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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 946/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 946/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...] C.F._1
Torelli, 1 Bologna, di professione impiegata rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata, dall'Avvocato Stefano Fughelli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Budrio (BO), Via Bondioli, 2 e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e residente in Parte_2 C.F._2
Via Marzabotto, 11 40065 Pianoro (Bo), di professione impiegato, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti allegata, dagli Avvocati Raffaella Filomena D'Amore e Gian Marco Filipponi ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Bologna, Via Audinot, 31
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 17/04/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 28/02/2023 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n.732/2023 del Tribunale di Bologna del 07/03/2023;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Bologna il 30.04.1979 e , nato a [...] il 30.01.1977, in data [...] Parte_2
a PIANORO (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di PIANORO
(BO) al n.27, parte II, serie A anno 20006;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida e in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali spetterà il relativo esercizio Per_1 Per_2 della potestà; la responsabilità̀ genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori,
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le figlie si troveranno di volta in volta.
pagina 2 di 7 2) dispone il collocamento paritario fra i genitori e residenza con la madre presso la casa familiare sita in Bologna, Via Torelli, 1. Le minori avranno doppio domicilio uno presso la madre in
Bologna, Via Torelli, 1 ed uno presso il padre in Comune di Pianoro, Via Marzabotto, 11. Ogni mutamento di residenza e domicilio dovrà essere concordato da entrambi i genitori;
3) dispone che il diritto di visita ed i periodi di permanenza delle figlie saranno disciplinati mediante collocamento paritetico di ed presso ciascun genitore a settimane Per_1 Per_2
alternate. Secondo tale modalità le figlie trascorreranno:
- con la i giorni che vanno dal mercoledì sera al mercoledì della settimana successiva Pt_3
quando la madre, prima di cena le accompagnerà presso il domicilio paterno;
- con il i giorni che vanno dal mercoledì sera al mercoledì della settimana successiva Per_3
quando il padre, prima di cena le accompagnerà presso il domicilio materno;
dopodiché si ricomincerà nuovamente il giro con le medesime modalità di visita.
- i genitori potranno prendere diversi accordi fra loro sia in caso di necessità lavorative che per altri motivi impegnandosi a richiedersi preliminarmente, ad eventuali terzi, la disponibilità l'un l'altro in caso di impedimento nei giorni di permanenza;
- vacanze: le figlie trascorreranno pari tempo con la madre ed il padre durante le vacanze natalizie, con programmazione da decidere entro il 30.09, di ogni anno, e parimenti varrà per le vacanze pasquali.
- periodo estivo: le minori trascorreranno pari tempo con la madre ed il padre con programmazione da decidere entro il 30.03 di ogni anno. Le vacanze effettuate con le figlie saranno interamente a carico del genitore che le accompagna;
4) dispone, in virtù dell'affido condiviso e del collocamento paritario, che ciascun genitore provvederà in via principale ed ordinaria al mantenimento diretto delle figlie senza riconoscimento e corresponsione di alcun assegno perequativo;
5) dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita delle figlie saranno ripartite al 50%tra i genitori, richiamando il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare siglato dal Tribunale di Bologna e dall'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 9 agosto 2017. In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla pagina 3 di 7 soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
(a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese
(ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di pagina 4 di 7 medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese (ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e -mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi sette giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale
(che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato.
6) prende atto che i ricorrenti si accordano affinché le figlie siano poste fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7) prende atto che, quanto alla casa familiare sita in Bologna Via Torelli, 1 di esclusiva proprietà del
OR , attualmente occupata dalla ORa e dalle figlie in attuazione degli accordi Pt_2 PT di separazione, i ricorrenti convengono quanto segue, anche in virtù e per effetto del collocamento paritario delle minori. La ORa rinuncia espressamente al diritto di assegnazione del PT
suddetto immobile e contestualmente le parti convengono che possa comunque rimanere ad abitare nella casa familiare a titolo di comodato gratuito unitamente alle figlie sino al 21.01.2031 data in cui la ORa dovrà restituire l'immobile alla proprietà. Le Parti espressamente convengono che PT
ove la ORa dovesse rilasciare la casa prima della predetta data il OR dovrà PT Pt_2 mettere a reddito l'immobile concedendolo a terzi in locazione e dovrà corrispondere all'ex coniuge la somma di € 280,00 netti mensili entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, sino alla data del
21.01.2031. Il diritto della GNa a percepire l'importo suddetto maturerà solo dopo il PT
decorso di n. 4 mesi dalla riconsegna dell'immobile al fine di consentire al marito l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa in locazione del bene.
pagina 5 di 7 Le parti precisano che, fino alla riconsegna, ogni lavoro sia ordinario che straordinario afferente l'immobile (a titolo esemplificativo, riparazioni di qualsiasi genere, lavori di muratura, sostituzione caldaia etcc) dovrà essere discusso, condiviso ed assentito da entrambe le Parti che dovranno parimenti scegliere e condividere la manodopera che dovrà effettuare i lavori.
8) prende atto che le parti hanno convenuto che all'atto della riconsegna la GNa preleverà PT
i seguenti arredi:
- (Lago); Controparte_1
- NR. 3 (Leroy Merlin); Controparte_2 CP_
- NR. 2 (Plastica ); Controparte_3
- (Lago); Controparte_5
- ; Controparte_6
- . Ogni altro arredo ivi presente resterà nell'immobile; Controparte_7
9) dispone che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla ORa la quale PT provvederà a rimborsare al GN , mensilmente, tramite Satispay entro il giorno 20 di ogni Pt_2 mese l'importo di € 53,00 relativamente agli assegni familiare da lei incassati;
detto pagamento dovrà altresì contenere il rimborso del canone mensile di una delle due utenza di telefonia mobile delle minori, allo stato attuale sostenute integralmente dal padre. Le parti intendono far valere queste condizioni dalla data del deposito del ricorso;
10) prende atto che:
- i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto, in sede di separazione, di comune accordo, a suddividersi i risparmi comuni e le somme giacenti sui rapporti bancari e/o postali. Ciò premesso si impegnano ad estinguere eventuali conti correnti e/o rapporti cointestati ancora in essere;
- hanno già regolato in sede di separazione ogni rapporto e/o questione economica e/o finanziaria fra essi pendente ed a tacitazione di ogni e qualunque pretesa avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale ed hanno provveduto alla restituzione dei propri oggetti personali fatta eccezione per quanto appresso indicato:
- riconoscimento della somma d euro 750,00 in favore del OR , per partite creditorie Pt_2 debitorie intercorse fra essi coniugi, al cui rimborso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del OR , la ORa provvederà contestualmente al deposito del presente ricorso Pt_2 PT
per divorzio;
- il garage sito in Via Torelli n. 1, attualmente in uso alla ORa ma di proprietà del GN PT
, padre del ricorrente, verrà restituito dalla GNa libero da oggetti Persona_4 PT di sua proprietà, previa dazione delle chiavi, al OR e/o al OR Persona_4
munito di delega entro e non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso. Parimenti Parte_2
pagina 6 di 7 ed in quell'occasione le Parti provvederanno alla restituzione di alcuni beni personali e precisamente: verranno restituiti al OR foto personali, sciarpe, maglie, cd, dvd, libri, n. 2 Pt_2 bassorilievi ed un balanzone di Dimitrov;
verranno restituiti alla ORa gli indumenti ed PT
effetti personali che erano rimasti nell'immobile di montagna;
- infine, le parti concordano nel dividere al 50% l'oro delle figlie che attualmente viene custodito in una cassetta di sicurezza nella disponibilità della nonna paterna (n. 12 lingotti) ed a tale divisione si provvederà contestualmente alla riconsegna del garage e degli effetti personali di cui sopra;
11)prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che la loro condizione patrimoniale non impone alcuna pronuncia in merito a qualsiasi forma di contributo economico di mantenimento, essendo titolari di adeguati redditi propri;
12) dispone che le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno nel rispetto delle figlie, con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale delle stesse al fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: la frequentazione con nuovi partners dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
13) prende atto che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
14) prende atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione alle figlie ed al rilascio – rinnovo del passaporto per le figlie medesime;
15) nulla sulle spese.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PIANORO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data ___14.5.2025
_________
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 946/2025 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...] C.F._1
Torelli, 1 Bologna, di professione impiegata rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata, dall'Avvocato Stefano Fughelli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Budrio (BO), Via Bondioli, 2 e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e residente in Parte_2 C.F._2
Via Marzabotto, 11 40065 Pianoro (Bo), di professione impiegato, rappresentato e difeso in forza di procura alle liti allegata, dagli Avvocati Raffaella Filomena D'Amore e Gian Marco Filipponi ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Bologna, Via Audinot, 31
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione d'udienza del 17/04/2025; il P.M è intervenuto pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/01/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 28/02/2023 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n.732/2023 del Tribunale di Bologna del 07/03/2023;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Bologna il 30.04.1979 e , nato a [...] il 30.01.1977, in data [...] Parte_2
a PIANORO (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di PIANORO
(BO) al n.27, parte II, serie A anno 20006;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida e in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali spetterà il relativo esercizio Per_1 Per_2 della potestà; la responsabilità̀ genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori,
i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le figlie si troveranno di volta in volta.
pagina 2 di 7 2) dispone il collocamento paritario fra i genitori e residenza con la madre presso la casa familiare sita in Bologna, Via Torelli, 1. Le minori avranno doppio domicilio uno presso la madre in
Bologna, Via Torelli, 1 ed uno presso il padre in Comune di Pianoro, Via Marzabotto, 11. Ogni mutamento di residenza e domicilio dovrà essere concordato da entrambi i genitori;
3) dispone che il diritto di visita ed i periodi di permanenza delle figlie saranno disciplinati mediante collocamento paritetico di ed presso ciascun genitore a settimane Per_1 Per_2
alternate. Secondo tale modalità le figlie trascorreranno:
- con la i giorni che vanno dal mercoledì sera al mercoledì della settimana successiva Pt_3
quando la madre, prima di cena le accompagnerà presso il domicilio paterno;
- con il i giorni che vanno dal mercoledì sera al mercoledì della settimana successiva Per_3
quando il padre, prima di cena le accompagnerà presso il domicilio materno;
dopodiché si ricomincerà nuovamente il giro con le medesime modalità di visita.
- i genitori potranno prendere diversi accordi fra loro sia in caso di necessità lavorative che per altri motivi impegnandosi a richiedersi preliminarmente, ad eventuali terzi, la disponibilità l'un l'altro in caso di impedimento nei giorni di permanenza;
- vacanze: le figlie trascorreranno pari tempo con la madre ed il padre durante le vacanze natalizie, con programmazione da decidere entro il 30.09, di ogni anno, e parimenti varrà per le vacanze pasquali.
- periodo estivo: le minori trascorreranno pari tempo con la madre ed il padre con programmazione da decidere entro il 30.03 di ogni anno. Le vacanze effettuate con le figlie saranno interamente a carico del genitore che le accompagna;
4) dispone, in virtù dell'affido condiviso e del collocamento paritario, che ciascun genitore provvederà in via principale ed ordinaria al mantenimento diretto delle figlie senza riconoscimento e corresponsione di alcun assegno perequativo;
5) dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita delle figlie saranno ripartite al 50%tra i genitori, richiamando il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare siglato dal Tribunale di Bologna e dall'Ordine degli Avvocati di Bologna in data 9 agosto 2017. In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che: ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla pagina 3 di 7 soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori
(a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese
(ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di pagina 4 di 7 medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese (ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di specializzazione, gite scolastiche ed altri viaggi con pernottamento, lezioni private, attività sportive o ludico ricreative, ecc...). Tali spese dovranno essere concordate tra i genitori secondo le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e -mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi sette giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivando adeguatamente.
Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale
(che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato.
6) prende atto che i ricorrenti si accordano affinché le figlie siano poste fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
7) prende atto che, quanto alla casa familiare sita in Bologna Via Torelli, 1 di esclusiva proprietà del
OR , attualmente occupata dalla ORa e dalle figlie in attuazione degli accordi Pt_2 PT di separazione, i ricorrenti convengono quanto segue, anche in virtù e per effetto del collocamento paritario delle minori. La ORa rinuncia espressamente al diritto di assegnazione del PT
suddetto immobile e contestualmente le parti convengono che possa comunque rimanere ad abitare nella casa familiare a titolo di comodato gratuito unitamente alle figlie sino al 21.01.2031 data in cui la ORa dovrà restituire l'immobile alla proprietà. Le Parti espressamente convengono che PT
ove la ORa dovesse rilasciare la casa prima della predetta data il OR dovrà PT Pt_2 mettere a reddito l'immobile concedendolo a terzi in locazione e dovrà corrispondere all'ex coniuge la somma di € 280,00 netti mensili entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese, sino alla data del
21.01.2031. Il diritto della GNa a percepire l'importo suddetto maturerà solo dopo il PT
decorso di n. 4 mesi dalla riconsegna dell'immobile al fine di consentire al marito l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla messa in locazione del bene.
pagina 5 di 7 Le parti precisano che, fino alla riconsegna, ogni lavoro sia ordinario che straordinario afferente l'immobile (a titolo esemplificativo, riparazioni di qualsiasi genere, lavori di muratura, sostituzione caldaia etcc) dovrà essere discusso, condiviso ed assentito da entrambe le Parti che dovranno parimenti scegliere e condividere la manodopera che dovrà effettuare i lavori.
8) prende atto che le parti hanno convenuto che all'atto della riconsegna la GNa preleverà PT
i seguenti arredi:
- (Lago); Controparte_1
- NR. 3 (Leroy Merlin); Controparte_2 CP_
- NR. 2 (Plastica ); Controparte_3
- (Lago); Controparte_5
- ; Controparte_6
- . Ogni altro arredo ivi presente resterà nell'immobile; Controparte_7
9) dispone che l'Assegno Unico verrà percepito integralmente dalla ORa la quale PT provvederà a rimborsare al GN , mensilmente, tramite Satispay entro il giorno 20 di ogni Pt_2 mese l'importo di € 53,00 relativamente agli assegni familiare da lei incassati;
detto pagamento dovrà altresì contenere il rimborso del canone mensile di una delle due utenza di telefonia mobile delle minori, allo stato attuale sostenute integralmente dal padre. Le parti intendono far valere queste condizioni dalla data del deposito del ricorso;
10) prende atto che:
- i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto, in sede di separazione, di comune accordo, a suddividersi i risparmi comuni e le somme giacenti sui rapporti bancari e/o postali. Ciò premesso si impegnano ad estinguere eventuali conti correnti e/o rapporti cointestati ancora in essere;
- hanno già regolato in sede di separazione ogni rapporto e/o questione economica e/o finanziaria fra essi pendente ed a tacitazione di ogni e qualunque pretesa avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale ed hanno provveduto alla restituzione dei propri oggetti personali fatta eccezione per quanto appresso indicato:
- riconoscimento della somma d euro 750,00 in favore del OR , per partite creditorie Pt_2 debitorie intercorse fra essi coniugi, al cui rimborso a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del OR , la ORa provvederà contestualmente al deposito del presente ricorso Pt_2 PT
per divorzio;
- il garage sito in Via Torelli n. 1, attualmente in uso alla ORa ma di proprietà del GN PT
, padre del ricorrente, verrà restituito dalla GNa libero da oggetti Persona_4 PT di sua proprietà, previa dazione delle chiavi, al OR e/o al OR Persona_4
munito di delega entro e non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso. Parimenti Parte_2
pagina 6 di 7 ed in quell'occasione le Parti provvederanno alla restituzione di alcuni beni personali e precisamente: verranno restituiti al OR foto personali, sciarpe, maglie, cd, dvd, libri, n. 2 Pt_2 bassorilievi ed un balanzone di Dimitrov;
verranno restituiti alla ORa gli indumenti ed PT
effetti personali che erano rimasti nell'immobile di montagna;
- infine, le parti concordano nel dividere al 50% l'oro delle figlie che attualmente viene custodito in una cassetta di sicurezza nella disponibilità della nonna paterna (n. 12 lingotti) ed a tale divisione si provvederà contestualmente alla riconsegna del garage e degli effetti personali di cui sopra;
11)prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che la loro condizione patrimoniale non impone alcuna pronuncia in merito a qualsiasi forma di contributo economico di mantenimento, essendo titolari di adeguati redditi propri;
12) dispone che le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno nel rispetto delle figlie, con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale delle stesse al fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: la frequentazione con nuovi partners dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
13) prende atto che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
14) prende atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione alle figlie ed al rilascio – rinnovo del passaporto per le figlie medesime;
15) nulla sulle spese.
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PIANORO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data ___14.5.2025
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Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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