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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2024, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14467 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 01/04/1985 elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Principe di Scordia n. 3, presso lo studio dell'avv. Martorana
Paolo Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 05/01/1980 elettivamente domiciliata a CP_1
Palermo, via Briuccia n. 84, presso lo studio dell' avv. Caruso Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/11/2023.
All'udienza del 16 aprile 2024, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi igenitori che si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica religiosa;
3. I figli minori vivranno con la madre nella casa familiare sita in Monreale (PA) via Novelli
n. 376 che verrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi;
CP_1
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli 2 giorni a settimana, Parte_1 prelevandoli direttamente dalla scuola per tenerli fino alle 19.30. In alternativa potrà prelevarli direttamente dall'abitazione della madre alle ore 15,00.
Alternativamente con la madre, nei fine settimana, potrà tenere i figli dalla fine della scuola del sabato e fino alle ore 20,00 della domenica successiva.
Durante le vacanze estive i figli passeranno quindici giorni consecutivi con il padre, in un periodo che verrà concordato dai genitori, mentre per le festività Pasquali e Natalizie vigerà il regime dell'alternanza annuale.
I coniugi concordano che, comunque qualora le condizioni lo permettano, ove i minori trascorrano la vigilia di Natale o di Capodanno con uno di essi, il pranzo del giorno successivo
( dalle ore 12,00 alle ore 20,00) lo trascorreranno con l'altro.
Si danno reciproco atto che solo di comune accordo potranno, eventualmente ed eccezionalmente modificare le condizioni sopra riportate ma sempre avendo esclusivo riguardo all'interesse dei figli.
5. Il sig. stante lo stato di disoccupazione, si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 dei figli, la somma complessiva di € 300,00 ( € 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi Org_ annualmente secondo l'indice
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50% alle spese straordinarie ( scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi successivamente documentate.
L'Assegno unico ( assegni familiari) verranno percepiti esclusivamente dalla sig.ra CP_1 quale genitore collocatario nonché anche il bonus asilo.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i minori”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/11/2023, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/05/2012- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.13- P. II - serie A- Anno 2012 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2024
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14467 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 01/04/1985 elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Principe di Scordia n. 3, presso lo studio dell'avv. Martorana
Paolo Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 05/01/1980 elettivamente domiciliata a CP_1
Palermo, via Briuccia n. 84, presso lo studio dell' avv. Caruso Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/11/2023.
All'udienza del 16 aprile 2024, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi igenitori che si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica religiosa;
3. I figli minori vivranno con la madre nella casa familiare sita in Monreale (PA) via Novelli
n. 376 che verrà assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi;
CP_1
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli 2 giorni a settimana, Parte_1 prelevandoli direttamente dalla scuola per tenerli fino alle 19.30. In alternativa potrà prelevarli direttamente dall'abitazione della madre alle ore 15,00.
Alternativamente con la madre, nei fine settimana, potrà tenere i figli dalla fine della scuola del sabato e fino alle ore 20,00 della domenica successiva.
Durante le vacanze estive i figli passeranno quindici giorni consecutivi con il padre, in un periodo che verrà concordato dai genitori, mentre per le festività Pasquali e Natalizie vigerà il regime dell'alternanza annuale.
I coniugi concordano che, comunque qualora le condizioni lo permettano, ove i minori trascorrano la vigilia di Natale o di Capodanno con uno di essi, il pranzo del giorno successivo
( dalle ore 12,00 alle ore 20,00) lo trascorreranno con l'altro.
Si danno reciproco atto che solo di comune accordo potranno, eventualmente ed eccezionalmente modificare le condizioni sopra riportate ma sempre avendo esclusivo riguardo all'interesse dei figli.
5. Il sig. stante lo stato di disoccupazione, si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 dei figli, la somma complessiva di € 300,00 ( € 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi Org_ annualmente secondo l'indice
Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50% alle spese straordinarie ( scolastiche, ludiche, sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi successivamente documentate.
L'Assegno unico ( assegni familiari) verranno percepiti esclusivamente dalla sig.ra CP_1 quale genitore collocatario nonché anche il bonus asilo.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i minori”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/11/2023, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre
2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 16/05/2012- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n.13- P. II - serie A- Anno 2012 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 7 maggio 2024
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini