Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Decreto collegiale 7 maggio 2021
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 09.12.2020, notificato in data 19.12.2020, recante divieto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- per la durata di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, impugna il provvedimento Cat. -OMISSIS- del 09.12.2020, notificato in data 19.12.2020, con cui il Questore di -OMISSIS- gli ha fatto divieto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- per la durata di anni tre.
Deduce l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, l’assenza dei presupposti e la sproporzione della misura, irrogata nel massimo previsto dalla legge.
Resiste il Ministero dell’interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, è stata respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso è infondato e, comunque, improcedibile.
Come già ritenuto in sede cautelare, il provvedimento impugnato indica, sia pure in termini succinti, le ragioni sottese alla sua adozione e tali elementi (ossa il coinvolgimento del ricorrente in una lite nel Comune di -OMISSIS-, il contestuale possesso ingiustificato di un coltello a serramanico ed i precedenti richiamati a carico del medesimo), che appaiono per nulla generiche, né tali da rendere irragionevole le determinazioni assunte dall’amministrazione.
Inoltre, l’esigenza di proteggere la collettività dal pericolo derivante dalla libera circolazione del soggetto, per cui tutti i provvedimenti in materia dota di per sé il provvedimento del carattere dell’urgenza, con la conseguenza che può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7, l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 01/06/2017, n. 689).
Un siffatto apprezzamento rientra nell’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza e che consiste nel valutare la complessiva personalità del soggetto ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali sono l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
Infine, l’avvenuto decorso del termine triennale e la cessazione degli effetti della misura rendono il gravame privo di un interesse attuale.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
Segue, in dispositivo, la liquidazione delle competenze del gratuito patrocinio in relazione agli atti compiuti dal difensore successivamente al 10.03.2021 (momento in cui è avvenuta la liquidazione delle competenze per la fase cautelare), tenendo conto del dimezzamento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Liquida, in favore del difensore del ricorrente ed a titolo di competenze per il gratuito patrocinio prestato, la somma di euro 200,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Katiuscia Papi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.