Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, all'udienza del 09.05.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4492/2024 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Parte_1
Portaccio e Birardi Massimo, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e per essa, quale mandataria, la , Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, giusta procura in atti;
-parte convenuta- avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto ex art. 615, comma
1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 09.05.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 04.04.2024, ha proposto opposizione all'atto di precetto, Parte_1 notificatogli il 27.03.2024 con il quale la Controparte_1
1
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito:
1) l'omessa notifica della sentenza n. 3810/2023 con la quale il Tribunale di Bari, dopo aver rigettato l'opposizione promossa dal contro il decreto ingiuntivo Pt_1
n.2067/2016, aveva confermato il provvedimento monitorio;
2) la difformità tra il soggetto che aveva rilasciato la procura a margine dell'atto di precetto e quello che aveva effettuato l'intimazione;
3) la non debenza della somma di € 14.103,00, dovuta a titolo di spese processuali, liquidate nella sentenza n.3810/2023, non essendogli stato notificato tale provvedimento;
ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
2-Con comparsa di costituzione e risposta si è costituta la la quale, dopo aver rideterminato, alla Controparte_1 luce del motivo di opposizione di cui al punto n.3) l'entità dell'importo precettato nella minor somma di € 14.103,00, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
3-In assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza, sulle conclusioni precisate come da verbale, esaurita la discussione orale, il Giudice si è riservato per la decisione, ex art. 281 sexies, ultimo, comma c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Nel caso di specie è pacifico, oltre che essere provato
2 in via documentale, che i titoli esecutivi, in virtù dei quali è stato notificato l'atto di precetto opposto sono costituiti dal decreto ingiuntivo n. 2067/2016 con il quale il Tribunale di Bari aveva ingiunto a il pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 104.059,60, oltre agli interessi ed alle CP_1 spese della fase monitoria, nonché, con esclusivo riferimento alle spese processuali del giudizio di opposizione, dalla sentenza n.
3810/2023 con la quale il Tribunale di Bari, dopo aver rigettato l'opposizione, promossa dal nei confronti del decreto Pt_1 ingiuntivo de quo, lo aveva condannato al pagamento in favore della della somma di € 14.103,00, a titolo di spese Controparte_3 processuali.
II.4-È, inoltre, incontestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data 28.06.2016 e che la sentenza, invece, non gli è stata mai notificata.
II.
5-Ciò posto, l'opponente ha eccepito la nullità del precetto, non essendo statagli notificata la sentenza n.3810/2023.
II.
6-L'eccezione è parzialmente infondata.
II.
7-Deve, in particolare, osservarsi, in relazione al credito, consacrato nel decreto ingiuntivo che a norma dell'art. 654 c.p.c.
“La esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione”
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [4791]; ma nel precetto [4802] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”.
II.
8-In applicazione della suddetta disposizione, la Suprema
Corte (Cass. 4705/20158) ha chiarito che “In tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c. non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e
l'apposizione della formula esecutiva”.
II.
9-Si veda, altresì, Cass. n.12731/2007 “La disposizione
3 contenuta nel comma 2 dell'art. 654 c.p.c., a norma della quale se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non è necessaria una nuova notificazione del medesimo, essendo sufficiente che nel precetto si indichino le parti e la data della notifica dell'ingiunzione e si menzioni il provvedimento che ha disposto
l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, è volta a semplificare l'inizio del procedimento esecutivo, evitando una inutile duplicazione della notifica del titolo - già avvenuta ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione - ed integrandola se il titolo in quel momento non era ancora munito di esecutività “.
II.10-Nel caso di specie, rilevato che nell'atto di precetto il creditore ha indicato sia la data di notifica del decreto ingiuntivo sia il provvedimento, costituito dall'ordinanza del 18.02.2017, con il quale era stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, non era necessaria, pertanto, ex art. 654 c.p.c., dopo il rigetto dell'opposizione, presentata dal avverso il provvedimento Pt_1 monitorio, disposta dal Tribunale con sentenza n.3810/2023, né la notifica della sentenza né una nuova notifica del provvedimento monitorio.
II.11-La mancata notifica della sentenza determina, invece, come eccepito dalla parte opponente, l'inefficacia del precetto, limitatamente alla somma di € 14.103,00, pari alle spese processuali liquidate dal Tribunale all'esito del giudizio di opposizione, atteso che, in relazione a tale credito, il titolo esecutivo è effettivamente costituito dalla sentenza n.3810/2023, non notificata dall'opposto.
II.12-Tale circostanza è stata, peraltro, riconosciuta dallo stesso creditore, il quale, a seguito dell'opposizione, sin dalla comparsa di costituzione, ha rideterminato la somma precettata nel minor importo di € 117.319,57, riservandosi di agire in separato giudizio per il recupero della residua somma di € 14.103,00.
II.13-Deve essere, infine, rigettato il motivo di opposizione, incentrato sulla asserita difformità tra il soggetto che aveva effettuato l'intimazione, contenuta nel precetto, costituito dalla
4 e quello che aveva rilasciato la procura Controparte_1 al difensore, in calce al precetto medesimo, rappresentato dalla
Controparte_1
II.14-Deve, in particolare, evidenziarsi che l'eccezione è confutata, in via documentale, dalla copia della visura camerale, prodotta dalla parte opposta in allegato alla propria comparsa di costituzione (doc.8), documento non specificamente contestato né disconosciuto dall'opponente, da cui si evince inequivocabilmente che la e la sono il medesimo Controparte_1 Controparte_1 soggetto di diritto, avendo (vedasi pagina 51 della visura) la
[...] con atto del 11.01.2021, iscritto il 19.01.2021, mutato CP_1 la denominazione sociale da in Controparte_1 Controparte_4
[...]
II.15-In parziale accoglimento dell'opposizione deve essere, pertanto, dichiarata la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto, limitatamente alla somma di € 14.103,00.
III.
1-Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e devono essere poste a carico dell'opponente, essendo stato il diritto di credito confermato, sia pure in misura ridotta, rispetto a quella indicata nell'atto di precetto.
III.
2-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, (aggiornati al D.M. n°147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quella determinato dal valore del credito, confermato a seguito del giudizio di opposizione, pari ad € 117.319,57, con la precisazione che la semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% dei compensi, fatta eccezione per quelli della fase di trattazione, che si reputa equo ridurre del 50%, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 52.001,00 a € 260.000,00
Controparte_5
[...]
Studio 2.552,00 -20% 2.041,60
Introduttiva 1.628,00 -20% 1.302,40
5 Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -20% 3.402,40
Totale € 9.581,40
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da con atto di citazione notificato il 04.04.2024, Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli il 27.03.2024 con il quale la gli aveva intimato, in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo n.2067/2016, emesso dal Tribunale in Bari in data
13.05.2016, nel procedimento monitorio, iscritto al n.6660/2016 e della sentenza n. 3810/2023, il pagamento della somma di €
131.422,57, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione, per quanto di ragione;
B. DICHIARA, per l'effetto, la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto, limitatamente alla somma di € 14.103,00 e, con esclusivo riferimento a tale importo, l'inesistenza del diritto della ad agire in via esecutiva nei Controparte_1 confronti di;
Parte_1
C. CONFERMA, per la restante parte del credito, l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto;
D. CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in € 9.581,40 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 09.05.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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