Accoglimento
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/08/2025, n. 7067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7067 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07067/2025REG.PROV.COLL.
N. 01695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1695 del 2025, proposto da
NA IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione MI-AG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Pizzoferrato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Eredi di NI Primarosa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’MI AG (Sezione Prima) n. 00592/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione MI-AG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Nicodemo e Pizzoferrato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’articolato contenzioso da cui origina il presente giudizio può essere sintetizzato come segue.
NA IN proponeva originario ricorso per l’annullamento della graduatoria del concorso bandito dalla Regione MI-AG per la copertura di un posto vacante nella qualifica unica dirigenziale nell’organico del personale dell’Assemblea legislativa, area settoriale omogenea A3 “ Supporto al processo legislativo ed amministrativo ”, in relazione al quale la ricorrente si era collocata nella seconda posizione in graduatoria.
Giusta sentenza n. 8044 del 2021 di questa V Sezione, in riforma della sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, quest’ultimo veniva accolto, sicché la Regione veniva condannata alla ricostruzione della carriera dell’interessata; al contempo la sentenza d’appello dichiarava inammissibile per genericità la domanda risarcitoria avanzata dalla NA.
Con la successiva sentenza n. 1069 del 2023, questo Consiglio di Stato accoglieva in parte il ricorso in ottemperanza proposto dalla NA (la quale si doleva dell’omessa ricostruzione della carriera e immissione “ora per allora” nel ruolo dirigenziale) e condannava la Regione a riconoscere alla ricorrente l’adeguamento al trattamento economico dirigenziale ma non anche il risarcimento del danno, in quanto già escluso per genericità della sentenza ottemperanda.
La sentenza veniva in parte revocata dalla successiva n. 4443 del 2024, la quale ravvisava un errore di fatto in relazione all’omessa considerazione da parte del giudice d’appello della domanda risarcitoria in relazione ai danni successivi alla sentenza ottemperanda; a fini rescissori, la sentenza riconosceva alla ricorrente i danni corrispondenti alle differenze stipendiali dal 2 dicembre 2021 ( i.e. , data di pubblicazione della sentenza ottemperanda) al 27 maggio 2022 (momento in cui l’amministrazione aveva provveduto alla ricostruzione della carriera), oltre a un relativo 10% a titolo di danno non patrimoniale.
Tale ultima sentenza, impugnata dalla NA per revocazione, veniva confermata giusta sentenza n. 2394 del 2025 di questa V Sezione.
Parallelamente, giusta ricorso sub r.g. n. 761/2022 davanti al medesimo Tribunale amministrativo per l’MI AG - la cui sentenza è impugnata nella presente sede - la NA domandava il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittima originaria formazione della graduatoria, e dunque per mancata corresponsione della retribuzione per la qualifica dirigenziale e relativi accessori pensionistici e previdenziali dal 21 dicembre 2010 all’1 dicembre 2021, oltre al danno da ritardo nell’inquadramento dirigenziale dal 2 dicembre 2021 al 31 maggio 2022.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione MI AG, dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che le richieste risarcitorie controverse fossero state già integralmente scrutinate da questo Consiglio di Stato.
Segnatamente, riteneva il giudice di primo grado che la domanda risarcitoria per i danni conseguenti ai fatti antecedenti all’1 dicembre 2021 (in specie, dal 21 dicembre 2010 all’1 dicembre 2021) fosse stata definita dalle sentenze n. 8044 del 2021 e n. 1069 del 2023 di questo Consiglio di Stato, mentre quella relativa ai danni dal 2 dicembre 2021 al 27 maggio 2021 fosse stata definita dalla successiva sentenza n. 4443 del 2024 di questo Consiglio di Stato.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la NA deducendo l’erronea valutazione di elementi di fatto e di diritto; omissione di pronuncia.
Conseguentemente, l’appellante ha riproposto la domanda di risarcimento non esaminata dal giudice di primo grado, in relazione a un danno corrispondente alla retribuzione dal 21 dicembre 2010 all’1 dicembre 2021 (avendo la sentenza n. 4443 del 2024 riconosciuto danni successivi), in tutte le sue componenti - in termini differenziali rispetto a quanto effettivamente percepito ratione temporis - e il correlato trattamento previdenziale e pensionistico, per complessivi € 1.450.627,62, oltre a lucro cessante nella misura di almeno il 5% annuo e il danno non patrimoniale, in misura non inferiore al 30% di quello patrimoniale.
4. Resiste al gravame la Regione MI AG, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel ritenere inammissibile il ricorso per sovrapponibilità della domanda risarcitoria, qui proposta ai sensi dell’art. 30 Cod. proc. amm., con quella già avanzata ex art. 112, comma 3, Cod. proc. amm. nel giudizio di ottemperanza.
Diverso sarebbe, infatti, il fondamento dell’azione risarcitoria proposta, da un lato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, Cod. proc. amm. al fine di porre rimedio all’impossibilità di eseguire il giudicato (in forma di responsabilità oggettiva ), dall’altro ex art. 30 Cod. proc. amm. per il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo.
Nella specie, per effetto di un provvedimento illegittimo adottato dall’amministrazione, la NA avrebbe subito una lesione permanente ai propri diritti fondamentali inerenti al lavoro a far data dal dicembre 2010, ciò di cui la stessa NA domanda qui il risarcimento.
Tale domanda risarcitoria non sarebbe stata in precedenza conosciuta da altre sentenze, dal momento che la sentenza n. 4443 del 2024 di questo Consiglio di Stato si limitava a conoscere della (e accogliere la) domanda di risarcimento del danno da ritardo, relativo al periodo dal 2 dicembre 2021 al 1° giugno 2022, mentre nei giudizi definiti con le sentenze n. 8044 del 2021 e n. 1069 del 2023 nessuna domanda risarcitoria per mancato guadagno era stata formulata dalla ricorrente, né rileverebbe al riguardo la statuizione di inammissibilità per genericità della domanda pronunciata dalla detta sentenza n. 8044 del 2021 in quanto meramente in rito e non preclusiva alla riproposizione della domanda.
Allo stesso modo, non rileverebbe la sentenza n. 1069 del 2023 che, in quanto di ottemperanza, di limitava escludere una propria potestas iudicandi in relazione a risarcimenti non disposti in sede di cognizione.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto, nei termini e per le ragioni che seguono.
1.1.1. Al fine di valutare la fondatezza delle censure mosse dall’appellante è opportuno muovere dalle domande dalla stessa formulate nei precedenti giudizi e dal relativo scrutinio da parte di ciascuna precedente sentenza.
Nell’originario ricorso avverso l’esito della procedura concorsuale, la ricorrente si limitava ad affermare quanto segue: “ si formula fin da ora domanda onde ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, anche in misura equitativa, con riserva di specificazione, ferma restando l’esigenza cautelare ”.
Nel conseguente appello avverso la relativa sentenza la NA “ insiste [va] per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, già formulata in primo grado. Oltre alla domanda di ricostruzione della carriera […] insiste [va] per l’accoglimento della domanda risarcitoria, in considerazione del fatto che, nell’ipotesi di auspicata vittoria di merito, la ricorrente ha subito un danno alla propria professionalità e immagine ”.
In tale contesto, la sentenza d’appello n. 8044 del 2021, dopo aver accolto le domande caducatorie proposte dalla NA e condannato l’amministrazione alla corrispondente ricostruzione di carriera, statuiva che “ La domanda di risarcimento del danno [andasse] , invece, dichiarata inammissibile perché generica ”.
Il che non equivale, evidentemente, a un rigetto nel merito della domanda, ma a una mera statuizione in rito che ne esclude l’ammissibilità per genericità della formulazione: di qui un coerente giudicato che afferisce esclusivamente a tale profilo ( i.e. , inammissibilità per genericità di quella domanda) e non fa stato sulla pretesa sostanziale dell’interessata.
Nel successivo ricorso in ottemperanza, la NA domandava quanto segue: “ Domanda risarcitoria: si chiede altresì che l’Ecc.mo Collegio Voglia accertare gli ulteriori danni subiti dalla ricorrente a causa del contegno dell’amministrazione dal 2 dicembre 2021 (data di deposito della sentenza) fino alla piena esecuzione della stessa, ai sensi dell’art. 2043 c.c., a causa dell’illecita e palese violazione del giudicato da parte dell’amministrazione. Nella quantificazione dei danni, dovrà tenersi conto dei differenziali sul trattamento stipendiale, nonché della retribuzione di posizione e di quella di risultato, nonché prevedere la liquidazione di somma determinata in via equitativa per la lesione della professionalità della ricorrente, che ancora ad oggi non è stessa assunta nel ruolo dirigenziale ”.
Con motivi aggiunti la stessa domandava “ l’accertamento e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, come meglio specificato in narrativa ”.
Nel prosieguo, la ricorrente declinava la domanda deducendo che “ In ogni caso è dovuto il risarcimento per il danno non patrimoniale, subito dalla ricorrente in quanto anche in caso di ricostruzione della carriera sotto il profilo economico, così come dovuto e quindi richiesto, è impossibile restituire alla ricorrente il tempo della vita trascorso, tale da potere effettivamente acquisire sul campo la professionalità di cui aveva diritto ”.
In tal tale contesto, specificava espressamente trattarsi di “ domanda che trova il suo fondamento nell’art. 122 [ rectius , 112] c. 3 CPA, perché danni connessi all’impossibilità di esecuzione in forma specifica, del giudicato, non essendo possibile tornare al dicembre 2010 ”.
Allo stesso modo, subito dopo la ricorrente domandava, in via subordinata, il “ Risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato (art. 112, comma 3) ”, sia per “ non avere percepito la retribuzione propria della qualifica dirigenziale in tutte le voci previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa e quindi anche dell’indennità di risultato […] , ivi compresi i versamenti contributivi a fini pensionistici e previdenziali ”, sia per “ pregiudizio non patrimoniale ”; ciò oltre al risarcimento del danno “ per ritardo nell’inquadramento dirigenziale ” (cfr., per la ricostruzione delle suddette domande, anche Cons. Stato, V, 24 marzo 2025, n. 2394). Il tutto per il caso appunto “ in cui non [fosse stata] accolta la domanda principale formulata nel […] ricorso e non [fosse stato] possibile eseguire in forma specifica il giudicato ”.
Di qui le conclusioni, per quanto di ragione, nel senso di “ disporre le misure necessarie per assicurare la piena ed esatta esecuzione della sentenza del Consiglio di stato n. 8044/2021, e per l’effetto […] condannare l’amministrazione a risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, nella misura di almeno 30% su quanto non percepito o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa o attraverso il nominando Commissario ad acta, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ”, e, “ In via subordinata, condannare l’amministrazione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente ai sensi dell’art. art. 112, comma 3 nella misura che verrà quantificata in corso di causa o attraverso il nominando Commissario ad acta, oltre interessi, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ”, oltreché “ risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali per ritardo nell’assunzione, danni patrimoniali calcolati ad oggi quantomeno nella misura di € 41.367,57 ”, e “ Con salvezza, per quanto occorrer possa, di azione risarcitoria ai sensi nei termini di cui all’art. 30 del dlgs. 104/10 ”.
È chiaro come la domanda risarcitoria articolata dalla NA in sede di ottemperanza avesse tutt’altra causa petendi , inerente cioè al danno per (dedotta) impossibilità di esecuzione (o, comunque, inottemperanza) del giudicato nei termini invocati dalla ricorrente, e cioè con piena ricostruzione economica e giuridica del rapporto, a far data da quando lo stesso avrebbe dovuto sorgere nella prospettazione della stessa ricorrente ( i.e. , dal 21 dicembre 2010).
Il che è del resto coerente con la competenza alla cognizione della domanda, e, dunque, con la sua proposizione direttamente presso questo Consiglio di Stato, giacché una domanda risarcitoria per illegittimità del provvedimento - anziché, ex art. 112, comma 3, Cod. proc. amm., per impossibilità di esecuzione di giudicato, in relazione a una sentenza d’appello - non avrebbe potuto essere proposta direttamente davanti al Consiglio di Stato.
Per questo, la causa petendi fatta valere davanti al giudice dell’ottemperanza - che vale, come noto, a definire e qualificare la domanda - era diversa da quella che qui assume rilievo, e coincideva in particolare con l’impossibilità di esecuzione (o, comunque, con la mancata esecuzione) in forma specifica del giudicato, come invocata dall’appellante.
Nell’ambito del presente giudizio, per converso, per quanto il ricorso di primo grado abbia un contenuto articolato, da una sua lettura complessiva emerge chiaramente come lo stesso abbia a oggetto e ricomprenda la domanda di risarcimento del danno per illegittimità del provvedimento amministrativo (cfr., per la diversa prospettiva dei due rimedi risarcitori e loro differente funzione in relazione alle procedure di concorso, in collegamento alla cd. “ricostruzione di carriera”, Cons. Stato, V, 31 marzo 2017, n. 1497).
Il che si ricava da vari capi del ricorso, in cui la NA deduceva: “ SULLA PRESENTE AZIONE RISARCITORIA ” che “ la sentenza n. 8044/2021, non notificata, è stata pubblicata il 2 dicembre 2021. Dalla pubblicazione del passaggio in giudicato della sentenza (2 giugno 2022) decorrono i termini per promuovere l’azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 30 CPA ”, e cioè per danni derivanti da provvedimento amministrativo illegittimo annullato, ciò che la ricorrente richiedeva “ Senza rinuncia alcuna alle domande risarcitorie presentate nel ricorso in ottemperanza ” (ricorso, pag. 5).
Anche i fatti costitutivi della domanda, per quanto dedotti in modo talvolta sovrapposto, consentono di evocare chiaramente (anche) una causa petendi coincidente con l’illegittimità del provvedimento amministrativo già annullato giusta sentenza n. 8044 del 2021, e dunque un titolo risarcitorio fondato su tale illegittimità.
Il che emerge, ad esempio, dalle deduzioni “ SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 2043 C.C. ”, e in specie “ Sulla colpevolezza dell’amministrazione ”, laddove la ricorrente poneva in risalto che “ Per effetto dell’annullamento degli atti della procedura selettiva interna per copertura di n. 1 posizione della qualifica unica dirigenziale nell’organico del personale dell’Assemblea legislativa - area settoriale omogenea A3 ‘supporto al procedimento legislativo ed amministrativo’, la ricorrente è stata individuata quale effettiva vincitrice del concorso ” e che “ Il Consiglio di Stato ha espressamente rilevato l’assoluta erroneità e la manifesta irragionevolezza nella valutazione della commissione, sotto diversi profili ed ha addirittura riscontrato espressamente che l’incarico di segretario della consulta di garanzia statutaria (valutato dalla commissione ai fini della composizione del giudizio attribuito alla dott.ssa NI) fosse stato conferito formalmente soltanto ben oltre la scadenza del bando e ‘ …..fosse stato conferire proprio dal direttore generale con cui la NI lavorava, che era presidente della commissione, e che avrebbe, dunque dovuto astenersi dall’effettuare la valutazione perché chiaramente incompatibile ’ ”.
Dal che la ricorrente ricava che “ Dunque è stata accertata l’imputazione di responsabilità alla amministrazione regionale, finanche sotto forma di dolo, nel predisporre la documentazione utile per permettere alla Dott.ssa NI di incrementare il proprio punteggio (incarico di segretario della consulta dell’autonomia statutaria). Ha altresì accertato e dichiarato quantomeno la colpa grave nella valutazione dei titoli, presentati dalle candidate, con evidente penalizzazione nei confronti della dott.ssa NA ” (ricorso, pag. 5-6).
Emerge chiaramente da tale passo come il fatto preso in considerazione ai fini della proposizione della domanda risarcitoria coincida, in tale capo del ricorso, con l’illegittimità dell’azione amministrativa, e dunque col provvedimento annullato, e la ricorrente invochi la colpevolezza dell’amministrazione proprio in relazione a tale azione illegittima, seppure in seguito affianchi anche alcune doglianze in ordine al contegno dell’amministrazione nel corso della fase esecutiva (pag. 6 ss.).
Lo stesso è a dirsi sull’elemento del nesso causale, in relazione al quale la ricorrente deduceva che “ L’erronea valutazione della candidata NA nella procedura di valutazione selettiva interna per copertura di n. 1 posizione della qualifica unica dirigenziale nell’organico del personale dell’Assemblea legislativa - area settoriale omogenea A3 ‘supporto al procedimento legislativo ed amministrativo’ ha determinato la redazione di una graduatoria in cui la prima classificata è risultata la Dott.ssa NI. Da tale fatto è derivato in via immediata e diretta il danno subito dalla ricorrente NA. Infatti, essere stata collocata al secondo posto in graduatoria per l’errore dell’amministrazione (accertato in giudizio) le ha impedito di svolgere le funzioni dirigenziali dal 2010 a tutt’oggi, come di diritto ” (ricorso, pag. 11).
Anche qui, emerge come il fatto posto a fondamento della pretesa (e rispetto a cui il nesso causale è dunque dedotto) coincideva con l’azione illegittima dell’amministrazione nell’ambito della procedura concorsuale.
Anche successivamente, in relazione al danno, seppure in taluni passi la NA invocava (anche) pregiudizi connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, non mancava comunque di chiedere la “ quantificazione e la condanna dell’amministrazione resistente alla liquidazione di somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa dell’illegittimità accertata con la sentenza n. 8044/2021 resa dalla sezione V del Consiglio di Stato e della conseguente mancata assunzione della ricorrente nel profilo dirigenziale di cui al concorso, con decorrenza 21 dicembre 2010 e fino al I° dicembre 2021 ”, così ricomprendendo il pregiudizio (dedotto come) ancorato all’azione amministrativa illegittima della Regione (cfr. anche successivamente: “ Per effetto dell’accoglimento del ricorso con la sentenza n. 8044/21, la ricorrente è risultata prima in graduatoria e quindi è stato accertato il diritto della medesima ad accedere al ruolo dirigenziale con decorrenza 21 dicembre 2010. La dott.ssa NA non ha potuto esercitare tale diritto per fatto colpevole dell’amministrazione accertato in giudizio ”, ricorso, pag. 12).
In tale contesto, l’azione va perciò chiaramente interpretata come inerente alla domanda di risarcimento del danno per illegittimità dei provvedimenti annullati, né depone in senso contrario - nel contesto deduttivo e argomentativo suindicato - il sol fatto che, in sede di conclusioni, la ricorrente abbia domandato di “ condannare l’amministrazione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente ai sensi dell’art. art. 112, comma 3, fino alla liquidazione e versamento delle somme dovute ”, domanda retta oltretutto dalla previa (e generale) richiesta di “ accerta [r] e e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da 21 dicembre 2010 al 1° giugno 2022 come sopra qualificati e quantificati, o nella misura maggiore che verrà quantificata in corso di causa ”.
In tale prospettiva, deve concludersi dunque che la domanda formulata nella presente sede in ordine al risarcimento del danno subito dalla NA dal 21 dicembre 2010 al 2 dicembre 2021 in conseguenza dell’attività amministrativa illegittima (annullata giusta sentenza n. 8044 del 2021 di questo Consiglio di Stato) posta in essere dalla Regione non abbia formato oggetto di cognizione e scrutinio in altra sede giudiziale.
Al riguardo, non conducono a diversa conclusione - rispetto alla domanda di risarcimento per illegittimità provvedimentale, qui in rilievo - le statuizioni della sentenza di ottemperanza n. 1069 del 2023, per come riferite appunto a una domanda risarcitoria avente altra causa petendi ( i.e. , di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, Cod. proc. amm.).
Né rileva in tale contesto, ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria qui proposta dall’interessata, il fatto che la detta sentenza d’ottemperanza abbia affermato l’insussistenza di un diritto alla ricostruzione di carriera, agli effetti economici, per il periodo pregresso al nuovo e corretto inquadramento della Iannatuoni: il che attiene infatti, a ben vedere, alla ricostruzione della carriera come dovuta a fronte dell’annullamento del provvedimento che aveva erroneamente disposto sulla procedura concorsuale, e dunque alle conseguenze dell’accoglimento della domanda caducatoria sul rapporto di lavoro, ma non afferisce al risarcimento del danno in sé.
Allo stesso modo, non rileva la statuizione con cui la medesima sentenza ha affermato che “ In ogni caso, non è possibile riconoscere il risarcimento del danno, avendolo escluso la sentenza da ottemperare per genericità della domanda ”: anche tale statuizione va letta infatti nel contesto (di ottemperanza) in cui è maturata, volendo semplicemente significare che in quella sede si riteneva di non poter ordinare un’ottemperanza sui profili risarcitori non riconosciuti dalla sentenza di cognizione (ritenuti perciò in sé non ammissibili in sede di ottemperanza), senza perciò immutare il titolo della domanda fatta valere dall’interessata, né in ogni caso il contenuto (di mera inammissibilità) della statuizione di cognizione rispetto alla domanda risarcitoria ivi avanzata.
Alla luce di ciò, mentre - come riconosciuto dalla stessa appellante, che infatti espressamente non più coltiva la corrispondente domanda (cfr., da ultimo, memoria, pag. 2) - risulta conosciuta (e accolta) dalla sentenza di revocazione n. 4443 del 2024 la domanda risarcitoria proposta dalla NA per il periodo successivo, dal 2 dicembre 2021 al 27 maggio 2022, non altrettanto è a dirsi per quella extracontrattuale da illegittimità provvedimentale in relazione al periodo dal 21 dicembre 2010 all’1 dicembre 2021, su cui non s’è pronunciata né la sentenza n. 1069 del 2023, né la n. 8044 del 2021 che si è limitata a dichiarare un’inammissibilità per genericità della domanda, con statuizione in mero rito a fronte della (generica, appunto) prospettazione della ricorrente.
Di qui la fondatezza del motivo di gravame - e la speculare infondatezza, per le medesime ragioni, delle contrapposte eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell’appello sollevate dalla Regione, per ritenuto bis in idem e violazione di giudicato - con riforma della sentenza di primo grado incorsa in evidente errore per avere dichiarato inammissibile per bis in idem il ricorso in realtà in precedenza non conosciuto da alcuna sentenza in parta qua , nei termini suindicati, e conseguente rimessione perciò della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm. (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16).
2. In ragione di quanto suesposto va dunque accolto il motivo d’appello, nei termini suindicati, avente portata assorbente su tutti gli altri (ivi incluse le formulate istanze istruttorie), con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza e rimessione della causa al Tribunale amministrativo regionale per la MI AG ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., atteso il chiaro vizio della sentenza, consistente nell’aver dichiarato inammissibile il ricorso per aver ritenuto trattata e conosciuta una domanda in realtà non ritualmente esaminata da alcuna precedente decisione, nei termini sopra chiariti.
2.1. La decisione esclusivamente in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, mentre l’accoglimento dell’appello esclude di per sé la fondatezza della domanda ex artt. 26 Cod. proc. amm. e 96 Cod. proc. civ. avanzata dalla Regione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’appellata sentenza rimettendo la causa al Tribunale amministrativo regionale per l’MI AG, ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm., come in motivazione;
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO