TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14886 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 38605/2022, posta in decisione all'udienza del 18.6.2025, vertente
TRA
-) (C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 – quale
[...]
impresa designata a Fondo Garanzia Vittime della Strada in persona di nato a [...] il 10 settembre Controparte_1
1975, domiciliato presso la sede secondaria in Milano, Via Ugo Bassi n.
8/A, - C.F. ), quale procuratore speciale di C.F._1 [...]
munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito notaio Parte_1
di Treviso del 02 febbraio 2016 rep.n. Persona_1
188112/racc. 31130, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pampaloni
(C.F. ) del Foro di Firenze con studio in Comeana via C.F._2
Lombarda 54 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
RG IC sito in Roma Via Sardegna 50 giusta delega in calce all'atto di citazione (email Email_1
- attrice -;
E - , C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
ed ivi elettivamente domiciliato, alla Via Leone IV 38, presso lo studio dell'avv. Fausto Petraglia (C.F. che la rappresenta C.F._4
e difende giusta delega in calce all'atto di citazione notificato (PEC:
) - convenuto -; Email_2
OGGETTO: azione di regresso dell'impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. ai sensi dell'art. 292 D.Lgs. 209/2005.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.6.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, . Controparte_2
Esponeva l'attore che:
- in forza dell'art. 283, comma 1 lett. b) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione e, in particolare, lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di €. 500,00, per la parte eccedente tale ammontare;
- l' in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 Parte_2
n. 990, dell'art. 286, comma 1, D. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del provvedimento n.2496 del 28/12/2006, è impresa designata per CP_3
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Basilicata;
- ai sensi dell'art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre
2005 l'impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese;
- nella sua qualità di impresa designata, (già Parte_1 [...]
) ha assunto la gestione di un sinistro avvenuto in data Parte_2
09.12.2005 a seguito del quale la vettura tg. CD830ZH di proprietà del sig. , con a bordo le sig.re e , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
veniva tamponata dalla vettura tg. CB842KD condotta, priva di copertura assicurativa, dal sig. , come peraltro rilevato dagli agenti Controparte_2
intervenuti in loco;
- richiesti i danni stante la responsabilità del conducente del mezzo non assicurato, la compagnia attrice liquidava la complessiva somma di €
22.977,60, come da copie di quietanze e assegni e movimentazioni interne in atti;
- in veste di mandataria dell' per il recupero del Parte_2
credito, con raccomandata a.r. in atti, la società intimava il CP_7
rimborso della somma di € 22.977,60 al responsabile del sinistro, senza tuttavia alcun riscontro;
- era intenzione, pertanto dell'attrice agire in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese;
così concludeva parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto, a rimborsare alla esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 22.977,60.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento del al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Si costituiva , impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo la reiezione di tutte le domande proposte nei suoi confronti, rilevando che in data 9.12.2005 egli si trovava effettivamente alla guida di un auto di proprietà del proprio datore di lavoro Soc. Euroclima 2000 in compagnia di un collega di lavoro quando veniva coinvolto in un tamponamento a catena tra tre autovetture, successivamente a tale data l'odierno convenuto non riceveva alcuna comunicazione da parte né dei danneggiati, né del FGVS, né del proprio datore di lavoro sino al dicembre 2022, eccependo l'intervenuta prescrizione, essendo avvenuto, il pagamento del FGVS, il 16 gennaio
2007, essendo stato effettuato, con esito negativo, il primo tentativo di notifica, il 3 ottobre 2016 e, infine, essendo stata effettuata, la notifica del presente atto di citazione, il 12 dicembre 2022, evidenziando come, dalla documentazione allegata da parte avversaria, non risultava alcun ulteriore atto di interruzione della prescrizione decennale applicabile nel caso che ci occupa, evidenziando che il termine prescrizionale entro il quale l'azione di rivalsa va esercitata nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero del risarcimento corrisposto al danneggiato, è decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, n. 15303 del 19.6.2013) ed il dies a quo va identificato con il giorno in cui l'impresa designata ha provveduto al pagamento del risarcimento a favore del terzo danneggiato, evidenziando che il diritto di rivalsa “… decorre da quando tale diritto può essere fatto valere … da individuare – nello specifico – nel giorno in cui
l'assicuratore abbia effettuato il pagamento”, evidenziando la parzialità della documentazione prodotta in giudizio anche in relazione all'accertamento della responsabilità nel sinistro, non risultando, ad esempio, se effettivamente il mezzo coinvolto dall'incidente era sprovvisto di copertura assicurativa, se i danni risarciti furono accertati e erano riconducibili all'evento indicato e se vi è stato il tentativo di ottenere il risarcimento dalla società Euroclima 2000, omissioni che, lungi dall'essere delle mere inesattezze, non permettono alcuna difesa sul punto e rappresentano una grave compressione del diritto alla difesa del convenuto, il quale ha solo la consapevolezza dell'evento e della chiamata in giudizio, così pertanto concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere:
“Rigettare le domande spiegate dall'attrice siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa, documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 292 C.d.A., l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Sulla natura di tale azione si è espressa la Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 21514/2022. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella, ex lege, del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici, comporta che l'impresa designata possa agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile
(o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell'art. 292
D.lgs. n. 209/2005).
L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo, avente carattere sostitutivo della prima, comporta che:
- l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, circolazione prohibente domino, veicolo estero con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo, con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero;
- pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall'intervento del
Fondo natura risarcitoria, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità;
- la competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, cioè del Fondo;
- il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.
Fatte tali doverose premesse, va preliminarmente valutata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata tempestivamente dalla parte convenuta.
In atti è offerta prova del pagamento della somma di € 4.800,00 a titolo di risarcimento danni per l'evento dedotto in giudizio, in data gennaio
2007.
Nessuna prova parte attrice ha fornito della data in cui sono stati effettuati gli ulteriori pagamenti.
Primo atto interruttivo della prescrizione, provato dalla documentazione versata in atti da parte attrice, è dato dalla notifica all'odierno convenuto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nel settembre del 2016, dell'invito a negoziazione assistita.
Tale atto interromperebbe la prescrizione per tale pagamento.
Tuttavia parte attrice, anche a fronte delle contestazioni sollevate nel merito dalla parte convenuta, non ha offerto alcun elemento volto a consentire la valutazione della fondatezza della domanda in punto di quantum debeatur. In atti è versato il rapporto dell'autorità, dal quale può adeguatamente ricostruirsi la dinamica dell'evento e la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro che ha dato corso al pagamento dell'indennizzo.
Tuttavia non è stata versata in atti alcuna documentazione volta a permettere la valutazione della congruità delle somme versate in relazione ai danni conseguiti dai danneggiati non responsabili a seguito del sinistro.
In siffatto contesto probatorio, caratterizzato dalla totale carenza di documentazione volta a sostegno della domanda attorea in punto di quantum quest'ultima, come proposta, va pertanto rigettata.
Gli accertamenti in punto di responsabilità giustificano la compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da quale impresa Parte_1
designata per la gestione dei sinistri del F.G.V.S., nei confronti di e compensa le spese di lite. Controparte_2
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 38605/2022, posta in decisione all'udienza del 18.6.2025, vertente
TRA
-) (C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 – quale
[...]
impresa designata a Fondo Garanzia Vittime della Strada in persona di nato a [...] il 10 settembre Controparte_1
1975, domiciliato presso la sede secondaria in Milano, Via Ugo Bassi n.
8/A, - C.F. ), quale procuratore speciale di C.F._1 [...]
munito degli occorrenti poteri giusta procura a rogito notaio Parte_1
di Treviso del 02 febbraio 2016 rep.n. Persona_1
188112/racc. 31130, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Pampaloni
(C.F. ) del Foro di Firenze con studio in Comeana via C.F._2
Lombarda 54 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
RG IC sito in Roma Via Sardegna 50 giusta delega in calce all'atto di citazione (email Email_1
- attrice -;
E - , C.F. , residente in [...]Controparte_2 C.F._3
ed ivi elettivamente domiciliato, alla Via Leone IV 38, presso lo studio dell'avv. Fausto Petraglia (C.F. che la rappresenta C.F._4
e difende giusta delega in calce all'atto di citazione notificato (PEC:
) - convenuto -; Email_2
OGGETTO: azione di regresso dell'impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S. ai sensi dell'art. 292 D.Lgs. 209/2005.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.6.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data ed il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, . Controparte_2
Esponeva l'attore che:
- in forza dell'art. 283, comma 1 lett. b) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione e, in particolare, lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di €. 500,00, per la parte eccedente tale ammontare;
- l' in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 Parte_2
n. 990, dell'art. 286, comma 1, D. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del provvedimento n.2496 del 28/12/2006, è impresa designata per CP_3
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Basilicata;
- ai sensi dell'art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre
2005 l'impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese;
- nella sua qualità di impresa designata, (già Parte_1 [...]
) ha assunto la gestione di un sinistro avvenuto in data Parte_2
09.12.2005 a seguito del quale la vettura tg. CD830ZH di proprietà del sig. , con a bordo le sig.re e , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
veniva tamponata dalla vettura tg. CB842KD condotta, priva di copertura assicurativa, dal sig. , come peraltro rilevato dagli agenti Controparte_2
intervenuti in loco;
- richiesti i danni stante la responsabilità del conducente del mezzo non assicurato, la compagnia attrice liquidava la complessiva somma di €
22.977,60, come da copie di quietanze e assegni e movimentazioni interne in atti;
- in veste di mandataria dell' per il recupero del Parte_2
credito, con raccomandata a.r. in atti, la società intimava il CP_7
rimborso della somma di € 22.977,60 al responsabile del sinistro, senza tuttavia alcun riscontro;
- era intenzione, pertanto dell'attrice agire in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese;
così concludeva parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto, a rimborsare alla esponente, quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 22.977,60.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento del al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Si costituiva , impugnando e contestando tutto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo la reiezione di tutte le domande proposte nei suoi confronti, rilevando che in data 9.12.2005 egli si trovava effettivamente alla guida di un auto di proprietà del proprio datore di lavoro Soc. Euroclima 2000 in compagnia di un collega di lavoro quando veniva coinvolto in un tamponamento a catena tra tre autovetture, successivamente a tale data l'odierno convenuto non riceveva alcuna comunicazione da parte né dei danneggiati, né del FGVS, né del proprio datore di lavoro sino al dicembre 2022, eccependo l'intervenuta prescrizione, essendo avvenuto, il pagamento del FGVS, il 16 gennaio
2007, essendo stato effettuato, con esito negativo, il primo tentativo di notifica, il 3 ottobre 2016 e, infine, essendo stata effettuata, la notifica del presente atto di citazione, il 12 dicembre 2022, evidenziando come, dalla documentazione allegata da parte avversaria, non risultava alcun ulteriore atto di interruzione della prescrizione decennale applicabile nel caso che ci occupa, evidenziando che il termine prescrizionale entro il quale l'azione di rivalsa va esercitata nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero del risarcimento corrisposto al danneggiato, è decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, n. 15303 del 19.6.2013) ed il dies a quo va identificato con il giorno in cui l'impresa designata ha provveduto al pagamento del risarcimento a favore del terzo danneggiato, evidenziando che il diritto di rivalsa “… decorre da quando tale diritto può essere fatto valere … da individuare – nello specifico – nel giorno in cui
l'assicuratore abbia effettuato il pagamento”, evidenziando la parzialità della documentazione prodotta in giudizio anche in relazione all'accertamento della responsabilità nel sinistro, non risultando, ad esempio, se effettivamente il mezzo coinvolto dall'incidente era sprovvisto di copertura assicurativa, se i danni risarciti furono accertati e erano riconducibili all'evento indicato e se vi è stato il tentativo di ottenere il risarcimento dalla società Euroclima 2000, omissioni che, lungi dall'essere delle mere inesattezze, non permettono alcuna difesa sul punto e rappresentano una grave compressione del diritto alla difesa del convenuto, il quale ha solo la consapevolezza dell'evento e della chiamata in giudizio, così pertanto concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così provvedere:
“Rigettare le domande spiegate dall'attrice siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre IVA e CAP come per legge da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La causa, documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 292 C.d.A., l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Sulla natura di tale azione si è espressa la Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 21514/2022. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella, ex lege, del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici, comporta che l'impresa designata possa agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile
(o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell'art. 292
D.lgs. n. 209/2005).
L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo, avente carattere sostitutivo della prima, comporta che:
- l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, circolazione prohibente domino, veicolo estero con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo, con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero;
- pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall'intervento del
Fondo natura risarcitoria, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità;
- la competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, cioè del Fondo;
- il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.
Fatte tali doverose premesse, va preliminarmente valutata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata tempestivamente dalla parte convenuta.
In atti è offerta prova del pagamento della somma di € 4.800,00 a titolo di risarcimento danni per l'evento dedotto in giudizio, in data gennaio
2007.
Nessuna prova parte attrice ha fornito della data in cui sono stati effettuati gli ulteriori pagamenti.
Primo atto interruttivo della prescrizione, provato dalla documentazione versata in atti da parte attrice, è dato dalla notifica all'odierno convenuto, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nel settembre del 2016, dell'invito a negoziazione assistita.
Tale atto interromperebbe la prescrizione per tale pagamento.
Tuttavia parte attrice, anche a fronte delle contestazioni sollevate nel merito dalla parte convenuta, non ha offerto alcun elemento volto a consentire la valutazione della fondatezza della domanda in punto di quantum debeatur. In atti è versato il rapporto dell'autorità, dal quale può adeguatamente ricostruirsi la dinamica dell'evento e la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro che ha dato corso al pagamento dell'indennizzo.
Tuttavia non è stata versata in atti alcuna documentazione volta a permettere la valutazione della congruità delle somme versate in relazione ai danni conseguiti dai danneggiati non responsabili a seguito del sinistro.
In siffatto contesto probatorio, caratterizzato dalla totale carenza di documentazione volta a sostegno della domanda attorea in punto di quantum quest'ultima, come proposta, va pertanto rigettata.
Gli accertamenti in punto di responsabilità giustificano la compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da quale impresa Parte_1
designata per la gestione dei sinistri del F.G.V.S., nei confronti di e compensa le spese di lite. Controparte_2
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2025. IL GIUDICE