Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 996/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Verbale di udienza del 10/04/2025 Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 221, comma 4 del D.L. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020. In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite. Il Giudice Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Il Giudice
Alberto Caprioli
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 996/2019 R.G., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
TRA
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo ed elettivamente domiciliato in Fuscaldo (CS), alla via San Michele n. 25;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore della (C.F. Controparte_1 Controparte_2
); P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 08.04.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e n. 22 L. n. 689/1981, depositato in data 24.06.2019, l'avv.
ricorreva contro la in persona del Presidente p.t. della Giunta Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 6 per l'annullamento dell'atto del 2.5.2019 – prot. 16998, notificato il 23.05.2019, con cui la CP_2
ha ingiunto il pagamento della somma di €300,00 a titolo di sanzione amministrativa Controparte_1 ex art. 17 del r.d. n. 1775/1933, per asserita captazione abusiva d'acqua.
Parte resistente deduceva che: con verbale notificato il 17.04.2019, i militari del Comando della
Stazione dei Carabinieri Forestale di Paola gli contestavano la realizzazione di una piccola captazione d'acqua pubblica all'interno di una sua proprietà nel Comune di Fuscaldo (CS), non meglio specificata, asseritamente in violazione degli artt. 17 del r.d. n. 1775 del 1993 e 96 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto avvenuta per uso agricolo, senza richiedere la predetta autorizzazione amministrativa, e ciò con l'avviso circa la facoltà di inviare scritti difensivi o documenti all'Autorità competente, ossia la
, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. Controparte_1
Nonostante la genericità della contestazione, quanto meno sotto il profilo dello specifico luogo dell'asserita commissione dell'illecito, il 17.04.2019, e quindi entro il termine legale dei trenta giorni, il ricorrente trasmetteva via pec all'Ufficio competente della Regione Calabria (Dip. Infrastrutture, Lav.
Pubblici, Mobilità – UOT- Funzioni territoriali) uno scritto difensivo di contestazione del verbale notificato, con n. 6 allegati, con il quale rappresentava, essenzialmente, che la captazione dell'acqua è avvenuta per uso domestico, il quale, a norma dell'art. 93 del r.d. n. 1775/1993 in data 02.05.2019, anteriormente, quindi, allo scadere del termine concesso ex. lege all'interessato per instaurare un contraddittorio con l'Autorità procedente.
Il ricorrente deduceva altresì di aver ricevuto in donazione dai propri genitori, avv. Apicella Filippo ed
, con atto per notar di Fuscaldo del 18.01.2010, Rep. 110.493-Racc. 14.263, la Persona_1 Per_2
nuda proprietà di due particelle di terreno site in località Cozzo di lepre o Sodarello di Fuscaldo, fra loro divise dalla strada provinciale Fuscaldo-San Benedetto Ullano, allibrate in Catasto, rispettivamente, alla particella n. 12 del foglio n. 31 ed alla particella n. 7 del foglio n. 24 del Comune di Fuscaldo.
Su quest'ultima particella e, precisamente, in prossimità della strada provinciale, esiste una captazione d'acqua sotterranea, fatta realizzare dal padre, l'avv. Apicella Filippo, circa quindi anni prima, verso i primi anni 2000, per fornire d'acqua una piccola abitazione dal medesimo fatta costruire sulla particella n. 12 del foglio n. 31, in forza di concessione n. 130 del 13.09.1999.
Il ricorrente deduceva di essere diventato proprietario, in via esclusiva, delle menzionate particelle per successione dai genitori, deceduti in data 03.10.2014 e 06.07.2015 e che né gli stessi genitori, quali precedenti proprietari/usufruttuari dei beni in esame, né il ricorrente, a seguito della cessione, hanno mai svolto attività agricola sui terreni indicati, limitandosi solo ad utilizzare l'acqua ivi captata per servire l'abitazione posta a breve distanza dalla sorgente.
pagina 3 di 6 Parte ricorrente, pertanto, domandava l'annullamento della impugnata ingiunzione di pagamento ed ogni connessa statuizione di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della , regolarmente citata e non Controparte_1 costituitasi, all'esito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e assegnava alle parti termini di giorni venti per il deposito di conclusionali e il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Orbene, partendo dal dato normativo, l'art. 18 comma 1 della Legge n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative e, particolarmente, di ordinanza-ingiunzione, statuisce che: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto”.
Nel caso di specie, come provato in via documentale da parte resistente, appare nitido che, in data
11.03.2019, due agenti della Stazione Carabinieri Forestale di Paola contestavano al sig. Parte_1
la violazione dell'art. 17 R.D. 1775/33 e art. 96 D. Lgs. in quanto accertavano la realizzazione
[...] di una piccola captazione di acqua pubblica all'interno della proprietà dell'asserito trasgressore, senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
La relata di notifica al trasgressore risulta datata 27.04.2019, data a partire dalla quale il sig. Parte_1
, in virtù del sopracitato art. 18 comma 1 della L. n. 689/1981, avrebbe avuto diritto a far
[...] pervenire all'autorità competente scritti difensivi o documenti.
Orbene, l'ordinanza ingiunzione veniva emessa dalla , con prot. n. 169981, in data Controparte_1
02.05.2019, prima che fosse trascorso tale termine.
Il sig. , infatti, trasmetteva infruttuosamente la propria memoria difensiva avverso il Parte_1
verbale di contestazione in data 16.05.2019, quindi nel rispetto dei trenta giorni previsto per consentire all'interessato la propria difesa, ignaro del fatto che la sanzione amministrativa fosse già stata comminata in data 02.05.2019, in assenza del contraddittorio procedimentale.
pagina 4 di 6 La giurisprudenza consolidatasi in relazione al citato articolo 18 è pressoché unanime nel valutare il meccanismo procedurale delineato dalla norma: redazione del verbale, presentazione di scritti difensivi, valutazione degli stessi da parte dell'organo competente a riceverli, emanazione del provvedimento produttivo di effetti nella sfera giuridica dei destinatari.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti: “In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti, ha carattere essenziale e dilatorio dell'ordinanza-ingiunzione che può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la "ratio" della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi di un processo in seguito all'opposizione e di favorire la definizione delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto termine, che costituisce non una semplice facoltà (...), bensì una condizione di validità del procedimento amministrativo e dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice” (Cass., sez. I,
7.10.1987, n. 7495).
Ancora: “L'autorità amministrativa ha il dovere sia di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, sia di esaminare il contenuto della memoria difensiva, se essi hanno esercitato la facoltà difensiva nella forma scritta. L'inosservanza dei doveri correlati all'esercizio delle facoltà difensive dell'interessato costituisce un vizio del procedimento amministrativo predisposto dalla legge per
l'esercizio della potestà sanzionatoria, con la conseguente illegittimità, per violazione di legge, della ordinanza ingiunzione che ha applicato la sanzione amministrativa” (Cass. n. 10658/1992).
Infine, sempre la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sent. 10920 dell'11.07.2003, in una fattispecie in tema di scarico senza autorizzazione, ai sensi della legge 10.05.1076 n. 319 e ss. mm., “In tema di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 una volta contestata o notificata, nei termini indicati dall'art. 14, la violazione, è da escludere che, ai fini dell'esaurimento del procedimento con l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, l'autorità competente, destinataria del rapporto, debba osservare - in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione da parte della pubblica amministrazione interessata con apposito provvedimento - il termine, di trenta giorni, risultante dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ciò data la diversità del procedimento rivolto all'applicazione di sanzioni amministrative, avente natura contenziosa, per il quale la mancanza di un termine per la fase decisoria rinviene la propria "ratio" nella stessa possibilità, offerta all'interessato, di essere sentito, se lo chieda, dall'autorità competente, nonché di presentare scritti difensivi, rispetto al procedimento amministrativo in genere, che tale natura non ha, ed al quale soltanto si riferisce il citato art. 2”.
pagina 5 di 6 L'Amministrazione può, dunque, assumere legittimamente la propria determinazione solo dopo l'esame delle controdeduzioni della parte interessata e, comunque, non prima dello scadere del termine concesso dalla legge per l'eventuale deposito delle stesse (Cass. civ., sez. II, n. 4019, 21.02.2007.
Il comportamento adottato dall'Amministrazione resistente, peraltro rimasta contumace di talchè non ha potuto dedurre fatti contrari, viola i principi del contraddittorio e della garanzia partecipativa delineati dalla legge e consolidati dalla giurisprudenza.
Invero se per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3254/2003) essendo inapplicabile la legge n.
241/1990 ai procedimenti di cui alla legge 689/1981 in considerazione del rapporto di specialità intercorrente tra le medesime, il trasgressore ben può esercitare direttamente nel procedimento sanzionatorio le facoltà di cui all'art. 18 legge n. 689/1981, laddove l'amministrazione procedente deve assolvere l'obbligo motivazionale - attraverso l'allegazione del verbale di contestazione e della documentazione di cui all'art 23 della legge 689/1981, la cui violazione evidentemente impedisce al trasgressore di esercitare legittimamente ogni tipo di difesa.
Alla luce delle precedenti considerazioni in diritto, ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato che deve essere annullato.
Le spese giudiziali, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/2022
(scaglione fino a 1.100€, tutte le fasi), stante la semplicità della causa, seguono la soccombenza della resistente.
PQM
Il Tribunale ordinario di Paola, definitivamente pronunciando sulla presente opposizione, rigettata e disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, così dispone:
a) ACCOGLIE il ricorso proposto nell'interesse dell'avv. ; Parte_1
b) l'impugnata ingiunzione di pagamento del 2.5.2019 – prot. 16998 – con cui la Pt_2 ha ingiunto il pagamento della somma di €300,00 a titolo di sanzione Controparte_1
amministrativa ex art. 17 del r.d. n. 1775/1933;
c) CONDANNA l'Amministrazione resistente in persona del Presidente p.t. Controparte_1 della Giunta Regionale al pagamento delle spese di lite, liquidate in €332,00.
Paola lì 10.04.2025
Il Giudice
Dott. Alberto Caprioli
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