TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4120 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Scaramuzzino, presso il cui studio, in Parte_1
Lamezia Terme, via G. Carducci n. 18, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Giffoni, presso Controparte_1 CP_2 il cui studio, in Roma, via Trionfale n. 21, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: transazione – risoluzione – risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 28 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispetti fogli di precisazione conclusioni;
per l'attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, reiectis contrariis: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte dei Sig.ri e e, Controparte_1 CP_2 conseguentemente, condannare gli stessi alla restituzione della somma complessiva di € 33.744,87, derivante dalla somma dell'importo versato dalla sig.ra a seguito della Parte_1 sottoscrizione dell'atto di transazione (€ 28.500,00), oltre l'importo delle tasse pagate dalla stessa (€ 5.052,87), nonché dell'onorario riconosciuto all'Avv. Lucie Chapazz (€ 192,00); - conseguentemente e per l'effetto, condannare, altresì, gli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra a seguito dell'inadempimento per cui è causa, da Parte_1 quantificarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, gli odierni convenuti al pagamento delle spese e del compenso di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”;
per i convenuti: “Voglia il Tribunale, 1. Previa più opportuna declaratoria respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese diritti e onorari dichiarandosi sin d'ora Procuratore antistatario”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver stipulato il 14 Parte_1 settembre 2019, con i coniugi e atto di transazione con il quale Controparte_1 CP_2 questi ultimi si impegnavano a trasferirle la proprietà dell'immobile sito nel Residence Le Pavillon di via Paccard n. 119, NI, nonché il successivo rilascio, giusta rogito del 31 gennaio 2020, di mandato irrevocabile a vendere, a fronte del quale emetteva a garanzia, in favore dei coniugi, effetto cambiario in bianco, in custodia del Notaio rogante;
deduceva altresì che, sebbene l'art. 5 della transazione prevedesse l'obbligo dei venditori di rilasciare ulteriore mandato e procura, sempre notarile, per consentire alla compratrice di ottenere il rilascio dell'immobile dai terzi occupanti, i coniugi non vi avevano provveduto, e che nondimeno il mandato irrevocabile del 31 gennaio 2020 non era operativo in territorio francese, ragion per cui le parti avevano di comune accordo deciso di rivolgersi all'intermediaria , Persona_1 che a sua volta aveva individuato nell'avv. Lucie Chappaz il legale incaricato di ottenere lo sgombero dell'immobile; rappresentava quindi che, nonostante l'impegno preso nella video call del 20 dicembre 2021 con l'avv. Chappaz, i coniugi venditori – pur compulsati da diffida legale del successivo 16 maggio 2023 - non avevano inteso conferire a quest'ultima il mandato professionale necessario per poter operare, ragion per cui con missiva del 20 giugno 2023 era stata inviata comunicazione di risoluzione della transazione, con conseguente domanda al Tribunale adito di condanna alla restituzione degli esborsi sopportati, ed altresì al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, giusta conclusioni ritrascritte. Costituitisi (tardivamente) in giudizio, i coniugi negavano di essere CP_3 inadempienti, assumendo che il Notaio rogante, da loro interpellato, gli aveva confermato, contrariamente all'assunto attoreo, che il mandato irrevocabile rilasciato alla Gallinari il 31 gennaio 2020 aveva piena validità anche in territorio francese, in virtù della ratifica della Convenzione di Bruxelles del 1987, ragion per cui, prima di conferire mandato ad un legale, avrebbero desiderato che quella questione venisse risolta;
invocavano quindi la reiezione della domanda attorea, giusta conclusioni in epigrafe. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 28 ottobre 2025 è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, ai fini della decisione appaiono opportune due osservazioni preliminari di carattere metodologico. La prima riguarda la lex specialis del rapporto tra le parti, che, siccome di natura negoziale, non può che essere l'atto di transazione tra le stesse intercorso il 14 settembre 2019, al quale di conseguenza bisogna rapportarsi per individuare le reciproche obbligazioni, e valutare, quindi, l'eventuale inadempimento dei convenuti. La seconda inerisce invece ai rispettivi oneri probatori, in relazione ai quali si può richiamare l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in primo luogo ed in linea generale, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (in termini, Cass. n. 13685/2019, sulla scia di Cass. SSUU n. 13533/2001); sotto diverso profilo, nondimeno, “ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente
2 un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” (Cass. n. 27702/2024). In buona sostanza, quindi, avendo l'attrice allegato la fonte (negoziale) del rapporto, i convenuti rimanevano onerati della dimostrazione del loro corretto adempimento alle obbligazioni ivi assunte. Ciò posto, lo scrutinio della fonte negoziale della res litigiosa disvela, in primo luogo, una criticità, per vero non oggetto di contestazione tra le parti, sulla legittimazione passiva della convenuta CP_2
Ed infatti, sottoscrittore della transazione è il solo , così come solo sua è, Controparte_1 in ordine cronologico, la sottoscrizione della quietanza di pagamento della somma di € 6.000,00 in calce alla transazione, della ricevuta di € 8.000,00 “a deconto di quanto dovuto in forza di scrittura privata del 14.9.2019”, rilasciata il successivo 15 novembre 2019, ed altresì della quietanza del “31/1/2020 a saldo della … scrittura”, redatta a penna sempre in calce alla transazione, e relativa alla “somma di € 9.900,00 a mezzo assegni circolari ”, datati 22 CP_4 gennaio 2020 ed allegati in copia, di cui uno, per l'importo di € 4.950,00, emesso in favore della CP_2
Quest'ultima, nondimeno, è indicata, nella premessa in fatto della transazione, quale
“intestataria in comunione” dell'immobile oggetto di causa, tanto che, fra gli “impegni” assunti dal nell'atto, oltre a quello di “vendere la quota di sua proprietà”, vi è anche quello di CP_1
“procurare l'acquisto della quota di proprietà della coniuge (ex art. 1478 CP_2
c.c.)”, ad ulteriore comprova che unico assuntore di obbligazioni negoziali era il solo e CP_1 non anche la pur convenuta “quale parte inadempiente ai fini dell'accoglimento della CP_2 domanda di risoluzione”. Il rilievo dell'odierno giudice sulla legittimazione passiva rimane tuttavia, in ultima analisi, inconferente, atteso che la difesa della non ha mai contestato la sua CP_2 legittimazione passiva alla domanda attorea, così come formulata. Ciò posto, nella transazione si premette l'assunto della di “avere accordo per il Parte_1 trasferimento dell'immobile di NI con i coniugi atteso il versamento CP_3 nell'anno 2000, da parte della stessa, della somma pari a FRF 440.000,00 al fine dell'acquisto dello stesso”, peraltro dal lei “posseduto, unitamente agli intestatari, per tutto il periodo successivo all'acquisto”. Ex adverso, nondimeno, il “pur non riconoscendo l'esistenza dell'accordo e il CP_1 versamento delle somme a tale scopo, essendo peraltro prescritta ogni azione in ordine alle eventuali pretese, non essendo interessato al pari della coniuge al godimento dell'immobile e solo per evitare un contenzioso, tenuto conto dei rapporti personali da lungo tempo intercorsi con la sig.ra ”, si dichiarava “disponibile a transigere la vicenda con la Parte_1 cessione dell'immobile direttamente nei confronti della o di persona da nominare”, Parte_1 assumendo, all'art. 2 della transazione, il prefato “impegno a vendere la quota di sua proprietà e a procurare l'acquisto della quota di proprietà della coniuge (ex art. 1478 CP_2
c.c.) dell'immobile …, alla , che contestualmente si “impegnava ad acquistare Parte_1
l'immobile, per sé o per persona da nominare, per la somma di € 28.500,00”, di cui dettagliate le modalità di versamento, comprovato, come pure premesso, dalle ricevute a firma del CP_1
Il tenore letterale delle prefate pattuizioni induce a configurare, nella transazione relativa alla vendita secondo la risalente al 2000, avversata dal anche la stipula di un Parte_1 CP_1 preliminare di vendita dell'immobile, e non anche di una vera e propria vendita del medesimo (il c.d. compromesso).
3 Siffatta considerazione è avvalorata ulteriormente dalle pattuizioni di cui agli artt. 4 e 5 della transazione. A mente del primo (per vero, di art. 4, nella scrittura, ve ne sono due, di cui il secondo relativo al rilascio nelle mani del notaio, da parte della di un effetto cambiario Parte_1 intestato al in bianco nella parte relativa all'importo, a garanzia delle obbligazioni CP_1 assunte), “al fine del compimento del trasferimento di proprietà … il con la CP_1 sottoscrizione dell'atto, si impegna(va) a rilasciare nei confronti della procura Parte_1 generale irrevocabile alla vendita dell'immobile … entro il 31.1.2020 …”, ed altresì, “in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1478 c.c., … a far rilasciare alla procura Parte_1 di identico contenuto e negli stessi termini a firma di ”. CP_2
A comprova dell'adempimento di tale obbligo, i convenuti hanno allegato il mandato irrevocabile rogato dal Notaio il 31 gennaio 2020. Per_2
L'art. 5 della transazione, invece, sulla premessa che il e la dichiaravano CP_1 Parte_1
“di essere consapevoli che l'immobile” era “attualmente occupato da terzi, ignorandone il titolo” (evenienza che invero contraddice la premessa in fatto dell'atto, a mente della quale – come visto - la aveva invece “posseduto l'immobile per tutto il periodo successivo Parte_1 all'asserito acquisto risalente al 2000 unitamente agli intestatari ), prevedeva CP_3
l'assunzione dell'impegno a liberarlo a sua cura e spese, da parte della che avrebbe Parte_1 ricevuto “all'uopo ampio mandato e specifica procura notarile – irrevocabile perché conferito anche nell'interesse della mandataria, unitamente alla procura notarile di cui sopra – ad agire a tale scopo da parte venditrice”; la veniva altresì “autorizzata all'anticipato Parte_1 godimento dell'immobile”, potendo quindi “prenderne possesso anche prima del contratto definitivo, dal momento della liberazione dello stesso dai terzi”. Quindi, riassumendo: la promissaria acquirente, versando la somma pattuita a titolo di prezzo, poteva esigere dai promittenti venditori l'adempimento di 3 distinte obbligazioni: in primo luogo, ovviamente, la stipula del definitivo di vendita dell'immobile; in secundis, il rilascio in suo favore, da parte sia del che (per impegno del medesimo) della di CP_1 CP_2 procura generale irrevocabile alla vendita;
da ultimo, l'ulteriore rilascio di ampio mandato e specifica procura notarile – irrevocabile perché conferito anche nell'interesse della mandataria … - ad agire allo scopo di liberare l'immobile dai terzi che lo occupavano. Orbene, incontestato – e documentato – il pagamento del prezzo, peraltro quietanzato, solo il secondo di tali obblighi è stato regolarmente adempiuto dai promittenti venditori, che hanno provveduto al rilascio, in favore della di procura notarile generale irrevocabile Parte_1 alla vendita. Non è stato, invece, rilasciato il mandato con specifica procura notarile irrevocabile, necessario alla per ottenere la liberazione dell'immobile occupato da terzi. Parte_1
A tal riguardo, l'attrice ha dedotto che le parti, in ragione della presunta inutilizzabilità della prima procura notarile (quella irrevocabile a vendere, rogata dal Notaio il 31 Per_2 gennaio 2020) si erano accordate affinché il rilasciasse ad un avvocato francese, CP_1 individuato nella persona di tale Lucie Chapaz, la procura alle liti necessaria per le azioni giudiziali relative alla liberazione dell'immobile. I convenuti, da parte loro, non hanno negato tale circostanza, assumendo però che secondo loro, ed anche secondo il notaio , a tal fine interpellato, già la prima procura Per_2 notarile era idonea, secondo le convenzioni internazionali, a consentire la stipula dell'atto di vendita. La circostanza, ove anche asseverata, non risulta invero rilevante ai fini della odierna decisione. Ed infatti, nelle chiare intenzioni delle parti, esplicitate nella transazione oggetto di causa, una cosa era la procura generale irrevocabile alla vendita, effettivamente rilasciata dal
4 e della alla altra – e ben diversa – l'ulteriore mandato con procura CP_1 CP_2 Parte_1 irrevocabile al fine di consentire l'esercizio delle azioni legali per la liberazione dell'immobile. Quest'altro mandato, come invero pacifico e non contestato dai convenuti, non è stato mai rilasciato, nella forma dell'atto notarile, dal e dalla CP_1 CP_2
Al riguardo, i testi escussi hanno chiarito la dinamica degli eventi successivi alla stipula della transazione. Nello specifico, , all'epoca dei fatti compagno della ha Testimone_1 Parte_1 riferito di aver accompagnato quest'ultima, nell'autunno 2021, presso lo studio dell'avv. Luca Scaramuzzino, “perché avevano una videochiamata tramite zoom o similare, con Persona_3
o ed un avvocato francese”, cui ebbe personalmente ad assistere;
secondo il teste, CP_1 quindi, “l'avvocato francese … fece richiesta al di rilasciare una procura per liberare CP_1
l'appartamento in vista di una eventuale sua vendita;
… il si impegnò a rilasciare la CP_1 procura, dietro un riconoscimento in denaro della intorno ai 30 mila Euro, … Parte_1 somma che fu versata poco tempo dopo, come riferito dalla ; ha quindi affermato che Parte_1 quest'ultima, nei mesi successivi, “si lamentò ripetutamente che il non aveva poi tenuto CP_1 fede all'impegno preso di rilasciare la procura, e rivoleva quindi indietro la somma versata”. Ancor più precisa la testimonianza di ed altresì rilevante, siccome Testimone_2 qualificatosi “legale di fiducia di ed per tanti anni, circa 10”, Controparte_1 CP_2 il quale, pur non ricordando “né la data della video chiamata, né il nominativo della collega francese”, ha tuttavia confermato “di aver partecipato alla medesima in qualità di difensore del
il quale, a fronte del problema di liberare l'immobile di NI …, si impegnò, con un CP_1 accordo di massima, che credo sia stato poi formalizzato, a dare incarico all'avvocata francese per curare la pratica di liberazione;
… il dott. era titubante e timoroso, e pretese delle CP_1 garanzia per il pagamento delle spese legali, che si accollò la … a tal riguardo”, fu Parte_1 lui “stesso a redigere l'accordo tra il e la per ogni tipo di spesa relativa CP_1 Parte_1 all'immobile”, accordo che il teste ha riconosciuto “nella transazione … mostrata(gli)”, da lui
“redatta unitamente al collega Scaramuzzino”; il teste ha poi confermato anche l'integrale pagamento di ogni somma in essa prevista, aggiungendo che, nonostante ciò, “il mandato non” fu “mai stato conferito, come da colloqui avuti negli anni con il collega, ed anche con il , CP_1 ed addirittura che il comportamento tenuto da quest'ultimo fu “fonte di grande imbarazzo per lui, tanto che con il ha finito per rompere i rapporti”. CP_1
Quindi, sebbene la ricostruzione della vicenda – probabilmente in ragione del lasso di tempo intercorso – non sia propriamente conforme agli assunti attorei, in relazione alle effettive tempistiche di stipula della transazione e di video call con l'avv. Chiapaz, risulta tuttavia sicuramente provato, ai fatti di causa, che il (e, per il suo tramite, anche la non CP_1 CP_2 ha rilasciato alla il mandato con (diversa) procura di cui all'art. 5 della transazione, Parte_1 né ha conferito all'avv. Chapaz – pur avendo specificamente assunto il relativo impegno in una video call – il mandato professionale necessario per intraprendere le azioni legali atte ad ottenere la liberazione dell'immobile, risultando quindi doppiamente inadempiente. Anzi, l'inadempimento è addirittura triplo, perché i prefati inadempimenti non hanno consentito la stipula del definitivo di vendita, di tal ché il e la pur pacificamente CP_1 CP_2 incassando il relativo prezzo, conservano a tutt'oggi la proprietà dell'immobile. Il sinallagma delle prestazioni corrispettive (prezzo vs acquisto dell'immobile) risulta quindi compromesso, in favore dei promittenti venditori, ed in maniera irrimediabile, atteso che la prima con la diffida e messa in mora del 16 maggio 2023, poi con la Parte_1 comunicazione di risoluzione contrattuale per inadempimento del 20 giugno 2023, e, da ultimo, con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, ha inequivocamente manifestato la sua valutazione della convenienza di far valere l'effetto risolutivo della transazione ai sensi dell'art. 1453 c.c. (Cass. n. 26687/2023).
5 La pervicacia dei convenuti nel professare un adempimento che non vi è stato e non è più possibile, per quella valutazione operata dalla promissaria acquirente, ed anche in ragione del rifiuto dei promittenti venditori di provvedere al rilascio del mandato con procura di cui all'art. 5 della transazione, e/o a quello di procura alle liti in favore di un avvocato francese (si badi: a spese della come dedotto ed anche dimostrato, oltre che non contestato), per Parte_1 ottenere la liberazione – e quindi il pieno godimento – dell'immobile promesso in vendita nella transazione, consente altresì all'odierno giudice di valutare positivamente l'obiettiva gravità dell'inadempimento dei convenuti, segnatamente in relazione alla violazione – come premesso
– dell'obbligazione costitutiva del sinallagma contrattuale, che, secondo la giurisprudenza, deve fondare proprio l'apprezzamento sotteso alla valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c. (Cass. n. 19579/2021). Siffatte considerazioni consentono quindi la declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento. Al riguardo, la difesa dei convenuti ha denunciato, in memoria di replica, l'inammissibile – a suo dire – mutatio libelli operata dall'attrice in comparsa conclusionale, nella quale, nel rassegnare le conclusioni – già precisate nell'atto introduttivo e ribadite nel foglio di precisazione ex art. 189 c.p.c. – è stata aggiunta, alla lettera C), la esplicita richiesta di pronuncia della risoluzione del contratto intercorso tra le parti, mai dedotta in precedenza. L'eccezione non può essere condivisa, per diverse ragioni. In primo luogo, perché nel corpo della citazione – quindi, nell'esplicazione della causa petendi – è espressamente mentovata la volontà risolutiva, e richiamata la (allegata) comunicazione di risoluzione della transazione, quale fonte delle pretese di restituzione e di risarcimento del danno. Sotto diverso profilo, perché la declaratoria di risoluzione, privando di causa adquirendi le prestazioni delle parti, rappresenta di conseguenza presupposto (implicito) indefettibile della invocata condanna alla restituzione di quelle divenute indebite. Rileva, a tal ultimo riguardo, il principio affermato dalla giurisprudenza, a mente del quale, appunto, “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (Cass. nn. 19513/2020 e 24947/2017, quest'ultima proprio in relazione alla proposizione implicita della domanda di risoluzione in quella di restituzione dell'indebito). Ancora, perché l'attrice non ha mai formulato domanda di adempimento della transazione, l'unica incompatibile con quella di risoluzione;
peraltro, il brocardo electa una via non datur recursus ad alteram vale solo per la originaria scelta di chiedere la risoluzione, che impedisce poi di rimodulare la domanda in richiesta di adempimento, proprio in ragione della prefata manifestazione della valutazione di convenienza di conservare il contratto fatta dalla parte. Da ultimo, perché i convenuti, nei loro atti, si sono sempre difesi dalla pretesa di risoluzione del contratto, asseverando quindi la proposizione (implicita) della relativa domanda. Sulla scorta di tali rilievi, si può quindi accedere alla declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento, non configurandosi alcuna inammissibile mutatio libelli nella relativa richiesta, pur effettivamente esplicitata solo in comparsa conclusionale della difesa della Parte_1
Quella declaratoria, come premesso, priva ab origine di causa le prestazioni adempiute dalle parti, e segnatamente, nel caso di specie, l'esborso attoreo (anticipato) del prezzo della futura compravendita.
6 Alla quindi, va senza dubbio riconosciuto il diritto alla restituzione di € Parte_1
28.500,00, oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo (Cass. n. 19659/2014). L'attrice ha nondimeno diritto al risarcimento del danno patito. In termini di danno emergente (le spese sostenute in ragione della stipula del contratto risolto) è stato dimostrato sia l'esborso di € 5.052,87 a titolo di tasse relative all'immobile, che quello ulteriore di € 192,00 per onorario della video con l'avv. Chapaz, somme delle quali Pt_2 va quindi riconosciuto il diritto al rimborso, sempre oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo. Nulla è invece dovuto a titolo di lucro cessante, siccome – nell'ordine - assolutamente generica la relativa richiesta risarcitoria, insussistente, secondo univoca giurisprudenza, il danno in re ipsa da mancato godimento dell'immobile (Cass. nn. 11203/2019, 14268/2021), ed impossibile, da ultimo, il ricorso all'esercizio del potere equitativo di liquidazione, ex art. 1226 c.c., in difetto di specificazione e dimostrazione dei danni patiti, nonché dell'impossibilità, o alta difficoltà, di prova del loro ammontare (Cass. n. 16370/2025 proprio in tema di risarcimento equitativo dei danni da risoluzione di preliminare di vendita). Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la risoluzione dell'atto di transazione oggetto di causa per grave inadempimento del convenuto;
Controparte_1
- sempre per l'effetto, condanna i convenuti in solido alla restituzione della somma di € 28.500,00, ed altresì al risarcimento del danno per complessivi € 5.244,87, in entrambi i casi oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo;
- condanna altresì i convenuti in solido alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi, ed in € 4.200,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Scaramuzzino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 17 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
7
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4120 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Scaramuzzino, presso il cui studio, in Parte_1
Lamezia Terme, via G. Carducci n. 18, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Giffoni, presso Controparte_1 CP_2 il cui studio, in Roma, via Trionfale n. 21, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
convenuti
avente ad oggetto: transazione – risoluzione – risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 28 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispetti fogli di precisazione conclusioni;
per l'attrice: “Voglia l'On. Tribunale adito, reiectis contrariis: - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte dei Sig.ri e e, Controparte_1 CP_2 conseguentemente, condannare gli stessi alla restituzione della somma complessiva di € 33.744,87, derivante dalla somma dell'importo versato dalla sig.ra a seguito della Parte_1 sottoscrizione dell'atto di transazione (€ 28.500,00), oltre l'importo delle tasse pagate dalla stessa (€ 5.052,87), nonché dell'onorario riconosciuto all'Avv. Lucie Chapazz (€ 192,00); - conseguentemente e per l'effetto, condannare, altresì, gli odierni convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra a seguito dell'inadempimento per cui è causa, da Parte_1 quantificarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, gli odierni convenuti al pagamento delle spese e del compenso di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”;
per i convenuti: “Voglia il Tribunale, 1. Previa più opportuna declaratoria respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa.
2. Con vittoria di spese diritti e onorari dichiarandosi sin d'ora Procuratore antistatario”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, premetteva di aver stipulato il 14 Parte_1 settembre 2019, con i coniugi e atto di transazione con il quale Controparte_1 CP_2 questi ultimi si impegnavano a trasferirle la proprietà dell'immobile sito nel Residence Le Pavillon di via Paccard n. 119, NI, nonché il successivo rilascio, giusta rogito del 31 gennaio 2020, di mandato irrevocabile a vendere, a fronte del quale emetteva a garanzia, in favore dei coniugi, effetto cambiario in bianco, in custodia del Notaio rogante;
deduceva altresì che, sebbene l'art. 5 della transazione prevedesse l'obbligo dei venditori di rilasciare ulteriore mandato e procura, sempre notarile, per consentire alla compratrice di ottenere il rilascio dell'immobile dai terzi occupanti, i coniugi non vi avevano provveduto, e che nondimeno il mandato irrevocabile del 31 gennaio 2020 non era operativo in territorio francese, ragion per cui le parti avevano di comune accordo deciso di rivolgersi all'intermediaria , Persona_1 che a sua volta aveva individuato nell'avv. Lucie Chappaz il legale incaricato di ottenere lo sgombero dell'immobile; rappresentava quindi che, nonostante l'impegno preso nella video call del 20 dicembre 2021 con l'avv. Chappaz, i coniugi venditori – pur compulsati da diffida legale del successivo 16 maggio 2023 - non avevano inteso conferire a quest'ultima il mandato professionale necessario per poter operare, ragion per cui con missiva del 20 giugno 2023 era stata inviata comunicazione di risoluzione della transazione, con conseguente domanda al Tribunale adito di condanna alla restituzione degli esborsi sopportati, ed altresì al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento, giusta conclusioni ritrascritte. Costituitisi (tardivamente) in giudizio, i coniugi negavano di essere CP_3 inadempienti, assumendo che il Notaio rogante, da loro interpellato, gli aveva confermato, contrariamente all'assunto attoreo, che il mandato irrevocabile rilasciato alla Gallinari il 31 gennaio 2020 aveva piena validità anche in territorio francese, in virtù della ratifica della Convenzione di Bruxelles del 1987, ragion per cui, prima di conferire mandato ad un legale, avrebbero desiderato che quella questione venisse risolta;
invocavano quindi la reiezione della domanda attorea, giusta conclusioni in epigrafe. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza del 28 ottobre 2025 è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, ai fini della decisione appaiono opportune due osservazioni preliminari di carattere metodologico. La prima riguarda la lex specialis del rapporto tra le parti, che, siccome di natura negoziale, non può che essere l'atto di transazione tra le stesse intercorso il 14 settembre 2019, al quale di conseguenza bisogna rapportarsi per individuare le reciproche obbligazioni, e valutare, quindi, l'eventuale inadempimento dei convenuti. La seconda inerisce invece ai rispettivi oneri probatori, in relazione ai quali si può richiamare l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in primo luogo ed in linea generale, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, e spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (in termini, Cass. n. 13685/2019, sulla scia di Cass. SSUU n. 13533/2001); sotto diverso profilo, nondimeno, “ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente
2 un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c., deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili” (Cass. n. 27702/2024). In buona sostanza, quindi, avendo l'attrice allegato la fonte (negoziale) del rapporto, i convenuti rimanevano onerati della dimostrazione del loro corretto adempimento alle obbligazioni ivi assunte. Ciò posto, lo scrutinio della fonte negoziale della res litigiosa disvela, in primo luogo, una criticità, per vero non oggetto di contestazione tra le parti, sulla legittimazione passiva della convenuta CP_2
Ed infatti, sottoscrittore della transazione è il solo , così come solo sua è, Controparte_1 in ordine cronologico, la sottoscrizione della quietanza di pagamento della somma di € 6.000,00 in calce alla transazione, della ricevuta di € 8.000,00 “a deconto di quanto dovuto in forza di scrittura privata del 14.9.2019”, rilasciata il successivo 15 novembre 2019, ed altresì della quietanza del “31/1/2020 a saldo della … scrittura”, redatta a penna sempre in calce alla transazione, e relativa alla “somma di € 9.900,00 a mezzo assegni circolari ”, datati 22 CP_4 gennaio 2020 ed allegati in copia, di cui uno, per l'importo di € 4.950,00, emesso in favore della CP_2
Quest'ultima, nondimeno, è indicata, nella premessa in fatto della transazione, quale
“intestataria in comunione” dell'immobile oggetto di causa, tanto che, fra gli “impegni” assunti dal nell'atto, oltre a quello di “vendere la quota di sua proprietà”, vi è anche quello di CP_1
“procurare l'acquisto della quota di proprietà della coniuge (ex art. 1478 CP_2
c.c.)”, ad ulteriore comprova che unico assuntore di obbligazioni negoziali era il solo e CP_1 non anche la pur convenuta “quale parte inadempiente ai fini dell'accoglimento della CP_2 domanda di risoluzione”. Il rilievo dell'odierno giudice sulla legittimazione passiva rimane tuttavia, in ultima analisi, inconferente, atteso che la difesa della non ha mai contestato la sua CP_2 legittimazione passiva alla domanda attorea, così come formulata. Ciò posto, nella transazione si premette l'assunto della di “avere accordo per il Parte_1 trasferimento dell'immobile di NI con i coniugi atteso il versamento CP_3 nell'anno 2000, da parte della stessa, della somma pari a FRF 440.000,00 al fine dell'acquisto dello stesso”, peraltro dal lei “posseduto, unitamente agli intestatari, per tutto il periodo successivo all'acquisto”. Ex adverso, nondimeno, il “pur non riconoscendo l'esistenza dell'accordo e il CP_1 versamento delle somme a tale scopo, essendo peraltro prescritta ogni azione in ordine alle eventuali pretese, non essendo interessato al pari della coniuge al godimento dell'immobile e solo per evitare un contenzioso, tenuto conto dei rapporti personali da lungo tempo intercorsi con la sig.ra ”, si dichiarava “disponibile a transigere la vicenda con la Parte_1 cessione dell'immobile direttamente nei confronti della o di persona da nominare”, Parte_1 assumendo, all'art. 2 della transazione, il prefato “impegno a vendere la quota di sua proprietà e a procurare l'acquisto della quota di proprietà della coniuge (ex art. 1478 CP_2
c.c.) dell'immobile …, alla , che contestualmente si “impegnava ad acquistare Parte_1
l'immobile, per sé o per persona da nominare, per la somma di € 28.500,00”, di cui dettagliate le modalità di versamento, comprovato, come pure premesso, dalle ricevute a firma del CP_1
Il tenore letterale delle prefate pattuizioni induce a configurare, nella transazione relativa alla vendita secondo la risalente al 2000, avversata dal anche la stipula di un Parte_1 CP_1 preliminare di vendita dell'immobile, e non anche di una vera e propria vendita del medesimo (il c.d. compromesso).
3 Siffatta considerazione è avvalorata ulteriormente dalle pattuizioni di cui agli artt. 4 e 5 della transazione. A mente del primo (per vero, di art. 4, nella scrittura, ve ne sono due, di cui il secondo relativo al rilascio nelle mani del notaio, da parte della di un effetto cambiario Parte_1 intestato al in bianco nella parte relativa all'importo, a garanzia delle obbligazioni CP_1 assunte), “al fine del compimento del trasferimento di proprietà … il con la CP_1 sottoscrizione dell'atto, si impegna(va) a rilasciare nei confronti della procura Parte_1 generale irrevocabile alla vendita dell'immobile … entro il 31.1.2020 …”, ed altresì, “in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1478 c.c., … a far rilasciare alla procura Parte_1 di identico contenuto e negli stessi termini a firma di ”. CP_2
A comprova dell'adempimento di tale obbligo, i convenuti hanno allegato il mandato irrevocabile rogato dal Notaio il 31 gennaio 2020. Per_2
L'art. 5 della transazione, invece, sulla premessa che il e la dichiaravano CP_1 Parte_1
“di essere consapevoli che l'immobile” era “attualmente occupato da terzi, ignorandone il titolo” (evenienza che invero contraddice la premessa in fatto dell'atto, a mente della quale – come visto - la aveva invece “posseduto l'immobile per tutto il periodo successivo Parte_1 all'asserito acquisto risalente al 2000 unitamente agli intestatari ), prevedeva CP_3
l'assunzione dell'impegno a liberarlo a sua cura e spese, da parte della che avrebbe Parte_1 ricevuto “all'uopo ampio mandato e specifica procura notarile – irrevocabile perché conferito anche nell'interesse della mandataria, unitamente alla procura notarile di cui sopra – ad agire a tale scopo da parte venditrice”; la veniva altresì “autorizzata all'anticipato Parte_1 godimento dell'immobile”, potendo quindi “prenderne possesso anche prima del contratto definitivo, dal momento della liberazione dello stesso dai terzi”. Quindi, riassumendo: la promissaria acquirente, versando la somma pattuita a titolo di prezzo, poteva esigere dai promittenti venditori l'adempimento di 3 distinte obbligazioni: in primo luogo, ovviamente, la stipula del definitivo di vendita dell'immobile; in secundis, il rilascio in suo favore, da parte sia del che (per impegno del medesimo) della di CP_1 CP_2 procura generale irrevocabile alla vendita;
da ultimo, l'ulteriore rilascio di ampio mandato e specifica procura notarile – irrevocabile perché conferito anche nell'interesse della mandataria … - ad agire allo scopo di liberare l'immobile dai terzi che lo occupavano. Orbene, incontestato – e documentato – il pagamento del prezzo, peraltro quietanzato, solo il secondo di tali obblighi è stato regolarmente adempiuto dai promittenti venditori, che hanno provveduto al rilascio, in favore della di procura notarile generale irrevocabile Parte_1 alla vendita. Non è stato, invece, rilasciato il mandato con specifica procura notarile irrevocabile, necessario alla per ottenere la liberazione dell'immobile occupato da terzi. Parte_1
A tal riguardo, l'attrice ha dedotto che le parti, in ragione della presunta inutilizzabilità della prima procura notarile (quella irrevocabile a vendere, rogata dal Notaio il 31 Per_2 gennaio 2020) si erano accordate affinché il rilasciasse ad un avvocato francese, CP_1 individuato nella persona di tale Lucie Chapaz, la procura alle liti necessaria per le azioni giudiziali relative alla liberazione dell'immobile. I convenuti, da parte loro, non hanno negato tale circostanza, assumendo però che secondo loro, ed anche secondo il notaio , a tal fine interpellato, già la prima procura Per_2 notarile era idonea, secondo le convenzioni internazionali, a consentire la stipula dell'atto di vendita. La circostanza, ove anche asseverata, non risulta invero rilevante ai fini della odierna decisione. Ed infatti, nelle chiare intenzioni delle parti, esplicitate nella transazione oggetto di causa, una cosa era la procura generale irrevocabile alla vendita, effettivamente rilasciata dal
4 e della alla altra – e ben diversa – l'ulteriore mandato con procura CP_1 CP_2 Parte_1 irrevocabile al fine di consentire l'esercizio delle azioni legali per la liberazione dell'immobile. Quest'altro mandato, come invero pacifico e non contestato dai convenuti, non è stato mai rilasciato, nella forma dell'atto notarile, dal e dalla CP_1 CP_2
Al riguardo, i testi escussi hanno chiarito la dinamica degli eventi successivi alla stipula della transazione. Nello specifico, , all'epoca dei fatti compagno della ha Testimone_1 Parte_1 riferito di aver accompagnato quest'ultima, nell'autunno 2021, presso lo studio dell'avv. Luca Scaramuzzino, “perché avevano una videochiamata tramite zoom o similare, con Persona_3
o ed un avvocato francese”, cui ebbe personalmente ad assistere;
secondo il teste, CP_1 quindi, “l'avvocato francese … fece richiesta al di rilasciare una procura per liberare CP_1
l'appartamento in vista di una eventuale sua vendita;
… il si impegnò a rilasciare la CP_1 procura, dietro un riconoscimento in denaro della intorno ai 30 mila Euro, … Parte_1 somma che fu versata poco tempo dopo, come riferito dalla ; ha quindi affermato che Parte_1 quest'ultima, nei mesi successivi, “si lamentò ripetutamente che il non aveva poi tenuto CP_1 fede all'impegno preso di rilasciare la procura, e rivoleva quindi indietro la somma versata”. Ancor più precisa la testimonianza di ed altresì rilevante, siccome Testimone_2 qualificatosi “legale di fiducia di ed per tanti anni, circa 10”, Controparte_1 CP_2 il quale, pur non ricordando “né la data della video chiamata, né il nominativo della collega francese”, ha tuttavia confermato “di aver partecipato alla medesima in qualità di difensore del
il quale, a fronte del problema di liberare l'immobile di NI …, si impegnò, con un CP_1 accordo di massima, che credo sia stato poi formalizzato, a dare incarico all'avvocata francese per curare la pratica di liberazione;
… il dott. era titubante e timoroso, e pretese delle CP_1 garanzia per il pagamento delle spese legali, che si accollò la … a tal riguardo”, fu Parte_1 lui “stesso a redigere l'accordo tra il e la per ogni tipo di spesa relativa CP_1 Parte_1 all'immobile”, accordo che il teste ha riconosciuto “nella transazione … mostrata(gli)”, da lui
“redatta unitamente al collega Scaramuzzino”; il teste ha poi confermato anche l'integrale pagamento di ogni somma in essa prevista, aggiungendo che, nonostante ciò, “il mandato non” fu “mai stato conferito, come da colloqui avuti negli anni con il collega, ed anche con il , CP_1 ed addirittura che il comportamento tenuto da quest'ultimo fu “fonte di grande imbarazzo per lui, tanto che con il ha finito per rompere i rapporti”. CP_1
Quindi, sebbene la ricostruzione della vicenda – probabilmente in ragione del lasso di tempo intercorso – non sia propriamente conforme agli assunti attorei, in relazione alle effettive tempistiche di stipula della transazione e di video call con l'avv. Chiapaz, risulta tuttavia sicuramente provato, ai fatti di causa, che il (e, per il suo tramite, anche la non CP_1 CP_2 ha rilasciato alla il mandato con (diversa) procura di cui all'art. 5 della transazione, Parte_1 né ha conferito all'avv. Chapaz – pur avendo specificamente assunto il relativo impegno in una video call – il mandato professionale necessario per intraprendere le azioni legali atte ad ottenere la liberazione dell'immobile, risultando quindi doppiamente inadempiente. Anzi, l'inadempimento è addirittura triplo, perché i prefati inadempimenti non hanno consentito la stipula del definitivo di vendita, di tal ché il e la pur pacificamente CP_1 CP_2 incassando il relativo prezzo, conservano a tutt'oggi la proprietà dell'immobile. Il sinallagma delle prestazioni corrispettive (prezzo vs acquisto dell'immobile) risulta quindi compromesso, in favore dei promittenti venditori, ed in maniera irrimediabile, atteso che la prima con la diffida e messa in mora del 16 maggio 2023, poi con la Parte_1 comunicazione di risoluzione contrattuale per inadempimento del 20 giugno 2023, e, da ultimo, con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, ha inequivocamente manifestato la sua valutazione della convenienza di far valere l'effetto risolutivo della transazione ai sensi dell'art. 1453 c.c. (Cass. n. 26687/2023).
5 La pervicacia dei convenuti nel professare un adempimento che non vi è stato e non è più possibile, per quella valutazione operata dalla promissaria acquirente, ed anche in ragione del rifiuto dei promittenti venditori di provvedere al rilascio del mandato con procura di cui all'art. 5 della transazione, e/o a quello di procura alle liti in favore di un avvocato francese (si badi: a spese della come dedotto ed anche dimostrato, oltre che non contestato), per Parte_1 ottenere la liberazione – e quindi il pieno godimento – dell'immobile promesso in vendita nella transazione, consente altresì all'odierno giudice di valutare positivamente l'obiettiva gravità dell'inadempimento dei convenuti, segnatamente in relazione alla violazione – come premesso
– dell'obbligazione costitutiva del sinallagma contrattuale, che, secondo la giurisprudenza, deve fondare proprio l'apprezzamento sotteso alla valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c. (Cass. n. 19579/2021). Siffatte considerazioni consentono quindi la declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento. Al riguardo, la difesa dei convenuti ha denunciato, in memoria di replica, l'inammissibile – a suo dire – mutatio libelli operata dall'attrice in comparsa conclusionale, nella quale, nel rassegnare le conclusioni – già precisate nell'atto introduttivo e ribadite nel foglio di precisazione ex art. 189 c.p.c. – è stata aggiunta, alla lettera C), la esplicita richiesta di pronuncia della risoluzione del contratto intercorso tra le parti, mai dedotta in precedenza. L'eccezione non può essere condivisa, per diverse ragioni. In primo luogo, perché nel corpo della citazione – quindi, nell'esplicazione della causa petendi – è espressamente mentovata la volontà risolutiva, e richiamata la (allegata) comunicazione di risoluzione della transazione, quale fonte delle pretese di restituzione e di risarcimento del danno. Sotto diverso profilo, perché la declaratoria di risoluzione, privando di causa adquirendi le prestazioni delle parti, rappresenta di conseguenza presupposto (implicito) indefettibile della invocata condanna alla restituzione di quelle divenute indebite. Rileva, a tal ultimo riguardo, il principio affermato dalla giurisprudenza, a mente del quale, appunto, “la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (Cass. nn. 19513/2020 e 24947/2017, quest'ultima proprio in relazione alla proposizione implicita della domanda di risoluzione in quella di restituzione dell'indebito). Ancora, perché l'attrice non ha mai formulato domanda di adempimento della transazione, l'unica incompatibile con quella di risoluzione;
peraltro, il brocardo electa una via non datur recursus ad alteram vale solo per la originaria scelta di chiedere la risoluzione, che impedisce poi di rimodulare la domanda in richiesta di adempimento, proprio in ragione della prefata manifestazione della valutazione di convenienza di conservare il contratto fatta dalla parte. Da ultimo, perché i convenuti, nei loro atti, si sono sempre difesi dalla pretesa di risoluzione del contratto, asseverando quindi la proposizione (implicita) della relativa domanda. Sulla scorta di tali rilievi, si può quindi accedere alla declaratoria di risoluzione della transazione per inadempimento, non configurandosi alcuna inammissibile mutatio libelli nella relativa richiesta, pur effettivamente esplicitata solo in comparsa conclusionale della difesa della Parte_1
Quella declaratoria, come premesso, priva ab origine di causa le prestazioni adempiute dalle parti, e segnatamente, nel caso di specie, l'esborso attoreo (anticipato) del prezzo della futura compravendita.
6 Alla quindi, va senza dubbio riconosciuto il diritto alla restituzione di € Parte_1
28.500,00, oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo (Cass. n. 19659/2014). L'attrice ha nondimeno diritto al risarcimento del danno patito. In termini di danno emergente (le spese sostenute in ragione della stipula del contratto risolto) è stato dimostrato sia l'esborso di € 5.052,87 a titolo di tasse relative all'immobile, che quello ulteriore di € 192,00 per onorario della video con l'avv. Chapaz, somme delle quali Pt_2 va quindi riconosciuto il diritto al rimborso, sempre oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo. Nulla è invece dovuto a titolo di lucro cessante, siccome – nell'ordine - assolutamente generica la relativa richiesta risarcitoria, insussistente, secondo univoca giurisprudenza, il danno in re ipsa da mancato godimento dell'immobile (Cass. nn. 11203/2019, 14268/2021), ed impossibile, da ultimo, il ricorso all'esercizio del potere equitativo di liquidazione, ex art. 1226 c.c., in difetto di specificazione e dimostrazione dei danni patiti, nonché dell'impossibilità, o alta difficoltà, di prova del loro ammontare (Cass. n. 16370/2025 proprio in tema di risarcimento equitativo dei danni da risoluzione di preliminare di vendita). Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara la risoluzione dell'atto di transazione oggetto di causa per grave inadempimento del convenuto;
Controparte_1
- sempre per l'effetto, condanna i convenuti in solido alla restituzione della somma di € 28.500,00, ed altresì al risarcimento del danno per complessivi € 5.244,87, in entrambi i casi oltre interessi al saggio legale dall'esborso al saldo;
- condanna altresì i convenuti in solido alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi, ed in € 4.200,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luca Scaramuzzino, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 17 novembre 2025
Il giudice Gino Bloise
7