Articolo 7 della Legge 19 dicembre 1973, n. 837
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 gennaio 1974
Art. 7.
In aggiunta allo stanziamento previsto dall' articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, numero 1457 , sostituito dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n: 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituiti rispettivamente con gli articoli 10 e 12 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973; di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1974, di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 345 milioni nell'anno finanziario 1976.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974