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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 550 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), rappresentata e difesa dall'Avv.to
SECONDINO KATIUSCIA e dall'Avv.to ANTONIO CARLETTO, elettivamente domiciliata in Campobasso in via Pietrunto n.4 presso la Filiale di Poste NE spa-Affari
Legali, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
FI VE (C.F. [...]) e GA OL (C.F.
[...]), rappresentate e difese dall'Avv.to DELLA PORTA COSTANZO, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Termoli, via Francia n. 3, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Larino in accoglimento dell'appello proposto da Poste NE S.p.A., per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n.
305/2021 del Giudice di Pace di Termoli-dott. Casale Giancarlo, emessa nel procedimento R.G.n. 479/2021 depositata il 30.11.2021 e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere il buono oggetto di causa, con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza pagina 1 di 8 di primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”; per parte appellata: “1) In via principale ed in parziale riforma della sentenza appellata, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, liquidare in favore delle appellate gli interessi secondo i rendimenti previsti convenzionalmente alla sottoscrizione del Buono Fruttifero Postale per cui è causa;
2) Confermare, nel resto, la sentenza impugnata. 3) In via subordinata, per le motivazioni esplicitate al punto 3), nel caso di accoglimento dell'atto di appello, rigettarlo comunque nei confronti di AS IO, con ogni conseguenza in ordine al diritto al rimborso, in suo favore, del buono e dei rendimenti per esso stabiliti. 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. LI IL conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli la società Poste NE
Spa, esponendo di aver sottoscritto, in data 25.2.2002, presso l'Ufficio postale di Termoli in via
Mario Milano, un Buono Fruttifero Postale in favore della figlia minore, AS IO, dell'importo di Euro 2.500,00; che, al termine dell'operazione, il dipendente consegnava esclusivamente detto buono, il quale recava le sole diciture “a termine”, ma senza specificazione della durata, e “AA3”, quest'ultima posta a penna sul retro;
che in data 30.12.2020 l'attrice si recava presso l'ufficio postale ma si vedeva negare la richiesta di rimborso poiché il diritto di credito risultava prescritto;
che vana si risolveva la richiesta formale di rimborso rivolta all'ente.
Così esposti i fatti, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al rimorso della somma riportata nel titolo, oltre agli interessi previsti e rivalutazione monetaria, evidenziando di non essere stata posta nelle condizioni di conoscere la durata del titolo e la sua scadenza, stante la mancata consegna del foglio illustrativo contenente le condizioni di contratto e in assenza di informazioni riportate sul titolo.
1.1. Si costituiva Poste NE S.p.a., chiedendo il rigetto all'avversa domanda. In particolare, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del buono, anche in ragione dell'assenza di idonei atti interruttivi;
quanto alla violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, richiamata la giurisprudenza formatasi sulla natura dei buoni in questione, esponeva che all'epoca gli obblighi informativi erano espletati mediante consegna di fogli illustrativi ai clienti, affissi anche negli Uffici postali, nonché sui siti internet e, più in generale, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica attraverso i quali avveniva l'emissione (per “serie”) dei BFP ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
Pertanto, secondo la convenuta, era onere della risparmiatrice, preso atto che il buono riportava pagina 2 di 8 il numero di serie e l'avvertimento di titolo “a termine”, attivarsi per verificare la scadenza e i termini di prescrizione entro cui chiedere il rimborso del capitale e gli interessi maturati. Infine, quanto all'omessa consegna del foglio illustrativo, la convenuta osservava che se l'attrice aveva negato di aver ricevuto il foglio informativo, probabilmente per averlo smarrito negli anni, neppure Poste poteva ora dare prova della consegna, così elidendosi reciprocamente le dichiarazioni sul punto.
1.2. In corso di causa interveniva AS IO, aderendo alla domanda dell'attrice.
1.3. Il Giudice di Pace, con sentenza del 30.11.2021 n. 305/2021, accoglieva la domanda, ritenendo che la mancata consegna del foglio informativo e l'omessa indicazione di informazioni utili sul titolo avevano impedito al suo titolare di avere contezza della scadenza e così del termine entro cui esercitare il proprio diritto ex art. 2935 c.c. Pertanto, condannava Poste NE Spa al rimborso del buono fruttiferi della somma di euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi e alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello Poste NE spa, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata per non aver considerato il primo Giudice la peculiare natura del buono fruttifero in questione, richiamando sul punto ampia giurisprudenza;
ha poi dedotto, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, l'irrilevanza, ai fini di cui all'art. 2935 c.c., della mancata conoscenza del periodo di prescrizione del diritto e, quindi, l'erroneità della pronuncia per essere validamente maturata la causa estintiva del diritto.
2.1. Si sono costituite LI IL e AS IO, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, nel contempo, spiegando appello incidentale con riguardo alla omessa liquidazione degli interessi secondo i rendimenti previsti dal titolo, pari al 35% del capitale sottoscritto, al lordo delle imposte, non riconosciuti dal primo Giudice.
2.2. La causa, di natura documentale, è stata così trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge alle parti.
*******
L'appello è fondato.
3. LI IL ha acquistato un buono fruttifero postale a termine emesso in data
25.02.2002.
Tale buono, come riportato a penna nel retro dello stesso, appartiene alla serie AA3, istituita con il D.M. del 17 ottobre 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2001), in pagina 3 di 8 collocamento dal 23 ottobre 2001 al 02 maggio 2002; per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
Detto buono doveva essere incassato entro il termine prescrizionale decennale.
Infatti, la disciplina della prescrizione è stata individuata come decennale dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 e, segnatamente, all'art. 8, il quale stabilisce che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono
a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Essendo il buono scaduto in data 25.02.2009, deve ritenersi che all'atto della richiesta di riscossione, che la ricorrente ha allegato essere avvenuta nel dicembre 2020, i buoni erano ormai prescritti. Né è stato allegato e dimostrato l'intervento di un atto interruttivo del suddetto termine.
4. La LI ha sostenuto che la prescrizione non sarebbe maturata in quanto l'assenza del termine di durata sul buono e la mancata consegna del foglio illustrativo non le avevano consentito di conoscere il termine di scadenza del buono e così di esercitare il diritto di rimborso del capitale e della riscossione degli interessi contrattualmente dovuti. Conformemente a tale tesi si è determinato il primo Giudice.
4.1. L'assunto è infondato.
Deve rammentarsi che i Buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa
Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantiti, quindi, direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e collocati presso gli uffici delle Poste.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un.
13979/2007, Cass. n. 19002/2017, Cass. Sez. Un. n. 3963/2019; Cass. ord. n. 4748 /2022), i buoni postali fruttiferi costituiscano titoli di legittimazione necessaria, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità delle norme contenute nel libro IV, titolo V, del c.c., ovvero le norme sui titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità
(con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.), tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi) e, da qui, l'applicabilità di quella giurisprudenza di legittimità secondo cui pagina 4 di 8 il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (v. Cass., n. 6747/2014). Difatti, l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie”, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 284 del 1999; la sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione in forza del combinato disposto di cui all'articolo 173 del codice postale e dell'articolo 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto nascente dal buono fruttifero (cfr. Cass. SU sent. n. 13379/2007; Cass. SU sent. n.
3963/2019; Cass. ordinanza n. 4748/2022).
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai BPF la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso
Cass. Sez. Un. 3963/2019). Pertanto, in base a quanto precede, devono ritenersi applicabili le peculiari disposizioni contenute nei decreti ministeriali che costituiscono la base della stessa emissione dei titoli e che danno contenuto al rapporto negoziale tra le parti.
Quanto agli immediati precipitati di quanto sinora detto, appare utile richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione civile n. 33631 del 20/12/2024, la quale, nel fare il punto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla stessa questione oggetto della presente controversia, ha ribadito che “la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, "la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle POSTE ITALIANE rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario". Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al
Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. E' pagina 5 di 8 orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici
a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n. 24527/2021; Cass.,
n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n.
15363/2024). In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023) si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”.
A mente di quanto precede, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non può trovare applicazione nei termini intesi dall'attrice e dipoi dal primo Giudice;
difatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
26/05/2015, n. 10828). Né può sostenersi – come fanno la odierne appellate - che il dolo di cui al n. 8 sia ravvisabile nell'omissione di Poste di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore, stante l'obbligatorietà dell'adempimento di tale prestazione: ai sensi del n. 8 dell'art. 2941 c.c. è necessario che la dichiarazione omessa (in questo caso di tipo informativo), per quanto doverosa, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto diretta ad impedire al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr.
Cass. civ., 20 agosto 2013, n. 19240), elemento quest'ultimo in alcun modo dimostrato- prima ancora che allegato- in primo grado.
Infine, non è sostenibile che la prescrizione non sia decorsa per la beneficiaria del buono,
AS IO, potendo ella- in tesi dell'appellata- far valere il proprio diritto solo al pagina 6 di 8 raggiungimento della maggiore età: sul punto, il negozio concluso tra la stipulante e l'Ente è un contratto in favore di terzo di talché, ai sensi dell'art. 1413 c.c., il promittente può opporre al terzo beneficiario tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ivi inclusa, quindi, la prescrizione, mentre il mancato raggiungimento della maggiore età alla data di maturazione della prescrizione non è, per quanto già sopra osservato, causa di sospensione della prescrizione, potendo e dovendo agire in sua vece, com'è d'evidenza e come difatti avvenuto nel caso di specie, l'esercente la responsabilità genitoriale.
Ne consegue che l'appello è fondato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, ivi incluso l'appello incidentale, con conseguente obbligo di restituzione degli appellati di quanto conseguito in esecuzione della sentenza di prime cure.
5. La riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente LI IL e AS IO. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per il primo grado in base al dm 55/2014 ratione temporis vigente e, per il presente grado, nei parametri medi per la sola di studio e fase introduttiva e minimi per la fase decisoria (attesa l'esiguità dell'attività espletata, essendo il thema disputandum interamente cristallizzato negli atti introduttivi), omessa quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da POSTE ITALIANE SPA nei confronti di FI VE e GA OL, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da FI VE con l'intervento adesivo di GA
OL nei confronti di POSTE ITALIANE SPA, disponendo l'immediata restituzione di tutto quanto l'appellante abbia eventualmente pagato in virtù della sentenza di primo grado;
− condanna FI VE e GA OL al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di POSTE ITALIANE S.P.A., delle spese di lite, che si liquidano come segue: spese per il giudizio di primo grado in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per pagina 7 di 8 legge;
spese per il giudizio di secondo grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 26.1.2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 550 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), rappresentata e difesa dall'Avv.to
SECONDINO KATIUSCIA e dall'Avv.to ANTONIO CARLETTO, elettivamente domiciliata in Campobasso in via Pietrunto n.4 presso la Filiale di Poste NE spa-Affari
Legali, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
FI VE (C.F. [...]) e GA OL (C.F.
[...]), rappresentate e difese dall'Avv.to DELLA PORTA COSTANZO, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Termoli, via Francia n. 3, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Larino in accoglimento dell'appello proposto da Poste NE S.p.A., per tutti i motivi esposti in narrativa, riformare integralmente la sentenza n.
305/2021 del Giudice di Pace di Termoli-dott. Casale Giancarlo, emessa nel procedimento R.G.n. 479/2021 depositata il 30.11.2021 e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere il buono oggetto di causa, con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza pagina 1 di 8 di primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”; per parte appellata: “1) In via principale ed in parziale riforma della sentenza appellata, accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, liquidare in favore delle appellate gli interessi secondo i rendimenti previsti convenzionalmente alla sottoscrizione del Buono Fruttifero Postale per cui è causa;
2) Confermare, nel resto, la sentenza impugnata. 3) In via subordinata, per le motivazioni esplicitate al punto 3), nel caso di accoglimento dell'atto di appello, rigettarlo comunque nei confronti di AS IO, con ogni conseguenza in ordine al diritto al rimborso, in suo favore, del buono e dei rendimenti per esso stabiliti. 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. LI IL conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli la società Poste NE
Spa, esponendo di aver sottoscritto, in data 25.2.2002, presso l'Ufficio postale di Termoli in via
Mario Milano, un Buono Fruttifero Postale in favore della figlia minore, AS IO, dell'importo di Euro 2.500,00; che, al termine dell'operazione, il dipendente consegnava esclusivamente detto buono, il quale recava le sole diciture “a termine”, ma senza specificazione della durata, e “AA3”, quest'ultima posta a penna sul retro;
che in data 30.12.2020 l'attrice si recava presso l'ufficio postale ma si vedeva negare la richiesta di rimborso poiché il diritto di credito risultava prescritto;
che vana si risolveva la richiesta formale di rimborso rivolta all'ente.
Così esposti i fatti, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al rimorso della somma riportata nel titolo, oltre agli interessi previsti e rivalutazione monetaria, evidenziando di non essere stata posta nelle condizioni di conoscere la durata del titolo e la sua scadenza, stante la mancata consegna del foglio illustrativo contenente le condizioni di contratto e in assenza di informazioni riportate sul titolo.
1.1. Si costituiva Poste NE S.p.a., chiedendo il rigetto all'avversa domanda. In particolare, la convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale del buono, anche in ragione dell'assenza di idonei atti interruttivi;
quanto alla violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, richiamata la giurisprudenza formatasi sulla natura dei buoni in questione, esponeva che all'epoca gli obblighi informativi erano espletati mediante consegna di fogli illustrativi ai clienti, affissi anche negli Uffici postali, nonché sui siti internet e, più in generale, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica attraverso i quali avveniva l'emissione (per “serie”) dei BFP ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.
Pertanto, secondo la convenuta, era onere della risparmiatrice, preso atto che il buono riportava pagina 2 di 8 il numero di serie e l'avvertimento di titolo “a termine”, attivarsi per verificare la scadenza e i termini di prescrizione entro cui chiedere il rimborso del capitale e gli interessi maturati. Infine, quanto all'omessa consegna del foglio illustrativo, la convenuta osservava che se l'attrice aveva negato di aver ricevuto il foglio informativo, probabilmente per averlo smarrito negli anni, neppure Poste poteva ora dare prova della consegna, così elidendosi reciprocamente le dichiarazioni sul punto.
1.2. In corso di causa interveniva AS IO, aderendo alla domanda dell'attrice.
1.3. Il Giudice di Pace, con sentenza del 30.11.2021 n. 305/2021, accoglieva la domanda, ritenendo che la mancata consegna del foglio informativo e l'omessa indicazione di informazioni utili sul titolo avevano impedito al suo titolare di avere contezza della scadenza e così del termine entro cui esercitare il proprio diritto ex art. 2935 c.c. Pertanto, condannava Poste NE Spa al rimborso del buono fruttiferi della somma di euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi e alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha spiegato appello Poste NE spa, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata per non aver considerato il primo Giudice la peculiare natura del buono fruttifero in questione, richiamando sul punto ampia giurisprudenza;
ha poi dedotto, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, l'irrilevanza, ai fini di cui all'art. 2935 c.c., della mancata conoscenza del periodo di prescrizione del diritto e, quindi, l'erroneità della pronuncia per essere validamente maturata la causa estintiva del diritto.
2.1. Si sono costituite LI IL e AS IO, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, nel contempo, spiegando appello incidentale con riguardo alla omessa liquidazione degli interessi secondo i rendimenti previsti dal titolo, pari al 35% del capitale sottoscritto, al lordo delle imposte, non riconosciuti dal primo Giudice.
2.2. La causa, di natura documentale, è stata così trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge alle parti.
*******
L'appello è fondato.
3. LI IL ha acquistato un buono fruttifero postale a termine emesso in data
25.02.2002.
Tale buono, come riportato a penna nel retro dello stesso, appartiene alla serie AA3, istituita con il D.M. del 17 ottobre 2001 (pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22 ottobre 2001), in pagina 3 di 8 collocamento dal 23 ottobre 2001 al 02 maggio 2002; per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione.
Detto buono doveva essere incassato entro il termine prescrizionale decennale.
Infatti, la disciplina della prescrizione è stata individuata come decennale dal Decreto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 e, segnatamente, all'art. 8, il quale stabilisce che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono
a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Essendo il buono scaduto in data 25.02.2009, deve ritenersi che all'atto della richiesta di riscossione, che la ricorrente ha allegato essere avvenuta nel dicembre 2020, i buoni erano ormai prescritti. Né è stato allegato e dimostrato l'intervento di un atto interruttivo del suddetto termine.
4. La LI ha sostenuto che la prescrizione non sarebbe maturata in quanto l'assenza del termine di durata sul buono e la mancata consegna del foglio illustrativo non le avevano consentito di conoscere il termine di scadenza del buono e così di esercitare il diritto di rimborso del capitale e della riscossione degli interessi contrattualmente dovuti. Conformemente a tale tesi si è determinato il primo Giudice.
4.1. L'assunto è infondato.
Deve rammentarsi che i Buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da Cassa
Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantiti, quindi, direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e collocati presso gli uffici delle Poste.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un.
13979/2007, Cass. n. 19002/2017, Cass. Sez. Un. n. 3963/2019; Cass. ord. n. 4748 /2022), i buoni postali fruttiferi costituiscano titoli di legittimazione necessaria, riconducibili alla previsione dell'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità delle norme contenute nel libro IV, titolo V, del c.c., ovvero le norme sui titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità
(con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 c.c.), tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 (v., Cass., n. 22619/2023 e successive conformi) e, da qui, l'applicabilità di quella giurisprudenza di legittimità secondo cui pagina 4 di 8 il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 c.c. è proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (v. Cass., n. 6747/2014). Difatti, l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie”, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 284 del 1999; la sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione in forza del combinato disposto di cui all'articolo 173 del codice postale e dell'articolo 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto nascente dal buono fruttifero (cfr. Cass. SU sent. n. 13379/2007; Cass. SU sent. n.
3963/2019; Cass. ordinanza n. 4748/2022).
Proprio in forza di tale ricostruzione, è stata ritenuta non applicabile ai BPF la disciplina di tutela dei consumatori, caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (in tal senso
Cass. Sez. Un. 3963/2019). Pertanto, in base a quanto precede, devono ritenersi applicabili le peculiari disposizioni contenute nei decreti ministeriali che costituiscono la base della stessa emissione dei titoli e che danno contenuto al rapporto negoziale tra le parti.
Quanto agli immediati precipitati di quanto sinora detto, appare utile richiamare la recente pronuncia della Corte di Cassazione civile n. 33631 del 20/12/2024, la quale, nel fare il punto degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla stessa questione oggetto della presente controversia, ha ribadito che “la normativa di riferimento per il decorso del termine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023). La peculiarità del rapporto a valle dell'emissione dei BPF non consente di assimilare i documenti semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, "la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle POSTE ITALIANE rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario". Ed ancora è stato definitivamente chiarito che, benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, essi sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (Corte Cost., n. 508/1995), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al
Parlamento approvare, ai sensi dell'art. 81 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). Ragione questa per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali che consentono di variare o integrare il contenuto dei documenti emessi senza ledere l'interesse del risparmio del sottoscrittore. E' pagina 5 di 8 orientamento ormai consolidato che, data la peculiarità del rapporto tra Ente emittente e risparmiatore, la conoscenza del complessivo contenuto del documento, così come variato o integrato nel corso del rapporto, è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza cioè che sussistano obblighi informativi specifici
a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato per il risparmiatore (Cass., Sez. U., n. 3963/2019). Tale effetto è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass., n. 24527/2021; Cass.,
n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n. 4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n.
15363/2024). In punto di prescrizione (Cass. 23006/2023) si è poi affermato che l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)”.
A mente di quanto precede, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, non può trovare applicazione nei termini intesi dall'attrice e dipoi dal primo Giudice;
difatti, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
26/05/2015, n. 10828). Né può sostenersi – come fanno la odierne appellate - che il dolo di cui al n. 8 sia ravvisabile nell'omissione di Poste di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore, stante l'obbligatorietà dell'adempimento di tale prestazione: ai sensi del n. 8 dell'art. 2941 c.c. è necessario che la dichiarazione omessa (in questo caso di tipo informativo), per quanto doverosa, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto diretta ad impedire al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr.
Cass. civ., 20 agosto 2013, n. 19240), elemento quest'ultimo in alcun modo dimostrato- prima ancora che allegato- in primo grado.
Infine, non è sostenibile che la prescrizione non sia decorsa per la beneficiaria del buono,
AS IO, potendo ella- in tesi dell'appellata- far valere il proprio diritto solo al pagina 6 di 8 raggiungimento della maggiore età: sul punto, il negozio concluso tra la stipulante e l'Ente è un contratto in favore di terzo di talché, ai sensi dell'art. 1413 c.c., il promittente può opporre al terzo beneficiario tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ivi inclusa, quindi, la prescrizione, mentre il mancato raggiungimento della maggiore età alla data di maturazione della prescrizione non è, per quanto già sopra osservato, causa di sospensione della prescrizione, potendo e dovendo agire in sua vece, com'è d'evidenza e come difatti avvenuto nel caso di specie, l'esercente la responsabilità genitoriale.
Ne consegue che l'appello è fondato, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, ivi incluso l'appello incidentale, con conseguente obbligo di restituzione degli appellati di quanto conseguito in esecuzione della sentenza di prime cure.
5. La riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali sia del primo che del presente grado di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia (cfr. Cass. n. 15483 del 11.6.2008 e Cass. n. 17523 del 23.8.2011, tra le altre), che vede soccombente LI IL e AS IO. Dette spese si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per il primo grado in base al dm 55/2014 ratione temporis vigente e, per il presente grado, nei parametri medi per la sola di studio e fase introduttiva e minimi per la fase decisoria (attesa l'esiguità dell'attività espletata, essendo il thema disputandum interamente cristallizzato negli atti introduttivi), omessa quella istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da POSTE ITALIANE SPA nei confronti di FI VE e GA OL, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata da FI VE con l'intervento adesivo di GA
OL nei confronti di POSTE ITALIANE SPA, disponendo l'immediata restituzione di tutto quanto l'appellante abbia eventualmente pagato in virtù della sentenza di primo grado;
− condanna FI VE e GA OL al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di POSTE ITALIANE S.P.A., delle spese di lite, che si liquidano come segue: spese per il giudizio di primo grado in € 1.205,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per pagina 7 di 8 legge;
spese per il giudizio di secondo grado in € 174,00 per esborsi ed € 1.276,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 26.1.2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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