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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1096/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Morgeto (RC) il 18.09.48, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Onorati, C.F. ed elettivamente dom.to C.F._2 presso il suo studio in Roma al Largo Gaetano La Loggia n.33, giusta procura in atti;
Appellante
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, con Controparte_1 sede in via B. Abenante, n.35 - 87064 – NO RO (CS) , PartitaIVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliato in P.zza Santi Anargiri – 87064 – NO RO – a.u. RO, giusta mandato in atti
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Appellata
E in persona del legale rapp.te p.t. sig. ON Controparte_3 con sede legale in NA LU (SA) alla Via Maglianello SNC già Controparte_4
(P.IVA ) (doc.n. 1 -2-3) rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca
[...] P.IVA_2
Marmo (cod. fisc. ) presso lo studio della quale è elettivamente C.F._4 domicilia in San Pietro al TA (SA) alla Via della Sorgente, 66 in virtù di procura alle liti in atti Appellata
E (già Controparte_5 Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro tempore
[...]
Appellata contumace
E
Controparte_7 Controparte_8
Appellata contumace
E in persona del legale rapp.te p.t. sig. Controparte_9 CP_3
, con sede alla Via Godelmo, 1 - 84036 - Sala Consilina (SA) (P.IVA )
[...] P.IVA_3
– in qualità di beneficiaria della società in persona del legale ON rapp.te p.t. sig. con sede legale in NA LU (SA) alla Via Controparte_3
Maglianiello SNC (P.IVA - rappresentata e difesa - in virtù di procura alle P.IVA_2 liti in atti - dall'Avv. Francesca Marmo (cod. fisc. n.fax 0975 C.F._4
399090 pec presso lo studio della quale elett.te domicilia in Email_1
San Pietro al TA (SA) alla Via Della Sorgente, 68. Intervenuta volontaria
Conclusioni:
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro in Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza n.147/2019 del Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa M. F. Di Maio, pubblicata il 29.04.19, sulla base degli esposti motivi d'appello, previo rigetto delle deduzioni ed eccezioni avversarie, così provvedere: 1) condannare in solido (già Controparte_1
, (già e Controparte_10 ON Controparte_11 [...] al pagamento della somma di € 51.655,50 o delle eventuali diverse somme ritenute di Controparte_9 giustizia, quali compensi, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% per il giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa M. F. Di Maio, R.G. 142/2012, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Claudio Onorati;
2) condannare in solido
[...]
(già , (già Controparte_1 Controparte_10 ON Controparte_11
e al pagamento delle spese e dei compensi professionali del grado
[...] Controparte_9
d'appello, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Claudio Onorati;
3) dichiarare inammissibile la domanda del
[...]
(già di condanna dell'Ing. al pagamento Controparte_1 Controparte_10 Parte_1
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
delle spese di lite del primo grado di giudizio, non avendo controparte spiegato appello incidentale contro la sentenza di primo grado”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ON rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esplicate e confermare la Sentenza n. 147/2019, depositata in data 29.04.2019, del Tribunale di Castrovillari;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario”.
Per l'appellato : “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Controparte_12
Voglia … Rigettare, in quanto privo di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dall'Ing. avverso la sentenza n. 147/2019 resa dal Tribunale di Castrovillari il Parte_1
29.04.2019, per le motivazioni sopra esposte;
Condannare, in ogni caso, parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
Per la terza intervenuta “A)Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_9 di Catanzaro, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni esplicate nella comparsa di costituzione e di risposta, depositata nell'interesse dell' ra ON
, per effetto, confermare la Sentenza n. 147/2019, depositata Controparte_9 in data 29.04.2019, del Tribunale di Castrovillari, laddove compensa le spese di lite. B) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 01.02.12 la Parte_2 conveniva in giudizio il per sentirlo "-1) condannare...al pagamento della Controparte_10 somma di € 764.781,02 oltre I.V.A., per i motivi e le causali in premessa illustrate, provate e quantificate, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà in corso di causa determinata, oltre a svalutazione, interessi legali e moratori, come dalla legge previsto in materia di ritardato pagamento di importi dovuti in dipendenza di appalti e forniture pubblici;
-2) condannare il convenuto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.".
La domanda traeva origine da un contratto di appalto stipulato tra le parti in data
20.02.2008 e avente ad oggetto lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto di depurazione Amica-Seggio commissionati dall'ente pubblico.
La società attrice ha sostenuto di aver svolto interventi extra-contratto e di aver sopportato maggiori oneri a causa dell'andamento anomalo dei lavori, e pertanto ne richiedeva il risarcimento e/o indennizzo.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 142/2012 avanti al Tribunale di Castrovillari (ex
Tribunale di RO).
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
In data 23.01.13 si costituiva il il quale nella propria comparsa di Controparte_10 risposta formulava domanda di chiamata in causa nei confronti dell'Ing. Parte_1
dell'Ing. dell'Ing. , quali progettisti e
[...] Controparte_7 Controparte_8 direttori dei lavori, e di finanziatrice dei lavori, Controparte_13 al fine di imputare a questi, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la responsabilità e la conseguente condanna in solido al pagamento di quanto richiesto da Parte_2
In particolare, così concludeva il "In rito, accogliere l'eccezione di Controparte_10 incompetenza del Tribunale adito per evidente clausola compromissoria arbitrale. Nel merito, nella davvero denegata ipotesi di rigetto della pregiudiziale eccezione di incompetenza documentata, ed in via principale, il rigetto della domanda attorea per sopravvenuta decadenza rispetto ai termini imposti per legge sulle sollevate doglianze che dovrebbero costituire il fondamento della domanda attorea;
in via più gradata, il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto attese le motivazioni e deduzioni con dettaglio argomentate nell'atto e, nella denegata ipotesi, in via subordinata, nel caso quindi di eventuale responsabilità, se ne dichiari una misura ridottissima e sempre da imputare all' CP_14 in proprio ovvero in solido con gli ingegneri nella loro rispettiva qualità di direttore dei lavori delle
[...] varie fasi;
in via ancora subordinata e sempre nella denegata ipotesi di responsabilità, condannare
l' in solido con i tre ingegneri - e CP_14 Parte_1 CP_8 Controparte_7 nelle loro rispettive qualità - a rimborsare tutte le somme che il sarebbe tenuto a Controparte_10 pagare a seguito dell'accoglimento della domanda attrice".
Con atto di chiamata in causa notificato in data 14.05.2013 il Controparte_10 conveniva in giudizio l'Ing. , unitamente agli altri chiamati, per Parte_1
"accertare e dichiarare la responsabilità nella esecuzione e progettazione dei lavori eseguiti, la in p.l.r.p.t. unitamente ed in solido gli Ingegneri CP_14 CP_5 Parte_1
e attese le considerazioni in fatto e in diritto spiegate
[...] Controparte_7 Controparte_8 nell'atto di costituzione che qui si devono intendere per come riportate e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".
In data 21.05.2014 si costituiva l'odierno appellante, così concludendo nella propria comparsa di risposta "in via preliminare dichiarare:
1 - la nullità dell'atto di chiamata in causa ex art.164 c.p.c. e s.s., per la genericità dell'esposizione dei fatti.
2 - la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per mancanza di legittimazione ad agire.
3 - la carenza di legittimazione passiva dell'Ing.
4 - la improponibilità, inammissibilità, ed irricevibilità, nonché la incompetenza del Tribunale Pt_1 di RO adito per aver demandato ad arbitri la controversia ex art.38 c.p.c. Nel merito accertare la infondata domanda nei confronti dell'Ing. Con vittoria di spese e competenze di lite". Pt_1
Si costituiva altresì concludendo per "previa Controparte_13 declaratoria di nullità della chiamata in causa per genericità e indeterminatezza degli elementi di fatto e
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diritto, rigettare la domanda di chiamata di terzo in causa spinta dal nei confronti Controparte_10 di siccome infondata, con condanna oltre che alle spese tutte di giudizio anche al risarcimento CP_14 ex art.96 c.p.c. - siccome infondata, con ogni coerente pronuncia a tal fine. – Sempre vinte le spese".
Si costituivano infine l'Ing. e l'Ing. così concludendo Controparte_7 Controparte_8
"- in via preliminare, rilevato il difetto di giurisdizione dichiarare che la controversia è devoluta alla cognizione degli arbitri, - in via principale, rigettare tutte le domande proposte dal Controparte_10 nei confronti dell'odierna terza chiamata in causa, perché inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto, dichiarando, altresì, non dovute le somme eventualmente pretese, - in via subordinata e con riserva di gravame, fermo rimanendo che non si accetta alcun contraddittorio, rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili, improponibili, infondate, in fatto ed in diritto, dichiarando, altresì, non dovute le somme pretese, - con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso spese forf. CPA ed
IVA.".
1.1. Con sentenza n. 147/2019, resa in data 29 aprile 2019, il Tribunale di Castrovillari:
1) rigettava la domanda proposta dall'attrice;
2) compensava le spese di lite.
In sintesi il Tribunale, premesso che “l'atto negoziale posto in essere in difetto di un valido impegno di spesa non può essere riferito al per l'invalidità dell'impegno assunto senza la necessaria CP_10 copertura finanziaria (cfr. Cass n. 14785/12)” e che “la delibera con cui i competenti organi comunali autorizzano la stipula di un contratto che implica una spesa per l'ente è affetta da nullità qualora manchi il relativo impegno contabile, ovvero qualora, pur in presenza dello stesso, difetti l'attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria”, ha ritenuto che:
- la nullità della delibera non può che estendersi al contratto facendo venire meno l'idoneità dello stesso a costituire titolo per il corrispettivo e ciò in quanto, per espressa previsione legislativa, in tali casi non sorge alcun rapporto obbligatorio con la pubblica amministrazione, ma direttamente tra il prestatore e il dipendente pubblico che ha consentito l'effettuazione dei lavori.
- a fronte della contestazione mossa d'ufficio dal giudice circa l'adozione della delibera in assenza della necessaria copertura finanziaria, parte attrice non ha dimostrato il contrario.
Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito, formulata in via subordinata da parte attrice perché “rappresenta una domanda nuova e come tale inammissibile”.
Per quanto più in specifico interessa ai fini del presente giudizio, il Tribunale compensava le spese del giudizio sul presupposto del rilievo d'ufficio della situazione posta a fondamento della decisione.
§ 2. Il giudizio di secondo grado
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Avverso questa sentenza, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto appello affidato ad un unico articolato motivo di gravame con
[...] cui deduce la “Violazione degli art. 91, comma 1 c.p.c., art. 2, comma 2 c.p.c. e art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.” quanto alla statuizione assunta dal primo giudice in punto di compensazione delle spese di lite.
In sintesi l'appellante deduce:
-che il Tribunale ha violato il principio della soccombenza sancito dall'art. 91, comma 1 cpc in base al quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” atteso che la domanda attorea è stata integralmente rigettata;
- che il Tribunale ha violato la norma processuale contenuta nell'art. 92, comma 2 c.p.c.
(nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. 132/14 convertito con modificazioni con L. 162/14 e vigente per tutti i giudizi introdotti tra il 04.07.2009 e il
11.12.2014, come nel caso di specie) che prescrive: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, atteso che non vi è stata soccombenza reciproca poiché la domanda attorea è stata integralmente rigettata;
- che non si ravvisa in concreto la sussistenza di nessuno dei requisiti previsti dalla norma che devono connotare la ragione addotta in motivazione, ossia la “esplicita indicazione delle ragioni” (atteso che la motivazione resa dal tribunale “è molto generica e non esprime le ragioni prescritte dalla stessa norma richiamata e legittimanti un provvedimento di compensazione”) e la “gravità ed eccezionalità delle ragioni”.
Con separate ed autonome comparse di costituzione, entrambe depositate in data
07.10.2019, si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_12 [...]
contestando nel merito la fondatezza del motivo di gravame articolato CP_2 dall'appellante e chiedendone, entrambe, il rigetto.
Con atto depositato in data 24 luglio 2023 ha spiegato intervento volontario in giudizio la società in qualità di beneficiaria della società Controparte_9 CP_2
[...]
A fondamento dell'intervento ha dedotto:
-- che con deliberazione dell'assemblea dei soci del 15.03.2023 è stato approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale della società ON mediante assegnazione di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione da denominarsi Controparte_9
-- che in virtù dell'allegato “B” del predetto progetto di scissione parziale e proporzionale, ha assegnato alla costituenda ON Controparte_9
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l'eventuale posizione creditoria vantata dall'Ing. nei confronti della Parte_1
oggetto del presente giudizio di appello;
ON
-- che con atto di scissione repertorio n.17264 raccolta n.12520 del 24.05.2023, è stata posta in essere la scissione parziale proporzionale della società ON in conformità al progetto approvato, in data 15.03.2023, dall'Assemblea dei soci della società e, conseguentemente, è stata costituita la società a ON responsabilità limitata denominata Controparte_9
-- che in caso di scissione di una società si determina un rapporto di successione tra due soggetti distinti in virtù del quale la società beneficiaria prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla scissione.
All'udienza del 12.07.2022 (celebratasi innanzi alla Terza Sezione di questa Corte), la
Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024.
Con decreto del presidente del collegio del 25.06.2025 la trattazione del giudizio veniva differita all'udienza del 09.12.2025.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla Seconda Sezione
Civile e la trattazione del giudizio veniva differita all'udienza del 12.03.2025.
All'udienza del 12.03.2025 -sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante e la hanno depositato Parte_1 Controparte_9 comparsa conclusionale e memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di Controparte_5
(già , di e i Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 quali non si sono costituiti in giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello.
3.2. L'appellante sviluppa un unitario motivo di gravame, contestando la compensazione delle spese di lite fondata sul rilievo ufficioso del profilo posto a base della decisione del giudice di prime cure.
Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato: la soluzione adottata dal tribunale per regolare le spese di lite è, infatti, rispettosa della ratio e della lettera del testo del capoverso dell'art. 92 c.p.c.
La motivazione addotta dal primo giudice -seppur nella sua stringatezza- appare rispondere ai canoni ermeneutici di cui all'articolo citato.
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Detta norma, com'è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ebbene, nel caso di specie, la determinazione del giudice di prime cure appare legittimamente riconducibile nel novero delle "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare l'adottata statuizione circa la regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che, al riguardo, l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572)” [cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11301 del 01/06/2015].
Ebbene, innanzitutto non può non rilevarsi che la motivazione addotta dal tribunale (“il rilievo di ufficio di detta situazione emergente giustifica la compensazione delle spese processuali”), pur nella sua sinteticità, dia espressamente conto delle ragioni prescritte dalla norma e legittimanti il provvedimento di compensazione delle spese.
Dal tenore della motivazione in cui sono chiaramente esplicitate le ragioni della decisione
(rilievo d'ufficio della circostanza posta a base della decisione) è, infatti, dato desumere, in maniera per altro chiara ed inequivoca, il motivo posto a fondamento della decisione di merito tale da costituire, di fatto e nella sostanza, una “grave ed eccezionale” ragione che possa giustificare la compensazione delle spese.
A ben vedere, infatti, come detto, a monte, il rigetto della domanda avanzata dalla
[...] nei confronti del si fonda, sostanzialmente ed in via ON Controparte_10 esclusiva, sulla nullità, rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.n.267/200, del contratto d'appalto per essere stato stipulato in difetto di un valido impegno di spesa [“
“l'atto negoziale posto in essere in difetto di un valido impegno di spesa non può essere riferito al CP_10 per l'invalidità dell'impegno assunto senza la necessaria copertura finanziaria (cfr. cass.n. 14785/12)
[…] la nullità della delibera non può che estendersi al contratto facendo venire meno l'idoneità dello stesso
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
a costituire titolo per il corrispettivo e ciò in quanto, per espressa previsione legislativa, in tali casi non sorge alcun rapporto obbligatorio con la pubblica amministrazione, ma direttamente tra il prestatore ed il dipendente pubblico che ha consentito l'effettuazione dei lavori”].
Sulla base di tale premessa, dunque, condivisibilmente, il tribunale ha deciso di compensare le spese di lite in quanto il rigetto della domanda della ON ha tratto origine dalla nullità del contratto d'appalto rilevata dal Giudice d'ufficio e mai eccepita dalle parti nel corso del giudizio, con i rispettivi scritti difensivi.
Corretto in concreto e congruo in astratto è, dunque, il riferimento posto a base della decisione impugnata fondato espressamente sul carattere ufficioso del rilievo posto a fondamento della decisione di merito.
La natura officiosa del rilievo posto a base della decisione e/o la natura processuale della questione -adeguatamente esplicitati come motivo a base della determinazione- devono, dunque, ritenersi motivo sufficiente ad integrare "eccezionali ragioni" trattandosi astrattamente di profilo che può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento e che si traduca in concreto, come nel caso di specie, nel motivo esclusivo posto a base della decisione.
E' tanto a maggior ragione è vero se si considera che il rilievo officioso -qualunque esso sia- operato dal giudicante (anche ove posto a ragione esclusiva fondante la decisione) integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice.
3.3. Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma -sul punto, essendo gli altri capi passati in giudicato- della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa (valore dichiarato pari a
51.655,50) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla (scarsa) complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
Nulla occorre statuire sulle spese tra l'appellante e le appellate non costituite, non risultando domande – e conseguenti pronunce – nei confronti di queste ultime.
Visto il tenore della decisione sull'appello (rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
9 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 147/2019, resa in data 29 aprile 2019, il Tribunale di
[...]
Castrovillari così provvede:
1. Dichiara la contumacia di (già Controparte_5 Controparte_6
, di e
[...] Controparte_7 Controparte_8
2. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
3. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di ON Controparte_9
e del comune di che si liquidano in euro 4.996,00 ciascuno oltre iva, Controparte_1 cpa e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. nei confronti del procuratore di e di ON Controparte_9 dichiaratosi antistatario.
4. Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1096/19 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Morgeto (RC) il 18.09.48, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Onorati, C.F. ed elettivamente dom.to C.F._2 presso il suo studio in Roma al Largo Gaetano La Loggia n.33, giusta procura in atti;
Appellante
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, con Controparte_1 sede in via B. Abenante, n.35 - 87064 – NO RO (CS) , PartitaIVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Maria Caruso (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliato in P.zza Santi Anargiri – 87064 – NO RO – a.u. RO, giusta mandato in atti
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Appellata
E in persona del legale rapp.te p.t. sig. ON Controparte_3 con sede legale in NA LU (SA) alla Via Maglianello SNC già Controparte_4
(P.IVA ) (doc.n. 1 -2-3) rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca
[...] P.IVA_2
Marmo (cod. fisc. ) presso lo studio della quale è elettivamente C.F._4 domicilia in San Pietro al TA (SA) alla Via della Sorgente, 66 in virtù di procura alle liti in atti Appellata
E (già Controparte_5 Controparte_6
, in persona del legale rapp.te pro tempore
[...]
Appellata contumace
E
Controparte_7 Controparte_8
Appellata contumace
E in persona del legale rapp.te p.t. sig. Controparte_9 CP_3
, con sede alla Via Godelmo, 1 - 84036 - Sala Consilina (SA) (P.IVA )
[...] P.IVA_3
– in qualità di beneficiaria della società in persona del legale ON rapp.te p.t. sig. con sede legale in NA LU (SA) alla Via Controparte_3
Maglianiello SNC (P.IVA - rappresentata e difesa - in virtù di procura alle P.IVA_2 liti in atti - dall'Avv. Francesca Marmo (cod. fisc. n.fax 0975 C.F._4
399090 pec presso lo studio della quale elett.te domicilia in Email_1
San Pietro al TA (SA) alla Via Della Sorgente, 68. Intervenuta volontaria
Conclusioni:
Per l'appellante : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro in Parte_1 parziale riforma dell'impugnata sentenza n.147/2019 del Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa M. F. Di Maio, pubblicata il 29.04.19, sulla base degli esposti motivi d'appello, previo rigetto delle deduzioni ed eccezioni avversarie, così provvedere: 1) condannare in solido (già Controparte_1
, (già e Controparte_10 ON Controparte_11 [...] al pagamento della somma di € 51.655,50 o delle eventuali diverse somme ritenute di Controparte_9 giustizia, quali compensi, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22% per il giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Castrovillari, Dott.ssa M. F. Di Maio, R.G. 142/2012, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Claudio Onorati;
2) condannare in solido
[...]
(già , (già Controparte_1 Controparte_10 ON Controparte_11
e al pagamento delle spese e dei compensi professionali del grado
[...] Controparte_9
d'appello, oltre a spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Claudio Onorati;
3) dichiarare inammissibile la domanda del
[...]
(già di condanna dell'Ing. al pagamento Controparte_1 Controparte_10 Parte_1
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
delle spese di lite del primo grado di giudizio, non avendo controparte spiegato appello incidentale contro la sentenza di primo grado”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ON rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni sopra esplicate e confermare la Sentenza n. 147/2019, depositata in data 29.04.2019, del Tribunale di Castrovillari;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario”.
Per l'appellato : “chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Controparte_12
Voglia … Rigettare, in quanto privo di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dall'Ing. avverso la sentenza n. 147/2019 resa dal Tribunale di Castrovillari il Parte_1
29.04.2019, per le motivazioni sopra esposte;
Condannare, in ogni caso, parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
Per la terza intervenuta “A)Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_9 di Catanzaro, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni esplicate nella comparsa di costituzione e di risposta, depositata nell'interesse dell' ra ON
, per effetto, confermare la Sentenza n. 147/2019, depositata Controparte_9 in data 29.04.2019, del Tribunale di Castrovillari, laddove compensa le spese di lite. B) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato in data 01.02.12 la Parte_2 conveniva in giudizio il per sentirlo "-1) condannare...al pagamento della Controparte_10 somma di € 764.781,02 oltre I.V.A., per i motivi e le causali in premessa illustrate, provate e quantificate, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà in corso di causa determinata, oltre a svalutazione, interessi legali e moratori, come dalla legge previsto in materia di ritardato pagamento di importi dovuti in dipendenza di appalti e forniture pubblici;
-2) condannare il convenuto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.".
La domanda traeva origine da un contratto di appalto stipulato tra le parti in data
20.02.2008 e avente ad oggetto lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto di depurazione Amica-Seggio commissionati dall'ente pubblico.
La società attrice ha sostenuto di aver svolto interventi extra-contratto e di aver sopportato maggiori oneri a causa dell'andamento anomalo dei lavori, e pertanto ne richiedeva il risarcimento e/o indennizzo.
La causa veniva iscritta al n. R.G. 142/2012 avanti al Tribunale di Castrovillari (ex
Tribunale di RO).
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
In data 23.01.13 si costituiva il il quale nella propria comparsa di Controparte_10 risposta formulava domanda di chiamata in causa nei confronti dell'Ing. Parte_1
dell'Ing. dell'Ing. , quali progettisti e
[...] Controparte_7 Controparte_8 direttori dei lavori, e di finanziatrice dei lavori, Controparte_13 al fine di imputare a questi, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la responsabilità e la conseguente condanna in solido al pagamento di quanto richiesto da Parte_2
In particolare, così concludeva il "In rito, accogliere l'eccezione di Controparte_10 incompetenza del Tribunale adito per evidente clausola compromissoria arbitrale. Nel merito, nella davvero denegata ipotesi di rigetto della pregiudiziale eccezione di incompetenza documentata, ed in via principale, il rigetto della domanda attorea per sopravvenuta decadenza rispetto ai termini imposti per legge sulle sollevate doglianze che dovrebbero costituire il fondamento della domanda attorea;
in via più gradata, il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto ed in diritto attese le motivazioni e deduzioni con dettaglio argomentate nell'atto e, nella denegata ipotesi, in via subordinata, nel caso quindi di eventuale responsabilità, se ne dichiari una misura ridottissima e sempre da imputare all' CP_14 in proprio ovvero in solido con gli ingegneri nella loro rispettiva qualità di direttore dei lavori delle
[...] varie fasi;
in via ancora subordinata e sempre nella denegata ipotesi di responsabilità, condannare
l' in solido con i tre ingegneri - e CP_14 Parte_1 CP_8 Controparte_7 nelle loro rispettive qualità - a rimborsare tutte le somme che il sarebbe tenuto a Controparte_10 pagare a seguito dell'accoglimento della domanda attrice".
Con atto di chiamata in causa notificato in data 14.05.2013 il Controparte_10 conveniva in giudizio l'Ing. , unitamente agli altri chiamati, per Parte_1
"accertare e dichiarare la responsabilità nella esecuzione e progettazione dei lavori eseguiti, la in p.l.r.p.t. unitamente ed in solido gli Ingegneri CP_14 CP_5 Parte_1
e attese le considerazioni in fatto e in diritto spiegate
[...] Controparte_7 Controparte_8 nell'atto di costituzione che qui si devono intendere per come riportate e trascritte chiedendone l'integrale accoglimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".
In data 21.05.2014 si costituiva l'odierno appellante, così concludendo nella propria comparsa di risposta "in via preliminare dichiarare:
1 - la nullità dell'atto di chiamata in causa ex art.164 c.p.c. e s.s., per la genericità dell'esposizione dei fatti.
2 - la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo per mancanza di legittimazione ad agire.
3 - la carenza di legittimazione passiva dell'Ing.
4 - la improponibilità, inammissibilità, ed irricevibilità, nonché la incompetenza del Tribunale Pt_1 di RO adito per aver demandato ad arbitri la controversia ex art.38 c.p.c. Nel merito accertare la infondata domanda nei confronti dell'Ing. Con vittoria di spese e competenze di lite". Pt_1
Si costituiva altresì concludendo per "previa Controparte_13 declaratoria di nullità della chiamata in causa per genericità e indeterminatezza degli elementi di fatto e
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
diritto, rigettare la domanda di chiamata di terzo in causa spinta dal nei confronti Controparte_10 di siccome infondata, con condanna oltre che alle spese tutte di giudizio anche al risarcimento CP_14 ex art.96 c.p.c. - siccome infondata, con ogni coerente pronuncia a tal fine. – Sempre vinte le spese".
Si costituivano infine l'Ing. e l'Ing. così concludendo Controparte_7 Controparte_8
"- in via preliminare, rilevato il difetto di giurisdizione dichiarare che la controversia è devoluta alla cognizione degli arbitri, - in via principale, rigettare tutte le domande proposte dal Controparte_10 nei confronti dell'odierna terza chiamata in causa, perché inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto, dichiarando, altresì, non dovute le somme eventualmente pretese, - in via subordinata e con riserva di gravame, fermo rimanendo che non si accetta alcun contraddittorio, rigettare tutte le domande attrici perché inammissibili, improponibili, infondate, in fatto ed in diritto, dichiarando, altresì, non dovute le somme pretese, - con vittoria di spese competenze ed onorari, rimborso spese forf. CPA ed
IVA.".
1.1. Con sentenza n. 147/2019, resa in data 29 aprile 2019, il Tribunale di Castrovillari:
1) rigettava la domanda proposta dall'attrice;
2) compensava le spese di lite.
In sintesi il Tribunale, premesso che “l'atto negoziale posto in essere in difetto di un valido impegno di spesa non può essere riferito al per l'invalidità dell'impegno assunto senza la necessaria CP_10 copertura finanziaria (cfr. Cass n. 14785/12)” e che “la delibera con cui i competenti organi comunali autorizzano la stipula di un contratto che implica una spesa per l'ente è affetta da nullità qualora manchi il relativo impegno contabile, ovvero qualora, pur in presenza dello stesso, difetti l'attestazione da parte del responsabile del servizio finanziario dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria”, ha ritenuto che:
- la nullità della delibera non può che estendersi al contratto facendo venire meno l'idoneità dello stesso a costituire titolo per il corrispettivo e ciò in quanto, per espressa previsione legislativa, in tali casi non sorge alcun rapporto obbligatorio con la pubblica amministrazione, ma direttamente tra il prestatore e il dipendente pubblico che ha consentito l'effettuazione dei lavori.
- a fronte della contestazione mossa d'ufficio dal giudice circa l'adozione della delibera in assenza della necessaria copertura finanziaria, parte attrice non ha dimostrato il contrario.
Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito, formulata in via subordinata da parte attrice perché “rappresenta una domanda nuova e come tale inammissibile”.
Per quanto più in specifico interessa ai fini del presente giudizio, il Tribunale compensava le spese del giudizio sul presupposto del rilievo d'ufficio della situazione posta a fondamento della decisione.
§ 2. Il giudizio di secondo grado
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Avverso questa sentenza, con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto appello affidato ad un unico articolato motivo di gravame con
[...] cui deduce la “Violazione degli art. 91, comma 1 c.p.c., art. 2, comma 2 c.p.c. e art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.” quanto alla statuizione assunta dal primo giudice in punto di compensazione delle spese di lite.
In sintesi l'appellante deduce:
-che il Tribunale ha violato il principio della soccombenza sancito dall'art. 91, comma 1 cpc in base al quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” atteso che la domanda attorea è stata integralmente rigettata;
- che il Tribunale ha violato la norma processuale contenuta nell'art. 92, comma 2 c.p.c.
(nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. 132/14 convertito con modificazioni con L. 162/14 e vigente per tutti i giudizi introdotti tra il 04.07.2009 e il
11.12.2014, come nel caso di specie) che prescrive: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, atteso che non vi è stata soccombenza reciproca poiché la domanda attorea è stata integralmente rigettata;
- che non si ravvisa in concreto la sussistenza di nessuno dei requisiti previsti dalla norma che devono connotare la ragione addotta in motivazione, ossia la “esplicita indicazione delle ragioni” (atteso che la motivazione resa dal tribunale “è molto generica e non esprime le ragioni prescritte dalla stessa norma richiamata e legittimanti un provvedimento di compensazione”) e la “gravità ed eccezionalità delle ragioni”.
Con separate ed autonome comparse di costituzione, entrambe depositate in data
07.10.2019, si sono costituiti in giudizio il e la Controparte_12 [...]
contestando nel merito la fondatezza del motivo di gravame articolato CP_2 dall'appellante e chiedendone, entrambe, il rigetto.
Con atto depositato in data 24 luglio 2023 ha spiegato intervento volontario in giudizio la società in qualità di beneficiaria della società Controparte_9 CP_2
[...]
A fondamento dell'intervento ha dedotto:
-- che con deliberazione dell'assemblea dei soci del 15.03.2023 è stato approvato il progetto di scissione parziale e proporzionale della società ON mediante assegnazione di parte del suo patrimonio ad una società di nuova costituzione da denominarsi Controparte_9
-- che in virtù dell'allegato “B” del predetto progetto di scissione parziale e proporzionale, ha assegnato alla costituenda ON Controparte_9
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
l'eventuale posizione creditoria vantata dall'Ing. nei confronti della Parte_1
oggetto del presente giudizio di appello;
ON
-- che con atto di scissione repertorio n.17264 raccolta n.12520 del 24.05.2023, è stata posta in essere la scissione parziale proporzionale della società ON in conformità al progetto approvato, in data 15.03.2023, dall'Assemblea dei soci della società e, conseguentemente, è stata costituita la società a ON responsabilità limitata denominata Controparte_9
-- che in caso di scissione di una società si determina un rapporto di successione tra due soggetti distinti in virtù del quale la società beneficiaria prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla scissione.
All'udienza del 12.07.2022 (celebratasi innanzi alla Terza Sezione di questa Corte), la
Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.06.2024.
Con decreto del presidente del collegio del 25.06.2025 la trattazione del giudizio veniva differita all'udienza del 09.12.2025.
Con decreto presidenziale del 29.10.2024 la causa veniva riassegnata alla Seconda Sezione
Civile e la trattazione del giudizio veniva differita all'udienza del 12.03.2025.
All'udienza del 12.03.2025 -sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante e la hanno depositato Parte_1 Controparte_9 comparsa conclusionale e memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di Controparte_5
(già , di e i Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 quali non si sono costituiti in giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello.
3.2. L'appellante sviluppa un unitario motivo di gravame, contestando la compensazione delle spese di lite fondata sul rilievo ufficioso del profilo posto a base della decisione del giudice di prime cure.
Il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato: la soluzione adottata dal tribunale per regolare le spese di lite è, infatti, rispettosa della ratio e della lettera del testo del capoverso dell'art. 92 c.p.c.
La motivazione addotta dal primo giudice -seppur nella sua stringatezza- appare rispondere ai canoni ermeneutici di cui all'articolo citato.
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Detta norma, com'è noto, prevede che, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ebbene, nel caso di specie, la determinazione del giudice di prime cure appare legittimamente riconducibile nel novero delle "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare l'adottata statuizione circa la regolamentazione delle spese di lite.
Sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale per il quale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e comunque devono essere, appunto, indicate specificamente.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che, al riguardo, l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche" (Cass. Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572)” [cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11301 del 01/06/2015].
Ebbene, innanzitutto non può non rilevarsi che la motivazione addotta dal tribunale (“il rilievo di ufficio di detta situazione emergente giustifica la compensazione delle spese processuali”), pur nella sua sinteticità, dia espressamente conto delle ragioni prescritte dalla norma e legittimanti il provvedimento di compensazione delle spese.
Dal tenore della motivazione in cui sono chiaramente esplicitate le ragioni della decisione
(rilievo d'ufficio della circostanza posta a base della decisione) è, infatti, dato desumere, in maniera per altro chiara ed inequivoca, il motivo posto a fondamento della decisione di merito tale da costituire, di fatto e nella sostanza, una “grave ed eccezionale” ragione che possa giustificare la compensazione delle spese.
A ben vedere, infatti, come detto, a monte, il rigetto della domanda avanzata dalla
[...] nei confronti del si fonda, sostanzialmente ed in via ON Controparte_10 esclusiva, sulla nullità, rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.n.267/200, del contratto d'appalto per essere stato stipulato in difetto di un valido impegno di spesa [“
“l'atto negoziale posto in essere in difetto di un valido impegno di spesa non può essere riferito al CP_10 per l'invalidità dell'impegno assunto senza la necessaria copertura finanziaria (cfr. cass.n. 14785/12)
[…] la nullità della delibera non può che estendersi al contratto facendo venire meno l'idoneità dello stesso
8 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
a costituire titolo per il corrispettivo e ciò in quanto, per espressa previsione legislativa, in tali casi non sorge alcun rapporto obbligatorio con la pubblica amministrazione, ma direttamente tra il prestatore ed il dipendente pubblico che ha consentito l'effettuazione dei lavori”].
Sulla base di tale premessa, dunque, condivisibilmente, il tribunale ha deciso di compensare le spese di lite in quanto il rigetto della domanda della ON ha tratto origine dalla nullità del contratto d'appalto rilevata dal Giudice d'ufficio e mai eccepita dalle parti nel corso del giudizio, con i rispettivi scritti difensivi.
Corretto in concreto e congruo in astratto è, dunque, il riferimento posto a base della decisione impugnata fondato espressamente sul carattere ufficioso del rilievo posto a fondamento della decisione di merito.
La natura officiosa del rilievo posto a base della decisione e/o la natura processuale della questione -adeguatamente esplicitati come motivo a base della determinazione- devono, dunque, ritenersi motivo sufficiente ad integrare "eccezionali ragioni" trattandosi astrattamente di profilo che può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento e che si traduca in concreto, come nel caso di specie, nel motivo esclusivo posto a base della decisione.
E' tanto a maggior ragione è vero se si considera che il rilievo officioso -qualunque esso sia- operato dal giudicante (anche ove posto a ragione esclusiva fondante la decisione) integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice.
3.3. Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma -sul punto, essendo gli altri capi passati in giudicato- della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa (valore dichiarato pari a
51.655,50) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla (scarsa) complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
Nulla occorre statuire sulle spese tra l'appellante e le appellate non costituite, non risultando domande – e conseguenti pronunce – nei confronti di queste ultime.
Visto il tenore della decisione sull'appello (rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 147/2019, resa in data 29 aprile 2019, il Tribunale di
[...]
Castrovillari così provvede:
1. Dichiara la contumacia di (già Controparte_5 Controparte_6
, di e
[...] Controparte_7 Controparte_8
2. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
3. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio in favore di ON Controparte_9
e del comune di che si liquidano in euro 4.996,00 ciascuno oltre iva, Controparte_1 cpa e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. nei confronti del procuratore di e di ON Controparte_9 dichiaratosi antistatario.
4. Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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