TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3831/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rino Liburdi, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Veroli (FR), il 2.09.1990; che dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 20.09.1991, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
che con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 1703/2002 del
5.04.2002, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 27.03.2002 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. cron.
1703/2002 del 5.04.2002 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime contemplato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 2.09.1990, da nato a [...], il [...], e nata in [...] (a Parte_1 Parte_2
Zofingen), il 5.03.1970 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, Parte II, Serie A, N. 1990);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 3831/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rino Liburdi, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Veroli (FR), il 2.09.1990; che dalla relazione matrimoniale nasceva una figlia, , nella data del 20.09.1991, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
che con decreto del Tribunale di Frosinone, n. cron. 1703/2002 del
5.04.2002, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che i coniugi non si erano più riconciliati.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 27.03.2002 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. cron.
1703/2002 del 5.04.2002 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime contemplato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 2.09.1990, da nato a [...], il [...], e nata in [...] (a Parte_1 Parte_2
Zofingen), il 5.03.1970 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, Parte II, Serie A, N. 1990);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F. Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini