Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2096/2014 vi è riunito 2127/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'08.06.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
,rappresentato e difeso giusto mandato dall'Avv Gianpiero De Iacovo presso il cui studio in
Potenza via Degli Oleandri si domicilia .
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...]e ivi residente a[...]
difesa dagli Avv. Nino Venece e Giuseppe Datena del foro di Potenza presso il cui Studio si domicilia in Muro Lucano alla via Belvedere giusta mandato in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo,Risarcimento del danno.
FATTO
contestando a parte convenuta quanto segue: Controparte_1
Il SI. quale titolare dell'omonima autocarrozzeria conduce, in forza di contratto di Parte_1
locazione commerciale del 01.01.2011 ,un'attività di autocarrozzeria nel locale commerciale di proprietà della SI.ra . Il locale su detto è stato, nel lontano2013, soggetto a lavori di CP_1
ristrutturazione e sopraelevazione così come tutto lo stabile all'interno del quale è sito il locale di cui ci si occupa. A seguito di detti lavori, che hanno interessato l'intera copertura dello stabile ove è sito il locale commerciale ,lo stesso viene ad essere oggetto di infiltrazioni di acqua proveniente dal piano soprastante di proprietà dello stesso locatore .Molti furono i danni subiti dal locale ,consensualmente riconosciuti anche dalla proprietà ( vedasi atto di transazione del 24 Cont
.01.2014) sottoscritto dalle parti e infiltrazioni, sostiene parte attrice, non cessano;
e ogni qualvolta piove l'acqua si infiltra nel locale creando danni, alle attrezzature, nonché uno stato di insalubrità e antigenicità, atteso che i lavori allo stabile non sono mai stati completati. Parte attrice adice il Tribunale per vedersi riconosciuto la non idoneità del locale all'uso precipuo per cui è stato fittato, oltre alla inadempienza della SI.ra nei confronti del conduttore e CP_1
condannare la stessa, all'uopo, al risarcimento dei danni. Si costituisce la SI.ra CP_1
,eccependo che, vera la circostanza delle infiltrazioni ,ma che la stessa non ha impedito al
SI. di espletare la sua attività senza alcuna limitazione. Riconosce l'atto di Parte_1
transazione tra le parti nonché di aver riconosciuto a parte convenuta un risarcimento quantificato in complessivi euro 7.220,00 da computarsi ai complessivi euro 8.720,00 pari ad otto mensilità di canone di cui il era moroso. Riferisce parte convenuta che i lavori Parte_1
,dopo la sottoscrizione dell'atto transattivo, sono continuati senza che al derivasse Parte_1
alcun danno. Nonostante, dichiara parte convenuta, il continuasse regolarmente a Parte_1
lavorare, non ha provveduto ai pagamenti dei canoni dal mese di Marzo 2014 sino alla data di costituzione , essendo moroso limitatamente alla detta data di euro 18.530,00. Eccepisce ulteriormente, parte conventa di non essere proprietaria dell'immobile soprastante il locale essendo lo stesso di proprietà dell'impresa edile Ostuni. Parte convenuta spicca domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento dei ratei dovuti e non corrisposti e chiedendo all'uopo risarcimento dei danni quantificati in euro 18.530,00. Viene disposto il mutamento del rito ( essendo la locazione trattata con il rito del lavoro).La causa viene istruita mediante interrogatorio formale del SI nonché prova per testi. Viene sentito all'udienza del Parte_1
05.05.2018 il SI. ,comproprietario di un appartamento nello stesso stabile dove Testimone_1 si trova il locale commerciale in uso al SI. .Riferisce il teste, sotto giuramento di aver Parte_1
,ogni qualvolta si è recato presso il locale del ,visto lo stesso vicino alle macchine, in Parte_1
tuta, pur non sapendo se lavorasse o meno .Sempre il riferisce di fumi provenienti dal Tes_1
forno della carrozzeria del fumi tanto consistenti da costringere gli operai ,intenti a Parte_1
lavorare, ad allontanarsi a causa delle esalazioni. Viene sentito ,ancora il SI Ostuni, il quale sotto giuramento ,afferma: l'attività della carrozzeria proseguiva regolarmente ,vedevo il con la tuta ,all'interno del locale vi erano molte auto e il lavorava Parte_1 Parte_1
regolarmente. ”Il processo viene interrotto dal decesso della SI e successivamente CP_1
riassunto dagli eredi. IL procedimento N 2127/2015 viene riunito al 2096/2014 ammessa CTU.Il
Tecnico nominato dal Tribunale, riconosce danni all'immobile derivan ti dallo stillicidio delle acque piovane che , dice il CTU ,rendono il locale insalubre e non igienico .Riconosce danni economici per un importo di 12.500.00
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può essere parzialmente accolta nel senso che non si possono non riconoscere ( attesa anche la risultanza della CTU)danni derivanti dalle acque piovane ai danni del locale locato dal SI. Di contro non si può non riconoscere il comportamento Parte_1
omissivo della parte attrice nella non corresponsione dei canoni di locazione .La sospensione totale o parziale della prestazione da parte del conduttore è legittima solo in caso di mancata controprestazione da parte del locatore (nel caso specifico non si può affe rmare detto assunto, atteso accordo tra le parti in riferimento ai danni derivati dai lavori allo stabile) Così Cass Civile
Sezione III 10 Giugno 2008N 261 Del resto il conduttore è rimasto nella disponibilità del bene per tutto il tempo in cui si è verificata la morosità per cui egli era tenuto a corrispondere i canoni di locazione non essendo mai consentita la unilaterale sospensione del corrispettivo in costanza di detenzione dell'immobile locato da parte del conduttore come è avvenuto nel caso di specie. Il riconoscimento di una reciproca responsabilità delle parti ( non pagamento dei canoni di locazione ,pur nel godimento del bene da parte del conduttore) danni non riconosciuti alle attrezzature per lo scorrimento delle acque piovane ( così come riconosciuti dal CTU) legittimano una decisione compensativa dei reciproci diritti.
PQM
Il Tribunale di Potenza nella persona della Dott.ssa Bernardina Massari definitivamente decidendo sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
Condanna parte attrice al pagamento di euro 6.030,00 derivanti dallo scomputo della maggior cifra di euro 18.530,00 per canoni non pagati alla quale vanno sottratti euro 12.500,00 di danni al locale e alle attrezzature così come riconosciuti dal CTU
Il riconoscimento di reciproche responsabilità legittima la compensazione delle spese di giudizio
Così deciso in Potenza lì 29.03.2025