavoro né gli obbligati in solido hanno prodotto alcunché come era loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c..
7 Per quanto sopra esposto, la pretesa di parte ricorrente dovrà essere ridotta a fronte della prova delle assenze riferite dai testimoni per tornare nel proprio paese di origine che si ritiene di poter quantificare in via equitativa per un totale di 8 settimane da collocarsi nel periodo successivo al 2020, allorquando a causa dell'emergenza pandemica può escludersi che il ricorrente potesse essere tornato nel proprio paese. Inoltre, gli importi richiesti calibrati sul lavoro straordinario prestato tutti i sabati dovranno essere ridotti della metà, essendosi accertato che venivano lavorati due sabati al mese. Il conteggio allegato al ricorso introduttivo (doc. 7 fascicolo ricorrente) va, dunque, corretto come da tabella che segue, modificando il numero di sabati lavorati, ferme restando le ore svolte in ciascuna giornata di sabato e gli importi orari spettanti non oggetto di contestazione.
Inizio periodo Fine periodo Settimane Ore di lavoro Paga oraria Importo lavorate 11.4.19 31.5.19 7 6 10,45 438,90 1.6.19 31.5.20 52 6 10,53 3.285,36 1.6.20 31.5.21 52 6 10,6 3.307,20 1.6.21 29.10.21 21-8=13 6 10,6 826,80
Totale 7.858,26:2=3.929,13
Pertanto, la pretesa creditoria che si ritiene provata all'esito dell'istruttoria ammonta ad una somma spettante di Euro 3.929,13. Su tale somma saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
8. Domanda di manleva nei confronti del subappaltatore e del datore di lavoro. propone domanda di manleva nei confronti non solo del Controparte_1 ma altresì nei confronti della subcommittente Controparte_2
a t'ultima propone domanda di manleva nei CP_3 confronti del datore di lavoro. Orbene, a tale proposito va rilevato che, come si è affermato in precedenza, il ricorrente non ha vantato alcun diritto nei confronti della subcommittente chiedendo la condanna alle somme dovute soltanto del committente principale e del datore di lavoro Controparte_1 CP_2
La domanda di m proposta nei Controparte_1 [...] va pienamente acc atore di lavoro è obblig CP_2 ei confronti del lavoratore ricorrente;
al contrario, non può trovare accoglimento secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 la domanda di manleva nei confronti di Sul punto si precisa che il CP_3 debitore in solido che ha pagato più de ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro il regresso può essere Controparte_2 esercitato soltanto nei confronti di qu nfatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di
8 lavoro (nel caso di specie il lavoratore ha azionato il credito soltanto verso il debitore principale datore di lavoro e verso il committente Controparte_2
, ma tale garanzia nche al coobbligato in Controparte_1 garanzia che effettui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
9. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il ricorso va dunque parzialmente accolto. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso solo in parte, si ritiene che tra il ricorrente e i due convenuti principali esse debbano essere compensate per metà ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico di e in solido tra loro Controparte_2 Controparte_1 per il principio di soccombenza. Per il medesimo principio, dovrà, inoltre, rifondere le Controparte_2 spese di lite nei confronti di visto l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva proposta, dovrà rifondere le Controparte_1 spese di lite nei confronti di visto il rigetto della domanda di CP_3 manleva proposta. Le spese tra e vanno compensate in quanto Controparte_2 CP_3 non si è dovuto s va avanzata dalla seconda nei confronti della prima, non essendo stata condannata la né nei CP_3 confronti del ricorrente che non ha avanzato domanda c né nei confronti della essendo infondata la domanda di manleva. Controparte_1
Quanto a tervento dell'interprete, esse vanno liquidate come da separato decreto e poste a carico del ricorrente e dei due convenuti principali in misura pari a 1/3 ciascuno e con vincolo di solidarietà in favore dell'interprete.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna e Controparte_2 in solido tra loro a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
Euro 3.929,13, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna CP_2
e in solido tra loro a rifondere al ric
[...] Controparte_1
u a in Euro 657,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2 le spese per l'interve a Parte_1
e con vincolo di solidarietà in favore dell'interprete;
9 4) Condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1 somme ch al ricorrente per del presente dispositivo;
5) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liq .314,00, oltre rio, IVA e CPA come per legge;
6) Condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 CP_3 che liquida in Euro 1.314,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
7) Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 14.7.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
10
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 10.7.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 30.6.2025, 1.7.2025, 7.7.2025, 10.7.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 377/2024 R.G.Lav.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiarugi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Orione, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova p.za Corvetto 2/5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RESISTENTE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
CP_3
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Rappresentato e difeso dall'avv. Sabatini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona p.za Plebiscito n. 2, con indicazione
1 dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni . Pt_2 [...]
; Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – PROVA DEL LAVORO STRAORDINARIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla dal 11.4.2019 al 29.10.2021 con orario di 40 ore settimanali su 5 CP_2 tive. Sostiene di avere lavorato anche nella giornata di sabato per sei ore dalle 7 alle 13 e ogni tanto la domenica. Precisa che la datrice di lavoro aveva adottato un sistema di paga di fatto noto come paga globale, che non aveva mai goduto di ferie e permessi, che le assenze indicate in busta paga erano fittizie, che non tutte le buste paga erano state consegnate, che il lavoro straordinario svolto non era mai stato pagato neppure nell'importo indicato in busta paga, che a volte le ore svolte il sabato venivano inserite in banca ore, che non sempre venivano registrate nel LUL, che anche quando venivano indicate come godute le ore accantonate in banca ore invero il ricorrente svolgeva la prestazione lavorativa senza assentarsi, che non risultavano richieste del lavoratore di voler fruire della banca ore, che venivano indicate assenze non giustificate invero mai fatte e mai contestate e sanzionate, che i ratei di TFR corrisposti erano stati restituiti dai lavoratori. Precisa di avere prestato attività sempre presso la e ritiene la committente CP_1 responsabile per le retribuzioni non i sensi degli artt. 29 d.lgs 276/2003 nonché ai sensi dell'art. 1676 c.c. Agisce, pertanto, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto il sabato per sei ore al giorno o in subordine per il pagamento delle ore di banca ore maturate e non remunerate. La datrice di lavoro, nonostante la notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio e il giudice con provvedimento del 11.7.2024 ne dichiarava la contumacia. Si è costituita in giudizio la evidenziando che non aveva Controparte_1 stipulato alcun appalto diretto con la pur autorizzando il Controparte_2 subappalto di lavori a tale società da Eccepisce la CP_3 decorrenza del termine di decadenza biennale ex 276/2003, la carenza di prova del lavoro straordinario svolto nell'ambito di appalti il difetto di legittimazione passiva per crediti non retributivi Controparte_1 ue in banca ore, l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. in assenza di prova di un debito di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
Propone domanda di man del datore di lav
2 confronti della subcommittente per quanto eventualmente dovrà corrispondere al lavoratore. A seguito di chiamata in causa si è costituita in giudizio la CP_3 sostenendo che il ricorrente non aveva provato il contratto di appalto della datrice di lavoro, né depositato il tesserino per l'accesso in Controparte_1 che la pretesa vantata era sfornita di prova, che il ricorso era non sufficientemente chiaro con conseguente nullità di esso, che l'appalto con la era cessato nel marzo 2023, che era maturata la decadenza Controparte_2 bi ll'art. 29 d.lgs. 276/2003, che non vi era prova che il ricorrente fosse stato impiegato in appalto che non vi era CP_3 legittimazione passiva per crediti di natura iva come le ore accantonate in banca ore, che in assenza di prova di un debito della CP_3 nei confronti della non vi erano i presuppo
[...] Controparte_2 are l'art. 1676 c.c. In propone domanda di manleva nei confronti della datrice di lavoro del ricorrente. La causa veniva istruita con l'escussione di due testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
2. Individuazione del thema decidendum. Occorre precisare che il ricorrente vanta le proprie pretese nei confronti del datore di lavoro e della CP_1
mentre alcuna pretesa viene vantata nei confronti della subcommittente
[...] che è stata chiamata in causa dalla ai fini della CP_3 Controparte_1
Sotto altro profilo, va rilevato che l'unica domanda avanzata in ricorso attiene al pagamento delle ore di lavoro straordinario, sicché le questioni ventilate anche nelle conclusioni dalla e dalla chiamata in Controparte_1 causa circa la mancanza di legittimazion oste non retributive sono del tutto irrilevanti. Si precisa sul punto che anche il pagamento delle ore accantonate nella banca ore risultanti dalle buste paga, domanda avanzata in via subordinata, invero rientra nella pretesa al compenso spettante per le ore di lavoro svolte in più rispetto all'orario ordinario, sicché trattasi sempre di poste retributive. Parimenti, atteso che la domanda riguarda il pagamento del lavoro straordinario svolto, esulano dal presente contenzioso le questioni relative alla corresponsione di retribuzione durante le ferie, anticipi di TFR erogati in busta paga e poi restituiti dai lavoratori, indicazioni di fittizie assenze non retribuite, pagamento del lavoro svolto con il metodo della paga globale: tutte le suddette questioni si ritiene siano state allegate in ricorso soltanto al fine di evidenziare l'inattendibilità delle busta paga e delle somme ivi riportate come maturate e corrisposte ai lavoratori.
3. Nullità del ricorso introduttivo. La società eccepisce la nullità CP_3 del ricorso introduttivo in quanto “nemmeno all iciente quali mansioni avrebbe svolto, in quale periodo, per conto di quale committente, su quali navi e per quali commesse (addirittura omette di produrre il contratto di lavoro, così rendendo impossibile l'individuazione dell'orario di lavoro), così rendendo impossibile il contraddittorio”. Al
3 contrario, si ritiene che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per l'individuazione del petitum e della causa petendi, supportati dalla produzione documentale delle buste paga, da cui risultano sia il periodo di lavoro sia l'orario di lavoro (che corrisponde a quello ordinario di un rapporto a tempo pieno di 40 ore settimanali), mentre la mancata indicazione della nave su cui il ricorrente ha lavorato o della commessa in cui è stato utilizzato non costituiscono elementi imprescindibili per la comprensione della pretesa.
4. Decadenza biennale dell'azione di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003. L'eccezione è infondata per le ragioni già esposte da questo Tribunale in analoghe controversie. Va rilevato che nel caso di specie non vi è stato un appalto diretto della con la datrice di lavoro del ricorrente ma Controparte_1 Controparte_2 palto conferito da nei Controparte_1 CP_3 la è stata sub une lavorazioni
[...] Controparte_2 ica ella Controparte_1
Non è contestato, pertanto, che debba rispondere ai Controparte_1 sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 com ale delle retribuzioni spettanti ai lavoratori che in tali appalti hanno operato. La committente obbligata in solido, come anche la chiamata in causa, osserva, però, che è maturata la decadenza biennale, adducendo che non vi era stato un unico rapporto di appalto, ma una pluralità di appalti susseguitisi nel tempo con riferimento alle varie imbarcazioni, pur nel rispetto di un accordo quadro di che dettava le norme generali applicabili alle varie commesse Controparte_1 assegnate al medesimo appaltatore. Al riguardo, vista la presenza sul punto di un orientamento della Suprema Corte non isolato, reso anche in controversie relative agli appalti si ritiene di dover valorizzare l'unicità del rapporto Controparte_1 contrattuale e non del singolo contratto di appalto, sicché il termine decadenziale decorrerà dalla cessazione del rapporto contrattuale di appalto che trova la sua disciplina nel combinato disposto dell'accordo quadro e dei singoli ordini per lotti di lavorazione, considerata da un lato la littera legis che fa riferimento alla “cessazione dell'appalto”, “espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dall'odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti”; dall'altro la ratio della normativa in esame che mira ad “assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore”, che porta ad “escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi” (così testualmente in Cass. 7815/2022; con riferimento specifico agli appalti della Cass. 29629/2019). Controparte_1
4 Pertanto, sarebbe stato necessario che le convenute producessero i singoli contratti di appalto che riguardavano distintamente le varie imbarcazioni in costruzione, produzione del tutto carente, come anche è assente una specifica indicazione dei singoli contratti di appalto di volta in volta stipulati con la e delle date di conclusione di essi. A tale Controparte_2 fine non possono ri ti le richieste di subappalto riferite alle singole imbarcazioni (doc.
1-8 fascicolo , in quanto non vi è Controparte_1 prova che esse si correlassero a distinti contratti e non piuttosto ad un unico rapporto contrattuale, come emerge anche dalla continuità lavorativa riferita dai testimoni escussi, nonché dal recesso per inadempimento intimato da a in cui si fa riferimento alle varie imbarcazioni Controparte_1 CP_3 interessate dai lavori in appalto, recedendo con un unico atto dall'intero rapporto contrattuale di appalto che viene considerato dalle stesse parti unico e inscindibile nonostante l'esistenza di una pluralità di ordini (doc. 3 fascicolo
. CP_3
Vista anche l'ammissione contenuta nella memoria laddove CP_3 afferma che il rapporto di appalto con o sino a Controparte_2 marzo 2023, come peraltro emerge anc azioni all'accesso in cantiere dei dipendenti della ditta subappaltatrice (doc.
1-7 fascicolo
, la decadenza biennale non risulta maturata, essendo a tale Controparte_1 data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa, con conseguente rigetto dell'eccezione.
5. Presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 1676 c.c. Eccepisce il resistente che non vi è prova dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 1676 c.c., subordinata alla presenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore che sia capiente rispetto al credito del lavoratore e sussistente al momento della domanda. Al riguardo, è indubbio che la sussistenza di un credito del committente nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro rientra tra i fatti costitutivi dell'azione proposta ai sensi dell'art. 1676 c.c., sicché era onere del lavoratore la specifica allegazione di esso e in assenza di tale allegazione prima ancora che della relativa prova la domanda sul punto va rigettata.
6. Sussistenza dell'obbligo solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 276/2003. Nel merito, eccepisce che non vi era stato alcun appalto diretto Controparte_1 assegna pur risultando che tale società è stata assegnataria Controparte_2 dietro autorizzazione della di lavori in subappalto da parte Controparte_1 della per lo me 023. CP_3 sito, le prove testimoniali raccolte hanno permesso di appurare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso il cantiere di in Ancona, avendo riferito concordemente i testi che egli ha Controparte_1 ad Ancona presso la (testi CP_1 Testimone_1
. Diversamente, p com Testimone_2
risulta prodotto in atti il tesserino per l'accesso al CP_3 cantiere intestato al ricorrente (doc. 2 fascicolo ricorrente). Controparte_1
5 Poiché il rapporto di lavoro per cui è causa è cessato nel 2021 e dalla stessa memoria della è ammesso che il contratto di subappalto CP_3 con la ioni commissionate da è Controparte_2 Controparte_1 proseguito sino al marzo 2023, la dovrà ritenersi obbligata in Controparte_1 solido per tutte le retribuzioni azi Quanto al periodo iniziale, la afferma che in base alle CP_3 autorizzazioni al subappalto prodo risulta che il Controparte_1 subappalto con la era iniziato in data 12.2.2019; poiché la Controparte_2 pretesa vantata in ri un periodo successivo anche sotto questo profilo la risponde in solido per tutte le retribuzioni azionate. Controparte_1
7. Q pretesa vantata alla luce dell'istruttoria svolta. Venendo al merito della pretesa, i testi sentiti hanno tutti confermato di avere una controversia pendente nei confronti dello stesso convenuto per le medesime pretese fondate sullo svolgimento di lavoro straordinario, sicché le loro dichiarazioni dovranno essere vagliate con particolare attenzione, visto l'interesse a rappresentare l'orario di lavoro posto a fondamento della pretesa attorea. D'altro canto, non può essere accolta l'eccezione di incapacità ad agire ex art. 246 c.p.c. sollevata da dovendo ritenersi che “«L'interesse che CP_3 determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni» (così Cass. 21/10/2015, n. 21418)” (Cass. 26044/2023). Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta la pretesa attorea va ridimensionata. Ed infatti, benché entrambi i testimoni abbiano affermato che si lavorava, oltre che per 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, anche il sabato vi sono incongruenze sia quanto al numero di ore lavorate sia quanto al numero di sabati lavorati. In particolare, il teste afferma che l'orario nella giornata Testimone_1 di sabato era di sei ore da on si lavoravano tutti i sabati in quanto “Quando c'era molto lavoro facevamo 4 sabati al mese;
a volte lavoravamo due sabati, a volte tre sabati”; il teste ha Testimone_2 riferito al contrario che si lavorava sempre il sabato da bi i testimoni hanno, poi, dichiarato che il ricorrente si è assentato per tornare nel proprio paese di origine, precisando il teste che è tornato nel Tes_2 Pt_1 suo paese di origine mentre lavorava per la ed è rimasto per due CP_2
6 mesi.”, sicché viene smentita l'affermazione per la quale “il ricorrente, durante l'intercorso rapporto di lavoro, non ha goduto mai di ferie e permessi, neanche durante il periodo estivo, e perciò qualsiasi decurtazione in merito deve ritenersi illegittima (il ricorrente, ha sempre, sempre, lavorato)” (pagina 4 ricorso introduttivo). Si può ritenere, pertanto, provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa oltre le 40 ore di lavoro ordinario per due sabati al mese per sei ore in ciascun sabato, ad esclusione di due mesi in cui è tornato nel proprio paese, non essendovi al contrario univocità nelle deposizioni sulla prestazione di attività lavorativa tutti i sabati del mese. Nel ricorso introduttivo viene contestato che siano state corrisposte le somme indicate in busta paga a titolo di lavoro straordinario e a titolo di banca ore: in particolare, si legge nell'atto introduttivo che “Sebbene il ricorrente abbia svolto ore di lavoro straordinario, non ha mai ricevuto il conseguente e giusto compenso in palese violazione delle norme del vigente CCNL di categoria” (pagina 3 ricorso introduttivo); “Da una lettura delle buste paga si evince che non solo il datore di lavoro non corrispondeva le ore di lavoro a titolo di straordinario, svolte sistematicamente il sabato, ma a volte, le inseriva in misura ridotta nella banca ore” (pagina 5 ricorso introduttivo); “l'azienda nella stessa busta paga corrispondeva le somme relative alle ore di lavoro in precedenza accumulate ma poi riteneva assente ingiustificato il lavoratore per un importo equivalente/simile, nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa di 46 ore settimanali. Appare evidente che l'azienda abbia utilizzato tale istituto contrattuale come stratagemma per corrispondere una retribuzione inferiore e, in particolare, senza corrispondere il lavoro straordinario. Pertanto, l'azienda, in modo fraudolento, diminuiva il monte ore maturato oppure, se lo corrispondeva, riteneva assente il lavoratore, decurtando la retribuzione ordinaria del ricorrente nonostante lo svolgimento dell'attività lavorativa.” (pagina 8); “Soprattutto non venivano spesso consegnate al lavoratore le buste paga ove l'azienda operava lo stratagemma della banca ore in modo illecito” (pagina 9). Dalla lettura di questi stralci del ricorso introduttivo emerge, dunque, l'integrale contestazione delle risultanze delle buste paga e della loro affidabilità, né risulta prova che gli importi ivi indicati siano stati effettivamente corrisposti (a tale fine si ricorda che le buste paga non provano il versamento delle somme riportate salvo l'apposizione di firma per quietanza che manca nel caso di specie, Cass. 10306/2018), attesa, tra l'altro, la prassi di chiedere la restituzione di alcune poste indicate in busta paga e versate ai lavoratori. Pertanto, a fronte della prova dello svolgimento di lavoro straordinario nella giornata di sabato non vi è prova del pagamento delle somme spettanti a titolo di straordinario o dell'utilizzo di esse come recuperi compensativi fruendo dell'accantonamento in banca ore (che parimenti doveva essere remunerato): il lavoratore ha, infatti, prodotto soltanto due buste paga lamentando la mancata consegna degli altri prospetti paga e a fronte di tale eccezione né il datore di lavoro né gli obbligati in solido hanno prodotto alcunché come era loro onere ai sensi dell'art. 2697 c.c..
7 Per quanto sopra esposto, la pretesa di parte ricorrente dovrà essere ridotta a fronte della prova delle assenze riferite dai testimoni per tornare nel proprio paese di origine che si ritiene di poter quantificare in via equitativa per un totale di 8 settimane da collocarsi nel periodo successivo al 2020, allorquando a causa dell'emergenza pandemica può escludersi che il ricorrente potesse essere tornato nel proprio paese. Inoltre, gli importi richiesti calibrati sul lavoro straordinario prestato tutti i sabati dovranno essere ridotti della metà, essendosi accertato che venivano lavorati due sabati al mese. Il conteggio allegato al ricorso introduttivo (doc. 7 fascicolo ricorrente) va, dunque, corretto come da tabella che segue, modificando il numero di sabati lavorati, ferme restando le ore svolte in ciascuna giornata di sabato e gli importi orari spettanti non oggetto di contestazione.
Inizio periodo Fine periodo Settimane Ore di lavoro Paga oraria Importo lavorate 11.4.19 31.5.19 7 6 10,45 438,90 1.6.19 31.5.20 52 6 10,53 3.285,36 1.6.20 31.5.21 52 6 10,6 3.307,20 1.6.21 29.10.21 21-8=13 6 10,6 826,80
Totale 7.858,26:2=3.929,13
Pertanto, la pretesa creditoria che si ritiene provata all'esito dell'istruttoria ammonta ad una somma spettante di Euro 3.929,13. Su tale somma saranno, poi, dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
8. Domanda di manleva nei confronti del subappaltatore e del datore di lavoro. propone domanda di manleva nei confronti non solo del Controparte_1 ma altresì nei confronti della subcommittente Controparte_2
a t'ultima propone domanda di manleva nei CP_3 confronti del datore di lavoro. Orbene, a tale proposito va rilevato che, come si è affermato in precedenza, il ricorrente non ha vantato alcun diritto nei confronti della subcommittente chiedendo la condanna alle somme dovute soltanto del committente principale e del datore di lavoro Controparte_1 CP_2
La domanda di m proposta nei Controparte_1 [...] va pienamente acc atore di lavoro è obblig CP_2 ei confronti del lavoratore ricorrente;
al contrario, non può trovare accoglimento secondo le regole generali richiamate dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 la domanda di manleva nei confronti di Sul punto si precisa che il CP_3 debitore in solido che ha pagato più de ha azione di regresso nei confronti dei coobbligati in solido per la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c.. Dunque, poiché nel caso di specie il debito per cui è causa grava integralmente sul datore di lavoro il regresso può essere Controparte_2 esercitato soltanto nei confronti di qu nfatti, committente e appaltatore principale sono coobbligati per fini di garanzia nei confronti dei lavoratori che possono azionare direttamente contro di loro il credito di
8 lavoro (nel caso di specie il lavoratore ha azionato il credito soltanto verso il debitore principale datore di lavoro e verso il committente Controparte_2
, ma tale garanzia nche al coobbligato in Controparte_1 garanzia che effettui il pagamento e che può rivalersi secondo le regole generali soltanto nei confronti del debitore principale.
9. Conclusioni e riparto delle spese di lite. Il ricorso va dunque parzialmente accolto. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso solo in parte, si ritiene che tra il ricorrente e i due convenuti principali esse debbano essere compensate per metà ponendo la residua metà liquidata come da dispositivo a carico di e in solido tra loro Controparte_2 Controparte_1 per il principio di soccombenza. Per il medesimo principio, dovrà, inoltre, rifondere le Controparte_2 spese di lite nei confronti di visto l'accoglimento della Controparte_1 domanda di manleva proposta, dovrà rifondere le Controparte_1 spese di lite nei confronti di visto il rigetto della domanda di CP_3 manleva proposta. Le spese tra e vanno compensate in quanto Controparte_2 CP_3 non si è dovuto s va avanzata dalla seconda nei confronti della prima, non essendo stata condannata la né nei CP_3 confronti del ricorrente che non ha avanzato domanda c né nei confronti della essendo infondata la domanda di manleva. Controparte_1
Quanto a tervento dell'interprete, esse vanno liquidate come da separato decreto e poste a carico del ricorrente e dei due convenuti principali in misura pari a 1/3 ciascuno e con vincolo di solidarietà in favore dell'interprete.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna e Controparte_2 in solido tra loro a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1
Euro 3.929,13, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo;
2) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna CP_2
e in solido tra loro a rifondere al ric
[...] Controparte_1
u a in Euro 657,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2 le spese per l'interve a Parte_1
e con vincolo di solidarietà in favore dell'interprete;
9 4) Condanna a tenere indenne delle Controparte_2 Controparte_1 somme ch al ricorrente per del presente dispositivo;
5) Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite che liq .314,00, oltre rio, IVA e CPA come per legge;
6) Condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 CP_3 che liquida in Euro 1.314,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
7) Compensa per il resto le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ancona, in data 14.7.2025 all'esito della trattazione dell'udienza svoltasi con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 10.7.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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