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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1686/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1686/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
CASTELLANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 4.5.2023 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e fossero assunti Controparte_1
i provvedimenti concernenti la loro figlia minore . Per_1
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto è rimasto contumace.
Con ordinanza dell'11.9.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “
“1) la minore viene affidata in via esclusiva alla madre, , con Persona_2 Parte_1 facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ex art. 337 quater c.c.;
2) detta minore dovrà abitare con la madre, alla quale viene a tal fine assegnata la casa familiare, sita in Pescara alla via Guglielmo Marconi scala A, interno 4; potrà frequentare la Controparte_1
figlia minore in giorni e orari che dovrà concordare con almeno 48 ore prima e potrà Parte_1
avere contatti telefonici e video con la figlia ogni giorno tra le ore 19 e le ore 20;
3) attribuisce il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a;
Parte_1
4) è tenuto a contribuire al mantenimento della predetta figlia minore versando in Controparte_1
favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal maggio 2023 e Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.”.
Con sentenza non definitiva n. 1653/2023, pubblicata in data 12.12.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 7.12.2023 la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 16.4.2024 è stato assegnato a parte ricorrente termine fino al 10.6.2024 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni ed è stata fissata per la rimessione in decisione della causa l'udienza del 2.7.2024.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 5.6.2024 parte ricorrente ha così formulato le proprie conclusioni:
“(i) disporre in via definitiva l'affidamento della minore in via esclusiva alla Persona_2 madre, , con facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggior Parte_1
interesse per la figlia ex art. 337 quater c.c.;
pagina 2 di 7 (ii) disporre in via definitiva l'assegnazione in favore di , quale collocataria della Parte_1
minore, della casa coniugale sita in Pescara alla via Guglielmo Marconi scala A, interno 4;
(iii) stabilire che il potrà frequentare la figlia minore in giorni e orari che dovrà Controparte_1
concordare per iscritto (anche a mezzo whatsapp) con almeno 7 giorni prima e che Parte_1
potrà avere contatti telefonici e video con la figlia ogni giorno tra le ore 19 e le ore 20;
(iv) attribuire il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a;
Parte_1
(v) disporre che è tenuto a contribuire al mantenimento della predetta figlia minore Controparte_1
versando in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2023 e Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la somma di € 500,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara
(vi) ordinare al sig. di dare tempestiva comunicazione alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
delle modifiche del suo domicilio/residenza;
(vii) disporre, si opus sit, tenuto conto dei comportamenti inadempienti del , le Controparte_1 misure coercitive indirette di cui all'art. 473-bis 39.”
Poiché con tali note di precisazione delle conclusioni parte ricorrente aveva formulato richiesta di misure coercitive ex art. 473 bis 39 c.p.c., allegando inadempimenti di parte convenuta non specificamente dedotti precedentemente, con ordinanza del 27.8.2024, al fine di garantire il diritto di difesa del resistente contumace, la causa è stata rimessa sul ruolo con rinvio all'udienza del 5.12.2024, assegnando alla ricorrente termine fino al 10.10.2024 per la notifica delle predette note di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza del 27.8.2024 e delle note di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente del 5.6.2024, parte resistente non è comparsa e la causa è stata trattenuta in decisione.
……………..
Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2,30 e 31).
pagina 3 di 7 La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso di specie la figlia minore deve essere affidata in modo esclusivo alla Persona_2 madre, essendo contrario all'interesse della minore l'affidamento anche al padre, considerati sia la lontananza per lunghi periodi del padre, dovuta ad esigenze lavorative, che il disinteresse dimostrato da quest'ultimo nei confronti della figlia. Infatti in primo luogo la ricorrente ha dedotto che il CP_1
ha visitato la figlia unicamente in tre occasioni, peraltro non rispettando gli orari concordati con la ricorrente e riportando in anticipo la minore alla madre presso il luogo di lavoro di quest'ultima e a fronte di tali deduzioni il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito la prova contraria positiva, cioè non ha dimostrato il proprio impegno per frequentare la figlia.
Dalla stessa contumacia del convenuto è d'altronde desumibile il suo scarso interesse ad ottenere condizioni di esercizio del suo diritto/dovere di frequentazione della figlia che gli permettano di curare in modo costante il rapporto con la minore.
Stante il disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia e la necessità che siano assunte prontamente e consapevolmente le decisioni nell'interesse della minore, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza dell'11.9.2023. Nello specifico deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre , con Per_1 Parte_1 facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ex art.337 quater c.c.; tenuto conto dell'interesse della minore al mantenimento dell'habitat familiare, deve essere altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, peraltro di proprietà del padre della stessa.
L'art 337 sexies comma 2 c.p.c. dispone, poi, che “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.”; pertanto si fa obbligo al di comunicare tempestivamente alla sig.ra ogni CP_1 Parte_1
modifica del suo domicilio/residenza.
In relazione alla regolamentazione del diritto di visita si ritiene che possa essere accolta la richiesta della ricorrente, attesa la sua necessità di organizzarsi tempestivamente per consentire le visite del pagina 4 di 7 convenuto alla figlia minore;
pertanto, il sarà tenuto a comunicare per iscritto alla CP_1 Pt_1
almeno sette giorni prima i giorni e gli orari di visita, con possibilità per il resistente di contattare telefonicamente e a mezzo video la minore ogni giorno dalle ore 19 alle ore 20.
In merito al contributo al mantenimento da porre a carico del resistente in favore della figlia minore, deve essere confermato quanto stabilito con ordinanza dell'11.9.2023.
Infatti, la misura del contributo al mantenimento in favore dei figli deve essere decisa tenendo conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., ispirati al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio.
Nel caso in esame occorre considerare che il svolge una tipologia di lavoro, nello specifico CP_1
giocatore di basket, che lo porta ad avere contratti di lavoro a tempo determinato, dovendo passare da una società sportiva ad un'altra e, sebbene nell'anno 2024 abbia percepito uno stipendio mensile medio di circa € 2.000,00, tale somma non può ritenersi fissa ma è destinata a variare, tanto più considerando che il contratto lavorativo con la Virtus Pallacanestro Imola è scaduto il 30 giugno 2024. Infine, va considerato che la somma di € 350,00, addizionata dell'importo dell'assegno unico universale, deve ritenersi adeguata alle esigenze attuali della minore.
Deve essere altresì confermata l'attribuzione del 100% dell'assegno unico universale per la figlia a
, essendone affidataria esclusiva. Parte_1
Quanto alla domanda di applicazione delle misure coercitive ex art. 473 bis 39 c.p.c., occorre considerare quanto segue.
L'art. 473 bis.39 c.p.c. - applicabile nel presente giudizio in quanto iniziato dopo il 28.2.2023 - prevede che possano essere adottati i provvedimenti elencati nella norma “in caso di gravi inadempienze anche di natura economica”; in particolare la lett. b) della citata norma prevede la possibilità di individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Le inadempienze dedotte dalla parte resistente, consistenti nel fatto che il resistente, prima che la Virtus
Pallacanestro Imola fosse onerata a partire dal febbraio 2024 del versamento del contributo al mantenimento quale terzo obbligato al pagamento di somme al coniuge debitore, non ha adempiuto l'obbligo di contributo al mantenimento della minore risultando debitore, a giugno 2024, della somma di € 2450,00, possono ritenersi gravi in quanto hanno determinato una decisa riduzione dei mezzi di sostentamento per la minore, a maggior ragione se si considera che dagli estratti di conto corrente del convenuto, acquisiti mediante indagini di polizia tributaria, che il invece di utilizzare il CP_1
danaro guadagnato con lo svolgimento della sua attività sportivo/professionale per il mantenimento della figlia, lo ha speso anche in scommesse, serate in discoteca o cene in ristoranti.
pagina 5 di 7 Pertanto ai sensi dell'art. 473 bis 39 lett. b) c.p.c. il sarà d'ora in poi tenuto a versare la CP_1 somma di € 5,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento del contributo al mantenimento in favore della figlia . Per_1
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti in quanto il convenuto, essendo rimasto contumace, non si è opposto ad alcuna delle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dispone l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre , Persona_2 Parte_1
con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2) dispone l'assegnazione in favore di della casa familiare, sita in Pescara alla via Parte_1
Guglielmo Marconi scala A, interno 4, affinchè la abiti con la figlia minore;
3) dispone che potrà frequentare la figlia minore in giorni e orari che dovrà Controparte_1
concordare per iscritto (anche a mezzo whatsapp) con almeno 7 giorni prima e che potrà Parte_1
avere contatti telefonici e video con la figlia ogni giorno tra le ore 19 e le ore 20;
4) dispone che versi in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 Parte_1
decorrenza da maggio 2023 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal maggio 2024, la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
6) attribuisce il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a . Parte_1
7) obbliga a dare tempestiva comunicazione a delle modifiche del Controparte_1 Parte_1
proprio domicilio e/o della propria residenza;
8) condanna , con decorrenza dalla notifica della presente sentenza, al pagamento di € Controparte_1
5,00 per ogni giorno di ritardo nel versamento della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 17 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 7 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1686/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
CASTELLANO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 4.5.2023 ha agito in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e fossero assunti Controparte_1
i provvedimenti concernenti la loro figlia minore . Per_1
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto è rimasto contumace.
Con ordinanza dell'11.9.2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “
“1) la minore viene affidata in via esclusiva alla madre, , con Persona_2 Parte_1 facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ex art. 337 quater c.c.;
2) detta minore dovrà abitare con la madre, alla quale viene a tal fine assegnata la casa familiare, sita in Pescara alla via Guglielmo Marconi scala A, interno 4; potrà frequentare la Controparte_1
figlia minore in giorni e orari che dovrà concordare con almeno 48 ore prima e potrà Parte_1
avere contatti telefonici e video con la figlia ogni giorno tra le ore 19 e le ore 20;
3) attribuisce il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a;
Parte_1
4) è tenuto a contribuire al mantenimento della predetta figlia minore versando in Controparte_1
favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal maggio 2023 e Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.”.
Con sentenza non definitiva n. 1653/2023, pubblicata in data 12.12.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza del 7.12.2023 la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 16.4.2024 è stato assegnato a parte ricorrente termine fino al 10.6.2024 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni ed è stata fissata per la rimessione in decisione della causa l'udienza del 2.7.2024.
Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 5.6.2024 parte ricorrente ha così formulato le proprie conclusioni:
“(i) disporre in via definitiva l'affidamento della minore in via esclusiva alla Persona_2 madre, , con facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggior Parte_1
interesse per la figlia ex art. 337 quater c.c.;
pagina 2 di 7 (ii) disporre in via definitiva l'assegnazione in favore di , quale collocataria della Parte_1
minore, della casa coniugale sita in Pescara alla via Guglielmo Marconi scala A, interno 4;
(iii) stabilire che il potrà frequentare la figlia minore in giorni e orari che dovrà Controparte_1
concordare per iscritto (anche a mezzo whatsapp) con almeno 7 giorni prima e che Parte_1
potrà avere contatti telefonici e video con la figlia ogni giorno tra le ore 19 e le ore 20;
(iv) attribuire il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a;
Parte_1
(v) disporre che è tenuto a contribuire al mantenimento della predetta figlia minore Controparte_1
versando in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2023 e Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la somma di € 500,00 mensili oltre 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara
(vi) ordinare al sig. di dare tempestiva comunicazione alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
delle modifiche del suo domicilio/residenza;
(vii) disporre, si opus sit, tenuto conto dei comportamenti inadempienti del , le Controparte_1 misure coercitive indirette di cui all'art. 473-bis 39.”
Poiché con tali note di precisazione delle conclusioni parte ricorrente aveva formulato richiesta di misure coercitive ex art. 473 bis 39 c.p.c., allegando inadempimenti di parte convenuta non specificamente dedotti precedentemente, con ordinanza del 27.8.2024, al fine di garantire il diritto di difesa del resistente contumace, la causa è stata rimessa sul ruolo con rinvio all'udienza del 5.12.2024, assegnando alla ricorrente termine fino al 10.10.2024 per la notifica delle predette note di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza del 27.8.2024 e delle note di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente del 5.6.2024, parte resistente non è comparsa e la causa è stata trattenuta in decisione.
……………..
Sebbene il legislatore del 2006, al fine di tutelare il diritto alla bigenitorialità, abbia individuato come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore età ad entrambi i genitori, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori ad un genitore quando l'affido condiviso sia contrario al superiore interesse del minore che, come noto, trova la propria copertura normativa a livello primario nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2,30 e 31).
pagina 3 di 7 La regola dell'affido condiviso, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso di specie la figlia minore deve essere affidata in modo esclusivo alla Persona_2 madre, essendo contrario all'interesse della minore l'affidamento anche al padre, considerati sia la lontananza per lunghi periodi del padre, dovuta ad esigenze lavorative, che il disinteresse dimostrato da quest'ultimo nei confronti della figlia. Infatti in primo luogo la ricorrente ha dedotto che il CP_1
ha visitato la figlia unicamente in tre occasioni, peraltro non rispettando gli orari concordati con la ricorrente e riportando in anticipo la minore alla madre presso il luogo di lavoro di quest'ultima e a fronte di tali deduzioni il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito la prova contraria positiva, cioè non ha dimostrato il proprio impegno per frequentare la figlia.
Dalla stessa contumacia del convenuto è d'altronde desumibile il suo scarso interesse ad ottenere condizioni di esercizio del suo diritto/dovere di frequentazione della figlia che gli permettano di curare in modo costante il rapporto con la minore.
Stante il disinteresse manifestato dal padre rispetto alle questioni relative alla figlia e la necessità che siano assunte prontamente e consapevolmente le decisioni nell'interesse della minore, devono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti con ordinanza dell'11.9.2023. Nello specifico deve essere confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre , con Per_1 Parte_1 facoltà per quest'ultima di assumere anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ex art.337 quater c.c.; tenuto conto dell'interesse della minore al mantenimento dell'habitat familiare, deve essere altresì confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, peraltro di proprietà del padre della stessa.
L'art 337 sexies comma 2 c.p.c. dispone, poi, che “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.”; pertanto si fa obbligo al di comunicare tempestivamente alla sig.ra ogni CP_1 Parte_1
modifica del suo domicilio/residenza.
In relazione alla regolamentazione del diritto di visita si ritiene che possa essere accolta la richiesta della ricorrente, attesa la sua necessità di organizzarsi tempestivamente per consentire le visite del pagina 4 di 7 convenuto alla figlia minore;
pertanto, il sarà tenuto a comunicare per iscritto alla CP_1 Pt_1
almeno sette giorni prima i giorni e gli orari di visita, con possibilità per il resistente di contattare telefonicamente e a mezzo video la minore ogni giorno dalle ore 19 alle ore 20.
In merito al contributo al mantenimento da porre a carico del resistente in favore della figlia minore, deve essere confermato quanto stabilito con ordinanza dell'11.9.2023.
Infatti, la misura del contributo al mantenimento in favore dei figli deve essere decisa tenendo conto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., ispirati al principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio.
Nel caso in esame occorre considerare che il svolge una tipologia di lavoro, nello specifico CP_1
giocatore di basket, che lo porta ad avere contratti di lavoro a tempo determinato, dovendo passare da una società sportiva ad un'altra e, sebbene nell'anno 2024 abbia percepito uno stipendio mensile medio di circa € 2.000,00, tale somma non può ritenersi fissa ma è destinata a variare, tanto più considerando che il contratto lavorativo con la Virtus Pallacanestro Imola è scaduto il 30 giugno 2024. Infine, va considerato che la somma di € 350,00, addizionata dell'importo dell'assegno unico universale, deve ritenersi adeguata alle esigenze attuali della minore.
Deve essere altresì confermata l'attribuzione del 100% dell'assegno unico universale per la figlia a
, essendone affidataria esclusiva. Parte_1
Quanto alla domanda di applicazione delle misure coercitive ex art. 473 bis 39 c.p.c., occorre considerare quanto segue.
L'art. 473 bis.39 c.p.c. - applicabile nel presente giudizio in quanto iniziato dopo il 28.2.2023 - prevede che possano essere adottati i provvedimenti elencati nella norma “in caso di gravi inadempienze anche di natura economica”; in particolare la lett. b) della citata norma prevede la possibilità di individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Le inadempienze dedotte dalla parte resistente, consistenti nel fatto che il resistente, prima che la Virtus
Pallacanestro Imola fosse onerata a partire dal febbraio 2024 del versamento del contributo al mantenimento quale terzo obbligato al pagamento di somme al coniuge debitore, non ha adempiuto l'obbligo di contributo al mantenimento della minore risultando debitore, a giugno 2024, della somma di € 2450,00, possono ritenersi gravi in quanto hanno determinato una decisa riduzione dei mezzi di sostentamento per la minore, a maggior ragione se si considera che dagli estratti di conto corrente del convenuto, acquisiti mediante indagini di polizia tributaria, che il invece di utilizzare il CP_1
danaro guadagnato con lo svolgimento della sua attività sportivo/professionale per il mantenimento della figlia, lo ha speso anche in scommesse, serate in discoteca o cene in ristoranti.
pagina 5 di 7 Pertanto ai sensi dell'art. 473 bis 39 lett. b) c.p.c. il sarà d'ora in poi tenuto a versare la CP_1 somma di € 5,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento del contributo al mantenimento in favore della figlia . Per_1
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti in quanto il convenuto, essendo rimasto contumace, non si è opposto ad alcuna delle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dispone l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre , Persona_2 Parte_1
con facoltà per la medesima di assumere anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
2) dispone l'assegnazione in favore di della casa familiare, sita in Pescara alla via Parte_1
Guglielmo Marconi scala A, interno 4, affinchè la abiti con la figlia minore;
3) dispone che potrà frequentare la figlia minore in giorni e orari che dovrà Controparte_1
concordare per iscritto (anche a mezzo whatsapp) con almeno 7 giorni prima e che potrà Parte_1
avere contatti telefonici e video con la figlia ogni giorno tra le ore 19 e le ore 20;
4) dispone che versi in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con Controparte_1 Parte_1
decorrenza da maggio 2023 e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal maggio 2024, la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
6) attribuisce il 100% dell'assegno unico universale per la figlia a . Parte_1
7) obbliga a dare tempestiva comunicazione a delle modifiche del Controparte_1 Parte_1
proprio domicilio e/o della propria residenza;
8) condanna , con decorrenza dalla notifica della presente sentenza, al pagamento di € Controparte_1
5,00 per ogni giorno di ritardo nel versamento della somma dovuta a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
Per_1
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 17 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 7 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7